| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 4 marzo 2005
n. 1617
G. Coraggio Pres. A. Monaciliuni Est. |
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Giurisdizione e competenza – Attività di
vigilanza armata - “Servizi di sicurezza” di cui rispettivamente
all’allegato 2 del D.L.vo n. 157/95 ed all’allegato XVI-B
del D.L.vo n. 158/95 – Vi rientra – Applicazione del D.L.vo
n. 157/95 – Esclusione - Applicazione del D.L.vo n. 158/95
- Esclusione – Ricorso avverso la relativa procedura di
raccolta delle offerte indetta dalla RAI - Giurisdizione
del Giudice Amministrativo - Insussistenza
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L’attività di vigilanza armata, controllo
gestione accessi, vigilanza e prevenzione antincendio, reception
e gestione accessi presso il centro produzione RAI di Napoli
rientra tra i c.d. “servizi di sicurezza” di cui rispettivamente
all’allegato 2 del D.L.vo n. 157/95 ed all’allegato XVI-B
del D.L.vo n. 158/95. Pertanto, alla luce del chiaro disposto
dell’art. 2, comma 2 del D.L.vo n. 157/95 e dell’art. 7,
comma 3, del D.L.vo n. 158/95, l’affidamento del relativo
servizio è escluso dall’assoggettabilità alle restanti previsioni
dei citati decreti. Ne consegue l’illegittimità del ricorso
proposto avverso l’aggiudicazione del servizio (avvenuta
per raccolta di offerte e non mediante procedura ad evidenza
pubblica) per difetto di giurisdizione, restando ininfluente
la questione circa la perdurante natura di organismo di
diritto pubblico della RAI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
- Sezione Prima
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composto dai magistrati:
dott. Giancarlo Coraggio - Presidente
dott. Arcangelo Monaciliuni - Consigliere, rel.
dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli - Referendario
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ha pronunciato la seguente
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Sentenza
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sul ricorso n. 11913/2004 Reg. Gen., proposto
dall’Istituto di Vigilanza privata “Civin Vigilanza s.r.l.”,
rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto
introduttivo del giudizio, dall'avv. Enrico Soprano, presso
il cui studio in Napoli, via G. Melisburgo, n. 4, è eletto
domicilio
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e sul ricorso n. 12072/2004 Reg. gen., proposto
dall'Istituto di vigilanza privata "La Nuova Lince s.r.l.",
in proprio e nella qualità di impresa capogruppo dell'Ati
con la SO.GE.SI. - Società Gestione Sicurezza s.r.l., in
persona dell'amministratore unico, dott. Nunzio Recano,
anch'esso rappresentato e difeso, per mandato a margine
dell'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Enrico Soprano,
presso il cui studio in Napoli, via G. Melisburgo, n. 4,
è anche qui eletto domicilio
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entrambi contro
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la Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a.
- Divisione Produzione TV - Centro di Napoli e la stessa
RAI, con sede in Roma, viale Mazzini, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa (la RAI,
in persona del direttore degli affari legali), per mandati
a margine degli atti di costituzione in giudizio, dagli
avv.ti Giuseppe Morbidelli e Gerardo Maria Cantore, con
domicilio eletto nello studio del secondo, in Napoli, via
C. Console, n. 3
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e (solo il secondo ricorso) nei confronti
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- dell'Istituto di vigilanza privata "Oplonti",
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso, per mandato in calce alla copia notificata del
ricorso, dagli avv.ti Fabrizio Paoletti e Francesco Paoletti,
con domicilio eletto in Napoli, via Tommaso Caravita, n.
10, presso lo studio dell'avv. Guglielmo Conca
- dell'Istituto di vigilanza privata "Europol", in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso, per mandato a margine dell'atto di costituzione
in giudizio, dall'avv. Vincenzo Cocozza, presso il cui studio
in Napoli, via V. Colonna, n. 9, è eletto domicilio
- del Consorzio Star Service, di Securitalia e della coop.
Full Service, in persona dei rispettivi legali rappresentanti,
non costituitisi in giudizio
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quanto al primo ricorso:
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per l'annullamento, previa sospensione
- della lettera d'invito a trattativa privata DIV/PROD/A
001385 del 16 luglio 2004, avente ad oggetto l'affidamento
del "servizio di vigilanza armata, controllo gestione accessi,
vigilanza e prevenzione antincendio, reception e gestione
accessi presso il centro produzione RAI di Napoli", degli
allegati nn. 1 e 2 e delle condizioni generali di contratto
ad essi accluse, degli atti recanti la valutazione delle
offerte prodotte e l'aggiudicazione del servizio in parola,
allo stato non conosciuti e del contratto di appalto, ove
già stipulato
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nonchè, per l'accertamento
ex artt. 33 e ss. d. l.vo n. 80/1998 del diritto al risarcimento
dei danni ingiusti patiti per effetto degli atti impugnati
e per la conseguente condanna della RAI al pagamento delle
somme a tale titolo dovute, maggiorate di interessi e rivalutazione
come per legge
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quanto al secondo ricorso (atto introduttivo
del giudizio):
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per l'annullamento, previa sospensione
- del provvedimento, allo stato non conosciuto, con il quale
è stata disposta l'aggiudicazione del "servizio di vigilanza
armata, controllo gestione accessi, vigilanza e prevenzione
antincendio, reception e gestione accessi presso il centro
produzione RAI di Napoli" (ovvero del servizio di cui già
al primo gravame) in favore dell'Istituto di vigilanza privata
Oplonti;
- del relativo contratto di appalto, ove già stipulato;
- ove necessario e per quanto di ragione, della lettera
d'invito a trattativa privata del 16.7.2004 e dei relativi
allegati, nella parte in cui non è stato previsto che le
offerte anormalmente basse rispetto alle prestazioni oggetto
del servizio suindicato andavano sottoposte a verifica di
congruità;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti
e comunque connessi
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nonchè, per l'accertamento
ex artt. 33 e ss. d. l.vo n. 80/1998 del diritto al risarcimento
dei danni ingiusti patiti per effetto degli atti impugnati
e per la conseguente condanna della RAI al pagamento delle
somme a tale titolo dovute, maggiorate di interessi e rivalutazione
come per legge
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quanto sempre al secondo ricorso (atto recante
motivi aggiunti):
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- dei successivi atti, depositati dalla RAI
in giudizio, in essi compresi i verbali formati dalla commissione
di gara, la graduatoria formulata e la "conferma d'ordine"
a favore dell'Oplonti;
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Visti i due ricorsi, l'atto recante motivi
aggiunti in seno al secondo ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione nei due giudizi della Rai;
Visti gli atti di costituzione nel secondo giudizio degli
Istituti di vigilanza Oplonti ed Europol;
Viste le memorie di parte e l'annessa documentazione;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore il consigliere, dott. Arcangelo Monaciliuni;
Uditi, alla pubblica udienza del 2 febbraio 2005, i procuratori
delle parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato quanto segue:
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Fatto e Diritto
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1- I due ricorsi in epigrafe vanno trattati
congiuntamente.
Essi hanno ad oggetto la medesima procedura attivata dalla
RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a. (RAI, d'ora in avanti)
per assicurarsi, per un biennio, prestazioni di vigilanza
armata, controllo gestione accessi, vigilanza e prevenzione
antincendio, reception e gestione accessi presso il centro
produzione RAI di Napoli. Detta procedura si sostanzia in
una richiesta a soggetti scelti da RAI a presentare “la
vs. migliore offerta”, nell’intesa che “i risultati delle
valutazioni delle offerte pervenute non impegnano in alcun
modo la RAI in ordine alla stipula del contratto, restando
essa del tutto libera tanto di non dare corso all’operazione
negoziale quanto di perfezionarla” e (nell’intesa) che “le
trattative precontrattuali…..rimangono esclusivamente finalizzate
a consentire alle parti di formulare compiute proposte di
contratto”. Si è, quindi, in presenza di una “raccolta di
offerte” a connotati prettamente civilistici (assente evidentemente,
per quanto appresso si dirà sulla posizione processuale
di RAI, ogni riferimento a normativa regolante le procedure
tipiche dell’evidenza pubblica) di cui alle “Condizioni
generali di contratto RAI per l’acquisto di beni e di servizi”,
allegate alla richiesta suddetta.
Il primo soggetto ricorrente, la Civin Vigilanza, non è
stata invitata a partecipare a detta procedura ed il secondo,
La Nuova Lince, vi ha partecipato collocandosi al terzo
posto (recte: producendo la terza migliore offerta, non
esistendo formali graduatorie) a ridosso degli Istituti
di vigilanza Oplonti ed Europol, entrambi convenuti e costituiti
in giudizio. Nel mentre il primo si duole del mancato invito
a concorrere, assumendo che la RAI deve sottostare alle
regole dell’evidenza pubblica di derivazione comunitaria,
il secondo, fermo anche qui quanto sopra, denuncia che le
offerte dei due soggetti che lo hanno preceduto andavano
escluse (entrambe per mancato rispetto dei minimi inderogabili
in tema di costo del lavoro e, di poi, per non aver, il
raggruppamento guidato dall'0plonti, indicate le parti del
servizio da eseguirsi da ciascun associato e per non aver,
l'Europol, presentato il piano di sicurezza).
La RAI si è costituita nei due giudizi e, prima di replicare
agli assunti attorei ritenuti infondati nel merito, in entrambi
i gravami ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo
giudice e la situazione di collegamento sostanziale fra
Civin Vigilanza e La Nuova Lince (la prima sarebbe interamente
controllata dalla seconda) con profili di inammissibilità
legati direttamente a detta situazione.
Evidente, quindi, la necessità di una trattazione congiunta
dei due ricorsi, dovendo passarsi all'esame di detta situazione
di collegamento ed all'emanazione delle statuizioni che
ne avranno a derivare immediatamente dopo aver, nel caso,
ritenuta sussistere la giurisdizione dell'adito giudice
amministrativo sulle due cause. (Del resto, è proprio a
causa della necessità di dare risposte alle eccezioni processuali
di RAI legate alla ripetuta situazione di collegamento che
è stata negata la richiesta cancellazione dal ruolo del
ricorso Civin Vigilanza: cfr. verbale di udienza).
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2- Può ora procedersi a verificare la sussistenza
o meno della giurisdizione del giudice amministrativo che
RAI nega, per i due ricorsi, sulla scorta di identico assunto:
"perchè la s.p.a. RAI non è amministrazione aggiudicatrice
nè ex art. 2 del d.l.vo 157/1995, nè ex art. 2 d.l.vo n.
158/1995".
Secondo l'articolato dispiegarsi dell'eccezione, il quadro
normativo renderebbe chiara una duplice esclusione: quella
delle telecomunicazioni, dalla sfera di applicazione delle
direttiva forniture, lavori e servizi (recepita con il d.
l.vo n. 157); quella della radio e della televisione, escluse
dalla sfera di applicazione della direttiva che disciplina
forniture, lavori e servizi nelle telecomunicazioni (di
cui al d. l.vo n. 158). Ne deriverebbe il totale affrancamento
dalla normativa comunitaria, e da quella interna di recepimento,
dei contratti stipulati dalle emittenti televisive, ovvero
da RAI, soggetto di diritto privato svolgente tipicamente
attività di impresa, e quindi l'applicazione, ad essi, delle
norme di diritto comune con conseguente devoluzione delle
relative controversie all'autorità giudiziaria ordinaria,
come accaduto per incontestata prassi quasi cinquantennale.
In siffatta situazione, ossia in presenza di un'esclusione
dall'ambito del d. l.vo n. 158 dettata da un'espressa eccezione
dello stesso decreto, a nulla varrebbe affermare la qualitas
di impresa pubblica della RAI; nè, peraltro potrebbe predicarsi
la natura di organismo di diritto pubblico di RAI, sì da
ritenerla assoggettata comunque al d.l.vo n. 157/1995.
Difetterebbe, infatti, il primo e coessenziale requisito
che avrebbe ad esser soddisfatto: l'essere la RAI istituita
per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale
aventi carattere non industriale e commerciale, non in discussione
il secondo: l'essere dotata di personalità giuridica ed
il terzo, questo sussistente in quanto controllata dallo
Stato (non, cioè, per svolgere attività finanziata in modo
maggioritario dallo Stato).
Secondo l'eccepiente, che a detta conclusione perviene a
seguito di dettagliato esame della giurisprudenza comunitaria
e nazionale (per vero, non sempre effettivamente utile ai
fini invocati), poichè la natura del bisogno deve essere
dedotta dalla natura dell'attività volta a soddisfarla se
questa è esercitata, come qui avverrebbe, in regime di concorrenza
effettiva non può che essere di natura economica e a carattere
industriale e commerciale. In tale prospettiva, il canone
varrebbe a compensare solo le attività non remunerative,
ovvero gli obblighi di servizio pubblico (le relative risorse
sarebbero oggetto, ex art. 27 del vigente contratto di servizio,
di contabilità separata) e, per il resto delle attività,
si verterebbe in regime di libero mercato che richiede comportamenti
improntati a criteri di flessibilità ed efficienza, tipici
delle imprese. Il che costituirebbe la ragione per la quale
la RAI, "pur non essendo un soggetto dimenticabile", non
compare in nessuno degli elenchi allegati alle tre direttive
"fondamentali", nè in quelli allegati ai decreti legislativi
che le stesse hanno recepito nell'ordinamento interno e
recanti, gli uni e gli altri elenchi, gli organismi di diritto
pubblico; elenchi che, ancorchè non esaustivi, sono rivolti
ad essere i più completi possibili (sentenze Corte di giustizia
Gemeente Arnhem e Ente Fiera).
A detta prospettazione, le parti ricorrenti oppongono la
ricostruzione operata da recente pronuncia del Tar Lazio
(Sez. III, ter, 9 giugno 2004, n. 5460) che in situazione
analoga ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo
rigettando le argomentazioni spese da RAI in tale sede.
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3- E' avviso del Collegio che la questione
non sarebbe di agevole soluzione, ove avesse a doversi risolverla
a monte ed in radice. Lo stesso quadro normativo, comunitario
ed interno -temporalmente caratterizzato da "divergenze"
e "convergenze" tra la disciplina dei settori contigui delle
telecomunicazioni in senso stretto e quello della televisione
(cfr. le direttive comunitarie c.dette di prima generazione
e quelle di seconda e, nell'ordinamento nazionale, in particolare
la legge n. 249/1997)- appare più ampio di quello qui indicato
comprendendo, da una parte, la legge 3 maggio 2004, n. 112,
recante norme di principio in materia di assetto del sistema
radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana
s.p.a., e, dall'altra, la direttiva 2004/17/CE del 31 marzo
2004 e la coeva direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004,
che escludono entrambe -in toto la prima e in parte la seconda-
dal campo della loro applicazione gli appalti pubblici nel
settore delle telecomunicazioni ( cfr. quinto considerando
della prima ed art. 13 della seconda).
Tale produzione normativa non offre univoci elementi risolutivi
in un senso o nell'altro, ma ulteriori tasselli di riferimento
(comunitari ed interni, entrambi, nelle diverse previsioni
recate, immediatamente precettivi o attuali che siano, comunque
rilevanti ai fini interpretativi) da inanellare nella composita
cornice normativa, giurisprudenziale e dottrinaria che fa
da sfondo e nel cui ambito occorre(rebbe) muoversi per sciogliere
soprattutto il nodo che, per quanto più appare ancora rilevare,
resta sicuramente in piedi: quello di decidere se RAI sia
o meno da considerarsi organismo di diritto pubblico, ossia
se sia assoggettata, per ciò solo sotto un profilo soggettivo,
al d. l.vo n. 157/1995.
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4- Detto nodo evidentemente rimane in tutta
la sua complessità. Tuttavia, come anticipato, non ricorre
la necessità in questa sede di scioglierlo (e quindi occorre
astenervisi per doverose ragioni di economia processuale
e di certezze, per quanto possibili, da offrire a chi chiede
giustizia) poichè la questione trova soluzione nel senso
della necessitata declinatoria della giurisdizione di questo
giudice anche se la RAI dovesse (ancor oggi, pur in presenza
di sistema c.detto misto, ma nelle more del completamento
del processo di dismissione della partecipazione dello Stato
nella RAI, di cui all'art. 21 l. 112/2004 cit.) essere ritenuto
organismo di diritto pubblico, e quindi (oggi ancora) assoggettato
al d.l.vo n. 157/1995; e la medesima conclusione, va comunque
aggiunto, si impone del tutto pianamente anche ove si potesse
ancora utilmente argomentare sulla sottoposizione di RAI
al d.l.vo n. 158/1995.
Ed infatti, l'art. 2, comma 2, del d. l.vo n. 157/1995 (reiterativo
degli artt. 8, 9 e 10 della direttiva Cee n. 50/92, riprodotti
negli artt. 20, 21 e 22 della direttiva n. 18/2004) recita
"Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per
quelli in cui il valore di tali servizi prevalga rispetto
a quello dei servizi di cui all'allegato 1, il presente
decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma
3, 20 e 21".
Analoga previsione è recata dall'art. 7, comma 3, del d.l.vo
n. 158/1995, (reiterativo dell'art. 17 della direttiva Cee
93/38, suddiviso fra gli artt. 31, 32 e 33 della direttiva
n. 17/2004) secondo cui "Per gli appalti di servizi di cui
all'allegato XVI-B e per quelli in cui tali servizi sono
prevalenti rispetto a quelli di cui all'allegato XVI-A,
si applicano solo gli articoli 19 e 28".
Le previsioni applicabili cui si riferiscono entrambi gli
articoli recano l'obbligo di inserimento di specifiche tecniche
nei capitolati di oneri e quello di postinformazione alla
Commissione Europea dell'avvenuta aggiudicazione. Come già
rilevato da questa Sezione in seno ad una pronuncia non
a caso richiamata da RAI (ricorrente sempre "La Nuova Lince"
in una ad altro Istituto di vigilanza e resistente la SEI)
ciò comporta, per l'affidamento dei servizi ricompresi negli
allegati 2 e XVI-B, ovvero per quelli in cui il loro valore
sia prevalente rispetto a quelli di cui agli allegati 1
e XVI-A, l'esclusione dell'assoggettabilità delle modalità
del loro affidamento alle restanti previsioni delle direttive
e dei decreti, ossia in particolare alle regole dettate
per pervenire all'aggiudicazione a mezzo di esperimenti
di pubbliche gare mediante procedura aperta, ristretta o
negoziata (Tar Campania, sezione prima, n. 1821/2001).
Ebbene, in entrambi gli allegati (2 e XVI-B) rientrano i
servizi di sicurezza che costituiscono oggetto dell'appalto
qui in evidenza.
Sul punto, va osservato prima di proseguire, non si registrano
repliche. Parte ricorrente fa rilevare solo come sia stata
sempre questa Sezione (Tar Campania, sez. prima, sentenza
n. 1612/2001) ad aver enucleato dall'ambito dei servizi
di sicurezza i servizi di portierato, ritenuti invece ricompresi,
rispettivamente, negli allegati 1 e XVI-A dei decreti (e
nei corrispondenti allegati delle direttive pregresse e
sopravvenute) nell'ambito della categoria "gestione delle
proprietà immobiliari"; ma l'affermazione, effettivamente
contenuta nella pronuncia richiamata, non è significativa
poichè indubbia, fra le prestazioni qui richieste, la prevalenza
dei servizi di sicurezza, ovvero di vigilanza a mezzo guardie
giurate in possesso di licenza prefettizia ex art. 134 T.u.l.p.s.,
come si evince dai contenuti delle prestazioni, quali indicati
dal Capitolato tecnico, allegato sub 1 alla lettera d’invito
e, per il quantum, dalle offerte prodotte.
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5- E dunque RAI, quand'anche in tesi organismo
di diritto pubblico (o impresa pubblica), non era tenuta
ad attivare alcun procedimento di evidenza pubblica imposto
dalla normativa cennata.
Ma se così è, al Collegio non resta che riaffermare la conclusione
già di Tar Campania n. 1821/2001 cit. secondo cui, in siffatte
condizioni, la declinatoria della giurisdizione di questo
giudice si impone. L'assunto, rimasto invero pressocchè
isolato alla luce del diverso orientamento (di principio)
affermatosi in ambito giurisprudenziale, ha trovato recente
autorevole conferma dall'avviso (divenuto) univoco della
Cassazione e del Consiglio di Stato, di cui rispettivamente
alle pronunce delle Sezioni unite n. 17635 del 20 novembre
2003 e della V^ Sezione del Consiglio n. 7554 del 18 novembre
2004 (che reca l'annullamento senza rinvio della sentenza
n. 5868 pronunciata nel 2003 da questa stessa sezione del
Tribunale in adesione al richiamato affermatosi orientamento
giurisprudenziale).
La convergenza fra Cassazione e Consiglio di Stato si è
avuta in fattispecie di appalti sotto soglia nelle quali
il gestore del servizio pubblico aveva optato per una procedura
tipica di evidenza pubblica pur non avendone l'obbligo:
il che -l'inesistenza dell'obbligo di procedere a mezzo
di gara pubblica- è elemento comune rispetto all'odierna
vicenda.
E va, in particolare, ricordato come "per radicare la giurisdizione
amministrativa non sia sufficiente che una Stazione appaltante
sia tenuta, anche per gli appalti sotto soglia, ad osservare
i principi fondamentali del Trattato CE (che in materia
sono quelli della libera circolazione delle merci, della
libertà e della libera prestazione dei servizi), nonché
i consequenziali principi di parità di trattamento, non
discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità
e trasparenza (secondo quanto precisato nel secondo “considerando”
della Direttiva CEE n. 2004/18 del 31.3.2004, la cui attuazione
è prevista per gli Stati membri per il 31.1.2006), occorrendo
invece l’obbligo di osservare le specifiche procedure ad
evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria (così
Cons. Stato, sez. V, n. 7554/2004 cit., che alla cennata
declaratoria di giurisdizione del giudice amministrativo
perviene avuto anche riguardo alla recente pronuncia della
Consulta n. 204 del 2004 che ha escluso che sia sufficiente,
nel vigente assetto costituzionale, il generico coinvolgimento
di un pubblico interesse nella controversia per poterla
devolvere in via esclusiva al giudice amministrativo...
).
E dunque, la giurisdizione del giudice amministrativo viene
a radicarsi nella contestuale sussistenza tanto del profilo
soggettivo: amministrazioni aggiudicatrici e, quindi, organismi
di diritto pubblico nell'accezione comunitaria o amministrazioni
pubbliche nell'accezione dell'ordinamento nazionale, con
esclusione quindi di soggetti formalmente privati, tanto
di quello oggettivo (affidamenti per i quali sia imposta
una procedura di evidenza pubblica), con la devoluzione
invece alla giurisdizione del giudice ordinario di quelle
fattispecie nelle quali l'ente appaltante (gestore di un
servizio pubblico) abbia di fatto comunque optato per una
procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente.
Orbene, precisato che la RAI non è tenuta ad applicare le
procedure ad evidenza pubblica previste dall'ordinamento
nazionale, di cui alla normativa sulla contabilità generale
dello Stato (R.D. 18.11.1923 n. 2240 e R.D. 23.5.1924 n.
827) che riguardano solo le Amministrazioni statali e gli
Enti pubblici per i quali ne è sta prevista l’estensione
per effetto di norme specifiche (v. per gli Enti locali
l’art. 56 l. 8.6.1990 n. 142 e per gli Enti pubblici parastatali
l’art. 55 del d.P.R. 27.2.2003 n. 97), nelle circostanze
sopra chiarite -ossia in presenza dell'affidamento di un
servizio per il quale la normativa comunitaria non richiede
l'esperimento di una pubblica gara e di una relativa procedura
di scelta del contraente di stampo peraltro marcatamente
civilistico- non può inferirsene il controllo giurisdizionale
del giudice amministrativo (senza che ciò comporti alcun
deficit di tutela: cfr. Cons. Stato, sez. sesta, 16.9.1998,
n. 1267 che, in fattispecie analoga, l'assunto ha ribadito).
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6- Sempre in tale ottica, va precisato che
detta conclusione si impone (evidentemente) in riferimento
all'intero ambito di possibile cognizione del giudice amministrativo;
non potrebbe, cioè, farsi luogo ad una rivalutazione della
teoria dell'organo indiretto per ritenere le controversie
di tal fatta riconducibili nell'alveo della giurisdizione
di legittimità di detto giudice. Ancorchè tale aspetto non
appaia essere sempre stato tenuto in debito conto, va infatti
precisato che la giurisprudenza della Cassazione pronunciatasi
per la giurisdizione del giudice amministrativo in presenza
di procedimenti di individuazione del contraente da parte
di un soggetto privato che agisce quale organo indiretto
dell'amministrazione sulla base di un rapporto concessorio,
a tale conclusione è sempre pervenuta in presenza di attività
da questi svolta e (in quanto) funzionalizzata alla cura
di interessi pubblici, ovvero non in riferimento a qualsiasi
attività posta in essere dal concessionario (sol perchè
concessionario) ma solo quando rivolta all'esercizio delle
pubbliche funzioni trasferite dalla concedente, ovvero a
quell'attività che egli non avrebbe potuto compiere senza
la concessione (Cass., sez. un., n. 12200 del 1998), ovvero
qualora agisca non nell'interesse proprio, ma quale concessionario
(Cass., sez. un., n. 8541 del 1998). Del resto, parlando
proprio della RAI, anche la Cassazione penale ha avuto modo
di differenziare le attività che formano oggetto specifico
della convenzione, rispetto alle quali esercita un pubblico
servizio, dall'esercizio delle attività collaterali rispetto
alle quali alla società privata concessionaria va riconosciuta
la facoltà di agire con la discrezionalità e l'autonomia
proprie dell'imprenditore, che deve adeguare diurnamente
le sue scelte e i suoi atti alle esigenze immediate di un
mercato economico in continuo movimento (Cass. sez. un.
pen. 21 giugno 1989).
E nella fattispecie che ne occupa vengono in evidenza mere
prestazioni di vigilanza e di custodia del proprio patrimonio,
richieste nell'interesse proprio e in tutto slegate (anche
sotto un profilo strumentale che, nel caso, avrebbe a dover
essere immediato e diretto: cfr., per tutte, Cass., sez.
un., n. 1997 del 2003) dall'attribuzione di funzioni e poteri
pubblicistici. In breve, qui non si è in presenza di mezzi
necessari per l'adempimento dei doveri fondamentali nascenti
dalla concessione e per il buon andamento del servizio pubblico,
laddove per "servizio pubblico generale radiotelevisivo"
si intende il pubblico servizio esercitato su concessione
nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione,
anche non informativa, della società concessionaria secondo
le modalità e nei limiti indicati nella presente legge e
dalle altre norme di riferimento (lettera h dell'art. 1
della l. 112/2004), ossia nel rispetto dei principi posti
a garanzia degli utenti ed a salvaguardia del pluralismo
e della concorrenza del sistema.
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7- E poichè tali condizioni qui non sussistono,
alla stregua di tutto quanto fin qui considerato, i due
ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Sezione prima, dichiara inammissibili i due
ricorsi in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio
del 2.2.2005.
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dott. Giancarlo Coraggio, Presidente
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dott. Arcangelo Monaciliuni, Consigliere,
est.
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