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n. 3-2005 - © copyright

T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 28 febbraio 2005 n. 206
Pres. Sammarco, Est. Ranalli
Ric. Galeffi Gaetano Fabio contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D. Lgs. n° 80/98, art. 45; D. Lgs. n° 29/93, art. 25, comma 3, art. 68; L. n° 241/90, artt. 3, 7, 8; C.C.N.L. dei Dirigenti dei Ministeri pubblicato in G.U. n° 12 del 22.01.1997)


Rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Personale con qualifica dirigenziale dipendente dalla P.d.C.M. – Giurisdizione amministrativa – Non sussiste.

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri soggiace alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo compreso tra quelli esclusi dall’art. 2 D. Lgs. n° 29/1993.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.166 del 1999 proposto da

 

GALEFFI Fabio Gaetano, rappresentato e difeso dall’avv. Cerolini Paolo ed elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;

 

contro

 

- la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;

 

- il SEGRETARIO GENERALE pro-tempore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento
- della nota 26.11.1998 con cui il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005, il Cons. Luigi Ranalli;
Udito l’avv. Cerolini per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1.- Il dott. Galeffi Fabio Gaetano, già dirigente in servizio presso il Comune di San Benedetto del Tronto, a seguito del concorso pubbli-cato sulla G.U. 29.8.1995 n. 66 ed indetto ai sensi della legge 23 agosto n.400, è stato assunto il 1.7.1998 in qualità di dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed assegnato al Commissariato di Governo della Regione Marche.
Con domanda del 7.9.1998 ha chiesto l’integrazione stipendiale di L.925.667 mensili, quale valore differenziale di posizione ai sensi del-l’art.6 del bando di concorso e dell’art.39 del C.C.N.L. dei dirigenti dei Ministeri (G.U. n.12 del 22.1.1997), tenuto conto del maggior trattamento economico già in godimento presso il Comune di San Benedetto del Tronto.
Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 26.11.1998, ha respinto la domanda, attesa l’impossibilità di riconoscere al personale proveniente dagli enti pubblici territoriali ed inquadrato nei ruoli della Presidenza ai sensi della legge n.400 del 1988, l’anzianità maturata presso detti enti, richiamando al riguardo il parere espresso dal Consiglio di Stato su questione analoga il 20 gennaio 1995.
Il provvedimento è stato impugnato dall’interessato con il ricorso in epigrafe indicato, notificato l’1.2.1999 e depositato il 24.2.1999.
Premessa la permanente giurisdizione del Tribunale amministrativo nella materia del contendere ai sensi dell’art.45, II comma, del D.Lgs. n.80/1998, è stata dedotta:
1) la violazione dell’art.6 del bando di concorso e dell’art.25, III comma, del D.Lgs. n.29/1993, all’epoca vigente, che espressamente stabiliscono il diritto al mantenimento del miglior trattamento economico in godimento, mentre il richiamato parere del Consiglio di Stato si riferisce, più correttamente, all’inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri del personale comandato e neppure è possibile fare riferimento all’art.202 del D.P.R. n.3/1957, sia perché in contrasto con l’espressa e prevalente disposizione del bando di concorso, sia perché inapplicabile ai sensi dell’art.2 del sopravvenuto D.Lgs. n.29/1993;
2) la violazione degli artt.3, 7 e 8 della legge n.241/1990, in quanto nel provvedimento impugnato non sono indicati il termine e l’Autorità cui è possibile proporre ricorso, né il responsabile del procedimento.
A conclusione del ricorso si chiede anche la condanna dell’Ammi-nistrazione al pagamento della maggior retribuzione dovuta, insistendosi per l’accoglimento con memoria depositata il 15.9.1999.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

 

2.- Tanto premesso, il Collegio considera che, ai sensi dell’art.45, XVII comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80, sono attribuite al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.29, “relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successive al 30 giugno 1998”, con esclusione del personale espressamente indicato nell’art.2 dello stesso D.Lgs. n.29/1993.
Orbene, considerato che il personale con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri non è menzionato tra quello escluso dell’art.2 del D.Lgs. n.29/1993 e che la controversia in esame ha per oggetto un diritto patrimoniale di natura retributiva da corrispondere dall’1.7.1998, quindi successiva al 30.6.1998, sussiste il difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo.
La diversa conclusione, dedotta nel ricorso con riferimento all’art. 45, III comma del D.Lgs. n.80/1998, non può essere condivisa dal Collegio.
Il citato art.45, III comma, del D.Lgs. n.80/1998 non solo non di-spone alcuna deroga espressa alle norme sulla giurisdizione così come introdotte dal D.Lgs. n.29/1993, ma neppure ne stabilisce la totale inapplicabilità al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attesa del riordino di cui all’art.12 della legge n.59/1997.
L’inapplicabilità, riguarda, più correttamente, solo le disposizioni incompatibili del D.Lgs. n.29/1993, ma le norme sulla giurisdizione non sono affatto incompatibili con il previsto riordino del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui trattamento giuridico ed economico già alla data dell’assunzione del ricorrente era, peraltro, oggetto di disciplina contrattuale collettiva e, quindi, delle disposizioni del codice civile.
Il ricorso è, dunque, inammissibile per difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale.
Nulla per le spese di giudizio, tenuto conto che l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso in epigrafe indicato.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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