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T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 15 marzo 2005 n. 240
Pres. Sammarco, Est. Manzi
Ric. Sig. Bigini Federico contro la Questura di Ascoli Piceno (Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987 n° 494, articolo 15; decreto legge 27 dicembre 1989 n° 413, articolo 1, convertito in legge 28 febbraio 1990 n° 37; legge 23 dicembre 2001 n° 448, articolo 23, comma 2)


1. Divieto di accesso agli impianti sportivi – Mancata comunicazione di avvio del procedimento interdittivo – Casi di Necessità ed Urgenza – Illegittimità – Non sussiste.

 

2. Divieto di accesso agli impianti sportivi – Motivazione per relationem consistente in filmati in possesso della Polizia scientifica – Possibilità Sussiste.

 

3. Divieto di accesso agli impianti sportivi – Interesse pubblico alla prevenzione dei reati – Scelte di merito – Sottrazione al sindacato ordinario di legittimità.

1. In tema di misure interdittive dell’accesso agli impianti sportivi trova applicazione il disposto dell’art. 7 l. n° 241/90, a tenore del quale è possibile derogare all’obbligo di preliminare informazione in presenza di particolari esigenze di celerità che rendono inopportuno allertare anticipatamente i soggetti possibili destinatari di iniziative provvedimentali sfavorevoli.

 

2. Il provvedimento interdittivo dell’accesso agli impianti sportivi può essere motivato per relationem in riferimento alle riprese cinematografiche effettuate dalla Polizia scientifica.

 

3. L’imposizione del divieto di accesso agli impianti sportivi risponde all’interesse pubblico della prevenzione dei reati: pertanto, salvo il caso di manifesta illogicità, l’esame dei fatti non può formare oggetto di sindacato giurisdizionale, attenendo a scelte di merito.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 199 del 2004 proposto da

 

BIAGINI Federico, rappresentato e difeso dall’avv. Piero Cantalamessa, elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini n. 100, presso l’avv. Edoardo Baldoni;

 

contro

 

la QUESTURA di ASCOLI PICENO, in persona del Questore in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio è domiciliato per legge alla Piazza Cavour n. 29;

 

per l’annullamento
del provvedimento n. 305135 del 26.11.2003, adottato dal Questore di Ascoli Piceno, con cui è stato disposto a carico del ricorrente il divieto di accesso per un periodo di due anni presso gli impianti sportivi del territorio nazionale durante lo svolgimento di incontri di calcio, nonché il divieto di accesso alle stazioni ferroviarie e di autopulman interessate alle partenze ed al transito dei tifosi, con la contestuale prescrizione, per lo stesso periodo del divieto suddetto, di presentarsi presso gli Uffici della Questura di Ascoli Piceno trenta minuti dopo l’inizio di ogni incontro di calcio disputato dalla società “Ascoli Calcio”.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Questore di Ascoli Piceno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 2 dicembre 2004, il Consigliere Galileo Omero Manzi;
Nessuno comparso per la parte resistente
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con atto notificato il 27.1.2004, depositato l’11.2.2004, è stato impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui sono stati imposti a carico del ricorrente una serie di divieti e prescrizioni a causa dell’asserito comportamento dal medesimo tenuto in occasione dell’incontro di calcio svoltosi il giorno 7.9.2003, tra le squadre dell’Ascoli e del Genova, valevole per il campionato nazionale di serie B presso lo stadio comunale Del Duca di Ascoli Piceno.
Secondo gli accertamenti e le indagini svolte dall’Autorità di Polizia, il ricorrente si sarebbe reso responsabile insieme ad altri numerosi tifosi della squadra locale di azioni di violenza nei confronti delle Forze dell’Ordine, con danneggiamento di autovetture in sosta e di cassonetti di rifiuti Urbani; per cui, la stessa Autorità di Pubblica Sicurezza lo ha denunciato alla competente Procura della Repubblica per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, disponendo nel contempo nei suoi confronti le misure interdittive di cui al provvedimento impugnato nell’esercizio dei poteri di prevenzione riconosciuti dall’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
Avverso l’atto impugnato vengono dedotte censure in violazione della legge 7.8.1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, nonché vizio di eccesso di potere per difetto di presupposti, travisamento dei fatti, omessa istruttoria ed ingiustizia manifesta.
Il provvedimento interdittivo di cui si controverte risulta sfornito di motivazione, in quanto non dà conto dei fatti contestati al deducente, limitandosi ad imputare genericamente al medesimo il coinvolgimento in episodi di violenza, senza fornire alcuna specificazione degli stessi e degli elementi di prova da cui sono stati desunti.
Per cui, la natura di misura di prevenzione atipica che caratterizza il provvedimento impugnato, ad avviso del difensore di parte ricorrente, avrebbe richiesto il rispetto di tutte le cautele previste dall’ordinamento che impone, al riguardo, quanto meno l’esternazione accanto ai fatti contestati delle fonti di prova degli stessi, considerato che l’in-teressato non è stato fermato dalle Forze dell’ordine nella giornata dei presunti comportamenti di violenza e resistenza alla Forza pubblica addebitati a suo carico, né ha ricevuto alcun avviso di garanzia.
Da ciò, anche l’asserito dedotto travisamento dei fatti da parte dell’Autorità di Polizia, il cui provvedimento risulta basato su falsi presupposti e determina a carico del ricorrente un’ingiusta limitazione della propria sfera di libertà personale, ritenuta di eccessiva gravità, se si tiene conto che il deducente non è persona socialmente pericolosa.
Per contrastare gli assunti invalidatori prospettati con il ricorso, in data 12.2.2004 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, per conto del Questore di Ascoli Piceno, confutando i relativi motivi di censura.
In particolare, la difesa erariale ha rappresentato che i fatti contestati a giustificazione dell’impugnato provvedimento di prevenzione, risultano comprovati da riprese filmate effettuate dal personale di Polizia scientifica nelle quali il Biagini è facilmente identificabile mentre partecipa attivamente agli scontri con le Forze dell’ordine e si rende responsabile, tra l’altro, anche del lancio di un oggetto nei confronti dei reparti di Polizia in servizio di ordine pubblico.
A fronte di tale circostanze, il patrocinio dello Stato ha fatto rilevare che il provvedimento impugnato è stato formalmente convalidato dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno e come previsto dalla legge, a comprova dell’attendibilità dei fatti e comportamenti contestati ed addotti a giustificazione delle censure interdittive e comportamentali comminate con l’atto oggetto di impugnativa, la cui mancata preventiva comunicazione all’interessato è stata determinata dall’urgenza di impedire al medesimo di porre nuovamente in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, come peraltro puntualmente attestato nella premessa del provvedimento impugnato a giustificazione dell’omesso invio dell’avviso di avvio del procedimento che ha dato luogo all’adozione dell’atto oggetto di gravame.
Per quanto concerne poi l’asserita assenza di precedenti a carico del ricorrente, la difesa dell’Amministrazione si è fatta carico di comunicare che il medesimo, a parte la denuncia penale per i fatti addotti a giustificazione dell’atto impugnato, risulta essere stato segnalato all’Autorità giudiziaria al Comando Carabinieri di Sassari in data 23 febbraio 2002 per invasione di campo in occasione di competizione sportiva, il che avvalora il giudizio di pericolosità sociale a suo carico.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è infondato e come tale va respinto.

 

1) Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la dedotta illegittimità del provvedimento impugnato trarrebbe motivo, in primo luogo, dall’asserita violazione dei doveri procedimentali imposti all’Ammini-strazione intimata che non ha fatto precedere l’adozione delle determinazioni oggetto di sindacato giurisdizionale da rituale invio di avviso di avvio del procedimento, come previsto dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Tale assunto non è meritevole di considerazione, dal momento che la norma suddetta consente di ovviare all’obbligo di preliminare informazione circa le iniziative avviate dagli organi della Pubblica Amministrazione, in presenza di particolari esigenze di celerità che rendono inopportuno allertare anticipatamente i soggetti possibili destinatari di iniziative provvedimentali sfavorevoli.
A tale riguardo, va tenuto presente che l’Autorità di Polizia intimata nelle premesse dell’atto inibitorio di cui si controverte, ha dato puntualmente conto delle ragioni giustificative dell’omessa preventiva partecipazione al ricorrente dell’iniziativa di pervenire all’adozione del provvedimento oggetto di gravame, ravvisate nell’esigenza di evitare che, in pendenza del procedimento, il destinatario delle misure interdittive comminate con l’atto impugnato, potesse rendersi responsabile di fatti e comportamenti identici a quelli contestati e posti alla base del suddetto atto.
Donde, l’asserita esigenza di evitare nell’immediato la frequentazione di impianti sportivi da parte del ricorrente, ritiene il Collegio, costituisce un’apprezzabile e valida ragione sul piano giuridico per disattendere il preventivo obbligo notiziale imposto dalla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, tenuto conto della finalità preventiva cui è sotteso il provvedimento in questione.
Peraltro, a ben vedere, va nel contempo evidenziato che, a prescindere dall’accennata giustificata mancata trasmissione dell’avviso di avvio del procedimento culminato con l’adozione dell’atto oggetto di impugnativa, il deducente è stato ugualmente posto in condizione di interloquire in merito all’iniziativa dell’Autorità di Polizia, poiché, come espressamente previsto dall’art.6 comma 2/bis, della legge 13 dicembre 1989, 401, all’atto della notifica dei suddetti provvedimenti, il medesimo è stato reso edotto della possibilità di presentare personalmente o a mezzo difensore, memorie al Giudice penale competente per la convalida dello stesso provvedimento, i cui effetti interdittivi erano da considerare provvisori prima della convalida.
Per cui, a fronte della riferita riconosciuta facoltà di controdedurre all’iniziativa della P.A. procedente, allo scopo di evitare la convalida dell’atto inibitorio adottato nei suoi confronti dall’Autorità di Polizia, ritiene il Collegio che, in sostanza, pur in assenza di preventiva conoscenza dell’intervenuto avvio del procedimento, nella vicenda di cui è causa, al suo destinatario, come si è visto, è comunque garantita la possibilità di confutare le ragioni giustificatrici dell’iniziativa punitiva della P.A. nella prospettiva di neutralizzarne gli effetti in sede di convalida.

 

2) Ad identiche conclusioni di infondatezza conduce anche l’esame delle altre censure di difetto di motivazione e di istruttoria dedotte con il ricorso.
Infatti, dalla ricognizione del contenuto del rapporto di Polizia richiamato nelle premesse del provvedimento impugnato e di cui costituisce una sorta di motivazione per relationem, il Collegio ha potuto constatare che i comportamenti addebitati al ricorrente, comprovati con documentazione cinematografica che difficilmente può avere indotto in errore gli organi di Polizia, integrano una chiara violazione dei divieti rinvenibili nel disposto dell’art.6, 1° comma, della citata legge n.401 del 1989 e costituiscono nel contempo un indubitabile indice di pericolosità del suo autore.
Donde, a fronte degli accennati contestati comportamenti, a discolpa o a smentita dei quali il ricorrente non ha fornito alcun elemento in grado di far dubitare sulla veridicità di quanto accertato ed attestato dall’Autorità di Polizia, destituiti di fondamento vanno valutati gli ulteriori rilievi invalidatori dedotti con l’atto introduttivo del giudizio cui si è fatto cenno, perché, al contrario di quanto affermato dalla parte attrice, l’atto impugnato risulta sufficientemente motivato e basato su una meticolosa istruttoria, la cui attendibilità è stata confermata in sede di convalida da parte del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno, in data 30.11.2003, con provvedimento prodotti agli atti di causa.
Il convincimento del Collegio al riguardo trova conferma anche nell’orientamento della giurisprudenza, secondo la quale il provvedimento del Questore che dispone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche, presuppone non l’accertamento della responsabilità dell’incolpato, riservato alla sede penale, cautelare o di merito, ma il mero fumus della stessa che, ai sensi dell’art. 6, comma 1 della legge n. 401 del 1989, sussiste anche per la semplice denuncia di aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive (TAR Lombardia, sez. I, 6 febbraio 2002, n. 454; 22 maggio 2003 n. 2274).
Ciò premesso, sulla base di quanto argomentato, il ricorso deve essere respinto, stante la dimostrata infondatezza dei profili di doglianza con il medesimo dedotti i quali, va ribadito, sono preordinati essenzialmente a confutare la sussistenza delle condizioni giuridiche formali e sostanziali per l’adozione dell’atto impugnato, senza tuttavia prospettare l’illogicità di alcune misure interdittive o obblighi comportamentali disposti con lo stesso atto, per cui, alla stregua dell’accen-nato petitum del ricorso, esso va respinto per le ragioni precisate.
In disparte, va tuttavia evidenziato che, in ogni caso, poiché l’im-posizione di divieti di accesso agli impianti sportivi di cui si controverte in questa sede, risponde all’interesse pubblico della prevenzione dei reati, la valutazione dei fatti, salvo il caso di manifesta illogicità, non può formare oggetto di sindacato giurisdizionale, attenendo a scelte di merito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nell’importo fissato in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Condanna il sig. Biagini Federico al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese di giudizio, liquidate nel complessivo importo di €. 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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