Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 3-2005 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Ordinanza 24 marzo 2005 n. 1126
Pres. Pannone, est. Severini
Schifone Luciano (Avv. O. Abbamonte) c. Ministero dell’Interno (Avv. G. Di Sirio) e altri


1. Elezioni – Giudizio elettorale – Poteri del giudice – Ammissione con riserva di una lista esclusa – Possibilità – Non sussiste

 

2. Elezioni – Giudizio elettorale – Provvedimenti di ammissione ed esclusione delle liste – Carattere definitivo ed irretrattabile – Sussiste - Conseguenze

 

3. Elezioni – Giudizio elettorale – Ammissione ed esclusione – Differenze – Motivi - Conseguenze

1. Nel corso di un processo elettorale instaurato prima della proclamazione degli eletti il giudice adito non può adottare alcun provvedimento di ammissione “con riserva” di una lista esclusa perché (a differenza di quanto accade in un concorso per l’ammissione a posti di pubblico impiego) nessuna autorità (né amministrativa né giurisdizionale, né su ricorso né d’ufficio) potrà modificare il risultato delle elezioni ricalcolando semplicemente il numero dei seggi da assegnare, ove quell’ammissione si riveli successivamente illegittima.

 

2. I provvedimenti di ammissione o di esclusione, sia adottati dall’autorità amministrativa, sia adottati dall’autorità giurisdizionale (anche se nella forma dell’ordinanza), hanno sempre carattere definitivo ed irretrattabile e la loro eventuale illegittimità si ripercuote sul risultato delle elezioni che, ove impugnato, dovranno essere rinnovate. A tale conclusione si perviene perché l’ordinamento deve garantire all’elettore l’affidabilità dei provvedimenti di ammissione delle liste riportate sulla scheda, affinché egli possa serenamente esprimere il proprio voto. Ove al contrario si ritenesse ammissibile il mero ricalcolo dei seggi, l’elettore si recherebbe al voto nell’incertezza dell’utilità della propria scelta che potrebbe essere successivamente e definitivamente vanificata a seguito del riconoscimento dell’illegittima ammissione della lista prescelta.

 

3. L’illegittima esclusione di una lista da una competizione elettorale rende illegittimo il risultato delle elezioni. Invece non si perviene sempre alla medesima conclusione ove sia illegittimamente ammessa una lista. Infatti la necessità che ogni azione giudiziaria sia sorretta dall’interesse a ricorrere, fa sì che l’annullamento del risultato elettorale possa essere disposto solo ove si dimostri che la diversa attribuzione dei voti, riportati dalla lista illegittimamente ammessa, avrebbe comportato una diversa attribuzione dei seggi. Da tale osservazione si ricava pertanto la regola probabilistica che il rischio d’annullamento delle intere operazioni elettorali, per illegittima partecipazione di una lista, è inversamente proporzionale alle dimensioni del corpo elettorale interessato alla formazione dell’organo elettivo. Di conseguenza il rigetto da parte del giudice dell’istanza di esclusione di una lista dalle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale tutela l’interesse complessivo di tutte le parti in causa (pubbliche e private) più di quanto soddisfi l’interesse di parte ricorrente l’adozione di un provvedimento di esclusione, che può essere adottato dal giudice solo allorquando egli abbia raggiunto la certezza dell’illegittimità dell’ammissione disposta dall’autorità amministrativa.


REPUBBLICA ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI - SECONDA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori: ANDREA PANNONE Presidente - ANNA PAPPALARDO Consigliere - PAOLO SEVERINI Referendario, relatore ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 24 Marzo 2005

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Visto il ricorso 2176/2005 proposto da:

 

SCHIFONE LUCIANO rappresentato e difeso da: ABBAMONTE ORAZIO con domicilio eletto in NAPOLI VIALE GRAMSCI 16 presso ABBAMONTE ORAZIO

 

contro

 

MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso da: DI SIRIO GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ, 11 C/O AVVOCATURA STATO presso la sua sede

 

UFFICIO CENTRALE ELETTORALE C/0 CORTE APPELLO NAPOLI rappresentato e difeso da: DI SIRIO GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ, 11 C/O AVVOCATURA STATO presso la sua sede

 

e nei confronti di

 

UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA - ALLEANZA POPOLARE – UDEUR

 

Terracciano Bruno nella qualità di Segretario Provinciale Popolari UDEUR rappresentato e difeso dagli avv.ti Marone Riccardo, Acquarone Lorenzo, Abbamonte Andrea e Ferrari Sergio

 

per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento dell’08/03/2005 di riammissione della Lista “UDEUR – POPOLARI” dalla partecipazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO CENTRALE ELETTORALE C/0 CORTE APPELLO NAPOLI
e Terracciano Bruno
Udito il relatore Referendario PAOLO SEVERINI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato quanto segue:

 

La sezione ritiene di dover preliminarmente osservare che (nel corso di un processo elettorale instaurato prima della proclamazione degli eletti) il giudice adito non può adottare alcun provvedimento di ammissione “con riserva” di una lista esclusa perché (a differenza di quanto accade in un concorso per l’ammissione a posti di pubblico impiego) nessuna autorità (né amministrativa né giurisdizionale, né su ricorso né d’ufficio) potrà modificare il risultato delle elezioni ricalcolando semplicemente il numero dei seggi da assegnare, ove quell’ammissione si riveli successivamente illegittima. In altri termini i provvedimenti di ammissione o di esclusione, sia adottati dall’autorità amministrativa, sia adottati dall’autorità giurisdizionale (anche se nella forma dell’ordinanza), hanno sempre carattere definitivo ed irretrattabile e la loro eventuale illegittimità si ripercuote sul risultato delle elezioni che, ove impugnato, dovranno essere rinnovate.
A tale conclusione si perviene perché l’ordinamento deve garantire all’elettore l’affidabilità dei provvedimenti di ammissione delle liste riportate sulla scheda, affinché egli possa serenamente esprimere il proprio voto. Ove al contrario si ritenesse ammissibile il mero ricalcolo dei seggi, l’elettore si recherebbe al voto nell’incertezza dell’utilità della propria scelta che potrebbe essere successivamente e definitivamente vanificata a seguito del riconoscimento dell’illegittima ammissione della lista prescelta.
Se ciò è vero in termini generali, non può non osservarsi che l’illegittima esclusione di una lista da una competizione elettorale rende certamente illegittimo il risultato delle elezioni. Invece non si perviene sempre alla medesima conclusione ove sia illegittimamente ammessa una lista.
Infatti la necessità che ogni azione giudiziaria sia sorretta dall’interesse a ricorrere, fa sì che l’annullamento del risultato elettorale possa essere disposto solo ove si dimostri che la diversa attribuzione dei voti, riportati dalla lista illegittimamente ammessa, avrebbe comportato una diversa attribuzione dei seggi.
Da tale osservazione si ricava pertanto la regola probabilistica che il rischio d’annullamento delle intere operazioni elettorali, per illegittima partecipazione di una lista, è inversamente proporzionale alle dimensioni del corpo elettorale interessato alla formazione dell’organo elettivo.
Applicando tale regola alla fattispecie, nel quale si controverte intorno al rinnovo di un consiglio regionale, la sezione ritiene che il rigetto dell’istanza tuteli l’interesse complessivo di tutte le parti in causa (pubbliche e private) più di quanto soddisfi l’interesse di parte ricorrente l’adozione di un provvedimento di esclusione, che può essere adottato dal giudice solo allorquando egli abbia raggiunto la certezza dell’illegittimità dell’ammissione disposta dall’autorità amministrativa.

 

P.Q.M.

 

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

NAPOLI, li 24 Marzo 2005


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento