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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 24 marzo 2005 n. 1602
Pres. Ravalli - Est. d’Arpe
Sig. Teodoro PRUDENTINO (Avv. N. Massari) c. UFFICIO CENTRALE REGIONALE presso la CORTE di APPELLO di BARI (Avv. Dist. Stato)


1. Elezioni – Giudizio elettorale - Esclusione di una lista dalle elezioni regionali – Ricorso - Omessa notifica alla Regione e ai rappresentanti delle liste ammesse – Irrilevanza – Ragioni – Inconfigurabilità di controinteressati nel giudizio elettorale

 

2. Elezioni – Giudizio elettorale - Esclusione di una lista dalle elezioni regionali – Difformità dei dati anagrafici riportati sul modello di presentazione delle candidature e sulla dichiarazione di accettazione – Configurabilità come irregolarità o come errori materiali – Non sussiste – Natura – Vizi di legittimità - Conseguenze

1 Il ricorso avverso l’esclusione di una lista dalle elezioni regionali è ammissibile nonostante l’omessa notifica alla Regione e ai rappresentanti delle liste ammesse, giacchè non sono configurabili controinteressati in senso proprio nel giudizio elettorale promosso contro l’esclusione di una lista.

 

2 Le difformità rilevanti tra i dati anagrafici riportati sul modello di presentazione delle candidature e quelli risultanti dalla dichiarazione di accettazione, non offrendo alcuna certezza, non sono etichettabili come semplici irregolarità o come meri errori materiali, bensì concretano vizi di legittimità sanzionati con il depennamento della candidatura e, conseguentemente ed eventualmente, con l’esclusione della lista per mancato raggiungimento del numero minimo di candidati prescritto dalla legge.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce
Prima Sezione

 

Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Enrico d’Arpe Componente est.
Carlo Dibello Componente

 

ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n° 428/2005 presentato dal
Sig. Prudentino Teodoro, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Massari ed elettivamente domiciliato in Lecce, Via Zanardelli n° 7, presso lo Studio dell’Avv. Angelo Vantaggiato,

 

contro

 

l’Ufficio Centrale Regionale costituito presso la Corte di Appello di Bari, in persona del suo Presidente, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;

 

per l'annullamento
del provvedimento del 12 Marzo 2005, con cui l’Ufficio Centrale Regionale di Bari ha parzialmente modificato il provvedimento di esclusione dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Brindisi, confermando però l’esclusione della lista Democratici Cristiani Uniti dalla partecipazione alla prossima tornata elettorale del 3-4 Aprile 2005 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Puglia.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità intimata;
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito nella Camera di Consiglio del 23 Marzo 2005 il Relatore Cons. Dr. Enrico d'Arpe; e uditi, altresì, l'Avv. Nicola Massari per il ricorrente e l'Avvocato dello Stato Salvatore Colangelo per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il ricorrente – che agisce nella duplice veste di candidato (alle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Regionale della Puglia del 3-4 Aprile 2005) della lista Democratici Cristiani Uniti e presentatore della stessa – espone:
- che l’Ufficio Centrale Circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Brindisi, riunitosi in data 10 Marzo 2005, ha escluso la lista Democratici Cristiani Uniti in quanto, dei sei candidati della lista stessa, uno (tal Mesca Pietro) non sarebbe ricompreso tra le dichiarazioni di accettazione della candidatura (essendo stata riscontrata difformità tra le generalità indicate sul modello di presentazione delle candidature: “Mesca Pietro, nato a San Giorgio Jonico il 19.07.1980”, e la dichiarazone di accettazione della candidatura che risultava invece sottoscritta da “Nesca Pietro, nato a San Giorgio Jonico il 28.09.1967) e per il secondo (Marano Anna) vi sarebbe una discrasia tra la data di nascita riportata nella lista (10.10.1944) e quella dichiarata nel foglio di accettazione della candidatura ed annesso certificato elettorale (10.10.1949); per cui rimanendo soltanto quattro candidature valide, la lista non raggiungerebbe il minimo legale per essere ammessa alla competizione elettorale;
- che l’Ufficio Centrale Regionale (al quale il Sig. Teodoro Prudentino, nella predetta duplice veste, aveva proposto tempestivo ricorso amministrativo), con provvedimento adottato in data 12 Marzo 2005, ha parzialmente modificato il provvedimento dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Brindisi ritenendo valida la candidatura della Sig.ra Marano Anna, “rilevando, invece, che la candidatura del signor Mesca Pietro è stata fondatamente esclusa non essendovi alcuna identificazione sia nel cognome sia nella data di nascita del medesimo in modo che non è ipotizzabile un errore materiale” e confermando quindi l’esclusione della lista Democratici Cristiani Uniti dalla partecipazione alle elezioni di che trattasi, per la ravvisata insussistenza del numero minimo (sei) di candidati richiesto dalla legge (art. 9 comma quinto Legge n° 108/1968, così come modificato dall’art. 10 Legge Regionale 28 Gennaio 2005 n° 2).

 

Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento indicato in epigrafe, lo ha impugnato dinanzi all’intestato Tribunale formulando il seguente articolato motivo di gravame.
1) Violazione di legge, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, arbitrio ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria: assumendo, in estrema sintesi, che (alla stregua della normativa esistente in materia) il noto principio del favor elettorale verso la più ampia praticabilità del diritto di elettorato sia passivo (di liste e candidati) sia attivo (scelta da parte degli elettori) non poteva non prevalere nei confronti degli errori materiali e/o delle mere irregolarità formali e sanabili, come quelle che si sarebbero verificate nella fattispecie.
Si è costitutita in giudizio, per conto degli Uffici Centrali Elettorali, l’Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando una memoria difensiva con la quale ha, puntualmente e diffusamente, replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la reiezione del ricorso. Il ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Alla Camera di Consiglio del 23 Marzo 2005 fissata per la delibazione dell’incidente cautelare, il Presidente del Collegio ha avviso i difensori delle parti costituite che, in sede di decisione della domanda cautelare, il Tribunale avrebbe potuto definire il giudizio nel merito, quindi (dopo ampia discussione orale) la causa è stata introitata per la decisione.

 

DIRITTO

 

Il Collegio, sentite sul punto le parti costituite (che nulla hanno osservato in proposito), ravvisata la manifesta infondatezza del ricorso, ritiene possibile definire nel merito la causa, ai sensi dell’art. 26 ultimo comma della Legge n° 1034/1971 e ss.mm..
In via preliminare, osserva il Tribunale che il gravame appare ammissibile (nonostante la mancata notificazione alla Regione Puglia e ai rappresentanti delle altre liste ammesse alla competizione elettorale del 3-4 Aprile 2005) poiché, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico nel giudizio elettorale promosso contro l’atto di esclusione di una lista.
Il ricorso è, però, manifestamente infondato nel merito e va respinto.
In conformità al modello semplificato di decisione delineato dall’art. 9 primo comma della Legge 21 Luglio 2000 n° 205, si ritiene sufficiente rilevare, in punto di diritto, che l’errata trascrizione del cognome nella lista corrisponde, nella sostanza, alla mancata inclusione nella stessa dell’effettivo candidato (T.A.R. Sicilia Palermo, II Sezione, 5 Marzo 2002 n° 680) e che – ai sensi dell’art. 9 terzo comma della Legge 17 Febbraio 1968 n° 108 (“Norme per la elezione dei Consigli Regionali nelle Regioni a statuto normale”) – la firma degli elettori presentatori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, in quanto solo la sottoscrizione apposta su moduli contenenti tutti i predetti dati anagrafici dà certezza sul fatto che gli elettori intendessero effettivamente e consapevolmente presentare proprio quei candidati.
Trattasi, insomma, di adempimenti fondamentali inquadrabili nella categoria giuridica delle c.d. “forme sostanziali”, in quanto finalizzati (a giudizio del legislatore) ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dagli elettori sottoscrittori.
Da ciò si ricava, chiaramente, il principio per cui le rilevanti difformità riscontrate (riguardanti il cognome, il giorno, il mese e l’anno di nascita), nel caso di specie, tra i dati anagrafici riportati sul modello di presentazione delle candidature (“Mesca Pietro, nato a San Giorgio Jonico il 19.07.1980”) e quelli risultanti dalla dichiarazione di accettazione (“Nesca Pietro, nato a San Giorgio Jonico il 28.09.1967”), non offrendo alcuna certezza (neanche dopo l’allegazione del certificato anagrafico rilasciato a nome di Nesca Pietro, nato in San Giorgio Jonico il 28.09.1967, ed attestante l’inesistenza di un Mesca Pietro, nato a San Giorgio Jonico il 19.07.1980) né sulla esatta direzione della manifestazione di volontà espressa circa la candidatura in questione dagli elettori sottoscrittori della lista Democratici Cristiani Uniti, né sulla reale coincidenza dell’identità dei diversi nominativi rispettivamente indicati, non possono essere ascritte al rango di mera irregolarità sanabile o di semplice errore materiale, ma - a ben vedere - concretano un vizio di legittimità insanabile sanzionato dall’art. 10 della Legge 17 Febbario 1968 n° 108 con il depennamento della candidatura stessa (e, conseguentemente, con l’esclusione della lista per mancato raggiungimento del numero minimo di candidati prescritto dalla legge).
Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi (la novità della questione) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 23 Marzo 2005.

 

Aldo Ravalli - Presidente
Enrico d'Arpe - Consigliere Relatore-Estensore

 

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 24 marzo 2005

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