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T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 15 marzo 2005 n. 218
Pres. f.f. Ranalli, Est. Ranalli
Ric. Sig. Marcello Salvatore contro il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, l’Università degli Studi di Macerata (Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987 n° 494, articolo 15; decreto legge 27 dicembre 1989 n° 413, articolo 1, convertito in legge 28 febbraio 1990 n° 37; legge 23 dicembre 2001 n° 448, articolo 23, comma 2)


1. Professore associato – Indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio – Natura retributiva – Non sussiste.

 

2. Professore associato – Indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio – estensione delle finalità relative al personale soggetto alla contrattazione collettiva – Sussiste.

1. Per il personale pubblico non soggetto alla contrattazione collettiva, l’indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio non ha natura retributiva.

 

2. L’estensione dell’indennità integrativa speciale al personale pubblico non soggetto alla contrattazione collettiva deve necessariamente essere interpretata nel rispetto delle finalità della norma che l’ha inizialmente prevista per il personale soggetto a contrattazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 182 del 1999 proposto dal

 

prof. MARCELLO SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Michela Ciciretti ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Cardeto n.3/b, presso lo studio dell’avv. Francesco Tardella;

 

contro

 

il MINISTERO dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA SCIENTIFICA e TECNOLOGICA, in persona del Ministro pro-tempore, e l’UNIVERSITÀ degli STUDI di MACERATA, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio sono per legge domiciliati;

 

per l’accertamento
del diritto alla maggiorazione del 40% sulla quota di indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero e dell’Università intimati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 17 novembre 2004, il Cons. Luigi Ranalli;
Uditi l’avv. Ciciretti per il ricorrente e l’avv. dello Stato Andrea Honorati per il Ministero e l’Università resistenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1. Espone il ricorrente, professore associato a tempo pieno in servizio presso l’Università degli Studi di Macerata, di aver chiesto il riconoscimento al diritto, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 382/1980, alla maggiorazione del 40% della quota di indennità integrativa speciale, conglobata nello stipendio per L.1.081.000 dall’art. 15 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 e dall’art. 1 del D.L. 27 dicembre 1989 n. 413, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, ma che l’Università, con nota dell’1.4.1998, ha respinto la richiesta.
Con il ricorso in epigrafe indicato ha, quindi, chiesto l’accertamento giudiziale del suindicato diritto, con conseguente condanna dell’Università al pagamento delle maggior somme dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria, deducendo la violazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 382/1980, dell’art. 15 del D.P.R. n. 494/1987, dell’art. 1 del D.L. n. 413/1989, convertito dalla legge n. 37/90 ed eccesso di potere per disparità di trattamento: si sostiene, in particolare, che, una volta conglobata l’indennità integrativa speciale nello stipendio, ne assume a tutti gli effetti la stessa natura retributiva e, quindi, non può che essere sottoposta alla maggiorazione del 40% prevista per i docenti universitari che optano per il tempo pieno.

 

2. La difesa dell’M.U.R.S.T. e dell’Università, con la memoria di costituzione in giudizio, ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, richiamando, al riguardo i pareri all’uopo espressi dal Consiglio di Stato sull’inapplicabilità della maggiorazione richiesta anche all’indennità integrativa conglobata.
La difesa del ricorrente, con memoria deposita il 3.11.2004, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, formulando alcune considerazioni in fatto e diritto anche ai fini di una diversa conclusione rispetto a quanto affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella decisione del 24 giugno 2002 n. 7.

 

3. Tanto premesso, il Collegio considera che la vexata questio della maggiorazione del 40% sulla somma di L.1.081.000 - quota di indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio tabellare dei pubblici dipendenti - nei confronti dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno, già oggetto di interpretazione autentica dall’art. 23, II comma, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, è stata espressamente esclusa dalla decisione 25 ottobre 2002 n. 7 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nonché dalla successiva giurisprudenza amministrativa da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, (v.si Cons. St., Sez. VI, 26 luglio 2004 n. 5279, 27 novembre 2002 n. 6505, 16 giugno 2003 n. 3385, 25 febbraio 2003 n. 1043 e 3 dicembre 2003 n. 7995; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 22 novembre 2002 n. 1784; TAR Liguria, Sez. I, 21 febbraio 2002 n. 177; TAR Toscana, Sez.I, 3 febbraio 2004 n. 264; TAR Molise, 19 gennaio 2004 n. 13).
Infatti, il disposto conglobamento dell’indennità integrativa speciale per l’importo di L.1.081.000, allorché è stato esteso al personale pubblico non soggetto a contrattazione collettiva, quali i docenti ed i ricercatori universitari, deve necessariamente essere interpretato nel rispetto delle finalità della norma che lo ha inizialmente previsto e, quindi, nei limiti di quanto avvenuto per il personale pubblico soggetto a contrattazione: orbene, poiché il conglobamento nei confronti del personale soggetto a contrattazione non comporta alcuna spesa per le Amministrazioni interessate, questo limite sarebbe senz’altro disatteso se la maggiorazione percentuale prevista per i docenti ed i ricercatori universitari dovesse comprendere anche la quota di indennità integrativa speciale conglobata e, di fatto, consentirebbe ai medesimi di ottenere indirettamente ed a differenza della generalità degli altri dipendenti, un miglioramento retributivo superiore a quello per essi stabilito.
Il ricorso va, dunque, respinto in quanto infondato.
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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