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| n. 4-2005 - © copyright |
| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I - Sentenza 6 aprile 2005
n. 548
Pres. C.Mastrocola – Est. G.Iannini
Associazione Italiana World Wide Fund (avv. F. Spinelli)
c. Regione Calabria (avv. G. Naimo), ICAD Costruzioni Generali
s.r.l. (avv. G. Santoro), Diamante Blu s.r.l. (avv. G. Santoro,
G. Gentile), A.T.I. Arena Fortunato (n.c.), Società Nautica
De Maria di G. De Maria e C. s.a.s. (n.c.), Fallimento Dragomar
s.p.a. (n.c.). |
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1. Processo – Processo amministrativo – Concessionario
della progettazione e dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione
e completamento del molo di un porto – Gara – Aggiudicazione
definitiva – Impugnazione – Associazione ambientalista –
E’ legittimata.
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2. Ambiente e territorio – Valutazione di
impatto ambientale – Lavori di ristrutturazione e completamento
del molo di un porto – Possibilità di non acquisire la v.i.a.
– Art.10 comma 2, d.P.R. 12 aprile 1996 – Va disapplicato.
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1. Una associazione ambientalista riconosciuta
ai sensi dell’art.13, l. 8 luglio 1986 n.349, è legittimata
ad impugnare l’atto di aggiudicazione definitiva della gara
per l’individuazione del concessionario della progettazione
definitiva ed esecutiva, nonché dell’esecuzione dei lavori
di ristrutturazione e completamento del molo di un porto.
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2. In riferimento ad interventi aventi rilevanti
dimensioni e complessità strutturale quali i lavori di ristrutturazione
e completamento del molo di un porto, vanno disapplicate
le norme di cui all’art.10 comma 2 d.P.R. 12 aprile 1996,
che consentono, decorsi i termini ivi indicati, di prescindere
dall’ acquisizione della v.i.a., in quanto, in base alle
caratteristiche della fattispecie, la disciplina comunitaria
avrebbe imposto l’effettuazione della valutazione.
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sede di Catanzaro - Sezione Prima |
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composto dai Signori Magistrati:
Cesare Mastrocola - Presidente; Giovanni Iannini - Primo
Referendario Relatore; Giovanni Ruiu - Referendario |
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| ha
pronunciato la seguente |
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SENTENZA |
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| sul
ricorso n. 1359/200404, proposto da
Associazione Italiana World Wide Fund, in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv.
Fabio Spinelli e domiciliato in Catanzaro presso la Segreteria
del Tribunale; |
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CONTRO |
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| la
Regione Calabria, in persona del Presidente della
Giunta Regionale in carica, rappresentato e difeso dall’avv.
Giuseppe Naimo ed elettivamente domiciliato in Catanzaro,
viale De Filippis n. 280, presso gli Uffici dell’Avvocatura
Regionale; |
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| E
NEI CONFRONTI DI
- ICAD Costruzioni Generali S.r.l., in persona del
legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo
mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con
la Società Diamante Blu S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv.
Giorgio Santoro e domiciliato in Catanzaro presso la Segreteria
del Tribunale;
- Diamante Blu S.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Santoro e
dall’avv. Giancarlo Gentile e domiciliato in Catanzaro presso
la Segreteria del Tribunale;
- ATI Arena Fortunato, in persona del legale rappresentante
p.t. , non costituito in giudizio;
- Società Nautica De Maria di G. De Maria e C. S.a.s.,
in persona del legale rappresentante p.t., non costituito
in giudizio;
- Fallimento DRAGOMAR S.p.a., in persona del Curatore,
non costituito in giudizio; |
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| per
l’annullamento
del decreto n. 8823 dell’11 giugno 2004 Dirigente di Settore
del Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque della Regione
Calabria, di aggiudicazione definitiva della licitazione
privata per l’affidamento in concessione dei lavori si ristrutturazione
e completamento del molo ricovero natanti da diporto del
Comune di Diamante e della successiva gestione, nonché di
ogni atto presupposto, connesso, prodromico e consequenziale;
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| Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione
Calabria, della ICAD Costruzioni Generali S.r.l. e della
Diamante Blu S.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 25 febbraio 2005 il Primo
Referendario Giovanni Iannini ed uditi, altresì, l’avv.
Fabio Spinelli per l’Associazione ricorrente, l’avv. Giuseppe
Naimo per la Regione Calabria e gli avvocati Giancarlo Gentile
e Giorgio Santoro per ICAD Costruzioni Generali S.r.l. e
Diamante Blu S.r.l.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
L’Associazione Italiana World Wide Fund for Nature (WWF) espone
che con decreto n. 8823 dell’11 giugno 2004 del Dirigente
di Settore del Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque della
Regione Calabria è stata disposta, ai sensi dell’art. 19,
secondo comma della legge n. 109/1994, l’aggiudicazione definitiva,
in favore dell’ATI tra l’ICAD Costruzioni Generali S.r.l.
(capogruppo mandataria) e la Diamante Blu S.r.l., della licitazione
privata per l’affidamento in concessione dei lavori di ristrutturazione
e completamento del molo ricovero natanti da diporto del Comune
di Diamante e della successiva gestione.
Essa, premesso di essere un’associazione ambientalista riconosciuta
con D.P.R. n. 493 del 4 aprile 1974, individuata ai sensi
dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, nell’impugnare
l’indicato provvedimento, deduce la violazione delle norme
in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale,
nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione,
travisamento dei fatti.
L’Amministrazione procedente avrebbe illegittimamente omesso
di acquisire la valutazione in ordine all’impatto dell’opera
da realizzarsi, in considerazione della forte incidenza della
stessa sull’assetto territoriale, paesaggistico, ambientale
e naturalistico della costa di Diamante. Sulla realizzazione
dell’opera si è registrato, anche, il contrario parere della
Soprintendenza e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
superato solo a seguito di una riunione di concordamento presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’Associazione ricorrente ha rilevato, ancora, il vizio di
eccesso di potere per disparità di trattamento, considerato
che in fattispecie analoga, concernente il Comune di Bonifati,
è stato espresso parere contrario alla realizzazione di porto
turistico in base alla valutazione della compatibilità ambientale.
Si è costituita la Regione Calabria, eccependo l’inammissibilità,
sotto diversi profili, del ricorso e l’infondatezza dello
stesso.
Si sono costituite, altresì, la ICAD Costruzioni Generali
S.r.l. e la Diamante Blu S.r.l., resistendo al ricorso.
Gli altri soggetti intimati non si sono costituiti in giudizio.
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2005 il ricorso è stato
trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. L’Associazione ricorrente (WWF Italia)
deduce l’illegittimità del provvedimento dirigenziale con
il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della
gara per l’individuazione del concessionario della progettazione
definitiva ed esecutiva, dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione
e completamento del molo ricovero natanti da diporto del Comune
di Diamante, nonché della successiva gestione dello stesso.
Con tale provvedimento l’Amministrazione regionale ha fatto
propri gli esiti del procedimento concorsuale, cui aveva atteso
apposita Commissione giudicatrice che aveva individuato, quale
offerta economicamente più vantaggiosa, quella dell’ATI tra
l’ICAD Costruzioni Generali S.r.l. (capogruppo mandataria)
e la Diamante Blu S.r.l.
Il provvedimento impugnato ha fatto seguito ad un complesso
procedimento, successivo all’aggiudicazione provvisoria, previsto
dal bando gara. Nell’ambito di tale procedimento si è avuta,
innanzi tutto, la convocazione da parte dell’Amministrazione
regionale di una conferenza di servizi, non approdata a buon
fine, a causa del parere negativo sull’opera progettata espresso
dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
della Calabria e, quindi, da un’Amministrazione preposta alla
tutela paesaggistico territoriale, ai sensi dell’art. 14 quater
della legge n. 241/90. Il parere espresso dalla Soprintendenza
è stato, peraltro, condiviso dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, con nota del 13 giugno 2002. La Regione
Calabria ha richiesto la decisione del Consiglio dei Ministri,
ma la richiesta è stata successivamente ritirata a seguito
del raggiungimento, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di un accordo sulle modifiche da apportare al progetto
risultato provvisoriamente aggiudicatario.
Il progetto, così modificato, ha ricevuto, in data 19 febbraio
2004, il parere favorevole della Consulta Tecnica Regionale.
Come risulta dal verbale della conferenza di servizi, il progetto
è stato escluso dalla procedura di valutazione di ambientale,
in quanto non è intervenuta nel termine di cui al comma 2
dell’art. 10 del DPR 12 aprile 1996 risposta da parte del
Nucleo di valutazione di impatto ambientale alla nota del
Dipartimento Lavori Pubblici del 20 maggio 2002.
2. Occorre esaminare, in via preliminare,
i rilievi e le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate
dalla Regione Calabria e dalle Società controinteressate.
Deve, innanzi tutto, respingersi la richiesta, avanzata dalla
Regione, di cancellazione, ex art. 89 c.p.c., delle seguenti
frasi contenute nel ricorso: “aberrante comportamento tenuto
dall’amministrazione regionale della Calabria” (p. 13) e “forma
subdola e fuorviante” (p. 14).
In esse non è dato ravvisare alcun carattere offensivo.
Né si tratta di frasi sconvenienti, giacché, come rileva la
ricorrente nella memoria prodotta, con la prima di tali frasi
si è chiaramente inteso mettere in evidenza una pretesa anomalia
del comportamento della Regione. Il riferimento alla forma
subdola e fuorviante va, poi, inserito nel contesto della
censura, tesa a rilevare uno sviamento di potere.
La Regione Calabria dubita della legittimazione dell’Associazione
ricorrente, giacché il provvedimento impugnato altro non è
che l’atto conclusivo di una procedura concorsuale cui la
stessa non ha partecipato.
L’eccezione non ha fondamento.
La ricorrente, che, come ricorda essa stessa, agisce nella
sua qualità di associazione ambientalista riconosciuta con
D.P.R. n. 493 del 4 aprile 1974, individuata ai sensi dell’art.
13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, ha impugnato un provvedimento
che implica la scelta del progetto dei lavori di ristrutturazione
del porto. L’affidamento in concessione, infatti, riguarda
anche la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere
di cui si tratta.
Gli interessi a tutela dei quali agisce l’Associazione, che
si assumono lesi proprio in funzione delle scelte progettuali,
risultano, pertanto, del tutto eccentrici rispetto a quelli
dei soggetti partecipanti alla procedura concorsuali. Il fatto
che l’Associazione non figuri nel novero dei soggetti partecipanti
alla gara non può incidere sulla legittimazione in ordine
all’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione.
La stessa Regione e le Società controinteressate rilevano,
poi, che il ricorso è inammissibile, in quanto si rivolge
solo avverso l’atto conclusivo di un procedimento complesso
nell’ambito del quale è intervenuta una serie di atti implicanti
autonome statuizioni, che avrebbero dovuto formare oggetto
di gravame, da proporre tempestivamente entro i termini di
legge o, perlomeno, unitamente al gravame diretto avverso
l’aggiudicazione definitiva. Il riferimento riguarda, in modo
particolare, l’avviso di gara, pubblicato sulla G.U. foglio
inserzioni n. 76 del 31 marzo 2000, le varie deliberazioni
concernenti il finanziamento dell’opera, i pareri della Consulta
Tecnica Regionale, il verbale di concordamento del 29 maggio
2003, con il quale è stato acquisito il consenso sul progetto
dell’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali.
Rileva, in particolare, la Regione che la ricorrente ha omesso
di impugnare tali atti, che assumerebbero il ruoli di atti
presupposti rispetto al provvedimento di aggiudicazione. L’impugnazione
del verbale in data 29 maggio 2003 avrebbe, inoltre, importato
la necessità di notifica del ricorso a tutte le Autorità che
hanno partecipato alla riunione in esito alla quale è stato
acquisito il consenso.
Ritiene il Tribunale che la soluzione dei problemi posti con
le richiamate eccezioni imponga di introdurre un preciso distinguo
nella congerie disorganica di rilievi rinvenibili in ricorso.
Certamente non possono trovare ingresso in questa sede quelle
doglianze, pur presenti nel ricorso, tese a porre in discussione
le scelte di base in ordine alla realizzazione dell’opera
di ristrutturazione del porto turistico. Ciò avrebbe implicato
l’estensione dell’impugnazione, non tanto agli atti concernenti
la dotazione di mezzi finanziari, quanto all’avviso di gara
ed al relativo bando. L’affidamento in concessione della progettazione
e realizzazione delle opere deve avvenire, nel sistema della
legge n. 109 del 1994, sulla base di un progetto preliminare
approvato, che, se anche costituisce il primo livello di progettazione,
definisce già le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori, constando, tra l’altro, di una relazione e di
schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche
tipologiche, funzionali e tecnologiche dell’opera.
Non possono, del pari, trovare ingresso quelle doglianze,
quali quelle relative al verbale mediante cui è stato acquisito
l’accordo dell’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali,
il cui esame richiederebbe necessariamente l’avvenuta instaurazione
del contraddittorio nei confronti di tutte le Autorità che
hanno partecipato all’adozione delle decisioni prese.
Nel ricorso, peraltro, vengono avanzate censure, che assumono
un ruolo centrale, concernenti la mancata acquisizione di
atti, quale la valutazione di impatto ambientale, da emettersi
in esito ad autonomi subprocedimenti, la cui mancanza, laddove
giudicata rilevante, potrebbe unicamente condizionare la legittimità
dell’atto di affidamento della concessione. Tali censure non
investono, evidentemente, statuizioni inerenti ad atti presupposti
rispetto al provvedimento di aggiudicazione, ma concernono
unicamente la legittimità dell’atto conclusivo, che si assume
adottato in assenza di un elemento procedimentale necessario
secondo le norme vigenti ed in difetto di adeguata istruttoria.
È evidente, infatti, che se la valutazione deve effettivamente
essere acquisita, come sostiene la ricorrente, la mancanza
di essa si riflette solo sull’atto finale della procedura
e non sugli atti precedenti, che risultano al di fuori del
raggio operativo della valutazione di impatto ambientale,
che presuppone un livello di progettazione superiore a quello
preliminare.
3. Come si è anticipato, il nucleo centrale
delle censure mosse al provvedimento impugnato ruota sull’elusione
dell’obbligo di acquisire dal competente organo la valutazione
di impatto ambientale dell’opera, così come risultante dalla
progettazione.
I lavori, mette in risalto la ricorrente, non costituirebbero
una semplice ristrutturazione del molo esistente, consistendo
nella realizzazione di una grande struttura: ciò avrebbe imposto
una più approfondita istruttoria e l’acquisizione in via preventiva
di uno studio di compatibilità svolto a cura del Nucleo Regionale
di valutazione di impatto ambientale.
La struttura progettata, estesa circa 55.000 metri quadrati,
avrebbe un forte impatto sull’assetto territoriale, paesaggistico
ed ambientale di Diamante, che, secondo quanto statuito da
un decreto ministeriale del 1969, costituisce area di notevole
interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939. Notevole
sarebbe, in particolare, l’impatto naturalistico sui fondali
e sulle scogliere che caratterizzano la costa.
Ciò avrebbe imposto di effettuare la valutazione in argomento,
al fine dell’esame degli effetti, diretti ed indiretti, a
breve, medio e lungo termine, che la realizzazione dell’opera
comporta sull’ambiente inteso come insieme di sistemi naturali
ed antropici. Il richiamo al comma 2 dell’art. 10 del DPR
12 aprile 1996, in base al quale il progetto è stato escluso
dalla procedura di impatto ambientale, avrebbe importato l’elusione
delle norme relative a tale valutazione e la violazione delle
direttive comunitarie n. 85/337/CEE e 97/11/CE.
Le censure dedotte dalla ricorrente appaiono fondate.
Il D.P.R. 12 aprile 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento
per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio
1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione
di impatto ambientale, impone (allegato A lettera h) l’obbligo
di valutazione per i porti turistici e da diporto quando lo
specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne
coinvolte superano i 5 ettari, oppure i moli sono di lunghezza
superiore ai 500 metri.
Nell’allegato B, al punto 7, lettera q), vengono inseriti
fra i progetti che sono assoggettati alla v.i.a., se l’ubicazione
e le caratteristiche particolari di dimensione, uso del territorio,
inquinamento, impatto, lo richiedano, i porti turistici con
parametri inferiori a quelli indicati nella citata lettera
dell’allegato A), nonché i progetti di intervento su porti
già esistenti.
Nel caso di specie, come risulta dagli atti, e segnatamente
dal verbale della conferenza di servizi, l’intervento è stato
ritenuto rientrante tra quelli di cui all’allegato B.
L’autorità procedente, come si evince dal verbale della conferenza
di servizi, ha escluso il progetto dal procedimento di valutazione
di impatto ambientale, avendo verificato il decorso dei termini,
decorrenti dalla richiesta al Nucleo di valutazione di impatto
ambientale, previsti dal secondo comma dell’art. 10 del D.P.R.
12 aprile 1996, in relazione agli interventi di cui all’art.
1 dello stesso decreto (quelli di cui all’allegato B).
Il progetto, pertanto, non è stato assoggettato a valutazione
di impatto ambientale in quanto il competente organo non si
è pronunciato entro i termini (sessanta giorni) decorrenti
dalla richiesta.
Osserva il Tribunale che, nell’affrontare le problematiche
connesse alle procedure di valutazione di impatto ambientale,
occorre tenere conto che nel settore assumono un rilievo pregnante
le norme di derivazione comunitaria.
Viene in considerazione, in particolare, la direttiva europea
del Consiglio 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, alla stregua
della quale la v.i.a. è obbligatoria per i progetti relativi
a porti commerciali marittimi (e per la navigazione interna)
accessibili ai battelli con stazza superiore a 1350 tonnellate.
Per la costruzione di porti non contemplati nella precedente
categoria l’obbligatorietà della v.i.a. è rimessa alla decisione
degli Stati membri, secondo criteri dagli stessi definiti.
Fra le infrastrutture considerate vi sono, ovviamente, anche
i porti turistici per imbarcazioni da diporto.
Lo Stato Italiano ha provveduto in merito mediante il richiamato
D.P.R. 12 aprile 1996, che ha previsto l’obbligo assoluto
della valutazione di impatto ambientale per le opere di cui
all’allegato A, mentre, per le opere di cui all’allegato B,
che non ricadono in aree naturali protette, ha disposto che
l’autorità competente verifica, secondo le modalità di cui
all'art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell'allegato
D, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento
della procedura di valutazione d’impatto ambientale (art.
1, comma 6).
La giurisprudenza, rifacendosi anche ai principi affermati
in materia dalla Corte di giustizia C.E. (sentenza 24 ottobre
1996 n. 72), ha rilevato che, nonostante il tenore apparentemente
più restrittivo della normativa interna, è ormai invalsa un’interpretazione
della normativa comunitaria che, sostanzialmente, impone allo
Stato la valutazione allorché la struttura sia, in concreto,
capace di provocare un serio impatto, indipendentemente dalla
fissazione di soglie automatiche o da criteri che rendano
difficile la procedura di v.i.a. (Consiglio di Stato, Sez.
VI, 28 ottobre 2001 n. 5169).
Assai di recente la stessa Corte di Giustizia U.E. (sentenza
10 giugno 2004 causa C-87/02) ha rilevato che la menzionata
direttiva 85/337 ha conferito agli Stati membri un margine
di discrezionalità nella determinazione dei metodi per l’individuazione
dei progetti, inseriti nell’allegato II della stessa direttiva,
che richiedono una valutazione di impatto ambientale. Ha,
però precisato che il metodo adottato non deve, comunque,
ledere l’obiettivo perseguito dalla direttiva, tesa ad evitare
che sfuggano alla valutazione progetti in grado di avere un
notevole impatto sull’ambiente.
Da ciò la conseguenza che, se è rinvenibile un rilevante impatto
ambientale, il relativo procedimento di valutazione assume
carattere di obbligatorietà, con conseguente necessità di
disapplicazione di quelle norme interne che pongano limiti
ai procedimenti preordinati alla tutela ambientale.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha posto in evidenza
che, ricorrendone i presupposti, la disapplicazione delle
norme interne si impone anche rispetto alle norme di carattere
procedurale che condizionino lo svolgimento del procedimento
di valutazione al rispetto di termini stabiliti (Consiglio
di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2001 n. 5169, cit.). Il riferimento
è, ovviamente, al meccanismo, sopra richiamato, di cui all’art.
10, secondo comma, che ha trovato applicazione nel caso di
specie: si è detto che l’autorità procedente ha escluso il
progetto dal procedimento di valutazione, in considerazione
del decorso del termine fissato.
Si tratta, evidentemente, di stabilire se, considerate le
caratteristiche del caso concreto, l’applicazione della norma
interna sia compatibile con le regole dettate a livello comunitario.
In particolare, occorre verificare se, alla stregua di queste
ultime, il procedimento di valutazione di impatto ambientale
deve considerarsi o meno imprescindibile.
Si osserva in proposito che il progetto concerne lavori di
ristrutturazione e completamento del molo ricovero natanti
da diporto. Si tratta, pertanto, di un intervento riguardante
una struttura esistente che, nelle intenzioni dell’Amministrazione
procedente, richiede interventi qualificati come di ristrutturazione
e di completamento.
Si può prescindere dalla questione, pure agitata in ricorso,
se l’intervento sia effettivamente di ristrutturazione o se
quello progettato sia in effetti un nuovo porto, giacché il
fatto che si tratti di un intervento su struttura esistente
non implica necessariamente che lo stesso abbia un impatto
ambientale limitato, perlomeno laddove siano previsti un ampliamento
e modificazioni radicali della struttura stessa.
E ciò è quanto è riscontrabile, a giudizio del Collegio, nel
caso di specie.
La struttura esistente, come si desume dalla documentazione,
anche di carattere fotografico, presente in atti, consiste
in un unico molo di dimensioni visivamente contenute e con
un numero limitato di posti barca.
Il porto progettato è invece una struttura di grande complessità,
che impegna un’area della superficie di circa 36.000 mq e
che consente l’ormeggio di un numero assai alto di natanti.
Esso, in particolare, consta di un molo sopraflutto di elevata
lunghezza, che culmina in un molo martello: l’aumento di dimensioni
rispetto al molo esistente sarebbe di circa trecento metri.
Al molo sopraflutto è contrapposto un molo sottoflutto anch’esso
di rilevanti dimensioni.
Nello specchio d’acqua interno, in cui risultano individuate
tre darsene, si rinvengono altre banchine e manufatti sporgenti
all’interno, tra cui quella su cui è collocata la struttura
di avvistamento. Nel progetto sono evidenziate una serie di
strutture ed infrastrutture per il rifornimento e gli altri
servizi.
L’obiettivo dell’incremento dei posti disponibili per i natanti
viene chiaramente perseguito attraverso un cospicuo aumento
dimensionale dell’organismo, cui sono, peraltro, attribuite
caratteristiche strutturali che assai poco hanno in comune
con il molo attualmente esistente.
L’imponente struttura, peraltro, si inserisce in un contesto
caratterizzato da equilibri alquanto delicati, se solo si
considerano le risultanze degli studi sull’erosione costiera
della costa in questione, prodotti dalla ricorrente e tratti
dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Calabria.
È di comune esperienza che la presenza di strutture portuali
può avere effetti su fenomeni di erosione costiera e di accumulo
dei detriti, che può avere, tra l’altro, importanti ripercussioni
anche sulla fauna e sulla flora marina (al riguardo l’Associazione
ricorrente segnala i possibili effetti sulla posidonia oceanica,
presente a Diamante e nella vicina isola di Cirella).
Le rilevanti dimensioni e la complessità strutturale dell’opera,
che necessariamente amplificano gli effetti sull’equilibrio
ambientale di strutture del genere, rende ragione del notevole
impatto sull’ambiente che ha la stessa e della necessità di
acquisire una valutazione degli effetti sull’ambiente che,
a breve ed a lungo termine, potrebbe avere la realizzazione
dell’opera progettata.
Tale notevole impatto, in aderenza allo spirito ed alle finalità
proprie della richiamata normativa comunitaria, fa sì che
la valutazione di impatto ambientale assuma, nel caso di specie,
carattere di indefettibilità, nonostante il fatto che, alla
stregua delle richiamate norme interne, si siano verificati
i presupposti per l’esclusione del progetto dalla valutazione.
In considerazione di ciò, si impone la disapplicazione delle
norme di cui DPR 12 aprile 1996, che consentono, decorsi i
termini indicati, di prescindere dall’acquisizione della v.i.a.,
in quanto, in base alle caratteristiche della fattispecie,
la disciplina comunitaria avrebbe imposto l’effettuazione
della valutazione.
Ne discende l’illegittimità del provvedimento impugnato, contemplante,
fra l’altro, l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori
di ristrutturazione e completamento del molo ricovero natanti
di Diamante e l’aggiudicazione della licitazione privata per
la concessione dei all’ATI ICAD Costruzioni Generali S.r.l.
e Diamante Blu S.r.l., in quanto adottato in mancanza di valutazione
di impatto ambientale. Il provvedimento stesso, pertanto,
in accoglimento del ricorso, deve essere annullato. Rimangono
assorbite le ulteriori censure relative al prospettato vizio
di eccesso di potere per disparità di trattamento.
Restano, comunque, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione,
successivi all’acquisizione della valutazione di impatto ambientale.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra
le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M. |
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| il
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede
di Catanzaro, Sezione Prima, accoglie il ricorso e, per
l’effetto, annulla l’atto impugnato, salvi gli ulteriori
provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 25
febbraio 2005. |
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| Il
Presidente
Cesare Mastrocola |
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| L’Estensore
Giovanni Iannini |
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| Depositata
in Segreteria il 6 aprile 2005 |
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