 |
| |
 |
 |
| n. 3-2005 - © copyright |
| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 21 marzo 2005
n. 1303
G. Vacirca Pres. E. Di Santo Est. |
|
1. Pubblico impiego – Stipendi assegni e
indennità – Personale docente della scuola secondaria superiore
di I° e II° grado - Art. 4 del D.P.R. n. 271/81 - Aumenti
biennali di stipendio – Due condizioni – Essere in servizio
alla data del 1° febbraio 1981 – Aver conseguito alla medesima
data l’anzianità rispettivamente di 18 e 16 anni – Necessità
- Richiesta di rimborso degli aumenti percepiti da insegnanti
privi dell’anzianità necessaria - Legittimità
|
| |
|
2. Pubblico impiego – Stipendi assegni e
indennità - Atti diretti ad evitare erogazioni di emolumenti
“contra legem” – Motivazione - È “in re ipsa”
|
|
1. Il D.P.R. n. 271/81, all’art. 4, ha riconosciuto
al personale docente della scuola secondaria superiore di
I° e II° grado, rispettivamente con almeno 16 e 18 anni
di anzianità, in servizio alla data del 1° febbraio 1981,
due aumenti biennali di stipendio e ciò ai fini di evitare
un appiattimento retributivo. Tale disposizione va però
interpretata nel senso che il beneficio poteva essere attribuito
solo ai soggetti in capo ai quali sussistessero, contestualmente
alla data del 1° febbraio 1981, entrambe le condizioni:
a) quella dell’essere in servizio b) quella di aver già
maturato l’anzianità rispettivamente di 18 e 16 anni. Pertanto
è legittima la richiesta dell’Amministrazione di rimborso
degli eventuali aumenti percepiti dagli insegnanti che avevano
maturato tale anzianità solo successivamente al 1° febbraio
1981
|
| |
|
2. Nell’adozione degli atti diretti ad evitare
erogazioni di emolumenti “contra legem” contrastanti con
il principio costituzionale della buona amministrazione
(art. 97 Cost.) la motivazione in ordine alla sussistenza
dell’interesse pubblico ad assumere siffatte determinazioni
deve ritenersi “in re ipsa” senza che la Pubblica Amministrazione
debba esternare le ragioni della prevalenza di tale interesse
su quello privato vantato dal soggetto “inciso”
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- I^ SEZ.
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 3193/1984 proposto da
MINIATI Marta, NALDINI STAMPACCHIA Sara e MARTINI AGNOLUCCI
Licia rappresentate e difese dall’Avv. Mario P. Chiti
ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso
in Firenze, Via dei Servi n.9;
|
| |
|
contro
|
| |
|
- il Provveditorato agli Studi di Pisa,
non costituito;
- la Direzione Provinciale del Tesoro di Pisa, non
costituita;
|
| |
|
PER L’ANNULLAMENTO
della circolare del Provveditore agli Studi di Pisa in data
8 agosto 1984, prot. n.20283 e della circolare del Provveditore
agli Studi di Pisa in data 11 ottobre 1984, prot. n.22980,
relativa all’applicazione del D.P.R. n.271/1981, art.4,
3° comma, degli atti presupposti, ed in particolare della
circolare ministeriale 28 luglio 1984 n.732; e dei decreti
del Provveditore agli Studi di Pisa con cui si è consequenzialmente
provveduto ad eliminare i benefici economici apportati ai
ricorrenti dal cit. art.4, 3° comma, D.P.R. n.271/1981 ed
a recuperare le somme nel frattempo liquidate;
|
| |
|
PER LA CONSEGUENTE DICHIARAZIONE DELL’OBBLIGO
|
|
dell’Amministrazione di corrispondere i due
aumenti biennali non riassorbibili del 2,50% computati nella
classe di stipendio attribuita, previsti dall’art.4, 3°
comma, del D.P.R. n.271/1981;
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta dalle ricorrenti a sostegno delle
proprie difese; Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza in data 1° dicembre 2004 - relatore
il Consigliere Eleonora Di Santo – il difensore delle ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO E DIRITTO
|
| |
|
Le ricorrenti, insegnanti di ruolo, espongono
di aver conseguito l’anzianità giuridica di 16 anni di servizio
successivamente al 1° febbraio 1981 vedendosi corrispondere,
al maturare della predetta situazione i benefici previsti
dall’art. 4 3° comma del D.P.R. n. 271/1981 consistenti
in due aumenti biennali non riassorbibili del 2,50% aggiunti
nella classe di stipendio attribuita. Successivamente, a
seguito di una pronuncia della Corte dei Conti che interpretava
in senso restrittivo la norma di cui all’art. 4, 3° comma
del D.P.R. 271/81, il Ministero della Pubblica Istruzione
con circolare n. 232 del 28/7/84 forniva una lettura di
detta disposizione nei sensi già interpretati dal giudice
contabile.
Conseguentemente il Provveditorato agli Studi di Pisa impartiva
disposizioni volte ad annullare le precedenti determinazioni
attributive dei benefici in questione, con conseguente recupero
delle somme già liquidate.
Le interessate cui è stato richiesto il rimborso delle somme
al riguardo percepite hanno proposto il ricorso giurisdizionale
all’esame, a sostegno del quale sono stati dedotti i seguenti
motivi:
|
| |
|
1) Violazione e falsa applicazione dell’art.
4, 3° comma del D.P.R. n. 271/1981: la disposizione qui
riportata non prevede alcuna limitazione temporale all’applicazione
dei benefici con essa previsti, di talché corretta deve
ritenersi l’interpretazione originariamente sostenuta dal
Ministero secondo cui i benefici in questione si applicano
anche ai docenti che, come le ricorrenti, in servizio di
ruolo alla data del 1° febbraio 1981, maturano anche successivamente,
l’anzianità di servizio di sedici anni, mentre del tutto
erronea si appalesa in proposito la tesi interpretativa
di tipo restrittivo propugnata in un secondo momento dall’Amministrazione;
|
| |
|
2) Eccesso di potere per comportamento contraddittorio,
motivazione insufficiente e sviamento, posto che l’orientamento
interpretativo successivamente sposato dall’Amministrazione
si rivela contraddittorio, incoerente ed immotivato;
|
| |
|
3) Violazione dei principi dell’affidamento
e della irripetibilità delle somme percepite in buona fede:
il recupero delle somme già corrisposte alle ricorrenti
per il titolo di che trattasi si appalesa illegittimo giacché
gli importi furono percepiti in buona fede ed erogati in
base ad un titolo giustificativo, ingenerando nel percipiente
la certezza di aver diritto alla corresponsione di tali
emolumenti.
|
| |
|
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni
intimate.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
Il ricorso è infondato.
Le censure di cui al primo motivo di ricorso riguardano
la questione giuridica sostanziale qui in rilievo.
Dunque, il D.P.R. 2 giugno 1981 n. 271 all’art. 4 ha riconosciuto
al personale docente della scuola secondaria superiore,
di I° e II° grado rispettivamente con almeno 16 e 18 anni
di anzianità, in servizio alla data del 1° febbraio 1981,
due aumenti biennali di stipendio e ciò ai fini di evitare
un appiattimento retributivo di tutti i docenti nella predetta
scuola.
Ebbene con riferimento all’anzidetta previsione normativa,
sostiene parte ricorrente che il beneficio de quo spetterebbe
anche a quei docenti che ancorché in servizio alla data
del 1° febbraio 1981 abbiano maturato l’anzianità di servizio
anche successivamente a tale data.
La tesi interpretativa prospettata dai ricorrenti non appare
condivisibile. La Sezione, invero - che si è già pronunciata
sulla questione (cfr. 24 novembre 2003 n.5909) - ritiene
di concordare con l’assunto interpretativo fornito al riguardo
dai giudici contabili (vedi Corte dei Coni Sez. Contr. 2/12/1983
n. 1401) secondo cui la norma di favore qui in rilievo (l’art.
4 comma 3 del D.P.R. n. 271/81) va letta nel senso che l’anzianità
occorrente ai fini dell’attribuzione del beneficio economico
dell’aumento biennale deve essere stata maturata entro e
non oltre il 31 gennaio 1981.
In altri termini, il legislatore con la disposizione de
qua ha inteso attribuire il più volte menzionato beneficio
ai soggetti in capo ai quali sussistessero contestualmente
alla data del 1° febbraio 1981 due condizioni, quella dell’essere
in servizio e quella di aver maturato, sempre alla predetta
data l’anzianità rispettivamente di 18 e 16 anni.
L’interpretazione estensiva sostenuta in ricorso non trova,
infatti, solido appiglio nel dato letterale della norma
che, al contrario depone nel senso che non può ritenersi
destinatario del “favor” stesso l’insegnante che matura
tale anzianità successivamente al 1° febbraio 1981.
Anche la censura di eccesso di potere dedotta col secondo
mezzo di gravame va disattesa.
Invero il fatto che l’Amministrazione scolastica abbia mutato
sul punto l’indirizzo interpretativo originariamente assunto
non può considerarsi un vizio dell’attività amministrativa
relativa alla definizione del trattamento economico dei
docenti posto che, com’è agevole intuire, si verte in materia
assoggettata appunto alla corretta interpretazione delle
disposizioni normative ivi sottese senza che in sede di
gestione di siffatte operazioni vi siano margini di discrezionalità
con la conseguenza che il vizio di eccesso di potere in
questione non appare configurabile.
In ogni caso non può certo definirsi illegittimo il comportamento
dell’Amministrazione che una volta avvedutasi dell’erroneità
della propria condotta, corregge il “tiro”, adottando “nuove”
determinazioni che si appalesano però conformi alla lettera
della normativa sottesa alla gestione delle procedure di
definizioni dei relativi interessi.
L’orientamento interpretativo di contenuto restrittivo assunto
dall’Amministrazione resistente con le circolari e gli atti
qui impugnati non viene peraltro messo in non cale ad opera
delle disposizioni recate dalla legge 26 aprile 1985 n.161
alla quale va riconosciuta in subjecta materia una indubbia
portata innovativa lì dove ha inteso riconoscere, ancorché
dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il beneficio
economico de quo ai docenti che abbiano maturato la relativa
anzianità successivamente alla data del 1° febbraio 1981
(cfr., TAR Toscana, sez.I, n.1459/04).
Invero, l’indirizzo interpretativo e le relative determinazioni
di cui agli atti impugnati fino al momento antecedente all’entrata
in vigore della normativa di tipo estensivo introdotta dalla
citata legge n.161/85 appaiono rispettosi della lettera
e della ratio delle disposizioni sino allora vigenti e,
allo stato, quindi immuni dai vizi di legittimità dedotti.
Non appaiono fondati infine i profili di illegittimità dedotti
col terzo ed ultimo motivo d’impugnazione e rivolti specificatamente
nei confronti degli atti con cui è stato disposto il recupero
delle somme originariamente erogate ai ricorrenti proprio
in pretesa applicazione della normativa di favore di che
trattasi.
La Sezione non può infatti non concordare con l’ormai consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo il quale il recupero
di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione
ai dipendenti ha carattere di doverosità, derivando, in
particolare, tale dovere direttamente dal disposto di cui
all’art. 2033 del codice civile, salvo l’onere di non incidere
soverchiamente sulle condizioni di vita del destinatario
di tale attività di recupero (in tal senso, Cons. Stato
Sez. VI 14/12/92 n. 764; idem IV Sez. 27/9/93 n. 799; TAR
Lazio III Sez. 20/5/99 n. 1498; TAR Latina 19/1/99 n.6).
In particolare, poi, nell’adozione degli atti diretti ad
evitare erogazioni di emolumenti “contra legem” contrastanti
con il principio costituzionale della buona amministrazione
(art. 97 Cost.) la motivazione in ordine alla sussistenza
dell’interesse pubblico ad assumere siffatte determinazioni
deve ritenersi “in re ipsa” senza che la Pubblica Amministrazione
debba esternare le ragioni della prevalenza di tale interesse
su quello privato vantato dal soggetto “inciso” (in tal
senso, TAR Sardegna 20/7/88 n. 1195).
E la buona fede pure indubbiamente sussistente in capo ai
percipienti ha rilievo ai soli fini delle modalità del recupero,
nel senso che le somme indebitamente corrisposte vanno recuperate
con le opportune rateizzazioni al fine, appunto, di non
provocare soverchie ripercussioni sulle sostanze economiche
dei debitori (così, TAR Sardegna e TAR Latina già citate).
Al riguardo è peraltro il caso di precisare che gli atti
di recupero posti in essere dall’Amministrazione mantengono
la loro validità tenuto conto del momento della loro adozione
e avuto riguardo ai periodi temporali presi in considerazione,
lì dove cioè la disposta ripetizione delle somme in questione
ha interessato emolumenti percepiti per il titolo di cui
sopra sino alla data di entrata in vigore del nuovo regime
di riconoscimento del beneficio de quo come introdotto dalla
legge n.161/1985.
In forza delle suestese notazioni il ricorso, in quanto
infondato, va respinto. Sussistono, peraltro, giusti motivi
per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
il Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana - Sezione I, respinge il ricorso n.3193/84, meglio
indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Firenze, in data 1° dicembre
2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana
in Camera di consiglio, con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente
Eleonora Di Santo Consigliere rel. est.
Bernardo Massari Primo Referendario
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 MARZO 2005
Firenze, lì 21 MARZO 2005
|
|
|
|
 |
|
| |
|