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n. 4-2005 - © copyright

T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 11 marzo 2005 n. 938
Luigi Trivellato, Presidente - Alessandra Farina relatore


Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Art. 43 L. n. 47/1985 – Sanatoria edilizia in presenza di provvedimento sanzionatorio – E’ possibile purché tale provvedimento non abbia avuto esecuzione.

L’art. 43 L. n. 47/1985, così come interpretato in via autentica dall’art. 12-bis della legge n. 68/88, consente la sanatoria di abusi edilizi anche in presenza di un provvedimento sanzionatorio, quale può essere la demolizione del manufatto, purché per qualsiasi ragione detto provvedimento non abbia avuto esecuzione. Pertanto, non costituiscono preclusione al conseguimento del condono né la trascrizione del provvedimento sanzionatorio, né l’avvenuta immissione in possesso del bene, in quanto l’avvenuta acquisizione può dare luogo ad una situazione inconciliabile con la sanatoria nella sola ipotesi in cui all’immissione in possesso abbia fatto seguito la demolizione dell’immobile o la sua utilizzazione a fini pubblici.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Sent. n. 938/2005
Ric. n. 432/2005

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda Sezione

 

con l’intervento dei signori magistrati: Luigi Trivellato Presidente; Lorenzo Stevanato Consigliere; Alessandra Farina Consigliere, relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 432/2005 proposto da…., rappresentata e difesa dall’avv. …., con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. …. in Venezia, S.Marco 5134;

 

CONTRO

 

il Comune di Arzignano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Ferretto, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;

 

PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento comunale 13.12.2004 n. 45430 di diniego condono edilizio e dell’atto di presa di possesso dei beni abusivi e del relativo verbale come da comunicazione 3.2.2005.

 

Visto il ricorso, notificato il 17.2.2005 e depositato presso la Segreteria il 25.2.2005, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzignano, depositato il 7.3.2005;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 9 marzo 2005, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Alessandra Farina – gli avv.ti Alessandro Pesavento, per la ricorrente e Antonio Ferretto, per il Comune intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
il disposto di cui all’art. 32 , comma 25, del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, il quale prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47/85;
visto l’art. 43 della legge n. 47/85, così come interpretato in via autentica dall’art. 12-bis della legge n. 68/88, in base al quale è consentita la sanatoria di abusi edilizi anche in presenza di un provvedimento sanzionatorio, quale può essere la demolizione del manufatto, purchè per qualsiasi ragione detto provvedimento non abbia avuto esecuzione;
che pertanto, per effetto delle suddette disposizioni, non costituiscono preclusione al conseguimento del condono la trascrizione del provvedimento sanzionatorio, né l’avvenuta immissione in possesso del bene, in quanto l’avvenuta acquisizione può dare luogo ad una situazione inconciliabile con la sanatoria nella sola ipotesi in cui all’immissione in possesso abbia fatto seguito la demolizione dell’immobile o la sua utilizzazione a fini pubblici (C.d.S., V, n. 1080/1993; n. 2973/2000);
che, pertanto, per le ragioni esposte, la motivazione addotta dall’amministrazione a fondamento del diniego di condono risulta illegittima;
il ricorso è, quindi, fondato e va accolto con conseguente annullamento del diniego impugnato.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di rigetto della domanda di condono edilizio (n. 45430/2004).
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9 marzo 2005.


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