| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 8 marzo 2005
n. 1659
Pres. Monteleone, est. Pisano
Di Caprio (Avv.ti Patrizia Pastore e Luca Coletta) c. Ministero
per i beni e le attività culturali e soprintendenza per
i beni architettonici e per il paesaggio (Avvocatura dello
Stato). |
|
1. Beni culturali ed ambientali – Annullamento
ministeriale di autorizzazione paesaggistica rilasciata
dalla regione o dall’amministrazione delegata – Termine
di sessanta giorni per l’adozione – E’ perentorio.
|
| |
|
2. Beni culturali ed ambientali – Annullamento
ministeriale di autorizzazione paesaggistica rilasciata
dalla regione o dall’amministrazione delegata – Termine
– Decorre dalla ricezione dell’intera documentazione – Conseguenze.
|
| |
|
3. Beni culturali ed ambientali – Termine
per l’annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesaggistica
– Prorogabilità, sospensione o interruzione – Possibilità
– Limiti.
|
|
1. E’ perentorio il termine di 60 giorni
previsto per l'adozione, da parte del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, del decreto di annullamento di
un'autorizzazione paesaggistica in una zona protetta, ai
sensi dell'art. 82, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, come mod.
dalla l. 8 agosto 1985 n. 431, rilasciato dalla regione
o dall'amministrazione delegata, ai sensi dell'art. 7 l.
29 giugno 1939 n. 1497 ed oggi, art.151, d.lg. 29 ottobre
1999 n. 490.
|
| |
|
2. Il termine di sessanta giorni per l’annullamento
da parte del ministero per i beni e le attività culturali
dell’autorizzazione paesaggistica decorre dalla data in
cui perviene all'autorità ministeriale il nulla osta ambientale
completo dell'intera documentazione, con la conseguenza
che il termine medesimo è considerato interrotto, ad esempio,
dalla richiesta istruttoria che si appalesi non arbitraria,
ma necessaria.
|
| |
|
3. Il termine per l’annullamento ministeriale
dell’autorizzazione paesaggistica può essere prorogato o
sospeso o interrotto in caso di richieste istruttorie che
non siano meramente dilatorie e violative del divieto di
aggravamento del procedimento, mentre al contrario esso
non può subire sospensioni o interruzioni non sorrette da
precise esigenze, congruamente motivate, con riferimento
alla necessità di acquisire elementi di valutazione ulteriori
rispetto a quelli già presi in considerazione al momento
di concessione del nulla-osta.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Tribunale amministrativo regionale della
Campania
sez. IV di Napoli
|
| |
|
composto dai signori magistrati: Dott. Nicolò
Monteleone Presidente; Dott. Pierluigi Russo Componente;
Dott. ssa Ines Simona Immacolata Pisano Componente relatore
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n.5551/04 proposto da
|
| |
|
DI CAPRIO Ivonne Concetta, rappresentata
e difesa, giusto mandato a margine del ricorso, dagli avv.
Patrizia Pastore e Luca Coletta, con loro elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’avv. Angelo Pica, in Napoli,
via Cesare Rosaroli n.70;
|
| |
|
contro
|
| |
|
- MINISTERO PER I BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
- in persona del legale rappresentante p.t.;
|
| |
|
-la SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI
E PER IL PAESAGGIO, in persona del Soprintendente in
carica pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, pure per legge domiciliataria
presso la sua sede in via Diaz n.11;
|
| |
|
- COMUNE DI ALIFE, in persona del
Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,
|
| |
|
per l’annullamento, previa sospensione,
1) del Decreto emesso in data 27.1.2004 di annullamento,
ai sensi dell’art.151 del D.lgs.vo 490/99, dell’autorizzazione
paesistica rilasciata alla ricorrente dal Comune di Alife
con atto sindacale prot.n. 1458 del 29.01.02;
2) della nota della Soprintendenza per i Beni architettonici
e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico Artistico
e Demoetnicoantropologico per le province di Benevento e
Caserta, n.prot.1804 del 27.1.2004, recante trasmissione
del Decreto sub a) al Comune di Alife;
3) della nota della Soprintendenza per i Beni architettonici
e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico Artistico
e Demoetnicoantropologico per le province di Benevento e
Caserta, n.prot.1802 del 27.1.2004, recante comunicazione
della intenzione di reiterare il provvedimento di diniego
della autorizzazione paesistica, provvedimento già annullato
con sentenza TAR Campania n.11257/03;
4) della nota del Comune di Alife n.prot.1648 del 3.2.04,
recante comunicazione alla ricorrente dei provvedimenti
sub a), b) e c);
5) di ogni altro atto allo stesso sotteso, preordinato e
conseguente a quelli che precedono;
NONCHE’
Per il risarcimento del danno ingiusto.
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei
Beni e Attività Culturali e della Soprintendenza dei beni
architettonici, archeologici e storici di Caserta e Benevento
;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 23 febbraio 2005
la relazione del Referendario Dott.ssa Ines Simona Immacolata
Pisano e udito, altresì, l’avvocato della ricorrente come
da verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
A) Con ricorso depositato in data 27 aprile
2004 la ricorrente ha impugnato i provvedimenti di cui in
epigrafe, chiedendone l’annullamento.
Ha esposto, infatti, di avere presentato domanda di concessione
edilizia per la costruzione di un edificio per macchine
agricole su area di proprietà, sita alla via Circumvallazione,
alla quale faceva seguito provvedimento prot.n.1458 del
29.01.02 di autorizzazione paesaggistica, che però veniva
annullato dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali di Caserta
con D.M. del 15.03.02.
Di conseguenza il Comune di Alife, con nota prot.4208/02,
comunicava alla ricorrente l’impossibilità di poter procedere
al rilascio della concessione edilizia richiesta in data
20.08.01. Avverso il D.M. del 15.03.02 veniva proposto ricorso
al TAR Campania-Napoli che, con sentenza della sez.IV, n.11257
del 7.5.03, annullava l’atto impugnato.
Ciò nonostante, con successiva nota del 27.1.2004, la Soprintendenza
ha comunicato alla ricorrente, ai sensi della legge 241/90,
l’avvio del procedimento volto alla reiterazione del provvedimento
di diniego del nulla osta già annullato ed in pari data
ha emesso altresì Decreto con il quale ha disposto, nuovamente,
l’annullamento della autorizzazione rilasciata dal Comune
di Alife.
Avverso tali ultimi provvedimenti la ricorrente ha proposto
il presente ricorso, deducendo i seguenti motivi:
|
| |
|
1)Violazione e falsa applicazione di legge
(L.7.8.1990 n.241, art.7 e 8). Violazione dei principi di
imparzialità e buon andamento della P.A. (art.97 Cost.)-Violazione
del Giusto Procedimento.
L’amministrazione, in particolare, ha violato l’art.7 della
legge 241/90 in quanto pur avendo dato comunicazione alla
ricorrente dell’avvio del procedimento volto a reiterare
il diniego di nulla-osta, la relativa nota è stata comunicata
nella medesima data di adozione del provvedimento in questione,
in tal modo di fatto negandosi alla ricorrente il potere
di contraddire efficacemente alle determinazioni assunte
dall’amministrazione.
Tale comportamento della P.A., come sostenuto da numerosa
giurisprudenza in materia, è ritenuto dalla ricorrente senza
dubbio illegittimo.
|
| |
|
2) Violazione e falsa applicazione di legge
(D.lgs.vo 20.10.99 n.490, art.151 co.4; L.7.8.1990, n.241,
art.2). Violazione dei principi fondamentali regolanti la
materia, eccesso di potere per sviamento- Illogicità- Violazione
del Giusto procedimento.
Come premesso in punto di fatto, l’Amministrazione resistente
con il provvedimento impugnato ha reiterato il diniego di
nulla osta paesistico rilasciato dal Comune di Alife con
atto n.1458/02, provvedimento già annullato con sentenza
del TAR Campania n.11257/03.
Orbene, tale reitera è illegittima, non essendo più consentito
alla PA riproporre un provvedimento amministrativo oggetto
di annullamento da parte del Giudice Amministrativo, anche
nel caso di vizi diversi dal superamento del termine entro
cui il provvedimento stesso deve essere emesso a pena di
decadenza.
Tale assunto trova conferma nel parere n.1508 del 20.5.02
espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in
sede consultiva, sullo schema di modifica del DM 13 giugno
1994 n.495 recante “Regolamento concernente disposizioni
di attuazione degli artt.2 e 4 della legge 7 agosto 241”
secondo cui “(…)maggiori perplessità suscita l’ulteriore
disposizione contenuta nell’art.3 dello schema, volto anch’esso
alla modifica dell’art.6 del DM n.495/94 ai fini di consentire
all’amministrazione la reiterazione di provvedimenti amministrativi
di grande rilevanza (come quelli di annullamento ex art.151
comma 4 decreto legislativo n.490/99, delle autorizzazioni
regionali relative alle modificazioni di luoghi sottoposti
a tutela) nel caso di annullamento, da parte del G.A. per
vizi diversi dal superamento del termine di conclusione
del procedimento ovvero nel caso di sospensione degli effetti
dell’atto disposta in sede cautelare dal medesimo giudice
amministrativo.
Il Collegio rileva che una simile soluzione si pone in contrasto
con l’art.151, che stabilisce un termine tassativo di soli
sessanta giorni per l’esercizio del potere statale di annullamento
(…)”.
Ed infatti l’avversato provvedimento giunge a distanza di
ormai due anni dal parere rilasciato dal Comune di Alife,
con violazione sia della normativa disciplinante la materia
sia della disciplina regolante il procedimento amministrativo.
|
| |
|
3) Violazione e falsa applicazione di legge
(D.lgs.vo 20.10.99 n.490, art.151 co.4).
Anche qualora si ritenesse possibile al reiterazione del
provvedimento pur dopo l’intervenuto annullamento da parte
del GA, e dunque una sorta di rimessione in termini, comunque
il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo.
Ed infatti esso risulta emesso in data 27.1.2004, e dunque
in palese violazione del termine di sessanta giorni ex art.151,
comma 4, D.lgvo.490/99.
L’assunto vale qualunque sia il possibile dies a quo:
a) la data di pronunzia della sentenza del TAR Campania
n.11257/03, ovvero il 7.5.03;
b) la data di pubblicazione della medesima, ovvero il 25.8.03
c) la data del 13.10.03 entro cui, come affermato esplicitamente
nel decreto, la Soprintendenza avrebbe ricevuto copia della
sentenza.
Orbene, la violazione del termine di cui all’art.151, pacificamente
perentorio, determina la decadenza del potere di annullamento
con conseguente nullità del provvedimento adottato oltre
tale termine.
|
| |
|
4) Violazione e falsa applicazione di legge
(D.lgs.vo 20.10.99 n.490, art.151,co.4). Eccesso di potere
per falsità dei presupposti di fatto e di diritto – Sviamento-
Contraddittorietà- Illogicità .
Fermo quanto sopra, in ogni caso l’avversato provvedimento
si fonda, nel merito, su errati presupposti di fatto e di
diritto.
4/A- Sulla corretta individuazione dell’area oggetto di
intervento:
Non solo la Soprintendenza ha piena coscienza della zona
in cui si insedierà l’intervento (nel Decreto della Soprintendenza,
in premessa, si legge infatti che : “L’intervento autorizzato
consiste nella costruzione di un edificio per l’esercizio
di macchine agricole in zona agricola E1/n. del PRG e RUA
del PTP”), ma comunque nessun addebito può muoversi in merito
alla mancata menzione nell’autorizzazione “della zona di
PRG nella quale sarebbe sito l’intervento in progetto, in
uno alla mancata acclusione delle planimetrie di PRG con
l’indicazione precisa della localizzazione dell’intervento
”, in quanto la modulistica utilizzata per l’autorizzazione
ambientale dall’amministrazione comunale è previamente concordata
con la Soprintendenza e nessuno degli spazi bianchi del
modulo prestampato prevede l’inserimento dei dati urbanistici
del P.R.G.
4/B- Sulla deturpazione del paesaggio archeologico:
La seconda motivazione del provvedimento riguarda “il pericolo
di grave deturpazione del paesaggio storico archeologico
della pianura alifana, considerato che l’edificio in progetto
modificherebbe la visione delle mura in uno dei tratti in
cui queste sono conservate meglio”.
Premesso che la superficie oggetto di intervento è collocata
all’esterno della perimetrazione del centro storico e non
tocca in alcun modo la fascia concernente il paesaggio archeologico,
e che la cinta muraria-come risulta dalla documentazione
allegata- è stata sostituita lungo tutto il lato sud dai
fabbricati ivi realizzati, deve evidenziarsi che la zona
limitrofa alla particella di proprietà della ricorrente
è urbanisticamente sviluppata, come dimostrato dalla documentazione
fotografica agli atti.
La descrizione del percorso esterno delle mura evidenzia
una situazione disomogenea, che sottolinea come le rovine
della cinta muraria abbiano dato vita ad una nuova architettura
urbana che denota l’esistenza di tratti di mura isolati
tra due edifici, conservazione del solo limite planimetrico,
parti di murazione sostituite da pareti di edifici, presenza
di edifici di diversa natura addossati dall’esterno alle
mura, tali da stabilirne un distacco con la strada.
Da ciò deriva che l’intervento in progetto non solo non
altera in modo alcuno i punti di vista panoramici, ma non
può assolutamente modificare uno stato di fatto che si è
evoluto nel corso degli anni e che è presente già da tempo.
Il tipo di costruzione, la cubatura e gli altri parametri
urbanistici sono conformi alle norme di attuazione del vigente
PRG e rispettosi dei criteri paesistici, così come la tipologia
e la composizione dell’edificio, connesso alla destinazione
agricola della zona oggetto di intervento, mentre l’aspetto
architettonico del fabbricato- essendo ubicato in zona rurale
ed essendo destinato all’esercizio di macchine agricole-
rispecchia totalmente i canoni dei fabbricati rurali tradizionali,
anche quanto a colori, materiali, finiture .
L’area oggetto dell’intervento, inoltre, ricade nella pianura
alifana a 100 m di quota sul livello del mare per cui il
fabbricato non altera la vista panoramica di altre zone,
né ai fini della realizzazione dell’intervento sono necessarie
estirpazione di essenze arboree o movimenti di terra.
4/C Sulla riproposizione del vincolo archeologico sull’area
circostante le mura:
Va evidenziato che già con DM del 24.5.95 la Soprintendenza
di Caserta ex L.1089/39 dichiarava di notevole interesse
pubblico l’intero circuito murario esistente nel Comune
di Alife e sottoponeva a vincolo ex art.21 della citata
legge l’area circostante per una ampiezza di 150 m.
Il Comune di Alife propose avverso tale decreto ricorso
al Tar, il quale con sentenza n.143/00 annullava detto provvedimento
in quanto “ il vincolo sarebbe inattuale attesa la situazione
di fatto caratterizzata dalla parziale scomparsa del monumento
e dal mutamento degli spazi circostanti, del tutto difforme
da quanto considerato nel provvedimento ministeriale”.
B) La ricorrente ha, infine, concluso chiedendo il risarcimento
del danno ingiusto subito conseguentemente all’esercizio
illegittimo del potere da parte della Soprintendenza di
Caserta, ricorrendone tutti i presupposti.
Infatti, l’ingiustificato ritardo nel rilascio della concessione
edilizia determinato dall’ostruzionismo messo in atto dalla
soprintendenza con l’emissione di ben due DM decretanti
l’annullamento dell’autorizzazione ambientale concessa dal
Comune di Alife, di per se è idoneo a procurare un danno
ingiusto alla richiedente, la quale sarà costretta a sopportare
maggiori spese a seguito del successivo rilascio della concessione.
Quanto alla quantificazione della domanda, la ricorrente
si è inizialmente rimessa al Tribunale, precisando l’entità
del danno subito in Euro 105.950,00 nella memoria- non notificata
a controparte- depositata in data 7.2.2005, nella quale
ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituita la difesa erariale, resistendo.
L’Amministrazione comunale, invece, anche se ritualmente
intimata, non si è costituita in giudizio.
Nella camera di consiglio del 9.6.2004 i procuratori della
ricorrente hanno rinunziato alla pronunzia cautelare, ed
all’udienza pubblica del 23 febbraio 2005 il ricorso è stato
ritenuto per la decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
I. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è
fondato e pertanto va accolto.
II. Meritevole di accoglimento appare infatti la censura
sub3), che può ritenersi assorbente rispetto alle altre
censure mosse.
Stabilisce l’art.151 del Dlvo 490 del 29 ottobre 1999 che:
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo
di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma
dell'art. 140 o dell'art. 144 o nelle categorie elencate
all'art. 146 non possono distruggerli nè introdurvi modificazioni,
che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che
è oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo
dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre
alla regione i progetti delle opere di qualunque genere
che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva
autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro
il termine perentorio di sessanta giorni
3. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni
rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo
contestualmente la relativa documentazione.
4. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento
motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni
successivi alla ricezione della relativa comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei
successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati
di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia
entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia
del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa
documentazione, è presentata alla competente soprintendenza
e ne è data comunicazione alla regione.
Il disposto di cui al comma 4, in particolare, è stata interpretato
dalla giurisprudenza ormai costante nel senso di ritenere
perentorio il termine di 60 giorni previsto per l'adozione,
da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
del decreto di annullamento di un'autorizzazione paesaggistica
in una zona protetta, ai sensi dell'art. 82, d.P.R. 24 luglio
1977 n. 616, come mod. dalla l. 8 agosto 1985 n. 431, rilasciato
dalla regione o dall'amministrazione delegata, ai sensi
dell'art. 7 l. 29 giugno 1939 n. 1497 ed oggi, art.151,
d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490, recante il t.u. delle disposizioni
legislative in materia di Beni culturali ed ambientali.(
In tal senso: T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 23 settembre
2003, n. 6185; T.A.R. Toscana, sez. III, 18 dicembre 2002,
n. 3383; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 7 novembre 2002,
n. 6910 T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 5 dicembre 2001,
n. 5224, Consiglio Stato, sez. VI, 18 ottobre 2001, n. 5497).
Tale termine, secondo l’interpretazione datane dalla giurisprudenza,
decorre dalla data in cui perviene all'autorità ministeriale
il nulla osta ambientale completo dell'intera documentazione,
con la conseguenza che il termine medesimo è considerato
interrotto, ad esempio, dalla richiesta istruttoria che
si appalesi non arbitraria, ma necessaria (T.A.R. Campania
Salerno, sez. II, 3 luglio 2002, n. 654; Consiglio Stato,
sez. VI, 29 maggio 2002, n. 2984; T.A.R. Campania Napoli,
sez. IV, 12 marzo 2002, n. 1269T.A.R. Lombardia Brescia,
9 aprile 2002, n. 622)
Il termine decadenziale in questione, quindi, può essere
prorogato o sospeso o interrotto in caso di richieste istruttorie
che non siano meramente dilatorie e violative del divieto
di aggravamento del procedimento (Consiglio Stato, sez.
VI, 3 maggio 2002, n. 2350), mentre al contrario esso non
può subire sospensioni o interruzioni non sorrette da precise
esigenze, congruamente motivate, con riferimento alla necessità
di acquisire elementi di valutazione ulteriori rispetto
a quelli già presi in considerazione al momento di concessione
del nulla-osta (T.A.R. Liguria, sez. I, 13 febbraio 2004,
n. 160)
Orbene, nel caso in esame in realtà non può parlarsi di
“proroga, sospensione o interruzione” del termine in esame
atteso che l’amministrazione statale ha esercitato, nei
termini di legge, il proprio potere di controllo con D.M.
del 15.03.02 annullando il provvedimento prot.n.1458 del
29.01.02 di autorizzazione paesaggistica rilasciata dal
Comune di Alife.
Su tale provvedimento andava ad incidere, a seguito di proposizione
di ricorso giurisdizionale, sentenza di annullamento da
parte del Giudice Amministrativo, a seguito della quale
la Soprintendenza ai Beni Ambientali di Caserta emetteva
in data 27.1.2004 nuovo decreto con cui reiterava, per motivi
diversi ed ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente
decreto, l’annullamento dell’autorizzazione paesistica suindicata.
Orbene,va rilevato come l’annullamento giurisdizionale per
difetto di motivazione (o comunque per un vizio di forma)
di un provvedimento amministrativo non esclude il potere
dell'amministrazione di emanare un nuovo atto, anche con
il medesimo contenuto, purché quest'ultimo sia emendato
dai vizi riscontrati dal giudice amministrativo, ma solo
a condizione che l'amministrazione non sia nel frattempo
decaduta dal potere di provvedere, a causa della scadenza
di termini perentori (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 15
maggio 2003, n. 5799), ciò che invece è da intendersi, per
i motivi suesposti, nel caso in esame.
Ma anche a voler ritenere che l’annullamento in sede giurisdizionale
da parte del Giudice Amministrativo sia idonea a determinare
non una mera proroga o sospensione o interruzione del termine
perentorio, nel senso precisato, entro il quale il relativo
potere va esercitato ma addirittura una “riapertura dei
termini”, da computarsi ex novo, del potere di cui all’art.151,
comma 4, D.lgvo 490/99 (ciò che peraltro non trova riscontro
nella normativa citata né nella giurisprudenza formatasi
in materia), l’amministrazione deve, in ogni caso, considerarsi
decaduta.
Infatti, il nuovo termine decadenziale, in ossequio alle
finalità della norma, in tal caso non potrebbe che computarsi
dalla data in cui la Soprintendenza ha avuto contezza della
sentenza di annullamento del proprio provvedimento, ovvero
dalla data del 13.10.03 (come affermato esplicitamente nel
decreto), con la conseguenza che il provvedimento di reitera
- datato 27.1.2004- è stato senz’altro adottato oltre il
termine suddetto.
Tale comportamento, tuttavia, non è da solo idoneo a fondare
la pretesa di risarcimento del danno, da escludersi quantomeno
per carenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 2043
c.c., in quanto da un lato una interpretazione in senso
contrario a quella testè sostenuta circa la perdita del
potere dell’amministrazione di riesaminare l’atto pur decorso
l’originario termine di decadenza non appare manifestamente
infondata, dall’altro il termine in questione, secondo tale
ultima interpretazione, appare superato solo di pochi giorni
si da non poter denotare un comportamento doloso o colposo
atto a cagionare alla ricorrente un danno ingiusto .
Tanto premesso, il ricorso va accolto limitatamente alla
domanda di annullamento del Decreto emesso in data 27.1.2004
di annullamento dell’autorizzazione paesistica rilasciata
alla ricorrente dal Comune di Alife con atto sindacale prot.n.
1458 del 29.01.02, con caducazione degli atti consequenziali.
III. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese
di giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale amministrativo regionale per
la Campania, Sezione IV di Napoli, accoglie il ricorso n.5551/04
nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla
il Decreto emesso in data 27.1.2004 di annullamento dell’autorizzazione
paesistica rilasciata alla ricorrente dal Comune di Alife
con atto sindacale prot.n. 1458 del 29.01.02.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio
del 23 febbraio 2005.
|
|