| T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 4 aprile 2005 n. 1267
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1. Pubblica amministrazione – Accesso agli
atti amministrativi – Diritto del datore di lavoro a conoscere
le dichiarazioni rese dai dipendenti nel corso di un procedimento
ispettivo – Diritto alla riservatezza dei dipendenti – Contrasto
– Prevalenza del primo – Atti coperti da segreto istruttorio
in sede penale – Venire meno del diritto.
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2. Pubblica amministrazione – Accesso agli
atti amministrativi – Ispettori del lavoro – Sono ufficiali
di polizia giudiziaria oltre che funzionari amministrativi
– Atti di indagine dagli stessi compiuti – Sono coperti
da segreto istruttorio.
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1. In linea di massima, deve ritenersi che
nel contrasto tra il diritto del datore di lavoro a conoscere
le dichiarazioni rese dai dipendenti nel corso di un procedimento
ispettivo e il diritto alla riservatezza degli stessi, prevalga
quello del primo. Pertanto, egli ha titolo all’accesso in
modo totale, comprensivo dell’estrazione di copia, per quanto
concerne le dichiarazioni rese dagli ex dipendenti, non
più soggetti a possibili ritorsioni, e nella forma della
sola visione per quanto riguarda i dipendenti ancora in
forze. Tale diritto peraltro viene meno quando gli atti
di cui trattasi siano soggetti al segreto istruttorio in
sede penale, disciplinato dall’art. 329 c.p.p., a tenore
del quale “gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla
polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando
l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non
oltre la chiusura delle indagini preliminari”.
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2. Gli ispettori del lavoro sono, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 19.3.55 n. 520, oltre che
funzionari amministrativi, ufficiali di polizia giudiziaria,
e, in quanto tali, hanno possibilità di accertamento dei
reati e obbligo di rapporto. Gli atti di indagine che essi
compiono in tale veste ricadono quindi nell’ambito di applicazione
dell’art. 329 c.p.p., sono coperti da segreto istruttorio
penale e come tali sottratti all’accesso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
prima Sezione
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con l’intervento dei magistrati: Bruno Amoroso
Presidente; Italo Franco Consigliere; Rita De Piero Consigliere,
relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 61/2005 proposto dalla
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Congregazione delle Suore Mantellate Serve
di Maria, rappresentata e difesa dagli avv. Umberto
Fabris e Alberto Poncina, con elezione di domicilio presso
lo studio degli stessi, in Venezia-Mestre, via Verdi n.
5;
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contro
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il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e la Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia;
il primo costituito in giudizio col patrocinio dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia presso cui è ex lege
domiciliato, in san Marco n. 63;
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per l'annullamento
del diniego di accesso ai documenti n. 55464 dell’11.11.2004;
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visto il ricorso, notificato il 13.12.2004
e depositato presso la Segreteria il 12.1.2005, con i relativi
allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del resistente
Ministero;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, alla camera di consiglio del 2.3.2005 (relatore il
consigliere De Piero), l’avv. Poncina, per la parte ricorrente,
e l’avv.to dello Stato Daneluzzi, per il Ministero resistente;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O e D I R I T T O
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1. - La ricorrente Congregazione delle Suore
Mantellate Serve di Maria rappresenta di aver ricevuto,
in data 31.7.2002, notifica del verbale di accertamento
di illecito amministrativo, emesso in esito ad una verifica
ispettiva effettuata il 2.7.2002 dai competenti organi del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso l’
Ospedale “Villa Salus”, dalla stessa gestito con la collaborazione
della Cooperativa Sociale “Insieme si può” s.c.a.r.l..
Per poter meglio articolare le proprie difese in sede di
audizione ex art. 18 della L. 24.11.81 n. 689, l’istante
chiedeva l’accesso agli atti e documenti del procedimento
di cui trattasi e, in particolare alle “dichiarazioni rese
dal personale della cooperativa affidataria dell’incarico”
Dopo aver invitato la Congregazione a meglio precisare la
richiesta, la stessa veniva, con l’atto presentemente opposto,
respinta in parte, riconoscendo la possibilità di accesso
alle sole dichiarazioni del presidente della Cooperativa
e agli elenchi dei soci e non anche all’atto di impulso
dell’attività ispettiva ed alle testimonianze rese dai lavoratori
dipendenti e dai soci della Cooperativa.
Contro il diniego l’istante deduce: violazione delle disposizioni
in materia di accesso (doveva essere consentita, quanto
meno, la visione degli atti richiesti; ovvero l’esame degli
stessi poteva essere differito, ma non negato) e carenza
di motivazione.
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2. - L’Amministrazione, costituita, chiede
la reiezione del ricorso. In particolare, osserva che la
giurisprudenza, esaminando una fattispecie del tutto analoga,
ha stabilito che gli Ispettori del Lavoro sono Ufficiali
di Polizia Giudiziaria, con la conseguenza che ove abbiano
accertato, nel corso di un’ispezione, la sussistenza – oltre
che di illeciti amministrativi – anche di fatti di reato
e rinviato gli atti alla competente autorità giudiziaria,
tali atti debbono ritenersi soggetti a segreto istruttorio
e sottratti all’ accesso, a tenore dell’art. 24 della L.
241/90.
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3. - Il ricorso (a prescindere dalla sua
possibile inammissibilità per non essere stato notificato
ad almeno un controinteressato, da identificarsi nei dipendenti
e soci della Cooperativa che hanno reso le dichiarazioni
e sono titolari del contrapposto interesse a che le stesse
non vengano divulgate; cfr. C.S., A.P. n. 16 del 24.6.99
e, da ultimo, Tar Campania - Napoli, sez. V, n. 1382/2005)
è infondato nel merito.
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3.1. - L’Amministrazione ha motivato il diniego
di accesso ad una parte dei documenti in quanto, per ciò
che concerne l’atto di impulso, esso è coperto da segreto
ex art. 2, lett. b) del D.M. 4.11.94 n. 757, per il tempo
previsto dall’art. 3, comma 1, lett. b); e, per quanto concerne
le dichiarazioni dei soci della Cooperativa e dei dipendenti
dell’ Ospedale, si tratta di “atti di indagine di polizia
giudiziaria sottoposti a procedimento penale e quindi rientranti
tra quelli sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 8, comma
V, lett. c) del D.P.R. 352792 e degli artt. 2 e 3 del D.M.
757/94”.
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3.2. - Osserva in proposito il Collegio che,
come precisato da C.S. sez. VI, n. 1923 del 10.4.2003, in
linea di massima, deve ritenersi che nel contrasto tra il
diritto del datore di lavoro a conoscere le dichiarazioni
rese dai dipendenti nel corso del procedimento ispettivo
ed il diritto alla riservatezza degli stessi, prevalga quello
del primo, con la conseguenza che lo stesso ha titolo all’accesso
in moto totale (cioè comprensivo dell’estrazione di copia)
per quanto concerne le dichiarazioni rese dagli ex dipendenti
(non più soggetti a possibili ritorsioni), e nella forma
della sola visione per quanto riguarda i dipendenti ancora
in forze (nello stesso senso, anche C.S., sez. VI n. 6341
del 17.10.2003 e Tar Veneto, sez. III n. 2760 del 14.5.2003).
Tale diritto peraltro viene meno quando gli atti di cui
trattasi siano soggetti al segreto istruttorio in sede penale,
disciplinato dall’art. 329 c.p.p., a tenore del quale “gli
atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria
sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne
possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura
delle indagini preliminari”.
Sono, quindi, sottratti all’accesso anche gli atti posti
in essere dagli organi di polizia giudiziaria che abbiano
dato origine ad un procedimento penale. Precisa la sentenza
richiamata che non ogni denuncia di reato presentata dalla
P.A. costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale,
ma solo quella che sia stata effettuata “nell’esercizio
di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite
dall’ordinamento”, che costituiscono atti di indagine di
polizia giudiziaria, come tali rientranti nell’ambito dell’art.
329 c.p.p. (cfr. anche: C.S., sez. IV, n. 1091 del 13.7.98).
Nel caso di specie, gli atti di indagine sono stati effettuati
da ispettori del lavoro che hanno constatato l’esistenza
non solo di illeciti amministrativi, ma anche penali, di
cui l’autorità giudiziaria è stata notiziava in data 2.7.2002
e per i quali si sta procedendo penalmente a carico dei
responsabili.
Gli ispettori del lavoro sono, ai sensi dell’art. 8, comma
1, del D.P.R. 19.3.55 n. 520 (e di costante giurisprudenza),
oltre che funzionari amministrativi, ufficiali di polizia
giudiziaria, e, in quanto tali, hanno possibilità di accertamento
dei reati e obbligo di rapporto. Gli atti di indagine che
essi compiono in tale veste ricadono quindi nell’ambito
di applicazione dell’art. 329 c.p.p., sono coperti da segreto
istruttorio penale e sottratti all’accesso.
Correttamente, quindi, la resistente Amministrazione ha
denegato l’accesso a tale parte dei documenti richiesti.
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4. - In definitiva, il ricorso va respinto.
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5. - Spese e competenze di causa possono
essere totalmente compensate tra le parti, sussistendone
i presupposti di legge.
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P. Q. M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunziando sul
ricorso in premessa, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio
il 2.3.2005.
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