| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 12 aprile 2005
n. 3800
Pres. A. Onorato, est. U. Maiello
Guarracino Marco (Avv. L. Villani M. Vitello) c. Comune
di Sant’Agnello (Avv. F. Pinto e G. Renditiso, R. Persico).
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1. Edilizia – Ordinanza di demolizione –
Emessa successivamente alla presentazione della domanda
di condono edilizio – Illegittimità – Sussiste – Ragioni.
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2. Edilizia – Domanda di condono – Pregiudizialità
rispetto all’adozione di misure sanzionatorie – Sussiste.
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1. E’ illegittima l’ordinanza di demolizione
di abusi edilizi emessa dopo la presentazione della domanda
di condono e a prescindere dalla verifica della fondatezza
della stessa. Ed infatti la preventiva presentazione dell’istanza
di condono edilizio preclude - ai sensi degli artt. 38 e
44 della legge n. 47/85, contenuti nel capo IV della legge
medesima, cui il d.l. 269/2003 conv. nella legge 326/2003
espressamente rinvia - l’adozione di provvedimenti repressivi
dell’abuso edilizio, che, altrimenti, vanificherebbe, a
priori, il già pendente procedimento di sanatoria.
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2. La definizione del procedimento volto
ad esitare la domanda di condono edilizio, viceversa, un
rilievo pregiudiziale rispetto alle disposte misure sanzionatorie,
che restano evidentemente azionabili solo nell’ipotesi di
una reiezione della domanda di applicazione dei benefici
del condono.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
NAPOLI - SECONDA SEZIONE
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nelle persone dei Signori Magistrati: dr.
ANTONIO ONORATO Presidente; dr. UMBERTO MAIELLO Ref. , relatore;
dr. PAOLO SEVERINI Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2005
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Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge
6 dicembre 1971, n. 1034;
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Visto il ricorso 1901/2005 proposto da
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GUARRACINO MARCO, rappresentato e
difeso dagli Avv. Villani Leopoldo e Vitiello Marco Domenico
ed elettivamente domiciliati in Napoli al v.le Gramsci 16
presso lo studio dell’Avv. Messina;
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contro
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il COMUNE DI S. AGNELLO, in persona
del Sindaco pro – tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv. Ferdinando Pinto, Giulio Renditiso e Rosa Persico ed
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Dei Mille n°16
presso lo studio del Notaio Branca;
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
dell’ordinanza di demolizione n°4 del 27.12.2004.
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Udito il relatore Referendario dr. UMBERTO MAIELLO all’udienza
camerale del 7.4.2005;
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale
di udienza;
Visto l'articolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971,
n.1034, nel testo sostituito dall'art. 3, primo comma, della
Legge 21 luglio 2000 n. 205, che facoltizza, in sede di
decisione della domanda cautelare, il Tribunale Amministrativo
Regionale, accertata la completezza del contraddittorio
e dell'istruttoria, a definire il giudizio nel merito a
norma dell'articolo 26 della legge della legge 6 dicembre
1971, n.1034,.
Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere
definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo
26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come
modificato dall'art. 9 della Legge 21 luglio 2000 n. 205,
stante la completezza del contraddittorio e della documentazione
di causa, oltre che la manifesta fondatezza del ricorso,
Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite, come
da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
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FATTO e DIRITTO
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La parte ricorrente, con il gravame in epigrafe,
impugna, l’ordinanza di demolizione n°4 del 27.12.2004,
spedita dal Comune di S. Agnello.
Il ricorso è fondato.
La preventiva presentazione dell’istanza di condono, in
data 10.12.2004, precludeva, ai sensi degli artt. 38 e 44
della legge n. 47/85, contenuti nel capo IV della legge
medesima, cui il d.l. 269/2003 conv. nella legge 326/2003
espressamente rinvia, l’adozione di provvedimenti repressivi
dell’abuso edilizio, che, altrimenti, vanificherebbe, a
priori, il già pendente procedimento di sanatoria.
La definizione del suddetto procedimento assume, viceversa,
un rilievo pregiudiziale rispetto alle disposte misure sanzionatorie,
che restano evidentemente azionabili solo nell’ipotesi di
una reiezione della domanda di applicazione dei benefici
del condono.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, i, ricorso
va accolto e, per l’effetto, s’impone l’annullamento degli
atti impugnati.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese
processuali.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla
l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli nella camera di consiglio
del 7.4.2005.
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