| T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 11 marzo 2005 n. 938
Luigi Trivellato, Presidente - Alessandra Farina relatore
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Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e
condono – Art. 43 L. n. 47/1985 – Sanatoria edilizia in
presenza di provvedimento sanzionatorio – E’ possibile purché
tale provvedimento non abbia avuto esecuzione.
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L’art. 43 L. n. 47/1985, così come interpretato
in via autentica dall’art. 12-bis della legge n. 68/88,
consente la sanatoria di abusi edilizi anche in presenza
di un provvedimento sanzionatorio, quale può essere la demolizione
del manufatto, purché per qualsiasi ragione detto provvedimento
non abbia avuto esecuzione. Pertanto, non costituiscono
preclusione al conseguimento del condono né la trascrizione
del provvedimento sanzionatorio, né l’avvenuta immissione
in possesso del bene, in quanto l’avvenuta acquisizione
può dare luogo ad una situazione inconciliabile con la sanatoria
nella sola ipotesi in cui all’immissione in possesso abbia
fatto seguito la demolizione dell’immobile o la sua utilizzazione
a fini pubblici.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Sent. n. 938/2005
Ric. n. 432/2005
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
seconda Sezione
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con l’intervento dei signori magistrati:
Luigi Trivellato Presidente; Lorenzo Stevanato Consigliere;
Alessandra Farina Consigliere, relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 432/2005 proposto da…., rappresentata
e difesa dall’avv. …., con elezione di domicilio presso
lo studio dell’avv. …. in Venezia, S.Marco 5134;
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CONTRO
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il Comune di Arzignano in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Antonio Ferretto, con elezione di domicilio presso la segreteria
di questo Tribunale;
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PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del
provvedimento comunale 13.12.2004 n. 45430 di diniego condono
edilizio e dell’atto di presa di possesso dei beni abusivi
e del relativo verbale come da comunicazione 3.2.2005.
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Visto il ricorso, notificato il 17.2.2005
e depositato presso la Segreteria il 25.2.2005, con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzignano,
depositato il 7.3.2005;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 9 marzo 2005, convocata
a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034
così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000
n. 205 - relatore il Consigliere Alessandra Farina – gli
avv.ti Alessandro Pesavento, per la ricorrente e Antonio
Ferretto, per il Comune intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971
n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio
2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale
e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo,
di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti
nei loro scritti difensivi;
considerato
il disposto di cui all’art. 32 , comma 25, del D.L. n. 269/2003,
convertito in legge n. 326/2003, il quale prevede l’applicabilità
delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n.
47/85;
visto l’art. 43 della legge n. 47/85, così come interpretato
in via autentica dall’art. 12-bis della legge n. 68/88,
in base al quale è consentita la sanatoria di abusi edilizi
anche in presenza di un provvedimento sanzionatorio, quale
può essere la demolizione del manufatto, purchè per qualsiasi
ragione detto provvedimento non abbia avuto esecuzione;
che pertanto, per effetto delle suddette disposizioni, non
costituiscono preclusione al conseguimento del condono la
trascrizione del provvedimento sanzionatorio, né l’avvenuta
immissione in possesso del bene, in quanto l’avvenuta acquisizione
può dare luogo ad una situazione inconciliabile con la sanatoria
nella sola ipotesi in cui all’immissione in possesso abbia
fatto seguito la demolizione dell’immobile o la sua utilizzazione
a fini pubblici (C.d.S., V, n. 1080/1993; n. 2973/2000);
che, pertanto, per le ragioni esposte, la motivazione addotta
dall’amministrazione a fondamento del diniego di condono
risulta illegittima;
il ricorso è, quindi, fondato e va accolto con conseguente
annullamento del diniego impugnato.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti
le spese e gli onorari del giudizio;
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando
sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza
ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento
di rigetto della domanda di condono edilizio (n. 45430/2004).
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari
del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio
del 9 marzo 2005.
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