| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 28 febbraio 2005 n. 205
Pres. Sammarco, Est. Tramaglini
Ric. Sig.ra Pizi Anna Rita contro il Comune di Ascoli Piceno
e nei confronti della Sig.ra Fazzini Isabella (legge 7 agosto
1990 n° 241, art. 25; D.P.R. 27 giugno 1992 n° 352; L.R.
Marche n° 44/1997 |
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Concessione alloggi popolari – Accesso agli
atti di partecipante alla procedura di assegnazione – Istanza
rivolta al Comune e all’IACP – Formazione rifiuto tacito
– Illegittimità
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In tema di formazione tacita del rifiuto
su istanza di accesso agli atti, il Comune deve consentire
l’accesso quando l’istanza sia stata rivolta anche all’IACP
e questa abbia fatto presente che gli atti si trovano in
possesso del Comune.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.93 del 2005 proposto da:
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PIZI ANNA RITA, rappresentata e difesa
da: MASSICCI AVV. PAOLO con domicilio eletto in ANCONA VIA
MATTEOTTI, 74 presso DAVID AVV. MARIO
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Contro
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COMUNE DI ASCOLI PICENO, non costituito
in giudizio;
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e nei confronti di
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FAZZINI ISABELLA, non costituita in
giudizio;
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per consentire
a fronte del rifiuto tacito opposto dal Comune di Ascoli
Piceno, accesso, ex art.25 della L. 7 agosto 1990, n.241,
agli atti, di cui agli artt.22 e segg. della L. 7 agosto
1990, n.241 e 4 e segg. del D.P.R. 27 giugno 1992, n.352,
con riguardo al procedimento relativo alla graduatoria per
la scelta dell’alloggio popolare ai sensi dell’art.29 della
L.R. n.44 del 1997, con precipuo riferimento al carteggio
ed all’assegnazione operata/da operarsi in favore del nucleo
familiare della sig.ra Fazzini Isabella.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 22 febbraio 2005,
il Consigliere Alberto Tramaglini;
Udito l’avv. D.Silenzi, in sostituzione dell’avv. P.Massicci
per la ricorrente;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue:
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Considerato:
- che la ricorrente, premesso di essere risultata assegnataria
di alloggio popolare a seguito di pubblicazione di graduatoria
definitiva (comunicazione 19 gennaio 2004 del Dirigente
del Servizio del Comune di Ascoli Piceno), ha fatto istanza
di accesso agli atti del procedimento di scelta dell’alloggio,
evidenziando l’interesse relativo (nota del 7 dicembre 2004);
- che, mentre l’Istituto Autonomo Case Popolari, destinatario
con il Comune di Ascoli Piceno dell’istanza, ha fatto presente
che gli atti erano detenuti dal predetto Comune, quest’ultimo
non ha dato riscontro alla domanda di accesso;
Ritenuto che i presupposti di cui agli artt.22 e segg. della
L. 7 agosto 1990, n.241 sono integrati e pertanto la ricorrente
ha diritto al-l’accesso agli atti, al fine di verificare
il rispetto della disciplina in merito alla scelta dell’alloggio
secondo l’ordine di graduatoria;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Comune
di Ascoli Piceno di consentire l’accesso agli atti secondo
l’istanza presentata.
Condanna il Comune di Ascoli Piceno al rimborso delle spese
del giudizio, che liquida in complessivi €. 1.000,00 (mille/00),
oltre IVA e CAP.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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