| T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Ordinanza 1 aprile 2005 n. 36
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Processo – Onere probatorio – Giurisdizione
esclusiva – Interrogatorio formale – Inammissibilità – Interrogatorio
libero e prova testimoniale – Ammissibilità.
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Ferma l’esclusione dell’interrogatorio formale
nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, è ammissibile l’interrogatorio
libero delle parti ex art. 117 cod. proc. civ. e la prova
per testimoni, previa assegnazione al difensore del ricorrente
di un termine per integrare le indicazioni di cui all’art.
244 cod. proc. civ.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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Il Tribunale amministrativo regionale per
il Veneto
sezione prima
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con l’intervento dei magistrati: Bruno Amoroso
–Presidente; Rita Depiero -Consigliere; Marco Buricelli
-Consigliere, rel. ed est.
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ha pronunziato la seguente
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ORDINANZA
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sul ricorso n. 1411 del 1995 proposto da
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Gian Paolo Loddo, rappresentato e
difeso dagli avvocati Vito Quaranta e Luigi Piovesan, con
domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia,
San Marco 1902;
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contro
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il Ministero della Difesa, in persona
del Ministro “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per
legge presso la sua sede in Piazza San Marco, 63;
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e
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contro
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il Ministero dell’interno, in persona
del Ministro “pro tempore”, non costituitosi in giudizio;
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visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
della difesa;
visti gli atti tutti di causa;
viste le seguenti conclusioni della parte ricorrente:
1. nel merito:
a) accertarsi il diritto di percepire il compenso per il
lavoro straordinario effettuato e di ogni altra dovuta indennità
e somma;
b) condannarsi conseguentemente l’Amministrazione della
difesa e l’Amministrazione dell’interno al pagamento di
tutte le indennità a tale titolo spettanti, in uno agli
interessi e alla rivalutazione monetaria, nell’importo risultante
dall’esibenda documentazione in possesso della P.A., e da
questa conferenda agli atti, o anche a mezzo di disponenda
C.T.U in uno agli interessi legali e alla rivalutazione
monetaria;
2. in via istruttoria:
c) ordinarsi alle intimate amministrazioni la produzione
in giudizio, anche a mezzo degli uffici periferici, dei
registri attestanti tutte le attività svolte dal ricorrente
e di ogni altro documento necessario a tal fine;
d) disporsi interrogatorio formale ed occorrendo prova testimoniale
sulle posizioni, precedute dalla locuzione “Vero che” di
cui ai punti 1 e 2 di narrativa del ricorso, a mezzo del
signor Giuseppe Mirtuono residente in Zevio;
viste le seguenti conclusioni della parte resistente:
respingere il ricorso con ogni conseguenza di legge anche
in ordine alle spese;
vista l’ordinanza istruttoria della Sezione n. 6136 del
2003 e la documentata nota di chiarimenti 25 febbraio 2004
del Comando della Regione Carabinieri Veneto;
vista l’ordinanza istruttoria della Sezione n. 103 del 2004
e la nota del Quartier generale italiano –Verona –Reparto
Carabinieri, in data 16 settembre 2004;
viste le memorie presentate dal ricorrente a sostegno della
propria difesa;
uditi, nella pubblica udienza del 17 marzo 2005 - relatore
il consigliere Marco Buricelli- gli avvocati Quaranta per
il ricorrente e Cerillo per l’Amministrazione resistente;
premesse le considerazioni in fatto e in diritto esposte
nell’ordinanza n. 6136 del 2003 alla quale si rinvia;
dato atto che con l’ordinanza su citata sono state disposte
incombenze istruttorie a carico del Comando della Regione
Carabinieri Veneto, che in data 25 febbraio 2004 ha depositato
in giudizio una documentata nota di chiarimenti (prot. n.
25);
considerato che, poiché l’Amministrazione della difesa non
ha adeguatamente chiarito “come si svolgessero i turni di
vigilanza, settimanali e giornalieri” (cfr. p. 2. ord. cit.),
presso il Nucleo Carabinieri FTASE di Verona, con ordinanza
n. 103 del 2004 la Sezione ha disposto un supplemento di
istruttoria diretto a precisare, con riferimento ai turni
di vigilanza di sette giorni continuativi per turno, e ai
turni di vigilanza di 24 ore continuative ciascuno, caratteristiche
e modalità di svolgimento dei turni suddetti e, in particolare,
quale sia stata la durata del riposo notturno e delle pause
pasti;
che con nota 16 settembre 2004 il Comandante del Reparto
Carabinieri presso il Quartier generale italiano –Verona
ha comunicato al TAR: 1.-in merito ai servizi di turnazione
della durata continuativa di una settimana, (di non poter)
nulla riferire poiché mancante dei memoriali di servizio
del periodo interessato; e 2.-per i servizi di 24 ore continuative
(che) il servizio si svolgeva sull’arco di due giorni e
(che) nella documentazione agli atti non sono specificati
eventuali periodi destinati al riposo notturno o alle pause
per il consumo dei pasti;
che con memoria in data 22 febbraio 2005 la difesa del ricorrente
ha ribadito la richiesta, già formulata nel ricorso e con
precedente memoria, di ammissione di prova per testimoni
concernente, in sintesi, le modalità di espletamento dei
servizi di vigilanza;
che le risultanze istruttorie inerenti al periodo di servizio
prestato dal Loddo presso il Nucleo Carabinieri FTASE di
Verona inducono il collegio, in accoglimento della richiesta
presentata dalla difesa attorea, visti l’art. 35 del d.
lgs. n. 80 del 1998 e la sentenza della Corte costituzionale
n. 146 del 1987, a considerare indispensabile, allo scopo
di consentire un accertamento dei fatti rilevanti efficace
e completo, ammettere la prova per testimoni già dedotta
dalla difesa del ricorrente mediante l’indicazione specifica
delle persone da interrogare (allo stato Giuseppe Mirtuono
di Zevio ed eventuali altri) e dei fatti, già formulati
in articoli separati e, più precisamente, indicati:
-ai punti 1. e 2., pag. 2, del ricorso 23 marzo 1995;
-ai punti 1., 2. e 3., pagine 4 e 5, della memoria 7 maggio
2004 e
-ai punti 1., 2. e 3., pagine 5 e 6 della memoria 22 febbraio
2005;
che dunque, ferma l’esclusione dell’interrogatorio formale
nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo (cfr. art. 35 del d. lgs. n.
80 del 1998), vanno ammessi l’interrogatorio libero delle
parti (art. 117 cod. proc. civ.) e la prova per testimoni
suindicata e va assegnato al difensore del ricorrente termine
fino al 6 maggio 2005 per integrare, se del caso, le indicazioni
di cui all’art. 244 cod. proc. civ.;
che occorre assegnare alla difesa dell’Amministrazione termine
fino al 27 maggio 2005 per formulare e/o integrare le indicazioni
di cui all’art. 244 cod. proc. civ.;
che il magistrato relatore viene sin da ora delegato ad
assumere ulteriori decisioni sui mezzi istruttori;
che –riservata al prosieguo del giudizio ogni statuizione
in rito, nel merito e sulle spese- il ricorso va rinviato,
per la trattazione ulteriore del merito, a un’udienza -che
il Presidente del TAR fisserà con apposito decreto e- che
si terrà nel bimestre novembre –dicembre 2005;
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P. Q. M.
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il Tribunale amministrativo regionale per
il Veneto, sezione prima, non definitivamente decidendo
sul ricorso in premessa:
-ammette l’interrogatorio libero delle parti e la prova
per testimoni indicati in motivazione;
-assegna alle parti i termini specificati in motivazione
per formulare e, ove del caso, integrare le indicazioni
di cui all’art. 244 cod. proc. civ.;
-delega il magistrato relatore a eseguire le incombenze
istruttorie che si renderanno necessarie e
-rinvia il giudizio, per l’ulteriore trattazione nel merito,
a un’udienza che sarà individuata dal Presidente del TAR
nel bimestre novembre –dicembre 2005.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio
del 17 marzo 2005.
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