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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 1 marzo 2005 n. 343
Pres. Papiano, Est. Di Benedetto


Opposizione avverso il fermo amministrativo di un bene mobile registrato ex art.86, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973 – Giurisdizione del giudice ordinario

La controversia relativa alla legittimità del fermo amministrativo di un’autovettura disposto da un concessionario della riscossione tributi appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Tale provvedimento rientra nella procedura di esecuzione forzata tributaria, con la conseguenza che le relative liti sono sottratte sia alla giurisdizione tributaria in virtù di quanto dispone l’art.2, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992, sia alla cognizione del giudice amministrativo, incidendo su posizioni di diritto soggettivo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA - SEZIONE SECONDA

 

composto dai Signori: Dott. Luigi Papiano Presidente - Dott. Grazia Brini Consigliere - Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso N. 1247/2004 proposto da

 

Bruno Bertoni, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuliano Zamboni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Bologna, viale Panzacchi n. 19;

 

contro

 

ESATRI Esazione Tributi S. p. A., costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Romano ed elettivamente domiciliata in Bologna, presso l’Avv. Sergio Sentimenti, via D’Azeglio n. 27;

 

per l’annullamento
- del provvedimento di fermo dell’autovettura di proprietà del ricorrente Fiat Punto 1.9 JJTD 01910, targa BJ119SG e di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente intimato;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza del 20 gennaio 2005 gli Avv. ti presenti come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1.Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo il provvedimento, in epigrafe indicato, di fermo dell’autovettura di proprietà, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
Si è costituito in giudizio l’Ente intimato che ha controdedotto alle avverse doglianze ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Collegio ritiene di dover, preliminarmente ed in modo assorbente, affrontare il tema della giurisdizione in materia di opposizione agli atti con i quali i concessionari della riscossione impongono il fermo amministrativo.
Il fermo amministrativo è disciplinato dall’art. 86, comma 1, DPR 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’art. 1, comma 2 lett. q) D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e dal D.M. 7 settembre 1998, n. 503. L’art. 3 del citato DM 503/1998 prevede che l’adozione del fermo amministrativo presuppone un pignoramento negativo in relazione al bene mobile registrato. Ne discende che l’emanazione del provvedimento di fermo di beni mobili registrati in pubblici registri, ai sensi dell’art. 86 DPR 602/73, presuppone la notificazione della cartella di pagamento e il tentativo di pignoramento e quindi rientra nella procedura di esecuzione forzata tributaria, con la conseguenza che le relative liti, sottratte alla giurisdizione tributaria dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. TAR Veneto, sez. 1^, 30 gennaio 2003, n. 886).
Sul punto della insussistenza in materia della giurisdizione del giudice amministrativo sussistono, per quanto non univoche, numerose pronunce giurisprudenziali (TAR Lombardia, 1^ sez., n. 5796/2004, TAR Lombardia, 1^ sez., 5 maggio 2003, n. 1140; TAR Toscana, 1^ sez., 26 maggio 2004, n. 1620; TAR Valle d’Aosta, 24 settembre 2004, n. 95; Cons. Stato, ord. 4356/2004; Cons. Stato, ord. 7181/2004).
Il Collegio ritiene di aderire a questo orientamento, confermando i precedenti del T. A. R. per l’Emilia – Romagna sul punto ( T.A.R. per l’Emilia – Romagna, sez. I, 19/1/2004, n. 72; 1/10/2003, n. 1714; 25/11/2003, n. 2516).
Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Sussistono gustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Bologna, il giorno 20 gennaio 2005.


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