| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 6 aprile 2005 n.
1368
Gennaro Ferrari - Presidente, Raffaele Greco - Estensore.
Azienda Servizi Municipalizzati di Molfetta (avv. G. Salvemini)
c. Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Trani (avv.
U. Operamolla);Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di
Trani (avv. U. Operamolla) c.Comune di Bisceglie (avv. V.
Caputi Jambrenghi);Azienda Municipalizzata Igiene Urbana
di Trani (avv. U. Operamolla) c.Azienda Servizi Municipalizzati
di Molfetta (avv. G. Salvemini). |
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1. Processo – Processo amministrativo – Sospensione
del giudizio – Atto di riassunzione – Proposizione di motivi
aggiunti – Ha valenza di atto di impulso.
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2. Servizi pubblici – Giurisdizione e competenza
– Servizio di smaltimento di r.s.u. – Tariffa – Obbligo
di pagamento – Inadempimento – Ricorso al giudice amministrativo
– E’ inammissibile per difetto di giurisdizione.
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3. Servizi pubblici – Giurisdizione e competenza
– Servizio di smaltimento di r.s.u. – Tariffa – Determinazione
– Contestazione dei criteri – Giurisdizione del giudice
amministrativo – Sussiste.
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1. In ipotesi di sospensione del giudizio
disposta ai sensi dell’art. 295 c.p.c., per la prosecuzione
del giudizio, pur non essendo necessario un apposito atto
di riassunzione, occorre quanto meno una nuova domanda di
fissazione di udienza; tuttavia, ha valenza di atto di impulso
alla prosecuzione del giudizio la proposizione di motivi
aggiunti, in quanto tale atto di impulso ha determinato
la fissazione di nuova udienza di trattazione del merito.
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2. E’ inammissibile per difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo il ricorso volto ad ottenere
l’accertamento dell’inadempimento all’obbligo di pagare
la tariffa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani,
con conseguente condanna alla corresponsione della stessa.
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3. Sussiste la giurisdizione del giudice
amministrativo quando il ricorso si risolve sul piano sostanziale
nella contestazione dei criteri di determinazione della
tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Nr. 1368/05 Reg.Sent.
N. 2282/00 – 3399/00 – 626/01 Reg.Ric.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
Sede di Bari – Sezione Prima
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ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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Sui ricorsi riuniti nn. 2282/00, 3399/00
e 626/01;
1) Ricorso 2282/00 proposto
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dall’Azienda Servizi Municipalizzati di
Molfetta, in persona del Direttore p.t., rappresentata
e difesa dall’avv. Giacomo Salvemini ed elettivamente domiciliata
in Bari, alla Via Imbriani 121 (studio avv. A. La Battaglia);
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contro
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Azienda Municipalizzata Igiene Urbana
di Trani, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata
e difesa dall’avv. Ugo Operamolla ed elettivamente domiciliata
in Bari alla via Tasselgardo, n. 7;
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per l’accertamento
della non spettanza all’Azienda Municipalizzata Igiene Urbana
di Trani (in prosieguo AMIU) delle somme dalla medesima
pretese a titolo di costo di smaltimento dei rifiuti nella
discarica in Trani per gli anni 1999 e 2000;
la declaratoria
d’illegittimità delle tariffe di smaltimento applicate dall’AMIU
di Trani all’ASM di Molfetta nel corso del rapporto a partire
dal 1994;
la determinazione
dell’importo massimo ammissibile per ogni anno di riferimento
della tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuta
dalla ricorrente alla resistente;
nonché,
la condanna
della convenuta alla restituzione in favore della ricorrente
delle somme che dovessero eventualmente risultare versate
in supero, oltre interessi dalla domanda;
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2) Ricorso n. 3399/00 proposto
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dall’Azienda Municipalizzata Igiene Urbana
di Trani, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata
e difesa dall’avv. Ugo Operamolla ed elettivamente domiciliata
in Bari alla via Tasselgardo, n. 7;
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contro
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Comune di Bisceglie, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv.Vincenzo Caputi
Jambrenghi ed elettivamente domiciliato in Bari alla via
Abate Eustasio, n. 5;
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per la condanna
del Comune intimato al pagamento di £ 3.390.750.479 oltre
interessi e svalutazione per corrispettivi per lo smaltimento,
dal mese di dicembre 1999 all’ottobre 2000, dei rifiuti
urbani del Comune di Bisceglie nella discarica di Trani
gestita dall’AMIU;
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3) Ricorso n. 626/01 proposto
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dall’Azienda Municipalizzata Igiene Urbana
di Trani, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata
e difesa dall’avv. Ugo Operamolla ed elettivamente domiciliata
in Bari alla via Dante, n. 121;
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contro
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Azienda Servizi Municipalizzati di Molfetta,
in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’avv.
Giacomo Salvemini ed elettivamente domiciliata in Bari,
alla Via Imbriani 121 (studio avv. A. La Battaglia);
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per la condanna
dell’ASM di Molfetta al pagamento della somma di £ 2.001.862.167,
oltre interessi e svalutazione per corrispettivi per lo
smaltimento, fino all’8 marzo 2001, dei rifiuti urbani nella
discarica di Trani gestita dall’AMIU.
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Vista la sentenza parziale ed interlocutoria di questa Sezione
nr. 2260 del 19.5.2004;
Visti i motivi aggiunti depositati dall’A.M.I.U. di Trani
in data 28.6.2004;
Visti gli atti tutti delle cause;
Relatore, alla pubblica udienza del 23 marzo 2005, il Ref.
dott. Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Giovanni Abbattista, in sostituzione dell’avv.
Salvemini, per l’A.S.M. di Molfetta, l’avv. Vincenzo Operamolla,
in sostituzione dell’avv. Ugo Operamolla, per l’A.M.I.U.
di Trani e l’avv. Caputi Jambrenghi per il Comune di Bisceglie;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
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F A T T O
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Con atto notificato il 14 settembre 2000
e depositato il successivo giorno 29, l’Azienda Servizi
Municipalizzati di Molfetta (in prosieguo A.S.M.) ha proposto
il ricorso n. 2282/00.
Questi i petita:
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1) accertamento della non spettanza all’Azienda
Municipalizzata Igiene Urbana di Trani (in prosieguo A.M.I.U.)
delle somme dalla medesima pretese a titolo di costo di
smaltimento dei rifiuti nella discarica in Trani per gli
anni 1999 e 2000;
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2) declaratoria d’illegittimità delle tariffe
di smaltimento applicate dall’A.M.I.U. di Trani all’A.S.M.
di Molfetta nel corso del rapporto a partire dal 1994;
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3) determinazione per via giurisdizionale
dell’importo massimo ammissibile per ogni anno di riferimento
della tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuta
dalla ricorrente alla resistente;
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3) condanna della convenuta alla restituzione
in favore della ricorrente delle somme che dovessero eventualmente
risultare versate in supero, oltre interessi dalla domanda.
S’è costituita in giudizio l’A.M.I.U. di Trani chiedendo
il rigetto del gravame.
Con atto notificato il 24 novembre 2000 e depositato il
successivo 12 dicembre, l’Azienda Municipalizzata Igiene
Urbana di Trani ha proposto il ricorso n. 3399/00 col quale
chiede la condanna del Comune di Bisceglie al pagamento
di £ 3.390.750.479, oltre interessi e svalutazione, per
corrispettivi di smaltimento, dal mese di dicembre 1999
all’ottobre 2000, dei rifiuti urbani del Comune di Bisceglie
nella discarica di Trani gestita dall’AMIU.
S’è costituito il Comune intimato chiedendo il rigetto del
gravame.
Con atto notificato il 16 marzo 2001 e depositato il successivo
giorno 27, l’Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Trani
ha proposto il ricorso n. 626/01 col quale chiede la condanna
dell’ASM di Molfetta al pagamento di £ 2.001.862.167, oltre
interessi e svalutazione, per corrispettivi di smaltimento
- anni 1999 e 2000 nonché dal 1 gennaio all’8 marzo 2001
- dei rifiuti urbani del Comune di Bisceglie nella discarica
di Trani gestita dall’AMIU.
S’è costituita l’ASM di Molfetta che chiede il rigetto del
gravame.
All’udienza del 19 maggio 2004, questa Sezione ha pronunciato
sentenza parziale ed interlocutoria, con la quale:
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a) in relazione al ricorso nr. 2282/00, lo
ha respinto relativamente al periodo 1994-99, sospendendo
il giudizio in ordine al periodo 1 gennaio-31 dicembre 2000,
ritenendo pregiudiziale il giudizio innestato dal ricorso
nr. 3505/00, col quale l’A.M.I.U. di Trani aveva contestato
la determinazione della tariffa operata dall’Amministrazione
provinciale di Bari;
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b) in relazione al ricorso nr. 626/01, lo
ha accolto relativamente all’anno 1999, ed ha sospeso il
giudizio, per identici motivi, in ordine al periodo 1 gennaio
2000-8 marzo 2001;
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c) in relazione al ricorso nr. 3399/00, lo
ha accolto relativamente al periodo 1 dicembre-31 dicembre
1999, ed ha sospeso il giudizio, per identici motivi, in
ordine al periodo 1 gennaio-31 ottobre 2000.
In data 28 giugno 2004, l’A.M.I.U. di Trani ha depositato
motivi aggiunti, notificati alle controparti il 12-14 giugno
precedente, relativi ai giudizi nn. 3399/00 e 626/01, con
i quali, in ampliamento delle originarie domande, ha chiesto
condannarsi rispettivamente il Comune di Bisceglie e l’A.S.M.
di Molfetta al pagamento dei corrispettivi, come sopra individuati,
fino al 30.4.2004.
Fissata l’udienza di trattazione del merito, in data 19
novembre 2004 l’A.M.I.U. di Trani ha depositato memorie
nei giudizi nn. 3399/00 e 626/01, insistendo nelle proprie
richieste.
In pari data, l’A.S.M. di Molfetta ha depositato memoria
in relazione al ricorso nr. 626/04, eccependo l’inammissibilità
delle domande integrative formulate dall’A.M.I.U. di Trani
con i motivi aggiunti sopra indicati, ed ulteriore memoria
in ordine al ricorso nr. 2282/00, chiedendo accertarsi la
fondatezza di quest’ultimo per la parte non coperta dalla
sentenza parziale già emessa.
Il 25 novembre 2004, il Comune di Bisceglie ha depositato
articolata memoria, con la quale ha in limine eccepito il
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché
l’irrituale fissazione del giudizio sospeso ex art. 295
c.p.c., e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso proposto
nei suoi confronti.
La medesima Amministrazione ha depositato il 16 marzo 2005
note di udienza, ribadendo la proprie conclusioni.
All’udienza del 23 marzo 2005, la causa è stata trattenuta
per la decisione.
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DIRITTO
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1. Va anzi tutto disattesa la preliminare
eccezione sollevata dal Comune di Bisceglie, in ordine all’asserita
irrituale fissazione del giudizio a seguito della sentenza
parziale ed interlocutoria nr. 2260/04.
Ed invero, il Collegio non ignora il consolidato orientamento
giurisprudenziale secondo cui, in ipotesi di sospensione
del giudizio disposta ai sensi dell’art. 295 c.p.c., per
la prosecuzione del giudizio, pur non essendo necessario
un apposito atto di riassunzione, occorre quanto meno una
nuova domanda di fissazione di udienza (cfr. Cons. Stato,
Sez. IV, 14.4.1998, nr. 610; Id., 14.7.1997, nr. 706; T.A.R.
Puglia, Bari, Sez. I, 4.7.1994, nr. 1066).
E tuttavia, l’Amministrazione che ha sollevato l’eccezione
ha trascurato di considerare che certamente tale valenza
di atto di impulso alla prosecuzione del giudizio deve riconoscersi
ai motivi aggiunti proposti dall’A.M.I.U. di Trani in data
28.6.2004, previa notifica alle controparti, in relazione
ai giudizi nn. 3399/00 e 626/00 (nei quali detta A.M.I.U.
è parte attrice): tale atto di impulso ha determinato la
fissazione di nuova udienza di trattazione del merito in
relazione a tutti e tre i ricorsi all’esame (in abbinamento
al ricorso nr. 3505/00, stante la ritenuta pregiudizialità
di quest’ultimo), attesa l’ormai intervenuta riunione di
essi.
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2. Sempre in via preliminare, occorre ora
esaminare l’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata
dal Comune di Bisceglie, che assume il difetto di giurisdizione
di questo Tribunale.
Analoga eccezione è stata già respinta con la sentenza nr.
2260/04, ma l’Amministrazione resistente l’ha riproposta
sulla base di nuovi motivi, e segnatamente della sopravvenuta
sentenza della Corte costituzionale nr. 204 del 2004.
L’eccezione è solo in parte fondata.
Ed invero, occorre muovere dal forte ridimensionamento della
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema
di servizi pubblici, intervenuto a seguito del richiamato
intervento della Corte costituzionale: in particolare, detto
intervento ha riguardato proprio l’art. 33 D. Lgs. nr. 80/98,
sulla base del cui originario tenore questa Sezione aveva
sic et simpliciter ritenuto la propria giurisdizione per
tutti e tre i ricorsi riuniti.
Tuttavia, già ad un rapido esame della giurisprudenza successiva
a tale intervento, è dato evincere che occorre distinguere
a seconda del tipo di controversie, sulla base della situazione
giuridica azionata dal ricorrente.
In particolare, se certamente appartengono alla cognizione
del giudice ordinario, siccome attinenti a “indennità, canoni
ed altri corrispettivi”, le controversie nelle quali si
agisca per il pagamento di tariffe dovute quale corrispettivo
di un pubblico servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25.1.2005,
nr. 145; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 26.11.2004, nr.
2614; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 10.11.2004, nr.
6055), diversa è l’ipotesi in cui sia in contestazione la
determinazione stessa della tariffa.
Quest’ultima, infatti, è stabilita dalla P.A. mediante provvedimenti
che, seppure fanno applicazione di parametri e criteri individuati
dalla legge, hanno comunque natura discrezionale ed autoritativa,
e costituiscono espressione di poteri pubblicistici a fronte
dei quali la posizione dei soggetti interessati non può
che essere di interesse legittimo, con conseguente individuazione
della giurisdizione in capo al giudice amministrativo (cfr.
Cons. Stato, nr. 145/2005 cit.; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez.
I, 9.2.2005, nr. 2137).
Tutto ciò premesso, appare evidente come nella prima delle
due categorie sopra indicate siano inquadrabili sia i ricorsi
nn. 3399/00 e 626/01, nei quali la pretesa azionata dall’A.M.I.U.
di Trani mira ad ottenere l’accertamento dell’inadempimento
delle controparti all’obbligo di pagare la tariffa, con
la conseguente loro condanna alla corresponsione della stessa:
per tali ricorsi pertanto, fermo restando quanto statuito
nella sentenza nr. 2260/04 per i periodi anteriori, va oggi
dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
sulla scorta del citato art. 33 D. Lgs. nr. 80/98 siccome
modificato dalla sentenza della Corte costituzionale nr.
204/04, stante la natura strettamente privatistica del rapporto
obbligatorio cui le controversie de quibus ineriscono.
Analoghe considerazioni, come è ovvio, valgono per i motivi
aggiunti successivamente depositati dall’A.M.I.U. di Trani,
i quali – in disparte ogni considerazione sulla loro ammissibilità
– costituiscono reiterazione dell’originaria domanda di
accertamento e condanna, relativamente a periodi di tempo
successivi.
Diverso discorso va fatto, invece, per il ricorso nr. 2282/00,
per il quale ad avviso del Collegio va ritenuta la giurisdizione
di questo Tribunale: infatti, per quanto attiene alla parte
di detto ricorso non “coperta” dalla precitata sentenza
nr. 2260/04, se la domanda attorea formalmente si sostanzia
in una pretesa di accertamento negativo del debito incombente
sull’A.S.M. di Molfetta nei confronti dell’A.M.I.U. di Trani
per l’anno 2000, con conseguente condanna della seconda
alla restituzione di quanto eventualmente indebitamente
percepito, sul piano sostanziale essa sui risolve nella
contestazione dei criteri stessi di determinazione della
tariffa, e dunque rientra nella seconda tipologia innanzi
illustrata.
Per tale parte del ricorso, dunque, va confermata la giurisdizione
del giudice amministrativo, ribadendosi, in applicazione
dei principi enunciati nella sentenza nr. 2260/00, che solo
per tale parte può ritenersi tempestiva la proposizione
dell’impugnazione del provvedimento determinativo della
tariffa.
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3. Venendo ora al merito della controversia,
tuttavia, il Collegio non può non rilevare l’improcedibilità
del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Infatti, all’odierna udienza il ricorso nr. 3505/00, che
questa Sezione aveva ritenuto pregiudiziale rispetto all’esame
di questa parte della presente controversia, è stato definito
nel senso della reiezione delle censure sollevate dall’A.M.I.U.
di Trani nei confronti della nota nr. 2417 del 23.10.2000
del Comitato Tecnico della Provincia di Bari, con la quale
veniva approvato il quadro dei costi sostenuti dall’Ente
gestore dell’impianto, e conseguentemente determinata la
tariffa da valere per l’anno 2000.
Ne consegue che, dovendo ormai per tale periodo applicarsi
tale tariffa, risultano superate le doglianze formulate
dall’A.S.M. di Molfetta nel ricorso nr. 2282/00 sulla base
delle tariffe precedentemente praticate, ed i rapporti economici
tra essa e l’A.M.I.U. andranno regolati sulla base della
nuova tariffa.
Diversamente avrebbe dovuto ragionarsi in caso di accoglimento
del ricorso proposto dall’A.M.I.U. avverso tale nuova tariffa,
con la conseguente reviviscenza dei previgenti parametri
e criteri, che avrebbe comportato la persistente attualità
delle censure sollevate dall’A.S.M. di Molfetta.
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4. Sussistono giusti motivi per compensare
tra le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia - Sede di Bari - Sezione Prima, definitivamente
pronunciando, fermo ed impregiudicato quanto statuito con
sentenza nr. 2260 del 2004:
1) dichiara inammissibile il ricorso nr. 3399/00 ed i connessi
motivi aggiunti, relativamente ai periodi dal 1 dicembre
1999 al 30 aprile 2004, per difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo;
2) dichiara inammissibile il ricorso nr. 626/01, relativamente
ai periodi dal 1 gennaio 2000 al 30 aprile 2004, per difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo;
3) dichiara improcedibile il ricorso nr. 2282/00, relativamente
al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2000, per sopravvenuta
carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio
del 19 maggio 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Gennaro Ferrari Presidente
Dott. Vito Mangialardi Consigliere
Dott. Raffaele Greco Referendario, est.
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