| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 5 aprile 2005 n.
1359
Gennaro Ferrari – Presidente, Leonardo Spagnoletti – Estensore.
Comune di Poggiorsini (avv. N. Matassa) c. Presidenza del
Consiglio dei Ministri (n.c.), Ministero dell’Interno (n.c.),
Commissario delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale
nella Regione Puglia nel settore dei rifiuti (Avv. Stato),
Regione Puglia (avv. V. Caputi Jambrenghi), Comune di Altamura
(avv. P. Balducci), Autorità per la gestione dei r.s.u.
del bacino Bari/4 (n.c.), Comune di Gravina in Puglia (n.c.),
Comune di Santeramo in Colle (n.c.), Comune di Minervino
in Murge (n.c.), Comune di Spinazzola (n.c.), Comune di
Cassano Murge (n.c.), Comune di Grumo Appula (n.c.), Comune
di Toritto (n.c.). |
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1. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni
delle regioni – Settore dei rifiuti – Emergenza – Commissariamento
– Effetti.
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2. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni
delle regioni – Settore dei rifiuti – Emergenza – Commissariamento
– Provvedimenti commissariali – Impugnazione – Giudizi amministrativi
– Intervento della Regione – Ammissibilità.
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3. Processo – Processo amministrativo – Intervento
– Domanda – Notifica – Modalità.
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1. In caso di emergenza socio-economico-ambientale
nel settore dei rifiuti, il commissariamento determina solo
un temporaneo trasferimento delle competenze in materia,
ma non rescinde, né potrebbe, l’afferenza dei provvedimenti
assunti dal commissario, soprattutto a contenuto pianificatorio,
dalla sfera di interesse pubblico alla migliore organizzazione
dei servizi di gestione dei rifiuti nel territorio regionale
di cui è portatrice la regione, ed in funzione del quale,
trasparentemente, ad essa sono attribuite in via ordinaria
le rammentate attribuzioni.
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2. In caso di emergenza socio-economico-ambientale
nel settore dei rifiuti, la Regione è pienamente legittimata
ad intervenire nei giudizi amministrativi di impugnazione
dei provvedimenti commissariali, almeno quando incidono
in misura più diretta sull’organizzazione complessiva del
sistema regionale di gestione dei rifiuti.
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3. La domanda di intervento nel giudizio
amministrativo, tanto ad opponendum che ad adiuvandum, deve
essere notificata nelle forme di rito sia alla p.a. che
alle altre parti costituite.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.1359/05 Reg.Sent.
N.89/03 Reg.Ric.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
SEDE DI BARI - SEZIONE I
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 89 del 2003 proposto da
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COMUNE di POGGIORSINI, in persona
del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Nino Matassa e presso lo studio di questi elettivamente
domiciliato in Bari alla via Andrea da Bari n. 35 per mandato
a margine del ricorso e in calce ai motivi aggiunti al ricorso;
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CONTRO
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- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI,
in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, non
costituita in giudizio;
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- MINISTERO dell’INTERNO, in persona
del Ministro dell’interno pro-tempore, non costituito in
giudizio;
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- COMMISSARIO DELEGATO per l’EMERGENZA
SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE nella REGIONE PUGLIA nel SETTORE
dei RIFIUTI, in persona del Presidente pro-tempore della
Giunta della Regione Puglia, rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e presso
gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Bari alla
via Melo da Bari n. 97;
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e nei confronti di
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- REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente
pro-tempore della Giunta regionale, intervetrice ad opponendum,
rappresentata e difesa dal prof. avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi
e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in
Bari alla via Abate Eustasio n. 5, per mandato a margine
dell’atto di intervento;
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- COMUNE di ALTAMURA, in persona del
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi
Balducci e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato
in Bari alla via Melo da Bari n. 114, per mandato a margine
della memoria di costituzione in giudizio;
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- AUTORITA’ per la GESTIONE dei RIFIUTI
SOLIDI URBANI del BACINO BARI/4, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
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- COMUNE di GRAVINA in PUGLIA, in
persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
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- COMUNE di SANTERAMO in COLLE, in
persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
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- COMUNE di MINERVINO MURGE, in persona
del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
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- COMUNE di SPINAZZOLA, in persona
del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
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- COMUNE di CASSANO MURGE, in persona
del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
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- COMUNE di GRUMO APPULA, in persona
del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
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- COMUNE di TORITTO, in persona del
Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
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per l’annullamento
- del decreto del Commissario delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale
nella Regione Puglia nel settore dei rifiuti n. 334 del
30 ottobre 2002, recante localizzazione nel territorio di
Spinazzola, località “Grotteline”, del sito per l’impianto
complesso, a titolarità pubblica, di selezione e biostabilizzazione
dei rifiuti con annessa discarica di servizio/soccorso al
servizio del bacino d’utenza Bari/4;
- del presupposto parere favorevole espresso il 21 ottobre
2002 dalla Commissione tecnica di assistenza e consulenza
a supporto dell’attività commissariale;
- del decreto del Commissario delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale
nella Regione Puglia nel settore dei rifiuti n. 296 del
30 settembre 2002, recante completamento, integrazione e
modificazione del piano di gestione dei rifiuti e bonifica
delle aree inquinate approvato con decreto commissariale
n. 41 del 6 marzo 2001, nei limiti dell’interesse;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto
o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti al ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità
straordinaria statale intimata e del Comune di Altamura;
Visto l’atto d’intervento ad opponendum della Regione Puglia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 21 luglio 2004, il dott.
Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Nino Matassa per il
Comune di Poggiorsini ricorrente, l’avvocato di Stato Pio
Marrone per l’Autorità straordinaria statale intimata, il
prof. avv. Annamaria Angiuli, in sostituzione del prof.
avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, per la Regione Puglia interventrice
ad opponendum, l’avv. Pierluigi Balducci per il Comune di
Altamura;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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F A T T O
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Con decreto del Commissario delegato per
l’emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia
nel settore dei rifiuti n. 296 del 30 settembre 2002, nel
completare, modificare ed integrare il piano regionale di
gestione dei rifiuti come approvato col precedente decreto
commissariale n. 41 del 6 marzo 2001, ed in attuazione delle
previsioni dell’art. 2 comma 2 lettera c) dell’ordinanza
del Ministro dell’interno n. 3184 del 22 marzo 2002, è stata
prevista tra l’altro la localizzazione e realizzazione “…di
nuovi impianti di titolarità pubblica di discarica controllata”,
destinati a operare nella fase “a regime”, e da gestire
unitariamente a cura delle istituite Autorità dei vari bacini
d’utenza, salva la conservata operatività nella fase “transitoria”
degli impianti privati già in esercizio.
In particolare, per il bacino d’utenza Bari/4 (comprensivo
dei comuni Altamura, Cassano Murge, Gravina in Puglia, Grumo
Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Santeramo in Colle,
Spinazzola, Toritto) il decreto commissariale n. 296 del
2002 ha dato atto della funzionalità, nella fase di transizione,
della discarica controllata ubicata in c.da “Le Lamie” di
Altamura (appartenente alla società Tra.De.Co. S.r.l., con
sede in Altamura) e per la fase a regime ha previsto la
realizzazione di “impianto complesso di titolarità pubblica
costituito da centro di selezione e biostabilizzazione,
con annessa discarica di servizio/soccorso”, con approfondimento
del sito di localizzazione “in fase di definitiva valutazione”.
Con decreto commissariale n. 334 del 29 ottobre 2002 è stato
individuato, in località “Grotteline” del comune di Spinazzola,
in area di cava esaurita, il sito per l’ubicazione dell’impianto
e della discarica di servizio/soccorso per lo smaltimento
dei rifiuti urbani del bacino d’utenza Bari/4.
Il Comune di Poggiorsini, appartenente al bacino d’utenza
e il cui territorio dista circa 3 km sottovento rispetto
al sito prescelto, con ricorso notificato il 9-10 gennaio
2003 e depositato in Segreteria il 22 gennaio 2003, ha impugnato
i decreti commissariali innanzi indicati e gli atti ad essi
presupposti, deducendo le seguenti censure:
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1) Violazione e falsa applicazione dell’o.m.
n. 3184 del 22.3.2002. Eccesso di potere per difetto dei
presupposti. Incompetenza. Violazione dell’art. 5 legge
24 febbraio 1992, n. 225. Eccesso di potere per carente
istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta,
perché la localizzazione è avvenuta al di fuori degli atti
programmatori di cui ai decreti commissariali n. 41 del
2001 e n. 296 del 2002, essendo già intervenuta la costituzione
dell’Autorità di bacino per la gestione dei rifiuti e la
sottoscrizione della relativa convenzione (n. 3624 di rep.
del 24 ottobre 2002), e quindi quando erano esauriti i presupposti
per l’esercizio dei poteri extra-ordinem commissariali,
anche per l’intervenuta autorizzazione, in favore della
Tra.De.Co. S.r.l. all’esercizio della discarica controllata
in località “Le Lamie” di Altamura, con ampliamento al V
lotto; contraddittoriamente poi, mentre alla localizzazione
ha proceduto lo stesso commissario, l’individuazione del
sito dell’impianto di compostaggio e del centro per i materiali
rivenienti dalla raccolta differenziata è stata senz’altro
demandata all’autorità di bacino.
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2) Violazione dell’art. 14 dell’o.m. n. 3184
del 22.3.2002. Violazione della legge 7.8.1990, n. 241,
artt. 7 e ss. Violazione del principio generale in materia
di partecipazione degli interessati al procedimento. Violazione
del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria
e illogicità, in relazione all’omessa comunicazione dell’avvio
del procedimento di localizzazione (anche mediante convocazione
ad apposita conferenza di servizi), non essendo prevista
dall’art. 14 dell’o.m. n. 3184 del 2002 alcuna deroga alle
formalità partecipative generali di cui alla legge n. 241
del 1990, non potendo ipotizzarsi ragioni di urgenza procedimentale
in riferimento all’ampia estensione temporale del regime
emergenziale in materia di rifiuti.
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3) Violazione del giusto procedimento. Eccesso
di potere per intima contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà,
perplessità, sviamento, in relazione all’assoluta esiguità
(appena quarantacinque giorni) del termine assegnato dal
commissario straordinario all’Autorità di bacino per l’esercizio
della pur riconosciuta facoltà di modificare la scelta del
sito di localizzazione, in difetto di ogni attendibile ragione
d’urgenza (si ribadisce che è stata autorizzata la prosecuzione
dell’esercizio della discarica controllata ove confluiscono
i rifiuti dei comuni del bacino d’utenza).
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4) Eccesso di potere per difetto di motivazione,
contraddittorietà, illogicità manifesta, posto che il piano
di gestione dei rifiuti approvato col decreto commissariale
n. 41 del 2001 non prevedeva alcun impianto complesso di
selezione e biostabilizzazione con annessa discarica di
servizio/soccorso e tale indicazione, contenuta invece nel
decreto commissariale n. 296 del 2002, non è supportata
da alcuna motivazione, come carente è la motivazione dell’indicazione
del sito in località “Grotteline” di Spinazzola di cui al
decreto commissariale n. 334 del 2002.
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5) Violazione e falsa applicazione del piano
regionale approvato col decreto commissariale n. 41 del
6.3.2001. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e
motivazione, contraddittorietà e illogicità manifesta, stante
l’assenza di relazione illustrativa di accompagnamento alla
localizzazione e la carenza di motivazione in ordine alla
scelta localizzativa e al rispetto dei criteri stabiliti
dal piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato
col decreto commissariale n. 41 del 2001.
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6) Eccesso di potere per illogicità manifesta,
difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, intima contraddittorietà,
perplessità, sviamento, difetto di motivazione. Violazione
e falsa applicazione dei criteri generali del piano regionale
approvato con decreto commissariale n. 41 del 2001, anche
come modificato dal decreto commissariale n. 296 del 2002,
in riferimento al contrasto con i parametri per la localizzazione
del sito, tenuto conto che quello prescelto:
- dista soltanto 3 Km dal centro abitato di Poggiorsini,
posto per giunta sottovento e quindi esposto alle esalazioni
dell’attività di smaltimento dei rifiuti;
- è caratterizzato dalla presenza di “numerose sorgenti
e falde acquifere”, utilizzate sia per approvvigionare l’acquedotto
comunale di Poggiorsini che per usi agricoli;
- è ubicato in area sottoposta a vincolo idrogeologico e
nelle sue “immediate vicinanze” sorge una fonte di acqua
minerale in concessione a società a partecipazione maggioritaria
comunale, frustrando così anche la ipotizzata realizzazione
in loco di complesso ricettivo termale;
- è ubicato in area “interessata da ritrovamenti archeologici
di particolare rilievo”, anche di natura rupestre;
- è “contiguo” all’area del Parco dell’alta Murgia”.
Di contro nella stessa zona esistono numerose cave abbandonate
“lontane dai centri abitati e da centri di interesse che
potevano essere adibite a sito con miglior soddisfazione
dell’interesse pubblico”.
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7) Violazione e falsa applicazione sotto
diversi e molteplici profili del piano regionale approvato
con decreto commissariale n. 41 del 2001. Eccesso di potere
per intima contraddittorietà, difetto e travisamento dei
presupposti, difetto d’istruttoria e motivazione, illogicità,
sempre in relazione all’omessa considerazione dei parametri
per la localizzazione, con particolare riguardo all’obliterazione
che l’area è inserita nel P.U.T.T. (piano urbanistico territoriale
tematico) in parte tra gli ambiti territoriali estesi “D”
e in parte minore “C”, nonché del vincolo idrogeologico,
che richiedeva comunque studio di impatto ambientale; si
evidenzia inoltre l’eccentricità del sito rispetto alla
morfologia del bacino e quindi la maggior incidenza dei
costi di trasporto, e la sua coincidenza con area appartenente
a privati da assoggettare a procedura espropriativa, nonché
la volumetria (250.000 mc) inferiore a quella (300.000 mc)
stabilita dal piano.
Con atto notificato il 17-18 luglio 2003 e depositato in
Segreteria il 21 luglio 2003, il Comune di Poggiorsini ha
presentato motivi aggiunti di cui alle seguenti censure:
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8) Eccesso di potere per difetto d’istruttoria
e di motivazione, carenza dei presupposti, illogicità manifesta,
sviamento dalla causa. Violazione e falsa applicazione del
piano del piano regionale approvato con decreto commissariale
n. 41 del 2001, sempre in relazione alla carenza, nella
documentazione depositata in giudizio, ivi compreso il verbale
del sopralluogo compiuto dall’organismo tecnico di supporto
all’attività commissariale in data 17 luglio 2002, di motivazioni
e valutazioni a sostegno della scelta del sito di localizzazione
atte a comprovare l’osservanza dei parametri stabiliti dal
piano regionale, e alla limitazione della scelta del sito
a sole quattro cave poste nei soli territori di Gravina
in Puglia e Spinazzola, delle quali una attiva e quindi
non valutabile e due di difficile utilizzazione.
Nel giudizio si è costituita l’Autorità statale straordinaria
intimata che, con memoria difensiva depositata il 17 luglio
2003, ha dedotto l’infondatezza del ricorso sul rilievo
che la localizzazione, salva la deroga autorizzata dall’art.
14 dell’ordinanza ministeriale n. 3184 del 2002, è frutto
di ampie indagini, basate di analisi documentali e sopralluoghi
relativi ai diversi siti possibili, non contrasta con l’autorizzazione
temporanea al proseguimento dell’esercizio della discarica
in agro di Altamura, e ponendo in luce altresì che i comuni
del bacino d’utenza Bari/4, riuniti dal Commissario delegato
il 26 giugno 2002, non hanno indicato alcuna localizzazione
alternativa (e ciò anche in epoca successiva).
Con atto notificato il 4 febbraio 2003 e depositato in Segreteria
in pari data, nel giudizio ha altresì spiegato intervento
ad opponendum la Regione Puglia -in funzione del suo dichiarato
interesse alla conservazione del provvedimento impugnato
riveniente dalle funzioni istituzionali connesse sia alla
titolarità di competenze legislative concorrenti in materia
di governo del territorio (come assegnate dal novellato
art. 117 Cost.), sia a quella di specifiche competenze amministrative
a contenuto pianificatorio nella gestione a regime della
materia dei rifiuti, riconosciute dallo stesso d.lgs. n.
22 del 1997-, che ha dedotto a sua volta:
a) l’inammissibilità delle censure relative alla dedotta
incompetenza del commissario straordinario ad adottare il
provvedimento di localizzazione, poiché esse avrebbero dovuto
appuntarsi anzitutto nei confronti dell’ordinanza ministeriale
n. 3184 del 22 marzo 2002, rimasta invece inoppugnata;
b) la tardività dell’impugnativa del decreto commissariale
n. 296 del 30 settembre 2002, pubblicato sul B.U.R.P. del
23 ottobre 2002 e notificato al Comune sin dal 4 ottobre
2002, oltre che delle censure ad esso relative;
b) l’infondatezza del ricorso nel merito, trattandosi di
provvedimento emanato con i poteri e nel contesto del regime
dell’emergenza, quindi in deroga alle disposizioni legislative
invocate dal Comune ricorrente (espressamente autorizzata
dall’ordinanza ministeriale n. 3184 del 2002), e, in funzione
dell’urgenza connaturata al regime emergenziale sottratto
alle regole procedimentali della legge n. 241 del 1990,
adottato per giunta dopo che vanamente erano stati compulsati
in riunione monotematica del 26 giugno 2002 i Sindaci dei
comuni compresi nel bacino d’utenza per la localizzazione
(essendo quindi comunque noto l’avvio del relativo procedimento);
inconferente è il richiamo all’autorizzazione alla prosecuzione
dell’esercizio della discarica privata, accordata appunto
nelle more della realizzazione dell’impianto pubblico; prive
di consistenza sono le censure di carente istruttoria, perché
sia i verbali delle riunioni dell’organismo tecnico sia
la scheda allegata al decreto commissariale danno conto
della piena conformità della localizzazione ai vari criteri
invocati dal Comune ricorrente (né è mancato apposito sopralluogo
in data 17 luglio 2002); generici sono i riferimenti alla
vicinanza di sorgenti e falde acquifere, a inesistenti vincoli
archeologici, a situazioni (vincolo idrogeologico, inserimento
nel P.U.T.T.) che non precludono l’utilizzazione del sito;
inapplicabile è poi la procedura di v.i.a. agli interventi
destinati a fronteggiare situazioni di emergenza di cui
all’art. 5 della legge n. 225 del 1992.
Nel giudizio si è costituito anche il Comune di Altamura
che ha dedotto, a sua volta, rilievi consimili in ordine
all’inammissibilità e infondatezza del ricorso.
Con memoria difensiva depositata il 22 luglio 2003 il Comune
di Poggiorsini ha dedotto l’inammissibilità dell’intervento
ad opponendum per carenza di legittimazione della Regione
Puglia e omessa notifica a tutti i soggetti già intimati
col ricorso, replicando alle avverse eccezioni e insistendo
nelle dedotte censure.
All’udienza pubblica del 21 luglio 2004, infine, il ricorso
è stato discusso e riservato per la decisione.
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D I R I T T O
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1.) Il Tribunale deve esaminare, in limine,
la questione dell’ammissibilità dell’intervento ad opponendum
spiegato dalla Regione Puglia, oggetto di eccezioni pregiudiziali
del Comune di Poggiorsini ricorrente.
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1.1) Quanto alla prima eccezione, concernente
la contestata legittimazione della Regione Puglia a spiegare
l’intervento, deve rammentarsi che nel processo amministrativo
il riconoscimento dell’ammissibilità dell’intervento riposa
sull’enucleazione di un interesse proprio anche soltanto
di mero fatto, mediato e riflesso, alle vicende relative
all’annullamento o alla conservazione dell’atto impugnato
(Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5741 e Sez. V,
5 febbraio 1993, n. 220; C.g.a., 2 novembre 1992, n. 317)
e, per l’intervento ad opponendum, di un interesse alla
conservazione dell’atto o che comunque potrebbe risultare
indirettamente leso dall’annullamento del provvedimento
gravato (T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 5 aprile 2002, n. 1682
e Sez. II, 12 giugno 1997, n. 436; vedi anche T.A.R. Campania,
Napoli, Sez. V, 18 febbraio 2003, n. 922; T.A.R. Lazio,
sez. III, 24 dicembre 2002, n. 14087; T.A.R. Marche, 6 novembre
1998, n. 1244).
Orbene, nel caso di specie, a prescindere dalla questione
se la gestione dei rifiuti rientri esclusivamente nella
materia della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema (e
dei beni culturali)”, di cui alla competenza legislativa
esclusiva statale ex art. 117 comma 2 lettera s) della Costituzione
(come sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3), e non costituisca piuttosto oggetto
trasversale anche di competenza concorrente regionale nei
suoi innegabili riflessi sulle materie relative al “governo
del territorio” e alla “tutela della salute”, di cui all’art.
117 comma 3; è indiscutibile che le regioni siano attributarie
di competenze amministrative come conferite dall’art. 19
del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (“Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi
e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”)
di contenuto pianificatorio e regolamentare (predisposizione,
adozione, aggiornamento dei piani regionali di gestione
dei rifiuti; regolamentazione delle attività di gestione
dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei
rifiuti urbani; elaborazione, approvazione, aggiornamento
dei piani di bonifica delle aree inquinate; promozione della
gestione integrata dei rifiuti; etc.) nonché provvedimentale
(delimitazione, in deroga all’ambito ordinario provinciale,
degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani
e assimilati; approvazione progetti di nuovi impianti per
la gestione dei rifiuti; autorizzazione all’esercizio delle
operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti; etc.).
Il commissariamento, connesso alla situazione di emergenza
socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti, determina
solo un temporaneo trasferimento di tali competenze (e di
quelle degli altri enti territoriali), come delineato nel
regime ordinario di disciplina del settore; ma non rescinde,
né potrebbe, l’afferenza dei provvedimenti assunti dal commissario,
soprattutto a contenuto pianificatorio, dalla sfera di interesse
pubblico alla migliore organizzazione dei servizi di gestione
dei rifiuti nel territorio regionale di cui è indubitabilmente
portatrice la regione, ed in funzione del quale, trasparentemente,
ad essa sono attribuite in via ordinaria le rammentate attribuzioni.
D’altro canto, proprio la temporanea sottrazione agli enti
locali territoriali, e nella specie alla Regione Puglia,
delle competenze istituzionali in materia di gestione dei
rifiuti, connota un interesse peculiare e più intenso della
Regione alla più celere, regolare e puntuale attuazione
dei provvedimenti commissariali (e quindi alla loro conservazione),
in vista della più tempestiva fuoriuscita dal regime dell’emergenza
socio-economico-ambientale, e quindi della “riappropriazione”
di quelle competenze istituzionali.
Alla stregua dei rilievi che precedono, non può quindi dubitarsi
della piena legittimazione della Regione Puglia ad intervenire
nei giudizi amministrativi di impugnazione dei provvedimenti
commissariali (almeno quando incidenti in misura più diretta
sull’organizzazione complessiva del sistema regionale di
gestione dei rifiuti), e quindi della ammissibilità dell’intervento
ad opponendum nel caso de quo.
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1.2) Non ha maggior pregio poi l’altra, pur
suggestiva, eccezione che collega la dedotta inammissibilità
dell’intervento alla sua omessa notifica a tutte le parti
già intimate col ricorso (e in specie all’Autorità di gestione
e ai Comuni compresi nel bacino Bari/4).
Com’è noto, l’art. 22 comma 2 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, con formulazione pressoché sovrapponibile a quella
dell’art. 38 del r.d. 17 luglio 1907, n. 642, dispone che
“La domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo
domicilio di elezione ed all’organo che ha emanato l’atto
impugnato”.
Orbene, le parti sono quelle necessarie del giudizio amministrativo
(e quindi i controinteressati in senso proprio) o, almeno,
quelle che, pur eventuali (ad esempio altri intervenienti
che non rivestano qualifica di controinteressati), si siano
costituite in giudizio; è stato infatti precisato che “la
domanda di intervento nel giudizio amministrativo, tanto
"ad opponendum" che "ad adiuvandum", deve essere notificata
nelle forme di rito sia all’amministrazione che alle altre
parti costituite” (Cons. Stato, Sez. IV, 7 ottobre 1997,
n. 1100; T.A.R. Molise, 26 giugno 1996, n. 231).
Nel caso di specie, però, deve in primo luogo escludersi
che i comuni compresi nel bacino d’utenza siano qualificabili
come controinteressati, posto che la localizzazione riguarda
impianti a servizio di un bacino d’utenza cui sono destinati
a esser convogliati tutti i rifiuti urbani dei comuni che
ne fanno parte, con una incidenza di effetti che travalica
il ristretto ambito del territorio comunale in cui ricadono
gli impianti per i nessi ambientali e socio-economici che
la stessa istituzione del bacino d’utenza e le dimensioni
organizzatorie del servizio integrato di gestione dei rifiuti
comporta.
Sotto altro profilo deve considerarsi, poi, che l’annullamento
del decreto commissariale n. 334 del 2002 non potrebbe comportare
altro effetto se non la rinnovazione del procedimento ed
il riesame del sito di localizzazione, potendo condurre
addirittura alla conferma del sito prescelto; ciò implica
che in relazione agli effetti dell’annullamento non è dato
individuare e conoscere quale tra i diversi comuni del bacino
d’utenza potrebbe risultare “destinatario” della nuova localizzazione,
ciò che conferma come non sussista in capo ad alcuno di
essi la titolarità di un interesse simmetricamente contrario
a quello del Comune ricorrente alla conservazione dell’atto
impugnato, non essendo dato di ricostruire una inedita figura
processuale di “controinteressato eventuale” ovvero un controinteressato,
per dir così, in incertam personam.
Per le stesse ragioni dianzi esposte la stessa Autorità
di bacino, salvo l’interesse alla realizzazione dell’impianto,
non è portatrice di uno specifico interesse alla localizzazione
nel territorio dell’uno piuttosto che dell’altro comune,
e quindi, sotto tale aspetto, e sempre con riguardo agli
effetti “delocalizzativi” non può ritenersi controinteressata
in senso proprio.
In ogni caso, ciò che è decisivo, nessuna delle anzidette
parti pubbliche intimate dal Comune ricorrente si è costituita
in giudizio, onde non era necessario che alle medesime fosse
notificato l’atto d’intervento.
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2.) Può, invece, prescindersi dalle eccezioni
pregiudiziali spiegate dall’interventrice ad opponendum
e dal comune di Altamura, in funzione dell’infondatezza
del ricorso.
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2.1) Giova premettere un quadro di riferimento
normativo per quanto sintetico.
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2.1.1) Com’è noto, già col d.P.R. 10 settembre
1982, n. 915, rivolto a dare attuazione nell’ordinamento
nazionale alle direttive 75/442/CEE sui rifiuti, 76/403/CEE
sullo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili
e 78/319/CEE sui rifiuti tossici e nocivi, erano state impartite
disposizioni in ordine all’organizzazione del servizio di
smaltimento dei rifiuti, stabilendosi, per quanto qui interessa,
che:
- allo Stato competevano, tra le altre attribuzioni, “…la
predisposizione di criteri generali sulle metodologie relative
allo smaltimento dei rifiuti nonché sulle caratteristiche
delle zone per l’ubicazione degli impianti di smaltimento…”
(art. 4 comma 1 lettera b);
- alle Regioni “…l’elaborazione, la predisposizione e l’aggiornamento
sentiti i comuni, dei piani di organizzazione dei servizi
di smaltimento dei rifiuti…”, con la previsione, nell’ambito
dei piani, “(del) le zone, nonché le modalità di stoccaggio
temporaneo e definitivo, ivi comprese le discariche controllate…”
(art. 6 comma 1 lettera a) ed in particolare “…l’individuazione,
sentiti i comuni interessati, delle zone idonee in cui realizzare
gli impianti di trattamento e/o stoccaggio temporaneo e
definitivo dei rifiuti” (art. 6 comma 1 lettera b).
Con la delibera del Comitato interministeriale 27 luglio
1987, n. 515000 (recante “Disposizioni per la prima applicazione
dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei
rifiuti”) sono state poi impartite, tra le altre, prescrizioni
per l’ubicazione degli impianti di smaltimento, ed in particolare
delle discariche (suddivise in discariche di prima categoria
per i rifiuti urbani e assimilati e i fanghi non tossici
e nocivi derivanti da impianti di depurazione delle acque;
discariche di seconda categoria -a loro volta suddivise
nei tipi A e B, rispettivamente destinate a ospitare rifiuti
inerti e taluni rifiuti sia speciali che tossici e nocivi;
discariche di terza categoria per tutti gli altri tipi di
rifiuti speciali e tossici e nocivi).
Quanto alle discariche di prima categoria, le caratteristiche
dei siti di ubicazione erano costituite da una “distanza
di sicurezza, in relazione alle caratteristiche geologiche
e idro-geologiche del sito: -- dai punti di approvvigionamento
di acque destinate ad uso potabile; -- dell’alveo di piena
di laghi, fiumi e torrenti” nonché “dai centri abitati e
dai sistemi viari di grande comunicazione” (distanza peraltro
non specificata) e da “…suoli la cui stabilità sia tale,
o resa tale, da evitare rischi di frane o cedimenti delle
pareti o del fondo di discarica, nonché rischi di spostamenti
e deformazioni delle opere idrauliche per il drenaggio delle
acque meteoriche” (paragrafo 4.2.2 lettere a) e b) della
deliberazione del C.I.), salve specifiche prescrizioni tecniche,
relative agli impianti, quanto agli accorgimenti da adottare
per la impermeabilizzazione del fondo della discarica onde
evitare inquinamenti della falda idrica (paragrafo 4.2.2.
lettera c).
Per le discariche di seconda categoria di tipo A, era soltanto
prescritto che “I suoli adibiti a discarica debbono possedere
caratteristiche geologiche e geotecniche tali, o rese tali,
da evitare rischi di frane o cedimenti delle pareti e del
fondo” (paragrafo 4.2.3.1 lettera a).
Per le discariche di seconda categoria di tipo B, poi, era
stabilito che gli impianti fossero “posti a distanza di
sicurezza dai centri abitati ed anche, in relazione alle
caratteristiche idrogeologiche del sito, dalle zone di approvvigionamento
di acque destinate ad uso potabile” (anche qui senza specificazione
della distanza) su suoli con “…caratteristiche geologiche
e geotecniche tali, o rese tali, da evitare rischi di frane
o cedimenti delle pareti e del fondo dell'impianto.” (paragrafo
4.2.3.2 lettere a e b).
Per le discariche di terza categoria, infine, erano dettate
prescrizioni più stringenti, col divieto di ubicarle “…--
in zone sismiche di prima categoria; --in aree vulcaniche
attive, ivi compresi i campi solfatarici; -- in corrispondenza
di doline, inghiottitoi o altre forme carsiche superficiali;
-- in zone sottoposte a vincoli idrogeologici” e con la
previsione che esse fossero poste “a distanza di sicurezza,
in relazione alle caratteristiche geologiche e idro-geologiche
del sito: -- dalle zone di approvvigionamento idrico di
acque destinate ad uso potabile; -- dall’alveo di piena
di laghi, fiumi e torrenti”; e soltanto per queste ultime
era stabilita una precisa distanza di sicurezza “di almeno
2000 m dai centri abitati esistenti e da quelli previsti
dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati”, riproponendosi
la consueta prescrizione che gli impianti fossero ubicati
su suoli o in suoli “…la cui stabilità sia tale, o resa
tale, da evitare pericoli di frane o cedimenti delle pareti
e del fondo discarica, nonché pericoli di spostamenti e
deformazioni delle opere idrauliche per il drenaggio delle
acque meteoriche.” (paragrafo 4.2.3.3 lettere a e b).
Lo stesso d.P.R. 915 del 1982 aveva poi disposto che:
“Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani
competono obbligatoriamente ai comuni che le esercitano
con diritto di privativa nelle forme di cui al successivo
art. 8” (art. 3 comma 1), ovvero “direttamente o mediante
aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni a enti
o imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'art.
6, lettera d)” (art. 8 comma 1).
Il d.P.R. 915 del 1982 aveva anche demandato alle regioni
l’elaborazione, predisposizione e aggiornamento, sentiti
i comuni, “…dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento
dei rifiuti” (art. 6 lettera a), nonché le zone di insediamento
degli impianti “…ivi comprese le discariche controllate”,
salva la previsione della costituzione di “…consorzi tra
comuni… per lo smaltimento dei rifiuti, ai quali possono
partecipare anche imprese singole o associate” (art. 6 lettera
a) ultima parte) e “… l’approvazione dei progetti e degli
elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento
dei rifiuti urbani e di innocuizzazione e di eliminazione
dei rifiuti speciali”.
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2.1.2) La legge regionale pugliese 3 ottobre
1986, n. 30 aveva dettato, a sua volta, norme attuative
ed integrative del d.P.R. n. 915 del 1982 (come previste
dall’art. 6 lettera f) del medesimo), stabilendo che il
piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti fosse assoggettato
“normalmente” ad aggiornamento triennale (art. 3 comma 1),
delegando alle province l’approvazione dei progetti di nuovi
impianti per la gestione dei rifiuti e l’autorizzazione
alle modifiche degli impianti esistenti (art. 6 comma 1
lettera a), definendo l’ambito contenutistico di approvazioni
(art. 6) ed autorizzazioni (art. 7, ivi compreso l’esercizio
di discariche controllate).
In particolare, quanto alla gestione dei rifiuti urbani,
l’art. 12 della legge regionale n. 30 del 1986 aveva disposto
che:
“Competono obbligatoriamente ai Comuni le attività inerenti
lo smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali
assimilati ai rifiuti urbani, nonché dei rifiuti speciali
costituiti da residui della depurazione di acque di scarico
urbane o del trattamento di rifiuti urbani. I Comuni esplicano
le suddette attività direttamente, mediante aziende municipalizzate,
ovvero mediante concessione a enti o imprese specializzate
autorizzate…”, con ciò riproducendo sostanzialmente le disposizioni
contenute nel d.P.R. n. 915 . Inoltre la legge regionale
conformemente alle previsioni del d.P.R. n. 915 del 1982,
aveva stabilito che al piano regionale era demandata la
individuazione delle “zone idonee in cui realizzare gli
impianti di trattamento, di stoccaggio provvisorio e di
stoccaggio definitivo dei rifiuti” (art. 3 comma 2 lettera
c) con disposizioni costituenti di norma varianti ai piani
urbanistici dei comuni interessati (cui il progetto di piano
era inviato, assieme alle province, per l’espressione di
un parere entro il termine di sessanta giorni, decorsi vanamente
i quali il parere si intendeva favorevole), con rinvio,
per quanto non previsto, alle disposizioni del d.P.R. n.
915 del 1982 ed alla delibera del C.I. del 27 luglio 1984
(art. 16).
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2.1.3) Ben più ampio intervento normativo,
connesso anche alle crescenti difficoltà di localizzazione
delle discariche nell’ambito dei vari territori comunali
in relazione alla tenace opposizione delle amministrazioni
e popolazioni locali, è stato rappresentato dalla legge
regionale 13 agosto 1993, n. 17, ispirata a finalità e principi
nuovi, tesi a valorizzare la raccolta differenziata “…dei
materiali suscettibili al riuso sia pre che post- consumo…”
(art. 1 comma 1; cfr, anche artt. 6, 7 e 8) e teso a configurare,
attraverso il piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti
urbani, “…un sistema integrato di smaltimento costituito
dall’attivazione di specifiche raccolte differenziate, stazioni
di trasferimento attrezzate, impianti di stoccaggio, di
trattamento e di smaltimento finale dei rifiuti urbani,
a servizio di definiti bacini di utenza” (art. 2 comma 1),
con una più ampia durata delle previsioni pianificatorie
(1993-2011), salvi gli aggiornamenti triennali (art. 3),
e con una distinzione tra “Le attività di smaltimento dei
rifiuti urbani, relativamente alle fasi di conferimento,
raccolta, spazzamento, cernita e trasporto fino alle stazioni
di trasferimento o direttamente agli impianti di stoccaggio,
trattamento o smaltimento finale…”, da svolgersi a cura
dei comuni singoli, associati o consorziati, “…con le modalità
previste dall’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 241”
(art. 5) e la “…progettazione, realizzazione e gestione
degli impianti…”, nei siti individuati ai sensi dell’art.
9, di competenza obbligatoria dei consorzi intercomunali
dei bacini d’utenza individuati nel piano regionale, oppure
nel caso di mancata costituzione del consorzio, del comune
di localizzazione dell’impianto, sempre “…con le modalità
indicate dall’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 241”
(art. 10); peraltro l’art. 12 della legge n. 17 del 1993
ribadiva, riassuntivamente, che l’esercizio di tutte le
attività di smaltimento dei rifiuti urbani, in tutte le
loro fasi, erano gestite dai comuni e/o loro consorzi nelle
forme di cui all’art. 22 della legge n. 241 del 1990, e
qualora fosse prescelta la costituzione di società miste
o l’affidamento in concessione ad enti o imprese specializzate,
le une e le altre dovessero essere munite di autorizzazione
preventiva, salva la sostitutiva iscrizione all’albo nazionale
delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.
In particolare l’art. 9 della legge regionale n. 17 del
1993 disponeva che:
- “La localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti
urbani deve essere effettuata ai sensi del D.M. 28 dicembre
1987, n. 559 e con l’osservanza dei criteri prescritti dal
piano regionale nonché secondo le tipologie impiantistiche
e i fabbisogni di smaltimento previsti dal piano stesso
per ciascun bacino” (comma 1);
- “Per la individuazione dei siti in attuazione delle previsioni
del piano regionale smaltimento r.s.u., le province promuovono
accordi di programma ai sensi dell’art. 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, tra i comuni ricadenti in ciascun bacino
di utenza” (comma 2), salva l’individuazione obbligatoria
a cura delle province “…anche in assenza di accordo, entro
il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge” (comma 3), e salvo l’esercizio
di poteri sostitutivi regionali, mediante la nomina di appositi
commissari ad acta, in ipotesi di inerzia delle amministrazioni
provinciali (art. 16).
Per incidens, deve rammentarsi che proprio il mancato raggiungimento
degli accordi di programma, la scadenza dei termini per
l’esercizio dei poteri provinciali, la nomina di commissari
ad acta ed il notevole contenzioso instaurato da vari comuni
contro le localizzazioni disposte, contribuirono a costituire
il quadro nel quale si è innescata l’emergenza socio-economico-ambientale
pugliese nel settore dei rifiuti, posto che la mancata tempestiva
realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti
ha determinato la conservazione di discariche private le
cui volumetrie sono state via via ampliate, la moltiplicazione
di discariche abusive, in definitiva una situazione che
la Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti ebbe a
definire, nel documento sull’istituto del commissariamento
per l’emergenza rifiuti, approvato nella seduta del 21 dicembre
2000, “…un vero e proprio ‘regime da ‘far west’…”.
L’art. 9 della l.r. n. 17 del 1993 rinviava, dunque, al
d.m. 28 dicembre 1987, n. 559 (recante i “Criteri per la
elaborazione e la predisposizione dei piani regionali di
cui all’art. 1- ter , comma 1, del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge
29 ottobre 1987, n. 441, per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani”), il quale, tra i criteri generali, indicava
(punto 3) la “Adozione di scelte di localizzazione degli
impianti e di tecnologie impiantistiche efficienti, flessibili,
collaudate e rispettose dell’ambiente, e, in particolare
nella prima fase di attuazione del piano, di rapido approntamento
e realizzazione”, nonché (punto 7) la “Analisi della compatibilità
ambientale degli impianti”.
Particolare importanza rivestivano le linee per l’elaborazione
e predisposizione del piano regionale di smaltimento dei
rifiuti, chiamato a definire, oltre ai bacini di utenza
e di smaltimento le “caratteristiche territoriali delle
zone individuate per la localizzazione degli impianti” (punto
3), con l’importante prescrizione che (successivo punto
2 lettera e) “La localizzazione degli impianti viene determinata
in rapporto alle aggregazioni definite mediante la individuazione
di bacini di utenza. In particolare viene applicato il criterio
dell’integrazione tra gli impianti esistenti, coerentemente
con i principi dell’economicità e dell’efficienza”.
In ordine alle “Caratteristiche territoriali delle zone
individuate per la localizzazione degli impianti” (punto
3) il d.m. n. 559 del 1987 precisava che le zone fossero
inquadrate territorialmente “per l’estensione radiale di
almeno 2 kmq, in rapporto all'esistenza di: aree sottoposte
a vincoli idrogeologici; aree sottoposte a vincoli paesistici;
aree sottoposte a vincoli urbanistici; aree sottoposte a
vincoli archeologici; aree sottoposte a vincoli sismici
di 1ª categoria; parchi e riserve naturali esistenti od
in programmazione; aree degradate da presenze di cave abbandonate;
aree degradate dalla presenza di discariche non autorizzate;
perimetrazione dei centri abitati includendo le zone di
sviluppo previste nei piani regolatori o programmi di fabbricazione
adottati; aree soggette ad esondazione e fasce litoranee;
aree geologicamente instabili e comunque tali da non consentire
l’installazione di stoccaggi definitivi a norma del comma
b) del punto 4.2.2 della delibera del 27 luglio 1984; aree
ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art.
7 della legge 8 luglio 1986, n. 349”.
Veniva invece riferita agli impianti (recte: ai progetti
di nuovi impianti) in coerenza col richiamato punto 7, l’analisi
di compatibilità ambientale, da condurre mediante relazione
contenente dettagliate indicazioni sull’incidenza dell’impianto
sulle risorse naturali, la sua corrispondenza a piani urbanistici,
paesistici, territoriali e di settore, sugli eventuali vincoli
paesaggistici, archeologici, demaniali e idrogeologici,
ai sui effetti sul contesto ambientale, etc.
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2.1.4) Com’è noto, il d.lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22 ha dato, poi, attuazione nell’ordinamento nazionale
alla direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991 (di modifica
della direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1971) relativa
ai rifiuti e alla direttiva 94/62/CE del 20 dicembre 1994
sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio.
In aderenza alle direttive comunitarie, la nuova disciplina
nazionale ha fondato un complesso e articolato sistema nel
quale l’attività di smaltimento dei rifiuti (costituente
il fulcro della previgente disciplina di cui al d.P.R. 10
settembre 1982, n, 915) rappresenta soltanto “la fase residuale
della gestione dei rifiuti” (art. 5 comma 1), in funzione
di un modello di gestione integrata dei rifiuti, comprendente
l’intero ciclo (dalla raccolta, al trasporto, al recupero,
allo smaltimento, al controllo di ciascuna di tali operazioni
e delle discariche e degli impianti di smaltimento anche
dopo la loro chiusura: cfr. art. 6 comma 1 lettera d), polarizzato
sul principio di minimizzazione dello smaltimento finale
dei rifiuti e, correlativamente, sulla massimizzazione (o
ottimizzazione) delle attività intese alla riduzione dei
rifiuti da smaltire, sia attraverso la prevenzione della
produzione dei rifiuti, sia mediante il potenziamento delle
attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti
(art. 5 comma 2), nel contesto delle quali assume rilievo
particolare la raccolta differenziata dei rifiuti, in quanto
diretta ed “idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni
merceologiche omogenee”, ed il loro “recupero” secondo le
operazioni delineate dall’allegato C al d.lgs. n. 22 del
1997 (art. 6 comma 1 lettere f ed h), intese tra le altre
ad ottenere materia prima dai rifiuti, ed in disparte l’utilizzazione
dei rifiuti per la produzione di combustibile (CDR) “…mediante
trattamento finalizzato all’eliminazione delle sostanze
pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato
potere calorico…” (art. 6 comma 1 lettera p), nonché la
produzione di “composti da rifiuti (intesa come) prodotto
ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti
urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate
a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale
e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità”
(art. 6 comma 1 lettera q).
In particolare, poi, quanto alla localizzazione degli impianti,
il d.lgs. ha dettato i criteri generali (del)“l’autosufficienza
nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti
territoriali ottimali” e (del)“lo smaltimento dei rifiuti
in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di
ridurre i movimenti dei rifiuti stessi…” (art. 5 comma 3
lettere a e b), demandando allo Stato, oltre alla determinazione
dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali
di gestione dei rifiuti ed il loro coordinamento, anche
“l’indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti
di smaltimento dei rifiuti” (art. 18 comma 1 lettere i ed
l), mentre alle Regioni è stata attribuita la competenza
alla “…definizione dei criteri per l’individuazione, da
parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”
e (al)“la definizione dei criteri per l’individuazione dei
luoghi o impianti adatti allo smaltimento…” (art. 19 comma
1 lettere n ed n-bis), ed alle Province “ l’individuazione,
sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento
di cui all’articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, ove già adottato, e delle previsioni di cui all’articolo
22, comma 3, lettere c) ed e), sentiti i comuni, delle zone
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento
e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime
per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee
alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti” (art. 20 comma 1 lettera e).
Va precisato che la fissazione dei “criteri per l’individuazione
da parte delle province delle aree non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento e recupero” e “…dei luoghi
o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti” è uno dei
contenuti propri del piano regionale di gestione dei rifiuti
(art. 22 comma 3 lettera e).
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2.2) Orbene, è nell’ambito della nozione
di gestione integrata dei rifiuti urbani, come comprensiva
anche della raccolta differenziata, delle attività di recupero
e dello smaltimento finale, che vanno inquadrate le attribuzioni
pianificatorie e regolamentari delle Regioni (art. 19),
quelle pianificatorie, organizzative e attinenti ai controlli
delle Province (art. 20), nonché quelle gestorie e regolamentari
dei Comuni, nell’ambito delle quali l’art. 21 comma 1 del
d.lgs. n. 22 del 1997, nella sua originaria formulazione,
riconosceva una privativa comunale (e quindi una riserva
alla mano pubblica) esclusa soltanto per le “…attività di
recupero dei rifiuti che rientrino nell’accordo di programma
di cui all’articolo 22, comma 11, (stipulati dal Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, d’intesa con la regione,
per la realizzazione all’interno di insediamenti industriali
di impianti di recupero di rifiuti urbani non previsti dal
piano regionale, a certe condizioni: n.d.e.) ed alle attività
di recupero dei rifiuti assimilati”.
In base a tale privativa, dunque, tutte le attività di gestione
dei rifiuti urbani, anche le attività di recupero e certamente
quelle relative allo smaltimento finale, e quindi la realizzazione
e gestione dei relativi impianti, rientravano nella sfera
pubblica.
L’art. 23 comma 1 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (recante
“Disposizioni in materia ambientale”) ha bensì modificato
l’art. 21 comma 7 del d.lgs. n. 22 del 1997 ma nel solo
senso che “La privativa di cui al comma 1 non si applica
alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati,
a far data dal 1° gennaio 2003”.
Deve rammentarsi che nel testo originario del d.d.l. governativo
tale disposizione non era contenuta e fu introdotta soltanto
con successivo emendamento che, in sede di discussione in
aula, suscitò notevoli riserve (cfr. resoconto stenografico
della seduta della Camera dei deputati del 6 febbraio 2002,
interventi degli on.li Vianello, Abbondanzieri e Tidei sulle
conseguenze negative, anche ma non solo economiche, della
limitazione alla privativa comunale e sul pericolo di favorire
interessi privati privi di correlazione con l’interesse
pubblico, ai quali il relatore on.le Foti replicò evidenziando
come proprio in relazione alle predette perplessità l’operatività
della disposizione era stata differita al 1° gennaio 2003).
Al contrario è rimasta ferma e pienamente operante la privativa
comunale per tutte le altre attività di gestione dei rifiuti
urbani, ed in particolare, per quanto qui interessa, per
lo smaltimento finale.
Attività da esercitarsi, bensì, “…nelle forme della legge
8 giugno 1990, n. 142…” (art. 21 comma 1) e del successivo
art. 23 del d.lgs. n. 22 del 1997, e quindi nel contesto
di ambiti territoriali ottimali, di regola coincidenti con
la provincia, salve diverse delimitazione stabilita con
legge regionale, specificamente deputati ad assicurare “…una
gestione unitaria dei rifiuti urbani…”, e con l’obbligo
dei comuni di organizzare la gestione dei rifiuti urbani
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità,
mediante le forme anche obbligatorie di cui alla legge n.
142 del 1990.
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2.3) Così ricostruito, per linee per quanto
possibile sommarie, il quadro normativo di riferimento,
deve rammentarsi che, nel contesto del regime emergenziale,
ma ovviamente in funzione del superamento dell’emergenza
e della strutturazione di un sistema regionale integrato
di gestione dei rifiuti organizzato per ambiti territoriali
ottimali, il Commissario delegato –in base alla specifica
attribuzione di competenza di cui all’art. 1 comma 5 dell’ordinanza
ministeriale 4 agosto 2000, n. 3077- ha adottato con decreto
n. 41 del 6 marzo 2001 il “Piano di gestione dei rifiuti
e delle bonifiche delle aree inquinate”, nel cui contesto,
al paragrafo C.4, è stato individuato uno specifico criterio
localizzativo costituito dalla “localizzazione degli impianti
di trattamento/smaltimento in un’ottica di minimizzazione
delle percorrenze per il conferimento e di equa ripartizione
in relazione alla presenza di altre attività industriali,
commerciali, artigianali… in modo da ridurre al minimo le
necessità di movimentazione degli stessi”.
Alla localizzazione è altresì dedicato il paragrafo F.2
del decreto n. 41 del 2001 che, in sintesi, ha stabilito
che:
- la individuazione della aree (definite “areale”) e la
scelta dei siti “…deve essere condotta attraverso l’analisi
dei seguenti elementi di carattere: geo-fisico-territoriale,
ambientale, vincolistico, economico”, con tendenziale inidoneità
in via generale delle “a) aree nelle quali sono segnalate
faglie singole o sistemi di faglie, soprattutto se con evidenze
di attività recente; b) aree interessate da fenomeni di
instabilità del suolo o del sottosuolo (frane, collassi
in aree carsiche, etc.); c) aree soggette ad alluvionamenti;
d) aree con evidenze carsiche significative (ipogei, doline,
inghiottitoi); e) aree di accertata presenza di comunità
floro-faunistiche e di geotopi di particolare interesse
naturalistico e ambientale (censite e regolamentate nei:
PUTT/Paesaggio, l.r. n. 19/97 "Norme per la istituzione
e gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia";
DPR. N. 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
Titolo II del D.lgs n. 490/99 "Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali ed ambientali,
a norma dell'art. 1 della legge 8.10.1997, n. 352”;
- quanto alla scelta dei siti per lo stoccaggio definitivo
“deve essere compiuta in funzione del possesso per gli stessi
dei seguenti requisiti: - corrispondenza di una cava non
attiva o parzialmente attiva, eventualmente già adibita
a discarica; - volumetria totale o parziale, calcolata tenendo
conto della possibilità di espansione dell’area utilizzabile
a stoccaggio e delle aree attrezzate ad essa collegate in
modo da evitare contenziosi, in relazione alla possibilità
di concreta esigenza di incremento delle attività di stoccaggio
stesso o di attività integrativa funzionale al recupero
o alla riduzione di pericolosità dei rifiuti; - disponibilità
di una volumetria sufficiente in relazione, per i rifiuti
urbani, alle esigenze del bacino di utenza (di norma sarà
considerata utile la volumetria minima di 300.000 mc), per
i rifiuti speciali alle prospettive di produzione degli
specifici rifiuti speciali;- necessità che il bacino da
impermeabilizzare non richieda generalmente opere di scavo
e movimenti di terra superiori al 25% del volume da attrezzare…;-
accesso comodo ed interconnesso con la rete viaria extraurbana;-
rispetto delle condizioni di cui all’inquadramento vincolistico”;
- La individuazione dei siti degli impianti deve opportunamente
prendere in considerazione l’aspetto relativo alle distanze:
- dagli agglomerati residenziali urbani e da insediamenti
di rilevante importanza e movimento turistico;- dagli ospedali,
luoghi di cura;- da strade di grande traffico, da ferrovie
e da aeroporti;- da coste, dall’alveo di fiumi e torrenti;-
dai punti di approvvigionamento delle risorse idriche ad
uso potabile”, con la precisazione che in conformità agli
indirizzi del piano regionale del 1993 i parametri ivi definiti
sono ottimali e non vincolanti “…rimanendo la distanza di
sicurezza del sito, idonea a assicurare la tutela dell’ambiente,
sottoposta a specifica valutazione tecnica”.
Un ulteriore criterio è stato poi introdotto dal decreto
commissariale n. 296 del 30 settembre 2002, contenente modifiche
ed integrazioni al decreto n. 41 del 2001, che al paragrafo
5.2 ha stabilito che i centri di selezione biostabilizzazione
dei rifiuti solidi urbani residuali dalla raccolta differenziata
“dovranno essere di norma, ancorchè in via non esclusiva,
localizzati nella stessa area della discarica controllata
di smaltimento finale o in area immediatamente adiacente
ad essa”, e quindi con un criterio, peraltro del tutto logico
e consequenziale all’obiettivo di ridurre al minimo la movimentazione
dei rifiuti, di vicinitas tra centri di selezione e biostabilizzazione
e discariche di servizio/soccorso.
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2.4) E’ alla luce dei riferimenti normativi,
legislativi, regolamentari e degli atti di pianificazione
innanzi richiamati, che deve essere valutata la fondatezza
delle censure dedotte dalla società ricorrente.
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2.4.1) A tal fine non è superfluo porre in
evidenza che con l’ordinanza ministeriale 4 agosto 2000,
n. 3077 al Presidente della Regione Puglia, nominato Commissario
delegato (in sostituzione del Prefetto di Bari nominato
con la precedente ordinanza n. 3 marzo 2000, n. 3045) è
stato affidata, la definizione del “…piano di gestione dei
rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all’art.
22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22…” (art.
1 comma 5) ovvero non già e non soltanto l’adozione di provvedimenti
a contenuto più ristretto riferiti alla fase dell’emergenza,
sebbene dello strumento fondamentale di pianificazione “ordinaria”
del sistema integrato relativo alla gestione integrata dei
rifiuti nel territorio pugliese, con competenza specifica
e sostitutiva della Regione Puglia ed in una chiara prospettiva
intesa a consentire, con la realizzazione di tutti gli interventi
previsti dall’adottando piano, ivi compresa la localizzazione
degli impianti, la definitiva ed effettiva fuoriuscita dal
regime dell’emergenza socio-economico-ambientale nel settore
dei rifiuti.
Sicché, del tutto consequenziale all’attribuzione di tale
potere risultano gli ulteriori poteri conferiti con l’ordinanza
ministeriale n. 3184 del 22 marzo 2002 (art. 2 comma 2 lettere
a, b, c), relativi al:
- completamento del piano di gestione dei rifiuti (e di
bonifica delle aree inquinate) adottato col decreto commissariale
n. 41 del 6 marzo 2001 in attuazione dell’art. 1 comma 5
dell’ordinanza ministeriale n. 3077 del 2000 “…anche in
relazione alla definizione degli ambiti territoriali ottimali
per la gestione dei rifiuti urbani” (lettera a);
- completamento (del)“la realizzazione del sistema impiantistico
integrato per il recupero e riutilizzo dei rifiuti urbani,
con riferimento ai centri intercomunali per i materiali
provenienti dalla raccolta differenziata, ed eventuali piazzole
di stoccaggio, alle linee di selezione dei rifiuti indifferenziati,
agli impianti di compostaggio, agli impianti di produzione
di combustibile derivato dai rifiuti” (lettera b);
- completamento del “…sistema di smaltimento dei rifiuti
urbani non destinati al recupero e riutilizzo mediante localizzazione
di nuovi impianti di titolarità pubblica di discarica controllata
da utilizzare anche per lo smaltimento dei sovvalli provenienti
dagli impianti di cui al precedente punto b)…” e “…nelle
more della realizzazione di tali nuovi impianti…”, possibilità
di autorizzare “entro il 31 ottobre 2002…la prosecuzione
dell’esercizio degli impianti di discarica controllata esistenti,
anche se privati” (lettera c).
Né può sottacersi che l’art. 14 della stessa ordinanza ministeriale
n. 3184 del 2002 ha espressamente autorizzato il Commissario
delegato ad operare in deroga, tra l’altro, alle disposizioni
del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e della legge regionale
n. 17 del 1993.
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2.4.2) Orbene, è nel quadro di tali poteri
che si inscrive non soltanto l’adozione del decreto commissariale
n. 296 del 30 settembre 2002 (con il “riordino” e “rideterminazione”
dei bacini d’utenza già previsti dal precedente piano regionale
del 1993 e l’indicazione degli impianti a titolarità pubblica
da realizzare e di quelli già realizzati, salva la riserva
di localizzazione per alcuni impianti, tra cui l’impianto
complesso e la discarica di servizio/soccorso a servizio
del bacino d’utenza Bari/4), bensì anche la istituzione
delle Autorità per la gestione dei rifiuti nei vari bacini
(per il bacino Bari/4 disposta con il decreto commissariale
n. 299 del 30 settembre 2002), e il decreto commissariale
impugnato che ha previsto la localizzazione dell’impianto
complesso e annessa discarica di servizio/soccorso a servizio
del bacino d’utenza Bari/4 in località “Grotteline” del
comune di Spinazzola.
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2.5) Alla luce del quadro normativo e procedimentale
dianzi chiarito, risulta evidente l’infondatezza di tutte
le censure dedotte dal Comune ricorrente.
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2.5.1) Quanto alle pur suggestive e finemente
articolate censure dedotte col primo motivo di ricorso (attinenti
alla estraneità dell’atto localizzativo rispetto ai poteri
di natura pianificatoria assegnati al commissario, alla
contraddittorietà tra tale localizzazione e il rinvio all’autorità
di bacini dell’individuazione del sito dell’impianto di
compostaggio e del centro per i materiali rivenienti dalla
raccolta differenziata, e comunque all’esaurimento di quei
poteri a seguito della istituzione del bacino d’utenza,
oltre che all’insussistenza di ragioni d’urgenza come comprovate
dall’autorizzazione alla prosecuzione, con ampliamento,
della discarica di Altamura), deve osservarsi che:
- come dianzi illustrato, è la stessa ordinanza ministeriale
n. 3182 del 22 marzo 2002, non gravata dal Comune ricorrente,
ad aver attribuito al commissario il “completamento del
“…sistema di smaltimento dei rifiuti urbani non destinati
al recupero e riutilizzo mediante localizzazione di nuovi
impianti di titolarità pubblica di discarica controllata
da utilizzare anche per lo smaltimento dei sovvalli provenienti
dagli impianti di cui al precedente punto b)…” e “…nelle
more della realizzazione di tali nuovi impianti…”, possibilità
di autorizzare “entro il 31 ottobre 2002…la prosecuzione
dell’esercizio degli impianti di discarica controllata esistenti,
anche se privati” (art. 2 comma 2 lettera c);
- in altri termini l’ordinanza ministeriale non ha assegnato
solo poteri più ampi di pianificazione ma anche poteri puntuali
riferiti alla localizzazione dei nuovi impianti; poteri
quindi che non esulano in alcun modo dalle attribuzioni
commissariali, né si pongono in contrasto logico-giuridico
con quelli pianificatori (in disparte il rilievo che la
censura andava rivolta, in radice, all’ordinanza ministeriale,
rimasta invece inoppugnata), posto che gli uni e gli altri
sono funzionalmente orientati proprio alla più rapida “fuoriuscita”
dal regime dell’emergenza;
- nessuna contraddittorietà può cogliersi, poi, tra la localizzazione
dell’impianto complesso e il decreto commissariale n. 338
del 30 ottobre 2002, col quale, proprio nelle more della
realizzazione del nuovo impianto a titolarità pubblica,
è stata autorizzata la prosecuzione dell’esercizio della
discarica controllata appartenente alla Tra.De.Co. S.r.l.,
in relazione allo specifico potere conferito dall’art. 2
comma 2 lettera c) dell’ordinanza ministeriale n. 3184 del
2002 e proprio in vista di evitare soluzioni di continuità
temporale tra lo smaltimento finale dei rifiuti del bacino
d’utenza e l’entrata in esercizio del nuovo impianto complesso
a titolarità pubblica cui è annessa la discarica di servizio/soccorso;
- rientra poi nell’ambito dell’ampia discrezionalità del
commissario la valutazione, della quale il Comune non ha
nemmeno interesse a dolersi, circa la riserva all’Autorità
di bacino delle scelte localizzative relative ad altri impianti,
diversi da quelli, principali ed essenziali, destinati allo
smaltimento finale dei rifiuti.
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2.5.2) Circa le censure dedotte col secondo
motivo di ricorso (imperniate sull’omessa attivazione delle
formalità partecipative ex lege n. 241 del 1990), non può
omettersi di rilevare che, come precisato dai difensore
della Regione Puglia e del Comune di Altamura, il Commissario
delegato aveva convocato una riunione dei comuni del bacino
d’utenza Bari/4 in data 26 giugno 2002 proprio al fine di
individuare una soluzione “consensuale” in ordine alla localizzazione
dell’impianto e che tale riunione (cui partecipò anche il
Sindaco di Poggiorsini, come si evince dall’esibito prospetto
delle presenze) si risolse in un nulla di fatto.
Sicché per un verso, e pur non essendovi tenuto, il Commissario
delegato non si è mostrato insensibile all’esigenza di coinvolgere,
in un apporto collaborativo, i comuni del bacino d’utenza,
e, per altro verso, non può seriamente sostenersi che quei
comuni, ivi compreso il Comune di Poggiorsini, non fossero
pienamente edotti dell’avvio del procedimento di localizzazione
degli impianti, sicché risulta svuotata anche la censura
relativa all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
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2.5.3) Analogamente infondata è la censura,
di cui al terzo motivo di ricorso, relativa all’assegnazione
di un termine, relativamente contenuto, per l’alternativa
individuazione di altro sito: tale previsione era già contenuta
del decreto commissariale n. 296 del 30 settembre 2002 (punto
5) e quindi la successiva previsione del punto 4 del decreto
commissariale n. 334 del 29 ottobre 2002, era riproduttiva,
e quindi di mera esecuzione dell’altra precedente.
Si aggiunga che la previsione della possibilità per l’Autorità
di bacino di individuare localizzazioni alternative costituiva
estrinsecazione di ampia discrezionalità del Commissario
delegato in ordine alle modalità di esercizio dei poteri
di localizzazione, direttamente allocati in capo al medesimo
e senza alcuna indicazione dell’esigenza di apporti collaborativi
dall’art. 2 comma 2 lettera c) dell’ordinanza ministeriale
n. 3184 del 22 marzo 2002; discrezionalità che appare esercitata
in modo ragionevole con assegnazione di un termine sufficientemente
ampio.
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2.5.4-5-8) Nessun rilievo può poi assumere
la circostanza, denunciata col motivo sub 4), che il piano
di gestione di cui al decreto n. 41 del 2001 non contenesse
specifiche previsioni circa l’impianto di selezione e biostabilizzazione
con annessa discarica, posto che appunto il decreto n. 296
del 2002 ha modificato e integrato quel piano e che l’essenzialità
di tale tipo d’impianto, nel quadro dell’organizzazione
complessiva della raccolta e smaltimento dei rifiuti per
ciascun bacino d’utenza, è di tutta evidenza; le motivazioni
della localizzazione sono da desumersi, per relationem,
dalla scheda allegata al decreto n. 334 e dai verbali dell’organismo
tecnico di supporto, donde l’insussistenza della pure censurata
carenza di motivazione, ciò che denota l’infondatezza altresì
delle doglianze svolte nel quinto motivo di ricorso, oltre
che di quelle proposte con l’ottavo motivo, aggiunto.
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2.5.6-7) Infondate sono, da ultimo, anche
le censure specifiche sulla presunta idoneità del sito di
localizzazione, dedotte col sesto e settimo motivo di ricorso.
La scelta del sito di località “Grotteline” è stata preceduta
da varie riunioni dell’organismo tecnico di supporto delle
attività commissariali (riunioni del 15 luglio, 27 settembre,
21 ottobre 2002), da sopralluoghi su vari siti possibili
e si è sostanziata in una valutazione di discrezionalità
tecnica, in sé e per sé insindacabile.
D’altro canto la scheda tecnica allegata al decreto commissariale
n. 334 del 29 ottobre 2002 da conto del pieno rispetto dei
criteri localizzativi come richiamati nei paragrafi precedenti:
il sito è quello di una area di cava esaurita, di apprezzabile
ampiezza e con volumetria di 250.000 mc (quella minima è
solo “di norma” pari a 300.000 mc), con disponibilità di
aree libere circostanti a pascolo, distante ben 4 km dal
centro abitato di Poggiorsini ed oltre 1,5 Km da altri nuclei
abitati esistenti o previsti, non visibile, vicino (50 ml)
a strada secondaria con sistema viario a bassa intensità
di traffico, con accesso da strada interrata, lontano da
corpi d’acqua, con disponibilità in loco di materiali di
ricoprimento, con fondo e pareti di cava in calcare e calcareniti,
poco fratturate, con profondità del massimo livello della
falda dal fondo cava superiore a 300 ml., senza presenza
di pozzi idropotabili dell’AQP S.p.A. nel raggio di 1 km,
in zona sismica, assoggettato solo vincolo idrogeologico,
di per sé non ostativo.
A fronte di tali caratteristiche tecniche, asseverate dalla
scheda illustrativa, non risultano apprezzabili, sebbene
suggestive, le prospettazioni relative:
- alla solo relativa vicinanza, comunque superiore alla
distanza minima prescritta, del centro abitato di Poggiorsini;
- alla presenza, genericamente evocata, di sorgenti e falde
acquifere (essendo rilevante solo la presenza di punti di
approvvigionamento idrico ad uso potabile, a tenore del
decreto commissariale n. 41 del 2001, come innanzi visto,
ed escludendo la scheda illustrativa allegata al decreto
n. 335 del 2002 la presenza di pozzi idropotabili dell’AQP
S.p.A. nel raggio di 1 Km) e di una fonte per la raccolta
di acqua minerale (non essendo dimostrata la presenza di
fenomeni carsici atti a lasciar ipotizzare una contaminazione
delle acque);
- alla presenza di imprecisati e non documentati vincoli
archeologici e/o zone d’interesse archeologico (smentita
dalla scheda tecnica);
- alla generica “contiguità” con il parco della Murgia e
alla collocazione in ambito territoriale del P.U.T.T. che
non ne esclude l’utilizzazione.
- all’omessa predisposizione di studio d’impatto ambientale,
tenuto conto che:
-- il d.m. n. 559 del 1987 riferisce l’analisi di compatibilità
ambientale agli impianti (e non già alle localizzazioni);
-- la valutazione d’impatto ambientale di cui al d.P.R.
12 aprile 1996 pure è riferita ai progetti di discariche
di capacità superiore a 100.000 mc (e non quindi alle localizzazioni)
e non trova applicazione, ai sensi dell’art. 1 comma 8 del
d.P.R. per gli interventi disposti nelle situazioni in cui
sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
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3.) In conclusione, il ricorso in epigrafe
deve essere rigettato siccome infondato.
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4.) La novità delle questioni affrontate
giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle
spese ed onorari del giudizio, mentre non vi è luogo a provvedere
per le altre parti pubbliche intimate non costituite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia Sede di Bari - Sezione I, così provvede sul ricorso
in epigrafe n. 89 del 2003:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara compensate per intero, tra le parti costituite,
le spese ed onorari del giudizio;
3) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese
delle altre parti pubbliche intimate non costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio
del 21 luglio 2004, con l’intervento dei magistrati:
Gennaro FERRARI Presidente
Leonardo SPAGNOLETTI Componente Est.
Fabio MATTEI Componente
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