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n. 3-2005 - © copyright

T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 28 febbraio 2005 n. 205
Pres. Sammarco, Est. Tramaglini
Ric. Sig.ra Pizi Anna Rita contro il Comune di Ascoli Piceno e nei confronti della Sig.ra Fazzini Isabella (legge 7 agosto 1990 n° 241, art. 25; D.P.R. 27 giugno 1992 n° 352; L.R. Marche n° 44/1997


Concessione alloggi popolari – Accesso agli atti di partecipante alla procedura di assegnazione – Istanza rivolta al Comune e all’IACP – Formazione rifiuto tacito – Illegittimità

In tema di formazione tacita del rifiuto su istanza di accesso agli atti, il Comune deve consentire l’accesso quando l’istanza sia stata rivolta anche all’IACP e questa abbia fatto presente che gli atti si trovano in possesso del Comune.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.93 del 2005 proposto da:

 

PIZI ANNA RITA, rappresentata e difesa da: MASSICCI AVV. PAOLO con domicilio eletto in ANCONA VIA MATTEOTTI, 74 presso DAVID AVV. MARIO

 

Contro

 

COMUNE DI ASCOLI PICENO, non costituito in giudizio;

 

e nei confronti di

 

FAZZINI ISABELLA, non costituita in giudizio;

 

per consentire
a fronte del rifiuto tacito opposto dal Comune di Ascoli Piceno, accesso, ex art.25 della L. 7 agosto 1990, n.241, agli atti, di cui agli artt.22 e segg. della L. 7 agosto 1990, n.241 e 4 e segg. del D.P.R. 27 giugno 1992, n.352, con riguardo al procedimento relativo alla graduatoria per la scelta dell’alloggio popolare ai sensi dell’art.29 della L.R. n.44 del 1997, con precipuo riferimento al carteggio ed all’assegnazione operata/da operarsi in favore del nucleo familiare della sig.ra Fazzini Isabella.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 22 febbraio 2005, il Consigliere Alberto Tramaglini;
Udito l’avv. D.Silenzi, in sostituzione dell’avv. P.Massicci per la ricorrente;

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

Considerato:
- che la ricorrente, premesso di essere risultata assegnataria di alloggio popolare a seguito di pubblicazione di graduatoria definitiva (comunicazione 19 gennaio 2004 del Dirigente del Servizio del Comune di Ascoli Piceno), ha fatto istanza di accesso agli atti del procedimento di scelta dell’alloggio, evidenziando l’interesse relativo (nota del 7 dicembre 2004);
- che, mentre l’Istituto Autonomo Case Popolari, destinatario con il Comune di Ascoli Piceno dell’istanza, ha fatto presente che gli atti erano detenuti dal predetto Comune, quest’ultimo non ha dato riscontro alla domanda di accesso;
Ritenuto che i presupposti di cui agli artt.22 e segg. della L. 7 agosto 1990, n.241 sono integrati e pertanto la ricorrente ha diritto al-l’accesso agli atti, al fine di verificare il rispetto della disciplina in merito alla scelta dell’alloggio secondo l’ordine di graduatoria;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Comune di Ascoli Piceno di consentire l’accesso agli atti secondo l’istanza presentata.
Condanna il Comune di Ascoli Piceno al rimborso delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CAP.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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