| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 1 marzo
2005 n. 348
Pres. Papiano, Est. Calderoni |
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Atti autorizzatori per attività di stabilimento
balneare e di somministrazione di alimenti e bevande – Sospensione
in seguito ad organizzazione in forma imprenditoriale di
un pubblico spettacolo e intrattenimento musicale – Violazione
dell’art.10 TULPS - Sussistenza limitatamente alla sospensione
dell’autorizzazione relativa allo stabilimento balneare
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Nel caso di specie, il ricorrente effettuava
in forma imprenditoriale, desumibile dalla sua pubblicizzazione,
avvenuta mediante la stampa locale e l’affissione di locandine,
e dalla considerevole affluenza di pubblico, un pubblico
spettacolo per la preselezione di Miss Italia ed un pubblico
trattenimento musicale, in mancanza del possesso della prescritta
licenza di PS. Il Comune intimato sospendeva, quindi, le
autorizzazione dell’attività di stabilimento balneare e
di somministrazione di alimenti e bevante. Invero, nell’esercizio
dell’attività di stabilimento balneare, l’obbligo di licenza
ex art.69 TULPS è escluso, qualora il titolare dello stabilimento
organizzi per la propria clientela all’aria aperta, senza
mettere in opera strutture autonome e senza far pagare il
biglietto, né pretendere un aumento dei costi delle consumazioni,
feste da ballo et similia. Tali iniziative sono riconducili
nel novero delle attività effettuate da uno stabilimento
balenare, risultando, invece, esorbitanti rispetto alle
ordinarie attività di somministrazione di alimenti e bevande,
in seguito all’ovvio incremento del volume delle consumazioni.
Ne deriva, pertanto, l’illegittimità del solo provvedimento
di sospensione dell’autorizzazione dell’esercizio dello
stabilimento balneare per violazione dell’art.10 TULPS.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE II
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composto dai Signori: Dott. Luigi Papiano
Presidente - Dott. Giorgio Calderoni Consigliere, relatore
- Dott. Grazia Brini Consigliere ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso 999/2004 proposto da:
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AZZI ALBERTO rappresentato e difeso
da: BOLOGNESI AVV. DARIO BOLOGNESI AVV. VALERIO con domicilio
eletto in BOLOGNA VIA MASSIMO D’AZEGLIO N.42 presso BOLOGNESI
AVV. DARIO
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contro
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COMUNE DI COMACCHIO rappresentato
e difeso da: VALGIMIGLI AVV. LORENZO con domicilio eletto
in BOLOGNA VIA RUBBIANI 3
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per l’annullamento
dell’atto 10.6.2004, n. 23754 del Comune di Comacchio;
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e per il risarcimento del danno consequenziale;
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Visto il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 9 dicembre 2004, il relatore
Cons. Giorgio Calderoni ed udita, altresì, l’Avv. Salucci,
in sostituzione dell’Avv. Valgimigli, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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I. Con l’atto in epigrafe il Comune di Comacchio
ha sospeso, per due giorni, sia l’autorizzazione ex art.
86 TULPS relativa allo stabilimento balneare “Malua” in
Lido di Spina, sia l’autorizzazione per la somministrazione
di alimenti e bevande nel medesimo esercizio, per avere
il suo titolare dato luogo all’organizzazione in forma imprenditoriale
di un pubblico spettacolo denominato “Preselezione provinciale
di Miss Italia”, nonché di un pubblico intrattenimento consistente
in diffusione di musica e animazione.
Avverso tale atto, il suddetto titolare deduce, mediante
il presente ricorso, le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990;
2) violazione degli artt. 68, 69, 80 TULPS e 659 c.p.;
3) mancata applicazione dell’art. 12 L.R. n. 14/2003 e dell’ordinanza
Sindaco di Comacchio 4.5.2004, n. 165;
4) motivazione insufficiente (per omessa ponderazione degli
interessi coinvolti) ed irragionevole (per difetto di nesso
consequenziale tra presupposti e conclusioni).
II. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale
intimata, per resistere alle domande cautelare, annullatoria
e risarcitoria proposte con il ricorso introduttivo.
In particolare, oltre a sostenerne l’infondatezza nel merito,
il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso:
- per sopravvenuta carenza di interesse, poiché in data
16 giugno 2004 il Responsabile Attività Produttive ha disposto,
in accoglimento di apposita istanza presentata dal ricorrente,
la sospensione dell’impugnato atto 10.6.2004 ed il differimento
dell’applicazione delle conseguenti sanzioni per giorni
sessanta, decorrenti dalla notifica dell’atto medesimo;
- per carenza di interesse ad agire, in quanto “il ricorrente
non contesta affatto il contenuto discrezionale del provvedimento,
bensì la veridicità e l’esattezza dei presupposti sui quali
esso si fonda, vale a dire degli accertamenti compiuti dalla
Polizia, nonché dei verbali di contestazione”.
III. Nella Camera di Consiglio del 29 luglio 2004, questa
Sezione, con Ordinanza n. 961, accoglieva limitatamente
la domanda cautelare avanzata in ricorso e, per l’effetto,
sospendeva l’esecuzione del provvedimento impugnato nella
sola parte in cui disponeva la sospensione per due giorni
dell’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento balneare.
IV. Indi, all’odierna udienza pubblica, la causa passava
in decisione.
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DIRITTO
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1. Il Collegio deve preliminarmente disattendere
le eccezioni sollevate in rito dalla difesa del Comune,
e ciò per le seguenti considerazioni:
a) il provvedimento dirigenziale 16.10.2004 si limita a
disporre – in espresso accoglimento di conforme istanza
del ricorrente – un semplice differimento di sessanta giorni
del periodo di sospensione e chiusura inizialmente stabilito
(da sabato 19.6.2004 a lunedì 21.6.2004), precisando esplicitamente
che “i nuovi giorni di sospensione delle autorizzazioni
e conseguente chiusura dell’attività saranno oggetto di
successivo provvedimento da adottarsi entro lo spirare del
termine suindicato”. Pertanto, è soltanto l’esecuzione dell’atto
impugnato che viene differita nel tempo e demandata ad un
successivo provvedimento di individuazione delle nuove coordinate
temporali di applicazione delle determinazioni assunte,
sulle quali non vi è, tuttavia, alcun ripensamento da parte
dell’Amministrazione: ne consegue l’attualità dell’interesse
del ricorrente a contestare la legittimità delle suddette
determinazioni, la cui efficacia è sospesa solo temporaneamente,
per un periodo breve e predeterminato;
b) se è vero che il corpo centrale delle deduzioni del ricorrente
(secondo e terzo motivo) si occupa dei risvolti essenzialmente
fattuali che caratterizzano il caso di specie, è pur vero
che il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 10
TULPS, sotto il profilo del difetto di motivazione e di
“ponderazione degli interessi rilevanti”, così censurando
l’esercizio del potere discrezionale da parte del Comune
e dimostrando la sussistenza di un idoneo interesse ad agire
in questa sede giurisdizionale.
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2.1. Passando, pertanto, all’esame del merito
del ricorso, il Collegio ritiene, innanzitutto, di non poter
ravvisare la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, dedotta
con il primo mezzo di impugnazione, in quanto, come esattamente
osservato dalla difesa comunale, la giurisprudenza amministrativa
è orientata nel senso che la notificazione di un verbale
di contestazione e accertamento di infrazioni e inadempimenti,
redatto da Agenti di Polizia, nella misura in cui consente
ai soggetti interessati di prendere conoscenza del procedimento
avviato, spiega gli effetti della comunicazione di cui agli
artt. 7 e segg. L. n. 241 del 1990 (cfr. ad es. Sezione
staccata di Parma di questo T.A.R., 29 gennaio 2001, n.
33 e 25/5/2000 n. 284 ; T.A.R. Toscana, sez. 1^, 18/2/1998
n.86).
Con specifico riferimento al provvedimento di sospensione
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
(del quale anche qui si controverte) è stato, poi, ritenuto
che, a seguito della notifica del verbale di accertamento
di infrazioni, il titolare dell'autorizzazione amministrativa
è pienamente a conoscenza dell'inizio del procedimento,
venendo così a trovarsi nella condizione di poter interloquire
con la p.a., con la conseguenza che il suddetto provvedimento
non può considerarsi illegittimo, a causa della mancata
comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.
7 l. 7 agosto 1990 n. 241 (T.A.R. Liguria, sez. II, 25 luglio
2001, n. 850, citata anche nell’atto di costituzione del
Comune).
E, nella specie, risulta agli atti del giudizio che in data
3 giugno 2004 (e cioè, prima dell’adozione del provvedimento
impugnato), sono stati notificati al ricorrente i verbali
nn. 28, 29 e 30 (di contestazione di accertata violazione
amministrativa), assunti a presupposto del provvedimento
medesimo.
2.2. Per quanto già anticipato al precedente capo 1, lett.
b), è altresì da condividere, anche se solo limitatamente
al secondo e terzo mezzo di impugnazione, la difesa del
Comune, laddove evidenzia che le censure dedotte dal ricorrente
mirano a contestare fondamentalmente la veridicità ed esattezza
dei suddetti accertamenti compiuti dalla Polizia municipale:
invero, con il secondo motivo si tende a ridimensionare
“la sfilata del 30 maggio 2004” come “attuata da ragazze
locali presenti nello stabilimento”; mentre con il terzo
motivo si nega che vi sia stato alcun allestimento specifico
e che la sala o i luoghi di consumazione dello stabilimento
abbiano afflusso superiore alle cento persone.
All’opposto, i suddetti verbali riportano circostanze fattuali
affatto differenti, quali:
- la forma imprenditoriale (e non meramente “interna”) dell’iniziativa,
desumibile dalla sua pubblicizzazione, avvenuta sulla stampa
locale in un caso e mediante locandine e depliant, nell’altro;
- la considerevole presenza di pubblico, dalle 300 (verbale
n. 28 – ore 17, 35 del giorno 30 maggio 2004) alle mille
persone (verbale n. 29 - ore 20, 40 dello stesso giorno).
Orbene, è noto che la giurisprudenza tanto del Giudice ordinario
(da ultimo: Cassazione civile, sez. lav., 24 giugno 2004,
n. 11751), quanto del Giudice amministrativo (cfr. Consiglio
Stato, sez. V, 20 gennaio 2003, n. 177 e sez. IV, 7 giugno
1999, n. 977) converge nel senso che i verbali di accertamento
redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a
querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi
da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti
in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo
in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati
documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria
privilegiata possa estendersi alla veridicità delle suddette
dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati e
alle valutazioni del pubblico ufficiale, che possono, invece,
essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere
alla querela di falso.
Nella specie, il ricorrente non solo non ha contrastato
le soprariportate risultanze dei verbali di contestazione
redatti da agenti della Polizia Municipale di Comacchio
mediante il ricorso allo strumento giudiziale della querela
di falso, ma neppure ha prodotto alcun elemento obiettivo
di prova, atto a suffragare le proprie argomentazioni e
ad inficiare le valutazioni degli organi accertatori, cosicché
le une e le altre (risultanze fattuali e relative valutazioni)
devono ritenersi come incontroverse in causa.
In particolare, devono considerarsi come non adeguatamente
confutate le conclusioni cui pervengono i suddetti verbali,
e cioè che il ricorrente ha effettuato in forma imprenditoriale,
senza essere in possesso della prescritta licenza di P.S.:
- un pubblico spettacolo di preselezione provinciale di
Miss Italia, (cfr. verbale n. 28 del 30 maggio 2004);
- un pubblico trattenimento musicale (cfr. verbale n. 29
del 30 maggio 2004).
Ne consegue l’infondatezza del secondo e terzo motivo di
ricorso.
2.3.1. Colgono, invece, nel segno le censure di cui al quarto
ed ultimo mezzo di impugnazione, con le quali si deduce
che l’esercizio del potere di sospensione attribuito dall’art.
10 TULPS esige una motivazione rigorosa e che quella addotta
dal provvedimento impugnato si rivela, viceversa, irragionevole
per difetto di nesso consequenziale tra presupposti e conclusioni.
2.3.2. Invero, la giurisprudenza è costante da tempo nel
puntualizzare che la suddetta disposizione si riferisce
a tutte le fattispecie che concretino un'utilizzazione non
conforme alla disciplina amministrativa dell'autorizzazione
e dell'attività autorizzata (T.A.R. Campania Napoli, 13
novembre 1986, n. 205): il che comporta, necessariamente,
una stretta riferibilità dell’ (è questo il termine
utilizzato dal citato art. 10) alla medesima attività.
Ma per quanto riguarda, in particolare, l’attività di stabilimento
balneare di cui è causa, l’obbligo di licenza ex artt. 68-69
TULPS (il cui difetto è assunto nel provvedimento impugnato
a presupposto dell’applicazione dell’art. 10 del medesimo
TULPS) viene circoscritto, nello stesso contributo dottrinale
versato in atti dal Comune (doc. 10), a quelle iniziative
(es. discoteca) che hanno un utilizzo autonomo e indipendente
rispetto allo stabilimento balneare; mentre il suddetto
contributo - dopo aver osservato che le autorizzazioni ex
artt. 68 e 69 andrebbero riunificate, non avendo più motivo
di esistere la distinzione tra le stesse - esclude la necessità
del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 68, qualora
il titolare di uno stabilimento balneare organizzi “per
la propria clientela, all’aria aperta, senza mettere in
opera strutture e senza far pagare biglietto di ingresso,
né pretendere aumento nel costo dei servizi offerti dallo
stabilimento, una festa da ballo”.
E’ esattamente questa la fattispecie di cui qui si controverte,
poiché dai verbali VV.UU. si desume che le iniziative di
cui si tratta sono state effettuate “nell’area esterna antistante
lo stabilimento balneare”, senza che sia stata messa in
opera alcuna struttura autonoma, poiché al più l’area è
stata “apprestata” mediante organizzazione degli spazi,
dislocazione di sedie e utilizzo di attrezzature precarie
(struttura in legno, di supporto alla consolle musicale);
mentre è pacifico in causa che non era previsto il biglietto
di ingresso e che non era stato attuato l’aumento del costo
delle consumazioni: si veda pag. 11 dell’atto di costituzione
in giudizio del Comune, ove si aggiunge che l’ingente numero
di spettatori costituiva ex se una fonte di ricavo nettamente
superiore alle spese sostenute per organizzare la sfilata.
2.3.3. Ma è proprio questo il punto decisivo, e cioè:
- se, per un verso, le iniziative, svoltesi il 30 maggio
2004 presso il bagno Malua, non possono essere ritenute
esorbitanti (per le concrete modalità con cui si sono svolte
e che sono state appena evidenziate) dal novero delle attività
effettuate da uno stabilimento balneare (che è esercizio
pubblico) nei confronti della clientela che vi accede, cosicché
non necessitano di distinta ed autonoma autorizzazione di
P.S.;
- per l’altro, esse si riverberano invece, direttamente
ed immediatamente, sull’attività di somministrazione di
alimenti e bevande, determinando un ovvio incremento del
volume delle consumazioni.
Sotto questo profilo, stante il carattere imprenditoriale
(rilevato nei verbali di contestazione e non smentito dagli
atti di causa) con cui sono state organizzate, esse fuoriescono
dall’area di attività ordinariamente coperta dalla relativa
licenza di somministrazione e necessitano di distinta autorizzazione
ex art.. 68-69 TULPS.
2.3.4. In definitiva, lo scostamento da quanto autorizzato
(l’ ex art. 10 TULPS) è ravvisabile con esclusivo
riferimento all’autorizzazione per somministrazione di alimenti
e bevande e non già anche a quella per l’esercizio dello
stabilimento balneare.
Solo relativamente alla sospensione di quest’ultima autorizzazione,
l’impugnato provvedimento sanzionatorio incorre, pertanto,
nel vizio di “difetto di nesso consequenziale tra presupposti
e conclusioni”, dedotto dal ricorrente nella rubrica del
quarto mezzo di impugnazione: e solo relativamente a detta
parte tale provvedimento va annullato, esattamente come,
in sede cautelare, solo per tale parte il medesimo atto
era stato, da questa Sezione, sospeso.
La domanda annullatoria va, pertanto, accolta nei limiti
dianzi precisati.
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3. Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio
osserva che essa era stata delineata dal ricorso introduttivo
nei termini che seguono:
- nel caso non fosse stata accolta l’istanza cautelare di
sospensione, la conseguente chiusura per due giorni avrebbe
provocato un danno per mancato guadagno quantificato in
euro 35.000 ed un danno all’immagine, a sua volta equitativamente
quantificato in euro 4.000;
- la quantità del danno sarebbe stata documentalmente dimostrata
in via istruttoria, anche in sede di motivi aggiunti, nel
caso di chiusura dello stabilimento balneare.
Orbene, è agevole constatare che nessuna di queste due “condizioni”
si è verificata in corso di causa, poiché, per un verso,
la parziale misura cautelare concessa da questo Giudice
ha impedito la chiusura proprio dello stabilimento balneare;
e, per l’altro, il ricorrente non ha, comunque, provveduto
all’integrazione documentale di supporto alla suddetta istanza
e alla sua necessaria ridefinizione sotto il profilo del
quantum, in relazione ad entrambe le voci addotte (mancato
guadagno e danno all’immagine).
Per l’insieme di tali ragioni, occorre disattendere l’originaria
domanda de qua, in quanto non adeguatamente specificata
e comprovata in giudizio.
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4. Alla stregua delle considerazioni che
precedono, il ricorso va accolto negli esclusivi limiti
sopra indicati al capo 2.3.5. e, per l’effetto, il provvedimento
impugnato va annullato nella sola in cui parte dispone la
sospensione per due giorni dell’autorizzazione all’esercizio
dello stabilimento balneare, di cui il ricorrente è titolare.
Per la restante parte (residua domanda impugnatoria ed autonoma
domanda risarcitoria) il ricorso deve essere, invece, respinto..
Anche tenuto conto di tale esito della controversia, le
spese possono essere compensate tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda, ACCOGLIE il
ricorso in epigrafe, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione
e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe nella
sola parte in motivazione indicata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bologna, il 9 dicembre 2004.
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