| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 10 marzo 2005
n. 1706
Pres. Onorato, est. Guerriero
Santagata ed altri (Avv. Riccardo Marone) c. Comune di Alife
(n.c.), Vitelli ed altri (n.c.), Terrazzano ed altri (Avv.ti
avv.ti Vincenzo Colalillo e Giacomo Papa) e Guarnieri (Avv.ti
Gennaro Terracciano e Stefania Terracciano). |
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1. Elezioni – Elezioni del Consiglio Comunale
– Adunanza dei Presidenti delle Sezioni – Presenza della
maggioranza dei Presidenti – Legittimità.
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2. Elezioni – Pluralità di consultazioni
elettorali – Discrepanza tra il numero totale dei votanti
delle due elezioni – Irrilevanza – Ragioni.
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3. Elezioni – Ammissione al voto assistito
– Condizioni - Certificazione rilasciata da medico della
A.S.L. che attesta l’inabilità al voto, salva la querela
di falso contro l’attestazione – Legittimità.
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4. Elezioni – Ammissione al voto assistito
– Verifica da parte del Presidente del seggio dell’effettività
dell’impedimento dell’elettore – Dopo l’adeguamento della
normativa sul voto assistito alle norme sulla tutela della
privacy – Impossibilità – Ragioni.
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5. Elezioni – Voto assistito – Accompagnatore
candidato alle elezioni – Nel caso in cui la lista di appartenenza
dell’accompagnatore si sia classificata terza – Legittimità
delle operazioni di voto – Ragioni.
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6. Giustizia Amministrativa – Ricorso incidentale
– In caso di infondatezza del ricorso principale – Non va
esaminato – Ragioni.
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1. In tema di elezioni per il rinnovo del
consiglio comunale, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n.
570/60, sono legittime le operazioni dell’Adunanza dei Presidenti
delle Sezioni cui abbiano partecipato cinque degli otto
presidenti dal momento che, se da un lato, il primo comma
prevede che il Presidente dell’Ufficio del Prima Sezione,
quando il Comune ha più Sezioni, nel giorno di martedì successivo
alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto
del mercoledì, riunisce i Presidenti delle altre Sezioni
o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati
degli scrutini delle varie Sezioni senza poterne modificare
il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo
alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli
eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale
a termini dell’art. 75, dall’altro il terzo comma lo stesso
art. 67 stabilisce che per la validità delle anzidette operazioni
basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno
qualità per intervenirvi.
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2. In caso di pluralità di consultazioni
elettorali (nella specie europee e comunali) è ininfluente
la non coincidenza dei dati numerici dei votanti relativi
alle elezioni europee rispetto a quelli delle elezioni comunali,
dal momento che il numero dei votanti per entrambe le consultazioni
non deve necessariamente coincidere in considerazione della
facoltà dell’elettore di esercitare il suo diritto anche
per una sola delle elezioni.
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3. L’ammissione degli elettori fisicamente
impediti al voto assistito è subordinata esclusivamente
all'esibizione di un certificato rilasciato da un medico
dell'unità sanitaria locale, attestante che l'infermità
fisica che affligge l'elettore è tale d'impedirgli di esprimere
il proprio voto senza l'ausilio di un altro elettore, per
cui è rimessa all'esclusiva valutazione tecnico-discrezionale
del medico stesso l'accertamento del carattere impediente
delle altre patologie di gravità analoga a quelle già espressamente
indicate dalla legge e tale valutazione legittima senz’altro
l'ammissione dell’elettore al voto assistito salva la querela
di falso contro l'attestazione sanitaria.
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4. Dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 comma
2 Legge. 5 febbraio 2003 n. 17 - che ha adeguato la normativa
in materia di voto assistito alle disposizioni vigenti in
materia di tutela della riservatezza e della privacy - nei
certificati attestanti l'impedimento dell'elettore non deve
più essere descritta l'infermità che autorizza a votare
con l'ausilio di altra persona, bastando in merito l'inserimento
di un semplice simbolo o codice sulla scheda elettorale;
per cui è oggi impedito ogni possibile intervento in merito
da parte del presidente del seggio, il quale non può più
svolgere la cosiddetta prova empirica, volta ad accertare
se l'impedimento lamentato dell'elettore rientri tra quelli
elencati dalla legge.
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5. La circostanza che gli accompagnatori
di elettori inabili al voto siano candidati alle elezioni
non determina la caducazione delle operazioni elettorali
nel caso in cui la lista di appartenenza sia risultata terza
alle elezioni, senza quindi trarre alcun vantaggio, in base
alla prova di resistenza.
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6. Il rigetto del ricorso principale rende
superfluo l’esame del ricorso incidentale, dato il carattere
accessorio di quest’ultimo, che segue sempre le vicende
del ricorso principale, nel senso che la dichiarazione di
infondatezza, irricevibilità o inammissibilità di quest’ultimo
preclude l’esame del ricorso incidentale, così come l’accoglimento
del ricorso incidentale è sempre subordinato alla preventiva
verifica della fondatezza di quello principale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione II
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composto dai Signori: 1) Dott. Antonio Onorato
Presidente; 2) Dott. Francesco Guerriero Consigliere rel.;
3) Dott. Francesco Guarracino Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 9315/2004 R. G., proposto
dai
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sigg. Santagata Alfonso, Del Giudice Emilio,
Ventriglia Vincenzo, Panella Franco, D’Ascoli Salvatore
e Menecillo Isidoro, tutti rappresentati e difesi dall’avv.
Riccardo Marone, presso il cui studio in Napoli alla via
Cesario Console, n. 3, sono elett.te domiciliati,
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CONTRO
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il Comune di ALIFE (CE), in persona
del Sindaco p.t., non costituito in giudizio,
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E NEI CONFRONTI di
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Vitelli Roberto, Sasso Pietro, Melillo
Antonio, Santagata Brunello, Amato Antonio, Guarnieri Lucantonio,
Visone Silvio, Di Matteo Giuseppe, Biondi Giuseppe, Rao
Raffaele, Parisi Alessandro, Ferrazzano Angelo, Angelillo
Sisto, Cirioli Maria, Zeppettelli Giovanni, tutti residenti
in Alife, non costituiti in giudizio ad eccezione
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Di
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Ferrazzano Angelo e Rao Raffaele,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Colalillo e
Giacomo Papa, unitamente ai quali sono elett.te domiciliati
in Napoli alla via A. Labriola, P.co Fiorito (studio R.
Anatriello),
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e di
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Guarnieri Lucantonio, rappresentato
e difeso dal prof. avv. Gennaro Terracciano e Stefania Terracciano
e con gli stessi elett.te domiciliati in Napoli ala via
Metastasio, n. 63,
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per l’annullamento
a) delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio
Comunale di Alife (Provincia di Caserta), a seguito delle
lezioni voltesi in data 13-14.6.2004, concluse con il verbale
di proclamazione egli eletti da parte dell’Ufficio Centrale
di Alife, in data 15.6.2004;
b) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali
tra i quali il verbale dell’Ufficio Centrale di Alife e
i verbali di scrutinio delle lezioni comunali delle Sezioni
1, 2, 3, 4, 5 e 6;
di tutte le operazioni di spoglio ad esse connesse.
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Visto il ricorso con i relativi allegati,
depositato in data 12 luglio 2004, notificato in data 23
luglio 2004 con pedissequo Decreto Presidenziale del 15
luglio 2004 di fissazione di udienza e ridepositato in data
30 luglio 2004;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei controinteressati
sopra indicati;
Visto il ricorso incidentale prodotto da Ferrazzano Angelo
e Rao Raffaele, notificato il 3 settembre 2004 e depositato
il successivo giorno 13;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 24 febbraio 2005
la relazione del Consigliere Dott. Francesco Guerriero;
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti,
elettori (D’Ascoli) e candidati alla carica di Consigliere
Comunale nella Lista n. 2 “L’Aquilone”, per le elezioni
relative al rinnovo del Consiglio Comunale di Alife, tenutesi
in data 13-14 giugno 2004, premesso che in sede di proclamazione
degli eletti, secondo i voti conteggiati per ciascuna lista,
la suddetta lista ha ottenuto n. 1836 voti, mentre la Lista
n. 3 “Toro per Alife” n. 1846, hanno denunciato in sostanza
che:
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1.- il verbale di proclamazione degli eletti
non sarebbe stato sottoscritto da almeno la maggioranza
degli otto Presidenti di Sezione;
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2.- nella Sezione n. 1, il numero dei votanti
alle Elezioni Comunali sarebbe più alto di quello dei votanti
alle Elezioni Europee;
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3.- alcuni elettori sarebbero stati ammessi
a votare con accompagnatore, in assenza del presupposto
di legge;
A sostegno dell’impugnativa hanno dedotto, in diritto, la
violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 67, 68,
69, 70 e 72 del DPR 16.5.1960, n. 570.
Con controdeduzioni e ricorso incidentale, notificato il
3 settembre 2004 e depositato il successivo giorno 13, i
controinteressati Ferrazzano Angelo e Rao Raffaele, candidati
consiglieri eletti nella Lista n. 3, vincitrice delle elezioni,
hanno eccepito la inammissibilità ed infondatezza del gravame
proposto, contestando punto per punto le censure dedotte
dai ricorrenti.
Con tale atto, i suddetti hanno impugnato, altresì, in via
incidentale, gli atti e le operazioni di votazione, deducendo
che alla Lista n. 2 sarebbero stai attribuiti ben 29 voti,
nonostante gli elettori, pur avendo barrato il simbolo della
lista stessa, avessero anche espresso la preferenza per
un candidato consigliere della Lista n. 3, nel riquadro
di quest’ultima.
In particolare, tali irregolarità riguarderebbero:
a.- nella Sezione n. 1, tre schede (1 con preferenza per
Biondi Giuseppe e 2 con preferenza per Sasso Pietro);
b.- nella Sezione n. 2, due schede (1 con preferenza per
Rao Raffaele e 1 con preferenza per Natale Donatela);
c.- nella Sezione n. 3, cinque schede (1 con preferenza
per Visone Silvio, 1 con preferenza per Amato Antonio, 1
con preferenza per Sasso Pietro, 1 con preferenza per Angelillo
Sisto e 1 con preferenza per Di Matteo Giuseppe);
d.- nella Sezione n. 4, quattro schede (2 con preferenza
per Amato Antonio, 1 con preferenza per Guarnieri Lucantonio
e 1 con preferenza per Sasso Pietro);
e.- nella Sezione n. 5, due schede (1 con preferenza per
Ferrazzano Angelo e 1 con preferenza Melillo Antonio);
f.- nella Sezione n. 6, quattro schede (1 con preferenza
per Amato Antonio, 1 con preferenza per Parisi Alessandro
e 2 con preferenza per Sannullo Antonio);
g.- nella Sezione n. 7, cinque schede (1 con preferenza
per Amato Antonio e 4 con preferenza per Melillo Antonio);
h.- nella Sezione n. 8, quattro schede (1 con preferenza
per Biondi Giuseppe, 1 con preferenza per Masuccio Alessandro,
1 con preferenza per Natale Donatella e 1 con preferenza
per Orsini Maria).
Inoltre, ulteriori 12 voti sarebbero stati attribuiti alla
Lista n. 2, nonostante le relative schede non contenessero
alcun voto di lista, ma solo la preferenza per un candidati
espressa in altro riquadro.
In particolare, tali voti riguarderebbero:
a.- nella Sezione n. 1 due schede (1 con preferenza per
il Bergamin Domenico e 1 con preferenza per Ventriglia Vincenzo);
b.- nella Sezione n. 2 una scheda, con preferenza per Tartaglia
Luigi;
c.- nella Sezione n. 3, una scheda con preferenza per Santagata
Alfonso;
d.- nella Sezione n. 4 tre schede (1 con preferenza per
Del Giudice Emilio, 1 con preferenza per il candidato Sasso
Giuseppe e 1 con preferenza per Iannotta Marcellino);
e.- nella Sezione n. 5 una scheda, con preferenza per Sannullo
Raffaele;
f.- nella Sezione n. 6 due schede (1 con preferenza per
Di Muccio Silvio e 1 con preferenza per Menecillo Isidoro);
g.- nella Sezione n. 7 una scheda, con preferenza per Santagata
Bruno;
h.- nella Sezione n. 8 una scheda, con preferenza per Mercurio
Filippo.
Con memoria difensiva, depositata in data 20 ottobre 2004
si è costituito il giudizio il sig. Guarnirei Luciano, candidato
eletto nella Lista n. 3 “Toro per Alife”, concludendo per
l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, con ogni
conseguente statuizione, anche in ordine alle spese.
In data 21 ottobre 2004 i sigg. Ferravano Angelo e Rao Raffaele
hanno depositato memoria “illustrativa”, con la quale hanno
chiesto tra l’altro che venga disposta attività di verificazione
delle irregolarità denunciate.
Con ordinanza n. 794/2004 questa Sezione ha disposto incombenti
istruttori, che sono stati regolarmente eseguiti dal Funzionario
designato dal Prefetto di Caserta che ha inviato la documentazione
con nota in data 24 gennaio 2005, prot. n. 242/2004/S.E.
In data 12 e 16 Febbraio 2005 i controinteressati, rispettivamente,
Guarnieri Lucantonio, Rao Raffaele e Terrazzano hanno depositato
memoria difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso
con ogni conseguente statuizione.
Anche i ricorrenti, in data 18 febbraio 2005, hanno prodotto
memoria con la quale hanno insistito per l’accoglimento
del gravame.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2005 il ricorso è
stato riservato per la decisone
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DIRITTO
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1.- Come emerge dalla narrativa che precede,
il ricorso ha ad oggetto le operazioni elettorali per il
rinnovo del Consiglio Comunale di Alife (CE), svoltesi in
data 13 e 14 giugno 2004 e conclusesi con il verbale di
proclamazione degli eletti dell’Ufficio Centrale di Alife
in data 15 giugno 2004, ove è risultata vincitrice la Lista
n. 3 “ Toro per Alife”.
I ricorrenti, elettori e candidati alla carica di Consiglieri
Comunali nella Lista “L’Aquilone”, sostengono che in sede
di proclamazione degli eletti, secondo i voti conteggiati
per ciascuna lista, è emerso che il raggruppamento “L’Aquilone”
otteneva 1836 voti, laddove la Lista “Toro per Alife” 1846,
ma dall’esame dei voti risultanti in alcune delle Sezioni
elettorali si evincerebbe che le operazioni elettorali e
la conseguente proclamazione degli eletti sarebbero illegittime,
sia perché non sarebbero state rispettate alcune procedure
formali volte a garantire la validità delle operazioni elettorali,
sia perché sarebbero emerse alcune discrasie tra il numero
dei votanti alle elezioni europee e alle elezioni comunali
e sia, infine, perché sarebbero stati disposti accompagnamenti
del tutto illegittimi.
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2.- In particolare, deducono innanzitutto
i ricorrenti che dall’esame del Verbale delle operazioni
dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni (mod. 366/AR)
emergerebbe che lo stesso non risulterebbe né firmato in
ciascun foglio, né sottoscritto dalla maggioranza di coloro
avente titolo per intervenire, poiché tale atto risulterebbe
firmato in ciascun foglio e sottoscritto soltanto dai Presidenti
delle Sezioni 1^, 3^, 5^ e 6^, e cioè da quattro degli otto
soggetti legittimati. Ciò, secondo i ricorrenti, costituirebbe
una violazione dell’art. 67 del D.P.R. 570/60 che prevede
che per la validità delle anzidette operazioni occorre la
presenza della maggioranza di coloro che hanno la qualità
per intervenire, tenuto conto che nel Comune di Alife si
vota in otto Sezioni elettorali sicché avrebbero dovuto
firmare, ai fini del conseguimento della citata maggioranza
e quindi della validità del verbale, cinque Presidenti di
Sezione e non quattro come in effetti sarebbe avvenuto.
La censura non può essere condivisa.
Infatti, se è vero che il citato art. 67 del D.P.R. n. 570/60
prevede testualmente (primo comma) che il Presidente dell’Ufficio
del Prima Sezione, quando il Comune ha più Sezioni, nel
giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile,
o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i Presidenti
delle altre Sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad
essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie Sezioni
senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque
incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa
la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni
del Consiglio Comunale a termini dell’art. 75, ma è altrettanto
certo, però, che al terzo comma lo stesso art. 67 (norma
che qui interessa maggiormente) stabilisce che per la validità
delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza
di coloro che hanno qualità per intervenirvi.
Ora, nella fattispecie, nel suddetto verbale, come peraltro
è stato accertato anche dal funzionario incaricato, risulta
registrata la presenza di cinque degli otto Presidenti di
Sezione.
Ciò è da ritenersi sufficiente a rendere valido l’atto in
questione.
Infatti, non v’è dubbio che ai sensi del richiamato terzo
comma dell’art. 67 cit. per la validità delle operazioni
dell’Adunanza dei Presidenti sia sufficiente la sola presenza
della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire
e non sia necessaria anche la sottoscrizione del relativo
Verbale da parte di tutti i soggetti intervenuti, ancorché
nel senso che detta presenza sia accertata soltanto mediante
la sottoscrizione degli stessi, come invece sostengono i
ricorrenti.
Peraltro, come ha rilevato la difesa del controinteressato
Guarnieri Lucantonio (anche se la circostanza non è stata
evidenziata dal funzionario prefettizio, ma essa è rilevabile
dalla copia allegata dallo stesso funzionario), il verbale
in questione risulta sottoscritto (cfr. pag. 79) da n. 6
soggetti di cui uno quale Presidente della Prima Sezione,
quattro quali Presidenti delle altre Sezioni ed uno quale
Segretario dell’Adunanza; firme che corrispondono ai soggetti
riportati nel paragrafo 1 del medesimo verbale (Presidenti
delle Sezioni 1^, 5^, 3^, 4^ e 6^, oltre il Segretario).
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3.- Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono
che le operazioni elettorali sarebbero ulteriormente illegittime,
poiché dal confronto dei votanti per ogni Sezione (specie
per la Sezione n. 1), relativamente alle elezioni europee
ed alle elezioni comunali, risulterebbero dati numerici
non coincidenti.
Al riguardo, va notato che, come è stato accertato dal funzionario
incaricato, la somma delle schede valide n. 777, bianche
n. 5 e nulle n. 16, relative alle consultazioni comunali
nella Sezione n. 1, è pari a 798; numero che corrisponde
ai votanti per le elezioni comunali, così come riportati
a pag. 33 del Verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale
di Sezione.
Ciò risulta sufficiente a dedurre l’infondatezza delle censura
sollevata.
In ogni caso, va osservato che, ancorché il funzionario
prefettizio non ha potuto accertare il numero delle schede
votate per le elezioni europee, in quanto queste non risultano
depositate presso la Prefettura, il numero dei votanti per
entrambe le consultazioni potrebbe comunque non coincidere
in considerazione della facoltà dell’elettore di esercitare
il suo diritto anche per una sola delle elezioni.
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4.- Con il terzo motivo, i ricorrenti sostengono
che alcuni elettori sarebbero stati ammessi a votare con
accompagnatore, in assenza del presupposto di legge.
Dalle risultanze dell’accertamento eseguito dal funzionario
incaricato, sia pure parzialmente - tenuto conto che in
caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri
del parlamento europeo con le elezioni comunali, i certificati
medici devono essere allegati al verbale delle operazioni
del seggio relativo all’elezione europee - è emerso che
il motivo di ricorso è da ritenersi infondato.
La documentazione in atti, le cui risultanze non sono state
affatto smentite dalla parte ricorrente, è di per sè sufficiente
a dimostrare che tutti gli elettori assistiti durante la
votazione erano dotati dell’apposito certificato medico
rilasciato loro dal medico appositamente designato dalla
azienda sanitaria locale.
Risulta, pertanto, pienamente osservata la disposizione
contenuta nell’'art. 9, Legge. 11 agosto 1991 n. 271, che
ha modificato l'art. 41, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo
la quale l'ammissione degli elettori fisicamente impediti
al voto assistito è subordinata esclusivamente all'esibizione
di un certificato rilasciato da un medico dell'unità sanitaria
locale, attestante che l'infermità fisica che affligge l'elettore
è tale d'impedirgli di esprimere il proprio voto senza l'ausilio
di un altro elettore, per cui è rimessa all'esclusiva valutazione
tecnico-discrezionale del medico stesso l'accertamento del
carattere impediente delle altre patologie di gravità analoga
a quelle già espressamente indicate dalla legge (Cfr.: per
tutte T.A.R. Basilicata, 16 maggio 2003, n. 441, T.A.R.
Campania Salerno, sez. I, 10 marzo 2004, n. 147, T.A.R.
Calabria Reggio-Calabria, 12 marzo 2003, n. 155).
Ciò ha indotto la giurisprudenza ad affermare che la valutazione
dell'impedimento dell'elettore, effettuata e documentata
da un medico di un presidio del Servizio sanitario nazionale
legittima senz’altro l'ammissione di costui al voto assistito
salva la querela di falso contro l'attestazione sanitaria.
(Cfr.: per tutte Consiglio Stato, sez. V, 2 aprile 2001,
n. 1895).
A tutto quanto sinora esposto si aggiunge la constatazione
che dopo le ulteriori modifiche normative introdotte con
l'art. 1 comma 2 Legge. 5 febbraio 2003 n. 17 - che hanno
adeguato la normativa in materia di voto assistito alle
disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza
e della privacy - nei certificati attestanti l'impedimento
dell'elettore non deve più essere descritta l'infermità
che autorizza a votare con l'ausilio di altra persona, bastando
in merito l'inserimento di un semplice simbolo o codice
sulla scheda elettorale; per cui è oggi impedito ogni possibile
intervento in merito da parte del presidente del seggio,
il quale non può più svolgere la cosiddetta prova empirica,
volta ad accertare se l'impedimento lamentato dell'elettore
rientri tra quelli elencati dalla legge. (Cfr.: T.A.R. Abruzzo
Pescara, 7 ottobre 2004, n. 835).
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5.- Con il quarto ed ultimo motivo, infine,
i ricorrenti sostengono che nella Sezione n. 3 l’accompagnatore
Pietro Sasso sarebbe candidato nella Lista “Toro per Alife”,
nella Sezione n. 4 l’accompagnatore Salvatore Circoli sarebbe
candidato per la Lista “Alife Tua” e nella Sezione n. 6
l’accompagnatore Agostino Masullo sarebbe candidato nella
Lista “Alife Tua”.
Giusta quanto affermato dalla difesa dei controinteressati
Rao Raffaele e Ferrazzano Angelo (non smentito dai ricorrenti),
l’accompagnatore Pietro Sasso non era il candidato della
lista n. 3 (vincitrice), ma solo un omonimo di detto candidato.
Invece, per gli altri due elettori della Sezione n. 6, pur
essendo gli accompagnatori della lista n. 1, risultata terza
alle elezioni, alcun vantaggio ha potuto trarre la lista
degli stessi, in base alla prova di resistenza.
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6.- Va notato, infine, che l’infondatezza
del ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorso
incidentale proposto da Rao Raffaele e Ferravano Angelo,
dato il carattere accessorio di quest’ultimo rispetto a
quello principale.
Invero, il ricorso incidentale segue sempre le vicende del
ricorso principale, nel senso che la dichiarazione di infondatezza,
irricevibilità o inammissibilità di quest’ultimo preclude
l’esame del ricorso incidentale, così come l’accoglimento
del ricorso incidentale è sempre subordinato alla preventiva
verifica della fondatezza di quello principale (C.S., V,
3 giugno 1988, n. 378).
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7.- In conclusione, alla stregua di quanto
sopra, il ricorso in epigrafe, proposto da Santagata Alfonso
ed altri, va respinto.
Ricorrono, peraltro, giusti motivi per compensare integralmente
tra le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Sezione II, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio
del 24 febbraio 2005.
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