| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 12 aprile 2005
n. 3784
Pres. e est. A. Onorato.
Barbato De Luca (Avv. S. Perna) c. Comune di Cicciano (n.c.)
e Casoria Erminia ed altri (Avv. G. Biancardi) |
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1. Edilizia – Termine per impugnare la concessione
edilizia rilasciata a terzi – Conoscenza - Decorrenza –
Fattispecie.
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2. Edilizia – Ricorso proposto avverso la
concessione edilizia rilasciata a terzi – Irricevibilità
– Fattispecie.
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1. La piena conoscenza della concessione
edilizia da parte di terzi si realizza, in assenza di altri
e più rigorosi elementi probatori, con la fase di costruzione
in cui si possono apprezzare le dimensioni e le caratteristiche
dell'opera e, quindi, l'entità delle violazioni urbanistiche
derivanti dal provvedimento concessorio, senza che, a tal
fine, sia necessario che i lavori siano stati del tutto
terminati. Ciò che rileva, infatti, è che lo stato dell’edificazione
sia tale rendere percepibili per i terzi gli elementi essenziali
dell' atto, in modo che gli stessi possano valutarne la
lesività (1).
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2. E’ irricevibile il ricorso proposto dal
terzo controinteressato avverso il rilascio di una concessione
edilizia notificato il termine di sessanta giorni decorrenti
dalla data in cui si possono apprezzare le dimensioni e
le caratteristiche dell’opera contestata.
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(1)
Cfr. Cons. Stato V Sez., 18 settembre 1998 n. 1310, 30 marzo
1998 n. 381 e 14 gennaio 1991 n. 11; VI 10 giugno 2003 n
3265; VI Sez. 14 marzo 2002 n. 1533. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 3784 Reg. Sent.
ANNO 2005
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
SECONDA SEZIONE
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composto dai magistrati: Presidente dott.
Antonio Onorato; Referendario dott. Umberto Maiello; Referendario
dott. Paolo Severini
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 4468 del 2003 proposto dal
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sig. Barbato De Luca rappresentato
e difeso dall’avv. Sabato Perna e presso lo stesso elettivamente
domiciliato in Napoli, via A. D’Isernia n. 38,
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contro
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il Comune di Cicciano, in persona
del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio,
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e nei confronti
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dei sigg.ri Angelo Casoria, Erminia Casoria
e Carmela D’avanzo, costituiti in giudizio rappresentati
e difesi dall’avv. Geremia Biancardi e con lo stesso elettivamente
domiciliati in Napoli, via S. Lucia n. 107 presso lo studio
Actis,
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per l’annullamento
della concessione ad intervento di ricostruzione del 4 marzo
1998 e della successiva variante n. 37 dell’11 settembre
2000 rilasciate dal Comune di Cicciano in favore del sig.
Antonio Casoria.
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Visto il ricorso con i relativi allegati,
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei controinteressati
intimati,
Visti gli atti tutti della causa,
Relatore alla pubblica udienza del 7 aprile 2005 il Presidente
Antonio Onorato,
Uditi i difensori presenti come da verbale,
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FATTO e DIRITTO
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Il ricorso, essendo stato notificato il 3
marzo 2003, risulta manifestamente irricevibile per inosservanza
del termine di impugnazione indicato dall’art. 21 L. 6 dicembre
1971 n. 1034.
Dagli atti di causa e, in particolare, dal verbale di sopralluogo
del 15 maggio 2002, emerge che già a tale data e, pertanto,
almeno dieci mesi prima della notificazione del ricorso,
il fabbricato del sig. Casoria , dotato di e fornito
di , sicché nella sostanza mancava delle
sole finiture.
Orbene, è pacifico in giurisprudenza che, ai fini della
sua impugnazione, la piena conoscenza della concessione
edilizia da parte di terzi si realizza, in assenza di altri
e più rigorosi elementi probatori, con la fase di costruzione
in cui possono apprezzare le dimensioni e le caratteristiche
dell'opera e, quindi, l'entità delle violazioni urbanistiche
derivanti dal provvedimento concessorio, senza che, a tal
fine, sia necessario che i lavori siano stati del tutto
terminati.
Ciò che rileva, infatti, è che lo stato dell’edificazione
sia tale rendere percepibili per i terzi gli elementi essenziali
dell' atto, in modo che gli stessi possano valutarne la
lesività ( Cfr., per esempio, Cons. Stato V Sez., 18 settembre
1998 n. 1310, 30 marzo 1998 n. 381 e 14 gennaio 1991 n.
11; VI 10 giugno 2003 n 3265; VI Sez. 14 marzo 2002 n. 1533).
Né la parte ricorrente può essere seguita quando sembra
sollecitare la rimessione in termine per errore scusabile.
Nel caso in esame, infatti, non è neppure ipotizzabile un
errore che tragga origine da incertezze o difficoltà di
interpretazione delle norme, dalla novità della questione
o da oscillazione della giurisprudenza (Cfr. in argomento
Cons. Stato VI Sez. 30 marzo 2001 n. 1882 e 10 luglio 2003
n. 4134).
Ricorrono, tuttavia, sufficienti motivi per la compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando,
dichiara irricevibile il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli nella camera di consiglio
del 7 aprile 2005.
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