| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Ordinanza 24 marzo 2005
n. 1126
Pres. Pannone, est. Severini
Schifone Luciano (Avv. O. Abbamonte) c. Ministero dell’Interno
(Avv. G. Di Sirio) e altri |
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1. Elezioni – Giudizio elettorale – Poteri
del giudice – Ammissione con riserva di una lista esclusa
– Possibilità – Non sussiste
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2. Elezioni – Giudizio elettorale – Provvedimenti
di ammissione ed esclusione delle liste – Carattere definitivo
ed irretrattabile – Sussiste - Conseguenze
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3. Elezioni – Giudizio elettorale – Ammissione
ed esclusione – Differenze – Motivi - Conseguenze
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1. Nel corso di un processo elettorale instaurato
prima della proclamazione degli eletti il giudice adito
non può adottare alcun provvedimento di ammissione “con
riserva” di una lista esclusa perché (a differenza di quanto
accade in un concorso per l’ammissione a posti di pubblico
impiego) nessuna autorità (né amministrativa né giurisdizionale,
né su ricorso né d’ufficio) potrà modificare il risultato
delle elezioni ricalcolando semplicemente il numero dei
seggi da assegnare, ove quell’ammissione si riveli successivamente
illegittima.
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2. I provvedimenti di ammissione o di esclusione,
sia adottati dall’autorità amministrativa, sia adottati
dall’autorità giurisdizionale (anche se nella forma dell’ordinanza),
hanno sempre carattere definitivo ed irretrattabile e la
loro eventuale illegittimità si ripercuote sul risultato
delle elezioni che, ove impugnato, dovranno essere rinnovate.
A tale conclusione si perviene perché l’ordinamento deve
garantire all’elettore l’affidabilità dei provvedimenti
di ammissione delle liste riportate sulla scheda, affinché
egli possa serenamente esprimere il proprio voto. Ove al
contrario si ritenesse ammissibile il mero ricalcolo dei
seggi, l’elettore si recherebbe al voto nell’incertezza
dell’utilità della propria scelta che potrebbe essere successivamente
e definitivamente vanificata a seguito del riconoscimento
dell’illegittima ammissione della lista prescelta.
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3. L’illegittima esclusione di una lista
da una competizione elettorale rende illegittimo il risultato
delle elezioni. Invece non si perviene sempre alla medesima
conclusione ove sia illegittimamente ammessa una lista.
Infatti la necessità che ogni azione giudiziaria sia sorretta
dall’interesse a ricorrere, fa sì che l’annullamento del
risultato elettorale possa essere disposto solo ove si dimostri
che la diversa attribuzione dei voti, riportati dalla lista
illegittimamente ammessa, avrebbe comportato una diversa
attribuzione dei seggi. Da tale osservazione si ricava pertanto
la regola probabilistica che il rischio d’annullamento delle
intere operazioni elettorali, per illegittima partecipazione
di una lista, è inversamente proporzionale alle dimensioni
del corpo elettorale interessato alla formazione dell’organo
elettivo. Di conseguenza il rigetto da parte del giudice
dell’istanza di esclusione di una lista dalle elezioni per
il rinnovo del consiglio regionale tutela l’interesse complessivo
di tutte le parti in causa (pubbliche e private) più di
quanto soddisfi l’interesse di parte ricorrente l’adozione
di un provvedimento di esclusione, che può essere adottato
dal giudice solo allorquando egli abbia raggiunto la certezza
dell’illegittimità dell’ammissione disposta dall’autorità
amministrativa.
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REPUBBLICA ITALIANA
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
NAPOLI - SECONDA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: ANDREA PANNONE
Presidente - ANNA PAPPALARDO Consigliere - PAOLO SEVERINI
Referendario, relatore ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 24 Marzo 2005
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Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge
6 dicembre 1971, n. 1034; Visto il ricorso 2176/2005 proposto
da:
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SCHIFONE LUCIANO rappresentato e difeso
da: ABBAMONTE ORAZIO con domicilio eletto in NAPOLI VIALE
GRAMSCI 16 presso ABBAMONTE ORAZIO
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contro
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MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato
e difeso da: DI SIRIO GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI
VIA DIAZ, 11 C/O AVVOCATURA STATO presso la sua sede
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UFFICIO CENTRALE ELETTORALE C/0 CORTE
APPELLO NAPOLI rappresentato e difeso da: DI SIRIO GIUSEPPE
con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ, 11 C/O AVVOCATURA
STATO presso la sua sede
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e nei confronti di
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UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA - ALLEANZA
POPOLARE – UDEUR
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Terracciano Bruno nella qualità di
Segretario Provinciale Popolari UDEUR rappresentato e difeso
dagli avv.ti Marone Riccardo, Acquarone Lorenzo, Abbamonte
Andrea e Ferrari Sergio
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per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento dell’08/03/2005
di riammissione della Lista “UDEUR – POPOLARI” dalla partecipazione
alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO CENTRALE ELETTORALE C/0 CORTE APPELLO NAPOLI
e Terracciano Bruno
Udito il relatore Referendario PAOLO SEVERINI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale
di udienza;
Ritenuto e considerato quanto segue:
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La sezione ritiene di dover preliminarmente
osservare che (nel corso di un processo elettorale instaurato
prima della proclamazione degli eletti) il giudice adito
non può adottare alcun provvedimento di ammissione “con
riserva” di una lista esclusa perché (a differenza di quanto
accade in un concorso per l’ammissione a posti di pubblico
impiego) nessuna autorità (né amministrativa né giurisdizionale,
né su ricorso né d’ufficio) potrà modificare il risultato
delle elezioni ricalcolando semplicemente il numero dei
seggi da assegnare, ove quell’ammissione si riveli successivamente
illegittima. In altri termini i provvedimenti di ammissione
o di esclusione, sia adottati dall’autorità amministrativa,
sia adottati dall’autorità giurisdizionale (anche se nella
forma dell’ordinanza), hanno sempre carattere definitivo
ed irretrattabile e la loro eventuale illegittimità si ripercuote
sul risultato delle elezioni che, ove impugnato, dovranno
essere rinnovate.
A tale conclusione si perviene perché l’ordinamento deve
garantire all’elettore l’affidabilità dei provvedimenti
di ammissione delle liste riportate sulla scheda, affinché
egli possa serenamente esprimere il proprio voto. Ove al
contrario si ritenesse ammissibile il mero ricalcolo dei
seggi, l’elettore si recherebbe al voto nell’incertezza
dell’utilità della propria scelta che potrebbe essere successivamente
e definitivamente vanificata a seguito del riconoscimento
dell’illegittima ammissione della lista prescelta.
Se ciò è vero in termini generali, non può non osservarsi
che l’illegittima esclusione di una lista da una competizione
elettorale rende certamente illegittimo il risultato delle
elezioni. Invece non si perviene sempre alla medesima conclusione
ove sia illegittimamente ammessa una lista.
Infatti la necessità che ogni azione giudiziaria sia sorretta
dall’interesse a ricorrere, fa sì che l’annullamento del
risultato elettorale possa essere disposto solo ove si dimostri
che la diversa attribuzione dei voti, riportati dalla lista
illegittimamente ammessa, avrebbe comportato una diversa
attribuzione dei seggi.
Da tale osservazione si ricava pertanto la regola probabilistica
che il rischio d’annullamento delle intere operazioni elettorali,
per illegittima partecipazione di una lista, è inversamente
proporzionale alle dimensioni del corpo elettorale interessato
alla formazione dell’organo elettivo.
Applicando tale regola alla fattispecie, nel quale si controverte
intorno al rinnovo di un consiglio regionale, la sezione
ritiene che il rigetto dell’istanza tuteli l’interesse complessivo
di tutte le parti in causa (pubbliche e private) più di
quanto soddisfi l’interesse di parte ricorrente l’adozione
di un provvedimento di esclusione, che può essere adottato
dal giudice solo allorquando egli abbia raggiunto la certezza
dell’illegittimità dell’ammissione disposta dall’autorità
amministrativa.
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P.Q.M.
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Respinge la suindicata domanda incidentale
di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione
ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà
a darne comunicazione alle parti.
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NAPOLI, li 24 Marzo 2005
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