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n. 3-2005 - © copyright

T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 15 marzo 2005 n. 216
Pres. Sammarco, Est. Manzi
Ric. Cardinali Vincenzo + altri contro il Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980 n° 312)


1. Inquadramento in qualifica funzionale superiore ex legge n° 312/80 – Essenzialità del termine di decorrenza – Formalizzazione successiva – Illegittimità - Sussiste.

 

2. Inquadramento in qualifica funzionale superiore ex legge n° 312/80 – Essenzialità del termine di decorrenza – Formalizzazione successiva – Illegittimità – Diritto alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria – Sussiste.

1. L’inquadramento nella qualifica funzionale superiore di cui alla legge n° 312/80 deve decorrere dalla data di pubblicazione della determinazione che stabiliva la corrispondenza tra le qualifiche di precedente inquadramento ed i nuovi profili individuati dalla legge.

 

2. Se gli inquadramenti di cui alla legge n° 312/80 sono tardivi, sulle maggiori somme debbono essere corrisposti interessi e rivalutazione monetaria.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.93 del 1998, proposto da

 

CARDINALI Vincenzo; MOR-BIDELLI Riccardo; AMICUCCI Francesco; GUSELLA Giorgio; ZITO Giacomo; CORDA Andrea; TEODOSIO Annibale; FALLERONI Gino; RIDERELLI Giuseppina, LO SAVIO Stefania e LO SAVIO Fabio, quali eredi di LO SAVIO Sebastiano; LANARI Marcello; FAZI Carlo; DONATI Marcello; CARLONI Cafiero; FRONTINI Giorgio; CONTI Ennio; SPINSANTI Emilio; RECANATINI Alberto, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Lorenza Scaravelli, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Ancona, alla Via Carducci n. 10;

 

contro

 

il MINISTERO delle FINANZE – ora Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;

 

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione delle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ad interessi legali sulle maggiori retribuzioni ai medesimi tardivamente erogate a seguito del loro nuovo inquadramento in applicazione dell’art. 4, 8° comma della legge 11 luglio 1980, n. 312, con condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme suddette.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 2 dicembre 2004, il Consigliere Galileo Omero Manzi;
Nessuno presente per i ricorrenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

I ricorrenti indicati in epigrafe, con atto notificato il 29.12.1997, depositato il 29.1.1998, hanno proposto apposita azione per vedere accertato dal Giudice amministrativo adito il loro diritto alla percezione di somme di denaro a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali spettanti sulle maggiori retribuzioni erogate dall’Amministrazione intimata, a seguito del loro inquadramento tardivamente operato nelle superiori qualifiche funzionali, ai sensi dell’art. 4, commi VIII e XIV/bis della legge 11 luglio 1980, n. 312.
I ricorrenti lamentano in particolare di avere ottenuto il superiore inquadramento riconosciuto dalle norme suddette con notevole ritardo, rispetto alle date stabilite dal Legislatore e, pertanto, ritengono di avere diritto a vedere incrementati degli interessi e della rivalutazione monetaria gli importi corrisposti a titolo di maggiore retribuzione per effetto del nuovo inquadramento, da computarsi sulle singole scadenze mensili di maturazione della rata capitale stipendiale dovuta per la ricostruzione economica della carriera, effettuata in attuazione delle richiamate norme della legge n.312 del 1980.
L’Amministrazione statale intimata, benché ritualmente evocata in causa, non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 2.12.2004 il ricorso è stato assunto in decisione, senza discussione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso merita accoglimento.
Il Collegio ritiene, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che l’inquadramento conseguente all’applicazione ai dipendenti statali dell’art. 4, VIII comma della legge n. 312 del 1980, doveva avere decorrenza dall’8.11.1988, data di pubblicazione della determinazione datata 28.9.1988 che stabiliva la corrispondenza tra le qualifiche di precedente inquadramento dei dipendenti statali ed i nuovi profili professionali individuati dalla legge n. 312 del 1980 (Cons. St., sez. IV, 27 settembre 1993, n. 799, T.A.R. Marche 20 novembre 1997, n. 1172).
Per cui, sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza, i nuovi inquadramenti ex L. n. 312 del 1980, formalizzati dopo la suddetta data dell’8.11.1988, sono da considerare tardivi, con la conseguenza che sulle maggiori retribuzioni mensili spettanti per effetto dell’at-tribuzione delle nuove qualifiche funzionali, vanno corrisposti gli interessi e la rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di maturazione dei singoli cespiti retributivi, erogati dopo la richiamata data dell’8.11.1988, la cui inutile decorrenza ha determinato una sorta di messa in mora legislativa delle Amministrazioni statali datrici di lavoro il cui personale era ricompreso nel novero dei beneficiari del riassetto giuridico ed economico stabilito con la L. n. 312 del 1980.
Per quanto riguarda il computo delle somme dovute per rivalutazione monetaria ed interessi, ritiene il Collegio che debba operarsi nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 1° settembre 1998 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, tenendo presente che la sorte capitale sulla quale calcolare l’importo dovuto a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi è costituita dalla differenza di stipendio mensile erogato a ciascun dipendente per effetto del nuovo inquadramento operato ex art. 4 della L. n. 312 del 1980, dalla data dell’8.11.1988 a quella di effettiva avvenuta attribuzione del relativo beneficio retributivo differenziale.
Naturalmente, su tali somme tardivamente corrisposte rispetto alla data in cui sorgeva l’obbligo di corresponsione a carico della P.A. (8.11.1988), la rivalutazione monetaria e gli interessi va operata fino al soddisfo.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti sopraprecisati, con la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme dovute per rivalutazione monetaria ed interessi sulle differenze retributive mensili spettanti con la decorrenza 8.11.1988, da calcolarsi nel rispetto di quanto stabilito dal citato D.M. n. 352 dell’1.9.1998.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle differenze retributive tardivamente percepite, secondo i criteri di computo precisati in motivazione e condanna l’Amministrazione intimato al pagamento delle relative somme.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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