| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 28 febbraio 2005 n. 206
Pres. Sammarco, Est. Ranalli
Ric. Galeffi Gaetano Fabio contro Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Segretario Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (D. Lgs. n° 80/98, art. 45; D. Lgs.
n° 29/93, art. 25, comma 3, art. 68; L. n° 241/90, artt.
3, 7, 8; C.C.N.L. dei Dirigenti dei Ministeri pubblicato
in G.U. n° 12 del 22.01.1997) |
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Rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche – Personale con qualifica dirigenziale dipendente
dalla P.d.C.M. – Giurisdizione amministrativa – Non sussiste.
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Il rapporto di lavoro del personale dipendente
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri soggiace alla
giurisdizione del giudice ordinario, non essendo compreso
tra quelli esclusi dall’art. 2 D. Lgs. n° 29/1993.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.166 del 1999 proposto da
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GALEFFI Fabio Gaetano, rappresentato
e difeso dall’avv. Cerolini Paolo ed elettivamente domiciliato
in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;
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contro
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- la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI,
in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in
giudizio;
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- il SEGRETARIO GENERALE pro-tempore della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituito
in giudizio;
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per l’annullamento
- della nota 26.11.1998 con cui il Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005, il
Cons. Luigi Ranalli;
Udito l’avv. Cerolini per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1.- Il dott. Galeffi Fabio Gaetano, già dirigente
in servizio presso il Comune di San Benedetto del Tronto,
a seguito del concorso pubbli-cato sulla G.U. 29.8.1995
n. 66 ed indetto ai sensi della legge 23 agosto n.400, è
stato assunto il 1.7.1998 in qualità di dirigente presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed assegnato al
Commissariato di Governo della Regione Marche.
Con domanda del 7.9.1998 ha chiesto l’integrazione stipendiale
di L.925.667 mensili, quale valore differenziale di posizione
ai sensi del-l’art.6 del bando di concorso e dell’art.39
del C.C.N.L. dei dirigenti dei Ministeri (G.U. n.12 del
22.1.1997), tenuto conto del maggior trattamento economico
già in godimento presso il Comune di San Benedetto del Tronto.
Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con nota del 26.11.1998, ha respinto la domanda,
attesa l’impossibilità di riconoscere al personale proveniente
dagli enti pubblici territoriali ed inquadrato nei ruoli
della Presidenza ai sensi della legge n.400 del 1988, l’anzianità
maturata presso detti enti, richiamando al riguardo il parere
espresso dal Consiglio di Stato su questione analoga il
20 gennaio 1995.
Il provvedimento è stato impugnato dall’interessato con
il ricorso in epigrafe indicato, notificato l’1.2.1999 e
depositato il 24.2.1999.
Premessa la permanente giurisdizione del Tribunale amministrativo
nella materia del contendere ai sensi dell’art.45, II comma,
del D.Lgs. n.80/1998, è stata dedotta:
1) la violazione dell’art.6 del bando di concorso e dell’art.25,
III comma, del D.Lgs. n.29/1993, all’epoca vigente, che
espressamente stabiliscono il diritto al mantenimento del
miglior trattamento economico in godimento, mentre il richiamato
parere del Consiglio di Stato si riferisce, più correttamente,
all’inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei Ministri del personale comandato e neppure è possibile
fare riferimento all’art.202 del D.P.R. n.3/1957, sia perché
in contrasto con l’espressa e prevalente disposizione del
bando di concorso, sia perché inapplicabile ai sensi dell’art.2
del sopravvenuto D.Lgs. n.29/1993;
2) la violazione degli artt.3, 7 e 8 della legge n.241/1990,
in quanto nel provvedimento impugnato non sono indicati
il termine e l’Autorità cui è possibile proporre ricorso,
né il responsabile del procedimento.
A conclusione del ricorso si chiede anche la condanna dell’Ammi-nistrazione
al pagamento della maggior retribuzione dovuta, insistendosi
per l’accoglimento con memoria depositata il 15.9.1999.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
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2.- Tanto premesso, il Collegio considera
che, ai sensi dell’art.45, XVII comma, del D.Lgs. 31 marzo
1998, n.80, sono attribuite al Giudice ordinario, in funzione
di Giudice del lavoro, le controversie riguardanti il rapporto
di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all’art.68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.29, “relative
a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro
successive al 30 giugno 1998”, con esclusione del personale
espressamente indicato nell’art.2 dello stesso D.Lgs. n.29/1993.
Orbene, considerato che il personale con qualifica dirigenziale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri non è menzionato
tra quello escluso dell’art.2 del D.Lgs. n.29/1993 e che
la controversia in esame ha per oggetto un diritto patrimoniale
di natura retributiva da corrispondere dall’1.7.1998, quindi
successiva al 30.6.1998, sussiste il difetto di giurisdizione
del Tribunale amministrativo.
La diversa conclusione, dedotta nel ricorso con riferimento
all’art. 45, III comma del D.Lgs. n.80/1998, non può essere
condivisa dal Collegio.
Il citato art.45, III comma, del D.Lgs. n.80/1998 non solo
non di-spone alcuna deroga espressa alle norme sulla giurisdizione
così come introdotte dal D.Lgs. n.29/1993, ma neppure ne
stabilisce la totale inapplicabilità al personale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in attesa del riordino
di cui all’art.12 della legge n.59/1997.
L’inapplicabilità, riguarda, più correttamente, solo le
disposizioni incompatibili del D.Lgs. n.29/1993, ma le norme
sulla giurisdizione non sono affatto incompatibili con il
previsto riordino del personale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il cui trattamento giuridico ed economico
già alla data dell’assunzione del ricorrente era, peraltro,
oggetto di disciplina contrattuale collettiva e, quindi,
delle disposizioni del codice civile.
Il ricorso è, dunque, inammissibile per difetto di giurisdizione
del Tribunale amministrativo regionale.
Nulla per le spese di giudizio, tenuto conto che l’Amministrazione
intimata non si è costituita in giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche dichiara il proprio difetto di giurisdizione sul
ricorso in epigrafe indicato.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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