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n. 4-2005 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 12 aprile 2005 n. 3800
Pres. A. Onorato, est. U. Maiello
Guarracino Marco (Avv. L. Villani M. Vitello) c. Comune di Sant’Agnello (Avv. F. Pinto e G. Renditiso, R. Persico).


1. Edilizia – Ordinanza di demolizione – Emessa successivamente alla presentazione della domanda di condono edilizio – Illegittimità – Sussiste – Ragioni.

 

2. Edilizia – Domanda di condono – Pregiudizialità rispetto all’adozione di misure sanzionatorie – Sussiste.

1. E’ illegittima l’ordinanza di demolizione di abusi edilizi emessa dopo la presentazione della domanda di condono e a prescindere dalla verifica della fondatezza della stessa. Ed infatti la preventiva presentazione dell’istanza di condono edilizio preclude - ai sensi degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/85, contenuti nel capo IV della legge medesima, cui il d.l. 269/2003 conv. nella legge 326/2003 espressamente rinvia - l’adozione di provvedimenti repressivi dell’abuso edilizio, che, altrimenti, vanificherebbe, a priori, il già pendente procedimento di sanatoria.

 

2. La definizione del procedimento volto ad esitare la domanda di condono edilizio, viceversa, un rilievo pregiudiziale rispetto alle disposte misure sanzionatorie, che restano evidentemente azionabili solo nell’ipotesi di una reiezione della domanda di applicazione dei benefici del condono.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI - SECONDA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori Magistrati: dr. ANTONIO ONORATO Presidente; dr. UMBERTO MAIELLO Ref. , relatore; dr. PAOLO SEVERINI Referendario

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2005

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto il ricorso 1901/2005 proposto da

 

GUARRACINO MARCO, rappresentato e difeso dagli Avv. Villani Leopoldo e Vitiello Marco Domenico ed elettivamente domiciliati in Napoli al v.le Gramsci 16 presso lo studio dell’Avv. Messina;

 

contro

 

il COMUNE DI S. AGNELLO, in persona del Sindaco pro – tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Ferdinando Pinto, Giulio Renditiso e Rosa Persico ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Dei Mille n°16 presso lo studio del Notaio Branca;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
dell’ordinanza di demolizione n°4 del 27.12.2004.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Udito il relatore Referendario dr. UMBERTO MAIELLO all’udienza camerale del 7.4.2005;
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Visto l'articolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo sostituito dall'art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, che facoltizza, in sede di decisione della domanda cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, a definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034,.
Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art. 9 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta fondatezza del ricorso,
Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite, come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;

 

FATTO e DIRITTO

 

La parte ricorrente, con il gravame in epigrafe, impugna, l’ordinanza di demolizione n°4 del 27.12.2004, spedita dal Comune di S. Agnello.
Il ricorso è fondato.
La preventiva presentazione dell’istanza di condono, in data 10.12.2004, precludeva, ai sensi degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/85, contenuti nel capo IV della legge medesima, cui il d.l. 269/2003 conv. nella legge 326/2003 espressamente rinvia, l’adozione di provvedimenti repressivi dell’abuso edilizio, che, altrimenti, vanificherebbe, a priori, il già pendente procedimento di sanatoria.
La definizione del suddetto procedimento assume, viceversa, un rilievo pregiudiziale rispetto alle disposte misure sanzionatorie, che restano evidentemente azionabili solo nell’ipotesi di una reiezione della domanda di applicazione dei benefici del condono.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, i, ricorso va accolto e, per l’effetto, s’impone l’annullamento degli atti impugnati.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.4.2005.

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