Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2005 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 12 aprile 2005 n. 3794
Pres. e est. A. Onorato.
Santolo Di Riso (avv.ti A. Bonito e S. Sorrentino) c. Ministero della Difesa ed il Distretto Militare di Napoli (Avvocatura Stato).


1. Giustizia amministrativa – Obbligo di collaborazione della P.A. all’attività istruttoria disposta dal Giudice – Sussiste.

 

2. Giustizia amministrativa – Obbligo di collaborazione della P.A. all’attività istruttoria disposta dal Giudice – Inottemperanza - Conseguenze

1. Nel processo amministrativo incombe sull'Amministrazione resistente un obbligo di collaborazione all'attività istruttoria disposta dal giudice, obbligo che assume carattere più pregnante rispetto a quanto si verifica nel giudizio civile, in cui l'onere della prova è distribuito tra attore e convenuto, secondo le regole ordinarie.

 

2. L’inottemperanza, da parte della P.A., alle richieste, formulate dal Giudice con ordinanza istruttoria, di produzione ad atti e documenti in possesso dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., può essere valutata a sfavore della parte pubblica specialmente quando ciò non contrasti con altra documentazione acquisita agli atti del giudizio (1).

 

----------------

 

(1) Cfr., fra le tante, Cons. Stato VI Sez. 24 ottobre 2000 n. 5682, e V Sez. 2 aprile 2001 n. 1900.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 3794 Reg. Sent.
ANNO 2005

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SECONDA SEZIONE

 

composto dai magistrati: Presidente dott. Antonio Onorato; Referendario dott. Umberto Maiello; Referendario dott. Paolo Severini

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 13437 del 2004 proposto dal

 

sig. Santolo Di Riso rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Bonito e Salvatore Sorrentino e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale - Esedra IS. F/11,

 

contro

 

il Ministero della Difesa ed il Distretto Militare di Napoli, in persona del Ministro pro-tempore, costituito in giudizio rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e con la stessa ex lege domiciliati in Napoli, via Diaz. n. 11,

 

per l’annullamento
della cartolina precetto n. 08/150-04/TAR del 29 novembre 2004.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati,
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata,
Visti gli atti tutti della causa,
Relatore alla camera di consiglio del 7 aprile 2005 il Presidente Antonio Onorato,
Uditi i difensori presenti come da verbale,

 

FATTO e DIRITTO

 

-Ritenuto che, come rappresentato alle parti presenti nella camera di consiglio, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza redatta i forma semplificata.
-Constatato che l’Amministrazione intimata non ha nella sostanza dato seguito all’ordinanza della Sezione 13 gennaio 2005 con la quale era stata chiesta l’esibizione della documentazione in base alla quale è stata decisa la precettazione del ricorrente.
-Ribadito che nel processo amministrativo incombe sull'Amministrazione resistente un obbligo di collaborazione all'attività istruttoria disposta dal giudice, obbligo che assume carattere più pregnante rispetto a quanto si verifica nel giudizio civile, in cui l'onere della prova è distribuito tra attore e convenuto, secondo le regole ordinarie.
-Considerato che, pertanto, l'inottemperanza alle richieste di produzione ad atti e documenti in possesso dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., può essere valutata a sfavore della parte pubblica specialmente quando ciò non contrasti con altra documentazione acquisita agli atti del giudizio (Cfr., fra le tante, Cons. Stato VI Sez. 24 ottobre 2000 n. 5682, e V Sez. 2 aprile 2001 n. 1900).
-Rilevato che allo stato degli atti - per esclusiva responsabilità dell’Amministrazione detentrice di tutta la documentazione rilevante ai fini della decisione ma inottemperante all’ordine del giudice - non si rinvengono elementi di prova idonei ad in qualche modo smentire le censure formulate in ricorso e parzialmente provate in ordine alla mancata comparazione della posizione del ricorrente con i soggetti inclusi nello scaglione sottoposto a chiamata.
-Ritenuto conseguentemente che la cartolina precetto impugnata risulta illegittima in quanto affetta dal denunciato vizio di eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di violazione di legge per insufficiente motivazione e che il ricorso dovrebbe essere accolto.
-Rilevato che, tuttavia, per effetto Legge 23 agosto 2004 n. 226, dal 1° gennaio 2005 opera la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva.
-Considerato che, pertanto, il provvedimento impugnato non produce più alcun effetto lesivo per il ricorrente e che conseguentemente il ricorso è divenuto improcedibile.
-Ravvisato che ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7 aprile 2005.



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento