| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 1 marzo
2005 n. 340
Pres. Papiano, Est. Di Benedetto |
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Permesso di costruire formatosi a seguito
di silenzio-assenso – Violazione delle fasce di rispetto
dalla Linea di Alta Tensione ENEL per il perseguimento dell’obiettivo
di qualità previsto dalla normativa regionale – Annullamento
in via di autotutela - Mancato adeguamento degli strumenti
urbanistici del Comune alla suddetta disciplina – Illegittimità
del provvedimento
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La Corte Costituzionale (sent. n. 307 del
2003) ha chiarito che in materia di aspetti sanitari relativi
all’inquinamento elettromagnetico compete allo Stato la
fissazione dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione,
mentre spetta alle Regioni ed agli Enti Locali il perseguimento
degli obiettivi di qualità. Ciò premesso ben può il legislatore
regionale elevare un obiettivo di qualità, che varrà come
criterio di redazione degli strumenti urbanistici da parte
degli Enti Locali, cui compete il concreto esercizio del
potere pianificatorio. Ne segue che in mancanza di adeguamento
dei suddetti strumenti urbanistici ai principi dettati dalla
normativa regionale (nello specifico la direttiva n. 197
del 2001), la stessa non potrà valere come generalizzata
disciplina di immediata applicazione per la tutela della
salute. Il provvedimento di annullamento adottato sulla
base del mancato rispetto dei criteri stabiliti nella suddetta
materia dalla disciplina regionale, che non si siano ancora
tradotti in prescrizioni urbanistiche, è, pertanto, illegittimo
(nel caso di specie avrebbe dovuto trovare, invero, applicazione
la normativa regolamentare di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE SECONDA
composto dai Signori: Dott. Luigi Papiano Presidente - Dott.
Grazia Brini Consigliere - Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere
Rel.Est. ha pronunciato la seguente |
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SENTENZA
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sul ricorso N. 1346/2004 proposto da
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Modena Iniziative Immobiliari S. r. L.,
rappresentata e difesa dagli Avv. ti Alberto Della Fontana
e M. Paola Marani e domiciliata presso la segreteria del
T.A.R., strada maggiore n 53;
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contro
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il Comune di Maranello, non costituito
in giudizio;
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per l’annullamento
del provvedimento prot. 20045 del 28/9/2004 con il quale
il Dirigente dell’area tecnica del Comune di Maranello ha
annullato in via di autotutela il permesso di costruire
n. 9112/2004 formatosi a seguito del silenzio – assenso
sulla richiesta della società ricorrente pervenuta il 10/3/2004
prot. 5282;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza del 20 gennaio 2005 gli Avv. ti presenti
come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1. La società ricorrente ha impugnato il
provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Dirigente
dell’area tecnica del Comune di Maranello ha annullato in
via di autotutela il permesso di costruire n. 9112/2004
formatosi a seguito del silenzio – assenso sulla richiesta
della società ricorrente pervenuta il 10/3/2004 prot. 5282,
deducendone l’illegittimità.
Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del
20 gennaio 2005.
3. Il provvedimento impugnato è motivato con riferimento
al parere contrario espresso dal tecnico addetto all’istruttoria
il quale ha rilevato che nella variante alla concessione
edilizia relativa alla costruzione del fabbricato artigianale
e commerciale in parola “non vengono rispettate le fasce
di rispetto dalla linea di Alta tensione ENEL 791, individuate
nella valutazione dell’ARPA, sezione provinciale di Modena
del 19/9/2002 (mt 21 a 1,5 mt dal suolo e mt 24 a 9 mt dal
suolo, per il perseguimento dell’obiettivo di qualità di
0,5 microtesla) all’interno della quale non sono ammesse
destinazioni d’uso che prevedano la permanenza di persone
superiore a quattro ore giornaliere, ai sensi della legge
regionale 31/10/2000, n. 30 e s. m. ed int. E della delibera
di Giunta Regionale 20/2/2001, n. 197”, nonché con riferimento
alla nota esplicativa emanata dall’Assessorato Agricoltura,
Ambiente e Sviluppo sostenibile della Regione Emilia – Romagna,
relativa a “DPCM 8 luglio 2003 e legge regionale 25 novembre
2002, n. 30”. In particolare quest’ultima nota esplicativa,
allegata al provvedimento impugnato, precisa che la disciplina
regionale, pur dopo l’emanazione del DPCM 8 luglio 2003,
mantiene validità perché “realizza l’obiettivo di maggior
tutela della salute e dell’ambiente ponendo vincoli di tipo
urbanistico (fasce di rispetto) che determinano limiti più
restrittivi rispetto a quelli fissati dalla normativa statale”.
4. In linea di diritto va preliminarmente osservato che
la Corte Costituzionale ha ampiamente chiarito che compete
allo Stato la fissazione di "limiti di esposizione", definiti
come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico
che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione
della popolazione e dei lavoratori per assicurare la tutela
della salute e "valori di attenzione" intesi come valori
di campo da non superare, a titolo di cautela rispetto ai
possibili effetti a lungo termine, negli ambienti abitativi
e scolastici e nei luoghi stabiliti a permanenze prolungate.
5. Compete, invece, alle Regioni ed agli Enti Locali il
perseguimento di "obiettivi di qualità" che non possono
però portare alla fissazione di valori-soglia diversi e
contrastanti con quelli fissati dallo Stato, a tutela della
salute, ma sono diretti alla indicazione di criteri di localizzazione,
standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni all'utilizzo
della miglior tecnologia disponibile, o alla cura dell'interesse
regionale e locale all'uso più congruo del territorio, sia
pur nel quadro dei vincoli che derivano dalla pianificazione
nazionale delle reti e dai relativi parametri tecnici, nonché
dai già citati valori- soglia stabiliti dallo Stato.
Le Regioni, pertanto, ben possono perseguire gli "obiettivi
di qualità" attraverso criteri localizzativi stabiliti nell'esercizio
del potere normativo di competenza mentre agli Enti Locali
compete il concreto esercizio del potere pianificatorio
nel rispetto della normativa statale e regionale suddetta,
fermo restando che le decisioni dell'Ente Locale debbono
sempre rispettare la necessità di una sempre possibile localizzazione,
anche alternativa, e non possono determinare l'impossibilità
della localizzazione stessa.
6. Ciò premesso va osservato che il D.P.C.M. 8 luglio 2003,
emanato in applicazione dell’articolo 4 della legge statale
22/2/2001, n. 36, che riserva allo Stato la determinazione
dei limiti di esposizione al fine di dettare una disciplina
unitaria per quanto concerne la tutela minima della salute,
in considerazione del preminente interesse nazionale, prevede
per quanto concerne la fissazione di limiti di esposizione
e valori di attenzione, per la protezione della popolazione
dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza
di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio
degli elettrodotti, che “nella progettazione di nuovi elettrodotti
in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti
abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a
permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione
dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in
prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti
nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione
dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati
dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato
l'obiettivo di qualità di 0,3 microTestla per il valore
dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei
valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di
esercizio”.
7. La disciplina regionale vigente ed in particolare l’articolo
13, quarto comma, della legge regionale n. 30 del 2000 e
successive modificazioni dispone che “gli strumenti urbanistici
devono assicurare con riferimento agli impianti di trasmissione
e distribuzione dell’energia elettrica, che si realizzi
il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0.2 microTestla
di induzione magnetica valutata al ricettore in prossimità
di asili, scuole, aree verdi attrezzate ed ospedali nonché
edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a
quattro ore gironaliere. Il perseguimento del valore di
qualità deve essere realizzato attraverso gli strumenti
urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle
linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti
nei confronti delle costruzioni esistenti”. Tale previsione,
come evidenziato dalla difesa del ricorrente e dal provvedimento
impugnato, risulta elevata nelle aree di sviluppo urbanistico
da 0,2 a 0,5 micriTesla, con la direttiva regionale n. 197
del 20/2/2001, e sulla base di detto criterio l’A.R.P.A.
ha individuato una fascia di rispetto mt 21 a 1,5 mt dal
suolo e mt 24 a 9 mt dal suolo, per il perseguimento del
suddetto obiettivo di qualità di 0,5 microTesla.
8. Dal quadro normativo sopra delineato ed interpretato
coerentemente con i principi costituzionali chiariti dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del 2003, emerge
che la individuazione di un obiettivo di qualità di 0,5
microTesla ben può essere individuato dalla Regione ma soltanto
come criterio di redazione degli strumenti urbanistici da
parte degli Enti Locali cui compete il concreto esercizio
del potere pianificatorio e non come generalizzata disciplina
di immediata applicazione per la tutela della salute che,
per quanto sopra evidenziato, compete allo Stato che l’ha
esercitata con il D.P.C.M. 8 luglio 2003.
8. Al contrario il provvedimento impugnato disapplica la
normativa regolamentare statale di cui al suddetto D.P.C.M.
8 luglio 2003 ritenendo erronamente che i criteri stabiliti
dalla legge regionale n. 30 del 2000 e s. m. nonché dalla
direttiva regionale n. 197 del 20/2/2001 “costituiscono
attualmente l’unico riferimento normativo applicabile nella
valutazione degli aspetti sanitari relativi all’inquinamento
elettromagnetico a cui l’intervento oggetto del permesso
di costruire n. 9112/2004 è assoggettato”.
E’ evidente, pertanto, che il Comune è intervenuto in sede
di autotuela sulla base di una valutazione dei soli aspetti
sanitari ma così operando avrebbe dovuto applicare, per
le ragioni sopra esposte, i diversi criteri di cui al D.P.C.M.
8 luglio 2003, non venendo in considerazione alcun aspetto
di contrasto con gli strumenti urbanistici che il Comune
non ha ancora adeguato ai principi di cui alla direttiva
regionale n. 197 del 20/2/2001.
9. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto,
va annullato il provvedimento impugnato..
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra
le parti delle spese di causa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in
epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento
impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bologna, il giorno 20 gennaio
2005.
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