| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 1 marzo
2005 n. 339
Pres. Papiano, Est. Di Benedetto |
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Esame di abilitazione per l’esercizio della
professione forense – Mancata sigillatura della busta contenente
i dati di identificazione relativa ad uno dei tre elaborati
– Possibile identificazione del candidato – Annullamento
degli scritti e mancata ammissione alla prova orale – Legittimità
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Nel corso della valutazione degli elaborati
della ricorrente, la Commissione esaminatrice constatava
che la busta contenente i dati di identificazione relativa
alla seconda prova non era sigillata. In considerazione
di tale irregolarità, che rende oggettivamente possibile
il riconoscimento del candidato in violazione dell’art.22
R. D. n. 37 del 1934, che displina lo svolgimento dell’esame
di abilitazione alla professione legale, la Commissione
non procedeva alla correzione degli elaborati scritti e
annullava la prova della ricorrente. La mancata convocazione
alla prova orale è, pertanto, legittima, in quanto il sistema
delle buste sigillate è tesa a garantire l’anonimato delle
prove per ovvi principi di imparzialità e par condicio dei
candidati, la cui violazione è sanzionata, ex art.23, ult.
comma, R. D. n. 37 cit., con l’annullamento dell’esame di
coloro che si siano fatti riconoscere.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA - SEZIONE SECONDA
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composto dai Signori: Dott. Luigi Papiano
Presidente - Dott. Grazia Brini Consigliere - Dott. Ugo
Di Benedetto Consigliere Rel.Est. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso N. 1343/2004 proposto da
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Falciano Simona, rappresentata e difesa
dagli Avv. ti Giuseppe Caligiuri e Franco Selvatici ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Bologna,
via Massone n. 14;
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contro
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il Ministero di Grazia e Giustizia e la
Commissione Esami di Avvocato per la sessione 2003, istituita
presso la Corte d’Appello di Bologna, costituiti in
giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura
dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Bologna,
via Guido Reni n. 4;
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per l’annullamento
- del verbale redatto nella seduta del 16 marzo 2004 dalla
Commissione Esami di Avvocato per la sessione 2003 istituita
presso la Corte d’Appello di Bologna nella parte in cui
non procede alla valutazione delle prove scritte della ricorrente
e dela conseguente mancata ammissione alla prova orale dell’esami
di abilitazioen alla professione di Avvocato;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza del 20 gennaio 2005 gli Avv. ti presenti
come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1. La ricorrente ha partecipato all’esame
di abilitazione per l’esercizio della professione legale
nella sessione 2003 presso la Corte d’Appello di Bologna.
In data 16, 17 e 18 dicembre 2003 ha sostenuto le prove
scritte inserendo gli elaborati nella busta n. 582.
La Commissione esaminatrice non ha valutato gli elaborati
in quanto in quanto ha rilevato che “ una delle buste contenenti
i dati di identificazione del candidato e precisamente quella
relativa alla seconda prova, non è stata sigillata” e, pertanto,
“in considerazione di tale irregolarità, e del fatto che
ciò permette l’identificazione del candidato la Commissione
non procede alla correzione degli elaborati scritti ed annulla
prova”.
L’interessata ha presentato ricorso la Tar deducendo l’illegittimità
della decisione della Commissione esaminatrice.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1212
del 20 ottobre 2004 e la causa è stata trattenuta in decisione
all’udienza del 20 gennaio 2005.
2. Il ricorso è infondato.
L’articolo 22 del R. D. 37/1934, che disciplina lo svolgimento
dell’esame di abilitazione alla professione di Avvocato,
stabilisce il sistema delle buste, la più grande, nella
quale sono inserite le prove senza apposizione di nomi o
contassegni, e la busta piccola, che contiene la indicazione
del nome, cognome, data di nascita e residenza su apposito
cartoncino, da inserire nella busta grande.
L’articolo 23, ultimo comma, del R. D. 37/1934 stabilisce,
come sanzione, che deve essere annullato l’esame dei candidati
che si siano fatti riconoscere. Tale regola è tesa a garantire
l’anonimato degli elaborati scritti nelle procedure concorsuale
per ovvi principi di imparzialità e par condicio dei candidati.
L’articolo 22, ultimo comma, del R. D. 37/1934, inoltre,
precisa che la chiusura della busta piccola è compito del
candidato unitamente all’introduzione dei fogli contenenti
gli elaborati.
3. Nel caso iin esame la Commissione esaminatrice ha rilevato
che una delle buste contenente i dati di identificazione
del candidato e precisamente quella relativa alla seconda
prova, non è stata sigillata e tale circostanza di fatto,
affermata nel verbale, non è in contestazione.
Conseguentemente va condivisa la decisione della Commissione
giudicatrice di non procedere alla correzione e di annullare
la prova sussistendo la possibilità oggettiva di un riconoscimento
del candidato e della violazione del principio dell’anonimato,
imputabile al candidato stesso che non ha sigillato la busta
piccola.
4. Non appare riferibile al caso in esame il principio affermato
dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5017/2004, invocato
dalla difesa della ricorrente quale precedente a proprio
favore, in quanto si riferisce ad una diversa fattispecie.
Infatti, quest’ultima decisione riguarda il caso in cui
il candidato, adempiendo al proprio obbligo, aveva sigillato
la busta piccola per evitare il proprio riconoscimento ma
la stessa, presumibilmente per causa a lui non imputabile,
si era scollata, senza alcuna intenzionalità da parte del
candidato stesso.
5. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Sussistono gustificate ragioni per la compensazione tra
le parti delle spese di causa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, respinge il ricorso in
epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bologna, il giorno 20 gennaio
2005.
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