| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 10 marzo 2005
n. 1708
Pres. Coraggio, Est. Carpentieri
Vodafone Omnitel N.V. (avv. G. Sartorio) c. Comune di Napoli
(avv.ti G. Tarallo e altri) |
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1 Ambiente e territorio – Installazione di
antenne per telefonia mobile – Potestà regolamentare del
Comune – Sussiste – Motivi
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2 Ambiente e territorio – Installazione di
antenne per telefonia mobile – Regolamento del comune di
Napoli approvato con delibera n. 104/03 – Art. 2 – Legittimità
– Sussiste – Motivi
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3 Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico
– Installazione di antenne per telefonia mobile - Regolamento
del comune di Napoli approvato con delibera n. 104/03 –
Art. 2, comma 6 – Legittimità – Non sussiste – Motivi
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4 Ambiente e territorio – Installazione di
antenne per telefonia - Regolamento del comune di Napoli
approvato con delibera n. 104/03 – Art. 3 – Insussistenza
del silenzio-assenso nel caso di inutile decorso del termine
della procedura approvativa – Illegittimità - Sussiste
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5 Ambiente e territorio – Installazione di
antenne per telefonia – Regolamento del comune di Napoli
approvato con delibera n. 104/03 – Art. 3 – Impianti con
potenza superiore a 100 W – Autorizzazione ex L.R. n.14/2001
– Illegittimità – Sussiste
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6 Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico
– Installazione di antenne per telefonia - Regolamento del
comune di Napoli approvato con delibera n. 104/03 – Art.
4 – Installazione di più di due impianti, per condominio
avente più di 6 unità immobiliari, e più di un impianto
per quelli fino a 6 unità – Illegittimità - Sussiste – Motivi
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7 Ambiente e territorio –Installazione impianti
di telefonia – Regolamento del comune di Napoli approvato
con delibera n. 104/03 – Art. 7 - Onere aggiuntivo di euro
500 ad impianto a carico del gestore – Illegittimità – Sussiste
– Motivi
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8 Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico
– Installazione di impianti di telefonia - Regolamento del
comune di Napoli approvato con delibera n. 104/03 – Introduzione
dei criteri localizzativi degli impianti radioelettrici
- Definizione degli “obiettivi di qualità” consistenti in
criteri localizzativi – E’ competenza dei Comuni e delle
Regioni
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9 Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico
– Installazione impianti di telefonia - Regolamento del
comune di Napoli approvato con delibera n. 104/03 – Criteri
localizzativi – Legittimità – Sussiste - Fattispecie
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10 Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico
– Installazione di impianti di telefonia - Regolamento del
comune di Napoli approvato con delibera n. 104/03 – Limitazioni
alla localizzazione – Illegittimità – Sussiste - Fattispecie
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1 Sussiste la potestà regolamentare del Comune
in tema di installazioni di antenne per telefonia mobile
sulla base della normativa vigente e in riferimento alla
posizione di autonomia riconosciuta all’ente comunale dal
nuovo Titolo quinto della Parte seconda della Costituzione
introdotto dalla riforma del 2001.
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2 E’ legittimo l’art. 2 del regolamento del
comune di Napoli, approvato dal consiglio comunale con delibera
n. 104 del 2003 che prevede la presentazione annuale di
un piano di installazioni, poiché risponde ad evidenti criteri
di razionalità dell’azione amministrativa l’esigenza di
introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di
pianificazione dell’installazione degli impianti al fine
di orientare l’attività amministrativa di controllo preventivo
urbanistico edilizio
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3 E’ illegittima la previsione contenuta
nell’art. 2, comma 6, del regolamento del comune di Napoli
nella parte in cui è previsto l’obbligo del gestore di rimodulare
la proposta in caso di riscontro di “valori di emissione
prossimi ai limiti fissati dalla legge” per contrasto con
la disciplina dettata dal d.p.C.M. del luglio 2003; resta,
tuttavia, salvo il potere comunale di pretendere la riduzione
a conformità in caso di accertata sovrapposizione e sommatoria
di più fonti di emissione.
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4 E’ illegittima la previsione normativa
del regolamento del Comune di Napoli, prevista nell’art.
3, nella parte in cui non prevede che l’inutile decorso
del termine finale ivi stabilito per la conclusione della
procedura approvativa equivalga ad assenso.
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5 E’ illegittima la previsione normativa
dell’art. 3 del regolamento del Comune di Napoli, nella
parte in cui è prevista la specifica autorizzazione provinciale,
di cui all’art. 3 della legge regionale n. 14 del 2001,
per gli impianti che impieghino una potenza elettrica superiore
ai 100 W.
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6 E’ illegittima la previsione normativa
dell’art. 4 nella parte in cui vieta l’installazione di
più di due impianti, per condominio avente più di 6 unità
immobiliari, e più di un impianto per quelli fino a 6 unità,
in quanto elusivo delle prescrizioni del d.p.C.M. del 10
luglio 2003.
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7 E’ illegittimo l’articolo 7, nella parte
in cui impone un onere aggiuntivo di euro 500 ad impianto
a carico del gestore poiché in contrasto con l’articolo
93 del codice delle comunicazioni elettroniche.
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8 E’ consentito alle regioni ed ai comuni,
ciascuno per sua competenza, introdurre criteri localizzativi
degli impianti radioelettrici nell’ambito della definizione
degli “obiettivi di qualità” consistenti in criteri localizzativi,
di cui all’art. 3, comma 1, lettera d, ed all’art. 8, comma
1, lettera e, e comma 6 della legge quadro n. 36 del 2001;
non è invece consentito introdurre limitazioni alla localizzazione.
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9 Sono criteri localizzativi legittimi i
divieti di installazione su ospedali, case di cura e di
riposo, scuole e asili nido, in quanto riferiti a specifici
edifici.
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10 Sono limitazioni alla localizzazione,
e quindi illegittime, i criteri distanziali generici ed
eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da
rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro
esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di
lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse
all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di
cura e di riposo, edifici adibiti a culto, scuole ed asili
nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione
sui beni storico-artistici o individuati come edifici di
pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi
gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
- Sezione I^ -
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composto dai Signori:
1) Giancarlo Coraggio - Presidente
2) Paolo Carpentieri - Consigliere – relatore
3) Guglielmo Passarelli Di Napoli - Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 10787/2003 Reg. Gen., proposto
dalla Vodafone Omnitel N.V., con sede legale in Amsterdam
e sede dell’amministrazione gestionale in Ivrea (TO), alla
Via Jervis 77, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata
e difesa, dall’avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto
in Napoli alla Via dei Mille 16,
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contro
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il Comune di Napoli, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe
Tarallo, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, Antonio Andreottola,
Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna
Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini e Bruno Ricci,
con domicilio eletto in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo
San Giacomo, presso la sede legale dell’ente;
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per l’annullamento, previa sospensione
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quanto al ricorso introduttivo:
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1) della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 104 del 18.6.2003 con la quale il Comune ha approvato,
recependo con n.ro 5 emendamenti, la proposta della Giunta
comunale contenuta nella delibera n. 4937 del 30.12.2002,
avente ad oggetto il “Regolamento per la disciplina delle
procedure e della modifica degli impianti radioelettrici
operanti tra le frequenze di 100 kHz e 300 GHz”; 2) di ogni
altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso
ivi comprese, per quanto di ragione, la presupposta delibera
di G.C. n. 4937 del 30.12.2002 e la successiva nota prot.
n. 2075 del 24.7.2003 con la quale il Dirigente del Servizio
di progettazione e valutazione ambientale del comune di
Napoli, in applicazione del Regolamento impugnato sub 1),
ha rappresentato che l’ente “non potrà dare seguito ad istanze
di autorizzazioni o denunce di inzio attività, relative
ad installazioni di antenne per telefonia mobile che non
sia comprese nel piano approvato delle installazioni di
cui all’art. 2 del citato Regolamento”.;
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quanto al ricorso per motivi aggiunti
depositato in data 28 novembre 2003:
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1) delle note prot. nn. 3221, 3222, 3223,
3225, 3228, 3229, 3231, 3232 del 22.10.2003; nn. 3244, 3245,
3246, 3247, 3248, 3249 e 3250 del 22.10.2003 e n. 3383 del
31.10.2003, con le quali il Dirigente del Servizio ambiente
del comune di Napoli, con riferimento alle denunce di inizio
attività ovvero alle istanze inoltrate per la realizzazione
di altrettante postazioni di antenne per telecomunicazione
cellulare, comunica che “sono sospesi i termini di cui alla
denuncia di inizio attività, fino all’approvazione del piano.
. . .delle installazioni, ai sensi dell’art. 2 del citato
Regolamento”.;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data
19 dicembre 2003: 1) della nota prot. n. 3457 del 6.11.2003,
con le quali il medesimo Dirigente comunale, con riferimento
alla denuncia di inizio attività per la realizzazione di
altra postazione di antenne per telecomunicazione cellulare,,
comunica che “sono sospesi i termini di cui alla denuncia
di inizio attività, fino all’approvazione del piano . .
. .delle installazioni, ai sensi dell’art. 2 del citato
Regolamento.;
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quanto ai ricorsi per motivi aggiunti
depositati in data 10 maggio 2004:
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1) della nota prot. 1111 del 31.3.2004 con
la quale il Dirigente del Servizio ambiente del comune di
Napoli ha diffidato la Vodafone dall’iniziare o riprendere
i lavori per l’installazione di ben ventotto stazioni radio
base nominativamente individuate, nonché “di qualsiasi altra
stazione radio base che non sia conforme alle norme previste
dal Regolamento comunale, attualmente vigente ad esclusione
dell’art. 2, sospeso dal T.A.R. Campania con le suddette
ordinanze”; 2) della nota prot. n. 1435 del 15.4.2004 con
la quale il Dirigente del Servizio ambiente del comune di
Napoli, nel rilevare la non conformità al Regolamento comunale
delle istanze e d.i.a. presentate dalla Vodafone e dirette
a realizzare la Rete anche nella modalità UMTS (cd. Videofonia)
diffida “dal procedere all’installazione delle suddette
stazioni radio base e di qualsiasi altro impianto che non
siano conformi al citato Regolamento”.;
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quanto al ricorso per motivi aggiunti
depositato in data 7 luglio 2004:
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1) della nota prot. n. 1733 del 6.5.2004
con la quale il Dirigente del Servizio ambiente del Comune
di Napoli, nel rilevare la non conformità al Regolamento
comunale delle istanze e d.i.a. presentate dalla Vodafone
e dirette a realizzare la Rete anche nella modalità UMTS
(cd. videofonia) diffida “dal procedere all’installazione
delle suddette stazioni radio base e di qualsiasi altro
impianto che non siano conformi al citato Regolamento” e
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
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VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli,
con le annesse produzioni;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI i ricorsi per motivi aggiunti depositati dalla difesa
di parte ricorrente in data 28 novembre 2003, 19 dicembre
2003, 10 maggio 2004 e 7 luglio 2004;
VISTA l’ordinanza n. 6041/2003 del 10 dicembre 2003 con
la quale la Sezione ha accolto in parte la domanda incidentale
di sospensione degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
VISTE le successive ordinanze nn. 384/2004 del 21 gennaio
2004 e 2982/2004 del 19 maggio 2004, con le quali la Sezione
ha accolto le domande di sospensione degli ulteriori atti
impugnati con i motivi aggiunti;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 24 novembre 2004 - relatore
il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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La controversia ha ad oggetto il regolamento
del comune di Napoli per la Dsciplina delle procedure per
le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici
operanti tra le frequenze di 100 kHz e 300 GHz, approvato
dal consiglio comunale con delibera n. 104 del 18 giugno
2003 in accoglimento, con 5 emendamenti, della proposta
della giunta comunale di cui alla delibera n. 4937 del 30
dicembre 2002.
I numerosi motivi aggiunti proposti successivamente al ricorso
introduttivo – ed in epigrafe dettagliatamente elencati
– vertono su atti applicativi conseguenti, con i quali l’amministrazione
comunale, in attuazione del regolamento, ha per diversi
motivi non accolto le domande della società ricorrente volte
a conseguire il titolo per l’installazione di impianti radioelettrici
con funzioni di stazione radio base per la rete cellulare
di telefonia mobile.
La società ricorrente ha dedotto diversi motivi di violazione
di legge e di eccesso di potere, dubitando del potere comunale
di dettare siffatte norme regolamentari e sostenendo, in
definitiva, che il regolamento impugnato aggrava i procedimenti
in violazione della normativa nazionale, oggi rifluita nel
codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259 del
2003), ed invade il campo riservato alla normativa statale
in tema di fissazione dei limiti massimi di esposizione
ad inquinamenti di natura fisica e di determinazione dei
tetti d radiofrequenza compatibili con la salute umana,
di cui agli articoli 2, comma 14, della legge 349 del 1986,
1, comma 6, n. 15), della legge 249 del 1997 e 4 della legge
quadro n. 36 del 2001 (poteri di recente riesercitati con
il d.P.C.M. 8 luglio 2003).
Resiste in giudizio il comune di Napoli difendendo la legittimità
dei suoi atti e chiedendo il rigetto delle azioni avversarie.
Dopo la fase cautelare – in epigrafe riportata – la causa
è stata chiamata e discussa alla pubblica udienza del 24
novembre 2004 e indi in quella sede assunta in decisione.
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DIRITTO
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Pregiudiziale e potenzialmente assorbente
di ogni altra questione è la disamina del regolamento comunale,
che regge invero tutti gli atti applicativi ”a valle”, impugnati
con i ricorsi per motivi aggiunti elencati nell’epigrafe.
Il regolamento comunale rinviene la propria base giuridica
nell’articolo 8, comma 6, della legge quadro sulla protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
n. 36 del 2001 (I comuni possono adottare un regolamento
per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici). Nel preambolo motivazionale
della delibera di proposta della giunta comunale il presupposto
di fatto dell’intervento regolamentare è in sintesi focalizzato
nel rilievo del <>. Vengono altresì
richiamati, come antecedenti “storici” dell’intervento del
comune nel tentativo di “governare” l’impatto urbanistico
edilizio e ambientale del fenomeno, i precedenti atti, ormai
peraltro superati (anche a seguito di un contenzioso giurisdizionale
amministrativo su di essi sviluppatori), relativi al “protocollo
d’intesa relativo al rilascio delle autorizzazioni per le
installazioni di stazioni radio base” firmato dall’amministrazione
comunale intimata, dalla Asl Napoli 1 e dai gestori di telefonia
mobile in data 3 febbraio 1999.
Il contenuto innovativo centrale del regolamento è costituito
dal “piano delle installazioni”. L’articolo 2, infatti,
impone agli operatori, quale condizione per poter ottenere
le autorizzazioni dell’articolo 4 del d.lgs. 198 del 2002
(ora art. 87 d.lgs. 259 del 2003), la presentazione, annualmente,
di un piano delle installazioni “nel quale devono essere
riportati . . . gli impianti da installare nonché tutti
gli impianti esistenti, compresi quelli da modificare successivamente
all’approvazione del piano”. La norma prevede che il piano
presentato dal gestore è soggetto ad approvazione e che
ha validità di 12 mesi. Esclude l’installazione di singoli
impianti non compresi nel piano. Stabilisce alcune prescrizioni
per gli impianti esistenti (i gestori devono assumersi l’impegno
di dimettere o adeguare entro 18 mesi quelli – anche se
già autorizzati - che non dovessero risultare conformi al
piano approvato).
L’articolo 3 disciplina la procedura autorizzativa. Essa
è la seguente: il comune entro venti giorni manda il piano
all’Arpa Campania ai fini della pronuncia di questa struttura
di controllo ambientale ai sensi dell’articolo 5, comma
3, dell’allora vigente d.lgs. 198 del 2002. L’Arpa si pronuncia
entro venti giorni dalla comunicazione. Nei venti giorni
successivi il comune approva il piano (in tutto 60 giorni
dalla presentazione). Conseguentemente, una volta approvato
il piano, i singoli impianti sono autorizzati con denuncia
di inizio di attività se di potenza in singola antenna fino
a 20 W, con specifico titolo autorizzativo se di potenza
da 20 fino a 100 W, con la specifica autorizzazione provinciale
di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 24
novembre 2001, n. 14, se di potenza superore a 100 W, ferma
restando la necessità del separato titolo edilizio.
L’articolo 4 detta particolari “prescrizioni”, premettendo,
al comma 1, una sorta di motivazione sul punto che tali
prescrizioni non costituirebbero limitazioni di tipo urbanistico,
ma solo condizioni finalizzate a garantire il rispetto da
parte dei gestori dell’obbligo di utilizzare impianti adeguati
allo sviluppo delle conoscenze tecnologiche e al relativo
perfezionamento tecnico. Le prescrizioni sono le seguenti:
1) gli impianti devono essere installati in modo che gli
edifici distanti da essi meno 50 metri non siano interessati
dal lobo principale di irradiazione delle antenne;
2) gli impianti (ad eccezione delle microcelle) non possono
essere installati a meno di 25 metri (distanza calcolata
tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad
essi più vicini) da edifici adibiti a civile abitazione,
luogo di lavoro o comunque tali da comportare una permanenza
umana (media) superiore alle quattro ore (di cui all’art.
4, comma 2. del d.m. – allora vigente – 10 settembre 1998,
n. 381);
3) è vietato installare impianti su coperture sulle quali
prospettano direttamente unità immobiliari appartenenti
allo stresso fabbricato adibite a loghi di permanenza superiori
alle quattro ore;
4) è vietato installare impianti a meno di 50 metri dalle
strutture sanitarie e scolastiche; è vietato installare
impianti più di due impianti per ogni condominio avente
più di 6 unità immobiliari e più di un impianto per quelli
fino a 6 unità immobiliari;
5) tutti gli impianti devono essere muniti di un dispositivo
di controllo continuo delle potenze elettriche di alimentazione,
provvisto di interruttore automatico quando la potenza utilizzata
risulti superiore a quella massima consentita, nonché di
un sistema di trasmissione dati a un server remoto per il
telecontrollo.
L’articolo 5 prevede la verifica delle installazioni e la
sigillatura dei dispositivi di controllo all’atto dell’attivazione
degli impianti, nonché il compimento di prove sul campo,
con conseguente termine per l’adeguamento (pena la decadenza
dal titolo) in caso di emersione di dati non conformi a
quanto autorizzato.
L’articolo 7 stabilisce che gli oneri della procedura sono
a carico del gestore e li quantifica in 500 euro.
L’articolo 9 prevede che il Sindaco può esercitare i suoi
poteri contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica
“in presenza di particolari concentrazioni di inquinanti
o di rischi sanitari. Contempla altresì la possibilità di
adozione di provvedimenti cautelari e delle misure atte
a pervenire alla riduzione a conformità, come previsto dall’allegato
al d.m. 381 del 1998 (vigente all’atto dell’adozione del
regolamento). I commi 5 e 6 prevedono la revoca del titolo
in caso di reiterazione del superamento dei limiti di esposizione
e l’irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative da
euro 5.000 ad euro 25.000.
Con il ricorso in esame la società ricorrente contesta in
primo luogo la competenza comunale a dettare regole per
l’installazione degli impianti radioelettrici dopo la legge
regionale 14 del 2001 e il codice delle comunicazioni elettroniche,
che avrebbero disciplinato in maniera esaustiva la materia,
non lasciando nessuno spazio residuo alla potestà regolamentare
comunale.
Censura quindi talune, singole previsioni del regolamento:
in particolare a) l’articolo 2, commi 3 e 4, che prevede
l’obbligo di dismissione degli impianti già autorizzati
se in contrasto con il piano di installazione annuale;
b) lo stesso articolo 2, soprattutto commi 4, 5 e 8, che
aggraverebbe il procedimento per il conseguimento del titolo
abilitativo in violazione sia dell’articolo 87 del codice
delle comunicazioni elettroniche che della legge regionale
n. 14 del 2001; la previsione di una previa approvazione
del piano annuale, secondo parte ricorrente, sarebbe legittima
solo a condizione di non snaturare il sistema del silenzio-assenso
introdotto dalla legislazione statale, nel senso di prevedere
che la stessa approvazione del piano annuale, decorsi i
termini previsti dall’articolo 3 del regolamento, debba
ritenersi conseguibile per silentium;
c) ancora l’articolo 2, comma 6, nella parte in cui prevede
l’obbligo del gestore di rimodulare la proposta in caso
di riscontro di “valori di emissione prossimi ai limiti
fissati dalla legge”, con irrigidimento indiretto della
soglia dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute
umana e l’ambiente stabiliti inderogabilmente dalla normativa
statale;
d) l’articolo 3, nella parte in cui, a valle dell’approvazione
del piano annuale, sottopone l’autorizzazione all’installazione
di ogni singolo impianto a procedure difformi da quelle
previste dalla legislazione statale e regionale, in particolare
escludendo il silenzio-assenso per gli impianti di potenza
superiore a 100 W, in violazione, tra l’altro, delle linee
guida regionali di cui alla delibera 16 giugno 2003, n.
2006;
e) lo stesso articolo 3, nella parte in cui attribuisce
la competenza alla conclusione del procedimento al servizio
comunale competente in materia di inquinamento elettromagnetico,
lì dove tale competenza spetta, per legge regionale, alla
Provincia;
f) l’articolo 4, nella parte in cui introduce ulteriori
prescrizioni e criteri aggiuntivi a quelli stabiliti dalla
normativa statale (oggi d.P.C.M. 8 luglio 2003), oltre che
asseritamente immotivati e illogici; in particolare, la
previsione di criteri c.d. distanziali si porrebbe in contrasto
con la normativa statale che, al contrario, mostrerebbe
inequivocamente di consentire l’installazione degli impianti
all’interno o in prossimità di zone residenziali, subordinandola
esclusivamente al rispetto dei valori di campo elettromagnetico
maggiormente cautelativi ivi stabiliti;
g) ancora l’articolo 4, comma 5, ove si limita il numero
degli impianti in relazione al numero delle unità immobiliari
dell’edificio, con una limitazione aggiuntiva che sarebbe
in contrasto con il sistema, articolato solo sulla definizione
di tetti di radiofrequenza da non superare, oltre che irragionevole
e illogica;
h) l’articolo 8, nella parte in cui impone un onere aggiuntivo
di euro 500 ad impianto in violazione dell’articolo 93 del
codice delle comunicazioni elettroniche e attribuisce al
comune – anziché alla regione, come previsto dalla legge
regionale 14/2001 e dal d.m. 398/1998 – la competenza a
disporre la riduzione a conformità;
i) l’articolo 4, commi 6 e 7, nella parte in cui impone
sistemi di telecontrollo a distanza e in automatico non
disponibili allo stato delle conoscenze tecniche e comunque
troppo onerosi e superflui, attesa l’istruttoria tecnica
preventiva sul rispetto dei tetti di radiofrequenza imposti
dalla legge. Occorre preliminarmente soffermarsi sulla questione
pregiudiziale della sussistenza del potere comunale di dettare
regole per l’installazione di impianti del genere di quelli
oggetto di causa.
Ritiene il Collegio che la sussistenza di tale potestà regolamentare
vada invece affermata, alla stregua del sistema normativo
vigente, anche in riferimento alla particolare posizione
di autonomia riconosciuta all’ente comunale dal nuovo Titolo
quinto della Parte seconda della Costituzione introdotto
dalla riforma del 2001. Si tratta, piuttosto, di capire
entro quali limiti e su quale ambito tale potestà regolamentare
può legittimamente esercitarsi.
Può prescindersi nella presente controversia dall’esame
della questione se il potere regolamentare comunale sia
o non subordinato all’integrale, previo esercizio, da parte
dello Stato, della funzione regolamentare prevista dall’articolo
4 della legge quadro n. 36 del 2001, ovvero all’esercizio,
da parte della regione, delle funzioni di cui all’articolo
8, comma 1, lettere a) e c), stessa legge, in tema di individuazione
dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia
mobile e di definizione delle modalità per il rilascio delle
autorizzazioni alla installazione degli impianti. Ed infatti,
quest’ultima funzione è stata già esercitata dalla regione
Campania con la ripetuta legge regionale n. 14 del 2001
(il cui testo attualmente vigente va coordinato con il sopravvenuto
d.lgs. n. 198 del 2002, vigente al tempo dell’adozione del
regolamento impugnato, i cui contenuti normativi sono sostanzialmente
rifluiti nel codice delle comunicazioni elettroniche del
2003). Non ignora difatti il Collegio, al riguardo, la giurisprudenza
del Consiglio di Stato che pretende, ai fini dell’esercizio
del potere regolamentare comunale di cui all’articolo 8,
comma 6, della legge n. 36/2001, la previa definizione,
da parte della legge regionale, delle competenze spettanti
allo stesso comune (Cons. St., sez. VI, 30 maggio 2003,
n. 2997; sez. V, 18 novembre 2002, n. 6391). Ma nel caso
in esame questa funzione normativa regionale risulta già
esercitata, giusta la richiamata legge regionale n. 14 del
2001, donde l’inconferenza, in questa sede, di questo tipo
di rilievo.
Si tratterà, dunque, di verificare la conformità delle previsioni
regolamentari con i dettami delle riferite leggi statali
(nonché con quelli degli atti regolamentari e delle norme
tecniche statali in materia di definizione dei tetti di
radiofrequenza tollerabili: d.P.C.M. 8 luglio 2003), ma
non sussiste un problema di fondamento giuridico e di competenza
in generale dell’ente locale ad esercitare la funzione regolamentare.
Al riguardo è utile esaminare partitamene i contenuti del
regolamento impugnato secondo l’ordine di successione degli
articoli, come nello schema espositivo sopra seguito, cominciando
dai profili concernenti il piano annuale degli impianti,
per poi procedere all’analisi delle specifiche prescrizioni
e delle previsioni sanzionatorie e sui controlli.
Il piano delle installazioni è previsto dall’articolo 2.
Questo strumento, in sé considerato, non è illegittimo,
poiché risponde ad evidenti criteri di razionalità dell’azione
amministrativa l’esigenza di introdurre criteri minimi di
conoscenza preventiva e di pianificazione dell’installazione
degli impianti al fine di orientare l’attività amministrativa
di controllo preventivo urbanistico edilizio, nonché ambientale,
della assentibilità di queste installazioni. Tale previsione,
nella sua finalità istruttorio-ricognitiva, non è a ben
vedere contestata neppure dalla società ricorrente, che
ne riconosce l’implicita inerenza allo svolgimento della
funzione autorizzatoria (a prescindere da espresse disposizioni
normative di rango superiore che la prevedano).
Merita però condivisione la censura mossa dalla società
ricorrente alla procedura di approvazione del piano, disciplinata
dall’articolo 3. I termini ivi previsti non sono perentori
e il loro inutile decorso equivale a mera inerzia non significativa
dell’amministrazione. Il che rischia di vanificare l’impianto
della normativa nazionale che è imperniato sul sistema del
silenzio significativo tipizzato dalla legge (silenzio-assenso).
La previsione normativa è dunque illegittima nella parte
in cui non prevede che l’inutile decorso del termine finale
ivi stabilito per la conclusione della procedura approvativa
equivalga ad assenso. Parimenti illegittima è la previsione,
a valle di questo meccanismo di pianificazione concertata,
di procedure autorizzative, relativamente ai singoli impianti,
diverse da quelle stabilite dall’articolo 87 del codice
delle comunicazioni elettroniche (atteso che, inoltre, ogni
diversa disciplina sul punto della legge regionale n. 14
del 2001 deve considerarsi abrogata dalla sopravvenuta normativa
nazionale incompatibile). E’ dunque illegittima e va annullata,
in particolare, la previsione dell’articolo 3, comma , che
rinvia al normale procedimento autorizzativo edilizio per
gli impianti che impieghino una potenza elettrica superiore
ai 100 W. E’ invece legittima la previsione regolamentare
che esclude l’installazione di singoli impianti che non
siano compresi nel piano, ché altrimenti ne verrebbe inficiata
la logica e la funzione stessa di questo strumento. Illegittima
è invece la previsione di effetti “retroattivi” del piano,
sub specie di prescrizione dell’assunzione, da parte dei
gestori, dell’impegno di dismettere o adeguare entro 18
mesi gli impianti – ancorché già autorizzati - che non dovessero
risultare conformi al piano approvato.
E’ altresì illegittima la previsione contenuta nell’articolo
2, comma 6, ove è stabilito l’obbligo del gestore di rimodulare
la proposta in caso di riscontro di “valori di emissione
prossimi ai limiti fissati dalla legge”; l’emissione di
campo elettrico e magnetico con valori prossimi (ma inferiori)
al tetto di radiofrequenza compatibile con la salute umana,
stabilito dalla norma statale, non può infatti impedire
l’autorizzazione, pena la violazione della disciplina uniforme
dettata dal d.P.C.M. del luglio 2003. Resta naturalmente
salvo il potere comunale di pretendere la riduzione a conformità
(mediante riduzione della potenza elettrica impiegata negli
impianti) in caso di accertata sovrapposizione e sommatoria,
in loco, di più fonti di emissione.
L’esame delle censure relative all’articolo 4 pone il tema
della legittimità dei criteri c.d. distanziali. Essi, a
detta della ricorrente, si porrebbero in contrasto con la
normativa statale che non pone distanze di rispetto, ma
esclusivamente dei limiti del valore di campo elettromagnetico,
maggiormente cautelativi nel caso di tutela dall’inquinamento
elettromagnetico di aree “sensibili”.
Il nodo centrale attorno al quale ruota la riferita questione
consiste nel comprendere il senso della previsione dell’articolo
8, comma 6, della vigente legge quadro n. 36 del 2001 (che
assegna ai comuni il potere di adottare un regolamento per
assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici) nell’ambito del quadro giuridico
mutato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 198
del 2002 (poi annullato per eccesso di delega da Corte cost.
n. 303 del 2003), le cui previsioni sono pressoché identicamente
riprodotte nel codice delle comunicazioni elettroniche di
cui al d.lgs. 259 del 2003.
Come ripetuto più volte negli atti di causa, la nuova disciplina
(soprattutto articoli 86 e 87 del d.lgs. 259/2003) prevede
che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione
sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione
primaria e sono soggette (art. 87) a procedimenti autorizzatori
speciali improntati a criteri di massima accelerazione ed
efficienza, imperniati sugli istituti del silenzio assenso
e della denuncia di inizio di attività, minutamente descritti
dalla norma statale. Da qui la difficoltà, in questo mutato
contesto giuridico, di comprendere la portata della surrichiamata
norma attributiva di potere regolamentare ai comuni. In
specie ove si consideri la pacifica riserva allo Stato della
funzione di determinazione dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto
valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1,
lettera d), numero 2), della legge 36 del 2001, in considerazione
del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri
unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità
di cui all'articolo 1 della medesima legge quadro ora citata.
Come si interpreta la previsione di legge che assegna al
potere regolamentare comunale la duplice funzione di assicurare
il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti, e di mirare però anche, nel contempo, a minimizzare
l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
e come si conciliano queste due funzioni, l’una di sicura
attribuzione comunale, l’altra però riservata allo Stato?
Al riguardo la recente giurisprudenza – sia del giudice
amministrativo che della Corte costituzionale - ha fornito
significativi elementi di orientamento e di chiarificazione.
La giurisprudenza non nega il potere regolamentare comunale,
ma lo si limita al punto da svuotarne sostanzialmente la
funzione. Così la pronuncia del Consiglio di Stato, sez.
VI, n. 2997 del 30 maggio 2003, richiamata da parte ricorrente,
nel ribadire che la fissazione di limiti di esposizione
ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo
Stato non rientra nell’ambito delle competenze attribuite
ai Comuni dal citato articolo 8, ha ulteriormente affermato
che “alla stregua della disposizione in esame nemmeno è
consentito che il Comune, attraverso il formale utilizzo
degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adotti <>; ovvero di introdurre
misure che pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze,
altezze, ecc….) non siano funzionali al governo del territorio,
quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo
(cfr. in tal senso Cons. St. VI, 3 giugno 2002, n. 3095)”.
“In definitiva – ha concluso il giudice d’appello - la attribuzione
ai Comuni di un potere regolamentare volto a <> (oltre che <>) deve essere
esercitato pur sempre nel rispetto del quadro normativo
di riferimento”. Con l’ulteriore corollario che “non può
il regolamento comunale sovrapporre un proprio autonomo
sistema di cautele (per prevenire i rischi dell’elettromagnetismo)
alla specifica normativa statale che ha fissato i limiti
delle esposizioni”.
Analoghe le indicazioni ritraibili dalle pronunce del giudice
delle leggi. Con la sentenza 7 novembre 2003, n. 331 la
Consulta ha esaminato la censura di invasione della sfera
di attribuzione normativa statale sollevata dal Presidente
del Consiglio dei ministri avverso la norma regionale (legge
regionale della Lombardia 6 marzo 2002, n. 4) che stabilisce
un generale divieto di installazione di impianti per le
telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite
inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà
di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza
socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi
gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi
e strutture similari, e relative pertinenze. Al riguardo
la Corte ha rilevato che la legge quadro 36/2001 affronta
specificamente il problema della protezione speciale degli
ambienti abitativi, degli ambienti scolastici e dei luoghi
adibiti a permanenze prolungate, in vista delle finalità
di cui all’art. 1, lettere b) e c), della legge medesima,
prevedendo speciali valori di attenzione [art. 3, comma
1, lettera c)] – più rigorosi dei generali limiti di esposizione
posti a salvaguardia della salute della popolazione in generale
[art. 3, comma 1, lettera b)]. Sulla base di questa premessa
il giudice delle leggi ha giudicato incostituzionale la
norma regionale censurata sul rilievo che “Per far fronte
alle esigenze di protezione ambientale e sanitaria dall’esposizione
a campi elettromagnetici, il legislatore statale, con le
anzidette norme fondamentali di principio, ha prescelto
un criterio basato esclusivamente su limiti di immissione
delle irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti,
un criterio che è essenzialmente diverso da quello stabilito
(sia pure non in alternativa, ma in aggiunta) dalla legge
regionale, basato sulla distanza tra luoghi di emissione
e luoghi di immissione”. “Né, a giustificare il tipo di
intervento della legge lombarda, ha proseguito la Corte,
è sufficiente il richiamo alla competenza regionale in materia
di governo del territorio, che la legge quadro, al numero
1) della lettera d) dell’art. 3, riconosce quanto a determinazione
dei "criteri localizzativi". A tale concetto non possono
infatti ricondursi divieti come quello in esame, un divieto
che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica
di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere
impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture
per le telecomunicazioni, trasformandosi così da "criteri
di localizzazione" in "limitazioni alla localizzazione",
dunque in prescrizioni aventi natura diversa da quella consentita
dalla citata norma della legge n. 36. Questa interpretazione,
d’altra parte, non è senza una ragione di ordine generale,
corrispondendo a impegni di origine europea e all’evidente
nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti
costituzionali di comunicazione, attivi e passivi”. Al fine
di motivare questa scelta la Corte si è premurata altresì
di dichiarare non più attuale un suo precedente orientamento
(sentenza n. 382 del 1999) che aveva invece giudicato conforme
al riparto costituzionale delle competenze una norma regionale
del Veneto che aveva prescritto distanze di rispetto dagli
elettrodotti maggiori e più severe rispetto a quelle statali
allora vigenti. La Corte ha in proposito osservato che “da
questa pronuncia, a parte la non puntuale coincidenza di
materia, non può trarsi in generale il principio della derogabilità
in melius (rispetto alla tutela dei valori ambientali),
da parte delle Regioni, degli standard posti dallo Stato.
La questione allora decisa non si collocava entro un’organica
disciplina statale di principio, mentre ora esiste una legge
quadro statale che detta una disciplina esaustiva della
materia, attraverso la quale si persegue un equilibrio tra
esigenze plurime, necessariamente correlate le une alle
altre, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela
della salute, al governo del territorio e alla diffusione
sull’intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni
(cfr. la sentenza di questa Corte n. 307 del 2003, punto
7 del "considerato in diritto"). In questo contesto, interventi
regionali del tipo di quello ritenuto dalla sentenza del
1999 non incostituzionale, in quanto aggiuntivo, devono
ritenersi ora incostituzionali, perché l’aggiunta si traduce
in una alterazione, quindi in una violazione, dell’equilibrio
tracciato dalla legge statale di principio.
La Corte costituzionale ha però, con la stessa sentenza
in esame, giudicato conforme a Costituzione un’altra norma
della legge lombarda impugnata, quella che vietava “l’installazione
di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione
"in corrispondenza" delle aree "sensibili" che si sono in
precedenza dette”, e ciò perché, secondo la Consulta, tale
previsione “non si discosta sostanzialmente, sotto il profilo
che qui interessa, da altra disposizione regionale che vieta
l’installazione dei medesimi impianti "su ospedali, case
di cura e di riposo, scuole e asili nido", ritenuta da questa
Corte, con la già citata sentenza n. 307 del 2003 (v. il
punto 20 del "considerato in diritto"), compatibile con
la legge quadro n. 36 del 2001. Il divieto ora in questione,
come quello esaminato in questa sentenza, non eccede l’ambito
di un "criterio di localizzazione", sia pure formulato in
negativo, la cui determinazione, a norma dell’art. 3, comma
1, lettera d), numero 1), e dell’art. 8, comma 1, lettera
e), della legge quadro, spetta alle Regioni. Esso, infatti,
a differenza di quello contenuto nell’art. 3, comma 12,
lettera a), della legge regionale n. 4 del 2002, precedentemente
esaminato, comporta la necessità di una sempre possibile
localizzazione alternativa, ma non è tale da poter determinare
l’impossibilità della localizzazione stessa.
Con la citata sentenza n. 307 del 2003 la Corte aveva difatti
giudicato conforme a Costituzione l’articolo 10, comma 1,
della legge della Puglia 8 marzo 2002, n. 5, recante “Norme
transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico
prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi
operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz”
ai cui sensi è vietata l’installazione di sistemi radianti
relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di
stazioni radio base per telefonia mobile su “ospedali, case
di cura e di riposo, scuole e asili nido”. In questa occasione
la Corte ha respinto la censura statale secondo cui tale
divieto assoluto avrebbe un contenuto diverso ed eccedente
rispetto all’unico parametro del valore di campo elettromagnetico
prescritto dal d.m. n. 381 del 1998, cui rinvia la norma
transitoria dell’art. 16 della legge quadro. Il divieto
in questione, siccome riferito a specifici edifici, è stato
giudicato non eccedente l’ambito di un “criterio di localizzazione”,
in negativo, degli impianti, e dunque rientrante nell’ambito
degli “obiettivi di qualità” consistenti in criteri localizzativi,
la cui definizione è rimessa alle Regioni dall’art. 3, comma
1, lettera d, e dall’art. 8, comma 1, lettera e, della legge
quadro, né di per sé è suscettibile di pregiudicare la realizzazione
delle reti.
Alla stessa stregua di quanto visto nella sentenza n. 331/2003,
la Corte, nella pronuncia n. 307 del 2003, ha invece annullato
la previsione dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale
della Marche n. 25 del 13 novembre 2001 che stabilisce che
con atto della Giunta regionale sono determinate le distanze
minime, da rispettare nell’installazione degli impianti,
dal perimetro esterno di edifici “destinati ad abitazioni,
a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente
connesse all’esercizio degli impianti stessi”, di ospedali,
case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole
ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della
legislazione sui beni storico–artistici o individuati come
edifici di pregio storico–architettonico, di parchi pubblici,
parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi.
Anche questo annullamento è basato sul rilievo della “genericità
ed eterogeneità delle categorie di aree e di edifici rispetto
a cui il vincolo di distanza minima viene previsto, tali
da configurare non già un quadro di prescrizioni o standard
urbanistici, bensì un potere amministrativo in contrasto
con il principio di legalità sostanziale e tale da poter
pregiudicare l’interesse, protetto dalla legislazione nazionale,
alla realizzazione delle reti di telecomunicazione”.
Volendo dedurre un criterio applicativo di sintesi da questo
materiale giurisprudenziale, potrebbe proporsi il seguente
enunciato: è consentito alle regioni ed ai comuni, ciascuno
per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi
degli impianti de quibus, nell’ambito della funzione di
definizione degli “obiettivi di qualità” consistenti in
criteri localizzativi, di cui all’art. 3, comma 1, lettera
d, ed all’art. 8, comma 1, lettera e, e comma 6 della legge
quadro; non è invece consentito introdurre limitazioni alla
localizzazione. Sono criteri localizzativi (legittimi, ancorché
espressi “in negativo”) i divieti di installazione su ospedali,
case di cura e di riposo, scuole e asili nido, siccome riferiti
a specifici edifici; sono, invece, limitazioni alla localizzazione
(vietate) i criteri distanziali generici ed eterogenei,
quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare
nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno
di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o
ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio
degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo,
edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di
immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni
storico–artistici o individuati come edifici di pregio storico–architettonico,
di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate
ed impianti sportivi.
In conclusione, i comuni possono legittimamente vietare
l’installazione su specifici edifici e dettare criteri distanziali
concreti, omogenei e specifici. Non possono introdurre misure
di cautela distanziali generiche ed eterogenee. La regola
desumibile dalla esaminata giurisprudenza, pur nella sua
apparente chiarezza, non risulta in realtà di facile ed
univoca applicazione. Essa, al di là della formulazione
che può sembrare tassativa (o, comunque, ancorata ad elementi
oggettivi e ben definiti), risulta essere in realtà piuttosto
“aperta” all’intervento integrativo dell’interprete, tramite
la clausola generale della concretezza, specificità e non
eterogeneità, predicata con riferimento al criterio distanziale
“legittimo”. Il vaglio di non eterogeneità e di specificità
introduce in definitiva nel canone di valutazione in esame
un elemento significativo di discrezionalità, che va governato
secondo il criterio della ragionevolezza e della proporzionalità
della previsione.
Si tratta ora di capire se le misure distanziali previste
dal comune di Napoli (gli impianti devono essere installati
in modo che gli edifici distanti da essi meno di 50 metri
non siano interessati dal lobo principale di irradiazione
delle antenne; ad eccezione delle microcelle, inoltre devono
esservi almeno 25 metri tra gli elementi radianti e gli
edifici prospicienti ad essi più vicini adibiti a civile
abitazione, luogo di lavoro o comunque tali da comportare
una permanenza umana media superiore alle quattro ore) debbano
inscriversi tra le limitazioni vietate o tra i criteri localizzativi
consentiti.
Il Collegio opina per l’accoglibilità di questa seconda
opzione: il criterio è sufficientemente specifico ed omogeneo
ed è proporzionato e non irragionevole. L’unica condizione
che deve porsi alla legittimità del suddetto criterio consiste
nella previsione della possibilità di una deroga al divieto
ove il gestore dimostri l’assoluta impossibilità di conseguire
il completamento della rete cellulare, o la efficace copertura
di un’area con il segnale irradiato, se non posizionando
la stazione radio base esattamente nel punto che sarebbe
vietato in base al criterio distanziale.
Si tratta, osserva tuttavia criticamente parte ricorrente,
di limiti aggiuntivi a quelli – espressi esclusivamente
in termini di tetto di radiofrequenza compatibile – scelti
dalla normativa statale, cui è riservata questa disciplina.
Si tratterebbe altresì di limiti non sorretti da adeguata
istruttoria tecnica e perciò in definitiva illogici, indimostrati
e non supportati da idonea motivazione alla stregua delle
attuali risultanze della migliore scienza e conoscenza umana
nella materia.
Al contrario ritiene il Collegio che la ragionevolezza di
tali previsioni (contenute in 50 metri nella direzione del
lobo principale di irradiazione delle antenne e 25 metri
tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti adibiti
a permanenze di più di quattro ore) trovi la sua base nel
principio di precauzione e nella specifica modalità di articolazione
delle misure stesse, che non vietano in modo assoluto il
posizionamento di una stazione radio base a distanze inferiori
da quelle prescritte, ma vietano che nella linea di irradiamento
principale dell’impianto radiante siano intersecate abitazioni
poste a una distanza inferiore rispetto a quella stabilita.
Si tratta, in definitiva, di criteri localizzativi che attuano
un bilanciamento degli opposti interessi in gioco sicuramente
ragionevole e proprorzionato.
Né la parte ricorrente ha affermato e tanto meno dimostrato
che tali criteri impediscono di fatto il completamento della
rete.
Inoltre la natura di criteri localizzativi e non di limiti
alla localizzazione di queste distanze di rispetto è ulteriormente
garantita dalla ”condizione” sopra apposta al riconoscimento
della loro legittimità: si è al riguardo precisato, infatti,
e va qui ribadito, che esse in tanto possono considerarsi
legittime, in quanto sia in concreto sempre possibile una
localizzazione alternativa, sicché le predette distanze
di rispetto non sono tali da poter determinare l’impossibilità
della localizzazione stessa: l’amministrazione comunale
dovrà infatti consentire una deroga al divieto quando il
gestore dimostri (in contraddittorio con gli uffici pubblici
competenti) che non esiste una localizzazione alternativa
capace di assicurare un risultato accettabile (anche si
di qualità inferiore) di copertura di una determinata fascia
territoriale.
Analoghe considerazioni giustificano il rigetto delle censure
rivolte avverso l’ulteriore prescrizione di divieto di installazione
su coperture sulle quali prospettano direttamente unità
immobiliari appartenenti allo stesso fabbricato adibite
a luoghi di permanenza superiori alle quattro ore. Anche
tale prescrizione si presenta legittima, siccome specifica
e omogenea, nonché non irragionevole, secondo un principio
di precauzione, non costituendo un limite alla localizzazione,
ma un criterio localizzativo.
Illegittima deve giudicarsi, invece, la previsione di divieto
di installazione di più di due impianti per ogni condominio
avente più di 6 unità immobiliari e di più di un impianto
per quelli fino a 6 unità immobiliari. Questo divieto, infatti,
mira a evitare gli effetti negativi della sovrapposizione
dei campi elettromagnetici generati da una pluralità di
impianti ubicati nello stesso luogo. Ma esso, in tal modo,
elude le prescrizioni dell’allegato C al d.m. 381 del 1998
(oggi d.P.C.M. del 10 luglio 2003) dirette per l’appunto
a realizzare la riduzione a conformità in caso di superamento
del tetto di radiofrequenza consentito a causa della sommatoria
di più campi elettromagnetici concentrati nello stesso luogo.
Legittima è invece la misura di divieto di installazione
di impianti a meno di 50 metri dalle strutture sanitarie
e scolastiche. Soccorre sul punto testualmente la richiamata
giurisprudenza costituzionale (sentenze 307/2003 e 331/2003)
che ha giudicato legittima la previsione regionale di divieto
di installazione di impianti per le telecomunicazioni "su
ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido"
e "in corrispondenza" delle aree "sensibili", in quanto
previsione compatibile con la legge quadro n. 36 del 2001,
perché non eccedente l’ambito di un "criterio di localizzazione",
sia pure formulato in negativo. Si tratta, infatti, come
osservato dalla Corte, di un criterio che comporta la necessità
di una sempre possibile localizzazione alternativa, ma non
è tale da poter determinare l’impossibilità della localizzazione
stessa. La misura introdotta dal regolamento del comune
di Napoli è sotto questo profilo sufficientemente specifica
ed omogenea, poiché impone il limite distanziale solo rispetto
a due precise tipologie di edifici (strutture sanitarie
e scolastiche), e per ragioni di precauzione sorrette da
ben più ampia e condivisa acquisizione medico-scientifica.
Occorre adesso procedere all’esame delle ulteriori previsioni
regolamentari censurate.
E’ illegittimo l’articolo 7, nella parte in cui impone un
onere aggiuntivo di euro 500 ad impianto, poiché in contrasto
con l’articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche.
Il predetto articolo 93, infatti, rubricato Divieto di imporre
altri oneri, prevede espressamente che le pubbliche Amministrazioni,
le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre,
per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di
comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano
stabiliti per legge. Il comma 2 precisa altresì che Nessun
altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base
all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza
dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva
l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni
ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma
2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale
contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie
di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507”.
Parimenti illegittimo, per difetto di istruttoria, deve
giudicarsi l’articolo 4, commi 6 e 7, nella parte in cui
impone sistemi di telecontrollo a distanza e in automatico.
E’ rimasta, infatti, non confutata la tesi difensiva di
parte ricorrente, secondo cui si tratterebbe di tecnologie
non disponibili allo stato delle conoscenze tecniche e/o
comunque troppo onerosi.
L’articolo 5 è invece legittimo, nella parte in cui prevede
la verifica delle installazioni all’atto dell’attivazione
degli impianti, nonché il compimento di prove sul campo,
con conseguente termine per l’adeguamento (pena la decadenza
dal titolo) in caso di emersione di dati non conformi a
quanto autorizzato.
Cade, invece, la previsione, contenuta sempre nell’articolo
5, di una preventiva sigillatura dei dispositivi di controllo,
atteso che la previsione impositiva di tali sistemi di controllo,
di cui all’articolo 4, è stata giudicata illegittima e annullata.
E’ infondata la censura rivolta contro la disciplina del
potere comunale contingibile e urgente a tutela della salute
pubblica “in presenza di particolari concentrazioni di inquinanti
o di rischi sanitari”, contemplato dall’articolo 9. Con
la condizione implicita del rispetto dei generali canoni
e limiti imposti dal diritto vivente all’esercizio di poteri
straordinari d’urgenza. Parimenti legittima, siccome risolventesi
in un rinvio all’allegato C al d.m. 381 del 1998 (vigente
all’atto dell’adozione del regolamento), è la previsione
della possibilità di adozione di misure atte a pervenire
alla riduzione a conformità.
La società ricorrente contesta, infine, le previsioni sanzionatorie
recate dal regolamento impugnato (art. 9, commi 5 e 6),
sia sub specie di revoca-sanzione del titolo in caso di
reiterazione del superamento dei limiti di esposizione,
sia sub specie di irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative
(da euro 5.000 ad euro 25.000).
In merito occorre distinguere la sanzione ripristinatoria,
incidente sul rapporto autorizzatorio (revoca-sanzione o
declaratoria di decadenza), dalla sanzione afflittiva. La
prima è legittima, poiché di regola rientrante nel potere
amministrativo autorizzatorio. La seconda è invece illegittima,
in quanto violativa della riserva di legge scaturente dalla
generale previsione dell’articolo 1 della legge 689 del
1981. Difatti, come chiarito dal parere del Consiglio di
Stato, sez. I, 17 ottobre 2001, n. 885/2001, l’avvenuta
abrogazione, ad opera del d.lgs. 267 del 2000, dell’articolo
106 del precedente testo unico n. 383 del 1934, impedisce,
in mancanza di una norma primaria, di riconoscere al potere
regolamentare comunale la potestà di introdurre ex novo
sanzioni amministrative, ostandovi la riserva di legge desumibile
dal comb. disp. degli artt. 23 e 25 Cost. (alla stregua
della generale previsione dell’articolo 1 della legge n.
689 del 1981).
In conclusione e in sintesi, riguardo alla “parte generale”
dell’impugnativa, relativa al regolamento comunale, essa
deve in parte accogliersi e in parte respingersi, nei seguenti
termini:
- è rigettata la censura di incompetenza/carenza di potere
comunale ad emanare il regolamento impugnato;
- è parimenti respinta la censura diretta a conseguire l’annullamento
in toto della previsione del “piano delle installazioni”;
- è invece illegittima e va annullata – con accoglimento
del relativo mezzo di gravame - la previsione “retroattiva”
relativa agli impianti esistenti (secondo cui i gestori
devono assumersi l’impegno di dimettere o adeguare entro
18 mesi quelli – anche se già autorizzati - che non dovessero
risultare conformi al piano approvato);
- è altresì illegittima e va annullata la disciplina della
procedura autorizzativa contenuta nell’articolo 3 nella
parte in cui non prevede un termine perentorio per l’approvazione
del piano, decorso il quale il piano medesimo si abbia per
approvato;
- ugualmente illegittima e da annullarsi è la previsione
dell’articolo 3 che impone la specifica autorizzazione provinciale
di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 24
novembre 2001, n. 14, per gli impianti di potenza superore
a 100 W, ferma restando la necessità del separato titolo
edilizio;
- sono in parte legittime le particolari “prescrizioni”
dettate dall’articolo 4; le relative censure andranno accolte
solo nei limiti di seguito precisati:
in particolare, è legittima la previsione per cui gli impianti
devono essere installati in modo che gli edifici distanti
da essi meno di 50 metri non siano interessati dal lobo
principale di irradiazione delle antenne, ma a condizione
che il comune consenta una deroga a tale divieto ove il
gestore dimostri in contraddittorio l’impossibilità tecnica
di una localizzazione alternativa;
- è legittima altresì l’ulteriore prescrizione per cui gli
impianti (ad eccezione delle microcelle) non possono essere
installati a meno di 25 metri (distanza calcolata tra gli
elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più
vicini) da edifici adibiti a civile abitazione, luogo di
lavoro o comunque tali da comportare una permanenza umana
(media) superiore alle quattro ore (di cui all’art. 4, comma
2. del d.m. – allora vigente – 10 settembre 1998, n. 381),
sotto la stessa condizione sopra indicata;
- è inoltre legittimo il divieto di installare impianti
su coperture sulle quali prospettano direttamente unità
immobiliari appartenenti allo stresso fabbricato adibite
a loghi di permanenza superiori alle quattro ore, così come
il divieto di installare impianti a meno di 50 metri dalle
strutture sanitarie e scolastiche;
- è invece illegittimo e va annullato il divieto di installare
più di due impianti per ogni condominio avente più di 6
unità immobiliari e più di un impianto per quelli fino a
6 unità immobiliari;
- è illegittima e va annullata la previsione secondo la
quale tutti gli impianti devono essere muniti di un dispositivo
di controllo continuo delle potenze elettriche di alimentazione,
provvisto di interruttore automatico quando la potenza utilizzata
risulti superiore a quella massima consentita, nonché di
un sistema di trasmissione dati a un server remoto per il
telecontrollo;
- è in parte legittima la disposizione recata dall’articolo
5 che prevede la verifica delle installazioni all’atto dell’attivazione
degli impianti, nonché il compimento di prove sul campo,
con conseguente termine per l’adeguamento (pena la decadenza
dal titolo) in caso di emersione di dati non conformi a
quanto autorizzato. La previsione, sempre contenuta nell’articolo
5, relativa alla sigillatura dei dispositivi di controllo,
cade in conseguenza dell’annullamento della previsione relativa
alla apposizione dei predetti dispositivi di controllo.
- è illegittimo e va annullato l’articolo 7 nella parte
in cui stabilisce che gli oneri della procedura sono a carico
del gestore e li quantifica in 500 euro;
- è legittima (con conseguente rigetto delle connesse censure)
la disposizione dell’articolo 9 che prevede che il Sindaco
può esercitare i suoi poteri contingibili e urgenti a tutela
della salute pubblica “in presenza di particolari concentrazioni
di inquinanti o di rischi sanitari” e contempla altresì
la possibilità di adozione di provvedimenti cautelari e
delle misure atte a pervenire alla riduzione a conformità,
come previsto dall’allegato al d.m. 381 del 1998 (vigente
all’atto dell’adozione del regolamento). Ugualmente legittime
sono le previsioni dei commi 5 e 6 relative alla revoca
del titolo in caso di reiterazione del superamento dei limiti
di esposizione.
- è viceversa illegittima la previsione – non sorretta da
idonea norma di legge primaria – della irrogazione di sanzioni
pecuniarie amministrative da euro 5.000 ad euro 25.000.
Occorre adesso procedere alla disamina dei motivi aggiunti
diretti avverso i singoli atti provvedimentali adottati
dal comune di Napoli in applicazione delle suesposte regole
amministrative.
Già con il ricorso principale la Vodafone ha altresì impugnato
la nota prot. n. 2075 del 24 luglio 2003 con la quale il
Dirigente del Servizio di progettazione e valutazione ambientale
del comune di Napoli, in applicazione del Regolamento, ha
rappresentato che l’ente “non potrà dare seguito ad istanze
di autorizzazioni o denunce di inizio attività, relative
ad installazioni di antenne per telefonia mobile che non
siano comprese nel piano approvato delle installazioni di
cui all’art. 2 del citato Regolamento”.
Questa determinazione è legittima siccome conforme alla
previsione regolamentare introduttiva del piano annuale
delle installazioni (salvo il discorso dell’approvazione
tacita del predetto piano per inutile decorso dei termini
approvativi dal regolamento medesimo ivi specificati). Il
relativo mezzo di impugnazione andrà dunque rigettato
Con il primo atto di proposizione di motivi aggiunti depositato
in data 28 novembre 2003 la società ricorrente impugna le
note prot. nn. 3221, 3222, 3223, 3225, 3228, 3229, 3231,
3232, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249 e 3250 del 22 ottobre
2003, nonché la nota n. 3383 del 31.10.2003, con le quali
il Dirigente del Servizio ambiente del comune di Napoli,
con riferimento alle denunce di inizio attività ovvero alle
istanze inoltrate per la realizzazione di altrettante postazioni
di antenne per telecomunicazione cellulare, ha comunicato
che “sono sospesi i termini di cui alla denuncia di inizio
attività, fino all’approvazione del piano. . . .delle installazioni,
ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento”.
Anche queste determinazioni, per gli stessi motivi ora riferiti
riguardo alla precedente nota prot. n. 2075 del 24 luglio
2003, devono giudicarsi legittime, con le medesime avvertenze
sopra enunciate rispetto al precedente capo d’impugnazione.
Anche questo ricorso per motivi aggiunti andrà dunque rigettato.
Identiche le conclusioni che devono valere per il secondo
atto di proposizione di motivi aggiunti, depositato in data
19 dicembre 2003, con il quale la Vodafone contesta la analoga
nota prot. n. 3457 del 6 novembre 2003 di comunicazione
della sospensione dei termini di cui alla denuncia di inizio
attività fino all’approvazione del piano . . . .delle installazioni,
ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento”.
Diverse devono invece essere le conclusioni relative al
terzo atto di motivi aggiunti, depositato dalla società
ricorrente il 10 maggio 2004. Qui viene impugnata la nota
prot. 1111 del 31 marzo 2004 con la quale il Dirigente del
Servizio ambiente del comune di Napoli ha diffidato la Vodafone
dall’iniziare o riprendere i lavori per l’installazione
di ventotto stazioni radio base nominativamente individuate,
nonché “di qualsiasi altra stazione radio base che non sia
conforme alle norme previste dal Regolamento comunale, attualmente
vigente ad esclusione dell’art. 2, sospeso dal T.A.R. Campania
con le suddette ordinanze”, nonché la nota prot. n. 1435
del 15 aprile 2004 con la quale il medesimo organo comunale,
nel rilevare la non conformità al Regolamento comunale delle
istanze e delle d.i.a. presentate dalla Vodafone e dirette
a realizzare la Rete anche nella modalità UMTS (cd. Videofonia),
ha diffidato “dal procedere all’installazione delle suddette
stazioni radio base e di qualsiasi altro impianto che non
siano conformi al citato Regolamento”. Questi provvedimenti
devono infatti annullarsi dovendo il comune riesaminare
la posizione di ciascun singolo impianto alla stregua del
regolamento così come emendato a seguito della presente
pronuncia giurisdizionale di parziale annullamento. L’amministrazione
intimata dovrà infatti caso per caso riesaminare ciascuna
domanda di autorizzazione e ciascuna denuncia di inizio
di attività per verificare se il singolo impianto ricada
o meno nei limiti distanziali di cui all’articolo 4 del
regolamento, giudicati legittimi da questa Sezione.
Identiche conclusioni di accoglimento, nei sensi dinanzi
precisati, devono trarsi riguardo all’ultimo atto di motivi
aggiunti depositato in data 7 luglio 2004, concernente la
nota prot. n. 1733 del 6 maggio 2004 con la quale il Dirigente
del Servizio ambiente del Comune di Napoli, nel rilevare
la non conformità al Regolamento comunale delle istanze
e d.i.a. presentate dalla Vodafone e dirette a realizzare
la Rete anche nella modalità UMTS (cd. videofonia) diffida
“dal procedere all’installazione delle suddette stazioni
radio base e di qualsiasi altro impianto che non siano conformi
al citato Regolamento” .
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione
tra le parti delle spese di causa.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA, SEZIONE I^,
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definitivamente pronunciando sul ricorso
e sugli annessi atti di proposizione di motivi aggiunti
in epigrafe indicati, così decide:
a) accoglie in parte il ricorso principale e, per l’effetto,
annulla il regolamento del comune di Napoli per la disciplina
delle procedure e della modifica degli impianti radioelettrici
operanti tra le frequenze di 100 kHz e 300 GHz, approvato
con delibera consiliare n. 104 del 18 giugno 2003, limitatamente
alle previsioni degli articoli 3, 4 e 5, nei limiti e nei
sensi specificati in motivazione, 4, commi 6 e 7, 7 e 8;
rigetta l’impugnativa diretta avverso la nota prot. n. 2075
del 24 luglio 2003;
b) respinge i ricorsi per motivi aggiunti depositati il
28 novembre 2003 e il 19 dicembre 2003;
c) accoglie il terzo e i quarto atto di motivi aggiunti,
depositati dalla società ricorrente il 10 maggio 2004 e
il depositato in data 7 luglio 2004, nei termini di cui
in motivazione;
d) compensa per intero tra le parti e spese di causa.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio
del 24 novembre e 1 dicembre 2004.
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