| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 15 marzo 2005 n. 218
Pres. f.f. Ranalli, Est. Ranalli
Ric. Sig. Marcello Salvatore contro il Ministero dell’Università
e della ricerca scientifica e tecnologica, l’Università
degli Studi di Macerata (Decreto del Presidente della Repubblica
17 settembre 1987 n° 494, articolo 15; decreto legge 27
dicembre 1989 n° 413, articolo 1, convertito in legge 28
febbraio 1990 n° 37; legge 23 dicembre 2001 n° 448, articolo
23, comma 2) |
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1. Professore associato – Indennità integrativa
speciale conglobata nello stipendio – Natura retributiva
– Non sussiste.
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2. Professore associato – Indennità integrativa
speciale conglobata nello stipendio – estensione delle finalità
relative al personale soggetto alla contrattazione collettiva
– Sussiste.
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1. Per il personale pubblico non soggetto
alla contrattazione collettiva, l’indennità integrativa
speciale conglobata nello stipendio non ha natura retributiva.
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2. L’estensione dell’indennità integrativa
speciale al personale pubblico non soggetto alla contrattazione
collettiva deve necessariamente essere interpretata nel
rispetto delle finalità della norma che l’ha inizialmente
prevista per il personale soggetto a contrattazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 182 del 1999 proposto dal
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prof. MARCELLO SALVATORE, rappresentato
e difeso dall’avv. Maria Michela Ciciretti ed elettivamente
domiciliato in Ancona, Via Cardeto n.3/b, presso lo studio
dell’avv. Francesco Tardella;
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contro
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il MINISTERO dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA
SCIENTIFICA e TECNOLOGICA, in persona del Ministro pro-tempore,
e l’UNIVERSITÀ degli STUDI di MACERATA, in persona del Rettore
pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio sono per legge
domiciliati;
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per l’accertamento
del diritto alla maggiorazione del 40% sulla quota di indennità
integrativa speciale conglobata nello stipendio.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero e
dell’Università intimati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 17 novembre 2004, il
Cons. Luigi Ranalli;
Uditi l’avv. Ciciretti per il ricorrente e l’avv. dello
Stato Andrea Honorati per il Ministero e l’Università resistenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1. Espone il ricorrente, professore associato
a tempo pieno in servizio presso l’Università degli Studi
di Macerata, di aver chiesto il riconoscimento al diritto,
ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 382/1980, alla maggiorazione
del 40% della quota di indennità integrativa speciale, conglobata
nello stipendio per L.1.081.000 dall’art. 15 del D.P.R.
17 settembre 1987, n. 494 e dall’art. 1 del D.L. 27 dicembre
1989 n. 413, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n.
37, ma che l’Università, con nota dell’1.4.1998, ha respinto
la richiesta.
Con il ricorso in epigrafe indicato ha, quindi, chiesto
l’accertamento giudiziale del suindicato diritto, con conseguente
condanna dell’Università al pagamento delle maggior somme
dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria, deducendo
la violazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 382/1980, dell’art.
15 del D.P.R. n. 494/1987, dell’art. 1 del D.L. n. 413/1989,
convertito dalla legge n. 37/90 ed eccesso di potere per
disparità di trattamento: si sostiene, in particolare, che,
una volta conglobata l’indennità integrativa speciale nello
stipendio, ne assume a tutti gli effetti la stessa natura
retributiva e, quindi, non può che essere sottoposta alla
maggiorazione del 40% prevista per i docenti universitari
che optano per il tempo pieno.
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2. La difesa dell’M.U.R.S.T. e dell’Università,
con la memoria di costituzione in giudizio, ha chiesto che
il ricorso sia respinto in quanto infondato, richiamando,
al riguardo i pareri all’uopo espressi dal Consiglio di
Stato sull’inapplicabilità della maggiorazione richiesta
anche all’indennità integrativa conglobata.
La difesa del ricorrente, con memoria deposita il 3.11.2004,
ha insistito per l’accoglimento del ricorso, formulando
alcune considerazioni in fatto e diritto anche ai fini di
una diversa conclusione rispetto a quanto affermato dall’Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato nella decisione del 24 giugno
2002 n. 7.
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3. Tanto premesso, il Collegio considera
che la vexata questio della maggiorazione del 40% sulla
somma di L.1.081.000 - quota di indennità integrativa speciale
conglobata nello stipendio tabellare dei pubblici dipendenti
- nei confronti dei docenti e ricercatori universitari a
tempo pieno, già oggetto di interpretazione autentica dall’art.
23, II comma, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, è stata
espressamente esclusa dalla decisione 25 ottobre 2002 n.
7 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nonché
dalla successiva giurisprudenza amministrativa da cui il
Collegio non ha motivo di discostarsi, (v.si Cons. St.,
Sez. VI, 26 luglio 2004 n. 5279, 27 novembre 2002 n. 6505,
16 giugno 2003 n. 3385, 25 febbraio 2003 n. 1043 e 3 dicembre
2003 n. 7995; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 22 novembre
2002 n. 1784; TAR Liguria, Sez. I, 21 febbraio 2002 n. 177;
TAR Toscana, Sez.I, 3 febbraio 2004 n. 264; TAR Molise,
19 gennaio 2004 n. 13).
Infatti, il disposto conglobamento dell’indennità integrativa
speciale per l’importo di L.1.081.000, allorché è stato
esteso al personale pubblico non soggetto a contrattazione
collettiva, quali i docenti ed i ricercatori universitari,
deve necessariamente essere interpretato nel rispetto delle
finalità della norma che lo ha inizialmente previsto e,
quindi, nei limiti di quanto avvenuto per il personale pubblico
soggetto a contrattazione: orbene, poiché il conglobamento
nei confronti del personale soggetto a contrattazione non
comporta alcuna spesa per le Amministrazioni interessate,
questo limite sarebbe senz’altro disatteso se la maggiorazione
percentuale prevista per i docenti ed i ricercatori universitari
dovesse comprendere anche la quota di indennità integrativa
speciale conglobata e, di fatto, consentirebbe ai medesimi
di ottenere indirettamente ed a differenza della generalità
degli altri dipendenti, un miglioramento retributivo superiore
a quello per essi stabilito.
Il ricorso va, dunque, respinto in quanto infondato.
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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