| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 28 febbraio 2005 n. 204
Pres. Amoroso, Est. Daniele
Ric. Società Eden s.n.c. contro il Comune di Macerata e
nei confronti della Società Centro Sole s.a.s. (Art. 41
e 42 Costituzione, legge 4 gennaio 1990 n° 1, L.R. Marche
24 settembre 1992 n° 47) |
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1. Autorizzazione commerciale – Distanza
minima tra analoghi esercizi – Applicazione anche ai preesistenti
esercizi che svolgono attività complementare – Illegittimità
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2. Autorizzazione commerciale – Distanza
minima tra analoghi esercizi – Attività istruttoria consistente
nella semplice misurazione – Difetto di istruttoria – Sussiste
– Tabelle di riferimento risalenti al 1997 – Difetto di
aggiornamento – Sussiste
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1. Le prescrizioni relative alle distanze
minime tra esercizi commerciali, poiché comprimono in misura
significativa la libertà di iniziativa economica limitando
la concorrenza, non si applicano ai preesistenti esercizi
che svolgono attività complementare.
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2. In tema di distanze minime tra esercizi
commerciali deve essere compiuta un’attività istruttoria
più ampia rispetto alla semplice misurazione della distanza
lineare, soprattutto ove le tabelle di riferimento non siano
state aggiornate dall’amministrazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.863 del 2003 proposto dalla
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s.n.c. EDEN di Pancotti Catia e Borioni
Maria Michela, corrente in San Severino Marche, in persona
delle legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e
difese dagli avv.ti Giuseppe Bommarito e Marcello De Sanctis,
elettivamente domiciliate in Ancona, presso la Segreteria
del Tribunale;
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contro
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il COMUNE di MACERATA, in persona
del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
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e nei confronti
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della s.a.s CENTRO SOLE di Calcagni S.
& C., corrente in Macerata, in persona del rappresentante
legale pro-tempore, non costituito in giudizio;
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per l’annullamento
della determinazione dirigenziale 16.7.2003 prot. n.19505,
con cui è stata disposta la reiezione di istanza volta ad
ottenere il rilascio dell’autorizzazione a svolgere l’attività
di estetista nei locali di Via Ghino Valenti n.4, nonché
di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, in particolare
dell’art.21 del regolamento comunale per la disciplina delle
attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno
delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 7 luglio 2004, il Consigliere
Giuseppe Daniele;
Udito l’avv. Claudio Baleani, su delega dell’avv. Marcello
De Sanctis, per la parte ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con atto notificato il 29 e il 30.10.2003,
depositato il 7.11.2003, la s.n.c. Eden di Pancotti Catia
e Borioni Maria Michela, che gestiva fin dal 20.3.2003 un
centro e stabilimento di benessere fisico denominato “centro
dimagrimento Paola Poggi” nei locali ubicati in Comune di
Macerata alla Via Ghino Valenti n.4, ha impugnato – unitamente
ai provvedimenti presupposti e connessi – la determinazione
del Dirigente del Servizio Attività Produttive del Comune
di Macerata 16.7.2003 prot. n.19505, con cui è stata respinta
la domanda presentata da essa società per ottenere il rilascio
di autorizzazione per l’espletamento dell’attività di estetista
all’interno dei medesimi locali.
La s.n.c. Eden ha dedotto l’illegittimità dell’atto impugnato
(che ha negato l’autorizzazione per mancanza della distanza
minima da analogo esercizio, prescritta dall’art. 21 del
regolamento comunale per la disciplina delle attività di
barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista), formulando
i seguenti motivi di censura:
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1) Violazione e falsa applicazione dell’art.
41 della Costituzione e della L. 4 gennaio 1990, n. 1, eccesso
di potere per sviamento, ingiustizia manifesta e disparità
di trattamento, illegittimità costituzionale dell’art.4,
lettera c), della L.R. Marche 24 settembre 1992, n. 47 per
contrasto con l’art. 42 della Costituzione.
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2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria,
illogicità ed irrazionalità manifesta, travisamento dei
fatti ed erroneità dei presupposti.
Il Comune di Macerata e la s.a.s Centro Sole di Calcagni
S. & C., pur ritualmente intimati, non si sono costituiti
in giudizio.
Con memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione
la difesa della parte ricorrente ha illustrato tesi e richieste.
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DIRITTO
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1.- Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L’atto impugnato ha motivato il diniego dell’autorizzazione
richiesta dalla società ricorrente, con la “mancanza della
distanza minima da analogo esercizio prescritta dall’art.
21 del regolamento comunale per la disciplina delle attività
di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista”.
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2.- Ciò premesso, il Collegio osserva che
il potere del Comune di negare l’autorizzazione per l’apertura
di un esercizio commerciale sulla base del solo mancato
rispetto delle distanze dagli esercizi preesistenti (pur
prefissate a seguito della ponderazione di una pluralità
di fattori socio-economici) si configura come un caso di
conformazione autoritativa dell’esercizio di uno dei diritti
soggettivi fondamentali della persona (quello della libertà
di iniziativa economica, sancito dagli artt. 2 e 41 Cost.).
La disciplina contenuta nel regolamento comunale (e nella
normativa regionale sovraordinata) trova, pertanto, quale
invalicabile limite, la riserva di legge costituzionalmente
sancita dallo stesso art. 41 Cost. e, quale necessario fondamento,
l’esigenza di garantire un precipuo interesse pubblico generale,
da individuarsi nell’interesse generale dei consumatori
alla massima differenziazione quantitativa e qualitativa
dell’offerta sul territorio, in conformità al criterio di
libera prestazione delle attività economiche ed al principio
di libera concorrenza che oggi è tutelato dal Trattato dell’Unione
europea.
Ne consegue che il regolamento comunale (e la normativa
sovraordinata) devono essere necessariamente interpretati
come volti a garantire unicamente la sostenibilità dell’offerta
derivante dall’esercizio alla luce delle effettive condizioni
socio-economiche del contesto territoriale, al fine di garantire
la qualità del servizio ai consumatori da turbative emulative
aventi effetto riduttivo, anziché ampliativo, della concorrenza.
In generale, vi sono dubbi in merito alla possibilità di
intendere l’istituto delle distanze come uno strumento di
pianificazione autoritativa dell’attività economica in esame
(teso alla sua omogenea distribuzione sul territorio indipendentemente
dalle reali condizioni di mercato, al fine di favorire la
sua utilizzazione da parte di tutti i consumatori). Tale
intervento, infatti, per un verso pare esulare dal profilo
di valutazione dell’impatto del singolo insediamento sul
tessuto urbano e, quindi, dal corretto esercizio dei poteri
degli enti locali di pianificazione dell’utilizzo del proprio
territorio, mentre, per altro verso, sembra estraneo dall’ambito
degli interventi riconducibili alla tutela dell’interesse
generale dei consumatori. Peraltro, il rispetto di distanze
minime astrattamente prefissate fra gli esercizi non garantisce
affatto il raggiungimento dell’obiettivo di una generale
diffusione territoriale degli stessi esercizi, in quanto
il loro insediamento resta comunque rimesso alla libera
determinazione dei singoli operatori economici e, quindi,
presuppone che le rimanenti aree, pur sguarnite di esercizi,
convoglino comunque una adeguata domanda. Una predeterminazione
di distanze minime fra gli esercizi che trascendesse la
concreta valutazione del rapporto fra domanda ed offerta
connesso al contesto socio-economico potrebbe avere effetti
limitativi della concorrenza e, quindi, si tradurrebbe in
un danno, anziché in un intervento in favore dell’interesse
generale dei consumatori (i quali si vedrebbero ostacolati
nella possibilità di comparare le offerte dei diversi operatori
economici).
Qualora poi la concreta realtà territoriale evidenziasse
(come pure spesso avviene nel corso delle istruttorie svolte
dai competenti uffici comunali) la presenza di un cospicuo
numero di esercizi già autorizzati ed operanti pur all’interno
delle distanze minime prefissate, l’irragionevolezza della
predetta previsione dovrebbe, altresì, comportare una valutazione,
quantomeno sintomatica, di possibile sviamento di potere,
sotto il profilo della non consentita distorsione del mercato,
determinata dalla chiusura a tempo indefinito dell’area
all’ingresso di nuovi operatori pur in possesso dei necessari
requisiti e dalla conseguente indebita posizione di favore
riservata agli attuali possessori di titoli autorizzatori
che, da un lato, potrebbero avvantaggiarsi di una rendita
monopolistica in danno dei consumatori e, dall’altro, potrebbero
speculare sulla cessione dei propri titoli autorizzatori.
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3.- Potrebbe prospettarsi – come evidenziato
dalla difesa della società ricorrente – la questione di
legittimità costituzionale della L.R. Marche 24 settembre
1992, n. 47, nella parte in cui attribuisce ai comuni (art.
4, lett. c) il potere di fissare i criteri atti a stabilire
la distanza tra esercizi, in rapporto alla densità della
popolazione residente e fluttuante, al numero degli esercizi
medesimi ed ai relativi addetti.
Tale problema, peraltro, assume un diverso grado d’intensità
a seconda che si discuta della pura e semplice apertura
di un nuovo esercizio, oppure dell’inserimento dell’attività
di estetista in un preesistente esercizio espletante attività
complementare a quella di estetista (nella fattispecie,
centro e stabilimento di benessere fisico dove vengono effettuati
trattamenti volti al dimagrimento e rassodanti, finalizzati
al benessere del corpo). In quest’ultimo caso, infatti,
il vulnus alla libertà d’impresa è più evidente, in quanto
l’imprenditore si trova costretto a scegliere fra la rinuncia
all’espansione dell’attività ed il trasferimento dell’intero
esercizio, con gli inerenti costi e soprattutto la perdita
dell’avviamento; mentre nel primo caso l’imprenditore, pur
limitato nella libertà di scelta dell’ubicazione, non soggiace
a costi aggiuntivi.
La normativa di rango primario (combinato disposto dell’art.
7, comma 2, della L. 4 gennaio 1990, n. 1 e art. 4, lettera
c, della L.R. Marche 24 settembre 1992, n. 47) deve quindi
essere interpretata nel senso che le prescrizioni relative
alle distanze non si applicano ai preesistenti esercizi
che svolgono attività complementare (come quella di centro
e stabilimento di benessere fisico, effettuata dalla società
ricorrente) e che intendano svolgere, nei medesimi locali,
anche l’attività di estetista (cfr., in fattispecie analoga,
T.A.R. Umbria 21 settembre 2000, n. 746).
Risultando quindi fondata la censura di violazione e falsa
applicazione dell’art. 41 della Costituzione, si deve concludere
per l’illegittimità degli atti impugnati (determinazione
dirigenziale 16.7.2003 prot. n.19505 e, in parte qua, art.
21 del regolamento comunale per la disciplina delle attività
di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista).
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4.- Il Tribunale ritiene fondate, inoltre,
le censure di eccesso di potere per difetto d’istruttoria
dedotte con il secondo motivo.
Dalla documentazione in atti risulta che l’unica attività
istruttoria posta in essere dal Comune di Macerata è consistita
nell’accertamento, da parte della Polizia Municipale, delle
distanze esistenti fra l’immobile di Via Valenti n. 4 e
l’esercizio analogo più vicino, limitandosi all’applicazione
della relativa tabella regolamentare (risalente al 1997)
che relativamente alla Circoscrizione n. 3 prevede tra gli
esercizi che svolgono l’attività di estetista una distanza
minima di m. 590.
Al contrario, poiché le tabelle di riferimento non possono
ritenersi statiche ed immutabili, ma devono considerarsi
emendabili, stante la continua evoluzione dei relativi parametri,
l’individuazione della distanza di cui all’art.21, comma
2, del regolamento comunale presuppone un’adeguata attività
istruttoria che sfoci di volta in volta nel ricalcolo della
distanza minima tra esercizi, alla luce della concreta dinamica
degli elementi di valutazione stabiliti dalla norma (superficie
urbanizzata della circoscrizione, rapporto tra la popolazione
ed il numero ottimale dei residenti per addetto, rapporto
tra il numero degli addetti ed il numero degli esercizi
attualmente in attività).
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5.- Per le argomentazioni che precedono il
ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento
degli atti impugnati, restando assorbite le censure non
esaminate.
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6.- Si ravvisano ragioni per compensare tra
le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto,
annulla gli atti con esso impugnati (determinazione dirigenziale
16.7.2003 prot. n. 19505 e, in parte qua, art. 21 del regolamento
comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere
per uomo e donna ed estetista).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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