| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 12 aprile 2005
n. 3794
Pres. e est. A. Onorato.
Santolo Di Riso (avv.ti A. Bonito e S. Sorrentino) c. Ministero
della Difesa ed il Distretto Militare di Napoli (Avvocatura
Stato). |
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1. Giustizia amministrativa – Obbligo di
collaborazione della P.A. all’attività istruttoria disposta
dal Giudice – Sussiste.
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2. Giustizia amministrativa – Obbligo di
collaborazione della P.A. all’attività istruttoria disposta
dal Giudice – Inottemperanza - Conseguenze
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1. Nel processo amministrativo incombe sull'Amministrazione
resistente un obbligo di collaborazione all'attività istruttoria
disposta dal giudice, obbligo che assume carattere più pregnante
rispetto a quanto si verifica nel giudizio civile, in cui
l'onere della prova è distribuito tra attore e convenuto,
secondo le regole ordinarie.
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2. L’inottemperanza, da parte della P.A.,
alle richieste, formulate dal Giudice con ordinanza istruttoria,
di produzione ad atti e documenti in possesso dell'Amministrazione,
ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., può essere valutata
a sfavore della parte pubblica specialmente quando ciò non
contrasti con altra documentazione acquisita agli atti del
giudizio (1).
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(1)
Cfr., fra le tante, Cons. Stato VI Sez. 24 ottobre 2000
n. 5682, e V Sez. 2 aprile 2001 n. 1900. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 3794 Reg. Sent.
ANNO 2005
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
SECONDA SEZIONE
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composto dai magistrati: Presidente dott.
Antonio Onorato; Referendario dott. Umberto Maiello; Referendario
dott. Paolo Severini
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 13437 del 2004 proposto dal
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sig. Santolo Di Riso rappresentato
e difeso dagli avv.ti Angelo Bonito e Salvatore Sorrentino
e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, Centro
Direzionale - Esedra IS. F/11,
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contro
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il Ministero della Difesa ed il Distretto
Militare di Napoli, in persona del Ministro pro-tempore,
costituito in giudizio rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato e con la stessa ex lege domiciliati
in Napoli, via Diaz. n. 11,
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per l’annullamento
della cartolina precetto n. 08/150-04/TAR del 29 novembre
2004.
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Visto il ricorso con i relativi allegati,
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata,
Visti gli atti tutti della causa,
Relatore alla camera di consiglio del 7 aprile 2005 il Presidente
Antonio Onorato,
Uditi i difensori presenti come da verbale,
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FATTO e DIRITTO
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-Ritenuto che, come rappresentato alle parti
presenti nella camera di consiglio, il ricorso può essere
immediatamente definito nel merito con sentenza redatta
i forma semplificata.
-Constatato che l’Amministrazione intimata non ha nella
sostanza dato seguito all’ordinanza della Sezione 13 gennaio
2005 con la quale era stata chiesta l’esibizione della documentazione
in base alla quale è stata decisa la precettazione del ricorrente.
-Ribadito che nel processo amministrativo incombe sull'Amministrazione
resistente un obbligo di collaborazione all'attività istruttoria
disposta dal giudice, obbligo che assume carattere più pregnante
rispetto a quanto si verifica nel giudizio civile, in cui
l'onere della prova è distribuito tra attore e convenuto,
secondo le regole ordinarie.
-Considerato che, pertanto, l'inottemperanza alle richieste
di produzione ad atti e documenti in possesso dell'Amministrazione,
ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., può essere valutata
a sfavore della parte pubblica specialmente quando ciò non
contrasti con altra documentazione acquisita agli atti del
giudizio (Cfr., fra le tante, Cons. Stato VI Sez. 24 ottobre
2000 n. 5682, e V Sez. 2 aprile 2001 n. 1900).
-Rilevato che allo stato degli atti - per esclusiva responsabilità
dell’Amministrazione detentrice di tutta la documentazione
rilevante ai fini della decisione ma inottemperante all’ordine
del giudice - non si rinvengono elementi di prova idonei
ad in qualche modo smentire le censure formulate in ricorso
e parzialmente provate in ordine alla mancata comparazione
della posizione del ricorrente con i soggetti inclusi nello
scaglione sottoposto a chiamata.
-Ritenuto conseguentemente che la cartolina precetto impugnata
risulta illegittima in quanto affetta dal denunciato vizio
di eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria
e di violazione di legge per insufficiente motivazione e
che il ricorso dovrebbe essere accolto.
-Rilevato che, tuttavia, per effetto Legge 23 agosto 2004
n. 226, dal 1° gennaio 2005 opera la sospensione anticipata
del servizio obbligatorio di leva.
-Considerato che, pertanto, il provvedimento impugnato non
produce più alcun effetto lesivo per il ricorrente e che
conseguentemente il ricorso è divenuto improcedibile.
-Ravvisato che ricorrono giusti motivi per la compensazione
delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando,
dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli nella camera di consiglio
del 7 aprile 2005.
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