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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 21 marzo 2005 n. 1303
G. Vacirca Pres. E. Di Santo Est.


1. Pubblico impiego – Stipendi assegni e indennità – Personale docente della scuola secondaria superiore di I° e II° grado - Art. 4 del D.P.R. n. 271/81 - Aumenti biennali di stipendio – Due condizioni – Essere in servizio alla data del 1° febbraio 1981 – Aver conseguito alla medesima data l’anzianità rispettivamente di 18 e 16 anni – Necessità - Richiesta di rimborso degli aumenti percepiti da insegnanti privi dell’anzianità necessaria - Legittimità

 

2. Pubblico impiego – Stipendi assegni e indennità - Atti diretti ad evitare erogazioni di emolumenti “contra legem” – Motivazione - È “in re ipsa”

1. Il D.P.R. n. 271/81, all’art. 4, ha riconosciuto al personale docente della scuola secondaria superiore di I° e II° grado, rispettivamente con almeno 16 e 18 anni di anzianità, in servizio alla data del 1° febbraio 1981, due aumenti biennali di stipendio e ciò ai fini di evitare un appiattimento retributivo. Tale disposizione va però interpretata nel senso che il beneficio poteva essere attribuito solo ai soggetti in capo ai quali sussistessero, contestualmente alla data del 1° febbraio 1981, entrambe le condizioni: a) quella dell’essere in servizio b) quella di aver già maturato l’anzianità rispettivamente di 18 e 16 anni. Pertanto è legittima la richiesta dell’Amministrazione di rimborso degli eventuali aumenti percepiti dagli insegnanti che avevano maturato tale anzianità solo successivamente al 1° febbraio 1981

 

2. Nell’adozione degli atti diretti ad evitare erogazioni di emolumenti “contra legem” contrastanti con il principio costituzionale della buona amministrazione (art. 97 Cost.) la motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico ad assumere siffatte determinazioni deve ritenersi “in re ipsa” senza che la Pubblica Amministrazione debba esternare le ragioni della prevalenza di tale interesse su quello privato vantato dal soggetto “inciso”


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZ.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 3193/1984 proposto da
MINIATI Marta, NALDINI STAMPACCHIA Sara e MARTINI AGNOLUCCI Licia rappresentate e difese dall’Avv. Mario P. Chiti ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in Firenze, Via dei Servi n.9;

 

contro

 

- il Provveditorato agli Studi di Pisa, non costituito;
- la Direzione Provinciale del Tesoro di Pisa, non costituita;

 

PER L’ANNULLAMENTO
della circolare del Provveditore agli Studi di Pisa in data 8 agosto 1984, prot. n.20283 e della circolare del Provveditore agli Studi di Pisa in data 11 ottobre 1984, prot. n.22980, relativa all’applicazione del D.P.R. n.271/1981, art.4, 3° comma, degli atti presupposti, ed in particolare della circolare ministeriale 28 luglio 1984 n.732; e dei decreti del Provveditore agli Studi di Pisa con cui si è consequenzialmente provveduto ad eliminare i benefici economici apportati ai ricorrenti dal cit. art.4, 3° comma, D.P.R. n.271/1981 ed a recuperare le somme nel frattempo liquidate;

 

PER LA CONSEGUENTE DICHIARAZIONE DELL’OBBLIGO

dell’Amministrazione di corrispondere i due aumenti biennali non riassorbibili del 2,50% computati nella classe di stipendio attribuita, previsti dall’art.4, 3° comma, del D.P.R. n.271/1981;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta dalle ricorrenti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza in data 1° dicembre 2004 - relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – il difensore delle ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

Le ricorrenti, insegnanti di ruolo, espongono di aver conseguito l’anzianità giuridica di 16 anni di servizio successivamente al 1° febbraio 1981 vedendosi corrispondere, al maturare della predetta situazione i benefici previsti dall’art. 4 3° comma del D.P.R. n. 271/1981 consistenti in due aumenti biennali non riassorbibili del 2,50% aggiunti nella classe di stipendio attribuita. Successivamente, a seguito di una pronuncia della Corte dei Conti che interpretava in senso restrittivo la norma di cui all’art. 4, 3° comma del D.P.R. 271/81, il Ministero della Pubblica Istruzione con circolare n. 232 del 28/7/84 forniva una lettura di detta disposizione nei sensi già interpretati dal giudice contabile.
Conseguentemente il Provveditorato agli Studi di Pisa impartiva disposizioni volte ad annullare le precedenti determinazioni attributive dei benefici in questione, con conseguente recupero delle somme già liquidate.
Le interessate cui è stato richiesto il rimborso delle somme al riguardo percepite hanno proposto il ricorso giurisdizionale all’esame, a sostegno del quale sono stati dedotti i seguenti motivi:

 

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, 3° comma del D.P.R. n. 271/1981: la disposizione qui riportata non prevede alcuna limitazione temporale all’applicazione dei benefici con essa previsti, di talché corretta deve ritenersi l’interpretazione originariamente sostenuta dal Ministero secondo cui i benefici in questione si applicano anche ai docenti che, come le ricorrenti, in servizio di ruolo alla data del 1° febbraio 1981, maturano anche successivamente, l’anzianità di servizio di sedici anni, mentre del tutto erronea si appalesa in proposito la tesi interpretativa di tipo restrittivo propugnata in un secondo momento dall’Amministrazione;

 

2) Eccesso di potere per comportamento contraddittorio, motivazione insufficiente e sviamento, posto che l’orientamento interpretativo successivamente sposato dall’Amministrazione si rivela contraddittorio, incoerente ed immotivato;

 

3) Violazione dei principi dell’affidamento e della irripetibilità delle somme percepite in buona fede: il recupero delle somme già corrisposte alle ricorrenti per il titolo di che trattasi si appalesa illegittimo giacché gli importi furono percepiti in buona fede ed erogati in base ad un titolo giustificativo, ingenerando nel percipiente la certezza di aver diritto alla corresponsione di tali emolumenti.

 

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è infondato.
Le censure di cui al primo motivo di ricorso riguardano la questione giuridica sostanziale qui in rilievo.
Dunque, il D.P.R. 2 giugno 1981 n. 271 all’art. 4 ha riconosciuto al personale docente della scuola secondaria superiore, di I° e II° grado rispettivamente con almeno 16 e 18 anni di anzianità, in servizio alla data del 1° febbraio 1981, due aumenti biennali di stipendio e ciò ai fini di evitare un appiattimento retributivo di tutti i docenti nella predetta scuola.
Ebbene con riferimento all’anzidetta previsione normativa, sostiene parte ricorrente che il beneficio de quo spetterebbe anche a quei docenti che ancorché in servizio alla data del 1° febbraio 1981 abbiano maturato l’anzianità di servizio anche successivamente a tale data.
La tesi interpretativa prospettata dai ricorrenti non appare condivisibile. La Sezione, invero - che si è già pronunciata sulla questione (cfr. 24 novembre 2003 n.5909) - ritiene di concordare con l’assunto interpretativo fornito al riguardo dai giudici contabili (vedi Corte dei Coni Sez. Contr. 2/12/1983 n. 1401) secondo cui la norma di favore qui in rilievo (l’art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 271/81) va letta nel senso che l’anzianità occorrente ai fini dell’attribuzione del beneficio economico dell’aumento biennale deve essere stata maturata entro e non oltre il 31 gennaio 1981.
In altri termini, il legislatore con la disposizione de qua ha inteso attribuire il più volte menzionato beneficio ai soggetti in capo ai quali sussistessero contestualmente alla data del 1° febbraio 1981 due condizioni, quella dell’essere in servizio e quella di aver maturato, sempre alla predetta data l’anzianità rispettivamente di 18 e 16 anni.
L’interpretazione estensiva sostenuta in ricorso non trova, infatti, solido appiglio nel dato letterale della norma che, al contrario depone nel senso che non può ritenersi destinatario del “favor” stesso l’insegnante che matura tale anzianità successivamente al 1° febbraio 1981.
Anche la censura di eccesso di potere dedotta col secondo mezzo di gravame va disattesa.
Invero il fatto che l’Amministrazione scolastica abbia mutato sul punto l’indirizzo interpretativo originariamente assunto non può considerarsi un vizio dell’attività amministrativa relativa alla definizione del trattamento economico dei docenti posto che, com’è agevole intuire, si verte in materia assoggettata appunto alla corretta interpretazione delle disposizioni normative ivi sottese senza che in sede di gestione di siffatte operazioni vi siano margini di discrezionalità con la conseguenza che il vizio di eccesso di potere in questione non appare configurabile.
In ogni caso non può certo definirsi illegittimo il comportamento dell’Amministrazione che una volta avvedutasi dell’erroneità della propria condotta, corregge il “tiro”, adottando “nuove” determinazioni che si appalesano però conformi alla lettera della normativa sottesa alla gestione delle procedure di definizioni dei relativi interessi.
L’orientamento interpretativo di contenuto restrittivo assunto dall’Amministrazione resistente con le circolari e gli atti qui impugnati non viene peraltro messo in non cale ad opera delle disposizioni recate dalla legge 26 aprile 1985 n.161 alla quale va riconosciuta in subjecta materia una indubbia portata innovativa lì dove ha inteso riconoscere, ancorché dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il beneficio economico de quo ai docenti che abbiano maturato la relativa anzianità successivamente alla data del 1° febbraio 1981 (cfr., TAR Toscana, sez.I, n.1459/04).
Invero, l’indirizzo interpretativo e le relative determinazioni di cui agli atti impugnati fino al momento antecedente all’entrata in vigore della normativa di tipo estensivo introdotta dalla citata legge n.161/85 appaiono rispettosi della lettera e della ratio delle disposizioni sino allora vigenti e, allo stato, quindi immuni dai vizi di legittimità dedotti.
Non appaiono fondati infine i profili di illegittimità dedotti col terzo ed ultimo motivo d’impugnazione e rivolti specificatamente nei confronti degli atti con cui è stato disposto il recupero delle somme originariamente erogate ai ricorrenti proprio in pretesa applicazione della normativa di favore di che trattasi.
La Sezione non può infatti non concordare con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai dipendenti ha carattere di doverosità, derivando, in particolare, tale dovere direttamente dal disposto di cui all’art. 2033 del codice civile, salvo l’onere di non incidere soverchiamente sulle condizioni di vita del destinatario di tale attività di recupero (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI 14/12/92 n. 764; idem IV Sez. 27/9/93 n. 799; TAR Lazio III Sez. 20/5/99 n. 1498; TAR Latina 19/1/99 n.6).
In particolare, poi, nell’adozione degli atti diretti ad evitare erogazioni di emolumenti “contra legem” contrastanti con il principio costituzionale della buona amministrazione (art. 97 Cost.) la motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico ad assumere siffatte determinazioni deve ritenersi “in re ipsa” senza che la Pubblica Amministrazione debba esternare le ragioni della prevalenza di tale interesse su quello privato vantato dal soggetto “inciso” (in tal senso, TAR Sardegna 20/7/88 n. 1195).
E la buona fede pure indubbiamente sussistente in capo ai percipienti ha rilievo ai soli fini delle modalità del recupero, nel senso che le somme indebitamente corrisposte vanno recuperate con le opportune rateizzazioni al fine, appunto, di non provocare soverchie ripercussioni sulle sostanze economiche dei debitori (così, TAR Sardegna e TAR Latina già citate).
Al riguardo è peraltro il caso di precisare che gli atti di recupero posti in essere dall’Amministrazione mantengono la loro validità tenuto conto del momento della loro adozione e avuto riguardo ai periodi temporali presi in considerazione, lì dove cioè la disposta ripetizione delle somme in questione ha interessato emolumenti percepiti per il titolo di cui sopra sino alla data di entrata in vigore del nuovo regime di riconoscimento del beneficio de quo come introdotto dalla legge n.161/1985.
In forza delle suestese notazioni il ricorso, in quanto infondato, va respinto. Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I, respinge il ricorso n.3193/84, meglio indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, in data 1° dicembre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente
Eleonora Di Santo Consigliere rel. est.
Bernardo Massari Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 MARZO 2005
Firenze, lì 21 MARZO 2005

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