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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 1 marzo 2005 n. 339
Pres. Papiano, Est. Di Benedetto


Esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense – Mancata sigillatura della busta contenente i dati di identificazione relativa ad uno dei tre elaborati – Possibile identificazione del candidato – Annullamento degli scritti e mancata ammissione alla prova orale – Legittimità

Nel corso della valutazione degli elaborati della ricorrente, la Commissione esaminatrice constatava che la busta contenente i dati di identificazione relativa alla seconda prova non era sigillata. In considerazione di tale irregolarità, che rende oggettivamente possibile il riconoscimento del candidato in violazione dell’art.22 R. D. n. 37 del 1934, che displina lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione legale, la Commissione non procedeva alla correzione degli elaborati scritti e annullava la prova della ricorrente. La mancata convocazione alla prova orale è, pertanto, legittima, in quanto il sistema delle buste sigillate è tesa a garantire l’anonimato delle prove per ovvi principi di imparzialità e par condicio dei candidati, la cui violazione è sanzionata, ex art.23, ult. comma, R. D. n. 37 cit., con l’annullamento dell’esame di coloro che si siano fatti riconoscere.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA - SEZIONE SECONDA

 

composto dai Signori: Dott. Luigi Papiano Presidente - Dott. Grazia Brini Consigliere - Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso N. 1343/2004 proposto da

 

Falciano Simona, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Giuseppe Caligiuri e Franco Selvatici ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Bologna, via Massone n. 14;

 

contro

 

il Ministero di Grazia e Giustizia e la Commissione Esami di Avvocato per la sessione 2003, istituita presso la Corte d’Appello di Bologna, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4;

 

per l’annullamento
- del verbale redatto nella seduta del 16 marzo 2004 dalla Commissione Esami di Avvocato per la sessione 2003 istituita presso la Corte d’Appello di Bologna nella parte in cui non procede alla valutazione delle prove scritte della ricorrente e dela conseguente mancata ammissione alla prova orale dell’esami di abilitazioen alla professione di Avvocato;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza del 20 gennaio 2005 gli Avv. ti presenti come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1. La ricorrente ha partecipato all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione legale nella sessione 2003 presso la Corte d’Appello di Bologna.
In data 16, 17 e 18 dicembre 2003 ha sostenuto le prove scritte inserendo gli elaborati nella busta n. 582.
La Commissione esaminatrice non ha valutato gli elaborati in quanto in quanto ha rilevato che “ una delle buste contenenti i dati di identificazione del candidato e precisamente quella relativa alla seconda prova, non è stata sigillata” e, pertanto, “in considerazione di tale irregolarità, e del fatto che ciò permette l’identificazione del candidato la Commissione non procede alla correzione degli elaborati scritti ed annulla prova”.
L’interessata ha presentato ricorso la Tar deducendo l’illegittimità della decisione della Commissione esaminatrice.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1212 del 20 ottobre 2004 e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 20 gennaio 2005.
2. Il ricorso è infondato.
L’articolo 22 del R. D. 37/1934, che disciplina lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di Avvocato, stabilisce il sistema delle buste, la più grande, nella quale sono inserite le prove senza apposizione di nomi o contassegni, e la busta piccola, che contiene la indicazione del nome, cognome, data di nascita e residenza su apposito cartoncino, da inserire nella busta grande.
L’articolo 23, ultimo comma, del R. D. 37/1934 stabilisce, come sanzione, che deve essere annullato l’esame dei candidati che si siano fatti riconoscere. Tale regola è tesa a garantire l’anonimato degli elaborati scritti nelle procedure concorsuale per ovvi principi di imparzialità e par condicio dei candidati.
L’articolo 22, ultimo comma, del R. D. 37/1934, inoltre, precisa che la chiusura della busta piccola è compito del candidato unitamente all’introduzione dei fogli contenenti gli elaborati.
3. Nel caso iin esame la Commissione esaminatrice ha rilevato che una delle buste contenente i dati di identificazione del candidato e precisamente quella relativa alla seconda prova, non è stata sigillata e tale circostanza di fatto, affermata nel verbale, non è in contestazione.
Conseguentemente va condivisa la decisione della Commissione giudicatrice di non procedere alla correzione e di annullare la prova sussistendo la possibilità oggettiva di un riconoscimento del candidato e della violazione del principio dell’anonimato, imputabile al candidato stesso che non ha sigillato la busta piccola.
4. Non appare riferibile al caso in esame il principio affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5017/2004, invocato dalla difesa della ricorrente quale precedente a proprio favore, in quanto si riferisce ad una diversa fattispecie. Infatti, quest’ultima decisione riguarda il caso in cui il candidato, adempiendo al proprio obbligo, aveva sigillato la busta piccola per evitare il proprio riconoscimento ma la stessa, presumibilmente per causa a lui non imputabile, si era scollata, senza alcuna intenzionalità da parte del candidato stesso.
5. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Sussistono gustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Bologna, il giorno 20 gennaio 2005.


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