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| n. 3-2005 - © copyright |
| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 22 marzo 2005 n.
1270
Gennaro Ferrari – Presidente, Raffaele Greco – Estensore.
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1. Processo – Processo amministrativo – Parti
del giudizio – Società incorporata in altra impresa – Interruzione
del processo – Non si verifica.
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2. Contratti della pubblica amministrazione
– Svolgimento della gara – Offerte tecniche – Previsione
di un punteggio superiore alle offerte economiche – Criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Stravolgimento
– Esclusione.
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3. Contratti della pubblica amministrazione
– Svolgimento della gara – Metodo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa – Criterio di valutazione delle offerte
– Offerta economica ed offerta tecnica – Netta diversità
– Offerte tecniche – Previa valutazione – Necessità.
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4. Contratti della pubblica amministrazione
– Svolgimento della gara – Commissione di gara – Apertura
delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti
– Successivo aggiornamento ad altra seduta – Comportamento
della Commissione – E’ illegittimo.
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1. L’estinzione di una società che sia parte
del giudizio a seguito di fusione per incorporazione non
dà luogo ad una vicenda estintiva riconducibile agli artt.
299 ss., c.p.c., bensì ad un fenomeno di successione ex
lege della società incorporante in tutti i rapporti attivi
e passivi in capo alla incorporata, ivi compresi i rapporti
processuali.
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2. In tema di gara per l’affidamento di un
appalto pubblico, la semplice previsione di un punteggio
per l’offerta tecnica superiore a quello fissato per l’offerta
economica non determina di per sé lo stravolgimento dei
principi che presiedono all’affidamento col criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, corrispondendo, anzi, alla
ratio stessa di tale metodo il conferimento alla p.a. di
un ampio margine di discrezionalità, tale da consentire
una valutazione sganciata da una mera ed automatica considerazione
dell’elemento prezzo, ed invece improntata ad una ponderazione
del dato economico con quello tecnico suscettibile anche
di assegnare rilievo prevalente a quest’ultimo.
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3. Nelle gare condotte col metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, vi è netta diversità, quanto
al criterio di valutazione delle offerte, fra l’offerta
economica e l’offerta tecnica: mentre infatti per quest’ultima
la p.a. gode di solito di un ampio margine di discrezionalità
(sia pure temperato attraverso le prescrizioni che il bando
pone in relazione alle varie “voci” in cui si articola l’offerta),
per la prima la valutazione discende in maniera automatica
e pressoché vincolata dal mero rapporto aritmetico tra le
varie offerte; pertanto, è necessario, in questo tipo di
gare, che la valutazione delle offerte tecniche preceda
cronologicamente quella delle offerte economiche, al fine
di evitare che le valutazioni (discrezionali) della p.a.
sulle seconde siano influenzate dagli esiti (vincolati)
dell’esame delle prime
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4. In sede di svolgimento di gare pubbliche,
è illegittimo il comportamento della Commissione di gara
che, dopo aver aperto le buste contenenti le offerte economiche
dei concorrenti, si è aggiornata ad altra seduta, poi convocata
dopo circa due settimane.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
- Sezione Prima
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2651 del 1997 proposto dalla
SEPI S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Paccione
ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Bari alla
via Dante Alighieri, 193,
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CONTRO
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il Comune di Noicattaro, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Franco Gagliardi La Gala ed elettivamente domiciliata presso
lo stesso in Bari alla via Abate Gimma, 94.
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e nei confronti
della PBS S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Meliota
ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Bari al
corso Cavour, 130,
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per l’annullamento, previa sospensiva,
- della delibera di Giunta Comunale nr. 559 del 9.7.1997,
recante aggiudicazione della gara d’appalto per il servizio
di informatizzazione dell’Ufficio Ragioneria, Personale
e Tributi;
- di tutti i verbali di gara sottoscritti dalla commissione
aggiudicatrice nelle sedute del 6.6.1997, 20.6.1997 e 4.7.1997;
- della sottostante delibera di giunta Comunale nr. 138
del 24.2.1997, limitatamente alla parte in cui dispone l’abbreviazione
dei termini per la formulazione delle domande di partecipazione
e per la successiva presentazione delle offerte;
- del bando di gara e del sottostante avviso di prequalificazione;
- della lettera d’invito prot. nr. 8571 del 19.5.1997;
- del capitolato tecnico e della sottostante deliberazione
di sua approvazione;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale,
ancorché ignoto, in quanto lesivo.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata e della controinteressata;
Visti i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data
6.11.1997, con i quali s’impugna, oltre ai provvedimenti
sopra citati, anche la deliberazione di Giunta Comunale
nr. 330 del 16.4.1997, di nomina della commissione aggiudicatrice;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale nr. 993 del 6.11.1997,
con la quale è stata parzialmente accolta la domanda incidentale
di sospensiva, e la successiva ordinanza del Consiglio di
Stato nr. 343 del 3.3.1998, che ha riformato la precedente,
respingendo la predetta istanza;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 9.3.2003, il Referendario,
dott. Raffaele Greco;
Udito l’avv. Paccione per la ricorrente e l’avv. Meliota
per la controinteressata;
Rilevato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato l’8-9 ottobre 1997,
depositato in Segreteria il 16 ottobre 1997, la società
SEPI S.p.A., premesso di aver partecipato alla licitazione
privata indetta dal Comune di Noicattaro per l’appalto di
fornitura di materiale hardware e software nonché del servizio
di manutenzione ed assistenza tecnica, nell’ambito del piano
triennale per l’automazione degli uffici comunali, ha impugnato
gli atti e i provvedimenti in epigrafe meglio indicati.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto:
Violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa;
Violazione dell’art. 10 D. Lgs. 17.3.1995, nr. 157; Eccesso
di potere per difetto assoluto di motivazione, illogicità
manifesta; Sviamento di potere e di procedura, per avere
l’Amministrazione assegnato alle ditte interessate in sede
di prequalificazione un termine per la ricezione delle domande
di partecipazione ed un termine per la presentazione delle
offerte inferiori a quelli legali senza addurre alcuna motivazione
per siffatta abbreviazione;
Violazione dei principi costituzionali di imparzialità e
di trasparenza dell’azione amministrativa; Violazione dell’art.
16, comma I, lett. b), del D. Lgs. 24.7.1992, nr. 358, con
riferimento all’art. 23 del D. Lgs. 17.3.1995, nr. 157;
Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di
istruttoria, carente motivazione, abnormità manifesta, omessa
valutazione comparativa delle offerte valutabili, illogicità
manifesta; Sviamento di potere e di procedura, per avere
l’Amministrazione previsto un punteggio massimo di 40 punti
per l’elemento prezzo e di 70 punti per le qualità e caratteristiche
tecniche dell’offerta, in tal modo attribuendo preponderanza
assoluta a tale secondo profilo, rimesso all’ “insindacabile
giudizio della Commissione di gara”, ed inoltre per avere
la Commissione di gara dapprima aperto le buste “A2” contenenti
l’offerta economica e solo successivamente le buste “A3”,
contenenti gli elaborati progettuali;
Violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza
dell’azione amministrativa; Eccesso di potere per difetto
assoluto di istruttoria e per carente motivazione; Sviamento
di potere, per avere la Commissione di gara, con riguardo
alla valutazione delle offerte tecniche, per molte voci
attribuito a tutte le imprese partecipanti il massimo punteggio
previsto, sulla base di motivazioni generiche e senza alcuna
attività istruttoria né valutativa, in molti casi motivando
soltanto sulla base di quanto dichiarato dalle imprese medesime
in ordine alle caratteristiche delle proprie offerte, e
quindi accettando supinamente tali dichiarazioni;
Violazione dell’art. 23 D. Lgs. 17.3.1995, nr. 157; Eccesso
di potere per illogicità manifesta, erronea presupposizione;
Sviamento di potere e di procedura, apparendo illegittimi
da un lato l’inserimento nell’offerta tecnica di voci ad
essa estranee (come la paternità del software in capo alla
stessa concorrente) e dall’altro la scomposizione, operata
nel capitolato tecnico posto a base della gara, di molte
voci inerenti all’offerta tecnica in tre voci distinte di
identico contenuto, relative ai tre settori interessati
dall’intervento, con conseguente stravolgimento del rapporto
aritmetico tra le offerte tecnica ed economica;
Violazione degli artt. 51 e 52 della legge 8.6.1990, nr.
142; Incompetenza, essendo stato nominato a presiedere la
Commissione di gara il Vice Segretario Generale del Comune,
anziché un Dirigente;
Violazione dei principi di continuità e di concentrazione
delle operazioni di gara; Violazione dei principi di trasparenza
e di imparzialità; Eccesso di potere per inversione procedimentale,
omessa predeterminazione dei criteri di valutazione; Sviamento,
per avere la Commissione di gara, nella seduta del 20.6.1997,
dapprima aperto le buste “A3” contenenti le soluzioni progettuali,
e quindi deliberato di aggiornarsi ad altra seduta “per
completare una scheda contenente gli elementi dell’offerta
tecnica in modo dettagliato”, procedendo a nuova riunione
poi solo in data 4.7.1997.
La ricorrente chiedeva pertanto l’annullamento degli atti
impugnati, previa sospensione della loro efficacia.
In data 20 ottobre 1997 si è costituita la controinteressata
PBS S.p.A., controdeducendo articolatamente alle censure
di parte ricorrente ed opponendosi all’accoglimento del
gravame e dell’istanza cautelare; altrettanto ha fatto l’Amministrazione
intimata in data 5 novembre 1997.
Alla camera di consiglio del 6 novembre 1997, fissata per
l’esame della domanda incidentale di sospensiva, la ricorrente
ha depositato motivi aggiunti notificati alle controparti,
con le quali ha articolato le seguenti ulteriori censure:
Violazione dell’art. 97 Cost. con riferimento all’art. 53
della legge 8.6.1990, nr. 142; Violazione dell’obbligo di
astensione da parte del Vice Segretario generale nell’esercizio
della funzione consultiva di verifica della legittimità
della delibera di G.C. nr. 330 del 16.4.1997, atteso che
su tale ultimo provvedimento il parere di regolarità tecnica
e di legittimità risultava apposto dallo stesso Vice Segretario
Comunale chiamato a presiedere la Commissione di gara;
Violazione dell’art. 15 del Regolamento per la disciplina
dei contratti del Comune di Noicattaro, approvato con delibera
di C.C. nr. 72 del 4.10.1991, con riferimento all’art. 1
delle Disposizioni sulla legge in generale, atteso che la
delibera di C.C. nr. 100 del 27.12.1996 attribuiva alla
Giunta Comunale, anziché al Segretario Generale, la nomina
della Commissione di gara.
All’udienza camerale sopra indicata, questo Tribunale ha
accolto la domanda di sospensiva limitatamente alla delibera
di G.C. nr. 559/97 di aggiudicazione della gara, ritenendone
sussistenti i presupposti.
In riforma di tale ordinanza il Consiglio di Stato, con
successiva ordinanza nr. 343 del 3 marzo 1998, ha respinto
la domanda cautelare.
Con nota depositata in data 4 marzo 2005, il procuratore
della controinteressata PBS S.p.A. ha chiesto dichiararsi
l’interruzione del giudizio, rappresentando che detta società
risulta estinta a seguito di fusione per incorporazione
in altra società; a tale richiesta ha aderito l’Amministrazione
resistente, con memoria depositata in data 8 marzo 2005,
nella quale si è in ogni caso motivatamente opposta all’accoglimento
del ricorso.
All’udienza del 9 marzo 2005, la causa è stata trattenuta
per la decisione.
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DIRITTO
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1. In via preliminare, va esaminata l’istanza
di estinzione formulata dal procuratore della controinteressata
PBS S.p.A.
Il Collegio reputa che l’istanza vada disattesa.
Ed invero, questo Tribunale ritiene di dover seguire l’orientamento
giurisprudenziale secondo cui l’estinzione di una società
che sia parte del giudizio a seguito di fusione per incorporazione
non dà luogo ad una vicenda estintiva riconducibile agli
artt. 299 e segg. c.p.c., ma bensì ad un fenomeno di successione
ex lege della società incorporante in tutti i rapporti attivi
e passivi in capo alla incorporata, ivi compresi i rapporti
processuali (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16.1.2004, nr. 554;
Sez. II, 27.8.1997, nr. 8100; Sez. lav., 18.6.1992, nr.
7484).
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2. Nel merito, il ricorso si appalesa solo
parzialmente fondato, e pertanto va accolto nei limiti di
cui appresso.
Nella valutazione della fondatezza dei singoli motivi di
ricorso, il Collegio dovrà necessariamente prescindere dal
tener conto dell’ordinanza nr. 343/98 del Consiglio di Stato,
la quale, pur annullando la precedente ordinanza di questo
Tribunale con cui era stata parzialmente accolta la domanda
di sospensiva, lo ha tuttavia fatto sulla base della generica
affermazione dell’insussistenza dei relativi presupposti,
senza pertanto che sia dato comprendere le ragioni poste
a fondamento di tale assunto.
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3. Con il primo motivo d’impugnazione la
ricorrente censura l’immotivata abbreviazione dei termini
di partecipazione, a suo dire contrastante con la disciplina
imposta dal D. Lgs. nr. 157/95.
La doglianza è infondata.
Infatti, come correttamente rilevato dalle parti resistenti,
la gara per cui è processo aveva ad oggetto un appalto non
di servizi, ma di fornitura (peraltro ampiamente sotto soglia
comunitaria): di conseguenza, la disciplina applicabile
è non già quella del D. Lgs. nr. 157/95, ma bensì quella
di cui al D. Lgs. nr. 358/92 ed al D.P.R. nr. 573/94.
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4.1. Venendo al secondo motivo di ricorso,
risulta anzi tutto infondata la censura in ordine all’asserita
“assolutizzazione” dell’elemento tecnico a scapito di quello
del prezzo nell’ambito della ripartizione dei punteggi contenuta
nelle prescrizioni di gara, che a dire della ricorrente
avrebbe comportato l’esaltazione di una discrezionalità
incontrollabile ed insindacabile della Commissione di gara.
Ed invero, il Collegio ritiene che la semplice previsione
di un punteggio per l’offerta tecnica superiore a quello
fissato per l’offerta economica non determini di per sé
lo stravolgimento dei principi che presiedono all’affidamento
di un appalto col criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa: e anzi, corrisponde alla ratio stessa di tale
metodo il conferimento alla P.A. di un ampio margine di
discrezionalità, tale da consentire una valutazione sganciata
da una mera ed automatica considerazione dell’elemento prezzo,
ed invece improntata ad una ponderazione del dato economico
con quello tecnico suscettibile anche di assegnare rilievo
prevalente a quest’ultimo (cfr. ex multis T.A.R. Liguria,
Sez. II, 7.9.2004, nr. 1429).
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4.2. Il Collegio ritiene invece fondata l’ulteriore
censura, articolata col secondo motivo d’impugnazione, in
ordine all’operato della Commissione di gara, ed in particolare
all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica in
un momento anteriore rispetto a quella delle buste contenenti
gli elaborati progettuali.
Al riguardo giova rammentare come, nelle gare condotte col
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, vi è
netta diversità, quanto al criterio di valutazione delle
offerte, fra l’offerta economica e l’offerta tecnica: mentre
infatti per quest’ultima l’Amministrazione gode di solito
di un ampio margine di discrezionalità (sia pure temperato
attraverso le prescrizioni che il bando pone in relazione
alle varie “voci” in cui si articola l’offerta), per la
prima la valutazione discende in maniera automatica e pressoché
vincolata dal mero rapporto aritmetico tra le varie offerte.
Di conseguenza, la giurisprudenza largamente prevalente
ha da tempo evidenziato la necessità, in questo tipo di
gare, che la valutazione delle offerte tecniche preceda
cronologicamente quella delle offerte economiche, al fine
di evitare che le valutazioni (discrezionali) dell’Amministrazione
sulle seconde siano influenzate dagli esiti (vincolati)
dell’esame delle prime (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 30.4.2003,
nr. 1036; Sez. VI, 22.1.2001, nr. 192; T.A.R. Marche, 12.5.2004,
nr. 307; T.A.R. Lazio, Latina, 9.4.2004, nr. 206; T.A.R.
Lombardia, Milano, Sez. II, 6.2.2003, nr. 200; Id., 29.11.2002,
nr. 4716; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 4.8.1999, nr. 1009).
Alla luce di tali rilievi, e contrariamente a quanto sostenuto
dall’Amministrazione resistente, deve ritenersi che l’inversione
operata dalla Commissione di gara nella valutazione delle
offerte nel caso di specie abbia comportato l’illegittimità
dell’aggiudicazione.
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5. Per comodità espositiva, conviene a questo
punto esaminare il sesto motivo d’impugnazione, anch’esso
relativo all’operato della Commissione di gara nella scelta
dei tempi e delle modalità di valutazione delle offerte;
in particolare, la ricorrente censura la circostanza che
la Commissione, dopo aver aperto le buste contenenti le
offerte economiche dei concorrenti, ritenne di aggiornarsi
ad altra seduta, poi convocata dopo circa due settimane.
Il Collegio reputa fondata anche questa doglianza, afferente
alla violazione del principio di continuità delle gare.
Al riguardo, è opportuno richiamare il prevalente insegnamento
giurisprudenziale secondo cui tale principio, pur non avendo
valenza assoluta, comporta la necessità che la sospensione
o il rinvio della gara siano adeguatamente motivati e corrispondano
a ragioni apprezzabilmente serie (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce,
Sez. II, 3.5.2003, nr. 2861; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 20.3.2003,
nr. 340; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 16.12.2002, nr. 7888).
Nel caso di specie, non può non condividersi la perplessità
della ricorrente sull’operato di una Commissione che dapprima
procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica,
e subito dopo delibera di aggiornarsi al solo scopo di predisporre
una scheda riassuntiva atta a rendere più rapida ed agevole
la valutazione delle offerte: ciò non tanto per il fatto
che tale scheda non risulta poi di fatto predisposta, ma
perché appare del tutto evidente che, ove la Commissione
avesse avvertito la necessità imprescindibile di disporne,
avrebbe dovuto provvedere a redigerla prima dell’apertura
delle buste (se del caso, aggiornandosi prima di tale atto),
che a quel punto diveniva adempimento inutile.
Appare pertanto ingiustificato e sospetto l’arresto procedimentale
intervenuto dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche, come tale suscettibile di recare pregiudizio
alla trasparenza della gara ed alla par condicio tra i concorrenti.
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6. La fondatezza delle censure da ultimo
esaminate, di per sé sufficiente a determinare l’illegittimità
del verbale di aggiudicazione, risulta assorbente delle
ulteriori doglianze contenute nel quarto motivo d’impugnazione,
anch’esse relative all’operato della Commissione di gara
in sede di valutazione delle offerte.
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7. Il Collegio ritiene invece privo di pregio
il quinto motivo di ricorso, in ordine alla composizione
della Commissione di gara, ed in particolare all’essere
la stessa presieduta dal Vice Segretario Generale del Comune
di Noicattaro.
Infatti, l’originario disposto dell’art. 52 della legge
nr. 142/90 espressamente ammetteva che il Segretario comunale
potesse presiedere le commissioni di gara: solo con la legge
15.5.1997, nr. 127 (c.d. Bassanini bis) tale possibilità
è stata esclusa (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III,
18.1.2002, nr. 112; Id., 18.10.2001, nr. 6894).
Poiché nel caso di specie la nomina della Commissione risale
ad epoca anteriore alla citata modifica normativa, essendo
avvenuta con delibera di G.C. nr. 330 del 16.4.1997, ne
consegue che legittimamente il Vice Segretario comunale
fu individuato quale presidente della Commissione de qua.
Né alcun effetto può aver avuto la successiva entrata in
vigore della legge nr. 127/97, essendo pacifico che il divieto
da essa introdotto non ha avuto effetto immediato, occorrendo
che i singoli enti locali provvedessero ad adeguare le proprie
disposizioni interne, statutarie e regolamentari, con esso
contrastanti (cfr. T.A.R. Molise, 9.6.1998, nr. 102).
Nel caso di specie, pertanto, restava pienamente operante
l’art. 15 del Regolamento dei contratti del Comune di Noicattaro,
approvato con delibera consiliare nr. 100 del 27.12.1996,
in forza del quale il Vice Segretario poteva legittimamente
assumere la presidenza della Commissione.
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8. Con il primo dei motivi aggiunti depositati
in data 6 novembre 1997, la ricorrente censura l’apposizione
dei pareri di regolarità tecnica e di legittimità in calce
alla delibera nr. 330/97, di nomina della Commissione aggiudicatrice,
da parte dello stesso funzionario (Vice Segretario comunale)
chiamato a presiedere la Commissione stessa.
Al riguardo, il Collegio ritiene che l’eventuale vizio inficiante
i predetti pareri, anche a voler ipotizzare la sussistenza
di un obbligo di astensione che il funzionario avrebbe violato,
non determini l’illegittimità dell’intera delibera, potendo
al più rilevare la carenza di validi pareri ai fini dell’imputazione
di eventuali responsabilità.
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9. Il Collegio ritiene invece inammissibile
il secondo dei motivi aggiunti. Ed invero, la censura de
qua si appunta su un atto – la delibera approvativa del
“Disciplinare normativo” di gara – che era certamente a
conoscenza della ricorrente già al momento della sua partecipazione
alla gara, o quanto meno avrebbe dovuto esserlo.
Trattasi infatti di atto a contenuto generale, destinato
a regolamentare le modalità di partecipazione alla gara,
approvato con delibera consiliare ed oggetto di rituale
pubblicazione fino al gennaio 1997. Ne deriva che la doglianza
in oggetto, articolata ben oltre il termine di sessanta
giorni dallo spirare del periodo di pubblicazione, è da
considerarsi tardiva.
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10. In conclusione, poiché le uniche censure
ritenute fondate attengono all’operato della Commissione
di gara in sede di aggiudicazione, s’impone l’accoglimento
del ricorso limitatamente alla delibera di G.C. nr. 559/97,
di aggiudicazione della gara, ed ai verbali della Commissione
aggiudicatrice, atti che vanno pertanto annullati.
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11. Sussistono in ogni caso giusti motivi
per compensare tra le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia - Sezione I, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione,
e lo respinge per il resto;
- respinge i motivi aggiunti.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio
del 9.3.2005, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Gennaro Ferrari Presidente
Dott. Vito Mangialardi Componente
Dott. Raffaele Greco Componente, est.
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