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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 1 marzo 2005 n. 340
Pres. Papiano, Est. Di Benedetto


Permesso di costruire formatosi a seguito di silenzio-assenso – Violazione delle fasce di rispetto dalla Linea di Alta Tensione ENEL per il perseguimento dell’obiettivo di qualità previsto dalla normativa regionale – Annullamento in via di autotutela - Mancato adeguamento degli strumenti urbanistici del Comune alla suddetta disciplina – Illegittimità del provvedimento

La Corte Costituzionale (sent. n. 307 del 2003) ha chiarito che in materia di aspetti sanitari relativi all’inquinamento elettromagnetico compete allo Stato la fissazione dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, mentre spetta alle Regioni ed agli Enti Locali il perseguimento degli obiettivi di qualità. Ciò premesso ben può il legislatore regionale elevare un obiettivo di qualità, che varrà come criterio di redazione degli strumenti urbanistici da parte degli Enti Locali, cui compete il concreto esercizio del potere pianificatorio. Ne segue che in mancanza di adeguamento dei suddetti strumenti urbanistici ai principi dettati dalla normativa regionale (nello specifico la direttiva n. 197 del 2001), la stessa non potrà valere come generalizzata disciplina di immediata applicazione per la tutela della salute. Il provvedimento di annullamento adottato sulla base del mancato rispetto dei criteri stabiliti nella suddetta materia dalla disciplina regionale, che non si siano ancora tradotti in prescrizioni urbanistiche, è, pertanto, illegittimo (nel caso di specie avrebbe dovuto trovare, invero, applicazione la normativa regolamentare di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE SECONDA

composto dai Signori: Dott. Luigi Papiano Presidente - Dott. Grazia Brini Consigliere - Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est. ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA

 

sul ricorso N. 1346/2004 proposto da

 

Modena Iniziative Immobiliari S. r. L., rappresentata e difesa dagli Avv. ti Alberto Della Fontana e M. Paola Marani e domiciliata presso la segreteria del T.A.R., strada maggiore n 53;

 

contro

 

il Comune di Maranello, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento
del provvedimento prot. 20045 del 28/9/2004 con il quale il Dirigente dell’area tecnica del Comune di Maranello ha annullato in via di autotutela il permesso di costruire n. 9112/2004 formatosi a seguito del silenzio – assenso sulla richiesta della società ricorrente pervenuta il 10/3/2004 prot. 5282;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza del 20 gennaio 2005 gli Avv. ti presenti come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1. La società ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Dirigente dell’area tecnica del Comune di Maranello ha annullato in via di autotutela il permesso di costruire n. 9112/2004 formatosi a seguito del silenzio – assenso sulla richiesta della società ricorrente pervenuta il 10/3/2004 prot. 5282, deducendone l’illegittimità.
Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 20 gennaio 2005.
3. Il provvedimento impugnato è motivato con riferimento al parere contrario espresso dal tecnico addetto all’istruttoria il quale ha rilevato che nella variante alla concessione edilizia relativa alla costruzione del fabbricato artigianale e commerciale in parola “non vengono rispettate le fasce di rispetto dalla linea di Alta tensione ENEL 791, individuate nella valutazione dell’ARPA, sezione provinciale di Modena del 19/9/2002 (mt 21 a 1,5 mt dal suolo e mt 24 a 9 mt dal suolo, per il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0,5 microtesla) all’interno della quale non sono ammesse destinazioni d’uso che prevedano la permanenza di persone superiore a quattro ore giornaliere, ai sensi della legge regionale 31/10/2000, n. 30 e s. m. ed int. E della delibera di Giunta Regionale 20/2/2001, n. 197”, nonché con riferimento alla nota esplicativa emanata dall’Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile della Regione Emilia – Romagna, relativa a “DPCM 8 luglio 2003 e legge regionale 25 novembre 2002, n. 30”. In particolare quest’ultima nota esplicativa, allegata al provvedimento impugnato, precisa che la disciplina regionale, pur dopo l’emanazione del DPCM 8 luglio 2003, mantiene validità perché “realizza l’obiettivo di maggior tutela della salute e dell’ambiente ponendo vincoli di tipo urbanistico (fasce di rispetto) che determinano limiti più restrittivi rispetto a quelli fissati dalla normativa statale”.
4. In linea di diritto va preliminarmente osservato che la Corte Costituzionale ha ampiamente chiarito che compete allo Stato la fissazione di "limiti di esposizione", definiti come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per assicurare la tutela della salute e "valori di attenzione" intesi come valori di campo da non superare, a titolo di cautela rispetto ai possibili effetti a lungo termine, negli ambienti abitativi e scolastici e nei luoghi stabiliti a permanenze prolungate.
5. Compete, invece, alle Regioni ed agli Enti Locali il perseguimento di "obiettivi di qualità" che non possono però portare alla fissazione di valori-soglia diversi e contrastanti con quelli fissati dallo Stato, a tutela della salute, ma sono diretti alla indicazione di criteri di localizzazione, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni all'utilizzo della miglior tecnologia disponibile, o alla cura dell'interesse regionale e locale all'uso più congruo del territorio, sia pur nel quadro dei vincoli che derivano dalla pianificazione nazionale delle reti e dai relativi parametri tecnici, nonché dai già citati valori- soglia stabiliti dallo Stato.
Le Regioni, pertanto, ben possono perseguire gli "obiettivi di qualità" attraverso criteri localizzativi stabiliti nell'esercizio del potere normativo di competenza mentre agli Enti Locali compete il concreto esercizio del potere pianificatorio nel rispetto della normativa statale e regionale suddetta, fermo restando che le decisioni dell'Ente Locale debbono sempre rispettare la necessità di una sempre possibile localizzazione, anche alternativa, e non possono determinare l'impossibilità della localizzazione stessa.
6. Ciò premesso va osservato che il D.P.C.M. 8 luglio 2003, emanato in applicazione dell’articolo 4 della legge statale 22/2/2001, n. 36, che riserva allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione al fine di dettare una disciplina unitaria per quanto concerne la tutela minima della salute, in considerazione del preminente interesse nazionale, prevede per quanto concerne la fissazione di limiti di esposizione e valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti, che “nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 0,3 microTestla per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio”.
7. La disciplina regionale vigente ed in particolare l’articolo 13, quarto comma, della legge regionale n. 30 del 2000 e successive modificazioni dispone che “gli strumenti urbanistici devono assicurare con riferimento agli impianti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, che si realizzi il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0.2 microTestla di induzione magnetica valutata al ricettore in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate ed ospedali nonché edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore gironaliere. Il perseguimento del valore di qualità deve essere realizzato attraverso gli strumenti urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti”. Tale previsione, come evidenziato dalla difesa del ricorrente e dal provvedimento impugnato, risulta elevata nelle aree di sviluppo urbanistico da 0,2 a 0,5 micriTesla, con la direttiva regionale n. 197 del 20/2/2001, e sulla base di detto criterio l’A.R.P.A. ha individuato una fascia di rispetto mt 21 a 1,5 mt dal suolo e mt 24 a 9 mt dal suolo, per il perseguimento del suddetto obiettivo di qualità di 0,5 microTesla.
8. Dal quadro normativo sopra delineato ed interpretato coerentemente con i principi costituzionali chiariti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del 2003, emerge che la individuazione di un obiettivo di qualità di 0,5 microTesla ben può essere individuato dalla Regione ma soltanto come criterio di redazione degli strumenti urbanistici da parte degli Enti Locali cui compete il concreto esercizio del potere pianificatorio e non come generalizzata disciplina di immediata applicazione per la tutela della salute che, per quanto sopra evidenziato, compete allo Stato che l’ha esercitata con il D.P.C.M. 8 luglio 2003.
8. Al contrario il provvedimento impugnato disapplica la normativa regolamentare statale di cui al suddetto D.P.C.M. 8 luglio 2003 ritenendo erronamente che i criteri stabiliti dalla legge regionale n. 30 del 2000 e s. m. nonché dalla direttiva regionale n. 197 del 20/2/2001 “costituiscono attualmente l’unico riferimento normativo applicabile nella valutazione degli aspetti sanitari relativi all’inquinamento elettromagnetico a cui l’intervento oggetto del permesso di costruire n. 9112/2004 è assoggettato”.
E’ evidente, pertanto, che il Comune è intervenuto in sede di autotuela sulla base di una valutazione dei soli aspetti sanitari ma così operando avrebbe dovuto applicare, per le ragioni sopra esposte, i diversi criteri di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, non venendo in considerazione alcun aspetto di contrasto con gli strumenti urbanistici che il Comune non ha ancora adeguato ai principi di cui alla direttiva regionale n. 197 del 20/2/2001.
9. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato..
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Bologna, il giorno 20 gennaio 2005.


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