| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 15 marzo 2005 n. 216
Pres. Sammarco, Est. Manzi
Ric. Cardinali Vincenzo + altri contro il Ministero dell’economia
e delle finanze (articolo 4, comma 8, della legge 11 luglio
1980 n° 312) |
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1. Inquadramento in qualifica funzionale
superiore ex legge n° 312/80 – Essenzialità del termine
di decorrenza – Formalizzazione successiva – Illegittimità
- Sussiste.
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2. Inquadramento in qualifica funzionale
superiore ex legge n° 312/80 – Essenzialità del termine
di decorrenza – Formalizzazione successiva – Illegittimità
– Diritto alla corresponsione di interessi e rivalutazione
monetaria – Sussiste.
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1. L’inquadramento nella qualifica funzionale
superiore di cui alla legge n° 312/80 deve decorrere dalla
data di pubblicazione della determinazione che stabiliva
la corrispondenza tra le qualifiche di precedente inquadramento
ed i nuovi profili individuati dalla legge.
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2. Se gli inquadramenti di cui alla legge
n° 312/80 sono tardivi, sulle maggiori somme debbono essere
corrisposti interessi e rivalutazione monetaria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.93 del 1998, proposto da
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CARDINALI Vincenzo; MOR-BIDELLI Riccardo;
AMICUCCI Francesco; GUSELLA Giorgio; ZITO Giacomo; CORDA
Andrea; TEODOSIO Annibale; FALLERONI Gino; RIDERELLI Giuseppina,
LO SAVIO Stefania e LO SAVIO Fabio, quali eredi di LO SAVIO
Sebastiano; LANARI Marcello; FAZI Carlo; DONATI Marcello;
CARLONI Cafiero; FRONTINI Giorgio; CONTI Ennio; SPINSANTI
Emilio; RECANATINI Alberto, tutti rappresentati e difesi
dall’avv. Lorenza Scaravelli, presso la quale sono elettivamente
domiciliati in Ancona, alla Via Carducci n. 10;
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contro
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il MINISTERO delle FINANZE – ora Ministero
dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro
pro-tempore, non costituito in giudizio;
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per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione delle somme
spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ad interessi
legali sulle maggiori retribuzioni ai medesimi tardivamente
erogate a seguito del loro nuovo inquadramento in applicazione
dell’art. 4, 8° comma della legge 11 luglio 1980, n. 312,
con condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento
in favore dei ricorrenti delle somme suddette.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 2 dicembre 2004, il
Consigliere Galileo Omero Manzi;
Nessuno presente per i ricorrenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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I ricorrenti indicati in epigrafe, con atto
notificato il 29.12.1997, depositato il 29.1.1998, hanno
proposto apposita azione per vedere accertato dal Giudice
amministrativo adito il loro diritto alla percezione di
somme di denaro a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi
legali spettanti sulle maggiori retribuzioni erogate dall’Amministrazione
intimata, a seguito del loro inquadramento tardivamente
operato nelle superiori qualifiche funzionali, ai sensi
dell’art. 4, commi VIII e XIV/bis della legge 11 luglio
1980, n. 312.
I ricorrenti lamentano in particolare di avere ottenuto
il superiore inquadramento riconosciuto dalle norme suddette
con notevole ritardo, rispetto alle date stabilite dal Legislatore
e, pertanto, ritengono di avere diritto a vedere incrementati
degli interessi e della rivalutazione monetaria gli importi
corrisposti a titolo di maggiore retribuzione per effetto
del nuovo inquadramento, da computarsi sulle singole scadenze
mensili di maturazione della rata capitale stipendiale dovuta
per la ricostruzione economica della carriera, effettuata
in attuazione delle richiamate norme della legge n.312 del
1980.
L’Amministrazione statale intimata, benché ritualmente evocata
in causa, non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 2.12.2004 il ricorso è stato assunto
in decisione, senza discussione.
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DIRITTO
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Il ricorso merita accoglimento.
Il Collegio ritiene, in conformità al consolidato orientamento
della giurisprudenza amministrativa, che l’inquadramento
conseguente all’applicazione ai dipendenti statali dell’art.
4, VIII comma della legge n. 312 del 1980, doveva avere
decorrenza dall’8.11.1988, data di pubblicazione della determinazione
datata 28.9.1988 che stabiliva la corrispondenza tra le
qualifiche di precedente inquadramento dei dipendenti statali
ed i nuovi profili professionali individuati dalla legge
n. 312 del 1980 (Cons. St., sez. IV, 27 settembre 1993,
n. 799, T.A.R. Marche 20 novembre 1997, n. 1172).
Per cui, sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza,
i nuovi inquadramenti ex L. n. 312 del 1980, formalizzati
dopo la suddetta data dell’8.11.1988, sono da considerare
tardivi, con la conseguenza che sulle maggiori retribuzioni
mensili spettanti per effetto dell’at-tribuzione delle nuove
qualifiche funzionali, vanno corrisposti gli interessi e
la rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di maturazione
dei singoli cespiti retributivi, erogati dopo la richiamata
data dell’8.11.1988, la cui inutile decorrenza ha determinato
una sorta di messa in mora legislativa delle Amministrazioni
statali datrici di lavoro il cui personale era ricompreso
nel novero dei beneficiari del riassetto giuridico ed economico
stabilito con la L. n. 312 del 1980.
Per quanto riguarda il computo delle somme dovute per rivalutazione
monetaria ed interessi, ritiene il Collegio che debba operarsi
nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 1° settembre
1998 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, tenendo presente che la sorte capitale sulla
quale calcolare l’importo dovuto a titolo di rivalutazione
monetaria ed interessi è costituita dalla differenza di
stipendio mensile erogato a ciascun dipendente per effetto
del nuovo inquadramento operato ex art. 4 della L. n. 312
del 1980, dalla data dell’8.11.1988 a quella di effettiva
avvenuta attribuzione del relativo beneficio retributivo
differenziale.
Naturalmente, su tali somme tardivamente corrisposte rispetto
alla data in cui sorgeva l’obbligo di corresponsione a carico
della P.A. (8.11.1988), la rivalutazione monetaria e gli
interessi va operata fino al soddisfo.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti
sopraprecisati, con la conseguente condanna dell’Amministrazione
intimata al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme
dovute per rivalutazione monetaria ed interessi sulle differenze
retributive mensili spettanti con la decorrenza 8.11.1988,
da calcolarsi nel rispetto di quanto stabilito dal citato
D.M. n. 352 dell’1.9.1998.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso
in epigrafe indicato e, per l’effetto, dichiara il diritto
dei ricorrenti alla corresponsione di rivalutazione monetaria
ed interessi legali sulle differenze retributive tardivamente
percepite, secondo i criteri di computo precisati in motivazione
e condanna l’Amministrazione intimato al pagamento delle
relative somme.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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