| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I - Sentenza 12 aprile
2005 n. 606
Pres. L.A. Esposito – Est. G. Chinè
A.R.A. (avv. A. Palasciano) c. Regione Calabria (avv. I.
Mauro), Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi
in Agricoltura (avv. A. Aulicino). |
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1. Servizi pubblici – Giurisdizione e competenza
– Costituzione e gestione dell’anagrafe bovina – Convenzione
– Revoca – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
– Sussiste.
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2. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo
– Revoca – Potere – Esercizio – Duplice condizione.
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1. Sussiste la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto
la revoca della convenzione con la quale una Regione ha
affidato ad una associazione la costituzione e la gestione
dell’anagrafe bovina, in quanto detta controversia può essere
ascritta a quelle “in materia di pubblici servizi relative
a concessioni di pubblici servizi” di cui all’art.33, d.lg.
31 marzo 1998 n.80.
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2. In tema di autotutela, il potere di revoca
soggiace alla duplice condizione della sussistenza di un
interesse pubblico, concreto ed attuale, al ritiro dell’atto
e della prevalenza di tale interesse sulla posizione soggettiva
consolidata del privato alla prosecuzione del rapporto con
l’amministrazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria
Catanzaro - Sezione Seconda
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composto dai signori magistrati:
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Dr. Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente
Dr. Giuseppe CHINE’ – Giudice rel.
Dr. Carlo DELL’OLIO - Giudice
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 143/2004 proposto da
A.R.A. Associazione Regionale Allevatori, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Alessandro Palasciano, elettivamente domiciliata
presso lo studio di quest’ultimo sito in Catanzaro, v. A.
Turno n. 20/a,
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CONTRO
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la Regione Calabria, in persona del
Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Iolanda Mauro, elettivamente domiciliata presso gli Uffici
dell’Avvocatura regionale siti in Catanzaro, viale De Filippis
n. 280,
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e nei confronti di
A.R.S.S.A. Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i
Servizi in Agricoltura, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alfonso Aulicino,
elettivamente domiciliata presso i propri Uffici di Catanzaro,
v. S. Nicola,
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per l’annullamento
della deliberazione della Giunta regionale n. 722 del 22.09.2003,
pubblicata sul B.U.R. Calabria del 1°.12.2003, con cui è
stata disposta la revoca del decreto n. 442 dell’1.12.1999
e della successiva convenzione n. 69 dell’8.02.2000 tra
l’A.R.A. e la Regione Calabria – Dipartimento della Sanità,
per la creazione e la gestione informatizzata dell’anagrafe
bovina, autorizzandosi l’A.R.S.S.A. a dare corso alla costituzione
della Società per azioni a totale capitale pubblico cui
affidare l’organizzazione e la gestione dei servizi dell’anagrafe
zootecnica sul territorio della Calabria.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie di costituzione dell’Amministrazione e
della controinteressata, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2005 il magistrato
relatore, dr. Giuseppe Chiné;
Uditi gli avvocati delle parti costituite come da relativo
verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con decreto n. 442 del 1°.12.1999, a firma
del Direttore generale dell’Assessorato regionale alla sanità,
la ricorrente veniva incaricata della gestione della Anagrafe
Bovina Informatizzata per un periodo di anni sei. Per regolamentare
i rapporti tra le parti, in pari data veniva stipulata apposita
convenzione tra il Dipartimento regionale della sanità e
l’Associazione ricorrente.
Con successivo decreto direttoriale n. 69 dell’8.02.2000
veniva modificato il decreto n. 442/99 e, conseguentemente,
veniva stipulata nuova convenzione tra l’A.R.A. ed il Dipartimento
regionale della sanità. Secondo l’art. 3 della predetta
convenzione, l’A.R.A. avrebbe dovuto creare e gestire con
metodi informatici l’Anagrafe bovina per un periodo di sei
anni decorrente dalla registrazione dell’accordo.
Con delibera di Giunta regionale n. 722 del 22.09.2003 veniva
deciso di revocare la predetta convenzione e di autorizzare
l’A.R.S.S.A. a dare corso alla costituzione di una società
per azioni a totale capitale pubblico cui affidare, con
apposito contratto di servizio e secondo il modello indicato
in un allegato piano di impresa, l’organizzazione e la gestione
dei servizi dell’anagrafe zootecnica sul territorio della
regione Calabria.
Con il presente gravame, la ricorrente ha impugnato la predetta
deliberazione, chiedendone l’annullamento e la sospensione
in via cautelare, denunciando la violazione degli obblighi
contrattualmente assunti dalla Amministrazione regionale
con la convenzione dell’8.02.2000 rep. n. 13 e l’assenza
dei presupposti per la disposta revoca.
Si costituivano in giudizio l’Amministrazione resistente
e la controinteressata, instando per l’inammissibilità e
l’infondatezza nel merito del proposto gravame.
Con ordinanza n. 129/2004 del 4.03.2004, riformata con ordinanza
del Consiglio di Stato n. 3246/2004 del 13.07.2004, il Collegio
respingeva la domanda cautelare di sospensione del provvedimento
impugnato.
All’udienza dell’11 febbraio 2005, sentiti i difensori delle
parti, come da relativo verbale, il ricorso veniva trattenuto
in decisione.
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DIRITTO
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1. La peculiare natura della controversia,
inerente la denunciata violazione di un rapporto convenzionale,
impone la preliminare verifica della sussistenza della giurisdizione
del giudice amministrativo.
Ritiene il Collegio che la controversia possa essere ricondotta
nell’ambito applicativo dell’art. 33 del d. lgv. n. 80/98,
come riformulato in seguito alla declaratoria di incostituzionalità
decisa da C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. Ed invero, considerata
la pacifica applicabilità delle pronunce di incostituzionalità
ai rapporti non definiti con sentenza passata in giudicato
(cfr. Cass. S.U. 6 maggio 2002, n. 6487), la controversia
sottoposta al presente vaglio giudiziale può essere ascritta
a quelle <>.
Alla predetta conclusione si perviene facilmente mettendo
a fuoco, da un lato, la nozione di pubblico servizio recepita
dalla giurisprudenza maggioritaria, dall’altro il contenuto
del rapporto instaurato tra l’A.R.A. e la Regione Calabria
in virtù dei due decreti direttoriali e relativi accordi
convenzionali. Dal primo punto di osservazione, può essere
evidenziato come la giurisprudenza abbia recepito una nozione
oggettiva di servizio pubblico, ancorata all’elemento funzionale
del soddisfacimento diretto di interessi generali (cfr.,
da ultimo, C.d.S., sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 6489). Di
qui, ad esempio, l’inclusione nella materia dei servizi
pubblici dei rapporti tra aziende sanitarie locali ed esercizi
farmaceutici o cliniche private (cfr. C.d.S., sez. IV, 10
novembre 2003, n. 7188) e, viceversa, l’esclusione di quelli
tra dette aziende e le case farmaceutiche aventi ad oggetto
la fornitura dei medicinali (cfr. Cass. S.U. 30 marzo 2000,
n. 71).
Dal secondo punto di osservazione, deve essere evidenziato
che con i due decreti direttoriali nn. 442/99 e 69/2000,
cui hanno fatto seguito le convenzioni stipulate in successione
cronologica, l’Amministrazione regionale ha inteso adempiere
a precisi obblighi discendenti da regolamenti comunitari
ed aventi ad oggetto l’istituzione e gestione del servizio
di anagrafe bovina centralizzata. Tale adempimento, al quale
erano tenute le varie AA.SS.LL. dislocate sul territorio
regionale, era stato nella specie più volte sollecitato
dal Ministero della Sanità, ma senza sortire esiti positivi,
e ciò per l’oggettiva difficoltà delle Aziende sanitarie
calabresi di realizzare e gestire una banca dati informatizzata.
Di qui, l’iniziativa del Dipartimento regionale della sanità
di intervenire in modo urgente ed indifferibile per <> ed <>.
L’intervento regionale si è tradotto nella decisione di
affidare all’A.R.A., garante di una esperienza pregressa
nel settore e di una presenza capillare sul territorio regionale,
la costituzione e gestione del servizio di anagrafe bovina,
consistente, tra l’altro, nella: a) gestione operativa della
banca dati, b) digitazione delle informazioni necessarie
all’aggiornamento della banca dati; c) fornitura dei dati
informatizzati; d) fornitura agli allevatori delle marche
e rispettivi documenti di identificazione; e) fornitura
dei passaporti agli animali che vengono esportati.
I rapporti tra il soggetto affidatario del servizio e la
Regione Calabria sono stati regolati in virtù di apposita
convenzione (stipulata dapprima il 1°.12.1999, poi modificata
parzialmente l’8.02.2000 per renderla conforme al decreto
direttoriale n. 69/2000), la quale ha, tra l’altro, specificato
gli obblighi gravanti sull’A.R.A. (art. 3), ne ha precisano
i tempi di adempimento (art. 1 - 3) ed ha disciplinato le
varie voci di costo gravanti, a seconda dei casi, su ciascun
allevatore beneficiario del servizio ovvero sulla Regione
Calabria (artt. 5, 6 e 7).
Così individuati i contorni del rapporto instauratosi tra
A.R.A. e Regione Calabria, può facilmente pervenirsi alla
conclusione che le convenzioni stipulate tra le parti integrano
contratti ad oggetto pubblico, i quali, per giurisprudenza
consolidata, danno vita a concessioni di pubblico servizio
(cfr. Cass. S.U. 29 aprile 2004, n. 8212; C.d.S., sez. IV,
10 novembre 2003, n. 7188). Difatti: a) lo strumento negoziale
regola un’attività chiaramente riservata dalle fonti comunitarie
e nazionali a soggetti pubblici; b) esso presuppone ed attua
la scelta discrezionale scolpita nel decreto direttoriale
di concedere lo svolgimento dell’attività ad un soggetto
privato; c) l’attività assurge chiaramente a servizio pubblico
nella nozione oggettiva sopra accolta, essendo destinato
alla platea degli allevatori calabresi.
Poiché con la deliberazione impugnata, l’Amministrazione
ha inteso, per quanto quivi interessa, <>, la presente controversia
concerne chiaramente il rapporto instaurato tra ente concedente
e soggetto concessionario di un pubblico servizio e, pertanto,
rientra nella sfera di giurisdizione esclusiva tratteggiata
dall’art. 33 del d. lgv. n. 33/98.
Non trattandosi, peraltro, di controversia avente ad oggetto
aspetti patrimoniali del rapporto, essa non può entrare
nel fuoco della clausola di esclusione della giurisdizione
esclusiva riguardante le controversie <>. Per le superiori ragioni, deve essere quindi affermata
la giurisdizione esclusiva del Tribunale a conoscere della
presente controversia.
2. Del pari preliminare deve essere lo scrutinio
da parte del Collegio delle eccezioni di inammissibilità
formulate dalla difesa della controinteressata, secondo
cui il ricorso sarebbe stato proposto avverso un atto di
mero indirizzo, come tale non immediatamente lesivo degli
interessi della ricorrente, ed avrebbe dovuto essere notificato
a tutti i soggetti indicati nella parte motiva dell’atto
predetto.
Entrambe le eccezioni si palesano prive di pregio.
Per ciò che concerne l’assenza di immediata lesività della
deliberazione oggetto di gravame, l’affermazione, a tacer
d’altro, è smentita dalla lettera del dispositivo di quest’ultima,
secondo cui <>. E’ evidente che la Giunta regionale, sebbene abbia contestualmente
deliberato di dare mandato alla controinteressata di procedere
alla costituzione di una società a capitale interamente
pubblico, ha inteso chiaramente incidere con immediatezza
sul rapporto convenzionale in essere con la ricorrente,
sciogliendolo in virtù dell’esercizio del potere di revoca.
Di qui un profilo innegabile di immediata lesività della
sfera giuridica della ricorrente.
Quanto alla mancata notifica a tutti i soggetti indicati
nella deliberazione impugnata, osserva il Collegio che il
presente gravame è stato correttamente notificato ad almeno
un controinteressato (segnatamente al controinteressato
A.R.S.S.A.), e ciò nel pieno rispetto dell’art. 21 l. n.
1034/71.
3. Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole
di accoglimento nei termini che seguono.
Risulta per tabulas che con la delibera impugnata la Giunta
regionale ha revocato la convenzione stipulata tra la ricorrente
ed il Dipartimento regionale delle sanità per la costituzione
e gestione del servizio di anagrafe bovina nella Regione
Calabria.
L’esercizio di tale potere di revoca, come correttamente
denunciato dalla ricorrente, contrasta con la disciplina
di fonte legale e convenzionale nella specie applicabile.
Prendendo le mosse proprio dalla convenzione revocata, ai
sensi dell’art. 3, ultimo comma, <>. La clausola, chiaramente
diretta a regolamentare un potere di revoca in capo all’Amministrazione,
ne delimita il confine con riguardo a fattispecie ben definite,
coincidenti con l’inadempimento di prestazioni gravanti
sulla affidataria del servizio pubblico. Tanto premesso,
se ne desume che il potere di revoca nella specie esercitato
dall’Amministrazione fuoriesce dall’ambito applicativo della
menzionata clausola negoziale, non essendovi traccia, nell’ambito
della deliberazione gravata, di contestazioni mosse alla
ricorrente alla stregua di violazioni di specifici obblighi
negoziali.
Ma, pur a voler rintracciare al di fuori dell’accordo negoziale,
e segnatamente nei principi generali in materia di autotutela,
la fonte del potere di revoca nella specie esercitato dall’Amministrazione
ai danni della ricorrente, si impone la conclusione dell’intervenuta
violazione dei medesimi principi. Ed invero, costituisce
insegnamento giurisprudenziale consolidato (cfr. ex multis,
T.A.R. Catania, sez. I, 8 novembre 2004, n. 3151; T.A.R.
Lecce, sez. II, 17 giugno 2004, n. 4075), quello secondo
cui il potere di revoca soggiace alla duplice condizione
della sussistenza di un interesse pubblico, concreto ed
attuale, al ritiro dell’atto e della prevalenza di tale
interesse sulla posizione soggettiva consolidata del privato
alla prosecuzione del rapporto con l’amministrazione. Entrambi
i profili devono essere ben evidenziati nell’ambito della
motivazione del provvedimento di autotutela, e ciò per permettere
al privato, ed al giudice amministrativo eventualmente adìto,
di apprezzare e sindacare il corretto esercizio del potere
di ritiro.
L’Amministrazione, con la deliberazione oggetto di gravame,
ha chiaramente violato i superiori principi.
Da un lato, nessuna motivazione specifica è possibile scorgere
in ordine alla ricorrenza di un interesse pubblico, concreto
ed attuale, alla cessazione del rapporto di convenzione
in corso di esecuzione, né tale motivazione può essere implicitamente
desunta dagli argomenti posti a fondamento della procedura
di costituzione della società a capitale pubblico affidata
alla responsabilità della controinteressata.
Dall’altro, l’Amministrazione omette di considerare e ponderare
l’interesse della ricorrente, ormai consolidato da una relazione
pluriennale, alla prosecuzione del rapporto concessorio,
il quale, perciò, non viene giudicato minusvalente rispetto
a quello pubblico alla cessazione del rapporto.
Ne consegue che la deliberazione impugnata è stata assunta
in spregio di precise clausole convenzionali, nonché in
violazione dei principi che regolano l’esercizio del generale
potere di autotutela delle pubbliche amministrazioni. In
accoglimento del proposto gravame, la deliberazione deve
essere, pertanto, annullata.
Il pronunciato annullamento permette l’assorbimento delle
censure residue, non scrutinate dal Collegio.
4. La natura della questioni esaminate configura
giusto motivo di compensazione di spese, diritti ed onorari
di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Calabria – Catanzaro - Sez. II – accoglie il ricorso
in epigrafe e, per l’effetto, annulla la delibera della
Giunta regionale 22.09.2003 n. 722, nei termini meglio precisati
in motivazione. Compensa integralmente spese, diritti ed
onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Catanzaro, nella camera di
consiglio dell’11 febbraio 2005.
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