| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 5 aprile 2005
n. 3312
Pres. Perrelli, est. Abbruzzese
Schiano Vincenzo (Avv. Gianpaolo Buono) c. Comune di Forio
d'Ischia (n.c.).Nrg 14013 del 2003Schiano Vincenzo (Avv.
Gianpaolo Buono) c. Comune di Forio d'Ischia (Brunella Baggio)
ed altri. Nrg 4921 del 2004 |
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1. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi
- Nuovo condono edilizio – Ex art. 32 del D.L. 296/2003
- Art. 44 della legge n. 47/85 sulla sospensione dei procedimenti
sanzionatori – Inapplicabilità – Per le opere realizzate
in epoca successiva al 31.3.2003 – Sono sicuramente non
condonabili
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2. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi
- Istituto della demolizione ad horas – Comunicazione di
avvio del procedimento – Esclusa – Poiché trattasi di istituto
ontologicamente costituito da un unico atto
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3. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi
- Competenza del Dirigente ad emanare l’ordinanza di demolizione
di opere edilizie abusive - Principio di separazione tra
organi politici ed organi di gestione negli enti locali–
Immediata applicazione
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4. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi
– Ordinanza di demolizione – Nel caso di opera integrante
nuove volumetrie – Impossibilità di una valutazione postuma
di compatibilità ambientale – Ponderazione dei soli interessi
pubblici tutelati
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5. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi
– Ordinanza di demolizione- provvedimento necessitato
e insuscettibile di diversa discrezionale valutazione –
Inapplicabilità della sola indennità pecuniaria in luogo
della demplizione
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1. Le opere realizzate in epoca successiva
al 31.3.2003, data ultima di operatività temporale del condono
stesso, risultano con certezza non condonabili pertanto
non si applica l’istituto della sospensione dei procedimenti
sanzionatori in attesa della definizione delle domande di
condono degli abusi edilizi.
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2. L’istituto della demolizione ad horas
per opere edilizie abusive ed insanabili, inteso ad evitare
che l’abuso iniziato possa essere portato ad ulteriori conseguenze,
per sua stessa logica, esclude la comunicazione di avvio
del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, giacchè ontologicamente
costituito da un unico atto.
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3. L’introduzione nel sistema degli enti
locali del principio di separazione tra organi politici
ed organi di gestione comporta l’immediata applicazione
delle relative norme regolamentari emanate dal Comune, con
la conseguente piena ed immediata competenza del Dirigente
ad emanare l’ordinanza di demolizione di opere edilizie
abusive non potendosi rimmettere alla volontà degli organi
deliberativi del Comune il rispetto del principio suddetto.
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4. L’emanazione dell’intimata demolizione
è giustificata e consentita anche laddove l’accertata insanabilità
dell’opera deriva dalla circostanza che la stessa integra
nuove volumetrie in area vincolata, non ammessa né dalla
normativa nazionale né da quella regionale (cfr. L.R.Campania
n.10/2004; cfr.art.3, c.2, lett.b) e comunque art. 4, c.1,
lett.c); per la quale, peraltro, attesa l’incidenza sul
profilo volumetrico, non sarebbe possibile neppure ottenere
la valutazione postuma di compatibilità ambientale di cui
alla legge 15 dicembre 2004, n.308; cfr. art. 1, comma 36,
lett.c)), La natura interamente vincolata del provvedimento
di demolizione esclude inoltre la necessaria ponderazione
di interessi diversi da quelli pubblici tutelati e non richiede
motivazione ulteriore rispetto alla dichiarata abusività.
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5. La possibilità di applicare la sola indennità
pecuniaria in luogo della comminata demolizione non sussiste
poiché il provvedimento di demolizione si esaurisce invero
nell’ambito degli interventi contro l’abusivismo edilizio
e, non potendosi ammettere sanatoria, comporta come necessaria
conseguenza la sola demolizione.Onde la demolizione è provvedimento
assolutamente necessitato e non suscettibile di diversa
discrezionale valutazione, giacché, neppure ex post, è possibile
addivenire a diversa determinazione sulla compatibilità
paesistica del realizzato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione Sesta
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi riuniti
1) n.14013 del 2003 proposto da
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SCHIANO VINCENZO, rappresentato e
difeso dall’avv.Gianpaolo Buono, con lo stesso, in mancanza
di elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il TAR,
domiciliato presso la Segreteria del TAR,
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CONTRO
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COMUNE DI FORIO D’ISCHIA, in persona
del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,
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per l’annullamento,
previa sospensiva, dell’ordinanza n.385 del 14.10.2003;
di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale,
comunque lesivo del diritto della società ricorrente;
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2) n.4921 del 2004 proposto da
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SCHIANO VINCENZO, rappresentato e
difeso dall’avv.Gianpaolo Buono, con lo stesso, in mancanza
di elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il TAR,
domiciliato presso la Segreteria del TAR,
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CONTRO
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COMUNE DI FORIO D’ISCHIA, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.Brunella
Baggio con la quale è domiciliato presso al Segreteria del
TAR,
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e nei confronti di
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KOBOLD EDOARD, rappresentato e difeso
dall’avv.Francesco Capezza, con il quale è domiciliato presso
la Segreteria del TAR,
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per l’annullamento,
previa sospensiva, dell’ordinanza n.43 del 9 marzo 2004;
di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale,
comunque lesivo del diritto della società ricorrente.
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Vista l’Ordinanza 19 gennaio 2004, n.350;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Forio e l’atto
di intervento di Kobold Edoard;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla udienza del 7 febbraio 2005, il Cons. Maria
Abbruzzese;
Uditi i difensori presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Con ricorso rispettivamente notificato e
depositato in date 10 e 23 dicembre 2003, il ricorrente
impugna gli atti in epigrafe elencati sub 1), recanti ordine
di demolizione di opere edilizie abusive realizzate nel
Comune di Forio alla località “Chiena”, chiedendone l’annullamento
per violazione di legge ed eccesso di potere.
Evidenzia di aver presentato per le medesime opere istanza
di condono ex D.L.260/2003 e istanza di accertamento di
conformità urbanistica ex art. 36 T.U. Edilizia.
Il ricorso deduce:
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1) Violazione degli artt.38 e 44 della L.28.2.1095,
n.47, in relazione al D.L.n.269/2003 (art.32). Difetto dei
presupposti. Carenza assoluta di aptere. Eccesso di potere
per contraddittorietà con precedenti manifestazioni: rientrando
le opere in questione tra quelle condonabili, l’Amministrazione
avrebbe dovuto sospendere i procedimenti sanzionatori fino
alla presentazione dell’istanza di condono e fino alla definizione
del procedimento di sanatoria;
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2) Incompetenza. Violazione art. 51 legge
n.142/90: il provvedimento è stato emanato dal Dirigente
che, in mancanza di disposizioni comunali attuative del
principio di separazione, è da ritenersi incompetente;
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3) Violazione art. 7 legge n.241/90. Violazione
del principio del giusto procedimento: il provvedimento
non è stato preceduto da comunicazione di avvio dl procedimento;
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4) Eccesso di potere per difetto di motivazione
in relazione al pubblico interesse alla demolizione e al
presunto contrasto dell’intervento con la normativa urbanistica
vigente. Violazione L. n.662/96e L.R. n.19/01. Violazione
degli artt. 3 e 7, commi 1 e 3 della L. n.24 del 1990. Altri
profili: il provvedimento non dà conto dell’interesse pubblico
alla demolizione né del presunto contrasto delle opere eseguite
con la normativa urbanistica vigente; in ogni caso non è
stato messo a disposizione dei destinatari dell’atto il
rapporto del tecnico comunale su cui il provvedimento si
fonda;
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5) Violazione dell’art. 164 D Lgs. 490/99.
Violazione della legge regionale n.10/1982 (art. 1 e All.)-
Violazione del D.P.R. 616/77 (art.82, lett. B, D ed E).
Violazione del giusto procedimento di legge. Eccesso di
potere. Incompetenza: il provvedimento commina la demolizione
senza il previo accertamento di alcun danno ambientale;
inoltre il provvedimento non è stato preceduto dal parere
della C.E.I..
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza
cautelare.
Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.
Con Ordinanza 19 gennaio 2004, n.350, l’adito TAR respingeva
la proposta istanza cautelare.
Con successivo ricorso rispettivamente depositato e notificato
in date 15 marzo e 14 aprile 2004, il ricorrente impugnava
gli atti in epigrafe sub 2) chiedendone l’annullamento.
Gli atti ingiungevano la demolizione ad horas di ulteriori
opere abusive realizzate in Forio alla località “Chiena”,
qualificate come “recupero strutturale di vecchio fabbricato,
parzialmente crollato” e già oggetto di istanza di condono
edilizio ex L. 724/94.
Il ricorso deduce motivi analoghi al precedente ricorso;
inoltre censura la determinazione di procedere alla demolizione
ad horas pur nell’assunta mancanza dei presupposti di legge,
non vertendosi, questa la tesi, in ipotesi di insanabilità
assoluta.
Si costituiva il Comune di Forio chiedendo dichiararsi il
ricorso infondato e in particolare eccependo l’inapplicabilità
al caso di specie della normativa condonistica.
Interveniva ad opponendum Kobold Edoard che del pari chiedeva
rigettarsi il ricorso depositando documentazione fotografica
e note tecniche.
All’esito della pubblica udienza del febbraio 2005, il Collegio
riservava la decisione in camera di consiglio per entrambi
i ricorsi.
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DIRITTO
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I. I ricorsi all’esame investono i provvedimenti
con i quale il Comune di Forio ha ordinato la demolizione
di opere edilizie realizzate in Forio alla via Chiena; in
particolare con una prima ordinanza (oggetto del ricorso
sub 1) si intimava la demolizione di opere realizzate in
“continuazione dei lavori presso un manufatto allo stato
grezzo costituito da muratura in celloblock e pietre di
tufo posizionati a secco con copertura in lamiera zincata
avente una superficie di mq. 54, 00 circa, che per mq. 41
era alta mt.2,00 circa e per mq. 13, p00 era alta mt.1,60
circa, già oggetto di sequestro in data 13.11.1991 e dissequestrato
il 27.12.1996: in particolare la copertura è stata rialzata
di cm.75 circa e risulta livellata ad un’altezza di mt.2,75
circa: inoltre rispetto alle foto allegate all’indagine
delegata del 21.7.1997 si evince che il prospetto del manufatto
è stato modificato con la creazione di nuovi vani finestra”;
con l’ordinanza oggetto del ricorso sub 2), rilevato che
l’opera di cui alla precedente ordinanza era stata quasi
completamente rimossa e che in suo luogo era stata realizzata
un’opera del tutto diversa per dimensioni e caratteristiche
(“manufatto avente una superficie utile di mq.37,00 e un’altezza
di mt.3,10 circa, costituita da muratura di cellobloch e
copertura in lamiere zincate coibentate poggianti su putrelle
in ferro. Esso si presenta al grezzo con 2 vani chiusi con
fogli di lamiera zincata”), se ne intimava del pari la demolizione
ad horas.
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II. Va preliminarmente disposta la riunione
dei due ricorsi, stante la connessione soggettiva ed oggettiva,
attenendo i procedimenti in esame ad opere realizzate in
continuazione temporale e, secondo la stessa prospettazione
di parte ricorrente, reciprocamente collegati.
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III. Va preliminarmente evidenziato che come
si evince dalla ordinanza n.43/2004, e non affatto messo
in discussione dalla difesa del ricorrente, le opere edilizie
di cui all’ordinanza n.385/2004 sono state quasi del tutto
rimosse.
La circostanza de qua, come detto in alcun modo contestata
da parte ricorrente (e peraltro attestata in un verbale
fidefaciente non impugnato), consente di ritenere intervenuto
il difetto di interesse alla decisione del ricorso di cui
in epigrafe sub 1), posto che l’opera de qua, di cui era
stata ingiunta la demolizione, è stata in ogni caso sostituita
da opera altra e diversa onde anche l’eventuale accoglimento
del ricorso avverso la ingiunta demolizione non avrebbe
alcun effetto utile per il ricorrente.
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III.1) Il ricorso n.14013/2003 è dunque improcedibile
per sopravvenuto difetto di interesse.
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IV. Quanto al ricorso n.4921/2004, il Collegio
deve anzitutto rilevare che le opere per cui si controverte
(“manufatto avente superficie utile di mq.37 ed un’altezza
di mt.3,10 circa, costituito da muratura in cellobloch e
copertura in lamiere zincate coibentate poggianti su putrelle
in ferro..al grezzo con 2 vani chiusi con fogli di lamiera
zincata”, giusta ordinanza n.43/2004) sono di epoca certamente
successiva al 31 marzo 2003, giacché accertate in data successiva
al 29.9.2003 (data in cui il Comando di VV.UU. rilevava
in sito un’opera diversa da quella prima accertata, e precisamente
quella poi risultante rimossa alla successiva data del 19.1.2004).
In quanto tali, le opere risultano dunque con certezza non
condonabili, giacché realizzate in epoca successiva alla
data ultima di operatività temporale del condono stesso
(31.3.2003).
Risulta pertanto infondato il primo motivo di ricorso incentrato
sull’assunta sospensione ex lege dei procedimenti sanzionatori
stante l’operatività del condono.
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V. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente
deduce la violazione dell’art. 7 della L. 241/90 atteso
che il provvedimento de quo non sarebbe stato preceduto
da comunicazione di avvio del procedimento.
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V.1) Orbene, a prescindere dal rilievo sostanziale
che l’opera de qua risulta realizzata “in sostituzione”
di precedente opera già contestata e sanzionata, per la
quale il ricorrente era già perfettamente edotto dell’esistenza
di un procedimento sanzionatorio edilizio a suo carico,
nel caso di specie, si verte in ipotesi di ordinanza di
demolizione ad horas per opere edilizie abusive ed insanabili.
L’istituto della demolizione ad horas, inteso ad evitare
che l’abuso iniziato possa essere portato ad ulteriori conseguenze,
per sua stessa logica, esclude la comunicazione di avvio
del procedimento, giacchè ontologicamente costituito da
un unico atto.
Il motivo è dunque infondato.
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VI. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente
deduce l’incompetenza del Dirigente ad emanare l’ordinanza
de qua stante il mancato recepimento nelle norme regolamentari
del Comune del principio di separazione tra organi politici
e organi di gestione.
La tesi poggia sulla ritenuta non immediata operatività
del detto principio che richiederebbe disposizioni attuative
da parte degli Enti locali.
Il motivo non ha pregio.
Ritiene il Collegio che la disposizione, al contrario, sia
di immediata applicazione, non potendosi ammettere, dopo
l’introduzione del principio nel sistema, la persistenza
del regime di confusione tra indirizzo politico e gestione
né potendosi rimettere alla volontà degli organi deliberativi
del Comune il rispetto del principio suddetto.
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VII. Con il quarto motivo di ricorso, la
ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione
ad horas non ricorrendone i presupposti e comunque in mancanza
di adeguata ponderazione degli interessi urbanistici e ambientali
vulnerati e della possibilità di sanatoria dell’opera medesima.
Il motivo è infondato.
L’accertata insanabilità dell’opera, evidenziata anche nella
stessa ordinanza di demolizione e comunque sopra rilevata
(trattasi, quantomeno, di opera integrante nuove volumetrie
in area vincolata, non ammessa né dalla normativa nazionale
né da quella regionale; cfr. L.R. n.10/2004; cfr.art.3,
c.2, lett.b) e comunque art. 4, c.1, lett.c); per la quale,
peraltro, attesa l’incidenza sul profilo volumetrico, non
sarebbe possibile neppure ottenere la valutazione postuma
di compatibilità ambientale di cui alla legge 15 dicembre
2004, n.308; cfr. art. 1, comma 36, lett.c)), consente e
giustifica infatti la emanazione della intimata demolizione.
La natura interamente vincolata del provvedimento esclude
inoltre la necessaria ponderazione di interessi diversi
da quelli pubblici tutelati e non richiede motivazione ulteriore
rispetto alla dichiarata abusività.
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VIII. Con l’ultimo motivo di ricorso, la
ricorre deduce l’illegittimità dell’ordinanza che non valuta
la possibilità di applicare la sola indennità pecuniaria
in luogo della comminata demolizione pur in assenza di previa
valutazione di intervenuta vulnerazione di interessi ambientali.
Il motivo non ha pregio,
Il provvedimento si esaurisce invero nell’ambito degli interventi
contro l’abusivismo edilizio e, non potendosi ammettere
sanatoria, per quanto sopra detto, comporta come necessaria
conseguenza la sola demolizione.
La intimata demolizione è conseguenza, per quanto sopra
detto, dell’accertata insanabilità dell’opera in quanto
contrastante con gli strumenti urbanistici e il vincolo
paesaggistico ivi esistente.
Onde la demolizione è provvedimento assolutamente necessitato
e non suscettibile di diversa discrezionale valutazione,
giacché, neppure ex post, è possibile addivenire a diversa
determinazione sulla compatibilità paesistica del realizzato.
Il motivo è dunque infondato.
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IX. Ne segue la reiezione del ricorso.
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X. Le spese, che possono compensarsi tra
il ricorrente e l’interventore sussistendo giusti motivi
(cfr. produzione documentale tardivamente depositata da
parte dell’interventore), per il resto seguono la soccombenza
e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania - Sezione VI, pronunciando sui ricorsi di cui
in epigrafe, dichiara improcedibile il ricorso n. 14013/2003
e rigetta il ricorso n.4921/2004.
Condanna Schiano Vincenzo al pagamento delle spese del presente
giudizio in favore del Comune di Forio che si liquidano
nell’importo di Euro 2000 (duemila euro); compensa per il
resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio
del 7 febbraio 2005, con l’intervento dei Magistrati:
Michele PERRELLI - Presidente
Maria ABBRUZZESE - Componente est.
Michele BUONAURO - Componente
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