| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 4 febbraio 2005 n. 213
Pres. f.f. Sammarco, Est. Ranalli
Ric. Fall.to Calzaturificio Forman s.r.l. contro il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, la Direzione regionale
del lavoro, a Commissione regionale per l’impiego di Ancona
(Legge n° 223/91, art. 24) |
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Procedura di iscrizione nelle liste di mobilità
– Requisito del non avvenuto licenziamento al momento della
richiesta di attivazione – Domanda attivazione per lavoratori
già licenziati – Respinta – Legittimità.
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Ai sensi dell’art. 24 della legge n° 223/91
la procedura di mobilità deve essere attivata prima del
licenziamento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.167 del 1999 proposto dal Fallimento
del
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CALZATURIFICIO FORMAN s.r.l., in persona
del Curatore, dott. Angeletti, rappresentato e difeso dall’avv.
Roberto Gaetani ed elettivamente domiciliato in Ancona,
Via Fazioli n.8, presso lo studio dell’avv. Aristide Grassini;
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contro
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- il MINISTERO del LAVORO e della PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito
in giudizio;
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- la DIREZIONE REGIONALE del LAVORO,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona,
presso il cui Ufficio è per legge domiciliato;
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- la COMMISSIONE REGIONALE per l’IMPIEGO
di ANCONA, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
non costituito in giudizio;
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per l’annullamento
- del provvedimento 24.12.1998 con cui la Commissione regionale
per l’impiego ha negato l’iscrizione nelle liste di mobilità
di n.17 lavoratori alle dipendenze della s.r.l. Forman al
momento della dichiarazione di fallimento;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Direzione
regionale del lavoro;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005, il
Cons. Luigi Ranalli;
Udito l’avv. dello Stato A.Honorati per il Ministero resistente;
Nessuno comparso per la parte ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1.- La s.r.l. Calzaturificio FORMAN ha chiesto
l’attivazione della procedura di mobilità ai sensi della
legge 23 luglio 1991 n.223 e in data 14.2.1997 e decorrenza
28.2.1997 ha licenziato i suoi dipendenti per cessazione
attività: il 17.4.1997, la Direzione regionale del lavoro
ha respinto la domanda di iscrizione dei lavoratori nelle
liste di mobilità in quanto licenziati in misura superiore
a cinque da impresa con organico aziendale medio superiore
alle 15 unità, confermando questa decisione il 29.7.1997,
malgrado le contestazioni della società, nel frattempo posta
in fallimento il 17.7.1997.
Con sentenza 9.3.1998 il Pretore di Macerata, Sezione lavoro,
ha disposto il reintegro nel posto di lavoro di Gaetani
Ugo, come sopra licenziato ed essendo impossibile questa
reintegrazione proprio a causa dell’intervenuto fallimento,
il Curatore, con nota del 10.7.1998, ha nuovamente chiesto
al Comitato Regionale per l’Impiego (C.R.I.) la sua inclusione
nelle liste di mobilità: la Direzione regionale del lavoro
ha respinto la domanda perché l’azienda avrebbe dovuto,
invece, espletare nei modi di legge la procedura di mobilità.
Il Curatore ha, quindi, interessato le organizzazioni sindacali
ed il 16.11.1998 ha con esse e Gaetani Ugo raggiunto l’accordo,
nell’im-possibilità di proseguire l’attività imprenditoriale,
affinché “tutti” i lavoratori aventi diritto”, cioè “quelli
già in forza alla società fallita in data 17.7.1997, sarebbero
stati collocati in mobilità a decorrere dal 17.7.1997, salva
esclusione di coloro che abbiano trovato altra sistemazione
lavorativa”.
Rinnovata in pari data la domanda di attivazione della procedura
di mobilità, la Direzione regionale per l’impiego, con atto
del 24 dicembre 1998, l’ha nuovamente respinta “in quanto
i licenziamenti sono tutti anteriori alla data di conclusione
della procedura medesima”, precisando che avverso il provvedimento
era proponibile ricorso ai sensi della legge 6.12.1971 n.1034.
Il provvedimento del 24.12.1998 è stato impugnato dal curatore
fallimentare della s.r.l. Calzaturificio Forman con il ricorso
in epigrafe indicato, notificato 12.2.1999 e depositato
il 24 successivo, deducendosi la violazione degli artt.3,
4 e 24 della legge n.223/1991, atteso che il licenziamento
disposto il 17.7.1997 è inefficace nei confronti di tutti
i lavoratori licenziati proprio le ragioni evidenziate nella
sentenza del Pretore di Macerata n.44/1998, allorché è stato
disposto il reintegro di Gaetani Ugo, cioè la mancata e
preventiva consultazione sindacale: di conseguenza il Curatore
li ha correttamente ritenuti tutti ancora in forza all’azienda
e, di contro, illegittimamente la Commissione regionale
per l’impiego di tanto non ha tenuto conto.
La difesa dell’Amministrazione resistente, con memoria depositata
il 28.9.2004, ha chiesto che il ricorso sia respinto in
quanto infondato, ribadendo che il datore di lavoro può
recedere dai contratti di lavoro solo dopo la consultazione
sindacale e la successiva fase amministrativa.
La difesa del fallimento ricorrente, con memoria depositata
il 14.12.2004, ha insistito per l’accoglimento del ricorso,
evidenziando come solo per mero errore è stata indicata
la data del 17.7.1997 per la decorrenza della mobilità,
essendo evidente che la procedura doveva, invece, iniziare
dal 16.11.1998, data dell’accordo sindacale.
Questo Tribunale, con ordinanza 5 ottobre 2004 n.486, ha
respinto l’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art.21
della legge 6 dicembre 1971, n.1034.
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2.- Tanto premesso, il Collegio rileva che
dall’esame delle richieste di attivazione della procedura
di mobilità, inoltrate dal Curatore l’11 ed il 16.11.1998,
e, soprattutto, del verbale di accordo con le organizzazioni
sindacali, siglato il 16.11.1998, risulta in modo evidente
che l’attivazione della procedura è stata richiesta per
i lavoratori “già” licenziati il 17.7.1997 ed a decorrere
dal 17.7.1997, né risulta che alla Direzione regionale del
lavoro, malgrado la menzione della sentenza n.44/1998 nella
domanda del 16.11.1998, il Curatore abbia comunicato l’effettiva
reintegrazione o abbia, quanto meno, dichiarato di ritenere
già reintegrati nel posto di lavoro “tutti” i lavoratori
licenziati e non solo Gaetani Ugo, né tanto poteva validamente
ritenersi per implicito, proprio perché nel verbale era
stata evidenziata l’impossibilità di proseguire nei rapporti
di lavori a causa dell’intervenuto fallimento.
A parte, quindi, la possibilità stessa di considerare ope
legis reintegrati “tutti” i lavoratori già licenziati e
non solo Gaetani Ugo, la Commissione regionale per l’impiego,
nel valutare la rinnovata domanda di attivazione della procedura
di mobilità, non poteva che attenersi a quanto espressamente
dichiarato e poiché si trattava di lavoratori già licenziati,
correttamente l’ha respinta, atteso che ai sensi dell’art.24
della legge n.223/1991 la procedura di mobilità deve essere
attivata prima del licenziamento.
Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere respinto.
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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