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T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Ordinanza 1 aprile 2005 n. 36


Processo – Onere probatorio – Giurisdizione esclusiva – Interrogatorio formale – Inammissibilità – Interrogatorio libero e prova testimoniale – Ammissibilità.

Ferma l’esclusione dell’interrogatorio formale nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è ammissibile l’interrogatorio libero delle parti ex art. 117 cod. proc. civ. e la prova per testimoni, previa assegnazione al difensore del ricorrente di un termine per integrare le indicazioni di cui all’art. 244 cod. proc. civ.


R E P U B B L I C A I T A L I A N A

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
sezione prima

 

con l’intervento dei magistrati: Bruno Amoroso –Presidente; Rita Depiero -Consigliere; Marco Buricelli -Consigliere, rel. ed est.

 

ha pronunziato la seguente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso n. 1411 del 1995 proposto da

 

Gian Paolo Loddo, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Quaranta e Luigi Piovesan, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, San Marco 1902;

 

contro

 

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge presso la sua sede in Piazza San Marco, 63;

 

e

 

contro

 

il Ministero dell’interno, in persona del Ministro “pro tempore”, non costituitosi in giudizio;

 

visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della difesa;
visti gli atti tutti di causa;
viste le seguenti conclusioni della parte ricorrente:
1. nel merito:
a) accertarsi il diritto di percepire il compenso per il lavoro straordinario effettuato e di ogni altra dovuta indennità e somma;
b) condannarsi conseguentemente l’Amministrazione della difesa e l’Amministrazione dell’interno al pagamento di tutte le indennità a tale titolo spettanti, in uno agli interessi e alla rivalutazione monetaria, nell’importo risultante dall’esibenda documentazione in possesso della P.A., e da questa conferenda agli atti, o anche a mezzo di disponenda C.T.U in uno agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
2. in via istruttoria:
c) ordinarsi alle intimate amministrazioni la produzione in giudizio, anche a mezzo degli uffici periferici, dei registri attestanti tutte le attività svolte dal ricorrente e di ogni altro documento necessario a tal fine;
d) disporsi interrogatorio formale ed occorrendo prova testimoniale sulle posizioni, precedute dalla locuzione “Vero che” di cui ai punti 1 e 2 di narrativa del ricorso, a mezzo del signor Giuseppe Mirtuono residente in Zevio;
viste le seguenti conclusioni della parte resistente:
respingere il ricorso con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese;
vista l’ordinanza istruttoria della Sezione n. 6136 del 2003 e la documentata nota di chiarimenti 25 febbraio 2004 del Comando della Regione Carabinieri Veneto;
vista l’ordinanza istruttoria della Sezione n. 103 del 2004 e la nota del Quartier generale italiano –Verona –Reparto Carabinieri, in data 16 settembre 2004;
viste le memorie presentate dal ricorrente a sostegno della propria difesa;
uditi, nella pubblica udienza del 17 marzo 2005 - relatore il consigliere Marco Buricelli- gli avvocati Quaranta per il ricorrente e Cerillo per l’Amministrazione resistente;
premesse le considerazioni in fatto e in diritto esposte nell’ordinanza n. 6136 del 2003 alla quale si rinvia;
dato atto che con l’ordinanza su citata sono state disposte incombenze istruttorie a carico del Comando della Regione Carabinieri Veneto, che in data 25 febbraio 2004 ha depositato in giudizio una documentata nota di chiarimenti (prot. n. 25);
considerato che, poiché l’Amministrazione della difesa non ha adeguatamente chiarito “come si svolgessero i turni di vigilanza, settimanali e giornalieri” (cfr. p. 2. ord. cit.), presso il Nucleo Carabinieri FTASE di Verona, con ordinanza n. 103 del 2004 la Sezione ha disposto un supplemento di istruttoria diretto a precisare, con riferimento ai turni di vigilanza di sette giorni continuativi per turno, e ai turni di vigilanza di 24 ore continuative ciascuno, caratteristiche e modalità di svolgimento dei turni suddetti e, in particolare, quale sia stata la durata del riposo notturno e delle pause pasti;
che con nota 16 settembre 2004 il Comandante del Reparto Carabinieri presso il Quartier generale italiano –Verona ha comunicato al TAR: 1.-in merito ai servizi di turnazione della durata continuativa di una settimana, (di non poter) nulla riferire poiché mancante dei memoriali di servizio del periodo interessato; e 2.-per i servizi di 24 ore continuative (che) il servizio si svolgeva sull’arco di due giorni e (che) nella documentazione agli atti non sono specificati eventuali periodi destinati al riposo notturno o alle pause per il consumo dei pasti;
che con memoria in data 22 febbraio 2005 la difesa del ricorrente ha ribadito la richiesta, già formulata nel ricorso e con precedente memoria, di ammissione di prova per testimoni concernente, in sintesi, le modalità di espletamento dei servizi di vigilanza;
che le risultanze istruttorie inerenti al periodo di servizio prestato dal Loddo presso il Nucleo Carabinieri FTASE di Verona inducono il collegio, in accoglimento della richiesta presentata dalla difesa attorea, visti l’art. 35 del d. lgs. n. 80 del 1998 e la sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 1987, a considerare indispensabile, allo scopo di consentire un accertamento dei fatti rilevanti efficace e completo, ammettere la prova per testimoni già dedotta dalla difesa del ricorrente mediante l’indicazione specifica delle persone da interrogare (allo stato Giuseppe Mirtuono di Zevio ed eventuali altri) e dei fatti, già formulati in articoli separati e, più precisamente, indicati:
-ai punti 1. e 2., pag. 2, del ricorso 23 marzo 1995;
-ai punti 1., 2. e 3., pagine 4 e 5, della memoria 7 maggio 2004 e
-ai punti 1., 2. e 3., pagine 5 e 6 della memoria 22 febbraio 2005;
che dunque, ferma l’esclusione dell’interrogatorio formale nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. art. 35 del d. lgs. n. 80 del 1998), vanno ammessi l’interrogatorio libero delle parti (art. 117 cod. proc. civ.) e la prova per testimoni suindicata e va assegnato al difensore del ricorrente termine fino al 6 maggio 2005 per integrare, se del caso, le indicazioni di cui all’art. 244 cod. proc. civ.;
che occorre assegnare alla difesa dell’Amministrazione termine fino al 27 maggio 2005 per formulare e/o integrare le indicazioni di cui all’art. 244 cod. proc. civ.;
che il magistrato relatore viene sin da ora delegato ad assumere ulteriori decisioni sui mezzi istruttori;
che –riservata al prosieguo del giudizio ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese- il ricorso va rinviato, per la trattazione ulteriore del merito, a un’udienza -che il Presidente del TAR fisserà con apposito decreto e- che si terrà nel bimestre novembre –dicembre 2005;

 

P. Q. M.

 

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, non definitivamente decidendo sul ricorso in premessa:
-ammette l’interrogatorio libero delle parti e la prova per testimoni indicati in motivazione;
-assegna alle parti i termini specificati in motivazione per formulare e, ove del caso, integrare le indicazioni di cui all’art. 244 cod. proc. civ.;
-delega il magistrato relatore a eseguire le incombenze istruttorie che si renderanno necessarie e
-rinvia il giudizio, per l’ulteriore trattazione nel merito, a un’udienza che sarà individuata dal Presidente del TAR nel bimestre novembre –dicembre 2005.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 marzo 2005.

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