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n. 3-2005 - © copyright

T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 15 marzo 2005 n. 109
Pres. Balba, est. Speca
Laurenzi D. e R. (avv. C. Gualtieri) c. Comune di Carsoli (avv.R. Ludovici)


1.Espropriazioni – Testo Unico – Procedimento espropriativo – Comunicazione avvio procedimento

 

2.Espropriazioni – Procedimento espropriativo – Comunicazione avvio procedimento successiva ad adozione di variante al p.r.g. - Inutilità

1.L’adozione di variante urbanistica implica la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento da parte del Comune al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 11 del nuovo TU sulle espropriazioni e dell’articolo 7 della L. 241/90.

 

2. La comunicazione dell’avvio del procedimento posteriore alla delibera consiliare di adozione di variante al p.r.g. è inutile


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO L’AQUILA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso proposto dai
sigg.ri Laurenzi Domenico e Laurenzi Rossella rappresentati e difesi dall’avv. Cesidio Gualtieri, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in L’Aquila, Via Paganica n.66,

 

contro

 

il Comune di Carsoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv.Rodolfo Ludovici, come da mandato a margine della comparsa di costituzione, con domicilio presso il suo studio in L’Aquila, vico Picenze n.25

 

per l’annullamento
della deliberazione del consiglio comunale di Carsoli n.31 del 5.8.2003 ad oggetto: “Approvazione progetto lavori costruzione parcheggio in via della Palombara nella frazione di Poggio Cinolfo”;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carsoli;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Relatore alla pubblica udienza del 14 luglio 2004 il Consigliere Rolando Speca;
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso notificato in data 30.10.2003 gli istanti, proprietari di area edificatoria in tenimento di Poggio Cinolfo via della Palombaia (al fl. 58-part.13) assumono di aver presentato in data 24.10.2001, al Comune di Carsoli, istanza di rilascio di concessione edilizia e relativo nulla osta ambientale per la realizzazione di un fabbricato ad uso abitativo.
Il successivo 2.1.2002, stante la inerzia dell’Amministrazione, gli istanti inoltravano diffida al Sindaco e, nella ulteriore inerzia, in data 5.3.2002, chiedevano la nomina di un commissario ad acta che provvedesse, in via sostitutiva.
Il settore urbanistico della Provincia di L’Aquila disponeva in conformità con provvedimento presidenziale 17041 del 9.5.2002.
Singolarmente, come precisa l’istante, il successivo 11.6.2002 il Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Carsoli (privo di potere stante la intervenuta nomina del Commissario ad acta) comunicava agli interessati la sospensione della richiesta di concessione edilizia in quanto con la intervenuta approvazione del bilancio di previsione 2002 e del programma triennale dei lavori pubblici sarebbe stata prevista la realizzazione, su quell’area privata, di un parcheggio pubblico con conseguente contrasto con la previsione e le prescrizioni degli strumenti adottati”.
La pratica veniva, quindi, positivamente istituita dal Commissario ad acta, che, mentre da una parte acquisiva, dietro richiesta del 17.7.2003 i pareri AUSL, dall’altra dietro richiesta 24.7.2003, ricercava il versamento degli oneri accessori.
Peraltro l’inerzia del Comune di Carsoli si era manifestata anche con riguardo al rilascio del nulla osta ambientale, nonostante le numerose sollecitazioni dello stesso commissario ad acta, che, infine, doveva provvedere direttamente. In tale situazione il Comune di Carsoli e per esso la Giunta Municipale, con atto n.31 del 5.8.2003 approvava il progetto preliminare per la realizzazione del parcheggio pubblico sull’area degli odierni concludenti, adottando, a tal fine, variante al p.r.g..
Tutto quanto in precedenza premesso gli istanti precisano che i vizi del provvedimento impugnato si inquadrano in un generale vizio connotante eccesso di potere per sviamento.
Deducono quindi quanto appresso.
1) Violazione dell’articolo 11 del d.p.r. n.327/2001 come modificato dal D.Leg.vo n.302/2002 in rapporto anche all’articolo 7 della L.241/90; eccesso di potere per sviamento.
Il programma dei lavori approvato con consiliare n.6 del 31.3.2003 era conforme allo strumento urbanistico mentre per la ubicazione del parcheggio sulla particella n.13 del fg. 58 meritava, come è accaduto in uno all’approvazione del progetto preliminare, l’adozione di una variante allo strumento urbanistico. Comportando però la variante la imposizione di un vincolo preordinato alla espropriazione, era necessario che il Comune procedesse alla preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 11 del nuovo T.U. sulle espropriazioni e dell’articolo 7 della L.n.241/90.
Nel caso di specie ciò non è accaduto (il Comune ha inviato una comunicazione di avvio del procedimento “postuma” ovvero a variante adottata) con conseguente vizio di legittimità del provvedimento gravato, provvedimento non immune dal vizio di eccesso di potere per sviamento ove si ponga l’operato della P.A. in relazione ai pregressi inadempimenti.
2) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione con riferimento all’indispensabile considerazione che avrebbe dovuto farsi in ordine al rilascio in itinere di una concessione edilizia.
All’approvazione del progetto preliminare e all’adozione della variante urbanistica non si è tenuto conto della circostanza che, sull’area in questione, era stata presentata una domanda di concessione edilizia, e che quest’ultima era stata già assentita dal Commissario ad acta che aveva chiesto ed ottenuto il pagamento degli oneri non era ancora materialmente avvenuto solo a cagione della persistente inerzia del Comune, anche per il rilascio del nulla osta ambientale.
Sussiste inoltre il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione posto che nella comparazione (situazione giuridica privata – pubblico interesse perseguito) la prima sia ben nota ed evidente per cui non è possibile ignorarla sotto il profilo motivazionale.
Chiedono quindi gli istanti l’annullamento dell’atto impugnato con statuizioni consequenziali in ordine alle spese.
Con successiva memoria depositata in data 1.7.2004 i ricorrenti dopo aver riepilogato i termini della vicenda, hanno ribadito la fondatezza del ricorso puntualizzando quanto già esposto nei due motivi di gravame e insistendo per l’accoglimento dello stesso.
Il Comune di Carsoli con comparsa di costituzione depositata in data 3.4.2004 ha contestato le deduzioni di parte ricorrente concludendo per la reiezione del gravame con il favore delle spese.
Con successiva memoria depositata in data 3.7.2004 parte resistente specifica e puntualizza, ampliandole le deduzioni di cui alla comparsa di costituzione insistendo sulle già rassegnate richieste.
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2004 la causa è passata in decisione.

 

DIRITTO

 

La impugnativa promossa dai sigg.ri Laurenzi, come in epigrafe specificati, è diretta all’annullamento della delibera del Consiglio comunale di Carsoli n.31 del 5.8.2003 con la quale si è disposto: “di approvare il progetto preliminare dei lavori di costruzione di un parcheggio in Poggio Cinolfo, via della Palombara, redatto dal Servizio Tecnico comunale, che comporta una spesa complessiva sommariamente stimata in euro 51.600,00 ripartita come indicato in narrativa, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; di dare atto che l’approvazione del presente progetto preliminare costituisce adozione di variante urbanistica del Piano Regolatore Generale vigente ai sensi dell’articolo 19, 2° comma, del d.p.r. 327 dell’8.6.2001; di disporre che i lavori di cui al presente progetto preliminare vengano inseriti nell’elenco annuale delle opere pubbliche allegato al Bilancio di Previsione per l’anno 2003”.
Il ricorso merita accoglimento. Come puntualmente rilevato dalla parte ricorrente l’adozione della variante urbanistica di cui in precedenza, comportava che il Comune procedesse alla preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 11 del nuovo T.U. sulle espropriazioni e dell’articolo 7 della L. 241/90.
D’altro canto, della necessità della comunicazione era convinta la stessa Amministrazione, tant’è che procedeva al suo invio ai proprietari, ma “in maniera assolutamente inutile ed incongrua posto che essa reca la data del 14.8.2003, posteriore alla delibera consiliare n.31 del 5.8.2008 (impugnata). Per le considerazioni che precedono, per le quali si rende superfluo ogni ulteriore approfondimento, il ricorso deve essere accolto.
Quanto alle spese di giudizio se ne dispone la integrale compensazione fra le parti concorrendo giuste ragioni.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2004 con la partecipazione dei magistrati:
Santo BALBA - Presidente
Rolando SPECA - Consigliere, relatore
Maria Luisa DE LEONI - Consigliere

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