| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 1 marzo
2005 n. 336
Pres. Papiano, Est. Calderoni |
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Ricorso avverso i provvedimenti di diniego
di concessione edilizia e di repressione dei successivi
abusi - Presentazione della domanda di condono in relazione
alle opere controverse – Improcedibilità per sopravvenuta
carenza di interesse
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Qualora l’interessato abbia attivato il procedimento
per ottenere la concessione di costruzione edilizia in sanatoria
di abusi, i ricorsi (poi riuniti) proposti contro il provvedimento
demolitorio e i presupposti dinieghi di sanatoria e concessione
edilizia emessi in precedenza e distintamente impugnati,
divengono improcedibili, trattandosi di atti superati dalle
successive disposizioni in materia di condono introdotte
dall’art.32, comma 25, L. n. 326 del 2003, che espressamente
richiama le norme di cui ai Capi IV e V della L. n. 47 del
1985, applicabili, a determinate condizioni, alle opere
abusive ultimate entro il 31 marzo 2003, come verificatosi
nel caso di specie. A seguito dell’istanza di condono, infatti,
i precedenti provvedimenti perdono definitivamente efficacia
e dovranno essere sostituti o dalla concessione in sanatoria,
o da un nuovo atto sanzionatorio adottato ai sensi della
L. n. 47. cit.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II
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nelle persone dei Signori: LUIGI PAPIANO
Presidente - GIORGIO CALDERONI Cons., relatore - SERGIO
FINA Cons. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi:
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- 1498/02, proposto da
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Carlo Selvatici, rappresentato e difeso
dagli Avv. ti Francesco Paolucci e Vittorio Paolucci ed
elettivamente domiciliato nel loro studio in Bologna, Via
Farini 10;
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- 141/03, proposto da
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Carlo Selvatici e Paolo Cupido, ut
supra rappresentati e difesi;
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- 142/2003, proposto da
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Marcello Padovani, rappresentato e
difeso dall’Avv. Michele Taroni, con domicilio eletto in
Bologna, via Testoni 1 presso Avv. Giovanni Nicolini
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contro
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COMUNE DI IMOLA n.c.
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e nei confronti di
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SELVATICI CARLO n.c., CUPIDO PAOLO
n.c e DITTA PAOLINI COLOMBO E F.LLI SNC n.c. (nel
solo ricorso n. 142/03)
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per l'annullamento, rispettivamente
- del diniego di concessione in sanatoria 12 ottobre 2002,
n. 50327 e del diniego di concessione edilizia 14 ottobre
2002, n. 50330 (ricorso n. 1498/02);
- dell’ordinanza di demolizione prot. 1115 del 10.1.2003
(ricorso 141/03);
- della medesima ordinanza, nonché dell’ordine di sospensione
lavori 27.11.2002, n. 1239 e della constatazione di abuso
edilizio 27.11.2002, n. 670 (ricorso n. 142/03);
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Visti gli atti e i documenti depositati con
i ricorsi;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 20 gennaio 2005, il relatore
Cons. GIORGIO CALDERONI e uditi, altresì, gli Avv.ti presenti
come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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I. Con un primo ricorso n. 1498/02, il Dr.
Selvatici impugna gli atti in data 12 e 14 ottobre 2002,
con cui il Comune di Imola ha rispettivamente denegato concessione
edilizia in sanatoria e concessione edilizia di completamento,
relative ad un edificio per il quale era stata rilasciata,
in data 21.10.1998, concessione edilizia di ristrutturazione
(progettista Arch. Marcello Padovani).
II. Con successivo ricorso n. 141/03, il medesimo ricorrente,
unitamente al nuovo progettista (Ing. Cupido), impugna,
per vizi autonomi e di illegittimità derivata, l’ordinanza
di demolizione 10.1.2003, conseguente ai suddetti dinieghi.
III. Infine, con ricorso n. 142/03, il precedente progettista
Arch. Padovani impugna la medesima ordinanza di demolizione,
nonché l’ordine di sospensione lavori e l’atto di constatazione
di abuso, in essa richiamati.
IV. In vista dell’odierna udienza di discussione, il difensore
del Dr. Selvatici ha depositato copia di domanda di condono
edilizio (presentata il 9.12.2004 e completa delle relative
distinte di versamento), nonché memoria conclusiva in cui
precisa che detta domanda si riferisce alle “opere di cui
è causa”.
Indi, tutti i ricorsi sono passati in decisione.
V. Ciò premesso, il Collegio deve preliminarmente riunire
i ricorsi in epigrafe, stante la loro evidente connessione
oggettiva, costituita dall’identità delle opere edilizie
controverse.
In secondo luogo, il Collegio deve constatare che l’avvenuta
presentazione della domanda di condono in relazione alle
suddette opere è idonea a determinare la sopravvenuta carenza
di interesse alla decisione delle impugnative dei provvedimenti
di diniego e (conseguentemente) repressivi, distintamente
impugnati con ciascun gravame.
Depone, per vero, in tal senso quell’orientamento generale
assunto dalla giurisprudenza (per questa Sezione si vedano
ad es. 4.10.2001, n. 723, 30.1.2002, n. 187; per il Consiglio
di Stato: Sez. IV 11/12/1997, n. 1377 e Sez. V, 4.8.2000,
n. 4305) a proposito della legge n. 47/1985 e secondo il
quale, nell’ambito del sistema di tale legge, qualora l'interessato
abbia attivato il procedimento per ottenere la concessione
di costruzione edilizia in sanatoria di abusi, il ricorso
proposto contro un provvedimento demolitorio, emesso in
precedenza, diviene improcedibile, essendo venuta meno l’efficacia
dell’ordine repressivo impugnato, atteso che a seguito dell'istanza
di condono esso deve essere sostituito o dalla concessione
in sanatoria (espressa o implicita) o da un nuovo provvedimento
sanzionatorio, in base alla disciplina posta dalla menzionata
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
E’ evidente, infatti, che al verificarsi della prima ipotesi
(rilascio titolo autorizzatorio) verrebbe meno qualsiasi
interesse alla coltivazione dell’impugnativa; mentre, al
verificarsi dell’altra (diniego), l'interesse si concentrerebbe
nel contestare il provvedimento di rigetto della sanatoria
richiesta.
Orbene, stante che il comma 25 dell’art. 32 della citata
legge n. 326/2003 stabilisce espressamente che le disposizioni
di cui ai capi IV e V della medesima legge n. 47/1985 si
applicano, a determinate condizioni, alle opere abusive
che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003, questa Sezione
si è già espressa nel senso di uniformarsi all’anzidetto
orientamento interpretativo anche con specifico riferimento
al condono edilizio, da ultimo disposto con la legge n.
326 del 2003 (cfr. sentenza 18 gennaio 2005, n. 71).
Nel caso di specie, la declaratoria di improcedibilità investe
sia il provvedimento demolitorio in data 10.1.2003, sia
i presupposti dinieghi di sanatoria e concessione edilizia,
trattandosi di atti tutti superati dalle sopravvenute disposizioni
in materia di condono e dal relativo procedimento attivato
su istanza di parte in relazione al medesimo immobile e
alle medesime opere.
I ricorsi riuniti di cui in premessa, vanno, quindi, dichiarati
improcedibili; mentre le spese di lite possono essere compensate
tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna,
Sezione II, riunisce i ricorsi in epigrafe e li DICHIARA
improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
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Così deciso in Bologna, il 20 gennaio 2005.
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