| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 1 marzo
2005 n. 343
Pres. Papiano, Est. Di Benedetto |
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Opposizione avverso il fermo amministrativo
di un bene mobile registrato ex art.86, comma 1, D.P.R.
n. 602 del 1973 – Giurisdizione del giudice ordinario
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La controversia relativa alla legittimità
del fermo amministrativo di un’autovettura disposto da un
concessionario della riscossione tributi appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario. Tale provvedimento
rientra nella procedura di esecuzione forzata tributaria,
con la conseguenza che le relative liti sono sottratte sia
alla giurisdizione tributaria in virtù di quanto dispone
l’art.2, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992, sia alla cognizione
del giudice amministrativo, incidendo su posizioni di diritto
soggettivo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA - SEZIONE SECONDA
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composto dai Signori: Dott. Luigi Papiano
Presidente - Dott. Grazia Brini Consigliere - Dott. Ugo
Di Benedetto Consigliere Rel.Est. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso N. 1247/2004 proposto da
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Bruno Bertoni, rappresentato e difeso
dall’Avv. Giuliano Zamboni ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del medesimo in Bologna, viale Panzacchi
n. 19;
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contro
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ESATRI Esazione Tributi S. p. A.,
costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv.
Andrea Romano ed elettivamente domiciliata in Bologna, presso
l’Avv. Sergio Sentimenti, via D’Azeglio n. 27;
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per l’annullamento
- del provvedimento di fermo dell’autovettura di proprietà
del ricorrente Fiat Punto 1.9 JJTD 01910, targa BJ119SG
e di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente intimato;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza del 20 gennaio 2005 gli Avv. ti presenti
come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1.Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale
Amministrativo il provvedimento, in epigrafe indicato, di
fermo dell’autovettura di proprietà, deducendone l’illegittimità
sotto vari profili.
Si è costituito in giudizio l’Ente intimato che ha controdedotto
alle avverse doglianze ed ha eccepito il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo.
Il Collegio ritiene di dover, preliminarmente ed in modo
assorbente, affrontare il tema della giurisdizione in materia
di opposizione agli atti con i quali i concessionari della
riscossione impongono il fermo amministrativo.
Il fermo amministrativo è disciplinato dall’art. 86, comma
1, DPR 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’art.
1, comma 2 lett. q) D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e dal
D.M. 7 settembre 1998, n. 503. L’art. 3 del citato DM 503/1998
prevede che l’adozione del fermo amministrativo presuppone
un pignoramento negativo in relazione al bene mobile registrato.
Ne discende che l’emanazione del provvedimento di fermo
di beni mobili registrati in pubblici registri, ai sensi
dell’art. 86 DPR 602/73, presuppone la notificazione della
cartella di pagamento e il tentativo di pignoramento e quindi
rientra nella procedura di esecuzione forzata tributaria,
con la conseguenza che le relative liti, sottratte alla
giurisdizione tributaria dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, restano attribuite alla giurisdizione
del giudice ordinario (cfr. TAR Veneto, sez. 1^, 30 gennaio
2003, n. 886).
Sul punto della insussistenza in materia della giurisdizione
del giudice amministrativo sussistono, per quanto non univoche,
numerose pronunce giurisprudenziali (TAR Lombardia, 1^ sez.,
n. 5796/2004, TAR Lombardia, 1^ sez., 5 maggio 2003, n.
1140; TAR Toscana, 1^ sez., 26 maggio 2004, n. 1620; TAR
Valle d’Aosta, 24 settembre 2004, n. 95; Cons. Stato, ord.
4356/2004; Cons. Stato, ord. 7181/2004).
Il Collegio ritiene di aderire a questo orientamento, confermando
i precedenti del T. A. R. per l’Emilia – Romagna sul punto
( T.A.R. per l’Emilia – Romagna, sez. I, 19/1/2004, n. 72;
1/10/2003, n. 1714; 25/11/2003, n. 2516).
Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile
per difetto di giurisdizione.
Sussistono gustificate ragioni per la compensazione tra
le parti delle spese di causa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, dichiara inammissibile
il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bologna, il giorno 20 gennaio
2005.
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