| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I - Sentenza 6 aprile 2005
n. 551
Pres. C. Mastrocola - Est. G.Iannini
T.E.R.N.A. s.p.a. (avv. F. Schifino) c. Comune di Filogaso
(avv. D. Sorace), Martino e altro (n.c.). |
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1. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni
di province, comuni ed enti locali – Sindaco – Mancato superamento
dei valori-soglia – Ordinanza contingibile ed urgente –
E’ illegittima.
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2. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni
di province, comuni ed enti locali – Sindaco – Ordinanza
contingibile ed urgente – Presupposti – Pericolo attuale
per la pubblica incolumità – Deve sussistere.
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1. Nel caso in cui, in tema di inquinamento
elettromagnetico, non sussistano elementi attestanti la
violazione delle prescrizioni relative ai valori-soglia,
mancano i presupposti per l’emissione di un’ordinanza contingibile
ed urgente a tutela della salute pubblica, in quanto la
legge affida allo Stato il compito di fissare, nel rispetto
del principio di precauzione, i valori – guida a tutela
della salute pubblica, con l’ulteriore conseguenza che,
ove essi non risultino violati, manca in radice la possibilità
di affermare la presenza di quelle situazioni di pericolo
per la salute pubblica, che debbono supportare il provvedimento
extra ordinem.
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2. Un’ordinanza contingibile ed urgente può
trovare giustificazione soltanto in una situazione di pericolo
attuale per la pubblica incolumità, che non sia fronteggiabile
con i normali strumenti predisposti dall’ordinamento (nella
specie, è stata affermata l’illegittimità di un’ordinanza
emessa in relazione alla realizzazione di un elettrodotto
e non alla sua messa in esercizio).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria
Sede di Catanzaro, - Sezione Prima
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composto dai Signori Magistrati:
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Cesare Mastrocola - Presidente; Giovanni
Iannini - Primo Referendario Relatore; Giovanni Ruiu - Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1470/2004, proposto da
T.E.R.N.A. – Trasmissione Elettricità Rete Nazionale
S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
domiciliato in Catanzaro, via Turco n. 71, presso lo studio
dell’avv. Francesco Schifino che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati Filomena Passeggio, Giancarlo Bruno
e Filippo Di Stefano;
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CONTRO
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il Comune di Filogaso, in persona
del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Catanzaro,
viale De Filippis, presso lo studio dell’avv. Domenico Sorace,
che lo rappresenta e difende;
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E NEI CONFRONTI DI
- Martino Eleonora, non costituita in giudizio;
- Martino Francesco, non costituito in giudizio;
- Martino Nicola, non costituito in giudizio;
- Pirone Rosaria, non costituita in giudizio;
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per l’annullamento
dell’ordinanza n. 9/2004 del 17 maggio 2004, con la quale
il Sindaco del Comune di Filogaso ha ordinato la sospensione
dei lavori dell’elettrodotto 380 kV Laino – Rizziconi, limitatamente
alla località Mortilli del Comune di Filogaso;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Filogaso;
Vista l’ordinanza n. 761 del 15 dicembre 2004, con la quale
è stata accolta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 25 febbraio 2005 il Primo
Referendario Giovanni Iannini ed uditi, altresì, i difensori
delle parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
1. La T.E.R.N.A. – Trasmissione Elettricità Rete Nazionale
S.p.a. con decreto prot. A.T.E.N. 6102 del 7 ottobre 2002
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
è stata autorizzata alla costruzione ed all’esercizio dell’elettrodotto
a 380 Kv in doppia e semplice terna “Laino – Feroleto – Rizziconi”
ed opere accessorie, con dichiarazione di inamovibilità ed
efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità.
Il provvedimento del Ministero dell’Ambiente ha fatto seguito
a decreto in data 2 maggio 2002 del Provveditore delle Opere
Pubbliche della Calabria, costituente provvedimento finale
conforme alla determinazione conclusiva della conferenza di
servizi del 24 luglio 2001, convocata per l’accertamento di
conformità urbanistica dell’opera, ai sensi dell’art. 81 del
D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e per l’esame del progetto ai
fini delle autorizzazioni previste dagli articoli 11, 112
e 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. La conferenza in
questione era sfociata nella determinazione conclusiva favorevole
in ordine alla conformità urbanistica dell’opera.
La T.E.R.N.A., sulla base dell’indicato provvedimento del
Ministero dell’Ambiente, ha richiesto alle Prefetture competenti
l’emissione dei decreti di occupazione d’urgenza nelle aree
interessate dalle opere.
Il Sindaco del Comune di Filogaso, il cui territorio è attraversato
dall’elettrodotto, con una prima ordinanza (n. 9 del 17 maggio
2004), emessa ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art.
50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha disposto
l’immediata sospensione dei lavori di realizzazione dell’opera
che il Comune, rilevando l’inaccettabilità sotto il profilo
urbanistico – edilizio dell’opera ed aggiungendo che sussiste
un pericolo per la pubblica e privata incolumità, considerata
la presenza di case per civile abitazione al di sotto dei
fili ed in prossimità del traliccio indicato ed accertato
che i conduttori emanano onde elettromagnetiche che possono
danneggiare le persone.
L’ordinanza, impugnata dalla T.E.R.N.A., è stata annullata
con sentenza di questo Tribunale n. 1642 del 14 luglio 2004.
2. Con ordinanza n. 14 del 19 novembre 2004 il Sindaco
del Comune di Filogaso, richiamati l’art. 12 del D.P.R. 10
settembre 1982 n. 915, l’art. 50 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nonché
i regolamenti comunali e lo Statuto, ha nuovamente disposto
l’immediata sospensione dei lavori di realizzazione dell’elettrodotto.
Nel provvedimento il Sindaco fa riferimento ad una relazione
redatta da un tecnico, che rivelerebbe un pericolo reale,
già attuale, per gli abitanti del Comune, connesso all’attuazione
dell’opera.
In particolare, sarebbe elevata la pericolosità dell’elettrodotto
realizzato in zona ad alta densità abitativa, destinato a
passare in mezzo a due abitazioni, con persone stabilmente
residenti, a meno di cinquanta metri da ciascuna di esse.
Viene, inoltre, rilevato che a 130 metri dall’elettrodotto
da installare sono presenti un elettrodotto da 380 Kv Laino
– Rossano e linea Mt 20 Kv Maierato Filogaso.
La presenza degli elettrodotti produrrebbe un’altissima concentrazione
di radiazioni, generandosi campi elettrici e magnetici di
elevata intensità.
La sussistenza di gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini
e l’esigenza di prevenirli ed evitarli giustificherebbe l’emissione
dell’ordinanza, considerato anche il diritto di ciascun cittadino
di vivere sicuro ed in ambiente salubre nella propria abitazione.
Viene anche richiamato il principio di precauzione affermato
in sede comunitaria, in considerazione del fatto che non vi
sono evidenze scientifiche che escludano un impatto negativo
dei campi elettromagnetici sulla salute umana.
Nella stessa ordinanza si rileva che l’elettrodotto non è
provvisto della Valutazione Ambientale strategica e che la
T.E.R.N.A. non dispone dell’autorizzazione prescritta dall’art.
56 della legge regionale n. 10/97.
3. La T.E.R.N.A. impugna, in questa sede, l’indicata
ordinanza n. 14 del 19 novembre 2004, chiedendone l’annullamento.
Resiste con controricorso il Comune di Filogaso, che eccepisce,
in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancata
notifica al Sindaco del Comune di Filogaso, quale Ufficiale
di Governo, oltre che al Comune stesso.
L’eccezione è infondata.
Se anche si volesse ammettere la necessità della notifica
la Sindaco oltre che al Comune, v’è da rilevare che, nel caso
di specie, il ricorso è stato notificato anche al Sindaco
presso la Casa Comunale.
4.1 Con il primo motivo la Società ricorrente deduce
la violazione dell’art. 23 della Costituzione, la nullità
dell’atto impugnato per violazione del disposto della sentenza
del TAR Calabria n. 1642 del 14 luglio 2004, eccesso di potere
per reiterazione di provvedimento in carenza di adeguati accertamenti;
incompetenza.
Secondo la ricorrente il provvedimento non sarebbe altro che
la reiterazione della precedente ordinanza annullata con la
sentenza di questo Tribunale n. 1642 del 14 luglio 2004, che
aveva affermato l’illegittimità dell’atto, in considerazione
della necessità che l’ordinanza contingibile si fondi su rigorosi
accertamenti circa l’attualità, la gravità e l’effettività
dello stato di pericolo. Tali vizi affliggerebbero anche la
nuova ordinanza, che non indicherebbe quali norme poste dall’ordinamento
a tutela della salute pubblica siano state violate dalla T.E.R.N.A.
La relazione del tecnico ing. Spadanuda non sarebbe, infatti,
in grado di fornire sostegno e concretezza alla tesi della
pericolosità dell’opera da realizzare, in quanto il campo
elettromagnetico sarebbe stato valutato con riferimento all’area
posta al di sotto dei conduttori e non in relazione agli ambienti
abitativi presi in considerazione. La valutazione delle distanze
dalle abitazioni sarebbe, inoltre, riferita al suolo e non
ai conduttori, che si trovano a notevole altezza. Se la stima
della distanza dallo stesso misurata (50, 90 e 130 metri)
fosse stata effettuata in prossimità delle abitazioni sarebbe
risultato dimostrato il pieno rispetto delle prescrizioni
di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, come dagli elaborati tecnici
prodotti.
Mancando nell’ordinanza impugnata un accertamento della violazione
delle disposizioni normative statali, ispirate ai principi
di cautela e prudenza affermate dalle fonti comunitarie, difetterebbero
le condizioni indispensabili per l’emissione di ordinanza
contingibile ed urgente.
Tali doglianze trovano svolgimento anche nel secondo motivo,
con cui si deducono i vizi di incompetenza, violazione dell’art.
117 della Costituzione, violazione della legge n. 36/2001,
del d.p.c.m. 8 luglio 2003, violazione dei criteri protezionistici
fissati dalle norme vigenti, violazione dell’art. 3 della
legge n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di presupposti,
omessa istruttoria ed omessa ed erronea motivazione.
Secondo la ricorrente il provvedimento impugnato, pretendendo
di imporre limiti diversi rispetto a quelli previsti dalla
normativa statale, violerebbe il sistema di riparto delle
competenze stabilito dall’art. 117 della Costituzione.
4.2 I due motivi possono essere esaminati congiuntamente,
affrontando aspetti connessi di una problematica unitaria.
Giova premettere, limitando il discorso alle norme vigenti,
che la disciplina posta a protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, quale risulta dalla
legge – quadro in materia, è basata su una precisa definizione
degli ambiti di pertinenza dello Stato e delle regioni nell’esplicazione
di potestà legislativa concorrente, in base al Titolo V della
Costituzione.
Il sistema, definito dalla legge - quadro 22 febbraio 2001
n. 36, ruota sulla fissazione di valori – soglia.
L’art. 3 della legge considera, innanzi tutto, i limiti di
esposizione, che è il valore di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione,
definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti,
che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione
della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a). Da essi si distingue
il valore di attenzione, che è il valore di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di
immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi,
scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per
le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c).
Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione
da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto
nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
Vengono, infine, individuati obiettivi di qualità, che sono
di due tipi: 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici,
le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili; 2) i valori di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della
progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.
La legge attribuisce allo Stato la determinazione dei limiti
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità del tipo indicato per secondo e, quindi, dei valori
di campo definiti ai fini della ulteriore progressiva minimizzazione
dell’esposizione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a).
È attribuita, invece, alle Regioni la competenza relativa
all’indicazione degli obiettivi di qualità dell’altro tipo
(in proposito, Corte costituzionale, 7 ottobre 2003 n. 307).
La fissazione dei valori – soglia, di esclusiva competenza
statale, è stata operata con D.P.C.M. 8 luglio 2003, che agli
articoli 3 e 4, ha fissato limiti di esposizione, valori di
attenzione ed obiettivi di qualità. I limiti di esposizione,
in particolare, sono fissati in 100 μT (microtesla) per
l’induzione magnetica e 5 Kv/m per il campo elettrico. Il
valore di attenzione (valore di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione,
che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici
e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate) è stato, invece,
fissato in 10 μT. L’obiettivo di qualità che deve osservarsi
nella progettazione di nuovi elettrodotti è di 3 μT.
4.3 Ciò premesso, occorre osservare che, in effetti,
manca qualsiasi elemento dal quale possa desumersi la violazione
degli indicati valori – soglia da parte della T.E.R.N.A.
Quest’ultima ha prodotto documentazione dalla quale si desume
che i valori del campo magnetico rispetto alle abitazioni
più vicine, poste, secondo gli accertamenti dello stesso tecnico
del Comune, a 50 metri, non superano i 3 μT, che si realizzano
solo a 41 metri dai conduttori.
L’assunto non è smentito dagli accertamenti svolti a cura
del Comune, in quanto essi sono riferiti all’area posta sotto
i conduttori e non già relativi ai valori rilevabili nelle
abitazioni. Nel misurare il campo magnetico il tecnico precisa,
infatti, che esso, misurato al di sotto della linea, varia
generalmente da 20 a 22 μT (microtesla). Si tratta, evidentemente,
di un dato non significativo, atteso che il valore di attenzione
che non deve essere superato negli ambienti abitativi, va
misurato negli ambienti stessi e non in prossimità dei conduttori.
È esatto in proposito quanto osserva la ricorrente a proposito
del fatto che quanto più ci si avvicina ai conduttori, tanto
più crescono, inevitabilmente, i valori del campo magnetico.
Rilevato, pertanto, che non sussistono elementi in base ai
quali affermare la violazione delle prescrizioni in materia
di valori – soglia deve, necessariamente, desumersi l’insussistenza
dei presupposti per l’emissione di un’ordinanza contingibile
ed urgente a tutela della salute pubblica. La legge, infatti,
affida allo Stato il compito di fissare, nel rispetto del
principio di precauzione, i valori – guida a tutela della
salute pubblica: se questi non risultano violati, manca in
radice al possibilità di affermare la presenza di quelle situazioni
di pericolo per la salute pubblica, che debbono supportare
il provvedimento extra ordinem.
4.4 D’altra parte, e con riferimento anche al secondo
motivo di ricorso, la competenza esclusiva dello Stato in
ordine alla fissazione di valori – guida, che preclude finanche
un intervento legislativo delle regioni, esclude che i poteri
di ordinanza possano essere utilizzati al fine di perseguire
un concreto restringimento dei valori fissati dai competenti
organi statali.
Ciò rende ragione dell’infondatezza delle pur ampie ed argomentate
osservazioni della difesa del Comune resistente, che ha prodotto
studi e ricerche che sottolineano i possibili pericoli per
la salute derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici.
Rispetto a tali pericoli, che sono peraltro ampiamente noti
anche al legislatore che è intervenuto in modo penetrante
in materia, la risposta possibile, almeno all’attuale stato
della legislazione, non può essere che l’accertamento del
rispetto dei valori – guida fissati a livello normativo.
Le richiamate censure risultano, pertanto, fondate.
5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione
dell’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
violazione e falsa applicazione dei principi dell’ordinamento
in materia di ordinanza urgenti e contingibili; contrasto
con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio del 7 ottobre 2002; eccesso di potere per omessa
erronea ed illegittima motivazione; incompetenza; violazione
della legge n. 36/2001, del d.p.c.m. 8 luglio 2003; degli
articoli 111, 112, 120 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775,
dell’art. 9 del decreto legislativo 18 marzo 1965 n. 342,
degli articoli 81, 87 e 88 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616,
del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383; dell’art. 1 sexies della
legge n. 290/2003; dell’art. 94 del decreto legislativo n.
112 del 31 marzo 1998.
La ricorrente, riguardo all’affermazione, rinvenibile nell’ordinanza
impugnata, dell’esistenza di un reale pericolo, che è gia
attuale, per l’incolumità e la salute dei cittadini di Filogaso,
rileva che il prospettato pericolo deriverebbe dalla messa
in esercizio dell’elettrodotto e non già dalla sua realizzazione,
di talché il pericolo stesso non avrebbe carattere di attualità.
Anche tale doglianza è fondata.
La giurisprudenza costante afferma che un’ordinanza contingibile
ed urgente può trovare giustificazione soltanto in una situazione
di pericolo attuale per la pubblica incolumità, che non sia
fronteggiabile con i normali strumenti predisposti dall’ordinamento
(tra le altre, TAR Marche, 4 febbraio 2003 n. 26). Nel caso
di specie, in effetti, il pericolo cui fa riferimento l’ordinanza
diventerebbe attuale solo con la messa in funzione dell’impianto:
fino a tale momento vi è la piena possibilità di effettuare
ogni accertamento e verifica onde attivare i mezzi ordinari
messi a disposizione delle strutture pubbliche istituzionalmente
deputate alla tutela della salute pubblica.
Occorre tenere presente, al riguardo, che il provvedimento
extra ordinem ha per sua natura carattere eccezionale e temporaneo
e deve essere adottato solo se sia inevitabile il ricorso
a strumenti straordinari. Il potere di ordinanza non può assumere,
infatti, carattere di continuità e di stabilità degli effetti
per fronteggiare situazioni di fatto che si potrebbero risolvere
con gli ordinari strumenti di carattere ordinario (TAR Puglia,
Bari, Sez. I, 21 maggio 2003 n. 2009).
Appare, pertanto, fondato il rilievo secondo cui non ricorrono
i presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza di cui
al decreto legislativo n. 267/2000.
6.1 Con il quarto motivo la ricorrente rileva la violazione
dell’art. 23 della Costituzione e del principio di nominatività
degli atti amministrativi; apoditticità e mancanza di motivazione;
violazione degli articoli 111, 112, 120 del T.U. 11 dicembre
1933 n. 1775, dell’art. 9 del decreto legislativo 18 marzo
1965 n. 342, degli articoli 81, 87 e 88 del D.P.R. 24 luglio
1977 n. 616, del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383; dell’art. 1
sexies della legge n. 290/2003; dell’art. 94 del decreto legislativo
n. 112 del 31 marzo 1998; violazione e falsa applicazione
degli articoli 7, 27 e 28 del DPR 6 giugno 2001 n. 380; contrasto
con precedenti atti amministrativi; eccesso di potere per
manifesta illogicità, perplessità della motivazione e sviamento;
difetto dei presupposti, eccesso di potere per falsa causa,
omessa istruttoria, erronea motivazione, travisamento.
Le doglianze in questione si appuntano su quegli aspetti dell’ordinanza,
il cui contenuto è stata succintamente esposto in precedenza,
in cui vengono richiamate le norme del D.P.R. 6 giugno 2001
(T.U. dell’edilizia) e si afferma che la linea elettrica difetta
dell’autorizzazione del Comune di Filogaso. Con esse, rilevata
la violazione del principio di nominatività dei provvedimenti
amministrativi, si deduce l’incompetenza del Sindaco ad adottare
il provvedimento in questione, sia perché di spettanza del
dirigente, sia in quanto sfuggirebbe alla sfera delle attribuzioni
comunali l’adozione di un atto che inibisce o sospende la
realizzazione di un’opera quale un elettrodotto.
Risulterebbe violato, inoltre, il disposto dell’art. 28 del
D.P.R. n. 380/2001, che prevede, per le opere autorizzate
ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 6161/77, che, in caso di
accertata violazione delle norme urbanistiche, il Sindaco
deve informare il Presidente della Giunta Regionale ed il
Ministro dei Lavori Pubblici (infrastrutture), per l’adozione
dei dovuti provvedimenti.
Le violazioni accertate, inoltre, non avrebbero formato oggetto
di specifico accertamento.
Non sarebbe esatto, infine, che l’opera non è stata autorizzata
dal Comune di Filogaso, giacché, al contrario, il consenso
dell’Amministrazione comunale sarebbe stato acquisito, ai
sensi dell’art. 14 ter della legge n. 241/90, nella conferenza
di servizi tenutasi il 24 luglio 2001, cui l’Amministrazione
stessa non ha inteso partecipare.
6.2 Va, innanzi tutto, rilevato che, in effetti, si riscontra
un’evidente disomogeneità di contenuti del provvedimento,
atteso che, in un’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 50 del
decreto legislativo n. 267/2000, e quindi in un’ordinanza
urgente e contingibile, vengono richiamati profili che nulla
hanno a che fare con quelle esigenze di tutela della salute
pubblica, poste alla base della stessa.
D’altra parte, è fondato il rilievo che, in base alle norme
oggi vigenti, tutte le attività tese alla rilevazione e repressione
di violazioni di carattere urbanistico – edilizio sfuggono
alla sfera di competenza del sindaco, giacché esse sono di
esclusiva spettanza dell’organo dirigenziale.
Ma al di là di questi aspetti, e tralasciando di sottoporre
ad esame i molteplici profili dedotti nel gravame, v’è comunque
da notare che non risulta esatto che manchi l’autorizzazione
del Comune.
Risulta dagli atti di causa che in data 24 luglio 2001 si
è svolta presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche della
Calabria, conferenza dei servizi volta all’istruttoria ed
all’acquisizione delle autorizzazioni ai sensi degli art.
111, 112, 113 e 120 del T.U. acque ed impianti elettrici,
di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.
In detta conferenza, secondo le norme vigenti, le autorità
titolari di competenze in ordine al rilascio di atti autorizzativi
per la realizzazione dell’opera hanno dovuto manifestare il
proprio assenso, o il proprio dissenso, riguardo all’intervento.
Orbene, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 9, della legge n.
241/90 “il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce,
a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare,
alla predetta conferenza”.
Alla conferenza di servizi, culminata, come si è detto, nell’adozione
in una determinazione conclusiva favorevole da parte del Provveditore
alle Opere Pubbliche, è stato invitato, tra gli altri, il
Comune di Filogaso (pag. 5 del verbale), che, tuttavia, non
è intervenuto alla conferenza con un proprio rappresentante
(pag. 6 del verbale). Ai sensi del comma 7 dello stesso art.
14 ter “si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la
volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato
all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta
giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione
del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello
stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva
della conferenza di servizi”.
Alla stregua delle indicate norme, pertanto, l’assenso alla
realizzazione dell’opera da parte del Comune di Filogaso,
che come detto non è intervenuto alla conferenza, deve considerarsi
acquisito. D’altra parte, la conferenza si è, comunque, conclusa
con determinazione favorevole.
7. In considerazione di quanto sopra, il provvedimento impugnato
risulta illegittimo.
In accoglimento del ricorso, pertanto, deve disporsi l’annullamento
dell’ordinanza n. 14 del 19 novembre 2004 del Sindaco del
Comune di Filogaso, impugnata con il ricorso oggetto del presente
giudizio. Restano assorbite le censure non esaminate.
Sussistono giusti motivi, tuttavia, per compensare integralmente
fra le parti costituite le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, accoglie il
ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 25
febbraio 2005.
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L’Estensore
Cesare Mastrocola
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Il Presidente
Giovanni Iannini Depositata in Segreteria il 6 aprile 2005
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