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| n. 4-2005 - © copyright |
| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 24 marzo 2005 n.
1602
Pres. Ravalli - Est. d’Arpe
Sig. Teodoro PRUDENTINO (Avv. N. Massari) c. UFFICIO CENTRALE
REGIONALE presso la CORTE di APPELLO di BARI (Avv. Dist.
Stato) |
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1. Elezioni – Giudizio elettorale - Esclusione
di una lista dalle elezioni regionali – Ricorso - Omessa
notifica alla Regione e ai rappresentanti delle liste ammesse
– Irrilevanza – Ragioni – Inconfigurabilità di controinteressati
nel giudizio elettorale
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2. Elezioni – Giudizio elettorale - Esclusione
di una lista dalle elezioni regionali – Difformità dei dati
anagrafici riportati sul modello di presentazione delle
candidature e sulla dichiarazione di accettazione – Configurabilità
come irregolarità o come errori materiali – Non sussiste
– Natura – Vizi di legittimità - Conseguenze
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1 Il ricorso avverso l’esclusione di una
lista dalle elezioni regionali è ammissibile nonostante
l’omessa notifica alla Regione e ai rappresentanti delle
liste ammesse, giacchè non sono configurabili controinteressati
in senso proprio nel giudizio elettorale promosso contro
l’esclusione di una lista.
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2 Le difformità rilevanti tra i dati anagrafici
riportati sul modello di presentazione delle candidature
e quelli risultanti dalla dichiarazione di accettazione,
non offrendo alcuna certezza, non sono etichettabili come
semplici irregolarità o come meri errori materiali, bensì
concretano vizi di legittimità sanzionati con il depennamento
della candidatura e, conseguentemente ed eventualmente,
con l’esclusione della lista per mancato raggiungimento
del numero minimo di candidati prescritto dalla legge.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia-Sezione di Lecce
Prima Sezione
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Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Enrico d’Arpe Componente est.
Carlo Dibello Componente
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ha pronunziato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n° 428/2005 presentato dal
Sig. Prudentino Teodoro, rappresentato e difeso dall'Avv.
Nicola Massari ed elettivamente domiciliato in Lecce, Via
Zanardelli n° 7, presso lo Studio dell’Avv. Angelo Vantaggiato,
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contro
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l’Ufficio Centrale Regionale costituito
presso la Corte di Appello di Bari, in persona del suo Presidente,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello
Stato;
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per l'annullamento
del provvedimento del 12 Marzo 2005, con cui l’Ufficio Centrale
Regionale di Bari ha parzialmente modificato il provvedimento
di esclusione dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale di
Brindisi, confermando però l’esclusione della lista Democratici
Cristiani Uniti dalla partecipazione alla prossima tornata
elettorale del 3-4 Aprile 2005 per il rinnovo del Consiglio
Regionale della Puglia.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità intimata;
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno
delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito nella Camera di Consiglio del 23 Marzo 2005 il Relatore
Cons. Dr. Enrico d'Arpe; e uditi, altresì, l'Avv. Nicola
Massari per il ricorrente e l'Avvocato dello Stato Salvatore
Colangelo per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il ricorrente – che agisce nella duplice
veste di candidato (alle elezioni amministrative per il
rinnovo del Consiglio Regionale della Puglia del 3-4 Aprile
2005) della lista Democratici Cristiani Uniti e presentatore
della stessa – espone:
- che l’Ufficio Centrale Circoscrizionale costituito presso
il Tribunale di Brindisi, riunitosi in data 10 Marzo 2005,
ha escluso la lista Democratici Cristiani Uniti in quanto,
dei sei candidati della lista stessa, uno (tal Mesca Pietro)
non sarebbe ricompreso tra le dichiarazioni di accettazione
della candidatura (essendo stata riscontrata difformità
tra le generalità indicate sul modello di presentazione
delle candidature: “Mesca Pietro, nato a San Giorgio Jonico
il 19.07.1980”, e la dichiarazone di accettazione della
candidatura che risultava invece sottoscritta da “Nesca
Pietro, nato a San Giorgio Jonico il 28.09.1967) e per il
secondo (Marano Anna) vi sarebbe una discrasia tra la data
di nascita riportata nella lista (10.10.1944) e quella dichiarata
nel foglio di accettazione della candidatura ed annesso
certificato elettorale (10.10.1949); per cui rimanendo soltanto
quattro candidature valide, la lista non raggiungerebbe
il minimo legale per essere ammessa alla competizione elettorale;
- che l’Ufficio Centrale Regionale (al quale il Sig. Teodoro
Prudentino, nella predetta duplice veste, aveva proposto
tempestivo ricorso amministrativo), con provvedimento adottato
in data 12 Marzo 2005, ha parzialmente modificato il provvedimento
dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Brindisi ritenendo
valida la candidatura della Sig.ra Marano Anna, “rilevando,
invece, che la candidatura del signor Mesca Pietro è stata
fondatamente esclusa non essendovi alcuna identificazione
sia nel cognome sia nella data di nascita del medesimo in
modo che non è ipotizzabile un errore materiale” e confermando
quindi l’esclusione della lista Democratici Cristiani Uniti
dalla partecipazione alle elezioni di che trattasi, per
la ravvisata insussistenza del numero minimo (sei) di candidati
richiesto dalla legge (art. 9 comma quinto Legge n° 108/1968,
così come modificato dall’art. 10 Legge Regionale 28 Gennaio
2005 n° 2).
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Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento
indicato in epigrafe, lo ha impugnato dinanzi all’intestato
Tribunale formulando il seguente articolato motivo di gravame.
1) Violazione di legge, nonché eccesso di potere per difetto
di motivazione, arbitrio ingiustizia manifesta e difetto
di istruttoria: assumendo, in estrema sintesi, che (alla
stregua della normativa esistente in materia) il noto principio
del favor elettorale verso la più ampia praticabilità del
diritto di elettorato sia passivo (di liste e candidati)
sia attivo (scelta da parte degli elettori) non poteva non
prevalere nei confronti degli errori materiali e/o delle
mere irregolarità formali e sanabili, come quelle che si
sarebbero verificate nella fattispecie.
Si è costitutita in giudizio, per conto degli Uffici Centrali
Elettorali, l’Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando
una memoria difensiva con la quale ha, puntualmente e diffusamente,
replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo
per la reiezione del ricorso. Il ricorrente ha presentato,
in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia
del provvedimento impugnato.
Alla Camera di Consiglio del 23 Marzo 2005 fissata per la
delibazione dell’incidente cautelare, il Presidente del
Collegio ha avviso i difensori delle parti costituite che,
in sede di decisione della domanda cautelare, il Tribunale
avrebbe potuto definire il giudizio nel merito, quindi (dopo
ampia discussione orale) la causa è stata introitata per
la decisione.
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DIRITTO
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Il Collegio, sentite sul punto le parti costituite
(che nulla hanno osservato in proposito), ravvisata la manifesta
infondatezza del ricorso, ritiene possibile definire nel
merito la causa, ai sensi dell’art. 26 ultimo comma della
Legge n° 1034/1971 e ss.mm..
In via preliminare, osserva il Tribunale che il gravame
appare ammissibile (nonostante la mancata notificazione
alla Regione Puglia e ai rappresentanti delle altre liste
ammesse alla competizione elettorale del 3-4 Aprile 2005)
poiché, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale
prevalente e condivisibile, non sono configurabili controinteressati
in senso tecnico nel giudizio elettorale promosso contro
l’atto di esclusione di una lista.
Il ricorso è, però, manifestamente infondato nel merito
e va respinto.
In conformità al modello semplificato di decisione delineato
dall’art. 9 primo comma della Legge 21 Luglio 2000 n° 205,
si ritiene sufficiente rilevare, in punto di diritto, che
l’errata trascrizione del cognome nella lista corrisponde,
nella sostanza, alla mancata inclusione nella stessa dell’effettivo
candidato (T.A.R. Sicilia Palermo, II Sezione, 5 Marzo 2002
n° 680) e che – ai sensi dell’art. 9 terzo comma della Legge
17 Febbraio 1968 n° 108 (“Norme per la elezione dei Consigli
Regionali nelle Regioni a statuto normale”) – la firma degli
elettori presentatori deve avvenire su apposito modulo recante
il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e
la data di nascita dei candidati, in quanto solo la sottoscrizione
apposta su moduli contenenti tutti i predetti dati anagrafici
dà certezza sul fatto che gli elettori intendessero effettivamente
e consapevolmente presentare proprio quei candidati.
Trattasi, insomma, di adempimenti fondamentali inquadrabili
nella categoria giuridica delle c.d. “forme sostanziali”,
in quanto finalizzati (a giudizio del legislatore) ad assicurare
la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse
dagli elettori sottoscrittori.
Da ciò si ricava, chiaramente, il principio per cui le rilevanti
difformità riscontrate (riguardanti il cognome, il giorno,
il mese e l’anno di nascita), nel caso di specie, tra i
dati anagrafici riportati sul modello di presentazione delle
candidature (“Mesca Pietro, nato a San Giorgio Jonico il
19.07.1980”) e quelli risultanti dalla dichiarazione di
accettazione (“Nesca Pietro, nato a San Giorgio Jonico il
28.09.1967”), non offrendo alcuna certezza (neanche dopo
l’allegazione del certificato anagrafico rilasciato a nome
di Nesca Pietro, nato in San Giorgio Jonico il 28.09.1967,
ed attestante l’inesistenza di un Mesca Pietro, nato a San
Giorgio Jonico il 19.07.1980) né sulla esatta direzione
della manifestazione di volontà espressa circa la candidatura
in questione dagli elettori sottoscrittori della lista Democratici
Cristiani Uniti, né sulla reale coincidenza dell’identità
dei diversi nominativi rispettivamente indicati, non possono
essere ascritte al rango di mera irregolarità sanabile o
di semplice errore materiale, ma - a ben vedere - concretano
un vizio di legittimità insanabile sanzionato dall’art.
10 della Legge 17 Febbario 1968 n° 108 con il depennamento
della candidatura stessa (e, conseguentemente, con l’esclusione
della lista per mancato raggiungimento del numero minimo
di candidati prescritto dalla legge).
Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso
deve essere respinto. Sussistono giusti motivi (la novità
della questione) per disporre la compensazione integrale
tra le parti delle spese processuali.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando
sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio
del 23 Marzo 2005.
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Aldo Ravalli - Presidente
Enrico d'Arpe - Consigliere Relatore-Estensore
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Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 24 marzo 2005
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