| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 4 marzo 2005
n. 1577
Pres. A. Onorato , est. U. Maiello
Romano Giovanni, (Avv. Daniele Perna) c. Provincia di Napoli
(n.c.) e Galdiero Pasquale (Avv.ti Antonio Corso e Avv.
Nicola Galdiero) |
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1. Elezioni – Ricorso avverso i risultati
elettorali – Potere istruttorio del Tribunale – Sussiste
– Limiti.
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2. Elezioni – Elezioni Provinciali – Modalità
di attribuzione dei seggi – Fattispecie.
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3. Elezioni – Elezioni provinciali – Mancato
computo dei voti espressi nei collegi uninominali – Illegittimità
delle operazioni elettorali – Sussiste.
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1. In materia di ricorsi elettorali il ricorrente
ha l’onere di introdurre ritualmente il gravame e corredare
lo stesso con circostanziati principi di prova, restando
nella disponibilità del Tribunale, nell’esercizio dei propri
poteri istruttori, di verificare la fondatezza delle censure,
disponendo all’uopo approfondimenti utili ad esplorare i
profili in contestazione.
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2. Ai sensi dell’art. 75 del d. lgs. 267/2000,
sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati
di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre
individuali che vanno determinate moltiplicando il numero
dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento
e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi
nel collegio per i candidati a consigliere provinciale.
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3. E’ illegittima l’elezione di un candidato
a consigliere provinciale qualora, nelle operazioni di riporto
dei voti validi espressi nei collegi uninominali, sono stati
omessi i voti validamente espressi a favore di altro candidato
e tali voti idonei a sovvertire le risultanze della consultazione
elettorale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
Sezione Seconda
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composto dai Signori Magistrati:
Dott. Antonio Onorato Presidente
Dott. Francesco Guerriero Consigliere
Dott. Umberto Maiello Ref., estensore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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A) sul ricorso n. 9777/2004 proposto da
ROMANO Giovanni, rappresentato e difeso dall’Avv.
Daniele Perna ed elettivamente domiciliato presso lo studio
del medesimo difensore in Napoli al centro direzionale Is.
F/12;
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contro
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la Provincia di Napoli, in persona
del Presidente pro – tempore, n.c.; Galdiero Pasquale, rappresentato
e difeso dall’Avv. Antonio Corso e dall’Avv. Nicola Galdiero
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo
difensore in Napoli alla via S. Lucia n°110 – ricorrente
incidentale
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per l’annullamento
a) del verbale di proclamazione degli eletti alla carica
di Presidente e Consigliere Provinciale del Consiglio Provinciale
di Napoli, in parte qua, e di tutti gli atti preordinati
e connessi relativi alle elezioni del 12/13 giugno 2004,
nella parte in cui non indicano il ricorrente eletto nella
lista dell’UDC e per la conseguente correzione del risultato;
b) del verbale dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale
presso il Tribunale di Nola – collegio uninominale Acerra
e delle operazioni di scrutinio e, comunque, di tutte le
operazioni elettorali eseguite nel collegio provinciale
n°17 di Acerra ( sezione elettorale n°2 di Casalnuovo);
c) del verbale dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale
presso il Tribunale di Napoli – collegio uninominale Marano
e delle operazioni di scrutinio e, comunque, di tutte le
operazioni elettorali eseguite nel collegio provinciale
n° 29 di Marano ( sezioni nn°47 e 48 di Marano, n°1 di Calvizzano;
d) per quanto possa occorrere, del verbale delle operazioni
dell’Ufficio Elettorale Centrale;
e) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;
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per la correzione
del risultato elettorale e la conseguente sostituzione del
candidato Romano Giovanni al candidato Galdiero Pasquale
quale eletto alla carica di consigliere provinciale per
la lista UDC;
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B) sui motivi aggiunti proposti con atto
depositato il 17.2.2005
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Visto il ricorso con i relativi allegati,
come integrato dai motivi aggiunti;
Visto il ricorso incidentale;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 24 febbraio 2005 il dott.
Umberto Maiello;
Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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In data 12 e 13 giugno 2004 hanno avuto luogo
le consultazioni elettorali amministrative per il rinnovo
delle cariche di Presidente e Consigliere Provinciale della
Provincia di Napoli.
Alle stesse ha partecipato anche il ricorrente Romano Giovanni,
quale candidato per la lista dell’UDC nel collegio uninominale
di Acerra.
A conclusione delle operazioni di scrutinio il ricorrente
è stato graduato come primo dei non eletti con una cifra
individuale di 12,06830 % ( 5.612 voti validi rispetto a
46.502 voti validi di collegio ), di seguito al controinteressato
Galdiero Pasquale, candidato nel collegio uninominale di
Marano, cui è stata assegnata una migliore cifra individuale
pari a 12,26011 % ( 5.328 voti validi su una cifra totale
di collegio pari a 43.458).
Lamenta il ricorrente che le operazioni elettorali e, conseguentemente,
i risultati e la proclamazione degli eletti, sono state
viziati da illegittimità tali da modificare gli esiti elettorali;
deduce, all’uopo, le irregolarità compendiate nei seguenti
motivi di gravame: violazione e falsa applicazione del t.u.
570/1960; violazione e falsa applicazione degli artt. 71
e ss. del d. lvo 267/2000; violazione e falsa applicazione
della legge n°122/1951; violazione del giusto procedimento
di legge.
Segnatamente:
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A)in relazione al collegio uninominale
29 di Marano:
1) la cifra individuale del controinteressato Galdiero Pasquale
non sarebbe stata correttamente calcolata, avendo l’Ufficio
Elettorale centrale erroneamente riportato il numero dei
voti validi di collegio ( pari a 43.467 e non a 43.458).
2) la cifra individuale del controinteressato Galdiero Pasquale
risulterebbe determinata senza tener conto dei voti validi
espressi nelle sezioni elettorali n°48 di Marano e n°1 di
Calvizzano;
3) relativamente alla sezione n°47 di Marano risulterebbero
utilizzati dati erronei ai fini del computo del voti validamente
espressi;
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B) in relazione al collegio uninominale
17 di Acerra:
- Nella Sezione elettorale n°2 di Casalnuovo non risulterebbero
riportati i voti espressi in favore dei singoli consiglieri,
sicchè, nella determinazione della cifra individuale elettorale,
l’Ufficio Elettorale Centrale non avrebbe conteggiato i
voti riportati dal ricorrente nella suddetta sezione.
Si è costituito in giudizio il controinteressato Galdiero
Pasquale, il quale ha spiegato, a sua volta, ricorso incidentale,
deducendo la violazione e/o falsa applicazione del d.p.r.
570/1960, del d.lvo 267/2000 e della legge 122/1951, eccesso
di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto,
sviamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione.
Con ordinanza assunta all’udienza del 25.11.2004, il Collegio
ha disposto incombenti istruttori, cui l’Amministrazione
all’uopo onerata ha ritualmente ottemperato.
All’udienza del 24.2.2005 il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso principale è fondato e, pertanto,
va accolto, mentre, in relazione al ricorso incidentale,
s’impone una pronuncia di rigetto.
Va, anzitutto, disattesa l’eccezione formulata dal controinteressato
Galdiero Pasquale, secondo cui il ricorso principale sarebbe
inammissibile o improcedibile a cagione della mancata allegazione,
a corredo delle proposte censure, di elementi di riscontro
idonei a superare il valore probatorio da cui risulterebbe
assistita la documentazione conclamante gli esiti delle
consultazioni elettorali.
Di contro, rileva il Tribunale che le questioni introdotte
con il gravame principale appaiono ritualmente proposte,
nonché corredate da circostanziati principi di prova, che
il Collegio, nell’esercizio dei propri poteri istruttori,
ha inteso verificare, disponendo all’uopo approfondimenti
utili ad esplorare i profili in contestazione.
La rilevanza delle censure attoree resta, dunque, affidata
alle valutazioni di merito di seguito esposte.
Tanto premesso, vale premettere, ai fini di una compiuta
esposizione, che la controversia in esame verte essenzialmente
sull’esatta definizione della cifra individuale del ricorrente
Romano Giovanni e del controinteressato Galdiero Pasquale,
in vista della posizione da assegnare ai predetti nella
graduatoria dei candidati alle elezioni de quibus nella
lista dell’UDC.
All’uopo, giova rilevare che, secondo il chiaro disposto
dell’art. 75 del d. lgs. 267/2000, sono proclamati eletti
consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo
l'ordine delle rispettive cifre individuali che vanno determinate
moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun
candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale
dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a
consigliere provinciale.
Il chiaro tenore letterale della disposizione in commento
consente, anzitutto, di disattendere la prima censura, secondo
cui l’Ufficio Elettorale Centrale avrebbe erroneamente riportato
– in relazione al collegio uninominale provinciale di Marano
- il numero totale dei voti validi di collegio: invero il
predetto Ufficio avrebbe conteggiato 43.458 voti, obliterando
inspiegabilmente le risultanze del verbale dell’Ufficio
elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Napoli
che aveva riportato il dato complessivo di 43.467 voti.
Nella prospettiva attorea, l’Ufficio Centrale Elettorale
non avrebbe tenuto conto dei 9 voti riportati dalla lista
D.C.
Di contro, osserva il Collegio che l’Ufficio Elettorale
Centrale ha correttamente provveduto al computo dei voti
validi di collegio , atteso che i voti assegnati al candidato
della lista D.C. risultavano già riportati nello stesso
verbale dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale mediante
un riferimento descrittivo al simbolo della lista in argomento
( candidato Limone – bandiera bianca con scudo rosso ).
Con una seconda censura, la parte ricorrente deduce che
la cifra individuale del controinteressato Galdiero Pasquale
risulterebbe determinata senza tener conto dei voti validi
espressi nelle sezioni elettorali n°48 di Marano e n°1 di
Calvizzano.
Dalla disposta verifica – i cui esiti risultano compendiati
nella relazione della Prefettura di Napoli prot.llo 4.2.14/S.E./64
del 14 febbraio 2005 - è effettivamente emerso che nel modello
290 – AR dell’ufficio elettorale circoscrizionale presso
il Tribunale di Napoli, recante il prospetto dei voti validi
riportati dai candidati alla carica di consigliere comunale,
non sono stati inseriti i voti della sezione n°48 del Comune
di Marano ( Collegio Provinciale di Marano ). Dalla disamina
delle schede valide sono stati, invece, evinti n°512 voti
espressi in favore di tutti i candidati alla carica di consigliere
provinciale, di cui n°23 in favore del candidato Gald
iero Pasquale.
Lo stesso è a dirsi rispetto alla sezione n°1 di Calvizzano
( Collegio Provinciale di Marano ): anche in questo caso
nel modello 290 – AR dell’ufficio elettorale circoscrizionale
presso il Tribunale di Napoli non risultano riportati n°495
voti validi complessivamente espressi, di cui 30 da assegnare
a Galdiero Pasquale.
Con riferimento, poi, alla sezione n°47 del Comune di Marano
( Collegio Provinciale di Marano ), l’istruttoria ha consentito
di accertare l’erroneità dei dati riportati nel verbale
sezionale e nel modello 290 – AR dell’ufficio elettorale
circoscrizionale del Tribunale di Napoli, dove risultavano
indicati n°129 voti in totale, di cui n°2 assegnati al candidato
Galdiero.
L’esame delle tabelle di scrutinio ha consentito di rilevare,
invece, n°478 voti validi, di cui 17 scrutinati in favori
del candidato Galdiero.
Le medesime incongruenze sono state riscontrate anche in
relazione al Collegio Provinciale di Acerra per il quale
aveva presentato la propria candidatura il ricorrente Romano
Giovanni.
Segnatamente, in riferimento alla sezione n°2 del Comune
di Casalnuovo, il modello 290 – AR dell’ufficio elettorale
circoscrizionale presso il Tribunale di Napoli non riporta
voti assegnati, mentre l’esame del verbale della sezione
in questione e le tabelle di scrutinio consentono di ricostruire
in 565 la cifra totale dei voti espressi in favore dei candidati
alla carica di consigliere, di cui 88 in favore del candidato
Romano Giovanni.
Le divisate emergenze processuali inducono a ritenere fondate
le rivendicazioni attoree, in quanto le conclamate irregolarità,
sopra evidenziate, nelle operazioni di conteggio ovvero
di riporto dei voti validi espressi nei collegi uninominali
provinciali di Marano e di Acerra risultano idonee a sovvertire,
per quanto di interesse, gli esiti delle consultazioni elettorali
in argomento, che andrebbero rettificati nel senso del riconoscimento
come candidato eletto nelle liste dell’UDC il ricorrente
Romano Giovanni in sostituzione del controinteressato Galdiero
Pasquale.
Invero, alle stregua delle suesposte risultanze, le cifre
individuali delle parti in causa dovrebbero essere così
rideterminate:
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A) Quanto al ricorrente, giova rammentare
che al predetto risulta assegnata la cifra individuale di
12,06830 % ( 5.612 voti validi rispetto a 46.502 voti validi
di collegio).
Invece, la somma dei voti individuali riportati deve essere
corretta in 5700 voti ( ai 5.612 voti già assegnati vanno
aggiunti quelli – pari a 88 - della sezione n°2 di Casalnuovo
non riportati sul modello 290 – AR dell’ufficio elettorale
circoscrizionale), mentre il totale dei voti validi in favore
dei candidati alla carica di consigliere nel collegio di
Acerra va corretto in 47.067 ( considerando in aggiunta
i voti – pari a 565 - della sezione n°2 di Casalnuovo ).
Ne discende come cifra individuale corretta ( 5.700 x 100/
47.067) quella di 12,11040 %.
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B) quanto al controinteressato Galdiero Pasquale,
candidato nel collegio uninominale di Marano, la cifra individuale
ufficialmente assegnata risulta essere pari a 12,26011 %
( 5.328 voti validi su una cifra totale di collegio pari
a 43.458).
In realtà, occorre tener conto che il numero complessivo
dei voti validi di collegio riportati nel verbale dell’ufficio
elettorale centrale ( 43.458 e non 43.467 come rivendicato
dal ricorrente ) va incrementato di 512 voti espressi nella
sezione n°48 di Marano e di 495 voti espressi nella sezione
n°1 di Calvizzano, non riportati sul modello 290 – AR dell’ufficio
elettorale circoscrizionale. Vanno, altresì, aggiunti ulteriori
349 voti, quale differenza tra i voti validi effettivamente
espressi ( 478) nella sezione n°47 del Comune di Marano
e quelli ( 129 ) erroneamente riportati nel modello 290
– AR dell’ufficio elettorale circoscrizionale, sicchè l’ammontare
complessivo dei voti validi espressi nel collegio di Marano
in favore di candidati alla carica di consigliere provinciale
è pari a 44.814.
Allo stesso modo la somma dei voti individuali del candidato
Galdiero (5.328) va incrementata dei voti non conteggiati
ma effettivamente riportati nelle sezioni nn°47 di Marano
( n°15 voti quale differenza in aumento tra i voti riportati,
pari complessivamente a 17, e quelli assegnati, pari a 2),
n° 48 di Marano ( n°23 voti ) e n°1 di Calvizzano ( n°30
voti ), per un ammontare complessivo di 5396 ( n° 5.328
voti già riconosciuti + 23 + 30 + 15). Ne discende come
cifra individuale corretta quella di 12,04088 %.
Il raffronto delle rispettive cifre individuali individua
il ricorrente Romano Giovanni come miglior graduato.
A questo punto, conclusa la prognosi favorevole sull’esito
del ricorso principale, s’impone l’esame del ricorso incidentale,
mediante il quale il controinteressato Galdiero Pasquale
ha impugnato i medesimi atti denunciando vizi diversi, nella
prospettiva di far risaltare voti non conteggiati, idonei
ad assicurargli una cifra individuale tale da porlo a riparo
– nel senso che manterrebbe la medesima posizione nella
graduatoria dei candidati nella lista dell’UDC – dalle conseguenze
dell’accoglimento del ricorso principale.
L’effetto concretamente perseguito, ancorché l’iniziativa
risulti strutturata come azione impugnatoria, è quello tipico
di neutralizzare il ricorso principale e, dunque, di conservare
l’atto in ragione del miglioramento della posizione del
ricorrente incidentale.
Orbene, giova anticipare che le suesposte conclusioni cui
si è giunti per effetto della positiva delibazione del ricorso
principale non vengono messe in discussione dagli esiti
della verificazione condotta rispetto alle censure compendiate
nel ricorso incidentale che, pertanto, nella parte in cui
mira a mantenere la posizione di miglior graduato assegnata
a Galdiero Pasquale, va respinto.
Invero, dalle risultanze della verificazione disposta dal
Tribunale, i cui esiti sono esposti nella sopra richiamata
relazione della Prefettura di Napoli, è emerso che parte
delle irregolarità denunciate dal ricorrente incidentale
non trova riscontro e che, inoltre, le residue irregolarità
positivamente riscontrate nel corso degli accertamenti istruttori
non sono idonee a neutralizzare le conclusioni cui conduce
il ricorso principale, rimanendo dunque ferma, all’esito
di tale riscontro, la migliore cifra individuale del ricorrente
Romano Giovanni, con conseguente diritto del predetto a
vedersi proclamato eletto in sostituzione del ricorrente
incidentale Galdiero Pasquale.
Segnatamente, avuto riguardo alle operazioni di conteggio
dei voti validi complessivamente assegnati nel Collegio
di Marano, sono risultati corretti, contrariamente a quanto
dedotto dal ricorrente incidentale, i voti di collegio riportati
nel modello 290 – AR dell’ufficio elettorale circoscrizionale
del Tribunale di Napoli in riferimento alle sezioni n°4
di Calvizzano ( n°569 voti), n°12 di Qualiano ( n°572 voti)
e n°11 di Marano.
Viceversa, la verificazione disposta dal Collegio ha fatto
emergere le seguenti irregolarità di scrutinio: nella sezione
n°2 di Marano i voti validi espressi per i candidati alla
carica di consigliere comunale sono 503 e non 504 ( con
conseguente necessità di sottrarre n°1 voto), nella sezione
n°15 di Marano i voti validi sono 484 e non 492 ( con conseguente
necessità di sottrarre n°8 voti), nella sezione n°23 di
Marano i voti validi sono 568 e non 573 ( con conseguente
necessità di sottrarre n°5 voti), nella sezione n°40 di
Marano i voti validi sono 402 e non 411 ( con conseguente
necessità di sottrarre n°9 voti), nella sezione n°49 di
Marano i voti validi sono 529 e non 530 ( con conseguente
necessità di sottrarre n°1 voto), nella sezione n° 13 di
Qualiano i voti validi sono 540 e non 560 ( con conseguente
necessità di sottrarre n°20 voti).
Il prodotto delle suddette correzioni, pari a 43.414 voti
( 43458 – 44 ) validamente espressi nel collegio elettorale
di Marano in favore di candidati alla carica di consigliere
provinciale, va incrementato – giusta quanto già visto in
sede di esame dle ricorso principale - di 512 voti espressi
nella sezione n°48 di Marano e di 495 voti espressi nella
sezione n°1 di Calvizzano, non riportati sul modello 290
– AR dell’ufficio elettorale circoscrizionale.
Vanno, altresì, aggiunti ulteriori 349 voti, quale differenza
tra i voti validi effettivamente espressi ( 478) nella sezione
n°47 del Comune di Marano e quelli ( 129 ) erroneamente
riportati nel modello 290 – AR dell’ufficio elettorale circoscrizionale,
sicchè l’ammontare complessivo dei voti validi espressi
nel collegio di Marano in favore di candidati alla carica
di consigliere provinciale, tenuto conto anche delle irregolarità
denunciate dal ricorrente incidentale, è pari a 44.770.
Quanto al computo dei voti individuali espressi nel medesimo
collegio in favore del ricorrente incidentale Galdiero Pasquale,
sono risultati corretti, contrariamente a quanto dedotto,
i voti riportati nel modello 290 – AR dell’ufficio elettorale
circoscrizionale del Tribunale di Napoli riguardo alle sezioni
n°9 di Marano ( n°23 voti), e n°35 di Marano (n°21 voti),
mentre va corretto lo scrutinio dei voti effettuato presso
la sez. n°25 di Marano, dove i voti effettivamente riportati
sono 9 e non 8.
In definitiva, i voti individuali riportati dal ricorrente
incidentale restano quelli al predetto assegnati in sede
di scrutinio, pari a 5.328, incrementati dei voti non conteggiati
ma effettivamente riportati nelle sezioni nn°47 di Marano
( n°15 voti quale differenza in aumento tra i voti riportati,
pari complessivamente a 17, e quelli assegnati, pari a 2),
n° 48 di Marano ( n°23 voti ), n°1 di Calvizzano ( n°30
voti ) e n°25 di Marano ( n°1 voto ) per un ammontare complessivo
di 5.397 voti ( n° 5.328 voti già riconosciuti + 23 + 30
+ 15+1).
Orbene, la cifra individuale del candidato Galdiero Pasquale,
per effetto delle correzioni risultanti anche dal riconoscimento
delle irregolarità denunciate dal ricorrente incidentale,
sarebbe pari a 12,05495.
Avuto riguardo poi alle operazioni di conteggio dei voti
validi complessivamente assegnati nel Collegio di Acerra,
sono risultate infondate, contrariamente a quanto dedotto
dal ricorrente incidentale, le dedotte doglianze in ordine
ai voti di collegio riportati nel modello 290 – AR dell’ufficio
elettorale circoscrizionale del Tribunale di Nola in riferimento
alle sezioni n°6, 24, 37 di Acerra, n°3 e 29 di Casalnuovo.
Invero, la svolta istruttoria ha consentito di scrutinare
un numero di schede valide coincidenti con quelle conteggiate
ovvero, come ad es: nella sezione 6 di Acerra, un numero
di schede valide ( 413 ) inferiore a quelle riportate (414),
sicchè la pretesa azionata nel ricorso incidentale ad un
incremento dei voti espressi nelle predette sezioni è risultata
del tutto destituita di fondamento.
Viceversa, la verificazione disposta dal Collegio ha fatto
emergere le seguenti irregolarità di scrutinio: nella sezione
n°25 di Acerra i voti validi espressi per i candidati alla
carica di consigliere comunale sono 492 e non 491 ( con
conseguente necessità di aggiungere n°1 voto), nella sezione
n°45 di Acerra i voti validi sono 514 e non 494 ( con conseguente
necessità di aggiungere n°20 voti), nella sezione n°5 di
Acerra trova fondamento la richiesta di aggiungere n°14
voti, nella sezione n°6 di Casalnuovo i voti validi sono
608 e non 597 ( con conseguente necessità di aggiungere
n°11 voti), nella sezione n°19 di Casalnuovo i voti validi
sono 510 e non 508 ( con conseguente necessità di aggiungere
n°2 voti), nella sezione n°40 di Casalnuovo i voti validi
sono 535 e non 534 ( con conseguente necessità di aggiungere
n°1 voto).
Sempre in riferimento al Collegio di Acerra, il ricorrente
incidentale ha contestato il mancato computo di 200 voti
validamente espressi, in quanto idonei a disvelare con sufficiente
chiarezza la volontà dell’elettore e ciò nondimeno dichiarati
nulli nelle operazioni di scrutinio svoltesi presso le sezioni
di Acerra nn°1,2,3,5,9,15,18,20,24,26,28,35,39,45.
Di contro, la svolta istruttoria ha consentito di individuare
solo 43 schede – allegate alla relazione della Prefettura
di Napoli – rispetto alle quali potrebbe trovare applicazione
il principio ermeneutico del favor voti, con conseguente
incremento, nella misura suindicata, della cifra totale
dei voti validi di collegio.
Il prodotto delle suddette correzioni, pari a 46.594 (46.502
+ 49 + 43) validamente espressi nel collegio elettorale
di Acerra in favore di candidati alla carica di consigliere
provinciale, va incrementato – giusta quanto già visto in
sede di esame del ricorso principale - di 565 voti espressi
nella sezione n°2 di Casalnuovo, non riportati sul modello
290 – AR dell’ufficio elettorale circoscrizionale, sicchè
l’ammontare complessivo dei voti validi espressi nel collegio
di Acerra in favore di candidati alla carica di consigliere
provinciale, tenuto conto anche delle irregolarità denunciate
dal ricorrente incidentale, è pari a 47.159.
Quanto al computo dei voti individuali espressi nel medesimo
collegio in favore del ricorrente Romano Giovanni, sono
risultati corretti, contrariamente a quanto dedotto, i voti
riportati ( 49 ) nella sezione n°19 di Casalnuovo.
Del pari, la verifica condotta in relazione alle operazioni
di scrutinio delle sezioni n°1 e n°10 di Casalnuovo ha fornito
riscontro negativo alle censure proposte dal ricorrente
incidentale nella parte in cui lamentava voti genericamente
espressi in favore del candidato “Romano” e, dunque, tali
da non consentire di distinguere le preferenze assegnate
al candidato Romano Giovanni rispetto ad altro candidato
( Romano Alberto ) recante lo stesso cognome. In definitiva,
i voti individuali riportati dal ricorrente principale Romano
Giovanni restano quelli al predetto assegnati in sede di
scrutinio, pari a 5.612, incrementati dei voti non conteggiati
ma effettivamente riportati nella sezione n°2 di Casalnuovo
( 88 voti ) per un ammontare complessivo di 5.700 voti (
n° 5.612 voti già riconosciuti + 88).
Orbene, la cifra individuale del candidato Romano Giovanni,
per effetto delle correzioni risultanti dal riconoscimento
delle irregolarità denunciate anche dal ricorrente incidentale,
sarebbe pari a 12,08677 e, dunque, maggiore di quella del
controinteressato Galdieri Pasquale, pari a 12,05495.
In definitiva, in conformità agli esiti della verificazione
in oggetto, il Collegio osserva come vada accolto il ricorso
principale e, per l’effetto, s’impone la correzione dei
risultati elettorali nel senso che il candidato Romano Giovanni
deve essere collocato al secondo posto della lista dei candidati
del partito UDC, immediatamente dopo il candidato Testa
Nunzio Francesco ed immediatamente prima del candidato Galdiero
Pasquale.
In ragione di quanto sopra evidenziato, deve essere proclamato
eletto alla carica di consigliere provinciale Romano Giovanni
in luogo di Galdiero Pasquale.
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale
compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio, ponendo
tuttavia definitivamente a carico dei ricorrenti, principale
ed incidentale, la liquidazione in favore del Commissario
Prefettizio dei compensi fissati per la verificazione svolta
e dai predetti ricorrenti già anticipati.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe:
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1) accoglie il ricorso principale ed ordina
la correzione del risultato delle elezioni, nel senso che
il candidato Romano Giovanni sia collocato al secondo posto
della lista dei candidati del partito UDC, immediatamente
dopo il candidato Testa Nunzio Francesco ed immediatamente
prima del candidato Galdiero Pasquale, e, per l’effetto,
proclama eletto alla carica di consigliere provinciale Romano
Giovanni in luogo di Galdiero Pasquale;
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2) respinge il ricorso incidentale;
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3) dichiara compensate tra le parti le spese
processuali, ponendo tuttavia definitivamente a carico dei
ricorrenti, principale ed incidentale, la liquidazione in
favore del commissario prefettizio dei compensi fissati
per la verificazione svolta e dai predetti ricorrenti già
anticipati;
Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio
del 24 febbraio 2005.
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