| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 9 marzo 2005
n. 1672
Pres. Onorato, est. Guarracino
Esposito (Avv. Angelo Carbone) c. Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca scientifica ed Ufficio scolastico
regionale per la Campania – Centro Servizi Amministrativi
di Napoli (Avvocatura dello Stato). |
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1. Ricorso giurisdizionale – Impugnazione
del provvedimento di comunicazione di avvio del procedimento
– Inammissibilità – Va dichiarata – Ragioni.
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2. Atto amministrativo – Comunicazione di
avvio del procedimento – fissazione di un termine per presentare
controdeduzioni - emanazione del provvedimento prima della
scadenza del termine – illegittimità – va dichiarata.
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1. E’ inammissibile il ricorso avverso il
provvedimento di comunicazione di avvio del procedimento,
attesa la sua natura di atto meramente endoprocedimentale,
privo di una sua autonoma lesività, riflettendosi le sue
eventuali illegittimità in vizi del provvedimento finale.
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2. E’ illegittimo il provvedimento amministrativo
emanato prima della scadenza del termine concesso, nell’atto
di comunicazione di avvio del procedimento, per la presentazione
di controdeduzioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione II
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composto dai signori magistrati: Antonio
Onorato Presidente; Anna Pappalardo Consigliere; Francesco
Guarracino Referendario rel.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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(ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre
1971 n. 1034)
sul ricorso n. 1012/05, proposto da
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ESPOSITO Maria Luisa, rappresentata
e difesa dall’avv. Angelo Carbone ed elettivamente domiciliata
in Napoli, viale Gramsci n. 16 presso lo studio legale Abbamonte;
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CONTRO
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il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca scientifica – Ufficio scolastico regionale
per la Campania – Centro Servizi Amministrativi di Napoli,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Napoli, nei cui uffici domicilia alla via A. Diaz n.
11;
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per l’annullamento
- del decreto prot. n. 13907/6 del 6.12.04 del Dirigente
p.t. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca scientifica – Ufficio scolastico regionale per la
Campania – Centro Servizi Amministrativi di Napoli , notificato
il 14.12.2004, con cui si è disposto la modifica delle graduatorie
permanenti del personale docente della scuola secondaria
e si è disposta la cancellazione della "N" (invalido civile)
della ricorrente;
- della nota n. 143907 del 23.11.2004 avente ad oggetto
l’attivazione del procedimento di revisione della posizione
in graduatoria della ricorrente;
- della Circolare MIUR n. 220/2000;
- della nota n. 22743 del 10.12.2004 avente ad oggetto l’avvio
del procedimento per l’annullamento degli effetti derivanti
dalla proposta di assunzione formulata il 25.8.2004 e consequenziale
risoluzione del contratto A.T.I. AA.SS. 2004/2005 CL A051,
Riserva N (Invalidi), stipulato in data 1.9.04;
- del decreto prot. n. 272 del 4.1.2005 del Dirigente p.t.
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
scientifica – Ufficio scolastico regionale per la Campania
– Centro Servizi Amministrativi di Napoli, notificato il
5.1.2005, con cui si è disposto l’annullamento del contratto
a tempo indeterminato per l’A.S. 2004/2005 e la risoluzione
dello stesso per giusta causa senza preavviso. - Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;
Uditi, alla pubblica udienza del 3 marzo 2005, i difensori
delle parti, come da verbale;
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel
testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte
dagli artt. 1 e 3 della legge n. 205/2000, nonché l’art.
9 della stessa legge, che consentono al Giudice amministrativo,
chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere
il merito della causa con sentenza succintamente motivata,
ovvero con riferimento ad un precedente conforme, ove la
stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza,
stante la completezza del contraddittorio e la superfluità
di ulteriore istruzione;
Sentiti sul punto i difensori delle parti, come da verbale
d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato,
la ricorrente, già inserita nella graduatoria permanente
definitiva del personale docente della scuola secondaria
(classi 43/A, 50/A, 51/A) con la riserva "N" (invalida civile),
ha impugnato il decreto dirigenziale prot. n. 13907/6 del
6.12.04 del Centro Servizi Amministrativi di Napoli con
cui le è stata cancellata la predetta riserva perché non
iscritta al collocamento speciale entro la scadenza della
data di presentazione delle domande di aggiornamento, la
circolare MIUR n. 220/00 in esso richiamata, il decreto
dirigenziale prot. n. 272 del 4.1.2005 del C.S.A. di Napoli
di annullamento della proposta di contratto a tempo indeterminato
per l’a.s. 2004/2005 e la risoluzione del contratto stesso
per giusta causa senza preavviso, nonché le note n. 143907
del 23.11.2004 e n. 22743 del 10.12.2004 recanti avviso
di avvio dei due procedimenti conclusisi con i decreti impugnati.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento dei predetti atti,
previa sospensione cautelare dell’efficacia, lamentando
che il decreto prot. n. 13907/6 del 6.12.2004 sarebbe stato
emesso prima della scadenza del termine assegnatole con
l’avviso di avvio del procedimento per il deposito di eventuali
controdeduzioni; sostiene altresì la ricorrente che il modulo
della domanda di aggiornamento e/o trasferimento per gli
aa.ss. 2004/05 e 2005/06 non avrebbe richiesto l’iscrizione
presso il collocamento obbligatorio e denuncia il vizio
di invalidità derivata del procedimento relativo alla risoluzione
del contratto e l’eccessiva brevità del termine assegnatole
per controdedurre dalla nota n. 22743 del 10.12.2004 di
comunicazione di avvio del procedimento.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria
per sostenere l’inammissibilità del ricorso per mancata
instaurazione del contraddittorio nei confronti di almeno
uno dei controinteressati e la sua infondatezza nel merito.
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2. Va preliminarmente disattesa l’eccezione
di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Avvocatura
dello Stato, atteso che lo stesso risulta notificato a tale
Loffredo Maddalena e che l’Amministrazione, pur disponendo
dell’elenco di tutti i docenti inclusi nelle graduatorie
in questione, non ha fornito alcuna prova che non si tratti
di soggetto portatore di un interesse confliggente con quello
azionato in giudizio.
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3. Il ricorso si appalesa peraltro inammissibile
in relazione alla impugnazione della nota prot. n. 143907
del 23.11.2004 di avviso di avvio del procedimento di cancellazione
della riserva dalle graduatorie che, in quanto atto meramente
endoprocedimentale, è privo di una sua autonoma lesività,
riflettendosi le sue eventuali illegittimità in vizi del
provvedimento finale: nel caso in esame nessuna censura,
neppure generica, risulta mossa avverso la predetta nota.
Lo stesso deve dirsi per la circolare ministeriale n. 220/00,
alla cui legittimità la ricorrente non muove alcun rilievo.
Parimenti inammissibile, per difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165, è la impugnazione del decreto dirigenziale
prot. n. 272 del 4.1.2005 del C.S.A. di Napoli di annullamento
della proposta di contratto a tempo indeterminato per l’a.s.
2004/2005 e la risoluzione del contratto stesso per giusta
causa senza preavviso, nonché del relativo avviso di avvio
del procedimento di cui alla nota n. 22743 del 10.12.2004.
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4. Venendo, perciò, all’esame delle censure
rivolte al decreto dirigenziale prot. n. 13907/6 del 6.12.04
con cui è stata cancellata la riserva “N” già riconosciuta
alla ricorrente, sono fondate le censure di violazione della
legge 241/90 articolate dalla ricorrente in relazione al
fatto che, sebbene con la comunicazione di avvio del procedimento
le fosse stato assegnato per il deposito di eventuali controdeduzioni
un termine di 30 gg., decorrenti dalla ricezione dell’avviso
(30.11.2004), tuttavia il decreto in questione era stato
emesso il 6.12.2004, vale a dire ben prima dello spirare
del predetto termine.
Stante la lesione degli interessi partecipativi della ricorrente
di cui all’art. 10 della legge 241/90 il ricorso va accolto
in parte qua, con conseguente annullamento del decreto dirigenziale
prot. n. 13907/6 del 6.12.04 nella parte in cui dispone
la cancellazione della riserva “N” per la ricorrente, salvi
gli ulteriori provvedimenti che l’Autorità amministrativa
riterrà eventualmente di adottare in corretta riedizione
del potere esercitato.
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5. L’accoglimento parziale giustifica la
compensazione delle spese di lite tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe
nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto,
annulla il decreto dirigenziale prot. n. 13907/6 del 6.12.04
del Centro Servizi Amministrativi di Napoli.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio
del 3 marzo 2005.
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