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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 9 marzo 2005 n. 1672
Pres. Onorato, est. Guarracino
Esposito (Avv. Angelo Carbone) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica ed Ufficio scolastico regionale per la Campania – Centro Servizi Amministrativi di Napoli (Avvocatura dello Stato).


1. Ricorso giurisdizionale – Impugnazione del provvedimento di comunicazione di avvio del procedimento – Inammissibilità – Va dichiarata – Ragioni.

 

2. Atto amministrativo – Comunicazione di avvio del procedimento – fissazione di un termine per presentare controdeduzioni - emanazione del provvedimento prima della scadenza del termine – illegittimità – va dichiarata.

1. E’ inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di comunicazione di avvio del procedimento, attesa la sua natura di atto meramente endoprocedimentale, privo di una sua autonoma lesività, riflettendosi le sue eventuali illegittimità in vizi del provvedimento finale.

 

2. E’ illegittimo il provvedimento amministrativo emanato prima della scadenza del termine concesso, nell’atto di comunicazione di avvio del procedimento, per la presentazione di controdeduzioni.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione II

 

composto dai signori magistrati: Antonio Onorato Presidente; Anna Pappalardo Consigliere; Francesco Guarracino Referendario rel.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

(ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034)
sul ricorso n. 1012/05, proposto da

 

ESPOSITO Maria Luisa, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Carbone ed elettivamente domiciliata in Napoli, viale Gramsci n. 16 presso lo studio legale Abbamonte;

 

CONTRO

 

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica – Ufficio scolastico regionale per la Campania – Centro Servizi Amministrativi di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nei cui uffici domicilia alla via A. Diaz n. 11;

 

per l’annullamento
- del decreto prot. n. 13907/6 del 6.12.04 del Dirigente p.t. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica – Ufficio scolastico regionale per la Campania – Centro Servizi Amministrativi di Napoli , notificato il 14.12.2004, con cui si è disposto la modifica delle graduatorie permanenti del personale docente della scuola secondaria e si è disposta la cancellazione della "N" (invalido civile) della ricorrente;
- della nota n. 143907 del 23.11.2004 avente ad oggetto l’attivazione del procedimento di revisione della posizione in graduatoria della ricorrente;
- della Circolare MIUR n. 220/2000;
- della nota n. 22743 del 10.12.2004 avente ad oggetto l’avvio del procedimento per l’annullamento degli effetti derivanti dalla proposta di assunzione formulata il 25.8.2004 e consequenziale risoluzione del contratto A.T.I. AA.SS. 2004/2005 CL A051, Riserva N (Invalidi), stipulato in data 1.9.04;
- del decreto prot. n. 272 del 4.1.2005 del Dirigente p.t. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica – Ufficio scolastico regionale per la Campania – Centro Servizi Amministrativi di Napoli, notificato il 5.1.2005, con cui si è disposto l’annullamento del contratto a tempo indeterminato per l’A.S. 2004/2005 e la risoluzione dello stesso per giusta causa senza preavviso. - Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;
Uditi, alla pubblica udienza del 3 marzo 2005, i difensori delle parti, come da verbale;
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte dagli artt. 1 e 3 della legge n. 205/2000, nonché l’art. 9 della stessa legge, che consentono al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ovvero con riferimento ad un precedente conforme, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la completezza del contraddittorio e la superfluità di ulteriore istruzione;
Sentiti sul punto i difensori delle parti, come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente, già inserita nella graduatoria permanente definitiva del personale docente della scuola secondaria (classi 43/A, 50/A, 51/A) con la riserva "N" (invalida civile), ha impugnato il decreto dirigenziale prot. n. 13907/6 del 6.12.04 del Centro Servizi Amministrativi di Napoli con cui le è stata cancellata la predetta riserva perché non iscritta al collocamento speciale entro la scadenza della data di presentazione delle domande di aggiornamento, la circolare MIUR n. 220/00 in esso richiamata, il decreto dirigenziale prot. n. 272 del 4.1.2005 del C.S.A. di Napoli di annullamento della proposta di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2004/2005 e la risoluzione del contratto stesso per giusta causa senza preavviso, nonché le note n. 143907 del 23.11.2004 e n. 22743 del 10.12.2004 recanti avviso di avvio dei due procedimenti conclusisi con i decreti impugnati.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento dei predetti atti, previa sospensione cautelare dell’efficacia, lamentando che il decreto prot. n. 13907/6 del 6.12.2004 sarebbe stato emesso prima della scadenza del termine assegnatole con l’avviso di avvio del procedimento per il deposito di eventuali controdeduzioni; sostiene altresì la ricorrente che il modulo della domanda di aggiornamento e/o trasferimento per gli aa.ss. 2004/05 e 2005/06 non avrebbe richiesto l’iscrizione presso il collocamento obbligatorio e denuncia il vizio di invalidità derivata del procedimento relativo alla risoluzione del contratto e l’eccessiva brevità del termine assegnatole per controdedurre dalla nota n. 22743 del 10.12.2004 di comunicazione di avvio del procedimento.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria per sostenere l’inammissibilità del ricorso per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di almeno uno dei controinteressati e la sua infondatezza nel merito.

 

2. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Avvocatura dello Stato, atteso che lo stesso risulta notificato a tale Loffredo Maddalena e che l’Amministrazione, pur disponendo dell’elenco di tutti i docenti inclusi nelle graduatorie in questione, non ha fornito alcuna prova che non si tratti di soggetto portatore di un interesse confliggente con quello azionato in giudizio.

 

3. Il ricorso si appalesa peraltro inammissibile in relazione alla impugnazione della nota prot. n. 143907 del 23.11.2004 di avviso di avvio del procedimento di cancellazione della riserva dalle graduatorie che, in quanto atto meramente endoprocedimentale, è privo di una sua autonoma lesività, riflettendosi le sue eventuali illegittimità in vizi del provvedimento finale: nel caso in esame nessuna censura, neppure generica, risulta mossa avverso la predetta nota.
Lo stesso deve dirsi per la circolare ministeriale n. 220/00, alla cui legittimità la ricorrente non muove alcun rilievo.
Parimenti inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è la impugnazione del decreto dirigenziale prot. n. 272 del 4.1.2005 del C.S.A. di Napoli di annullamento della proposta di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2004/2005 e la risoluzione del contratto stesso per giusta causa senza preavviso, nonché del relativo avviso di avvio del procedimento di cui alla nota n. 22743 del 10.12.2004.

 

4. Venendo, perciò, all’esame delle censure rivolte al decreto dirigenziale prot. n. 13907/6 del 6.12.04 con cui è stata cancellata la riserva “N” già riconosciuta alla ricorrente, sono fondate le censure di violazione della legge 241/90 articolate dalla ricorrente in relazione al fatto che, sebbene con la comunicazione di avvio del procedimento le fosse stato assegnato per il deposito di eventuali controdeduzioni un termine di 30 gg., decorrenti dalla ricezione dell’avviso (30.11.2004), tuttavia il decreto in questione era stato emesso il 6.12.2004, vale a dire ben prima dello spirare del predetto termine.
Stante la lesione degli interessi partecipativi della ricorrente di cui all’art. 10 della legge 241/90 il ricorso va accolto in parte qua, con conseguente annullamento del decreto dirigenziale prot. n. 13907/6 del 6.12.04 nella parte in cui dispone la cancellazione della riserva “N” per la ricorrente, salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Autorità amministrativa riterrà eventualmente di adottare in corretta riedizione del potere esercitato.

 

5. L’accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il decreto dirigenziale prot. n. 13907/6 del 6.12.04 del Centro Servizi Amministrativi di Napoli.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3 marzo 2005.

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