Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2005 - © copyright

T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 6 aprile 2005 n. 1368
Gennaro Ferrari - Presidente, Raffaele Greco - Estensore.
Azienda Servizi Municipalizzati di Molfetta (avv. G. Salvemini) c. Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Trani (avv. U. Operamolla);Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Trani (avv. U. Operamolla) c.Comune di Bisceglie (avv. V. Caputi Jambrenghi);Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Trani (avv. U. Operamolla) c.Azienda Servizi Municipalizzati di Molfetta (avv. G. Salvemini).


1. Processo – Processo amministrativo – Sospensione del giudizio – Atto di riassunzione – Proposizione di motivi aggiunti – Ha valenza di atto di impulso.

 

2. Servizi pubblici – Giurisdizione e competenza – Servizio di smaltimento di r.s.u. – Tariffa – Obbligo di pagamento – Inadempimento – Ricorso al giudice amministrativo – E’ inammissibile per difetto di giurisdizione.

 

3. Servizi pubblici – Giurisdizione e competenza – Servizio di smaltimento di r.s.u. – Tariffa – Determinazione – Contestazione dei criteri – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste.

1. In ipotesi di sospensione del giudizio disposta ai sensi dell’art. 295 c.p.c., per la prosecuzione del giudizio, pur non essendo necessario un apposito atto di riassunzione, occorre quanto meno una nuova domanda di fissazione di udienza; tuttavia, ha valenza di atto di impulso alla prosecuzione del giudizio la proposizione di motivi aggiunti, in quanto tale atto di impulso ha determinato la fissazione di nuova udienza di trattazione del merito.

 

2. E’ inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso volto ad ottenere l’accertamento dell’inadempimento all’obbligo di pagare la tariffa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, con conseguente condanna alla corresponsione della stessa.

 

3. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando il ricorso si risolve sul piano sostanziale nella contestazione dei criteri di determinazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Nr. 1368/05 Reg.Sent.
N. 2282/00 – 3399/00 – 626/01 Reg.Ric.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari – Sezione Prima

 

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

Sui ricorsi riuniti nn. 2282/00, 3399/00 e 626/01;
1) Ricorso 2282/00 proposto

 

dall’Azienda Servizi Municipalizzati di Molfetta, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Salvemini ed elettivamente domiciliata in Bari, alla Via Imbriani 121 (studio avv. A. La Battaglia);

 

contro

 

Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Trani, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Ugo Operamolla ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Tasselgardo, n. 7;

 

per l’accertamento
della non spettanza all’Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Trani (in prosieguo AMIU) delle somme dalla medesima pretese a titolo di costo di smaltimento dei rifiuti nella discarica in Trani per gli anni 1999 e 2000;
la declaratoria
d’illegittimità delle tariffe di smaltimento applicate dall’AMIU di Trani all’ASM di Molfetta nel corso del rapporto a partire dal 1994;
la determinazione
dell’importo massimo ammissibile per ogni anno di riferimento della tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuta dalla ricorrente alla resistente;
nonché,
la condanna
della convenuta alla restituzione in favore della ricorrente delle somme che dovessero eventualmente risultare versate in supero, oltre interessi dalla domanda;

 

2) Ricorso n. 3399/00 proposto

 

dall’Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Trani, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Ugo Operamolla ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Tasselgardo, n. 7;

 

contro

 

Comune di Bisceglie, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv.Vincenzo Caputi Jambrenghi ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Abate Eustasio, n. 5;

 

per la condanna
del Comune intimato al pagamento di £ 3.390.750.479 oltre interessi e svalutazione per corrispettivi per lo smaltimento, dal mese di dicembre 1999 all’ottobre 2000, dei rifiuti urbani del Comune di Bisceglie nella discarica di Trani gestita dall’AMIU;

 

3) Ricorso n. 626/01 proposto

 

dall’Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Trani, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Ugo Operamolla ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Dante, n. 121;

 

contro

 

Azienda Servizi Municipalizzati di Molfetta, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Salvemini ed elettivamente domiciliata in Bari, alla Via Imbriani 121 (studio avv. A. La Battaglia);

 

per la condanna
dell’ASM di Molfetta al pagamento della somma di £ 2.001.862.167, oltre interessi e svalutazione per corrispettivi per lo smaltimento, fino all’8 marzo 2001, dei rifiuti urbani nella discarica di Trani gestita dall’AMIU.

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la sentenza parziale ed interlocutoria di questa Sezione nr. 2260 del 19.5.2004;
Visti i motivi aggiunti depositati dall’A.M.I.U. di Trani in data 28.6.2004;
Visti gli atti tutti delle cause;
Relatore, alla pubblica udienza del 23 marzo 2005, il Ref. dott. Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Giovanni Abbattista, in sostituzione dell’avv. Salvemini, per l’A.S.M. di Molfetta, l’avv. Vincenzo Operamolla, in sostituzione dell’avv. Ugo Operamolla, per l’A.M.I.U. di Trani e l’avv. Caputi Jambrenghi per il Comune di Bisceglie;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

 

F A T T O

 

Con atto notificato il 14 settembre 2000 e depositato il successivo giorno 29, l’Azienda Servizi Municipalizzati di Molfetta (in prosieguo A.S.M.) ha proposto il ricorso n. 2282/00.
Questi i petita:

 

1) accertamento della non spettanza all’Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Trani (in prosieguo A.M.I.U.) delle somme dalla medesima pretese a titolo di costo di smaltimento dei rifiuti nella discarica in Trani per gli anni 1999 e 2000;

 

2) declaratoria d’illegittimità delle tariffe di smaltimento applicate dall’A.M.I.U. di Trani all’A.S.M. di Molfetta nel corso del rapporto a partire dal 1994;

 

3) determinazione per via giurisdizionale dell’importo massimo ammissibile per ogni anno di riferimento della tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuta dalla ricorrente alla resistente;

 

3) condanna della convenuta alla restituzione in favore della ricorrente delle somme che dovessero eventualmente risultare versate in supero, oltre interessi dalla domanda.
S’è costituita in giudizio l’A.M.I.U. di Trani chiedendo il rigetto del gravame.
Con atto notificato il 24 novembre 2000 e depositato il successivo 12 dicembre, l’Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Trani ha proposto il ricorso n. 3399/00 col quale chiede la condanna del Comune di Bisceglie al pagamento di £ 3.390.750.479, oltre interessi e svalutazione, per corrispettivi di smaltimento, dal mese di dicembre 1999 all’ottobre 2000, dei rifiuti urbani del Comune di Bisceglie nella discarica di Trani gestita dall’AMIU.
S’è costituito il Comune intimato chiedendo il rigetto del gravame.
Con atto notificato il 16 marzo 2001 e depositato il successivo giorno 27, l’Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Trani ha proposto il ricorso n. 626/01 col quale chiede la condanna dell’ASM di Molfetta al pagamento di £ 2.001.862.167, oltre interessi e svalutazione, per corrispettivi di smaltimento - anni 1999 e 2000 nonché dal 1 gennaio all’8 marzo 2001 - dei rifiuti urbani del Comune di Bisceglie nella discarica di Trani gestita dall’AMIU.
S’è costituita l’ASM di Molfetta che chiede il rigetto del gravame.
All’udienza del 19 maggio 2004, questa Sezione ha pronunciato sentenza parziale ed interlocutoria, con la quale:

 

a) in relazione al ricorso nr. 2282/00, lo ha respinto relativamente al periodo 1994-99, sospendendo il giudizio in ordine al periodo 1 gennaio-31 dicembre 2000, ritenendo pregiudiziale il giudizio innestato dal ricorso nr. 3505/00, col quale l’A.M.I.U. di Trani aveva contestato la determinazione della tariffa operata dall’Amministrazione provinciale di Bari;

 

b) in relazione al ricorso nr. 626/01, lo ha accolto relativamente all’anno 1999, ed ha sospeso il giudizio, per identici motivi, in ordine al periodo 1 gennaio 2000-8 marzo 2001;

 

c) in relazione al ricorso nr. 3399/00, lo ha accolto relativamente al periodo 1 dicembre-31 dicembre 1999, ed ha sospeso il giudizio, per identici motivi, in ordine al periodo 1 gennaio-31 ottobre 2000.
In data 28 giugno 2004, l’A.M.I.U. di Trani ha depositato motivi aggiunti, notificati alle controparti il 12-14 giugno precedente, relativi ai giudizi nn. 3399/00 e 626/01, con i quali, in ampliamento delle originarie domande, ha chiesto condannarsi rispettivamente il Comune di Bisceglie e l’A.S.M. di Molfetta al pagamento dei corrispettivi, come sopra individuati, fino al 30.4.2004.
Fissata l’udienza di trattazione del merito, in data 19 novembre 2004 l’A.M.I.U. di Trani ha depositato memorie nei giudizi nn. 3399/00 e 626/01, insistendo nelle proprie richieste.
In pari data, l’A.S.M. di Molfetta ha depositato memoria in relazione al ricorso nr. 626/04, eccependo l’inammissibilità delle domande integrative formulate dall’A.M.I.U. di Trani con i motivi aggiunti sopra indicati, ed ulteriore memoria in ordine al ricorso nr. 2282/00, chiedendo accertarsi la fondatezza di quest’ultimo per la parte non coperta dalla sentenza parziale già emessa.
Il 25 novembre 2004, il Comune di Bisceglie ha depositato articolata memoria, con la quale ha in limine eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché l’irrituale fissazione del giudizio sospeso ex art. 295 c.p.c., e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso proposto nei suoi confronti.
La medesima Amministrazione ha depositato il 16 marzo 2005 note di udienza, ribadendo la proprie conclusioni.
All’udienza del 23 marzo 2005, la causa è stata trattenuta per la decisione.

 

DIRITTO

 

1. Va anzi tutto disattesa la preliminare eccezione sollevata dal Comune di Bisceglie, in ordine all’asserita irrituale fissazione del giudizio a seguito della sentenza parziale ed interlocutoria nr. 2260/04.
Ed invero, il Collegio non ignora il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in ipotesi di sospensione del giudizio disposta ai sensi dell’art. 295 c.p.c., per la prosecuzione del giudizio, pur non essendo necessario un apposito atto di riassunzione, occorre quanto meno una nuova domanda di fissazione di udienza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14.4.1998, nr. 610; Id., 14.7.1997, nr. 706; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 4.7.1994, nr. 1066).
E tuttavia, l’Amministrazione che ha sollevato l’eccezione ha trascurato di considerare che certamente tale valenza di atto di impulso alla prosecuzione del giudizio deve riconoscersi ai motivi aggiunti proposti dall’A.M.I.U. di Trani in data 28.6.2004, previa notifica alle controparti, in relazione ai giudizi nn. 3399/00 e 626/00 (nei quali detta A.M.I.U. è parte attrice): tale atto di impulso ha determinato la fissazione di nuova udienza di trattazione del merito in relazione a tutti e tre i ricorsi all’esame (in abbinamento al ricorso nr. 3505/00, stante la ritenuta pregiudizialità di quest’ultimo), attesa l’ormai intervenuta riunione di essi.

 

2. Sempre in via preliminare, occorre ora esaminare l’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Bisceglie, che assume il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
Analoga eccezione è stata già respinta con la sentenza nr. 2260/04, ma l’Amministrazione resistente l’ha riproposta sulla base di nuovi motivi, e segnatamente della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale nr. 204 del 2004.
L’eccezione è solo in parte fondata.
Ed invero, occorre muovere dal forte ridimensionamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di servizi pubblici, intervenuto a seguito del richiamato intervento della Corte costituzionale: in particolare, detto intervento ha riguardato proprio l’art. 33 D. Lgs. nr. 80/98, sulla base del cui originario tenore questa Sezione aveva sic et simpliciter ritenuto la propria giurisdizione per tutti e tre i ricorsi riuniti.
Tuttavia, già ad un rapido esame della giurisprudenza successiva a tale intervento, è dato evincere che occorre distinguere a seconda del tipo di controversie, sulla base della situazione giuridica azionata dal ricorrente.
In particolare, se certamente appartengono alla cognizione del giudice ordinario, siccome attinenti a “indennità, canoni ed altri corrispettivi”, le controversie nelle quali si agisca per il pagamento di tariffe dovute quale corrispettivo di un pubblico servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25.1.2005, nr. 145; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 26.11.2004, nr. 2614; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 10.11.2004, nr. 6055), diversa è l’ipotesi in cui sia in contestazione la determinazione stessa della tariffa.
Quest’ultima, infatti, è stabilita dalla P.A. mediante provvedimenti che, seppure fanno applicazione di parametri e criteri individuati dalla legge, hanno comunque natura discrezionale ed autoritativa, e costituiscono espressione di poteri pubblicistici a fronte dei quali la posizione dei soggetti interessati non può che essere di interesse legittimo, con conseguente individuazione della giurisdizione in capo al giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, nr. 145/2005 cit.; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 9.2.2005, nr. 2137).
Tutto ciò premesso, appare evidente come nella prima delle due categorie sopra indicate siano inquadrabili sia i ricorsi nn. 3399/00 e 626/01, nei quali la pretesa azionata dall’A.M.I.U. di Trani mira ad ottenere l’accertamento dell’inadempimento delle controparti all’obbligo di pagare la tariffa, con la conseguente loro condanna alla corresponsione della stessa: per tali ricorsi pertanto, fermo restando quanto statuito nella sentenza nr. 2260/04 per i periodi anteriori, va oggi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla scorta del citato art. 33 D. Lgs. nr. 80/98 siccome modificato dalla sentenza della Corte costituzionale nr. 204/04, stante la natura strettamente privatistica del rapporto obbligatorio cui le controversie de quibus ineriscono.
Analoghe considerazioni, come è ovvio, valgono per i motivi aggiunti successivamente depositati dall’A.M.I.U. di Trani, i quali – in disparte ogni considerazione sulla loro ammissibilità – costituiscono reiterazione dell’originaria domanda di accertamento e condanna, relativamente a periodi di tempo successivi.
Diverso discorso va fatto, invece, per il ricorso nr. 2282/00, per il quale ad avviso del Collegio va ritenuta la giurisdizione di questo Tribunale: infatti, per quanto attiene alla parte di detto ricorso non “coperta” dalla precitata sentenza nr. 2260/04, se la domanda attorea formalmente si sostanzia in una pretesa di accertamento negativo del debito incombente sull’A.S.M. di Molfetta nei confronti dell’A.M.I.U. di Trani per l’anno 2000, con conseguente condanna della seconda alla restituzione di quanto eventualmente indebitamente percepito, sul piano sostanziale essa sui risolve nella contestazione dei criteri stessi di determinazione della tariffa, e dunque rientra nella seconda tipologia innanzi illustrata.
Per tale parte del ricorso, dunque, va confermata la giurisdizione del giudice amministrativo, ribadendosi, in applicazione dei principi enunciati nella sentenza nr. 2260/00, che solo per tale parte può ritenersi tempestiva la proposizione dell’impugnazione del provvedimento determinativo della tariffa.

 

3. Venendo ora al merito della controversia, tuttavia, il Collegio non può non rilevare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Infatti, all’odierna udienza il ricorso nr. 3505/00, che questa Sezione aveva ritenuto pregiudiziale rispetto all’esame di questa parte della presente controversia, è stato definito nel senso della reiezione delle censure sollevate dall’A.M.I.U. di Trani nei confronti della nota nr. 2417 del 23.10.2000 del Comitato Tecnico della Provincia di Bari, con la quale veniva approvato il quadro dei costi sostenuti dall’Ente gestore dell’impianto, e conseguentemente determinata la tariffa da valere per l’anno 2000.
Ne consegue che, dovendo ormai per tale periodo applicarsi tale tariffa, risultano superate le doglianze formulate dall’A.S.M. di Molfetta nel ricorso nr. 2282/00 sulla base delle tariffe precedentemente praticate, ed i rapporti economici tra essa e l’A.M.I.U. andranno regolati sulla base della nuova tariffa.
Diversamente avrebbe dovuto ragionarsi in caso di accoglimento del ricorso proposto dall’A.M.I.U. avverso tale nuova tariffa, con la conseguente reviviscenza dei previgenti parametri e criteri, che avrebbe comportato la persistente attualità delle censure sollevate dall’A.S.M. di Molfetta.

 

4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - Sezione Prima, definitivamente pronunciando, fermo ed impregiudicato quanto statuito con sentenza nr. 2260 del 2004:
1) dichiara inammissibile il ricorso nr. 3399/00 ed i connessi motivi aggiunti, relativamente ai periodi dal 1 dicembre 1999 al 30 aprile 2004, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
2) dichiara inammissibile il ricorso nr. 626/01, relativamente ai periodi dal 1 gennaio 2000 al 30 aprile 2004, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
3) dichiara improcedibile il ricorso nr. 2282/00, relativamente al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2000, per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 19 maggio 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Gennaro Ferrari Presidente
Dott. Vito Mangialardi Consigliere
Dott. Raffaele Greco Referendario, est.

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento