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T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 15 marzo 2005 n. 217
Pres. Sammarco, Est. Manzi
Ric. Sig. Bertani Alessandro contro il Comune di Pesaro


1. Concessione demaniale marittima – Rinnovo – Diniego per perdita di titolo abilitativo su area retrostante adibita a campeggio – Illegittimità.

 

2. Concessione demaniale marittima – Rinnovo – Diniego – domanda di risarcimento del danno – Mancata dimostrazione del pregiudizio subito – Mancata dimostrazione del nesso di causalità – Inammissibilità.

1. Nel caso di due attività originariamente condotte dallo stesso soggetto (titolare di una concessione demaniale marittima e gestore di un retrostante campeggio), ma autonome e prive di collegamento funzionale, è illegittimo il diniego di rinnovo della concessione relativa ad una attività per la perdita del titolo contrattuale abilitativo alla gestione dell’altra (campeggio) stante la efficacia della clausola di asservimento della concessione alle esigenze degli utenti del camping.

 

2. Deve essere dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno che si dimostri generica e qualora il ricorrente non dimostri il pregiudizio patrimoniale effettivamente subito per effetto dell’atto impugnato.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 684 del 2003, proposto da

 

BERTANI Alessandro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Angelone e Ugo Di Silvestre, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Matteotti n. 110, presso l’avv. Matteo Rossi;

 

contro

 

il COMUNE di PESARO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Mancinelli e Mariangela Bressanelli, elettivamente domiciliati in Ancona, al Corso Mazzini n. 156, presso l’avv. Andrea Galvani;

 

per l’annullamento
- del provvedimento n. 1308 del 23.6.2003, a firma del Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Pesaro, con cui è stato negato il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 48/2000, di cui era titolare il ricorrente sul presupposto dell’intervenuta perdita da parte del medesimo del titolo che lo abilitava a gestire il campeggio retrostante il tratto di arenile interessato dalla concessione suddetta;
- degli atti presupposti, prodromici, connessi e conseguenziali;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pesaro;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 2 dicembre 2004, il Consigliere Galileo Omero Manzi;
Uditi l’avv. Claudio Angelone per il ricorrente e l’avv. Andrea Galvani, delegato dagli avv.ti M. Mancinelli e M. Bressanelli per il Comune resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il ricorrente sig. Bertani Alessandro ebbe ad ottenere il rilascio, da parte della competente Capitaneria di Porto di Pesaro, della concessione demaniale n. 48 del 1999 per l’utilizzo di un tratto di spiaggia di mq. 9450 di durata pluriennale, dall’11.10.1999 al 31.12.2002, per la realizzazione e gestione sull’area di uno stabilimento balneare.
Prima della scadenza, l’interessato titolare si è fatto carico di richiedere il rinnovo del suddetto titolo concessorio al Comune di Pesaro, nel frattempo subentrato nella titolarità del relativo potere su delega della Regione Marche il quale, tuttavia, ha negato la proroga richiesta sul presupposto della perdita da parte del sig. Bertani del titolo che lo abilitava a gestire il camping situato su terreni retrostanti al tratto di arenile oggetto di concessione demaniale, in quanto, a detta del competente dirigente comunale, la concessione di spiaggia era stata in precedenza rilasciata ad esclusivo servizio di detto campeggio.
Con il ricorso in epigrafe il sig. Bertani si è fatto carico di impugnare detto provvedimento di mancato rinnovo del suddetto titolo concessorio di aree demaniali marittime, deducendo al riguardo le seguenti censure di illegittimità.

 

1) Eccesso di potere sotto i diversi profili dell’erronea valutazione e carenza di presupposti, travisamento dei fatti, motivazione perplessa ed illogicità.
Indipendentemente da quanto attestato nell’originario atto concessorio ove l’assenso ad occupare l’area demaniale viene giustificata anche con lo scopo di mantenere la stessa asservita al retrostante campeggio, in realtà, nel corso degli anni la concessione dello stabilimento balneare è stata sempre svincolata dalla gestione del campeggio, come è comprovato dalla circostanza che il ricorrente è subentrato nel rapporto concessorio di tale sig. De Santis il quale non gestiva affatto il campeggio retrostante.
Pertanto, ad avviso del difensore di parte attrice, la circostanza dell’avvenuta coincidenza in capo al ricorrente sig. Bertani della posizione di gestore del campeggio e dello stabilimento balneare per il quale era titolare di autonoma concessione demaniale, non può determinare da parte dell’Amministrazione comunale la necessità di garantire nel tempo tale collegamento gestionale delle due diverse attività di tipo commerciale riconnesse all’esercizio del campeggio e dello stabilimento balneare, dal momento che quest’ultimo risulta aperto anche alla frequentazione ed all’utilizzo di soggetti diversi dagli utenti del camping.
Secondo la parte ricorrente, l’assunto della non immedesimazione della concessione demaniale con la gestione del campeggio, trova ulteriore conferma nella circostanza che, mentre l’esercizio di quest’ul-timo faceva capo ad una società commerciale (Bertani s.a.s.) di cui il ricorrente era socio, al contrario, la concessione demaniale risultava invece intestata a titolo personale al sig. Bertani Alessandro, a comprova dell’autonomia delle due attività commerciali suddette.
L’interpretazione del contenuto della concessione demaniale per la quale è stato negato il rinnovo con l’atto oggetto di gravame, viene ritenuto dalla parte attrice illogica in quanto preordinata ad affermare una ingiustificata limitazione del potere discrezionale dell’Autorità amministrativa che, in tal modo, sarebbe sempre condizionato per quanto concerne le modalità di utilizzo del bene pubblico demaniale, alle esigenze del bene privato confinante, in contrasto con il principio di imparzialità e buona amministrazione che deve sempre ispirare l’agire dell’Amministrazione pubblica.

 

2) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 8 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, nonché dell’art. 1, 2° comma del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, dell’art. 10, 1° comma della legge 16 marzo 2001, n. 88.
L’atto impugnato si pone anche in contrasto con le norme calendate del Codice della Navigazione perché, per quanto riguarda il rinnovo delle concessioni demaniali marittime pluriennali, le stesse riconoscono al precedente concessionario un diritto di insistenza al rinnovo, per cui, in mancanza di perdita dei requisiti di legge, si viene a determinare una sorta di rinnovazione automatica delle concessioni in scadenza, ribadita anche dalle altre norme richiamate che, in sede di evoluzione della disciplina normativa di utilizzazione del demanio marittimo, hanno riconosciuto tale tendenziale automaticità del rinnovo degli atti concessori preesistenti.
Con il ricorso è stata avanzata anche un’autonoma domanda di risarcimento dei danni asseriti provenienti dall’atto impugnato.
In data 9.4.2004, si è costituito in giudizio il Comune di Pesaro i cui difensori, con successiva memoria depositata il 23.4.2004, hanno confutato gli assunti invalidatori di parte ricorrente, segnalando al riguardo un’errata ricostruzione dei fatti operata dal medesimo, poiché, indipendentemente dalla intestazione personale dell’atto concessorio, la domanda di rilascio dello stesso presentato in data 11.9.1998 è stata inoltrata a nome della S.A.S. Bertani Alessandro & C. che gestiva il campeggio, per cui il presunto collegamento riscontrato dagli Uffici comunali tra la concessione di area demaniale e l’esercizio del camping retrostante lo stesso, non può essere considerata del tutto aleatoria, donde, secondo la prospettazione dei difensori del Comune, il sig. Bertani era titolare della concessione di spiaggia solo in quanto legale rappresentante della società che gestiva il campeggio e da ciò l’asserita legittimità del mancato rinnovo della prima, a causa della cessazione dell’attività di esercizio del camping.
Anche i difensori di parte ricorrente hanno depositato, in data 20.4.2004, apposita memoria con la quale hanno diffusamente ribadito le proprie tesi e conclusioni per l’accoglimento del ricorso.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è fondato per i motivi di seguito precisati.

 

1) In adesione agli assunti invalidatori di parte ricorrente, ritiene il Collegio che il Comune di Pesaro, in sede di adozione dell’atto impugnato, si è basato sull’erroneo presupposto della pregressa esistenza di un collegamento giuridico funzionale tra l’attività di gestione del campeggio Norina ubicato in località via Marina Ardizia e quella di esercizio dello stabilimento balneare situato sul tratto di spiaggia antistante al suddetto impianto turistico ricettivo, con la conseguente ritenuta necessaria coincidenza tra il titolare della concessione demaniale marittima abilitante l’esercizio dello stabilimento balneare ed il gestore del retrostante camping.
Tale premessa in punto di fatto tenuta presente dagli organi comunali in occasione dell’adozione dell’impugnato provvedimento di diniego di rinnovo di concessione di aree di spiaggia di cui è causa, secondo il Collegio, non trova tuttavia alcun riscontro nel pregresso comportamento dell’Autorità marittima statale che aveva precedentemente assentita l’attività di gestione dello stabilimento balneare.
Dall’esame degli atti causa, il Collegio ha infatti avuto modo di rilevare che, sebbene originariamente vi fosse coincidenza tra il gestore del campeggio ed il titolare della concessione demaniale, risultante tale sig. De Santis Donnino, quest’ultimo ebbe a cedere con contratto di affitto di azienda la gestione del campeggio ad una società commerciale (S.A.S. di Bertani Alessandro & C.) di cui risultava socio e legale rappresentante il ricorrente, mantenendo nel contempo distinta la gestione dello stabilimento balneare di cui è continuato ad essere titolare il sig. De Santis.
Tale circostanza trova ulteriore conferma anche nel comportamento tenuto dall’Autorità Marittima che, a seguito dell’impossibilità di rinnovare la concessione di spiaggia in favore del sig. De Santis Donnino, in data 8.4.2000, ha formalizzato il rilascio della stessa concessione in favore del ricorrente sig. Bertani, pur mantenendo la condizione di asservimento della stessa in favore del retrostante campeggio di proprietà del sig. De Santis che il Beltrani gestiva all’epoca in regime di affitto di azienda.
Pertanto, con tale comportamento l’Autorità marittima, ad avviso del Collegio, ha determinato il venir meno del collegamento funzionale e giuridico tra la proprietà del campeggio e la titolarità della concessione della spiaggia prospiciente lo stesso, avvallando in tal modo per il futuro la possibilità di una gestione separata delle due attività, seppure riconoscendo una sorta di asservimento della spiaggia alle esigenze degli utenti della vicina struttura turistica ricettiva destinata ad ospitare i campeggiatori.
A tale riguardo, la ricognizione degli atti di causa induce il Collegio a ritenere che la richiamata clausola di asservimento della concessione demaniale marittima alle esigenze del retrostante campeggio ubicato su area di proprietà privata, riportata nell’atto concessorio rilasciato in favore del ricorrente sig. Bertani, deve essere intesa nel senso che lo stabilimento balneare, a suo tempo assentito dall’Autorità marittima, era destinato a soddisfare oltre alle esigenze elioterapiche e di balneazione degli utenti del campeggio, anche quelle dell’altra clientela di bagnanti non ospitata dal campeggio.
Donde, con riferimento all’accennata ricostruzione in punto di fatto delle vicende che hanno giustificato il precedente separato rilascio della concessione demaniale marittima di cui si controverte in favore del ricorrente sig. Bertani Alessandro, illegittimo deve essere valutato l’impugnato provvedimento di diniego di rinnovo in suo favore dello stesso titolo concessorio, poiché l’eventuale intervenuta perdita da parte di quest’ultimo del titolo contrattuale che lo abilitava a gestire il vicino campeggio, attraverso la diversa società commerciale di cui risultava socio ed amministratore, ad avviso del Collegio, non può essere considerata di per sè ostativa al rinnovo della concessione demaniale, stante l’autonomia della stessa e la contestuale permanente efficacia della clausola di asservimento dell’impianto di balneazione assentito con l’atto concessorio per soddisfare le esigenze dei clienti del vicino campeggio i quali, pertanto, non verrebbero a subire limitazione per quanto riguarda la possibilità di continuare ad usufruire del vicino stabilimento balneare, in considerazione della relativa concessione in favore del ricorrente sig. Beltrani.
La riconosciuta fondatezza della dedotta censura di erroneità dei presupposti nel senso sopraprecisato, importa di per sé l’annullamento dell’atto oggetto di impugnazione e consente al Collegio di prescindere dalla delibazione dei residui profili di doglianza prospettati con il ricorso che, pertanto, possono essere dichiarati assorbiti.
Non si fa luogo a pronuncia sulla domanda di risarcimento a danni pure avanzata con il ricorso che va dichiarata inammissibile, allo stato, tenuto conto della genericità del relativo assunto e della mancata dimostrazione del pregiudizio patrimoniale effettivamente subito dal ricorrente per effetto dell’atto impugnato.
Sussistono nel contempo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari di giudizio tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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