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T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I - Sentenza 6 aprile 2005 n. 548
Pres. C.Mastrocola – Est. G.Iannini
Associazione Italiana World Wide Fund (avv. F. Spinelli) c. Regione Calabria (avv. G. Naimo), ICAD Costruzioni Generali s.r.l. (avv. G. Santoro), Diamante Blu s.r.l. (avv. G. Santoro, G. Gentile), A.T.I. Arena Fortunato (n.c.), Società Nautica De Maria di G. De Maria e C. s.a.s. (n.c.), Fallimento Dragomar s.p.a. (n.c.).


1. Processo – Processo amministrativo – Concessionario della progettazione e dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e completamento del molo di un porto – Gara – Aggiudicazione definitiva – Impugnazione – Associazione ambientalista – E’ legittimata.

 

2. Ambiente e territorio – Valutazione di impatto ambientale – Lavori di ristrutturazione e completamento del molo di un porto – Possibilità di non acquisire la v.i.a. – Art.10 comma 2, d.P.R. 12 aprile 1996 – Va disapplicato.

1. Una associazione ambientalista riconosciuta ai sensi dell’art.13, l. 8 luglio 1986 n.349, è legittimata ad impugnare l’atto di aggiudicazione definitiva della gara per l’individuazione del concessionario della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e completamento del molo di un porto.

 

2. In riferimento ad interventi aventi rilevanti dimensioni e complessità strutturale quali i lavori di ristrutturazione e completamento del molo di un porto, vanno disapplicate le norme di cui all’art.10 comma 2 d.P.R. 12 aprile 1996, che consentono, decorsi i termini ivi indicati, di prescindere dall’ acquisizione della v.i.a., in quanto, in base alle caratteristiche della fattispecie, la disciplina comunitaria avrebbe imposto l’effettuazione della valutazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sede di Catanzaro
- Sezione Prima

 

composto dai Signori Magistrati:
Cesare Mastrocola - Presidente; Giovanni Iannini - Primo Referendario Relatore; Giovanni Ruiu - Referendario

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1359/200404, proposto da
Associazione Italiana World Wide Fund, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Spinelli e domiciliato in Catanzaro presso la Segreteria del Tribunale;

 

CONTRO

 

la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Naimo ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, viale De Filippis n. 280, presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale;

 

E NEI CONFRONTI DI
- ICAD Costruzioni Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con la Società Diamante Blu S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Santoro e domiciliato in Catanzaro presso la Segreteria del Tribunale;
- Diamante Blu S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Santoro e dall’avv. Giancarlo Gentile e domiciliato in Catanzaro presso la Segreteria del Tribunale;
- ATI Arena Fortunato, in persona del legale rappresentante p.t. , non costituito in giudizio;
- Società Nautica De Maria di G. De Maria e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
- Fallimento DRAGOMAR S.p.a., in persona del Curatore, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento
del decreto n. 8823 dell’11 giugno 2004 Dirigente di Settore del Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque della Regione Calabria, di aggiudicazione definitiva della licitazione privata per l’affidamento in concessione dei lavori si ristrutturazione e completamento del molo ricovero natanti da diporto del Comune di Diamante e della successiva gestione, nonché di ogni atto presupposto, connesso, prodromico e consequenziale;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, della ICAD Costruzioni Generali S.r.l. e della Diamante Blu S.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 25 febbraio 2005 il Primo Referendario Giovanni Iannini ed uditi, altresì, l’avv. Fabio Spinelli per l’Associazione ricorrente, l’avv. Giuseppe Naimo per la Regione Calabria e gli avvocati Giancarlo Gentile e Giorgio Santoro per ICAD Costruzioni Generali S.r.l. e Diamante Blu S.r.l.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



L’Associazione Italiana World Wide Fund for Nature (WWF) espone che con decreto n. 8823 dell’11 giugno 2004 del Dirigente di Settore del Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque della Regione Calabria è stata disposta, ai sensi dell’art. 19, secondo comma della legge n. 109/1994, l’aggiudicazione definitiva, in favore dell’ATI tra l’ICAD Costruzioni Generali S.r.l. (capogruppo mandataria) e la Diamante Blu S.r.l., della licitazione privata per l’affidamento in concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento del molo ricovero natanti da diporto del Comune di Diamante e della successiva gestione.
Essa, premesso di essere un’associazione ambientalista riconosciuta con D.P.R. n. 493 del 4 aprile 1974, individuata ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, nell’impugnare l’indicato provvedimento, deduce la violazione delle norme in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti.
L’Amministrazione procedente avrebbe illegittimamente omesso di acquisire la valutazione in ordine all’impatto dell’opera da realizzarsi, in considerazione della forte incidenza della stessa sull’assetto territoriale, paesaggistico, ambientale e naturalistico della costa di Diamante. Sulla realizzazione dell’opera si è registrato, anche, il contrario parere della Soprintendenza e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, superato solo a seguito di una riunione di concordamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’Associazione ricorrente ha rilevato, ancora, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, considerato che in fattispecie analoga, concernente il Comune di Bonifati, è stato espresso parere contrario alla realizzazione di porto turistico in base alla valutazione della compatibilità ambientale.
Si è costituita la Regione Calabria, eccependo l’inammissibilità, sotto diversi profili, del ricorso e l’infondatezza dello stesso.
Si sono costituite, altresì, la ICAD Costruzioni Generali S.r.l. e la Diamante Blu S.r.l., resistendo al ricorso.
Gli altri soggetti intimati non si sono costituiti in giudizio.
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



1. L’Associazione ricorrente (WWF Italia) deduce l’illegittimità del provvedimento dirigenziale con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara per l’individuazione del concessionario della progettazione definitiva ed esecutiva, dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e completamento del molo ricovero natanti da diporto del Comune di Diamante, nonché della successiva gestione dello stesso. Con tale provvedimento l’Amministrazione regionale ha fatto propri gli esiti del procedimento concorsuale, cui aveva atteso apposita Commissione giudicatrice che aveva individuato, quale offerta economicamente più vantaggiosa, quella dell’ATI tra l’ICAD Costruzioni Generali S.r.l. (capogruppo mandataria) e la Diamante Blu S.r.l.
Il provvedimento impugnato ha fatto seguito ad un complesso procedimento, successivo all’aggiudicazione provvisoria, previsto dal bando gara. Nell’ambito di tale procedimento si è avuta, innanzi tutto, la convocazione da parte dell’Amministrazione regionale di una conferenza di servizi, non approdata a buon fine, a causa del parere negativo sull’opera progettata espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Calabria e, quindi, da un’Amministrazione preposta alla tutela paesaggistico territoriale, ai sensi dell’art. 14 quater della legge n. 241/90. Il parere espresso dalla Soprintendenza è stato, peraltro, condiviso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con nota del 13 giugno 2002. La Regione Calabria ha richiesto la decisione del Consiglio dei Ministri, ma la richiesta è stata successivamente ritirata a seguito del raggiungimento, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un accordo sulle modifiche da apportare al progetto risultato provvisoriamente aggiudicatario.
Il progetto, così modificato, ha ricevuto, in data 19 febbraio 2004, il parere favorevole della Consulta Tecnica Regionale.
Come risulta dal verbale della conferenza di servizi, il progetto è stato escluso dalla procedura di valutazione di ambientale, in quanto non è intervenuta nel termine di cui al comma 2 dell’art. 10 del DPR 12 aprile 1996 risposta da parte del Nucleo di valutazione di impatto ambientale alla nota del Dipartimento Lavori Pubblici del 20 maggio 2002.
2. Occorre esaminare, in via preliminare, i rilievi e le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla Regione Calabria e dalle Società controinteressate.
Deve, innanzi tutto, respingersi la richiesta, avanzata dalla Regione, di cancellazione, ex art. 89 c.p.c., delle seguenti frasi contenute nel ricorso: “aberrante comportamento tenuto dall’amministrazione regionale della Calabria” (p. 13) e “forma subdola e fuorviante” (p. 14).
In esse non è dato ravvisare alcun carattere offensivo.
Né si tratta di frasi sconvenienti, giacché, come rileva la ricorrente nella memoria prodotta, con la prima di tali frasi si è chiaramente inteso mettere in evidenza una pretesa anomalia del comportamento della Regione. Il riferimento alla forma subdola e fuorviante va, poi, inserito nel contesto della censura, tesa a rilevare uno sviamento di potere.
La Regione Calabria dubita della legittimazione dell’Associazione ricorrente, giacché il provvedimento impugnato altro non è che l’atto conclusivo di una procedura concorsuale cui la stessa non ha partecipato.
L’eccezione non ha fondamento.
La ricorrente, che, come ricorda essa stessa, agisce nella sua qualità di associazione ambientalista riconosciuta con D.P.R. n. 493 del 4 aprile 1974, individuata ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, ha impugnato un provvedimento che implica la scelta del progetto dei lavori di ristrutturazione del porto. L’affidamento in concessione, infatti, riguarda anche la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di cui si tratta.
Gli interessi a tutela dei quali agisce l’Associazione, che si assumono lesi proprio in funzione delle scelte progettuali, risultano, pertanto, del tutto eccentrici rispetto a quelli dei soggetti partecipanti alla procedura concorsuali. Il fatto che l’Associazione non figuri nel novero dei soggetti partecipanti alla gara non può incidere sulla legittimazione in ordine all’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione.
La stessa Regione e le Società controinteressate rilevano, poi, che il ricorso è inammissibile, in quanto si rivolge solo avverso l’atto conclusivo di un procedimento complesso nell’ambito del quale è intervenuta una serie di atti implicanti autonome statuizioni, che avrebbero dovuto formare oggetto di gravame, da proporre tempestivamente entro i termini di legge o, perlomeno, unitamente al gravame diretto avverso l’aggiudicazione definitiva. Il riferimento riguarda, in modo particolare, l’avviso di gara, pubblicato sulla G.U. foglio inserzioni n. 76 del 31 marzo 2000, le varie deliberazioni concernenti il finanziamento dell’opera, i pareri della Consulta Tecnica Regionale, il verbale di concordamento del 29 maggio 2003, con il quale è stato acquisito il consenso sul progetto dell’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali.
Rileva, in particolare, la Regione che la ricorrente ha omesso di impugnare tali atti, che assumerebbero il ruoli di atti presupposti rispetto al provvedimento di aggiudicazione. L’impugnazione del verbale in data 29 maggio 2003 avrebbe, inoltre, importato la necessità di notifica del ricorso a tutte le Autorità che hanno partecipato alla riunione in esito alla quale è stato acquisito il consenso.
Ritiene il Tribunale che la soluzione dei problemi posti con le richiamate eccezioni imponga di introdurre un preciso distinguo nella congerie disorganica di rilievi rinvenibili in ricorso.
Certamente non possono trovare ingresso in questa sede quelle doglianze, pur presenti nel ricorso, tese a porre in discussione le scelte di base in ordine alla realizzazione dell’opera di ristrutturazione del porto turistico. Ciò avrebbe implicato l’estensione dell’impugnazione, non tanto agli atti concernenti la dotazione di mezzi finanziari, quanto all’avviso di gara ed al relativo bando. L’affidamento in concessione della progettazione e realizzazione delle opere deve avvenire, nel sistema della legge n. 109 del 1994, sulla base di un progetto preliminare approvato, che, se anche costituisce il primo livello di progettazione, definisce già le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, constando, tra l’altro, di una relazione e di schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche dell’opera.
Non possono, del pari, trovare ingresso quelle doglianze, quali quelle relative al verbale mediante cui è stato acquisito l’accordo dell’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali, il cui esame richiederebbe necessariamente l’avvenuta instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le Autorità che hanno partecipato all’adozione delle decisioni prese.
Nel ricorso, peraltro, vengono avanzate censure, che assumono un ruolo centrale, concernenti la mancata acquisizione di atti, quale la valutazione di impatto ambientale, da emettersi in esito ad autonomi subprocedimenti, la cui mancanza, laddove giudicata rilevante, potrebbe unicamente condizionare la legittimità dell’atto di affidamento della concessione. Tali censure non investono, evidentemente, statuizioni inerenti ad atti presupposti rispetto al provvedimento di aggiudicazione, ma concernono unicamente la legittimità dell’atto conclusivo, che si assume adottato in assenza di un elemento procedimentale necessario secondo le norme vigenti ed in difetto di adeguata istruttoria. È evidente, infatti, che se la valutazione deve effettivamente essere acquisita, come sostiene la ricorrente, la mancanza di essa si riflette solo sull’atto finale della procedura e non sugli atti precedenti, che risultano al di fuori del raggio operativo della valutazione di impatto ambientale, che presuppone un livello di progettazione superiore a quello preliminare.
3. Come si è anticipato, il nucleo centrale delle censure mosse al provvedimento impugnato ruota sull’elusione dell’obbligo di acquisire dal competente organo la valutazione di impatto ambientale dell’opera, così come risultante dalla progettazione.
I lavori, mette in risalto la ricorrente, non costituirebbero una semplice ristrutturazione del molo esistente, consistendo nella realizzazione di una grande struttura: ciò avrebbe imposto una più approfondita istruttoria e l’acquisizione in via preventiva di uno studio di compatibilità svolto a cura del Nucleo Regionale di valutazione di impatto ambientale.
La struttura progettata, estesa circa 55.000 metri quadrati, avrebbe un forte impatto sull’assetto territoriale, paesaggistico ed ambientale di Diamante, che, secondo quanto statuito da un decreto ministeriale del 1969, costituisce area di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939. Notevole sarebbe, in particolare, l’impatto naturalistico sui fondali e sulle scogliere che caratterizzano la costa.
Ciò avrebbe imposto di effettuare la valutazione in argomento, al fine dell’esame degli effetti, diretti ed indiretti, a breve, medio e lungo termine, che la realizzazione dell’opera comporta sull’ambiente inteso come insieme di sistemi naturali ed antropici. Il richiamo al comma 2 dell’art. 10 del DPR 12 aprile 1996, in base al quale il progetto è stato escluso dalla procedura di impatto ambientale, avrebbe importato l’elusione delle norme relative a tale valutazione e la violazione delle direttive comunitarie n. 85/337/CEE e 97/11/CE.
Le censure dedotte dalla ricorrente appaiono fondate.
Il D.P.R. 12 aprile 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, impone (allegato A lettera h) l’obbligo di valutazione per i porti turistici e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne coinvolte superano i 5 ettari, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
Nell’allegato B, al punto 7, lettera q), vengono inseriti fra i progetti che sono assoggettati alla v.i.a., se l’ubicazione e le caratteristiche particolari di dimensione, uso del territorio, inquinamento, impatto, lo richiedano, i porti turistici con parametri inferiori a quelli indicati nella citata lettera dell’allegato A), nonché i progetti di intervento su porti già esistenti.
Nel caso di specie, come risulta dagli atti, e segnatamente dal verbale della conferenza di servizi, l’intervento è stato ritenuto rientrante tra quelli di cui all’allegato B.
L’autorità procedente, come si evince dal verbale della conferenza di servizi, ha escluso il progetto dal procedimento di valutazione di impatto ambientale, avendo verificato il decorso dei termini, decorrenti dalla richiesta al Nucleo di valutazione di impatto ambientale, previsti dal secondo comma dell’art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996, in relazione agli interventi di cui all’art. 1 dello stesso decreto (quelli di cui all’allegato B).
Il progetto, pertanto, non è stato assoggettato a valutazione di impatto ambientale in quanto il competente organo non si è pronunciato entro i termini (sessanta giorni) decorrenti dalla richiesta.
Osserva il Tribunale che, nell’affrontare le problematiche connesse alle procedure di valutazione di impatto ambientale, occorre tenere conto che nel settore assumono un rilievo pregnante le norme di derivazione comunitaria.
Viene in considerazione, in particolare, la direttiva europea del Consiglio 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, alla stregua della quale la v.i.a. è obbligatoria per i progetti relativi a porti commerciali marittimi (e per la navigazione interna) accessibili ai battelli con stazza superiore a 1350 tonnellate. Per la costruzione di porti non contemplati nella precedente categoria l’obbligatorietà della v.i.a. è rimessa alla decisione degli Stati membri, secondo criteri dagli stessi definiti. Fra le infrastrutture considerate vi sono, ovviamente, anche i porti turistici per imbarcazioni da diporto.
Lo Stato Italiano ha provveduto in merito mediante il richiamato D.P.R. 12 aprile 1996, che ha previsto l’obbligo assoluto della valutazione di impatto ambientale per le opere di cui all’allegato A, mentre, per le opere di cui all’allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, ha disposto che l’autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all'art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell'allegato D, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d’impatto ambientale (art. 1, comma 6).
La giurisprudenza, rifacendosi anche ai principi affermati in materia dalla Corte di giustizia C.E. (sentenza 24 ottobre 1996 n. 72), ha rilevato che, nonostante il tenore apparentemente più restrittivo della normativa interna, è ormai invalsa un’interpretazione della normativa comunitaria che, sostanzialmente, impone allo Stato la valutazione allorché la struttura sia, in concreto, capace di provocare un serio impatto, indipendentemente dalla fissazione di soglie automatiche o da criteri che rendano difficile la procedura di v.i.a. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2001 n. 5169).
Assai di recente la stessa Corte di Giustizia U.E. (sentenza 10 giugno 2004 causa C-87/02) ha rilevato che la menzionata direttiva 85/337 ha conferito agli Stati membri un margine di discrezionalità nella determinazione dei metodi per l’individuazione dei progetti, inseriti nell’allegato II della stessa direttiva, che richiedono una valutazione di impatto ambientale. Ha, però precisato che il metodo adottato non deve, comunque, ledere l’obiettivo perseguito dalla direttiva, tesa ad evitare che sfuggano alla valutazione progetti in grado di avere un notevole impatto sull’ambiente.
Da ciò la conseguenza che, se è rinvenibile un rilevante impatto ambientale, il relativo procedimento di valutazione assume carattere di obbligatorietà, con conseguente necessità di disapplicazione di quelle norme interne che pongano limiti ai procedimenti preordinati alla tutela ambientale.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha posto in evidenza che, ricorrendone i presupposti, la disapplicazione delle norme interne si impone anche rispetto alle norme di carattere procedurale che condizionino lo svolgimento del procedimento di valutazione al rispetto di termini stabiliti (Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2001 n. 5169, cit.). Il riferimento è, ovviamente, al meccanismo, sopra richiamato, di cui all’art. 10, secondo comma, che ha trovato applicazione nel caso di specie: si è detto che l’autorità procedente ha escluso il progetto dal procedimento di valutazione, in considerazione del decorso del termine fissato.
Si tratta, evidentemente, di stabilire se, considerate le caratteristiche del caso concreto, l’applicazione della norma interna sia compatibile con le regole dettate a livello comunitario. In particolare, occorre verificare se, alla stregua di queste ultime, il procedimento di valutazione di impatto ambientale deve considerarsi o meno imprescindibile.
Si osserva in proposito che il progetto concerne lavori di ristrutturazione e completamento del molo ricovero natanti da diporto. Si tratta, pertanto, di un intervento riguardante una struttura esistente che, nelle intenzioni dell’Amministrazione procedente, richiede interventi qualificati come di ristrutturazione e di completamento.
Si può prescindere dalla questione, pure agitata in ricorso, se l’intervento sia effettivamente di ristrutturazione o se quello progettato sia in effetti un nuovo porto, giacché il fatto che si tratti di un intervento su struttura esistente non implica necessariamente che lo stesso abbia un impatto ambientale limitato, perlomeno laddove siano previsti un ampliamento e modificazioni radicali della struttura stessa.
E ciò è quanto è riscontrabile, a giudizio del Collegio, nel caso di specie.
La struttura esistente, come si desume dalla documentazione, anche di carattere fotografico, presente in atti, consiste in un unico molo di dimensioni visivamente contenute e con un numero limitato di posti barca.
Il porto progettato è invece una struttura di grande complessità, che impegna un’area della superficie di circa 36.000 mq e che consente l’ormeggio di un numero assai alto di natanti.
Esso, in particolare, consta di un molo sopraflutto di elevata lunghezza, che culmina in un molo martello: l’aumento di dimensioni rispetto al molo esistente sarebbe di circa trecento metri.
Al molo sopraflutto è contrapposto un molo sottoflutto anch’esso di rilevanti dimensioni.
Nello specchio d’acqua interno, in cui risultano individuate tre darsene, si rinvengono altre banchine e manufatti sporgenti all’interno, tra cui quella su cui è collocata la struttura di avvistamento. Nel progetto sono evidenziate una serie di strutture ed infrastrutture per il rifornimento e gli altri servizi.
L’obiettivo dell’incremento dei posti disponibili per i natanti viene chiaramente perseguito attraverso un cospicuo aumento dimensionale dell’organismo, cui sono, peraltro, attribuite caratteristiche strutturali che assai poco hanno in comune con il molo attualmente esistente.
L’imponente struttura, peraltro, si inserisce in un contesto caratterizzato da equilibri alquanto delicati, se solo si considerano le risultanze degli studi sull’erosione costiera della costa in questione, prodotti dalla ricorrente e tratti dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Calabria.
È di comune esperienza che la presenza di strutture portuali può avere effetti su fenomeni di erosione costiera e di accumulo dei detriti, che può avere, tra l’altro, importanti ripercussioni anche sulla fauna e sulla flora marina (al riguardo l’Associazione ricorrente segnala i possibili effetti sulla posidonia oceanica, presente a Diamante e nella vicina isola di Cirella).
Le rilevanti dimensioni e la complessità strutturale dell’opera, che necessariamente amplificano gli effetti sull’equilibrio ambientale di strutture del genere, rende ragione del notevole impatto sull’ambiente che ha la stessa e della necessità di acquisire una valutazione degli effetti sull’ambiente che, a breve ed a lungo termine, potrebbe avere la realizzazione dell’opera progettata.
Tale notevole impatto, in aderenza allo spirito ed alle finalità proprie della richiamata normativa comunitaria, fa sì che la valutazione di impatto ambientale assuma, nel caso di specie, carattere di indefettibilità, nonostante il fatto che, alla stregua delle richiamate norme interne, si siano verificati i presupposti per l’esclusione del progetto dalla valutazione.
In considerazione di ciò, si impone la disapplicazione delle norme di cui DPR 12 aprile 1996, che consentono, decorsi i termini indicati, di prescindere dall’acquisizione della v.i.a., in quanto, in base alle caratteristiche della fattispecie, la disciplina comunitaria avrebbe imposto l’effettuazione della valutazione.
Ne discende l’illegittimità del provvedimento impugnato, contemplante, fra l’altro, l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e completamento del molo ricovero natanti di Diamante e l’aggiudicazione della licitazione privata per la concessione dei all’ATI ICAD Costruzioni Generali S.r.l. e Diamante Blu S.r.l., in quanto adottato in mancanza di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento stesso, pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato. Rimangono assorbite le ulteriori censure relative al prospettato vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento.
Restano, comunque, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, successivi all’acquisizione della valutazione di impatto ambientale.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2005.

 

Il Presidente
Cesare Mastrocola

 

L’Estensore
Giovanni Iannini

 

Depositata in Segreteria il 6 aprile 2005

 

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