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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 12 aprile 2005 n. 3784
Pres. e est. A. Onorato.
Barbato De Luca (Avv. S. Perna) c. Comune di Cicciano (n.c.) e Casoria Erminia ed altri (Avv. G. Biancardi)


1. Edilizia – Termine per impugnare la concessione edilizia rilasciata a terzi – Conoscenza - Decorrenza – Fattispecie.

 

2. Edilizia – Ricorso proposto avverso la concessione edilizia rilasciata a terzi – Irricevibilità – Fattispecie.

1. La piena conoscenza della concessione edilizia da parte di terzi si realizza, in assenza di altri e più rigorosi elementi probatori, con la fase di costruzione in cui si possono apprezzare le dimensioni e le caratteristiche dell'opera e, quindi, l'entità delle violazioni urbanistiche derivanti dal provvedimento concessorio, senza che, a tal fine, sia necessario che i lavori siano stati del tutto terminati. Ciò che rileva, infatti, è che lo stato dell’edificazione sia tale rendere percepibili per i terzi gli elementi essenziali dell' atto, in modo che gli stessi possano valutarne la lesività (1).

 

2. E’ irricevibile il ricorso proposto dal terzo controinteressato avverso il rilascio di una concessione edilizia notificato il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui si possono apprezzare le dimensioni e le caratteristiche dell’opera contestata.

 

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(1) Cfr. Cons. Stato V Sez., 18 settembre 1998 n. 1310, 30 marzo 1998 n. 381 e 14 gennaio 1991 n. 11; VI 10 giugno 2003 n 3265; VI Sez. 14 marzo 2002 n. 1533.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 3784 Reg. Sent.
ANNO 2005

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SECONDA SEZIONE

 

composto dai magistrati: Presidente dott. Antonio Onorato; Referendario dott. Umberto Maiello; Referendario dott. Paolo Severini

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 4468 del 2003 proposto dal

 

sig. Barbato De Luca rappresentato e difeso dall’avv. Sabato Perna e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via A. D’Isernia n. 38,

 

contro

 

il Comune di Cicciano, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio,

 

e nei confronti

 

dei sigg.ri Angelo Casoria, Erminia Casoria e Carmela D’avanzo, costituiti in giudizio rappresentati e difesi dall’avv. Geremia Biancardi e con lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli, via S. Lucia n. 107 presso lo studio Actis,

 

per l’annullamento
della concessione ad intervento di ricostruzione del 4 marzo 1998 e della successiva variante n. 37 dell’11 settembre 2000 rilasciate dal Comune di Cicciano in favore del sig. Antonio Casoria.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati,
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei controinteressati intimati,
Visti gli atti tutti della causa,
Relatore alla pubblica udienza del 7 aprile 2005 il Presidente Antonio Onorato,
Uditi i difensori presenti come da verbale,

 

FATTO e DIRITTO

 

Il ricorso, essendo stato notificato il 3 marzo 2003, risulta manifestamente irricevibile per inosservanza del termine di impugnazione indicato dall’art. 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034.
Dagli atti di causa e, in particolare, dal verbale di sopralluogo del 15 maggio 2002, emerge che già a tale data e, pertanto, almeno dieci mesi prima della notificazione del ricorso, il fabbricato del sig. Casoria , dotato di e fornito di , sicché nella sostanza mancava delle sole finiture.
Orbene, è pacifico in giurisprudenza che, ai fini della sua impugnazione, la piena conoscenza della concessione edilizia da parte di terzi si realizza, in assenza di altri e più rigorosi elementi probatori, con la fase di costruzione in cui possono apprezzare le dimensioni e le caratteristiche dell'opera e, quindi, l'entità delle violazioni urbanistiche derivanti dal provvedimento concessorio, senza che, a tal fine, sia necessario che i lavori siano stati del tutto terminati.
Ciò che rileva, infatti, è che lo stato dell’edificazione sia tale rendere percepibili per i terzi gli elementi essenziali dell' atto, in modo che gli stessi possano valutarne la lesività ( Cfr., per esempio, Cons. Stato V Sez., 18 settembre 1998 n. 1310, 30 marzo 1998 n. 381 e 14 gennaio 1991 n. 11; VI 10 giugno 2003 n 3265; VI Sez. 14 marzo 2002 n. 1533).
Né la parte ricorrente può essere seguita quando sembra sollecitare la rimessione in termine per errore scusabile.
Nel caso in esame, infatti, non è neppure ipotizzabile un errore che tragga origine da incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme, dalla novità della questione o da oscillazione della giurisprudenza (Cfr. in argomento Cons. Stato VI Sez. 30 marzo 2001 n. 1882 e 10 luglio 2003 n. 4134).
Ricorrono, tuttavia, sufficienti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7 aprile 2005.



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