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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 4 marzo 2005 n. 1576
Pres. A. Onorato, est. F. Guarracino
Ciampi ed altri (Avv. V. Giuliano) c. Comune di San Martino Sannita (Avv. B. Vesce).


1. Elezioni – Ricorso avverso le operazione elettorali – Inidoneità ad inficiare il risultato elettorale – Infondatezza del ricorso – Sussiste.

 

2. Elezioni – Ricorso avverso le operazione elettorali – Inidoneità ad inficiare il risultato elettorale – Infondatezza del ricorso – Fattispecie.

1. Deve ritenersi infondato il ricorso avverso le operazioni elettorali le cui censure non sono idonee, attraverso la cd. prova di resistenza, ad inficiare il risultato elettorale.

 

2. Se pure le censure avanzate dal ricorrente avverso le operazioni elettorali fossero da considerarsi fondate, alla luce della differenza tra i voti delle liste, il ricorso deve considerarsi infondato laddove il risultato elettorale supererebbe comunque la prova di resistenza, in quanto la sottrazione e l'aggiunta, rispettivamente, dei voti contestati non muterebbe il risultato della consultazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione II

 

composto dai signori magistrati:
Antonio Onorato Presidente
Francesco Guerriero Consigliere
Francesco Guarracino Referendario rel.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 9387/2004, proposto da
CIAMPI Angelo, TISO Pellegrino, DE BELLIS Anna, DE IESO Francesco, MOLINARO Anna, PALOMBA Carlo, PECORELLI Francesco, PELLINO Pasquale, VERLENGIERI Italo, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Giuliano ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Bruno Mantovani in Napoli, via Morgantini n. 3;

 

contro

 

il Comune di San Martino Sannita, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Bartolo Vesce ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Vincenzo Mottola in Napoli, Centro Direzionale, Is. E4;

 

e nei confronti di
DE FIGLIO Michele, D'AURIA Gerardo, DE CAPUA Gaetano, DE PASQUALE Augusto, GLOBO Giuseppe, PALERMO Antonio, SALERNO Lina, SANTUCCI Carmine, VERGA Angelo, non costituitisi in giudizio;

 

e con l'intervento di
MAINOLFI Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Del Basso De Caro e Camillo Cancellarlo ed agli effetti del presente giudizio domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, P.zza Municipio n. 64

 

per l’annullamento
delle operazioni di voto svolte in data 13 giugno 2004 e del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco redatto dall'Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali in data 14 giugno 2004.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione intimata;
Visto l'atto di intervento di Mainolfi Giuseppe;
Vista l'ordinanza del 2 dicembre 2004, n. 958;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;
Udito, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004, i difensori delle parti, come da verbale;

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso depositato il 13 luglio 2004 i ricorrenti, nella loro duplice qualità di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali e di candidati, hanno esposto che in data 13 giugno 2004 si sono svolte le elezioni per l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale di San Martino Sannita e che alla relativa competizione elettorale hanno partecipato due liste: la n. 1, con candidato a Sindaco il sig. Michele De Figlio, che ha prevalso, unitamente ai controinteressati, proclamati eletti consiglieri comunali, con voti 445 e quella n. 2, con candidato a Sindaco il sig. Ciampi Angelo che, avendo riportato voti 424, unitamente agli altri ricorrenti, Tiso Pellegrino, Molinari Anna e De Bellis Anna, è stato proclamato eletto consigliere comunale.
Dolendosi per il risultato elettorale di cui sopra ed avendo interesse ad uno diverso, i ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe deducendo, con unico motivo di censura, "Violazione dell'art. 64 e dell'art. 57, comma 3°, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Violazione dell'art. 51, comma 5°, del D.L.vo n° 267 del 18.8.2000", atteso che i Presidenti delle due Sezioni elettorali del Comune di San Martino Sannita avrebbero erroneamente attribuito al candidato De Figlio Michele un numero di voti pari a 37 che - in violazione dell'art. 64 rubricato - sarebbero dovuti essere considerati nulli in quanto presenterebbero scritture e segni tali da far ritenere la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto ed in quanto il candidato non sarebbe stato designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
In particolare, evidenziano i ricorrenti come nella Sezione n. 1 sarebbero state considerate valide (con attribuzione di preferenza al candidato Angelo Verga) schede recanti solo la scritta "V" nello spazio riservato all'espressione di preferenza, senza espressione di voto di lista, mentre in entrambe le Sezioni sarebbero state ritenute valide (con attribuzione di preferenza al candidato Globo Giuseppe) schede recanti nello spazio riservato all'espressione di preferenza il solo prenome.
Inoltre, sarebbero state ritenute valide schede recanti vari segni di riconoscimento, denunciandosi in sostanza che:
a) alcuni voti sarebbero stati ritenuti validi ed assegnati in favore del sig. Globo Giuseppe, mentre - trattandosi di schede recanti scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto, senza trovare alcuna ragionevole spiegazione nella modalità con cui l'elettore avrebbe inteso esprimere il proprio voto - si sarebbero dovuti, alla stregua dell'art. 64 rubricato, dichiarare nulli, in quanro avrebbero presentato come segni di riconoscimento la circostanza di indicare alcune lettere del predetto cognome Globo (in particolare la lettera O e la lettera L) con scrittura gigantesca rispetto al resto delle lettere che sarebbero state, invece, indicate con scrittura piccola; evidenziando al riguardo come, in mancanza dell'indicazione del voto di lista, la mera indicazione della preferenza, formulata attraverso l'espressione del solo prenome del candidato della stessa lista, pur in assenza di candidati delle altre liste aventi il medesimo prenome, non sarebbe idonea a costituire valida espressione del voto, attesa l'intenzione dell'elettore di farsi riconoscere;
b) sarebbero state considerate valide schede recanti il voto di preferenza per candidati a consiglieri della lista n. 1 che, invece, avrebbero dovuto essere considerati nulli, perché espressi nello spazio riservato al voto in favore dei candidati della lista n. 2, senza che vi fosse l'indicazione di voto per la lista: circostanza, questa, tale da rendere incomprensibili la reale intenzione dell'elettore.
Fissata l'udienza di discussione, copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, è stata depositata in data 10 agosto 2004.
Si è costituito in giudizio il Comune di San Martino Sannita eccependo con memoria l'infondatezza del ricorso.
E' altresì intervenuto in giudizio ad opponendum il sig. Mainolfi Giuseppe, elettore del Comune di San Martino Sannita, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 2 dicembre 2004, n. 958, sono stati disposti adempimenti istruttori, consistenti nella verificazione, ad opera di uno o più funzionari nominati dal Prefetto di Benevento, in contradditorio con le parti costituite, della circostanza per la quale, alla stregua delle dedotte censure, relativamente ad entrambe le Sezioni un numero di voti pari a 37 erano da considerare nulli.
Parte ricorrente ha depositato in data 11 gennaio 2005 copia della quietanza di versamento del compenso spettante ai funzionari prefettizi, come stabilito dalla predetta ordinanza come condizione di procedibilità.
Il 31 gennaio 2005 i funzionari incaricati hanno depositato la propria relazione.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2005, uditi i difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

Ritiene il Collegio che possa prescindersi dalla disamina delle eccezioni sollevate dalle parti resistenti in ordine alla genericità dei motivi di ricorso, che essi ritengono rivolto ad ottenere una sostanzaile rinnovazione dello scrutinio, poiché il ricorso appare manifestamente infondato.
I ricorrenti deducono l'illegittimità delle operazioni elettorali del 13 giugno 2004 del Comune di San Martino Sannita in relazione alla attribuzione di 37 voti a favore del sig. De Figlio Michele, candidato Sindaco, i quali sarebbero stati nulli per i seguenti motivi:
1) nella Sezione n. 1 sarebbero state considerate valide (con attribuzione di preferenza al candidato Angelo Verga) schede recanti solo la scritta "V" nello spazio riservato all'espressione di preferenza, senza espressione di voto di lista;
2) in entrambe le Sezioni sarebbero state ritenute valide (con attribuzione di preferenza al candidato Globo Giuseppe) schede recanti nello spazio riservato all'espressione di preferenza il solo prenome;
3) sarebbero state ritenute valide e assegnate in favore del sig. Globo Giuseppe, schede recanti scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto, le quali avrebbero presentato come segni di riconoscimento l'indicazione di alcune lettere del cognome Globo (in particolare la lettera O e la lettera L) con scrittura gigantesca rispetto al resto delle lettere, indicate invece con scrittura piccola;
4) sarebbero state ritenute valide schede recanti il voto di preferenza per candidati a consigliere della lista n. 1 espresso nello spazio riservato al voto in favore dei candidati della lista n. 2, senza che vi fosse indicazione di voto per una lista, e perciò da considerarsi nulli perché espressi in maniera tale da ingenerare obiettiva incertezza sulle reali intenzioni dell'elettore.
Nessuna di tali censure (al cui esame è circoscritta la cognizione del Collegio per il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato: cfr. C.d.S., sez. V, 30 giugno 2003, n. 3865) è idonea, tuttavia, ad inficiare il risultato elettorale.
Quanto infatti alla prima censura, nel corso della verificazione non sono state rinvenute, in nessuna delle due sezioni, schede recanti la sola scritta "V" nello spazio riservato all'espressione di preferenza e senza espressione di voto di lista.
Quanto alla seconda censura, sono state rinvenute soltanto tre schede recanti nello spazio riservato all'espressione di preferenza il solo prenome. Quanto alla terza censura, tra i voti assegnati al candidato Globo sono state rinvenute due schede recante l'indicazione del solo prenome Giuseppe (esse sono comprese tra le tre prima menzionate in relazione alla seconda censura) e una scheda in cui la preferenza è stata espressa con l'indicazione "ing. Globo"; nonché una quarta scheda contenente, dopo la indicazione del cognome "Globo", un segno riconducibile alla lettera "G", iniziale del prenome del candidato, in quanto scritta con grafia identica a quella dell'iniziale del cognome Infine, quanto alla quarta censura, non sono state riscontrate schede recanti il voto di preferenza per candidati della lista n. 1 nello spazio riservato al voto in favore dei candidati della lista n. 2.
Conseguentemente, anche ove le cinque schede menzionate (in relazione al secondo e terzo motivo di censura) fossero da ritenersi nulle, poiché la differenza di voti tra le due liste era risultata essere di voti ventuno, il risultato elettorale supererebbe comunque la prova di resistenza, in quanto la sottrazione e l'aggiunta, rispettivamente, dei predetti voti non muterebbe il risultato della consultazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, respinge il ricorso in epigrafe.-------------------------------------
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di San Martino Sannita e di Mainolfi Giuseppe, che liquida rispettivamente nella somma di € 1000,00 (mille/00) e nella somma di € 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA e CPA.-----------
Pone definitivamente a carico dei ricorrenti il compenso spettante ai funzionari prefettizi incaricati degli incombenti istruttori.--
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.---------------------------------------------------------------
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2005.

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