| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 18 aprile 2005
n. 4217
Pres. G. Coraggio, est. C. Bonauro
Gruppo Samir Global Service (Avv. A. Abbamonte) c. INPS
(Avv. S. Cosimo) |
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1. Contratti della P.A. – Licitazione privata
– Bando di gara – Previsione di un numero massimo di offerenti
selezionati attraverso l’ordine cronologico di presentazione
delle offerte – Legittimità – Sussiste.
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2. Contratti della P.A. – Bando di gara –
Obbligo di motivare la scelta dei criteri di selezione –
Non sussiste.
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1. Nel caso di affidamento di un servizio
con la procedura della licitazione privata, è legittimo
il bando di gara che limita l’invito alle prime 20 ditte
che, in ordine cronologico di ricezione della domanda, abbiano
fatto pervenire la propria istanza di partecipazione.
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2. I bandi di gara, al pari dei bandi di
concorso, sono atti generali e come tali sottratti all’obbligo
di motivazione: come tale l’ente appaltante non è tenuto
a motivare le ragioni per le quali ha optato per la determinazione
di un numero massimo di offerenti.
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REPUBBLICA ITALIANA
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
NAPOLI - PRIMA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO
Presidente; FABIO DONADONO Cons.; CARLO BUONAURO Ref., relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sul ricorso n. 13973/2004 proposto da
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GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE S.R.L.
rappresentato e difeso da: ABBAMONTE ANDREA con domicilio
eletto in NAPOLI VIA MELISURGO 4 presso ABBAMONTE ANDREA
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Contro
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I.N.P.S. rappresentato e difeso da:
SILVESTRO COSIMO con domicilio eletto in NAPOLI VIA MEDINA
61
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E nei confronti di
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CONSORZIO EUROPEO MULTISERVICE rappresentato
e difeso da: DIACO CORRADO E GAMBARDELLA SIMONA con domicilio
eletto in NAPOLI VIA MILLE 40
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per l’annullamento
con ricorso iniziale
- della nota INPS del 15.11.2004 prot. 5180;
- del bando di gara del 28.5.04, licitazione privata con
procedura ristretta, per l’affidamento del servizio di pulizia
delle strutture INPS della Campania, nella parte in cui
limita l’accesso alla licitazione privata a soli 20 concorrenti
e fissa i relativi criteri selettivi;
- degli atti di gara concernenti la fase di prequalificazione,
ivi compresa l’eventuale aggiudicazione ove intervenuta;
con ricorso per motivi aggiunti
dei verbali del 27.9.2004 e 30.9.04, come depositati dalla
difesa INPS in giudizio in data 21.1.05, afferenti alla
definizione della gara de qua ed all’aggiudicazione del
servizio a favore del Consorzio Europeo Multiservice;
di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.
e per la conseguente condanna al risarcimento del danno
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Visto il ricorso iniziale e per motivi aggiunti
con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS e del
Consorzio controinteressato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Carlo Buonauro;
Uditi alla pubblica udienza del 23 marzo 2005 gli avvocati
delle parti come da verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Riferisce la società ricorrente che l’INPS
di Napoli indiceva una gara, da svolgersi con il metodo
della licitazione privata con procedura ristretta, per l’affidamento
del servizio di pulizia delle strutture INPS della Campania;
che il bando prevedeva l’invito a presentare l’offerta ai
soli venti concorrenti, precisando i relativi criteri di
scelta; che, presentata la relativa domanda di partecipazione,
la ricorrente non veniva inclusa tra le imprese invitate
all’offerta.
Avverso gli atti di gara, ivi compreso il bando, ha proposto
impugnativa l’interessata, deducendo:
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1) Violazione degli artt. 6 e 10 del d.lgs.
n. 157/95. Violazione del principio della massima partecipazi0ne
delle imprese a pubbliche gare – difetto di motivazione
in ordine alle opportunità di limitare il numero delle imprese
da invitare. Violazione direttiva CEE 92/50 artt. 1, 17,
18 e ss.
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2) Contraddittorietà ed equivocità della
previsione del bando e conseguente violazione del principio
dell’affidamento in buona fede dei partecipanti alla gara.
Sviamento. Carenza di interesse pubblico.
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3) Violazione art. 1 e 3 L 241/1990.
Conclude quindi la ricorrente per l’annullamento degli atti
impugnati.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti estende tale
impugnazione e le relative censure avverso l’atto di aggiudicazione
disposta in favore del Consorzio Europeo Multiservice.
Quest’ultimo si è costituita in giudizio, al pari dell’INPS,
resistendo al gravame e formulando previe eccezioni in rito.
All’udienza del 23 marzo 2005, ascoltati i rappresentanti
delle parti, la causa è passata in decisione.
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D I R I T T O
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Non inclusa tra le imprese destinatarie dell’invito
a presentare le offerte in relazione alla licitazione privata
indetta dall’INPS di Napoli per l’affidamento del servizio
di pulizia delle strutture INPS della Campania, la società
ricorrente impugna gli atti di gara in epigrafe indicati.
Imputa all’Amministrazione di avere ristretto venti gli
inviti alla presentazione dell’offerta – con conseguente
non ammissione della propria istanza tempestivamente pervenuta
-, pur in assenza dei necessari criteri legali per la scelta
delle ditte da ammettere alla selezione; lamenta, in ogni
caso, l’omessa indicazione delle ragioni di pubblico interesse
che giustificherebbero il ricorso al suddetto metodo di
prequalificazione, nonché l’equivocità della relativa clausola
del bando di gara.
Il Collegio, in quanto il ricorso è da considerarsi infondato
nel merito, ritiene di poter prescindere dalla approfondita
disamina delle eccezioni sollevate dall’Amministrazione
resistente, comunque prive di pregio atteso che, per un
verso, la notifica al controinteressato è stata correttamente
effettuata solo in sede di proposizione dei motivi aggiunti
avverso il successivo e specifico atto di aggiudicazione,
laddove il ricorso introduttivo, concentrandosi avverso
l’atto di non ammissione e della corrispondete norma della
lex specialis, non era sottoposto a tale onere; per altro
verso, non sussiste la paventata tardività del presente
gravame, atteso che l’impugnata clausola del bando non si
poneva in termini di diretta, certa ed immediata lesività,
di tal che l’interesse al ricorso si è consolidato solo
per effetto del successivo atto di non ammissione alla gara.
Nel merito comunque il ricorso è infondato e va respinto
per le ragioni che seguono.
Preliminarmente deve essere portata l’attenzione sulle norme
che regolano la vicenda in esame. Al riguardo s’osserva
che, in esecuzione della delega conferita al Governo per
l’attuazione della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992,
in tema di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di servizi, è stato emanato il d.lgs. 17 marzo 1995, n.
157; in particolare, l’art. 22, comma 2, - espressamente
richiamato al punto VI.4 del bando di gara a chiarimento
della previsione circa il numero di imprese da invitare
e su cui nessun rilievo appare formulato da parte ricorrente
nei sui scritti difensivi - dispone che “nella licitazione
privata e nell’appalto concorso l’amministrazione aggiudicatrice
può prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri
minimo e massimo di prestatori di servizi che intende invitare;
i limiti sono definiti in relazione alla natura del servizio
da prestare, fermo restando che il numero minimo non deve
essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma,
a venti prestatori di servizi; in ogni caso, il numero di
candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente
a garantire una concorrenza effettiva”. Sul punto la giurisprudenza
amministrativa ha chiarito che, da un lato, deve escludersi
che, essendosi limitato il legislatore nazionale a trascrivere
il testo della corrispondente norma comunitaria, senza specificare
i criteri cui devono attenersi gli enti appaltanti nella
scelta dei soggetti ammessi alla gara, la prescrizione sul
numero massimo di inviti (c.d. “forcella”) sarebbe allo
stato inoperante nel nostro ordinamento, in attesa che una
disposizione di legge provveda a colmare il vuoto normativo;
per altro verso, ha precisato che la circostanza che analoghe
norme, in altri settori degli appalti pubblici, rechino
analitica indicazione dei parametri di condotta delle stazioni
appaltanti non costituisce ragione sufficiente per considerare
incompleta la disposizione di che trattasi. Nulla infatti
si oppone a che la fissazione dei criteri sia di volta in
volta operata dalle Amministrazioni in sede di bando, naturalmente
nel rispetto dei canoni di razionalità, congruità e coerenza
che presiedono alle determinazioni discrezionali di qualsiasi
organo amministrativo, tanto più ove si consideri che la
normativa sul punto (art. 27, cpv) delinea una prescrizione
puntuale nel delimitare l’ambito di azione degli enti appaltanti,
chiamati ad esercitare il proprio potere discrezionale nel
rispetto di canoni non indeterminati (“Qualora le amministrazioni
aggiudichino un appalto mediante procedura ristretta, esse
possono fissare il numero massimo e minimo di prestatori
di servizi che intendono invitare: in questo caso tali cifre
limite devono figurare nel bando di gara. I limiti sono
determinati in relazione alla natura del servizio da prestare,
fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore
a cinque e quello massimo superiore a venti prestatori di
servizi”). Ne consegue pertanto l’evidente infondatezza
della prima censura tendente ad evidenziare l’esercizio
da parte dell’amministrazione di un potere asseritamene
contrastante con la normativa di riferimento in materia.
Quanto, poi, alla carente indicazione dei motivi per i quali
l’Amministrazione ha optato per la determinazione di un
numero massimo di offerenti, da un lato, appare sufficiente
osservare come i bandi di gara, al pari dei bandi di concorso
(v. Cons. Stato, Sez. VI, 24 marzo 2000 n. 1745), siano
atti generali, e come tali sottratti all’obbligo di motivazione,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
Pertanto, in assenza di specifiche previsioni ad hoc, non
può addebitarsi all’ente appaltante alcuna omissione, nulla
essendo richiesto sul punto in termini di motivazione; che
sarebbe invece necessaria, perché espressamente imposta,
sia nel caso in cui occorresse giustificare il ricorso alla
“procedura accelerata” – impropriamente richiamata nel corpo
del gravame - nell’ambito di una licitazione privata, di
un appalto-concorso o di una trattativa privata, sia nel
caso in cui occorresse dar conto delle ragioni del ricorso
alla trattativa privata senza preliminare pubblicazione
di un bando di gara (v., in tal senso, l’allegato 4 al d.lgs.
17 marzo 1995, n. 157). Per altro verso, in ogni caso, l’infondatezza
del denunciato vizio motivazionale risulta ulteriormente
corroborato nella vicenda in esame, avendo l’amministrazione
non solo optato per l’assunzione del numero massimo, normativamente
previsto, di imprese da invitare (con conseguente contemperamento
tra i valori della concorrenza ai fini della migliore offerta
ed apertura nella contrattazione con la P.A. e quelli della
celerità ed efficacia dell’azione amministrativa), ma altresì
considerato non già le prime venti imprese che cronologicamente
avrebbero fatto pervenire la loro domanda di partecipazione,
ma più correttamente le prime venti in possesso di tutti
i requisii previsti.
I restanti profili di doglianza investono in sé la formulazione
dei criteri di selezione degli aspiranti offerenti, senza
però prospettare questioni fondate.
Non ha ragione la ricorrente nel lamentare una presunta
equivocità nella censurata prescrizione del bando (punto
IV.1.4. numero di imprese che si prevede di invitare a presentare
un’offerta: minimo 5 – massimo 20) e la connessa violazione
del principio del clare loqui, over si consideri, per un
verso, che il richiamato punto VI.4, accanto al citato referente
normativo, perentoriamente chiarisce che “saranno invitate
le prime 20 ditte (in ordine cronologico di ricezione di
domanda) che, in possesso di tutti i requisiti, abbiano
fatto pervenire in tempo utile la propria istanza di partecipazione”;
e, per altro verso, che la pretesa violazione dell’affidamento
dell’impresa ricorrente appare in fatto smentita dalla circostanza
che quest’ultima aveva presentato un precedente plico (utilmente
collocabile essendosi proceduti sino all’apertura del plico
contrassegnato dal numero 23), di cui essa stessa aveva
chiesto l’annullamento in quanto priva della domanda di
partecipazione (cfr. nota del 7.7.04 in atti).
Il ricorso, in conclusione, va respinto, ivi compresa la
reiezione della domanda risarcitoria in ragione dell’assenza
dei censurati profili di illegittimità nell’azione amministrativa
nel caso in questione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,
e vengono liquidate come da dispositivo.
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P. Q. M.
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Il tribunale amministrativo regionale per
la Campania, sez.I^ di Napoli, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso.
- Condanna la parte ricorrente GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE
S.R.L. a rimborsare all’INPS e al CONSORZIO EUROPEO MULTISERVICE
le spese del presente giudizio che liquida in complessivi
€ 2000,00 da ripartirsi in parti eguali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio
del 23.03.2005
FEDERICO TITOMANLIO
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| PROCEDURA RISTRETTA
E CRITERI DI SCELTA
| La
sentenza del Tar Napoli n. 4217 del 2005
è una di quelle che, parafrasando il romanzo
di un autorevole presidente di TAR, bisogna
ricordarsi di dimenticare.
La questione sottoposta all'esame del tribunale
partenopeo riguardava la legittimità della
clausola di un bando, la quale stabiliva
che sarebbero stati invitati a presentare
l'offerta venti concorrenti, scelti nell'ordine
cronologico della loro candidatura. Si trattava
quindi di una procedura ristretta. Questa
è caratterizzata dal fatto, che vengono
invitati non già tutti i candidati in possesso
dei requisiti previsti dal bando, ma soltanto
quelli che sceglie il committente. Essere
in possesso della qualificazione prevista
negli atti di gara è necessario ma non è
sufficiente per essere invitati.Quale sia
il valore aggiunto che permette ad un candidato
di ricevere l'invito ad offrire e ad un
altro no, è intuitivo oltre logico: possedere
migliori requisiti. Non è un caso che nella
più perspicua definizione di procedura ristretta
( art. 22 D. 93/37) si stabilisce: "Le amministrazioni
scelgono, sulla base delle informazioni
riguardanti la situazione personale dell'
imprenditore e delle informazioni e formalità
necessarie per la valutazione delle condizioni
minime di carattere economico e tecnico
che questi ultimi devono soddisfare, i candidati
che esse inviteranno a presentare offerta".Le
condizioni di ammissione sono qualificate
"minime": servono cioè per essere presi
in considerazione, ma poi ci vogliono quelle
massime per essere invitati.
Nel caso sottoposto alla delibazione del
Tar, il criterio di scelta era invece l'”ordine
cronologico di ricezione delle domande”.Una
delle ditte escluse contestava la ragionevolezza
di tale criterio. Che cosa risponde il Tar
? Che non è vero l'assunto della ricorrente,
che cioè l'ente si era comportato illogicamente;
l'amministrazione aggiudicatrice, afferma
il Tar, non aveva seguito soltanto l'ordine
cronologico, ma, nell'ammettere le prime
che avevano fatto domanda, aveva anche verificato
che possedessero i requisiti.Il Tribunale
sembra considerare un titolo di merito della
PA il fatto che non si sia attenuta soltanto
all’ordine cronologico ma abbia anche appurato
che i candidati non fossero privi dei requisiti
previsti. Quasi che l'amministrazione avrebbe
potuto ammettere imprese prive dei requisiti
ma sollecite nel candidarsi. ! Secondo il
Tar, la circostanza che l'amministrazione
si privi di un concorrente dotato di una
migliore qualificazione solo perché la sua
domanda risulta protocollata per ultima
non inficia la logicità della clausola perché
l'amministrazione non ha prescisso( si dice
così!) dai requisiti.La clausola è invece
intrinsecamente illogica: non si capisce
quale vantaggio ricavi la PA dall’avere
come concorrenti i più solleciti ( non è
una gara sportiva!).Si consideri poi che
premiando i primi e non gli ultimi (che
è anche poco canonico! ), si rischia di
favorire chi è stato più frettoloso, rispetto
a chi ha voluto rendersi conto delle difficoltà
dell'appalto.
Ma la clausola è anche in contrasto con
le disposizioni comunitarie, e interne,
sui termini: perché di fatto riduce lo spatium
deliberandi concesso dalle Direttive ai
concorrenti, al fine di permettere loro
di valutare la convenienza di concorrere.
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