| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 4 marzo 2005
n. 1576
Pres. A. Onorato, est. F. Guarracino
Ciampi ed altri (Avv. V. Giuliano) c. Comune di San Martino
Sannita (Avv. B. Vesce). |
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1. Elezioni – Ricorso avverso le operazione
elettorali – Inidoneità ad inficiare il risultato elettorale
– Infondatezza del ricorso – Sussiste.
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2. Elezioni – Ricorso avverso le operazione
elettorali – Inidoneità ad inficiare il risultato elettorale
– Infondatezza del ricorso – Fattispecie.
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1. Deve ritenersi infondato il ricorso avverso
le operazioni elettorali le cui censure non sono idonee,
attraverso la cd. prova di resistenza, ad inficiare il risultato
elettorale.
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2. Se pure le censure avanzate dal ricorrente
avverso le operazioni elettorali fossero da considerarsi
fondate, alla luce della differenza tra i voti delle liste,
il ricorso deve considerarsi infondato laddove il risultato
elettorale supererebbe comunque la prova di resistenza,
in quanto la sottrazione e l'aggiunta, rispettivamente,
dei voti contestati non muterebbe il risultato della consultazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
sezione II
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composto dai signori magistrati:
Antonio Onorato Presidente
Francesco Guerriero Consigliere
Francesco Guarracino Referendario rel.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 9387/2004, proposto da
CIAMPI Angelo, TISO Pellegrino, DE BELLIS
Anna, DE IESO Francesco, MOLINARO Anna,
PALOMBA Carlo, PECORELLI Francesco, PELLINO
Pasquale, VERLENGIERI Italo, rappresentati e
difesi dall'avv. Vincenzo Giuliano ed elettivamente domiciliati
presso lo studio dell'avv. Bruno Mantovani in Napoli, via
Morgantini n. 3;
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contro
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il Comune di San Martino Sannita,
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato
e difeso dall'avv. Bartolo Vesce ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell'avv. Vincenzo Mottola in Napoli, Centro
Direzionale, Is. E4;
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e nei confronti di
DE FIGLIO Michele, D'AURIA Gerardo, DE CAPUA Gaetano,
DE PASQUALE Augusto, GLOBO Giuseppe, PALERMO Antonio, SALERNO
Lina, SANTUCCI Carmine, VERGA Angelo, non costituitisi
in giudizio;
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e con l'intervento di
MAINOLFI Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avvocati
Umberto Del Basso De Caro e Camillo Cancellarlo ed agli
effetti del presente giudizio domiciliato presso la Segreteria
del T.A.R. Campania in Napoli, P.zza Municipio n. 64
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per l’annullamento
delle operazioni di voto svolte in data 13 giugno 2004 e
del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di
Sindaco redatto dall'Adunanza dei Presidenti delle sezioni
elettorali in data 14 giugno 2004.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione intimata;
Visto l'atto di intervento di Mainolfi Giuseppe;
Vista l'ordinanza del 2 dicembre 2004, n. 958;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;
Udito, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004, i difensori
delle parti, come da verbale;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso depositato il 13 luglio 2004
i ricorrenti, nella loro duplice qualità di elettori regolarmente
iscritti nelle liste elettorali e di candidati, hanno esposto
che in data 13 giugno 2004 si sono svolte le elezioni per
l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio
Comunale di San Martino Sannita e che alla relativa competizione
elettorale hanno partecipato due liste: la n. 1, con candidato
a Sindaco il sig. Michele De Figlio, che ha prevalso, unitamente
ai controinteressati, proclamati eletti consiglieri comunali,
con voti 445 e quella n. 2, con candidato a Sindaco il sig.
Ciampi Angelo che, avendo riportato voti 424, unitamente
agli altri ricorrenti, Tiso Pellegrino, Molinari Anna e
De Bellis Anna, è stato proclamato eletto consigliere comunale.
Dolendosi per il risultato elettorale di cui sopra ed avendo
interesse ad uno diverso, i ricorrenti hanno impugnato gli
atti in epigrafe deducendo, con unico motivo di censura,
"Violazione dell'art. 64 e dell'art. 57, comma 3°, del D.P.R.
16 maggio 1960, n. 570. Violazione dell'art. 51, comma 5°,
del D.L.vo n° 267 del 18.8.2000", atteso che i Presidenti
delle due Sezioni elettorali del Comune di San Martino Sannita
avrebbero erroneamente attribuito al candidato De Figlio
Michele un numero di voti pari a 37 che - in violazione
dell'art. 64 rubricato - sarebbero dovuti essere considerati
nulli in quanto presenterebbero scritture e segni tali da
far ritenere la volontà dell'elettore di far riconoscere
il proprio voto ed in quanto il candidato non sarebbe stato
designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da
ogni altro candidato della stessa lista.
In particolare, evidenziano i ricorrenti come nella Sezione
n. 1 sarebbero state considerate valide (con attribuzione
di preferenza al candidato Angelo Verga) schede recanti
solo la scritta "V" nello spazio riservato all'espressione
di preferenza, senza espressione di voto di lista, mentre
in entrambe le Sezioni sarebbero state ritenute valide (con
attribuzione di preferenza al candidato Globo Giuseppe)
schede recanti nello spazio riservato all'espressione di
preferenza il solo prenome.
Inoltre, sarebbero state ritenute valide schede recanti
vari segni di riconoscimento, denunciandosi in sostanza
che:
a) alcuni voti sarebbero stati ritenuti validi ed assegnati
in favore del sig. Globo Giuseppe, mentre - trattandosi
di schede recanti scritte o segni estranei alle esigenze
di espressione del voto, senza trovare alcuna ragionevole
spiegazione nella modalità con cui l'elettore avrebbe inteso
esprimere il proprio voto - si sarebbero dovuti, alla stregua
dell'art. 64 rubricato, dichiarare nulli, in quanro avrebbero
presentato come segni di riconoscimento la circostanza di
indicare alcune lettere del predetto cognome Globo (in particolare
la lettera O e la lettera L) con scrittura gigantesca rispetto
al resto delle lettere che sarebbero state, invece, indicate
con scrittura piccola; evidenziando al riguardo come, in
mancanza dell'indicazione del voto di lista, la mera indicazione
della preferenza, formulata attraverso l'espressione del
solo prenome del candidato della stessa lista, pur in assenza
di candidati delle altre liste aventi il medesimo prenome,
non sarebbe idonea a costituire valida espressione del voto,
attesa l'intenzione dell'elettore di farsi riconoscere;
b) sarebbero state considerate valide schede recanti il
voto di preferenza per candidati a consiglieri della lista
n. 1 che, invece, avrebbero dovuto essere considerati nulli,
perché espressi nello spazio riservato al voto in favore
dei candidati della lista n. 2, senza che vi fosse l'indicazione
di voto per la lista: circostanza, questa, tale da rendere
incomprensibili la reale intenzione dell'elettore.
Fissata l'udienza di discussione, copia del ricorso e del
decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, è stata
depositata in data 10 agosto 2004.
Si è costituito in giudizio il Comune di San Martino Sannita
eccependo con memoria l'infondatezza del ricorso.
E' altresì intervenuto in giudizio ad opponendum il sig.
Mainolfi Giuseppe, elettore del Comune di San Martino Sannita,
concludendo per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 2 dicembre 2004, n. 958, sono stati disposti
adempimenti istruttori, consistenti nella verificazione,
ad opera di uno o più funzionari nominati dal Prefetto di
Benevento, in contradditorio con le parti costituite, della
circostanza per la quale, alla stregua delle dedotte censure,
relativamente ad entrambe le Sezioni un numero di voti pari
a 37 erano da considerare nulli.
Parte ricorrente ha depositato in data 11 gennaio 2005 copia
della quietanza di versamento del compenso spettante ai
funzionari prefettizi, come stabilito dalla predetta ordinanza
come condizione di procedibilità.
Il 31 gennaio 2005 i funzionari incaricati hanno depositato
la propria relazione.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2005, uditi i difensori
delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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Ritiene il Collegio che possa prescindersi
dalla disamina delle eccezioni sollevate dalle parti resistenti
in ordine alla genericità dei motivi di ricorso, che essi
ritengono rivolto ad ottenere una sostanzaile rinnovazione
dello scrutinio, poiché il ricorso appare manifestamente
infondato.
I ricorrenti deducono l'illegittimità delle operazioni elettorali
del 13 giugno 2004 del Comune di San Martino Sannita in
relazione alla attribuzione di 37 voti a favore del sig.
De Figlio Michele, candidato Sindaco, i quali sarebbero
stati nulli per i seguenti motivi:
1) nella Sezione n. 1 sarebbero state considerate valide
(con attribuzione di preferenza al candidato Angelo Verga)
schede recanti solo la scritta "V" nello spazio riservato
all'espressione di preferenza, senza espressione di voto
di lista;
2) in entrambe le Sezioni sarebbero state ritenute valide
(con attribuzione di preferenza al candidato Globo Giuseppe)
schede recanti nello spazio riservato all'espressione di
preferenza il solo prenome;
3) sarebbero state ritenute valide e assegnate in favore
del sig. Globo Giuseppe, schede recanti scritte o segni
estranei alle esigenze di espressione del voto, le quali
avrebbero presentato come segni di riconoscimento l'indicazione
di alcune lettere del cognome Globo (in particolare la lettera
O e la lettera L) con scrittura gigantesca rispetto al resto
delle lettere, indicate invece con scrittura piccola;
4) sarebbero state ritenute valide schede recanti il voto
di preferenza per candidati a consigliere della lista n.
1 espresso nello spazio riservato al voto in favore dei
candidati della lista n. 2, senza che vi fosse indicazione
di voto per una lista, e perciò da considerarsi nulli perché
espressi in maniera tale da ingenerare obiettiva incertezza
sulle reali intenzioni dell'elettore.
Nessuna di tali censure (al cui esame è circoscritta la
cognizione del Collegio per il principio della corrispondenza
tra il chiesto ed il pronunciato: cfr. C.d.S., sez. V, 30
giugno 2003, n. 3865) è idonea, tuttavia, ad inficiare il
risultato elettorale.
Quanto infatti alla prima censura, nel corso della verificazione
non sono state rinvenute, in nessuna delle due sezioni,
schede recanti la sola scritta "V" nello spazio riservato
all'espressione di preferenza e senza espressione di voto
di lista.
Quanto alla seconda censura, sono state rinvenute soltanto
tre schede recanti nello spazio riservato all'espressione
di preferenza il solo prenome. Quanto alla terza censura,
tra i voti assegnati al candidato Globo sono state rinvenute
due schede recante l'indicazione del solo prenome Giuseppe
(esse sono comprese tra le tre prima menzionate in relazione
alla seconda censura) e una scheda in cui la preferenza
è stata espressa con l'indicazione "ing. Globo"; nonché
una quarta scheda contenente, dopo la indicazione del cognome
"Globo", un segno riconducibile alla lettera "G", iniziale
del prenome del candidato, in quanto scritta con grafia
identica a quella dell'iniziale del cognome Infine, quanto
alla quarta censura, non sono state riscontrate schede recanti
il voto di preferenza per candidati della lista n. 1 nello
spazio riservato al voto in favore dei candidati della lista
n. 2.
Conseguentemente, anche ove le cinque schede menzionate
(in relazione al secondo e terzo motivo di censura) fossero
da ritenersi nulle, poiché la differenza di voti tra le
due liste era risultata essere di voti ventuno, il risultato
elettorale supererebbe comunque la prova di resistenza,
in quanto la sottrazione e l'aggiunta, rispettivamente,
dei predetti voti non muterebbe il risultato della consultazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura
indicata in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, Sezione Seconda, respinge il ricorso in epigrafe.-------------------------------------
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
in favore del Comune di San Martino Sannita e di Mainolfi
Giuseppe, che liquida rispettivamente nella somma di € 1000,00
(mille/00) e nella somma di € 500,00 (cinquecento/00), oltre
IVA e CPA.-----------
Pone definitivamente a carico dei ricorrenti il compenso
spettante ai funzionari prefettizi incaricati degli incombenti
istruttori.--
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.---------------------------------------------------------------
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24
febbraio 2005.
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