| T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 15 marzo 2005 n. 109
Pres. Balba, est. Speca
Laurenzi D. e R. (avv. C. Gualtieri) c. Comune di Carsoli
(avv.R. Ludovici) |
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1.Espropriazioni – Testo Unico – Procedimento
espropriativo – Comunicazione avvio procedimento
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2.Espropriazioni – Procedimento espropriativo
– Comunicazione avvio procedimento successiva ad adozione
di variante al p.r.g. - Inutilità
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1.L’adozione di variante urbanistica implica
la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento
da parte del Comune al proprietario del bene sul quale si
intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio ai
sensi dell’articolo 11 del nuovo TU sulle espropriazioni
e dell’articolo 7 della L. 241/90.
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2. La comunicazione dell’avvio del procedimento
posteriore alla delibera consiliare di adozione di variante
al p.r.g. è inutile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO L’AQUILA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso proposto dai
sigg.ri Laurenzi Domenico e Laurenzi Rossella
rappresentati e difesi dall’avv. Cesidio Gualtieri,
come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto
in L’Aquila, Via Paganica n.66,
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contro
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il Comune di Carsoli, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv.Rodolfo Ludovici,
come da mandato a margine della comparsa di costituzione,
con domicilio presso il suo studio in L’Aquila, vico Picenze
n.25
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per l’annullamento
della deliberazione del consiglio comunale di Carsoli n.31
del 5.8.2003 ad oggetto: “Approvazione progetto lavori costruzione
parcheggio in via della Palombara nella frazione di Poggio
Cinolfo”;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carsoli;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Relatore alla pubblica udienza del 14 luglio 2004 il Consigliere
Rolando Speca;
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come
da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato in data 30.10.2003
gli istanti, proprietari di area edificatoria in tenimento
di Poggio Cinolfo via della Palombaia (al fl. 58-part.13)
assumono di aver presentato in data 24.10.2001, al Comune
di Carsoli, istanza di rilascio di concessione edilizia
e relativo nulla osta ambientale per la realizzazione di
un fabbricato ad uso abitativo.
Il successivo 2.1.2002, stante la inerzia dell’Amministrazione,
gli istanti inoltravano diffida al Sindaco e, nella ulteriore
inerzia, in data 5.3.2002, chiedevano la nomina di un commissario
ad acta che provvedesse, in via sostitutiva.
Il settore urbanistico della Provincia di L’Aquila disponeva
in conformità con provvedimento presidenziale 17041 del
9.5.2002.
Singolarmente, come precisa l’istante, il successivo 11.6.2002
il Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Carsoli
(privo di potere stante la intervenuta nomina del Commissario
ad acta) comunicava agli interessati la sospensione della
richiesta di concessione edilizia in quanto con la intervenuta
approvazione del bilancio di previsione 2002 e del programma
triennale dei lavori pubblici sarebbe stata prevista la
realizzazione, su quell’area privata, di un parcheggio pubblico
con conseguente contrasto con la previsione e le prescrizioni
degli strumenti adottati”.
La pratica veniva, quindi, positivamente istituita dal Commissario
ad acta, che, mentre da una parte acquisiva, dietro richiesta
del 17.7.2003 i pareri AUSL, dall’altra dietro richiesta
24.7.2003, ricercava il versamento degli oneri accessori.
Peraltro l’inerzia del Comune di Carsoli si era manifestata
anche con riguardo al rilascio del nulla osta ambientale,
nonostante le numerose sollecitazioni dello stesso commissario
ad acta, che, infine, doveva provvedere direttamente. In
tale situazione il Comune di Carsoli e per esso la Giunta
Municipale, con atto n.31 del 5.8.2003 approvava il progetto
preliminare per la realizzazione del parcheggio pubblico
sull’area degli odierni concludenti, adottando, a tal fine,
variante al p.r.g..
Tutto quanto in precedenza premesso gli istanti precisano
che i vizi del provvedimento impugnato si inquadrano in
un generale vizio connotante eccesso di potere per sviamento.
Deducono quindi quanto appresso.
1) Violazione dell’articolo 11 del d.p.r. n.327/2001 come
modificato dal D.Leg.vo n.302/2002 in rapporto anche all’articolo
7 della L.241/90; eccesso di potere per sviamento.
Il programma dei lavori approvato con consiliare n.6 del
31.3.2003 era conforme allo strumento urbanistico mentre
per la ubicazione del parcheggio sulla particella n.13 del
fg. 58 meritava, come è accaduto in uno all’approvazione
del progetto preliminare, l’adozione di una variante allo
strumento urbanistico. Comportando però la variante la imposizione
di un vincolo preordinato alla espropriazione, era necessario
che il Comune procedesse alla preventiva comunicazione dell’avvio
del procedimento, ai sensi dell’articolo 11 del nuovo T.U.
sulle espropriazioni e dell’articolo 7 della L.n.241/90.
Nel caso di specie ciò non è accaduto (il Comune ha inviato
una comunicazione di avvio del procedimento “postuma” ovvero
a variante adottata) con conseguente vizio di legittimità
del provvedimento gravato, provvedimento non immune dal
vizio di eccesso di potere per sviamento ove si ponga l’operato
della P.A. in relazione ai pregressi inadempimenti.
2) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione
con riferimento all’indispensabile considerazione che avrebbe
dovuto farsi in ordine al rilascio in itinere di una concessione
edilizia.
All’approvazione del progetto preliminare e all’adozione
della variante urbanistica non si è tenuto conto della circostanza
che, sull’area in questione, era stata presentata una domanda
di concessione edilizia, e che quest’ultima era stata già
assentita dal Commissario ad acta che aveva chiesto ed ottenuto
il pagamento degli oneri non era ancora materialmente avvenuto
solo a cagione della persistente inerzia del Comune, anche
per il rilascio del nulla osta ambientale.
Sussiste inoltre il vizio di eccesso di potere per difetto
di motivazione posto che nella comparazione (situazione
giuridica privata – pubblico interesse perseguito) la prima
sia ben nota ed evidente per cui non è possibile ignorarla
sotto il profilo motivazionale.
Chiedono quindi gli istanti l’annullamento dell’atto impugnato
con statuizioni consequenziali in ordine alle spese.
Con successiva memoria depositata in data 1.7.2004 i ricorrenti
dopo aver riepilogato i termini della vicenda, hanno ribadito
la fondatezza del ricorso puntualizzando quanto già esposto
nei due motivi di gravame e insistendo per l’accoglimento
dello stesso.
Il Comune di Carsoli con comparsa di costituzione depositata
in data 3.4.2004 ha contestato le deduzioni di parte ricorrente
concludendo per la reiezione del gravame con il favore delle
spese.
Con successiva memoria depositata in data 3.7.2004 parte
resistente specifica e puntualizza, ampliandole le deduzioni
di cui alla comparsa di costituzione insistendo sulle già
rassegnate richieste.
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2004 la causa è passata
in decisione.
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DIRITTO
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La impugnativa promossa dai sigg.ri Laurenzi,
come in epigrafe specificati, è diretta all’annullamento
della delibera del Consiglio comunale di Carsoli n.31 del
5.8.2003 con la quale si è disposto: “di approvare il progetto
preliminare dei lavori di costruzione di un parcheggio in
Poggio Cinolfo, via della Palombara, redatto dal Servizio
Tecnico comunale, che comporta una spesa complessiva sommariamente
stimata in euro 51.600,00 ripartita come indicato in narrativa,
che costituisce parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento; di dare atto che l’approvazione del presente
progetto preliminare costituisce adozione di variante urbanistica
del Piano Regolatore Generale vigente ai sensi dell’articolo
19, 2° comma, del d.p.r. 327 dell’8.6.2001; di disporre
che i lavori di cui al presente progetto preliminare vengano
inseriti nell’elenco annuale delle opere pubbliche allegato
al Bilancio di Previsione per l’anno 2003”.
Il ricorso merita accoglimento. Come puntualmente rilevato
dalla parte ricorrente l’adozione della variante urbanistica
di cui in precedenza, comportava che il Comune procedesse
alla preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento
ai sensi dell’articolo 11 del nuovo T.U. sulle espropriazioni
e dell’articolo 7 della L. 241/90.
D’altro canto, della necessità della comunicazione era convinta
la stessa Amministrazione, tant’è che procedeva al suo invio
ai proprietari, ma “in maniera assolutamente inutile ed
incongrua posto che essa reca la data del 14.8.2003, posteriore
alla delibera consiliare n.31 del 5.8.2008 (impugnata).
Per le considerazioni che precedono, per le quali si rende
superfluo ogni ulteriore approfondimento, il ricorso deve
essere accolto.
Quanto alle spese di giudizio se ne dispone la integrale
compensazione fra le parti concorrendo giuste ragioni.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Abruzzo - L’Aquila, accoglie il ricorso e per l’effetto
annulla l’impugnato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 14
luglio 2004 con la partecipazione dei magistrati:
Santo BALBA - Presidente
Rolando SPECA - Consigliere, relatore
Maria Luisa DE LEONI - Consigliere
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