| T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 2 marzo 2005
n. 70
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Gara d’appalto – valutazione a corpo – obbligo
di indicazione dei prezzi unitari – rilievo dei prezzi unitari
nel confronto concorrenziale – obbligo per la P.A. – non
sussiste.
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In caso di gara indetta “a corpo” e non a
misura ed in assenza di previsioni espresse e contrarie
nella lex specialis, l’obbligo di indicazione sia degli
importi complessivi - per le voci in cui è suddiviso un
servizio - che dei prezzi unitari per la composizione del
costo relativo al servizio, non obbliga la P.A. a considerare
questi ultimi nella fase del confronto concorrenziale tra
i concorrenti (in altri termini: oggetto di confronto tra
i candidati), potendo gli stessi ben assumere rilevanza
solo nella successiva fase di esecuzione e gestione del
contratto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Friuli Venezia Giulia
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costituito da: Vincenzo Borea - Presidente;
Enzo Di Sciascio - Consigliere; Oria Settesoldi - Consigliere,
relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 221/2004 di
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Minerva S.C.a R.L., rappresentata
e difesa dagli avv.ti Annamaria Iervolino, Silvio Franceschinis
ed Elisabetta Mizzau , con elezione di domicilio presso
la segreteria del T.A.R.;
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CONTRO
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L’Azienda per i servizi sanitari n. 3
“Alto Friuli”, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo
Pellegrini e Giuseppe Sbisà con elezione di domicilio presso
quest’ultimo in Trieste;
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e nei confronti
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della Coopservice – Servizi di Fiducia
s.c.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ermes
Coffrini e Paolo Rolli, con elezione di domicilio presso
quest’ultimo in Trieste;
e di Eurocoop s.ca r.l., non costituita in giudizio;
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PER l’annullamento
della deliberazione n. 56 dd 11.02.2004, di approvazione
dei verbali di licitazione e di affidamento alla ATI Coopservice
– Eurocoop con decorrenza 1.3.2004 e fino al 28.2.2006 del
servizio di pulizia e sanificazione, comprensivo del servizio
di raccolta e trasporto interno di contenitori rifiuti e
sacchi di biancheria sporca per un biennio… per un importo
presunto annuale pari a euro 1.159.585,15 + IVA e per il
risarcimento dei danni;
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Visto il ricorso, ritualmente notificato
e depositato presso la Segreteria;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 19 gennaio 2005 - relatore
il Consigliere Oria Settesoldi - i difensori delle parti
presenti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Ricorda la ricorrente che l'Azienda per i
Servizi Sanitari n. 3 ALTO FRIULI, con deliberazione n.
390 di data 11.06.2002, ha indetto una gara a procedura
ristretta (licitazione privata) per l'affidamento del servizio
di pulizia e sanificazione, comprensivo del servizio di
raccolta e trasporto interno di contenitori rifiuti e sacchi
biancheria sporca per la durata di un biennio.
Le modalità di partecipazione e le prescrizioni da seguire
per la presentazione dell'offerta venivano indicate nella
lettera di invito 18.10.02, nonché nel capitolato speciale
ad essa allegato.
In particolare, per la formulazione della domanda, veniva
fornito ai partecipanti uno schema di offerta che fissava
in Euro 1.190.000 + IVA su base annuale l'importo complessivo
dell'appalto, distinguendo le prestazioni di cui si componeva
il servizio in: A) servizio di pulizia e sanificazione (per
importo globale uguale o inferiore a Euro 928.800), B) servizio
raccolta trasporto interno rifiuti e biancheria (per importo
uguale o inferiore a Euro 87.700), C) prestazioni di supporto
Piastra Operatoria del P.O. di Gemona del Friuli (per importo
uguale o inferiore a Euro 44.500) e D) prestazioni di supporto
Piastra Operatoria del P.O. di Tolmezzo (per importo uguale
o inferiore a Euro 129.000).
Il bando, rimarca la ricorrente, prevedeva che l'importo
globale annuo per il solo servizio di pulizia e sanificazione
"dovrà essere uguale o inferiore a quello base così specificato:
Euro 928.800" +IVA."
L'invito alla gara prot. 32672 del 18.10.02 stabiliva a
pag. 2 quale condizione di ammissibilità alla gara che "Saranno
prese in considerazione, e quindi ammesse alla gara, soltanto
le offerte con importo complessivo per singola voce uguale
o migliorativo rispetto a quello base indicato nell'allegata
scheda offerta".
Lo stesso invito alla gara prot. 32672 del 18.10.02 stabiliva
poi a pag. 7 che "Il criterio di aggiudicazione è quello
previsto dall'art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.157/1995
... dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata
sulla base dei criteri e parametri sotto riportati. a) QUALITA'
Massimo punti 50 su 100 b) PREZZO Massimo punti 50 su 100".
Secondo le indicazioni espresse nel medesimo invito prot.
32672 del 18.10.02 a pag. 2, i partecipanti dovevano quindi
indicare "in cifre ed in lettere l'importo complessivo dell'appalto
e dei prezzi unitari a mq/anno, così come meglio specificato
nell'allegato schema facsimile. Dovrà inoltre essere precisata
la composizione del suddetto corrispettivo annuo ... ".
Segnatamente, mentre gli importi annui relativi ai servizi
sub B); C) e D) andavano esposti con unico importo complessivo,
"a forfait", per il servizio sub A), di Pulizia e Sanificazione,
veniva stabilito che i concorrenti dovessero indicare nello
schema predisposto “ i prezzi unitari mq/anno per tipologie
di area e frequenze".
Le indicazioni per la formulazione dell'offerta proseguivano
determinando che "Il prezzo annuo complessivo deve essere
scomposto come segue:" e richiedendo l'esposizione in cifre
e lettere di: "costo del personale, costo dei macchinari,
costo delle attrezzature e costo dei prodotti, con indicazione
del numero degli addetti alla manodopera, del loro livello
e degli orari annui di organizzazione dei lavoro." I prezzi
proposti per ciascuna tipologia andavano così a determinare
il canone annuo del servizio in parola.
L'art. 12 del Capitolato allegato alla lettera di invito
stabiliva che "L'offerta dovrà essere redatta in conformità
alla scheda d'offerta (facsimile allegato) e dovrà esprimere
anche i prezzi unitari al mq/anno fissi ed invariabili che
la ditta intende praticare per l'intera durata del servizio",
salva la revisione prezzi ex art 14 Capitolato, introducibile
solo "per gli anni successivi al primo". Il medesimo art.
12 Capitolato Servizio Pulizie, concludeva che: "non saranno
accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le
precisazioni, e le modalità di formulazione previste nel
presente Capitolato, nei relativi allegati o nella lettera
invito, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta
...".
La commissione tecnica, istituita per l'esame delle offerte
dei partecipanti alla gara in parola, procedeva in primo
luogo alla valutazione delle proposte dei cinque concorrenti
sulla base del criterio qualitativo e, riparametrati i valori,
conferiva alla ATI COOPSERVICE-EUROCOOP il punteggio tecnico
più alto cui immediatamente seguiva quello della Minerva
con 47,174 punti.
Dava corso, quindi, all'apertura delle buste contenenti
le offerte economiche e, sommati i punteggi relativi alle
caratteristiche tecniche qualitative e alle offerte del
prezzo, con verbale di data 04.12.2003 n. 112 rep, riteneva
aggiudicataria la ATI COOPSERVICE-EUROCOOP, anche se di
fatto la stessa aveva offerto per il servizio
il prezzo in assoluto più alto tra tutte le offerte formulate.
Successivamente, con raccomandata di data 19.12.2003, a
seguito di richiesta di informazioni da parte della ricorrente
in ordine alla aggiudicazione, l'Azienda per i Servizi Sanitari
n. 3 ALTO FRIULI, comunicava che gli atti di gara erano
stati trasmessi alla Direzione per una verifica di alcuni
dati contenuti nell'offerta economica della aggiudicataria
ATI COOPSERVICE - EUROCOOP.
L'iter procedurale si chiudeva con l'impugnata delibera
del Direttore Generale n. 56 di data 11 febbraio 2004, comunicata
il 12 febbraio 2004, con cui l'Azienda per i Servizi Sanitari
n. 3 ALTO FRIULI aggiudicava, in via definitiva, l'appalto
alla ATI COOPSERVICE – EUROCOOP.
Viene dedotto il seguente motivo:
ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA E CONTRADDITTORIETA DELL'ATTO;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL CAPITOLATO
SPECIALE - DELLA LETTERA DI INVITO E DEI RELATIVI ALLEGATI;
NONCHÉ VIOLAZIONE DI LEGGE PER MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA
La ricorrente rimarca che, come sopra rilevato in fatto,
in base alle regole procedurali dettate dall'art. 12 del
Capitolato, l'offerta doveva essere redatta in conformità
alla scheda allegata alla lettera di invito e, in particolare,
quella relativa al servizio di pulizia e sanificazione,
contraddistinta con la lettera A) doveva esprimere i prezzi
unitari al mq/anno fissi ed invariabili.
Il canone annuo veniva determinato dai prezzi mq/anno proposto
per ciascuna tipologia moltiplicato per il numero dei metri
quadrati.
Viene invece rilevato come l'importo globale annuo dell'offerta
relativa al servizio de quo, non potrebbe essere quello
dichiarato.
Dal dettaglio delle voci che compongono il totale dell'offerta
stessa si evince, infatti, che rielaborando il totale derivante
dai risultati delle singole moltiplicazioni tra costi unitari
e superfici in otto occasioni si rilevano risultati erroneamente
calcolati e la corretta rielaborazione dei calcoli dà luogo
a risultati diversi e porta ad una somma complessiva di
Euro 932.930,72, e non già quella indicata dalla controinteressata
di Euro 926.390,15.
Ciò integrerebbe un'evidente violazione delle condizioni
di ammissibilità imposte dall'Amministrazione che, per la
voce A), prevedevano un importo globale uguale o inferiore
ad Euro 928.800,001
La stazione appaltante avrebbe, quindi, fondato la sua scelta
sull'erroneo presupposto che l'importo finale dell'offerta
corrispondesse alla somma dei singoli prezzi, indicati nell'offerta
della ATI COOPSERVICE - EUROCOOP e, indotta in tale errore,
ha aggiudicato a quest'ultima l'appalto.
La P.A. ha ecceduto quando ha posto in essere palesi violazioni
di quei limiti interni della discrezionalità, quale ad esempio
la imperativa richiesta di osservanza dei precetti di logica
ed imparzialità, che, pur non consacrati in norme positive,
ineriscono alla natura stessa del potere esercitato.
Avvedutasi della discrepanza tra prezzo dichiarato e prezzo
effettivo avrebbe infatti cercato di porre rimedio all’errore
della concorrente e, violando le regole procedurali, ha
inciso direttamente sui prezzi unitari forniti dalla controinteressata,
rielaborandoli tutti proporzionalmente in modo da ricondurre
l’ammontare finale alla cifra apparente nell’offerta della
stessa.
Quanto sopra sarebbe in contrasto con la previsione dell’art.
12 del capitolato che prevede la non accettazione di offerte
che non rispettino le indicazioni previste o risultino equivoche.
La giustificazione addotta, secondo cui la lettera di invito
ed il capitolato non sanzionavano con l’esclusione un eventuale
errore nell’indicazione dei prezzi unitari, sarebbe pertanto
in contrasto con il chiaro dettato della lex specialis.
Questi infatti costituivano la base per la determinazione
del valore complessivo del servizio e non la risultante
di un’operazione elaborata a ritroso.
Si sono costituite in giudizio la controinteressata e l’Amministrazione
intimata controdeducendo per il rigetto del ricorso; l’amministazione
ne ha eccepito anche l’inammissibilità nell’assunto che
non è stato impugnato l’atto di aggiudicazione del dicembre
2003.
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DIRITTO
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Si prescinde dall’esame dell’eccezione di
inammissibilità dato che il ricorso è comunque da respingere
siccome infondato.
La doglianza alla base del gravame risulta sostanzialmente
quella sintetizzata nella memoria del 12 gennaio 2005 laddove,
a pag. 4, parte ricorrente rimarca che “la commissione ha
viziato l’atto per eccesso di potere nella fattispecie concreta
allorché ha adottato il criterio della prevalenza della
cifra totale rispetto a quella risultante dalla somma dei
prezzi unitari.”
Il Collegio ritiene peraltro che, poiché la gara in questione
era stata bandita a corpo e non a misura, la rilevanza dei
prezzi unitari era già aprioristicamente esclusa da tale
scelta, sicchè l’operato della pubblica amministrazione
non appare viziato né da eccesso di potere né da alcuna
violazione della normativa di bando ed inoltre si rivela
abbondantemente e logicamente motivato.
Tra l’altro, l’amministrazione si era premurata anche di
prefissare il principio della prevalenza del prezzo per
lei più conveniente, nell’ancor più macroscopica ipotesi
di errore risultante in una discrepanza tra il prezzo espresso
in cifre e quello espresso in lettere, il che vieppiù esclude
ogni possibile rilevanza di errori nell’indicazione dei
prezzi unitari, la cui esposizione non era finalizzata all’espletamento
della gara o a un controllo delle cifre complessive offerte
ma unicamente ad un’eventuale futura esecuzione del contratto
a condizioni base modificate.
Dalla lettera di invito risulta infatti che, nell’offerta
economica, all’offerente veniva chiesto di indicare, in
cifre e in lettere, l’importo complessivo dell'appalto (non
superiore a quello, massimo, fissato dal capitolato: Euro
1.190.000,00) e i prezzi unitari a mq/anno, come specificato
in uno schema / facsimile allegato alla lettera di invito
medesima.
Detto schema (allegato sub 7 alla nota prot. 32672 del 18
ottobre 2002: "indicazioni per la formulazione dell'offerta")
suddivideva il complessivo servizio in quattro distinte
voci:
A) Servizio di pulizia e sanificazione;
B) Servizio raccolta trasporto interno rifiuti e biancheria;
C) Prestazioni di supporto Piastra Operatoria del P.O. di
Gemona del Friuli;
D) Prestazioni di supporto Piastra Operatoria del P.O. di
Tolmezzo.
Per ogni singola voce l’offerente era chiamato ad indicare
i relativi importi complessivi, i quali ultimi, comunque,
non avrebbero potuto superare gli importi massimi fissati
in sede di gara. Per quanto riguarda la voce sub A) - "Servizio
di pulizia e sanificazione" ( di cui si controverte), l'allegato
sub 7 fissava in € 928.800,00 l'importo globale massimo
annuo per il servizio e invitava i concorrenti a specificare,
secondo lo schema predisposto dalla stazione appaltante,
"i prezzi unitari mq/annuo per tipologia di area e frequenze";
tali prezzi unitari non avevano peraltro alcun rilievo nella
fase del confronto concorrenziale tra i concorrenti, potendo
eventualmente assumere importanza solo nella successiva
fase di esecuzione e gestione del contratto, e, in particolare,
nell’ipotesi di cui all’art. 12 del capitolato speciale
di variazioni della prestazione per tipo o diverse quantità
determinate dall’amministrazione per esigenze di servizio,
per cui si rendesse necessario procedere alla misurazione
delle superfici in detrazione o in aggiunta, applicando
i prezzi unitari dell’offerta.
I candidati erano da ultimo invitati a scorporare l’anzidetto
importo complessivo secondo le voci: costo del personale;
costo macchinari; costo attrezzature; costo prodotti; numero
di addetti con specificazione del livello e del monte ore
annuo.
Sempre dalle determinazioni concernenti l’offerta economica
contenute nella lettera di invito si evincono i due casi
in cui dalla compilazione di tale offerta si potevano enucleare
ipotesi di inammissibilità e cioè quelle di offerte "con
importo complessivo per singola voce" superiore "rispetto
a quello base palese indicato nella... scheda offerta" e
quelle relativo alle “offerte nelle quali il costo del lavoro
previsto sia inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria
e dalle leggi previdenziali ed assistenziali risultante
dagli atti ufficiali".
Nè la lettera d'invito nè il capitolato speciale sanzionavano
invece con l'esclusione eventuali errori materiali nell'indicazione
dei prezzi unitari
d'offerta e nemmeno ne prevedevano una qualche rilevanza,
a qualunque titolo, agli effetti dell’espletamento della
gara.
La lettera di invito si soffermava anche sulle modalità
che sarebbero state seguite per l'esperimento della gara,
da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa (art. 23, comma 1, lettera b, d.Lgs 157/95)
determinata sulla base dei criteri della "qualità" ("Massimo
punti 50 su 100") e del "prezzo" ("Massimo punti 50 su 100").
In particolare, per quanto qui più specificamente interessa,
per l'assegnazione del punteggio relativo al prezzo la stazione
appaltante avrebbe "preso in considerazione l'importo complessivo
proposto su base annuale", con la precisazione che "alla
ditta che avrà offerto il prezzo più basso (che dovrà comunque
essere, per ogni voce pari o migliorativo di quello base)
sarà attribuito il punteggio massimo di 50 punti; agli altri
concorrenti verrà attribuito un punteggio linearmente decrescente".
Ricapitolando si vede quindi che i concorrenti erano chiamati
ad indicare in cifre e in lettere l'importo complessivo
richiesto per l'appalto de quo il quale sarebbe stato utilizzato
quale unico elemento di confronto tra gli offerenti per
l'assegnazione del punteggio relativo. Erano altresì chiamati
ad indicare gli importi complessivi per le singole (quattro)
voci in cui era suddiviso il servizio, fermo restando che
l'eventuale indicazione di costi superiori agli importi
indicati nel capitolato speciale avrebbe comportato l'esclusione
dalla gara, giusta espressa previsione in tal senso della
lettera d'invito. Erano invitati infine ad indicare i prezzi
unitari mq/annuo per la composizione del costo relativo
al servizio di pulizia e sanificazione (voce "A"). Ma detti
prezzi unitari non avevano alcun rilievo nella fase del
confronto concorrenziale tra i concorrenti (in altri termini:
non costituivano oggetto di confronto tra i candidati),
potendo eventualmente assumere rilevanza solo nella successiva
fase di esecuzione e gestione del contratto.
In sede di gara la stazione appaltante risulta aver proceduto
alla valutazione dell'elemento qualitativo delle offerte
assegnando al costituendo raggruppamento di imprese Coop
Service-Eurocoop il punteggio più alto (punti 50) mentre,
dopo l’apertura delle offerte economiche, al medesimo costituendo
raggruppamento di imprese Coopservice/Eurocoop - il quale
aveva formulato la più alta offerta economica, sia pure
inferiore all'importo massimo fissato dalla lettera di invito
– veniva assegnato, per il prezzo, il punteggio più basso
(punti 41,044) che tuttavia, sommato al punteggio "qualità",
gli consentiva di conseguire comunque il più alto punteggio
complessivo (91,044).
In data 4 dicembre 2003 il servizio veniva quindi aggiudicato
al citato raggruppamento di imprese. Successivamente, l'Azienda
sanitaria, nell'adozione degli atti che avrebbero portato
all'avvio del servizio da parte dell'aggiudicatario, rilevava
la presenza di errori materiali nell'indicazione di alcuni
prezzi unitari mq/anno per singoli servizi di pulizia e
sanificazione - distinti per tipologie di aree e frequenze
di interventi - di cui si componeva la voce A) "Servizio
di pulizia e sanificazione".
Con l’atto impugnato la stazione appaltante afferma espressamente
e – a parere del Collegio – del tutto correttamente di ritenere
inequivocamente ed incontestabilmente espressa la volontà
dell'aggiudicatario Coopservice/Eurocoop di svolgere il
complessivo servizio oggetto di gara di cui ai sopraricordati
quattro punti A), B), C) e D) per un importo complessivo
di € 1.159.585,15.
In particolare, appare assolutamente inequivoca ed incontestabile
la volontà di Coopservice/Eurocoop di indicare le cifre
che si leggono nella terza e ultima colonna della tabella
allegata all'offerta, sicchè si deve ritenere che, come
asserito dall’amministrazione, la correzione degli errori
commessi nell’indicazione di sette dei prezzi unitari mq/anno,
esposti nella seconda colonna non alterava la par condicio
tra i concorrenti e poteva ritenersi, di fatto "imposta"
dalla lettera d'invito , che già esplicitava il principio
secondo cui, in caso di difformità tra prezzo in cifre e
prezzo in lettere del ben più pregnante prezzo complessivo,
sarebbe stato preso in considerazione quello più vantaggioso
per l’Azienda, senza alcuna conseguenza in ordine all’ammissibilità
dell’offerta.
Rimarca ancora a questo proposito il Collegio che, come
correttamente messo in rilievo nella deliberazione n. 56
dell’11.2.2004, i suddetti prezzi erano irrilevanti al fine
del confronto concorrenziale delle offerte per il quale
veniva in considerazione solo l’importo complessivo del
servizio, la cui indicazione era chiara e inequivoca.
La successiva correzione dei prezzi unitari si rivela pertanto
logica e coerente con la lettera d'invito e tutta la lex
specialis di gara, che non prevedeva alcuna conseguenza
per eventuali discrepanze fra i prezzi unitari e quello
complessivo, tant’è che l’invocata esclusione dell’offerta
si rivelerebbe addirittura contraria all’impostazione base
della gara, con la scelta di un’aggiudicazione a corpo per
un prezzo complessivamente indicato, ed alla specifica previsione
di irrilevanza di divergenze nella stessa indicazione di
tale prezzo in lettere e in cifre.
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso è quindi infondato
e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza
ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
premessa, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente a rifondere all’amministrazione
ed alla controinteressata costituita le spese e competenze
del presente giudizio liquidate in complessivi euro 2.000,00
in favore di ciascuna delle suddette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio,
il 19 gennaio 2005.
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Depositata nella segreteria del Tribunale
il 2 marzo 2005
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