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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 1 marzo 2005 n. 336
Pres. Papiano, Est. Calderoni


Ricorso avverso i provvedimenti di diniego di concessione edilizia e di repressione dei successivi abusi - Presentazione della domanda di condono in relazione alle opere controverse – Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

Qualora l’interessato abbia attivato il procedimento per ottenere la concessione di costruzione edilizia in sanatoria di abusi, i ricorsi (poi riuniti) proposti contro il provvedimento demolitorio e i presupposti dinieghi di sanatoria e concessione edilizia emessi in precedenza e distintamente impugnati, divengono improcedibili, trattandosi di atti superati dalle successive disposizioni in materia di condono introdotte dall’art.32, comma 25, L. n. 326 del 2003, che espressamente richiama le norme di cui ai Capi IV e V della L. n. 47 del 1985, applicabili, a determinate condizioni, alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003, come verificatosi nel caso di specie. A seguito dell’istanza di condono, infatti, i precedenti provvedimenti perdono definitivamente efficacia e dovranno essere sostituti o dalla concessione in sanatoria, o da un nuovo atto sanzionatorio adottato ai sensi della L. n. 47. cit.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II

 

nelle persone dei Signori: LUIGI PAPIANO Presidente - GIORGIO CALDERONI Cons., relatore - SERGIO FINA Cons. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sui ricorsi:

 

- 1498/02, proposto da

 

Carlo Selvatici, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Francesco Paolucci e Vittorio Paolucci ed elettivamente domiciliato nel loro studio in Bologna, Via Farini 10;

 

- 141/03, proposto da

 

Carlo Selvatici e Paolo Cupido, ut supra rappresentati e difesi;

 

- 142/2003, proposto da

 

Marcello Padovani, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Taroni, con domicilio eletto in Bologna, via Testoni 1 presso Avv. Giovanni Nicolini

 

contro

 

COMUNE DI IMOLA n.c.

 

e nei confronti di

 

SELVATICI CARLO n.c., CUPIDO PAOLO n.c e DITTA PAOLINI COLOMBO E F.LLI SNC n.c. (nel solo ricorso n. 142/03)

 

per l'annullamento, rispettivamente
- del diniego di concessione in sanatoria 12 ottobre 2002, n. 50327 e del diniego di concessione edilizia 14 ottobre 2002, n. 50330 (ricorso n. 1498/02);
- dell’ordinanza di demolizione prot. 1115 del 10.1.2003 (ricorso 141/03);
- della medesima ordinanza, nonché dell’ordine di sospensione lavori 27.11.2002, n. 1239 e della constatazione di abuso edilizio 27.11.2002, n. 670 (ricorso n. 142/03);

 

Visti gli atti e i documenti depositati con i ricorsi;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 20 gennaio 2005, il relatore Cons. GIORGIO CALDERONI e uditi, altresì, gli Avv.ti presenti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

I. Con un primo ricorso n. 1498/02, il Dr. Selvatici impugna gli atti in data 12 e 14 ottobre 2002, con cui il Comune di Imola ha rispettivamente denegato concessione edilizia in sanatoria e concessione edilizia di completamento, relative ad un edificio per il quale era stata rilasciata, in data 21.10.1998, concessione edilizia di ristrutturazione (progettista Arch. Marcello Padovani).
II. Con successivo ricorso n. 141/03, il medesimo ricorrente, unitamente al nuovo progettista (Ing. Cupido), impugna, per vizi autonomi e di illegittimità derivata, l’ordinanza di demolizione 10.1.2003, conseguente ai suddetti dinieghi.
III. Infine, con ricorso n. 142/03, il precedente progettista Arch. Padovani impugna la medesima ordinanza di demolizione, nonché l’ordine di sospensione lavori e l’atto di constatazione di abuso, in essa richiamati.
IV. In vista dell’odierna udienza di discussione, il difensore del Dr. Selvatici ha depositato copia di domanda di condono edilizio (presentata il 9.12.2004 e completa delle relative distinte di versamento), nonché memoria conclusiva in cui precisa che detta domanda si riferisce alle “opere di cui è causa”.
Indi, tutti i ricorsi sono passati in decisione.
V. Ciò premesso, il Collegio deve preliminarmente riunire i ricorsi in epigrafe, stante la loro evidente connessione oggettiva, costituita dall’identità delle opere edilizie controverse.
In secondo luogo, il Collegio deve constatare che l’avvenuta presentazione della domanda di condono in relazione alle suddette opere è idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione delle impugnative dei provvedimenti di diniego e (conseguentemente) repressivi, distintamente impugnati con ciascun gravame.
Depone, per vero, in tal senso quell’orientamento generale assunto dalla giurisprudenza (per questa Sezione si vedano ad es. 4.10.2001, n. 723, 30.1.2002, n. 187; per il Consiglio di Stato: Sez. IV 11/12/1997, n. 1377 e Sez. V, 4.8.2000, n. 4305) a proposito della legge n. 47/1985 e secondo il quale, nell’ambito del sistema di tale legge, qualora l'interessato abbia attivato il procedimento per ottenere la concessione di costruzione edilizia in sanatoria di abusi, il ricorso proposto contro un provvedimento demolitorio, emesso in precedenza, diviene improcedibile, essendo venuta meno l’efficacia dell’ordine repressivo impugnato, atteso che a seguito dell'istanza di condono esso deve essere sostituito o dalla concessione in sanatoria (espressa o implicita) o da un nuovo provvedimento sanzionatorio, in base alla disciplina posta dalla menzionata legge 28 febbraio 1985, n. 47.
E’ evidente, infatti, che al verificarsi della prima ipotesi (rilascio titolo autorizzatorio) verrebbe meno qualsiasi interesse alla coltivazione dell’impugnativa; mentre, al verificarsi dell’altra (diniego), l'interesse si concentrerebbe nel contestare il provvedimento di rigetto della sanatoria richiesta.
Orbene, stante che il comma 25 dell’art. 32 della citata legge n. 326/2003 stabilisce espressamente che le disposizioni di cui ai capi IV e V della medesima legge n. 47/1985 si applicano, a determinate condizioni, alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003, questa Sezione si è già espressa nel senso di uniformarsi all’anzidetto orientamento interpretativo anche con specifico riferimento al condono edilizio, da ultimo disposto con la legge n. 326 del 2003 (cfr. sentenza 18 gennaio 2005, n. 71).
Nel caso di specie, la declaratoria di improcedibilità investe sia il provvedimento demolitorio in data 10.1.2003, sia i presupposti dinieghi di sanatoria e concessione edilizia, trattandosi di atti tutti superati dalle sopravvenute disposizioni in materia di condono e dal relativo procedimento attivato su istanza di parte in relazione al medesimo immobile e alle medesime opere.
I ricorsi riuniti di cui in premessa, vanno, quindi, dichiarati improcedibili; mentre le spese di lite possono essere compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione II, riunisce i ricorsi in epigrafe e li DICHIARA improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.

 

Così deciso in Bologna, il 20 gennaio 2005.


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