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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 17 marzo 2005 n. 1259
G. Petruzzelli Pres. S. Toschei Est.


Elezioni – Disciplina elettorale - D.L.vo n. 267/00 – Ha abrogato la L. 81/93 - D.P.R. n. 132/93 recante il Regolamento di attuazione della L. 81/93 – Inapplicabilità - Attribuzione del numero dei seggi – Modalità di calcolo – Utilizzo delle cifre elettorali conseguite dai singoli gruppi di candidati e non dalle singole coalizioni - Legittimità

Il D.P.R. n. 132/93, recante il Regolamento di attuazione della L. 81/93, in materia di elezioni comunali e provinciali, non è più applicabile in quanto strettamente collegato alla legge alla quale dava attuazione, ormai abrogata dal D.L.vo n. 267/00. Tale sopravvenuta modifica normativa ha fatto sì che al precedente sistema che intendeva valorizzare il riferimento alla coalizione si è ora sostituito un sistema che valorizza il riferimento, nell’attribuzione del numero dei seggi, ai gruppi. Pertanto è corretto l’operato dell’Ufficio elettorale centrale il quale, all'esito del scrutinio svoltosi per le elezioni provinciali nella Provincia di Grosseto, ha preso in considerazione non le cifre elettorali conseguite dalle singole coalizioni, ma quelle conseguite dai singoli gruppi di candidati


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Seconda

 

composto dai Signori:
Giuseppe PETRUZZELLI Presidente
Raffaele POTENZA Componente;
Stefano TOSCHEI Estensore;

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. R.g 1414 del 2004 proposto da
PIACESI Irvando e PIGNATELLI Marianna, rappresentati e difesi dall’avv. Silvio Crapolicchio ed elettivamente domiciliati in Firenze, Via Lamarmora n. 53, presso lo studio dell’avv. Nicola Rotondaro;

 

contro

 

la PROVINCIA DI GROSSETO, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

 

e nei confronti
di CECCHERINI Bruno, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Paolo Sardos Albertini e Domenico Iaria ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Firenze, Via de’ Rondinelli n. 2;

 

per l’annullamento
- del verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale centrale relativo all’elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Grosseto, Anno 2004 nonché dei relativi allegati;
- dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere della Provincia di Grosseto del 17 giugno 2004, riportato alle pagg. 231-238 del verbale di cui sopra, nella parte in cui ha escluso il ricorrente Signor Irvando Piacesi ed ha proclamato eletto il Signor Bruno Ceccherini, candidato nel gruppo n. 7 avente il contrassegno “A.N.” Alleanza Nazionale;
- di tutti gli atti e documenti relativi alle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Grosseto, nella parte in cui sono stati posti in essere atti lesivi dell’interesse dei ricorrenti;
- di ogni altro atto precedente, contestuale, successivo o comunque connesso.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del controinteressato Ceccherini e gli atti prodotti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 13 gennaio 2005 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. Nicola Rotondaro, in sostituzione dell’avv. Silvio Crapolicchio nonché, per il controinteressato Bruno Ceccherini, l’avv. Lia Belli, in sostituzione dell’avv. Domenico Iaria;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Premettevano i ricorrenti – il Signor Irvando Piacesi nella qualità di candidato per i Comunisti italiani e la Signora Marianna Pignatelli nella qualità di delegato della lista dei candidati per i Comunisti italiani –che nel corso delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, per il rinnovo del Consiglio provinciale della Provincia di Grosseto, il Signor Piacesi era risultato il primo della lista dei Comunisti italiani con cifra individuale 5,64 mentre la lista predetta aveva ottenuto 3.739 voti validi.
Riferivano che il gruppo Comunisti italiani si era presentato nella coalizione collegata al candidato n. 1 alla carica di Presidente della Provincia, insieme con i gruppi S.D.I., Italia dei valori, Margherita, Verdi, Repubblicani europei, D.S. e Rifondazione ottenendo, detta coalizione, consensi che le attribuivano 69.717 voti.
Lamentavano che l’Ufficio elettorale, all’esito dello scrutinio, attribuiva alla coalizione legata al candidato n. 1, Signor Lio Scheggi eletto Presidente al primo turno, 14 seggi, in luogo di 15, come sarebbe stato più corretto, mentre alla coalizione legata alla candidatura a Presidente della Signora Laura Cutini le erano stati assegnati 10 seggi in luogo di 9.
Posto che, qualora fossero stati assegnati 15 seggi alla lista del candidato n. 1, il ricorrente Piacesi sarebbe stato nominato eletto, in quanto egli aveva ottenuto il 15° quoziente elettorale della coalizione di appartenenza, i ricorrenti tacciavano di illegittimità gli atti della procedura e, in particolare le modalità di attribuzione dei seggi, chiedendo l’annullamento dei predetti risultati.
Nel silenzio dell’Amministrazione provinciale intimata, si è costituito il controinteressato, il quale ha contestato analiticamente le avverse prospettazioni, chiedendo la reiezione del gravame.
Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 

DIRITTO

 

1. - Con il ricorso indicato in epigrafe il Signor Irvando Piacesi, in qualità di candidato nella lista denominata Partito dei Comunisti Italiani e la Signora Marianna Pignatelli, nella qualità sia di delegato dei candidati del Partito dei Comunisti Italiani sia di elettore, chiedono l’annullamento in parte qua dei risultati delle operazioni elettorali relative alla tornata, per l’elezione del Presidente della Provincia di Grosseto e del Consiglio provinciale, svoltasi nelle date del 12 e del 13 giugno 2004, con riferimento alla esclusione del Signor Piacesi ed alla proclamazione tra gli eletti del candidato Bruno Ceccherini, del gruppo n. 7 avente il contrassegno A.N. Alleanza Nazionale.
I ricorrenti ricordano, prospettando un unico e complesso motivo di doglianza, che l’Ufficio centrale elettorale, in sede di assegnazione dei seggi, “eliminate le coalizioni che non avevano superato lo sbarramento del 3%, assegnava alla coalizione collegata al candidato n. 1 Lio Scheggi, eletto Presidente al primo turno avendo ottenuto il 61,1% dei suffragi, un numero pari a 14 seggi, mentre alla coalizione collegata al candidato n. 4 (Laura Cutini), che con una cifra elettorale di 44.376 (…) aveva ottenuto il 38,9% dei suffragi, assegnava un numero di seggi pari a 10” (così, testualmente, a pag. 3 del ricorso introduttivo).
Affermano, tuttavia, i ricorrenti che le assegnazioni dei seggi, così come sopra sinteticamente riferito, è avvenuta in modo errato da parte dell’Ufficio centrale elettorale, in quanto alla coalizione collegata al candidato n. 1 alla carica di Presidente avrebbero dovuto essere assegnati 15 seggi, mentre alla coalizione collegata al candidato n. 4 avrebbero dovuto essere assegnati 9 seggi.
L’errore, in cui sarebbe incorso l’Ufficio centrale elettorale, è costituito dalla errata applicazione dell’art. 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Infatti, per effetto della disposizione contenuta nell’art. 75, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, coordinato con l’art. 10 del D.P.R. 28 aprile 1993, si sarebbe dovuto dividere la cifra elettorale di ciascuna delle due coalizioni, in base al c.d. metodo d’Hondt, per 1, 2, 3, fino a 24, di talché all’esito si sarebbe determinata una assegnazione dei seggi in numero di 15 per la coalizione di maggioranza e di 9 per quella di minoranza. Ciò avrebbe determinato, altresì, l’elezione del ricorrente Piacesi, perché risultato in possesso del quindicesimo quoziente.

 

2. – La difesa del controinteressato sostiene, invece, che il D.P.R. n. 132 del 1993, recante il Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993 n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali, non sia più applicabile in quanto strettamente collegato alla legge alla quale dava attuazione (cioè la legge n. 81 del 1993), ormai abrogata dal decreto legislativo n. 267 del 2000.
Tale sopravvenuta modifica normativa avrebbe fatto sì che al precedente sistema che intendeva valorizzare il riferimento alla coalizione si è ora sostituito un sistema che valorizza il riferimento, nell’attribuzione del numero dei seggi, ai gruppi.

 

3. – Il Collegio osserva che la controversia è risolvibile sulla scorta della corretta applicazione delle disposizioni in vigore al momento dello svolgimento della tornata elettorale del 12 e 13 giugno 2004.
In particolare, come si è sopra descritto, la presente controversia verte sull'operato dell'Ufficio centrale elettorale che, all'esito del scrutinio svoltosi per le elezioni provinciali nella Provincia di Grosseto, nel fissare il numero dei seggi consiliari da assegnare a ciascuna coalizione, ha preso in considerazione non le cifre elettorali conseguite dalle singole coalizioni, ma dai singoli gruppi di candidati, assegnando, così, quattordici seggi (e non quindici) ai candidati della coalizione che aveva ottenuto la maggioranza (liste collegate al candidato n. 1 Lio Scheggi, con i gruppi S.D.I., Italia dei valori, Margherita, Verdi, Repubblicani europei, D.S. e Rifondazione e Comunisti italiani) e dieci (anziché nove) alla coalizione che aveva ottenuto la minoranza dei voti (liste collegate al candidato n. 4 Laura Cutini).
4. - La legge n. 81 del 1993, come è noto, è stata abrogata dal decreto legislativo n. 267 del 2000, conseguentemente le norme regolamentari attuative della legge del 1993 non possono trovare oggi applicazione.
Fermo quanto sopra, in materia di elezione dei consigli provinciali, trova oggi applicazione il disposto dell’art. 75 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Di tale norma viene in emersione, per quel che è qui di interessa, la prescrizione di cui al comma 6, che testualmente recita “Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti”.
Orbene, in ragione della prima parte della norma sopra riportata, si evince che:
- l’Ufficio centrale, all’esito dei risultati della tornata elettorale, deve dapprima assegnare i seggi a “a ciascun gruppo di candidati collegati”, prendendo in considerazione la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati;
- successivamente l’Ufficio deve, al fine di abbinare ciascun seggio al candidato da eleggersi, “divide(re) la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere”.

 

5. - Deve, dunque, ritenersi che l’Ufficio centrale abbia correttamente, sulla base delle disposizioni normative in vigore al momento della tornata elettorale del 12 e 13 giugno 2004, assolto al proprio mandato, prevedendo di assegnare il 60% dei 24 seggi in palio ai gruppi di maggioranza, in numero di 14 - non essendovi stata necessità di alcun arrotondamento, nella specie, poiché la coalizione aveva già ottenuto il 60% dei suffragi - mentre alla coalizione di minoranza sono andati i restanti 10 seggi.

 

6. – Per completezza va osservato che il Consiglio di Stato, in epoca recente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2001 n. 794), con riferimento ad una tornata elettorale per il rinnovo dei consigli provinciali precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 267 del 2000, ha avuto modo di affermare che, con la precedente normativa (legge n. 81 del 1993 e D.P.R. n. 132 del 1993), era dato rilievo alla coalizione, piuttosto che ai singoli gruppi, come esattamente precisato dall’art. 10 del D.P.R. n. 132 del 1993 nello stabilire che “ogni riferimento a gruppo di candidati è esteso anche alle coalizioni di gruppi di candidati”.
Tuttavia, come si è più sopra chiarito, l’abrogazione della legge n. 81 del 1993, per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 267 del 2000 (oltre che per la espressa disposizione dell’art. 275 del citato decreto legislativo) ha reso inapplicabili le norme del D.P.R. n. 132 del 1993 create per l’attuazione di quella legge ormai abrogata.
Va infatti affermato che, in via generale, in forza dell'art. 4, primo comma, disp. prel. c.c. “i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi”. In questo dato testuale risulta così specificato una parte del contenuto dei più ampi principi di gerarchia delle fonti normative e di supremazia della legge sulle altre fonti, principi i cui punti di emersione nell'ordinamento positivo si rinvengono essenzialmente, oltre che nel predetto art. 4, negli artt. 1, 2 e 8 disp. prel. c.c. e nel sistema delle fonti sulla produzione delineato dalla Costituzione. Il limite, fissato dall'art. 4, primo comma, in esame della prevalenza o preferenza della legge (formale o materiale) sui regolamenti (atti normativi di un'Autorità amministrativa, composti da una serie articolata di disposizioni aventi solitamente carattere di generalità ed astrattezza) si compendia nell'impossibilità giuridica per tali fonti secondarie (o, a volte, di terzo grado) di dettare efficacemente norme contrastanti con quelle superiori e prevalenti contenute, per la stessa materia, in leggi formali o materiali (abrogando tali norme di legge in tutto o in parte) o di derogare ai principi generali del diritto, a meno che, ovviamente, non sia espressamente previsto dalla legge che il regolamento possa derogare alle norme in essa contenute (ipotesi, ad esempio, dei regolamenti di delegificazione e dei regolamenti delegati), fermo restando che, se il regolamento attiene a materia non disciplinata dalla legge (ipotesi dei regolamenti indipendenti), in tal caso e sino a quando non interverrà la legge, il regolamento indipendente si porrà come l'unica fonte regolatrice della materia.
Nella specie il D.P.R. n. 132 del 1993 va inquadrato, più propriamente, tra i regolamenti di attuazione e, quindi, nella categoria di quelle fonti normative di secondo grado strettamente ancorate alla legge – in quanto manifestazioni di una funzione normativa ancillare rispetto alla fonte primaria - che intendono attuare.
Conseguentemente (e per effetto dello stesso divieto posto dall'art. 4, primo comma, disp. prel. c.c.), ove disciplinino in modo differente la stessa materia ed al di fuori delle ipotesi cennate, le contrarie o diverse disposizioni sovraordinate contenute in un testo legislativo prevalgono e si sostituiscono di diritto, se anteriori, a quelle posteriori contenute nei regolamenti, senza che quindi occorra una loro espressa modifica, mentre è da ritenersi che il loro sopravvenire determini piuttosto (anche se sostanzialmente l'inefficacia che ne deriva è identica in entrambe le ipotesi) l'abrogazione tacita per incompatibilità (ex art. 15 disp. prel c.c.). delle stesse norme regolamentari. 7. – In ragione di tutte le suesposte osservazioni, può conclusivamente affermarsi la infondatezza dei motivi di ricorso così come dedotti dai ricorrenti, dovendosi per tal guisa respingersi il gravame proposto. Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2005.

 

Il Presidente
Giuseppe Petruzzelli

 

Il relatore ed estensore
Stefano Toschei

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 MARZO 2005
Firenze, lì 17 marzo 2005

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