| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 15 marzo 2005 n. 240
Pres. Sammarco, Est. Manzi
Ric. Sig. Bigini Federico contro la Questura di Ascoli Piceno
(Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987
n° 494, articolo 15; decreto legge 27 dicembre 1989 n° 413,
articolo 1, convertito in legge 28 febbraio 1990 n° 37;
legge 23 dicembre 2001 n° 448, articolo 23, comma 2) |
|
1. Divieto di accesso agli impianti sportivi
– Mancata comunicazione di avvio del procedimento interdittivo
– Casi di Necessità ed Urgenza – Illegittimità – Non sussiste.
|
| |
|
2. Divieto di accesso agli impianti sportivi
– Motivazione per relationem consistente in filmati in possesso
della Polizia scientifica – Possibilità Sussiste.
|
| |
|
3. Divieto di accesso agli impianti sportivi
– Interesse pubblico alla prevenzione dei reati – Scelte
di merito – Sottrazione al sindacato ordinario di legittimità.
|
|
1. In tema di misure interdittive dell’accesso
agli impianti sportivi trova applicazione il disposto dell’art.
7 l. n° 241/90, a tenore del quale è possibile derogare
all’obbligo di preliminare informazione in presenza di particolari
esigenze di celerità che rendono inopportuno allertare anticipatamente
i soggetti possibili destinatari di iniziative provvedimentali
sfavorevoli.
|
| |
|
2. Il provvedimento interdittivo dell’accesso
agli impianti sportivi può essere motivato per relationem
in riferimento alle riprese cinematografiche effettuate
dalla Polizia scientifica.
|
| |
|
3. L’imposizione del divieto di accesso agli
impianti sportivi risponde all’interesse pubblico della
prevenzione dei reati: pertanto, salvo il caso di manifesta
illogicità, l’esame dei fatti non può formare oggetto di
sindacato giurisdizionale, attenendo a scelte di merito.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 199 del 2004 proposto da
|
| |
|
BIAGINI Federico, rappresentato e
difeso dall’avv. Piero Cantalamessa, elettivamente domiciliato
in Ancona, al Corso Mazzini n. 100, presso l’avv. Edoardo
Baldoni;
|
| |
|
contro
|
| |
|
la QUESTURA di ASCOLI PICENO, in persona
del Questore in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio
è domiciliato per legge alla Piazza Cavour n. 29;
|
| |
|
per l’annullamento
del provvedimento n. 305135 del 26.11.2003, adottato dal
Questore di Ascoli Piceno, con cui è stato disposto a carico
del ricorrente il divieto di accesso per un periodo di due
anni presso gli impianti sportivi del territorio nazionale
durante lo svolgimento di incontri di calcio, nonché il
divieto di accesso alle stazioni ferroviarie e di autopulman
interessate alle partenze ed al transito dei tifosi, con
la contestuale prescrizione, per lo stesso periodo del divieto
suddetto, di presentarsi presso gli Uffici della Questura
di Ascoli Piceno trenta minuti dopo l’inizio di ogni incontro
di calcio disputato dalla società “Ascoli Calcio”.
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Questore di
Ascoli Piceno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 2 dicembre 2004, il
Consigliere Galileo Omero Manzi;
Nessuno comparso per la parte resistente
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con atto notificato il 27.1.2004, depositato
l’11.2.2004, è stato impugnato il provvedimento indicato
in epigrafe, con cui sono stati imposti a carico del ricorrente
una serie di divieti e prescrizioni a causa dell’asserito
comportamento dal medesimo tenuto in occasione dell’incontro
di calcio svoltosi il giorno 7.9.2003, tra le squadre dell’Ascoli
e del Genova, valevole per il campionato nazionale di serie
B presso lo stadio comunale Del Duca di Ascoli Piceno.
Secondo gli accertamenti e le indagini svolte dall’Autorità
di Polizia, il ricorrente si sarebbe reso responsabile insieme
ad altri numerosi tifosi della squadra locale di azioni
di violenza nei confronti delle Forze dell’Ordine, con danneggiamento
di autovetture in sosta e di cassonetti di rifiuti Urbani;
per cui, la stessa Autorità di Pubblica Sicurezza lo ha
denunciato alla competente Procura della Repubblica per
il reato di resistenza a pubblico ufficiale, disponendo
nel contempo nei suoi confronti le misure interdittive di
cui al provvedimento impugnato nell’esercizio dei poteri
di prevenzione riconosciuti dall’art. 6 della legge 13 dicembre
1989, n. 401;
Avverso l’atto impugnato vengono dedotte censure in violazione
della legge 7.8.1990, n. 241, sul procedimento amministrativo,
dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, nonché vizio di
eccesso di potere per difetto di presupposti, travisamento
dei fatti, omessa istruttoria ed ingiustizia manifesta.
Il provvedimento interdittivo di cui si controverte risulta
sfornito di motivazione, in quanto non dà conto dei fatti
contestati al deducente, limitandosi ad imputare genericamente
al medesimo il coinvolgimento in episodi di violenza, senza
fornire alcuna specificazione degli stessi e degli elementi
di prova da cui sono stati desunti.
Per cui, la natura di misura di prevenzione atipica che
caratterizza il provvedimento impugnato, ad avviso del difensore
di parte ricorrente, avrebbe richiesto il rispetto di tutte
le cautele previste dall’ordinamento che impone, al riguardo,
quanto meno l’esternazione accanto ai fatti contestati delle
fonti di prova degli stessi, considerato che l’in-teressato
non è stato fermato dalle Forze dell’ordine nella giornata
dei presunti comportamenti di violenza e resistenza alla
Forza pubblica addebitati a suo carico, né ha ricevuto alcun
avviso di garanzia.
Da ciò, anche l’asserito dedotto travisamento dei fatti
da parte dell’Autorità di Polizia, il cui provvedimento
risulta basato su falsi presupposti e determina a carico
del ricorrente un’ingiusta limitazione della propria sfera
di libertà personale, ritenuta di eccessiva gravità, se
si tiene conto che il deducente non è persona socialmente
pericolosa.
Per contrastare gli assunti invalidatori prospettati con
il ricorso, in data 12.2.2004 si è costituita in giudizio
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, per conto
del Questore di Ascoli Piceno, confutando i relativi motivi
di censura.
In particolare, la difesa erariale ha rappresentato che
i fatti contestati a giustificazione dell’impugnato provvedimento
di prevenzione, risultano comprovati da riprese filmate
effettuate dal personale di Polizia scientifica nelle quali
il Biagini è facilmente identificabile mentre partecipa
attivamente agli scontri con le Forze dell’ordine e si rende
responsabile, tra l’altro, anche del lancio di un oggetto
nei confronti dei reparti di Polizia in servizio di ordine
pubblico.
A fronte di tale circostanze, il patrocinio dello Stato
ha fatto rilevare che il provvedimento impugnato è stato
formalmente convalidato dal Giudice delle Indagini Preliminari
del Tribunale di Ascoli Piceno e come previsto dalla legge,
a comprova dell’attendibilità dei fatti e comportamenti
contestati ed addotti a giustificazione delle censure interdittive
e comportamentali comminate con l’atto oggetto di impugnativa,
la cui mancata preventiva comunicazione all’interessato
è stata determinata dall’urgenza di impedire al medesimo
di porre nuovamente in pericolo l’ordine e la sicurezza
pubblica, come peraltro puntualmente attestato nella premessa
del provvedimento impugnato a giustificazione dell’omesso
invio dell’avviso di avvio del procedimento che ha dato
luogo all’adozione dell’atto oggetto di gravame.
Per quanto concerne poi l’asserita assenza di precedenti
a carico del ricorrente, la difesa dell’Amministrazione
si è fatta carico di comunicare che il medesimo, a parte
la denuncia penale per i fatti addotti a giustificazione
dell’atto impugnato, risulta essere stato segnalato all’Autorità
giudiziaria al Comando Carabinieri di Sassari in data 23
febbraio 2002 per invasione di campo in occasione di competizione
sportiva, il che avvalora il giudizio di pericolosità sociale
a suo carico.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
Il ricorso è infondato e come tale va respinto.
|
| |
|
1) Secondo la prospettazione di parte ricorrente,
la dedotta illegittimità del provvedimento impugnato trarrebbe
motivo, in primo luogo, dall’asserita violazione dei doveri
procedimentali imposti all’Ammini-strazione intimata che
non ha fatto precedere l’adozione delle determinazioni oggetto
di sindacato giurisdizionale da rituale invio di avviso
di avvio del procedimento, come previsto dall’art. 7 della
legge n. 241 del 1990.
Tale assunto non è meritevole di considerazione, dal momento
che la norma suddetta consente di ovviare all’obbligo di
preliminare informazione circa le iniziative avviate dagli
organi della Pubblica Amministrazione, in presenza di particolari
esigenze di celerità che rendono inopportuno allertare anticipatamente
i soggetti possibili destinatari di iniziative provvedimentali
sfavorevoli.
A tale riguardo, va tenuto presente che l’Autorità di Polizia
intimata nelle premesse dell’atto inibitorio di cui si controverte,
ha dato puntualmente conto delle ragioni giustificative
dell’omessa preventiva partecipazione al ricorrente dell’iniziativa
di pervenire all’adozione del provvedimento oggetto di gravame,
ravvisate nell’esigenza di evitare che, in pendenza del
procedimento, il destinatario delle misure interdittive
comminate con l’atto impugnato, potesse rendersi responsabile
di fatti e comportamenti identici a quelli contestati e
posti alla base del suddetto atto.
Donde, l’asserita esigenza di evitare nell’immediato la
frequentazione di impianti sportivi da parte del ricorrente,
ritiene il Collegio, costituisce un’apprezzabile e valida
ragione sul piano giuridico per disattendere il preventivo
obbligo notiziale imposto dalla legge n. 241 del 1990 sul
procedimento amministrativo, tenuto conto della finalità
preventiva cui è sotteso il provvedimento in questione.
Peraltro, a ben vedere, va nel contempo evidenziato che,
a prescindere dall’accennata giustificata mancata trasmissione
dell’avviso di avvio del procedimento culminato con l’adozione
dell’atto oggetto di impugnativa, il deducente è stato ugualmente
posto in condizione di interloquire in merito all’iniziativa
dell’Autorità di Polizia, poiché, come espressamente previsto
dall’art.6 comma 2/bis, della legge 13 dicembre 1989, 401,
all’atto della notifica dei suddetti provvedimenti, il medesimo
è stato reso edotto della possibilità di presentare personalmente
o a mezzo difensore, memorie al Giudice penale competente
per la convalida dello stesso provvedimento, i cui effetti
interdittivi erano da considerare provvisori prima della
convalida.
Per cui, a fronte della riferita riconosciuta facoltà di
controdedurre all’iniziativa della P.A. procedente, allo
scopo di evitare la convalida dell’atto inibitorio adottato
nei suoi confronti dall’Autorità di Polizia, ritiene il
Collegio che, in sostanza, pur in assenza di preventiva
conoscenza dell’intervenuto avvio del procedimento, nella
vicenda di cui è causa, al suo destinatario, come si è visto,
è comunque garantita la possibilità di confutare le ragioni
giustificatrici dell’iniziativa punitiva della P.A. nella
prospettiva di neutralizzarne gli effetti in sede di convalida.
|
| |
|
2) Ad identiche conclusioni di infondatezza
conduce anche l’esame delle altre censure di difetto di
motivazione e di istruttoria dedotte con il ricorso.
Infatti, dalla ricognizione del contenuto del rapporto di
Polizia richiamato nelle premesse del provvedimento impugnato
e di cui costituisce una sorta di motivazione per relationem,
il Collegio ha potuto constatare che i comportamenti addebitati
al ricorrente, comprovati con documentazione cinematografica
che difficilmente può avere indotto in errore gli organi
di Polizia, integrano una chiara violazione dei divieti
rinvenibili nel disposto dell’art.6, 1° comma, della citata
legge n.401 del 1989 e costituiscono nel contempo un indubitabile
indice di pericolosità del suo autore.
Donde, a fronte degli accennati contestati comportamenti,
a discolpa o a smentita dei quali il ricorrente non ha fornito
alcun elemento in grado di far dubitare sulla veridicità
di quanto accertato ed attestato dall’Autorità di Polizia,
destituiti di fondamento vanno valutati gli ulteriori rilievi
invalidatori dedotti con l’atto introduttivo del giudizio
cui si è fatto cenno, perché, al contrario di quanto affermato
dalla parte attrice, l’atto impugnato risulta sufficientemente
motivato e basato su una meticolosa istruttoria, la cui
attendibilità è stata confermata in sede di convalida da
parte del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale
di Ascoli Piceno, in data 30.11.2003, con provvedimento
prodotti agli atti di causa.
Il convincimento del Collegio al riguardo trova conferma
anche nell’orientamento della giurisprudenza, secondo la
quale il provvedimento del Questore che dispone il divieto
di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche,
presuppone non l’accertamento della responsabilità dell’incolpato,
riservato alla sede penale, cautelare o di merito, ma il
mero fumus della stessa che, ai sensi dell’art. 6, comma
1 della legge n. 401 del 1989, sussiste anche per la semplice
denuncia di aver preso parte attiva ad episodi di violenza
su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni
sportive (TAR Lombardia, sez. I, 6 febbraio 2002, n. 454;
22 maggio 2003 n. 2274).
Ciò premesso, sulla base di quanto argomentato, il ricorso
deve essere respinto, stante la dimostrata infondatezza
dei profili di doglianza con il medesimo dedotti i quali,
va ribadito, sono preordinati essenzialmente a confutare
la sussistenza delle condizioni giuridiche formali e sostanziali
per l’adozione dell’atto impugnato, senza tuttavia prospettare
l’illogicità di alcune misure interdittive o obblighi comportamentali
disposti con lo stesso atto, per cui, alla stregua dell’accen-nato
petitum del ricorso, esso va respinto per le ragioni precisate.
In disparte, va tuttavia evidenziato che, in ogni caso,
poiché l’im-posizione di divieti di accesso agli impianti
sportivi di cui si controverte in questa sede, risponde
all’interesse pubblico della prevenzione dei reati, la valutazione
dei fatti, salvo il caso di manifesta illogicità, non può
formare oggetto di sindacato giurisdizionale, attenendo
a scelte di merito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nell’importo
fissato in dispositivo.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Condanna il sig. Biagini Federico al pagamento, in favore
del Ministero dell’Interno, delle spese di giudizio, liquidate
nel complessivo importo di €. 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
|
|