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n. 3-2005 - © copyright

T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 4 febbraio 2005 n. 213
Pres. f.f. Sammarco, Est. Ranalli
Ric. Fall.to Calzaturificio Forman s.r.l. contro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Direzione regionale del lavoro, a Commissione regionale per l’impiego di Ancona (Legge n° 223/91, art. 24)


Procedura di iscrizione nelle liste di mobilità – Requisito del non avvenuto licenziamento al momento della richiesta di attivazione – Domanda attivazione per lavoratori già licenziati – Respinta – Legittimità.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n° 223/91 la procedura di mobilità deve essere attivata prima del licenziamento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.167 del 1999 proposto dal Fallimento del

 

CALZATURIFICIO FORMAN s.r.l., in persona del Curatore, dott. Angeletti, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Gaetani ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Fazioli n.8, presso lo studio dell’avv. Aristide Grassini;

 

contro

 

- il MINISTERO del LAVORO e della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;

 

- la DIREZIONE REGIONALE del LAVORO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio è per legge domiciliato;

 

- la COMMISSIONE REGIONALE per l’IMPIEGO di ANCONA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento
- del provvedimento 24.12.1998 con cui la Commissione regionale per l’impiego ha negato l’iscrizione nelle liste di mobilità di n.17 lavoratori alle dipendenze della s.r.l. Forman al momento della dichiarazione di fallimento;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Direzione regionale del lavoro;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005, il Cons. Luigi Ranalli;
Udito l’avv. dello Stato A.Honorati per il Ministero resistente;
Nessuno comparso per la parte ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1.- La s.r.l. Calzaturificio FORMAN ha chiesto l’attivazione della procedura di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991 n.223 e in data 14.2.1997 e decorrenza 28.2.1997 ha licenziato i suoi dipendenti per cessazione attività: il 17.4.1997, la Direzione regionale del lavoro ha respinto la domanda di iscrizione dei lavoratori nelle liste di mobilità in quanto licenziati in misura superiore a cinque da impresa con organico aziendale medio superiore alle 15 unità, confermando questa decisione il 29.7.1997, malgrado le contestazioni della società, nel frattempo posta in fallimento il 17.7.1997.
Con sentenza 9.3.1998 il Pretore di Macerata, Sezione lavoro, ha disposto il reintegro nel posto di lavoro di Gaetani Ugo, come sopra licenziato ed essendo impossibile questa reintegrazione proprio a causa dell’intervenuto fallimento, il Curatore, con nota del 10.7.1998, ha nuovamente chiesto al Comitato Regionale per l’Impiego (C.R.I.) la sua inclusione nelle liste di mobilità: la Direzione regionale del lavoro ha respinto la domanda perché l’azienda avrebbe dovuto, invece, espletare nei modi di legge la procedura di mobilità.
Il Curatore ha, quindi, interessato le organizzazioni sindacali ed il 16.11.1998 ha con esse e Gaetani Ugo raggiunto l’accordo, nell’im-possibilità di proseguire l’attività imprenditoriale, affinché “tutti” i lavoratori aventi diritto”, cioè “quelli già in forza alla società fallita in data 17.7.1997, sarebbero stati collocati in mobilità a decorrere dal 17.7.1997, salva esclusione di coloro che abbiano trovato altra sistemazione lavorativa”.
Rinnovata in pari data la domanda di attivazione della procedura di mobilità, la Direzione regionale per l’impiego, con atto del 24 dicembre 1998, l’ha nuovamente respinta “in quanto i licenziamenti sono tutti anteriori alla data di conclusione della procedura medesima”, precisando che avverso il provvedimento era proponibile ricorso ai sensi della legge 6.12.1971 n.1034.
Il provvedimento del 24.12.1998 è stato impugnato dal curatore fallimentare della s.r.l. Calzaturificio Forman con il ricorso in epigrafe indicato, notificato 12.2.1999 e depositato il 24 successivo, deducendosi la violazione degli artt.3, 4 e 24 della legge n.223/1991, atteso che il licenziamento disposto il 17.7.1997 è inefficace nei confronti di tutti i lavoratori licenziati proprio le ragioni evidenziate nella sentenza del Pretore di Macerata n.44/1998, allorché è stato disposto il reintegro di Gaetani Ugo, cioè la mancata e preventiva consultazione sindacale: di conseguenza il Curatore li ha correttamente ritenuti tutti ancora in forza all’azienda e, di contro, illegittimamente la Commissione regionale per l’impiego di tanto non ha tenuto conto.
La difesa dell’Amministrazione resistente, con memoria depositata il 28.9.2004, ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, ribadendo che il datore di lavoro può recedere dai contratti di lavoro solo dopo la consultazione sindacale e la successiva fase amministrativa.
La difesa del fallimento ricorrente, con memoria depositata il 14.12.2004, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando come solo per mero errore è stata indicata la data del 17.7.1997 per la decorrenza della mobilità, essendo evidente che la procedura doveva, invece, iniziare dal 16.11.1998, data dell’accordo sindacale.
Questo Tribunale, con ordinanza 5 ottobre 2004 n.486, ha respinto l’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art.21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034.

 

2.- Tanto premesso, il Collegio rileva che dall’esame delle richieste di attivazione della procedura di mobilità, inoltrate dal Curatore l’11 ed il 16.11.1998, e, soprattutto, del verbale di accordo con le organizzazioni sindacali, siglato il 16.11.1998, risulta in modo evidente che l’attivazione della procedura è stata richiesta per i lavoratori “già” licenziati il 17.7.1997 ed a decorrere dal 17.7.1997, né risulta che alla Direzione regionale del lavoro, malgrado la menzione della sentenza n.44/1998 nella domanda del 16.11.1998, il Curatore abbia comunicato l’effettiva reintegrazione o abbia, quanto meno, dichiarato di ritenere già reintegrati nel posto di lavoro “tutti” i lavoratori licenziati e non solo Gaetani Ugo, né tanto poteva validamente ritenersi per implicito, proprio perché nel verbale era stata evidenziata l’impossibilità di proseguire nei rapporti di lavori a causa dell’intervenuto fallimento.
A parte, quindi, la possibilità stessa di considerare ope legis reintegrati “tutti” i lavoratori già licenziati e non solo Gaetani Ugo, la Commissione regionale per l’impiego, nel valutare la rinnovata domanda di attivazione della procedura di mobilità, non poteva che attenersi a quanto espressamente dichiarato e poiché si trattava di lavoratori già licenziati, correttamente l’ha respinta, atteso che ai sensi dell’art.24 della legge n.223/1991 la procedura di mobilità deve essere attivata prima del licenziamento.
Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere respinto.
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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