Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2005 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 10 marzo 2005 n. 1706
Pres. Onorato, est. Guerriero
Santagata ed altri (Avv. Riccardo Marone) c. Comune di Alife (n.c.), Vitelli ed altri (n.c.), Terrazzano ed altri (Avv.ti avv.ti Vincenzo Colalillo e Giacomo Papa) e Guarnieri (Avv.ti Gennaro Terracciano e Stefania Terracciano).


1. Elezioni – Elezioni del Consiglio Comunale – Adunanza dei Presidenti delle Sezioni – Presenza della maggioranza dei Presidenti – Legittimità.

 

2. Elezioni – Pluralità di consultazioni elettorali – Discrepanza tra il numero totale dei votanti delle due elezioni – Irrilevanza – Ragioni.

 

3. Elezioni – Ammissione al voto assistito – Condizioni - Certificazione rilasciata da medico della A.S.L. che attesta l’inabilità al voto, salva la querela di falso contro l’attestazione – Legittimità.

 

4. Elezioni – Ammissione al voto assistito – Verifica da parte del Presidente del seggio dell’effettività dell’impedimento dell’elettore – Dopo l’adeguamento della normativa sul voto assistito alle norme sulla tutela della privacy – Impossibilità – Ragioni.

 

5. Elezioni – Voto assistito – Accompagnatore candidato alle elezioni – Nel caso in cui la lista di appartenenza dell’accompagnatore si sia classificata terza – Legittimità delle operazioni di voto – Ragioni.

 

6. Giustizia Amministrativa – Ricorso incidentale – In caso di infondatezza del ricorso principale – Non va esaminato – Ragioni.

1. In tema di elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 570/60, sono legittime le operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni cui abbiano partecipato cinque degli otto presidenti dal momento che, se da un lato, il primo comma prevede che il Presidente dell’Ufficio del Prima Sezione, quando il Comune ha più Sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i Presidenti delle altre Sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie Sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale a termini dell’art. 75, dall’altro il terzo comma lo stesso art. 67 stabilisce che per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

 

2. In caso di pluralità di consultazioni elettorali (nella specie europee e comunali) è ininfluente la non coincidenza dei dati numerici dei votanti relativi alle elezioni europee rispetto a quelli delle elezioni comunali, dal momento che il numero dei votanti per entrambe le consultazioni non deve necessariamente coincidere in considerazione della facoltà dell’elettore di esercitare il suo diritto anche per una sola delle elezioni.

 

3. L’ammissione degli elettori fisicamente impediti al voto assistito è subordinata esclusivamente all'esibizione di un certificato rilasciato da un medico dell'unità sanitaria locale, attestante che l'infermità fisica che affligge l'elettore è tale d'impedirgli di esprimere il proprio voto senza l'ausilio di un altro elettore, per cui è rimessa all'esclusiva valutazione tecnico-discrezionale del medico stesso l'accertamento del carattere impediente delle altre patologie di gravità analoga a quelle già espressamente indicate dalla legge e tale valutazione legittima senz’altro l'ammissione dell’elettore al voto assistito salva la querela di falso contro l'attestazione sanitaria.

 

4. Dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 comma 2 Legge. 5 febbraio 2003 n. 17 - che ha adeguato la normativa in materia di voto assistito alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza e della privacy - nei certificati attestanti l'impedimento dell'elettore non deve più essere descritta l'infermità che autorizza a votare con l'ausilio di altra persona, bastando in merito l'inserimento di un semplice simbolo o codice sulla scheda elettorale; per cui è oggi impedito ogni possibile intervento in merito da parte del presidente del seggio, il quale non può più svolgere la cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l'impedimento lamentato dell'elettore rientri tra quelli elencati dalla legge.

 

5. La circostanza che gli accompagnatori di elettori inabili al voto siano candidati alle elezioni non determina la caducazione delle operazioni elettorali nel caso in cui la lista di appartenenza sia risultata terza alle elezioni, senza quindi trarre alcun vantaggio, in base alla prova di resistenza.

 

6. Il rigetto del ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorso incidentale, dato il carattere accessorio di quest’ultimo, che segue sempre le vicende del ricorso principale, nel senso che la dichiarazione di infondatezza, irricevibilità o inammissibilità di quest’ultimo preclude l’esame del ricorso incidentale, così come l’accoglimento del ricorso incidentale è sempre subordinato alla preventiva verifica della fondatezza di quello principale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione II

 

composto dai Signori: 1) Dott. Antonio Onorato Presidente; 2) Dott. Francesco Guerriero Consigliere rel.; 3) Dott. Francesco Guarracino Referendario

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 9315/2004 R. G., proposto dai

 

sigg. Santagata Alfonso, Del Giudice Emilio, Ventriglia Vincenzo, Panella Franco, D’Ascoli Salvatore e Menecillo Isidoro, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Riccardo Marone, presso il cui studio in Napoli alla via Cesario Console, n. 3, sono elett.te domiciliati,

 

CONTRO

 

il Comune di ALIFE (CE), in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio,

 

E NEI CONFRONTI di

 

Vitelli Roberto, Sasso Pietro, Melillo Antonio, Santagata Brunello, Amato Antonio, Guarnieri Lucantonio, Visone Silvio, Di Matteo Giuseppe, Biondi Giuseppe, Rao Raffaele, Parisi Alessandro, Ferrazzano Angelo, Angelillo Sisto, Cirioli Maria, Zeppettelli Giovanni, tutti residenti in Alife, non costituiti in giudizio ad eccezione

 

Di

 

Ferrazzano Angelo e Rao Raffaele, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Colalillo e Giacomo Papa, unitamente ai quali sono elett.te domiciliati in Napoli alla via A. Labriola, P.co Fiorito (studio R. Anatriello),

 

e di

 

Guarnieri Lucantonio, rappresentato e difeso dal prof. avv. Gennaro Terracciano e Stefania Terracciano e con gli stessi elett.te domiciliati in Napoli ala via Metastasio, n. 63,

 

per l’annullamento
a) delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale di Alife (Provincia di Caserta), a seguito delle lezioni voltesi in data 13-14.6.2004, concluse con il verbale di proclamazione egli eletti da parte dell’Ufficio Centrale di Alife, in data 15.6.2004;
b) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali tra i quali il verbale dell’Ufficio Centrale di Alife e i verbali di scrutinio delle lezioni comunali delle Sezioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
di tutte le operazioni di spoglio ad esse connesse.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati, depositato in data 12 luglio 2004, notificato in data 23 luglio 2004 con pedissequo Decreto Presidenziale del 15 luglio 2004 di fissazione di udienza e ridepositato in data 30 luglio 2004;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei controinteressati sopra indicati;
Visto il ricorso incidentale prodotto da Ferrazzano Angelo e Rao Raffaele, notificato il 3 settembre 2004 e depositato il successivo giorno 13;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 24 febbraio 2005 la relazione del Consigliere Dott. Francesco Guerriero;
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, elettori (D’Ascoli) e candidati alla carica di Consigliere Comunale nella Lista n. 2 “L’Aquilone”, per le elezioni relative al rinnovo del Consiglio Comunale di Alife, tenutesi in data 13-14 giugno 2004, premesso che in sede di proclamazione degli eletti, secondo i voti conteggiati per ciascuna lista, la suddetta lista ha ottenuto n. 1836 voti, mentre la Lista n. 3 “Toro per Alife” n. 1846, hanno denunciato in sostanza che:

 

1.- il verbale di proclamazione degli eletti non sarebbe stato sottoscritto da almeno la maggioranza degli otto Presidenti di Sezione;

 

2.- nella Sezione n. 1, il numero dei votanti alle Elezioni Comunali sarebbe più alto di quello dei votanti alle Elezioni Europee;

 

3.- alcuni elettori sarebbero stati ammessi a votare con accompagnatore, in assenza del presupposto di legge;
A sostegno dell’impugnativa hanno dedotto, in diritto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 67, 68, 69, 70 e 72 del DPR 16.5.1960, n. 570.
Con controdeduzioni e ricorso incidentale, notificato il 3 settembre 2004 e depositato il successivo giorno 13, i controinteressati Ferrazzano Angelo e Rao Raffaele, candidati consiglieri eletti nella Lista n. 3, vincitrice delle elezioni, hanno eccepito la inammissibilità ed infondatezza del gravame proposto, contestando punto per punto le censure dedotte dai ricorrenti.
Con tale atto, i suddetti hanno impugnato, altresì, in via incidentale, gli atti e le operazioni di votazione, deducendo che alla Lista n. 2 sarebbero stai attribuiti ben 29 voti, nonostante gli elettori, pur avendo barrato il simbolo della lista stessa, avessero anche espresso la preferenza per un candidato consigliere della Lista n. 3, nel riquadro di quest’ultima.
In particolare, tali irregolarità riguarderebbero:
a.- nella Sezione n. 1, tre schede (1 con preferenza per Biondi Giuseppe e 2 con preferenza per Sasso Pietro);
b.- nella Sezione n. 2, due schede (1 con preferenza per Rao Raffaele e 1 con preferenza per Natale Donatela);
c.- nella Sezione n. 3, cinque schede (1 con preferenza per Visone Silvio, 1 con preferenza per Amato Antonio, 1 con preferenza per Sasso Pietro, 1 con preferenza per Angelillo Sisto e 1 con preferenza per Di Matteo Giuseppe);
d.- nella Sezione n. 4, quattro schede (2 con preferenza per Amato Antonio, 1 con preferenza per Guarnieri Lucantonio e 1 con preferenza per Sasso Pietro);
e.- nella Sezione n. 5, due schede (1 con preferenza per Ferrazzano Angelo e 1 con preferenza Melillo Antonio);
f.- nella Sezione n. 6, quattro schede (1 con preferenza per Amato Antonio, 1 con preferenza per Parisi Alessandro e 2 con preferenza per Sannullo Antonio);
g.- nella Sezione n. 7, cinque schede (1 con preferenza per Amato Antonio e 4 con preferenza per Melillo Antonio);
h.- nella Sezione n. 8, quattro schede (1 con preferenza per Biondi Giuseppe, 1 con preferenza per Masuccio Alessandro, 1 con preferenza per Natale Donatella e 1 con preferenza per Orsini Maria).
Inoltre, ulteriori 12 voti sarebbero stati attribuiti alla Lista n. 2, nonostante le relative schede non contenessero alcun voto di lista, ma solo la preferenza per un candidati espressa in altro riquadro.
In particolare, tali voti riguarderebbero:
a.- nella Sezione n. 1 due schede (1 con preferenza per il Bergamin Domenico e 1 con preferenza per Ventriglia Vincenzo);
b.- nella Sezione n. 2 una scheda, con preferenza per Tartaglia Luigi;
c.- nella Sezione n. 3, una scheda con preferenza per Santagata Alfonso;
d.- nella Sezione n. 4 tre schede (1 con preferenza per Del Giudice Emilio, 1 con preferenza per il candidato Sasso Giuseppe e 1 con preferenza per Iannotta Marcellino);
e.- nella Sezione n. 5 una scheda, con preferenza per Sannullo Raffaele;
f.- nella Sezione n. 6 due schede (1 con preferenza per Di Muccio Silvio e 1 con preferenza per Menecillo Isidoro);
g.- nella Sezione n. 7 una scheda, con preferenza per Santagata Bruno;
h.- nella Sezione n. 8 una scheda, con preferenza per Mercurio Filippo.
Con memoria difensiva, depositata in data 20 ottobre 2004 si è costituito il giudizio il sig. Guarnirei Luciano, candidato eletto nella Lista n. 3 “Toro per Alife”, concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese.
In data 21 ottobre 2004 i sigg. Ferravano Angelo e Rao Raffaele hanno depositato memoria “illustrativa”, con la quale hanno chiesto tra l’altro che venga disposta attività di verificazione delle irregolarità denunciate.
Con ordinanza n. 794/2004 questa Sezione ha disposto incombenti istruttori, che sono stati regolarmente eseguiti dal Funzionario designato dal Prefetto di Caserta che ha inviato la documentazione con nota in data 24 gennaio 2005, prot. n. 242/2004/S.E.
In data 12 e 16 Febbraio 2005 i controinteressati, rispettivamente, Guarnieri Lucantonio, Rao Raffaele e Terrazzano hanno depositato memoria difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione.
Anche i ricorrenti, in data 18 febbraio 2005, hanno prodotto memoria con la quale hanno insistito per l’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2005 il ricorso è stato riservato per la decisone

 

DIRITTO

 

1.- Come emerge dalla narrativa che precede, il ricorso ha ad oggetto le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale di Alife (CE), svoltesi in data 13 e 14 giugno 2004 e conclusesi con il verbale di proclamazione degli eletti dell’Ufficio Centrale di Alife in data 15 giugno 2004, ove è risultata vincitrice la Lista n. 3 “ Toro per Alife”.
I ricorrenti, elettori e candidati alla carica di Consiglieri Comunali nella Lista “L’Aquilone”, sostengono che in sede di proclamazione degli eletti, secondo i voti conteggiati per ciascuna lista, è emerso che il raggruppamento “L’Aquilone” otteneva 1836 voti, laddove la Lista “Toro per Alife” 1846, ma dall’esame dei voti risultanti in alcune delle Sezioni elettorali si evincerebbe che le operazioni elettorali e la conseguente proclamazione degli eletti sarebbero illegittime, sia perché non sarebbero state rispettate alcune procedure formali volte a garantire la validità delle operazioni elettorali, sia perché sarebbero emerse alcune discrasie tra il numero dei votanti alle elezioni europee e alle elezioni comunali e sia, infine, perché sarebbero stati disposti accompagnamenti del tutto illegittimi.

 

2.- In particolare, deducono innanzitutto i ricorrenti che dall’esame del Verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni (mod. 366/AR) emergerebbe che lo stesso non risulterebbe né firmato in ciascun foglio, né sottoscritto dalla maggioranza di coloro avente titolo per intervenire, poiché tale atto risulterebbe firmato in ciascun foglio e sottoscritto soltanto dai Presidenti delle Sezioni 1^, 3^, 5^ e 6^, e cioè da quattro degli otto soggetti legittimati. Ciò, secondo i ricorrenti, costituirebbe una violazione dell’art. 67 del D.P.R. 570/60 che prevede che per la validità delle anzidette operazioni occorre la presenza della maggioranza di coloro che hanno la qualità per intervenire, tenuto conto che nel Comune di Alife si vota in otto Sezioni elettorali sicché avrebbero dovuto firmare, ai fini del conseguimento della citata maggioranza e quindi della validità del verbale, cinque Presidenti di Sezione e non quattro come in effetti sarebbe avvenuto.
La censura non può essere condivisa.
Infatti, se è vero che il citato art. 67 del D.P.R. n. 570/60 prevede testualmente (primo comma) che il Presidente dell’Ufficio del Prima Sezione, quando il Comune ha più Sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i Presidenti delle altre Sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie Sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale a termini dell’art. 75, ma è altrettanto certo, però, che al terzo comma lo stesso art. 67 (norma che qui interessa maggiormente) stabilisce che per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.
Ora, nella fattispecie, nel suddetto verbale, come peraltro è stato accertato anche dal funzionario incaricato, risulta registrata la presenza di cinque degli otto Presidenti di Sezione.
Ciò è da ritenersi sufficiente a rendere valido l’atto in questione.
Infatti, non v’è dubbio che ai sensi del richiamato terzo comma dell’art. 67 cit. per la validità delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti sia sufficiente la sola presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire e non sia necessaria anche la sottoscrizione del relativo Verbale da parte di tutti i soggetti intervenuti, ancorché nel senso che detta presenza sia accertata soltanto mediante la sottoscrizione degli stessi, come invece sostengono i ricorrenti.
Peraltro, come ha rilevato la difesa del controinteressato Guarnieri Lucantonio (anche se la circostanza non è stata evidenziata dal funzionario prefettizio, ma essa è rilevabile dalla copia allegata dallo stesso funzionario), il verbale in questione risulta sottoscritto (cfr. pag. 79) da n. 6 soggetti di cui uno quale Presidente della Prima Sezione, quattro quali Presidenti delle altre Sezioni ed uno quale Segretario dell’Adunanza; firme che corrispondono ai soggetti riportati nel paragrafo 1 del medesimo verbale (Presidenti delle Sezioni 1^, 5^, 3^, 4^ e 6^, oltre il Segretario).

 

3.- Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono che le operazioni elettorali sarebbero ulteriormente illegittime, poiché dal confronto dei votanti per ogni Sezione (specie per la Sezione n. 1), relativamente alle elezioni europee ed alle elezioni comunali, risulterebbero dati numerici non coincidenti.
Al riguardo, va notato che, come è stato accertato dal funzionario incaricato, la somma delle schede valide n. 777, bianche n. 5 e nulle n. 16, relative alle consultazioni comunali nella Sezione n. 1, è pari a 798; numero che corrisponde ai votanti per le elezioni comunali, così come riportati a pag. 33 del Verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale di Sezione.
Ciò risulta sufficiente a dedurre l’infondatezza delle censura sollevata.
In ogni caso, va osservato che, ancorché il funzionario prefettizio non ha potuto accertare il numero delle schede votate per le elezioni europee, in quanto queste non risultano depositate presso la Prefettura, il numero dei votanti per entrambe le consultazioni potrebbe comunque non coincidere in considerazione della facoltà dell’elettore di esercitare il suo diritto anche per una sola delle elezioni.

 

4.- Con il terzo motivo, i ricorrenti sostengono che alcuni elettori sarebbero stati ammessi a votare con accompagnatore, in assenza del presupposto di legge.
Dalle risultanze dell’accertamento eseguito dal funzionario incaricato, sia pure parzialmente - tenuto conto che in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del parlamento europeo con le elezioni comunali, i certificati medici devono essere allegati al verbale delle operazioni del seggio relativo all’elezione europee - è emerso che il motivo di ricorso è da ritenersi infondato.
La documentazione in atti, le cui risultanze non sono state affatto smentite dalla parte ricorrente, è di per sè sufficiente a dimostrare che tutti gli elettori assistiti durante la votazione erano dotati dell’apposito certificato medico rilasciato loro dal medico appositamente designato dalla azienda sanitaria locale.
Risulta, pertanto, pienamente osservata la disposizione contenuta nell’'art. 9, Legge. 11 agosto 1991 n. 271, che ha modificato l'art. 41, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo la quale l'ammissione degli elettori fisicamente impediti al voto assistito è subordinata esclusivamente all'esibizione di un certificato rilasciato da un medico dell'unità sanitaria locale, attestante che l'infermità fisica che affligge l'elettore è tale d'impedirgli di esprimere il proprio voto senza l'ausilio di un altro elettore, per cui è rimessa all'esclusiva valutazione tecnico-discrezionale del medico stesso l'accertamento del carattere impediente delle altre patologie di gravità analoga a quelle già espressamente indicate dalla legge (Cfr.: per tutte T.A.R. Basilicata, 16 maggio 2003, n. 441, T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 10 marzo 2004, n. 147, T.A.R. Calabria Reggio-Calabria, 12 marzo 2003, n. 155).
Ciò ha indotto la giurisprudenza ad affermare che la valutazione dell'impedimento dell'elettore, effettuata e documentata da un medico di un presidio del Servizio sanitario nazionale legittima senz’altro l'ammissione di costui al voto assistito salva la querela di falso contro l'attestazione sanitaria. (Cfr.: per tutte Consiglio Stato, sez. V, 2 aprile 2001, n. 1895).
A tutto quanto sinora esposto si aggiunge la constatazione che dopo le ulteriori modifiche normative introdotte con l'art. 1 comma 2 Legge. 5 febbraio 2003 n. 17 - che hanno adeguato la normativa in materia di voto assistito alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza e della privacy - nei certificati attestanti l'impedimento dell'elettore non deve più essere descritta l'infermità che autorizza a votare con l'ausilio di altra persona, bastando in merito l'inserimento di un semplice simbolo o codice sulla scheda elettorale; per cui è oggi impedito ogni possibile intervento in merito da parte del presidente del seggio, il quale non può più svolgere la cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l'impedimento lamentato dell'elettore rientri tra quelli elencati dalla legge. (Cfr.: T.A.R. Abruzzo Pescara, 7 ottobre 2004, n. 835).

 

5.- Con il quarto ed ultimo motivo, infine, i ricorrenti sostengono che nella Sezione n. 3 l’accompagnatore Pietro Sasso sarebbe candidato nella Lista “Toro per Alife”, nella Sezione n. 4 l’accompagnatore Salvatore Circoli sarebbe candidato per la Lista “Alife Tua” e nella Sezione n. 6 l’accompagnatore Agostino Masullo sarebbe candidato nella Lista “Alife Tua”.
Giusta quanto affermato dalla difesa dei controinteressati Rao Raffaele e Ferrazzano Angelo (non smentito dai ricorrenti), l’accompagnatore Pietro Sasso non era il candidato della lista n. 3 (vincitrice), ma solo un omonimo di detto candidato. Invece, per gli altri due elettori della Sezione n. 6, pur essendo gli accompagnatori della lista n. 1, risultata terza alle elezioni, alcun vantaggio ha potuto trarre la lista degli stessi, in base alla prova di resistenza.

 

6.- Va notato, infine, che l’infondatezza del ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorso incidentale proposto da Rao Raffaele e Ferravano Angelo, dato il carattere accessorio di quest’ultimo rispetto a quello principale.
Invero, il ricorso incidentale segue sempre le vicende del ricorso principale, nel senso che la dichiarazione di infondatezza, irricevibilità o inammissibilità di quest’ultimo preclude l’esame del ricorso incidentale, così come l’accoglimento del ricorso incidentale è sempre subordinato alla preventiva verifica della fondatezza di quello principale (C.S., V, 3 giugno 1988, n. 378).

 

7.- In conclusione, alla stregua di quanto sopra, il ricorso in epigrafe, proposto da Santagata Alfonso ed altri, va respinto.
Ricorrono, peraltro, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione II, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2005.

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento