| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 15 marzo 2005 n. 217
Pres. Sammarco, Est. Manzi
Ric. Sig. Bertani Alessandro contro il Comune di Pesaro
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1. Concessione demaniale marittima – Rinnovo
– Diniego per perdita di titolo abilitativo su area retrostante
adibita a campeggio – Illegittimità.
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2. Concessione demaniale marittima – Rinnovo
– Diniego – domanda di risarcimento del danno – Mancata
dimostrazione del pregiudizio subito – Mancata dimostrazione
del nesso di causalità – Inammissibilità.
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1. Nel caso di due attività originariamente
condotte dallo stesso soggetto (titolare di una concessione
demaniale marittima e gestore di un retrostante campeggio),
ma autonome e prive di collegamento funzionale, è illegittimo
il diniego di rinnovo della concessione relativa ad una
attività per la perdita del titolo contrattuale abilitativo
alla gestione dell’altra (campeggio) stante la efficacia
della clausola di asservimento della concessione alle esigenze
degli utenti del camping.
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2. Deve essere dichiarata inammissibile la
domanda di risarcimento del danno che si dimostri generica
e qualora il ricorrente non dimostri il pregiudizio patrimoniale
effettivamente subito per effetto dell’atto impugnato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 684 del 2003, proposto da
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BERTANI Alessandro, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Claudio Angelone e Ugo Di Silvestre,
elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Matteotti
n. 110, presso l’avv. Matteo Rossi;
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contro
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il COMUNE di PESARO, in persona del
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Maurizio Mancinelli e Mariangela Bressanelli, elettivamente
domiciliati in Ancona, al Corso Mazzini n. 156, presso l’avv.
Andrea Galvani;
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per l’annullamento
- del provvedimento n. 1308 del 23.6.2003, a firma del Responsabile
del Servizio Patrimonio del Comune di Pesaro, con cui è
stato negato il rinnovo della concessione demaniale marittima
n. 48/2000, di cui era titolare il ricorrente sul presupposto
dell’intervenuta perdita da parte del medesimo del titolo
che lo abilitava a gestire il campeggio retrostante il tratto
di arenile interessato dalla concessione suddetta;
- degli atti presupposti, prodromici, connessi e conseguenziali;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pesaro;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 2 dicembre 2004, il
Consigliere Galileo Omero Manzi;
Uditi l’avv. Claudio Angelone per il ricorrente e l’avv.
Andrea Galvani, delegato dagli avv.ti M. Mancinelli e M.
Bressanelli per il Comune resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il ricorrente sig. Bertani Alessandro ebbe
ad ottenere il rilascio, da parte della competente Capitaneria
di Porto di Pesaro, della concessione demaniale n. 48 del
1999 per l’utilizzo di un tratto di spiaggia di mq. 9450
di durata pluriennale, dall’11.10.1999 al 31.12.2002, per
la realizzazione e gestione sull’area di uno stabilimento
balneare.
Prima della scadenza, l’interessato titolare si è fatto
carico di richiedere il rinnovo del suddetto titolo concessorio
al Comune di Pesaro, nel frattempo subentrato nella titolarità
del relativo potere su delega della Regione Marche il quale,
tuttavia, ha negato la proroga richiesta sul presupposto
della perdita da parte del sig. Bertani del titolo che lo
abilitava a gestire il camping situato su terreni retrostanti
al tratto di arenile oggetto di concessione demaniale, in
quanto, a detta del competente dirigente comunale, la concessione
di spiaggia era stata in precedenza rilasciata ad esclusivo
servizio di detto campeggio.
Con il ricorso in epigrafe il sig. Bertani si è fatto carico
di impugnare detto provvedimento di mancato rinnovo del
suddetto titolo concessorio di aree demaniali marittime,
deducendo al riguardo le seguenti censure di illegittimità.
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1) Eccesso di potere sotto i diversi profili
dell’erronea valutazione e carenza di presupposti, travisamento
dei fatti, motivazione perplessa ed illogicità.
Indipendentemente da quanto attestato nell’originario atto
concessorio ove l’assenso ad occupare l’area demaniale viene
giustificata anche con lo scopo di mantenere la stessa asservita
al retrostante campeggio, in realtà, nel corso degli anni
la concessione dello stabilimento balneare è stata sempre
svincolata dalla gestione del campeggio, come è comprovato
dalla circostanza che il ricorrente è subentrato nel rapporto
concessorio di tale sig. De Santis il quale non gestiva
affatto il campeggio retrostante.
Pertanto, ad avviso del difensore di parte attrice, la circostanza
dell’avvenuta coincidenza in capo al ricorrente sig. Bertani
della posizione di gestore del campeggio e dello stabilimento
balneare per il quale era titolare di autonoma concessione
demaniale, non può determinare da parte dell’Amministrazione
comunale la necessità di garantire nel tempo tale collegamento
gestionale delle due diverse attività di tipo commerciale
riconnesse all’esercizio del campeggio e dello stabilimento
balneare, dal momento che quest’ultimo risulta aperto anche
alla frequentazione ed all’utilizzo di soggetti diversi
dagli utenti del camping.
Secondo la parte ricorrente, l’assunto della non immedesimazione
della concessione demaniale con la gestione del campeggio,
trova ulteriore conferma nella circostanza che, mentre l’esercizio
di quest’ul-timo faceva capo ad una società commerciale
(Bertani s.a.s.) di cui il ricorrente era socio, al contrario,
la concessione demaniale risultava invece intestata a titolo
personale al sig. Bertani Alessandro, a comprova dell’autonomia
delle due attività commerciali suddette.
L’interpretazione del contenuto della concessione demaniale
per la quale è stato negato il rinnovo con l’atto oggetto
di gravame, viene ritenuto dalla parte attrice illogica
in quanto preordinata ad affermare una ingiustificata limitazione
del potere discrezionale dell’Autorità amministrativa che,
in tal modo, sarebbe sempre condizionato per quanto concerne
le modalità di utilizzo del bene pubblico demaniale, alle
esigenze del bene privato confinante, in contrasto con il
principio di imparzialità e buona amministrazione che deve
sempre ispirare l’agire dell’Amministrazione pubblica.
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2) Violazione ed erronea applicazione dell’art.
8 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione,
nonché dell’art. 1, 2° comma del D.L. 5 ottobre 1993, n.
400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, dell’art.
10, 1° comma della legge 16 marzo 2001, n. 88.
L’atto impugnato si pone anche in contrasto con le norme
calendate del Codice della Navigazione perché, per quanto
riguarda il rinnovo delle concessioni demaniali marittime
pluriennali, le stesse riconoscono al precedente concessionario
un diritto di insistenza al rinnovo, per cui, in mancanza
di perdita dei requisiti di legge, si viene a determinare
una sorta di rinnovazione automatica delle concessioni in
scadenza, ribadita anche dalle altre norme richiamate che,
in sede di evoluzione della disciplina normativa di utilizzazione
del demanio marittimo, hanno riconosciuto tale tendenziale
automaticità del rinnovo degli atti concessori preesistenti.
Con il ricorso è stata avanzata anche un’autonoma domanda
di risarcimento dei danni asseriti provenienti dall’atto
impugnato.
In data 9.4.2004, si è costituito in giudizio il Comune
di Pesaro i cui difensori, con successiva memoria depositata
il 23.4.2004, hanno confutato gli assunti invalidatori di
parte ricorrente, segnalando al riguardo un’errata ricostruzione
dei fatti operata dal medesimo, poiché, indipendentemente
dalla intestazione personale dell’atto concessorio, la domanda
di rilascio dello stesso presentato in data 11.9.1998 è
stata inoltrata a nome della S.A.S. Bertani Alessandro &
C. che gestiva il campeggio, per cui il presunto collegamento
riscontrato dagli Uffici comunali tra la concessione di
area demaniale e l’esercizio del camping retrostante lo
stesso, non può essere considerata del tutto aleatoria,
donde, secondo la prospettazione dei difensori del Comune,
il sig. Bertani era titolare della concessione di spiaggia
solo in quanto legale rappresentante della società che gestiva
il campeggio e da ciò l’asserita legittimità del mancato
rinnovo della prima, a causa della cessazione dell’attività
di esercizio del camping.
Anche i difensori di parte ricorrente hanno depositato,
in data 20.4.2004, apposita memoria con la quale hanno diffusamente
ribadito le proprie tesi e conclusioni per l’accoglimento
del ricorso.
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DIRITTO
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Il ricorso è fondato per i motivi di seguito
precisati.
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1) In adesione agli assunti invalidatori
di parte ricorrente, ritiene il Collegio che il Comune di
Pesaro, in sede di adozione dell’atto impugnato, si è basato
sull’erroneo presupposto della pregressa esistenza di un
collegamento giuridico funzionale tra l’attività di gestione
del campeggio Norina ubicato in località via Marina Ardizia
e quella di esercizio dello stabilimento balneare situato
sul tratto di spiaggia antistante al suddetto impianto turistico
ricettivo, con la conseguente ritenuta necessaria coincidenza
tra il titolare della concessione demaniale marittima abilitante
l’esercizio dello stabilimento balneare ed il gestore del
retrostante camping.
Tale premessa in punto di fatto tenuta presente dagli organi
comunali in occasione dell’adozione dell’impugnato provvedimento
di diniego di rinnovo di concessione di aree di spiaggia
di cui è causa, secondo il Collegio, non trova tuttavia
alcun riscontro nel pregresso comportamento dell’Autorità
marittima statale che aveva precedentemente assentita l’attività
di gestione dello stabilimento balneare.
Dall’esame degli atti causa, il Collegio ha infatti avuto
modo di rilevare che, sebbene originariamente vi fosse coincidenza
tra il gestore del campeggio ed il titolare della concessione
demaniale, risultante tale sig. De Santis Donnino, quest’ultimo
ebbe a cedere con contratto di affitto di azienda la gestione
del campeggio ad una società commerciale (S.A.S. di Bertani
Alessandro & C.) di cui risultava socio e legale rappresentante
il ricorrente, mantenendo nel contempo distinta la gestione
dello stabilimento balneare di cui è continuato ad essere
titolare il sig. De Santis.
Tale circostanza trova ulteriore conferma anche nel comportamento
tenuto dall’Autorità Marittima che, a seguito dell’impossibilità
di rinnovare la concessione di spiaggia in favore del sig.
De Santis Donnino, in data 8.4.2000, ha formalizzato il
rilascio della stessa concessione in favore del ricorrente
sig. Bertani, pur mantenendo la condizione di asservimento
della stessa in favore del retrostante campeggio di proprietà
del sig. De Santis che il Beltrani gestiva all’epoca in
regime di affitto di azienda.
Pertanto, con tale comportamento l’Autorità marittima, ad
avviso del Collegio, ha determinato il venir meno del collegamento
funzionale e giuridico tra la proprietà del campeggio e
la titolarità della concessione della spiaggia prospiciente
lo stesso, avvallando in tal modo per il futuro la possibilità
di una gestione separata delle due attività, seppure riconoscendo
una sorta di asservimento della spiaggia alle esigenze degli
utenti della vicina struttura turistica ricettiva destinata
ad ospitare i campeggiatori.
A tale riguardo, la ricognizione degli atti di causa induce
il Collegio a ritenere che la richiamata clausola di asservimento
della concessione demaniale marittima alle esigenze del
retrostante campeggio ubicato su area di proprietà privata,
riportata nell’atto concessorio rilasciato in favore del
ricorrente sig. Bertani, deve essere intesa nel senso che
lo stabilimento balneare, a suo tempo assentito dall’Autorità
marittima, era destinato a soddisfare oltre alle esigenze
elioterapiche e di balneazione degli utenti del campeggio,
anche quelle dell’altra clientela di bagnanti non ospitata
dal campeggio.
Donde, con riferimento all’accennata ricostruzione in punto
di fatto delle vicende che hanno giustificato il precedente
separato rilascio della concessione demaniale marittima
di cui si controverte in favore del ricorrente sig. Bertani
Alessandro, illegittimo deve essere valutato l’impugnato
provvedimento di diniego di rinnovo in suo favore dello
stesso titolo concessorio, poiché l’eventuale intervenuta
perdita da parte di quest’ultimo del titolo contrattuale
che lo abilitava a gestire il vicino campeggio, attraverso
la diversa società commerciale di cui risultava socio ed
amministratore, ad avviso del Collegio, non può essere considerata
di per sè ostativa al rinnovo della concessione demaniale,
stante l’autonomia della stessa e la contestuale permanente
efficacia della clausola di asservimento dell’impianto di
balneazione assentito con l’atto concessorio per soddisfare
le esigenze dei clienti del vicino campeggio i quali, pertanto,
non verrebbero a subire limitazione per quanto riguarda
la possibilità di continuare ad usufruire del vicino stabilimento
balneare, in considerazione della relativa concessione in
favore del ricorrente sig. Beltrani.
La riconosciuta fondatezza della dedotta censura di erroneità
dei presupposti nel senso sopraprecisato, importa di per
sé l’annullamento dell’atto oggetto di impugnazione e consente
al Collegio di prescindere dalla delibazione dei residui
profili di doglianza prospettati con il ricorso che, pertanto,
possono essere dichiarati assorbiti.
Non si fa luogo a pronuncia sulla domanda di risarcimento
a danni pure avanzata con il ricorso che va dichiarata inammissibile,
allo stato, tenuto conto della genericità del relativo assunto
e della mancata dimostrazione del pregiudizio patrimoniale
effettivamente subito dal ricorrente per effetto dell’atto
impugnato.
Sussistono nel contempo giusti motivi per disporre la compensazione
delle spese e degli onorari di giudizio tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto,
annulla il provvedimento impugnato.
Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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