Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 3-2005 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 4 marzo 2005 n. 1577
Pres. A. Onorato , est. U. Maiello
Romano Giovanni, (Avv. Daniele Perna) c. Provincia di Napoli (n.c.) e Galdiero Pasquale (Avv.ti Antonio Corso e Avv. Nicola Galdiero)


1. Elezioni – Ricorso avverso i risultati elettorali – Potere istruttorio del Tribunale – Sussiste – Limiti.

 

2. Elezioni – Elezioni Provinciali – Modalità di attribuzione dei seggi – Fattispecie.

 

3. Elezioni – Elezioni provinciali – Mancato computo dei voti espressi nei collegi uninominali – Illegittimità delle operazioni elettorali – Sussiste.

1. In materia di ricorsi elettorali il ricorrente ha l’onere di introdurre ritualmente il gravame e corredare lo stesso con circostanziati principi di prova, restando nella disponibilità del Tribunale, nell’esercizio dei propri poteri istruttori, di verificare la fondatezza delle censure, disponendo all’uopo approfondimenti utili ad esplorare i profili in contestazione.

 

2. Ai sensi dell’art. 75 del d. lgs. 267/2000, sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali che vanno determinate moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale.

 

3. E’ illegittima l’elezione di un candidato a consigliere provinciale qualora, nelle operazioni di riporto dei voti validi espressi nei collegi uninominali, sono stati omessi i voti validamente espressi a favore di altro candidato e tali voti idonei a sovvertire le risultanze della consultazione elettorale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Sezione Seconda

 

composto dai Signori Magistrati:
Dott. Antonio Onorato Presidente
Dott. Francesco Guerriero Consigliere
Dott. Umberto Maiello Ref., estensore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

A) sul ricorso n. 9777/2004 proposto da
ROMANO Giovanni, rappresentato e difeso dall’Avv. Daniele Perna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Napoli al centro direzionale Is. F/12;

 

contro

 

la Provincia di Napoli, in persona del Presidente pro – tempore, n.c.; Galdiero Pasquale, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Corso e dall’Avv. Nicola Galdiero ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Napoli alla via S. Lucia n°110 – ricorrente incidentale

 

per l’annullamento
a) del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Presidente e Consigliere Provinciale del Consiglio Provinciale di Napoli, in parte qua, e di tutti gli atti preordinati e connessi relativi alle elezioni del 12/13 giugno 2004, nella parte in cui non indicano il ricorrente eletto nella lista dell’UDC e per la conseguente correzione del risultato;
b) del verbale dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Nola – collegio uninominale Acerra e delle operazioni di scrutinio e, comunque, di tutte le operazioni elettorali eseguite nel collegio provinciale n°17 di Acerra ( sezione elettorale n°2 di Casalnuovo);
c) del verbale dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Napoli – collegio uninominale Marano e delle operazioni di scrutinio e, comunque, di tutte le operazioni elettorali eseguite nel collegio provinciale n° 29 di Marano ( sezioni nn°47 e 48 di Marano, n°1 di Calvizzano;
d) per quanto possa occorrere, del verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale;
e) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;

 

per la correzione
del risultato elettorale e la conseguente sostituzione del candidato Romano Giovanni al candidato Galdiero Pasquale quale eletto alla carica di consigliere provinciale per la lista UDC;

 

B) sui motivi aggiunti proposti con atto depositato il 17.2.2005

 

Visto il ricorso con i relativi allegati, come integrato dai motivi aggiunti;
Visto il ricorso incidentale;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 24 febbraio 2005 il dott. Umberto Maiello;
Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

In data 12 e 13 giugno 2004 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali amministrative per il rinnovo delle cariche di Presidente e Consigliere Provinciale della Provincia di Napoli.
Alle stesse ha partecipato anche il ricorrente Romano Giovanni, quale candidato per la lista dell’UDC nel collegio uninominale di Acerra.
A conclusione delle operazioni di scrutinio il ricorrente è stato graduato come primo dei non eletti con una cifra individuale di 12,06830 % ( 5.612 voti validi rispetto a 46.502 voti validi di collegio ), di seguito al controinteressato Galdiero Pasquale, candidato nel collegio uninominale di Marano, cui è stata assegnata una migliore cifra individuale pari a 12,26011 % ( 5.328 voti validi su una cifra totale di collegio pari a 43.458).
Lamenta il ricorrente che le operazioni elettorali e, conseguentemente, i risultati e la proclamazione degli eletti, sono state viziati da illegittimità tali da modificare gli esiti elettorali; deduce, all’uopo, le irregolarità compendiate nei seguenti motivi di gravame: violazione e falsa applicazione del t.u. 570/1960; violazione e falsa applicazione degli artt. 71 e ss. del d. lvo 267/2000; violazione e falsa applicazione della legge n°122/1951; violazione del giusto procedimento di legge.
Segnatamente:

 

A)in relazione al collegio uninominale 29 di Marano:
1) la cifra individuale del controinteressato Galdiero Pasquale non sarebbe stata correttamente calcolata, avendo l’Ufficio Elettorale centrale erroneamente riportato il numero dei voti validi di collegio ( pari a 43.467 e non a 43.458).
2) la cifra individuale del controinteressato Galdiero Pasquale risulterebbe determinata senza tener conto dei voti validi espressi nelle sezioni elettorali n°48 di Marano e n°1 di Calvizzano;
3) relativamente alla sezione n°47 di Marano risulterebbero utilizzati dati erronei ai fini del computo del voti validamente espressi;

 

B) in relazione al collegio uninominale 17 di Acerra:
- Nella Sezione elettorale n°2 di Casalnuovo non risulterebbero riportati i voti espressi in favore dei singoli consiglieri, sicchè, nella determinazione della cifra individuale elettorale, l’Ufficio Elettorale Centrale non avrebbe conteggiato i voti riportati dal ricorrente nella suddetta sezione.
Si è costituito in giudizio il controinteressato Galdiero Pasquale, il quale ha spiegato, a sua volta, ricorso incidentale, deducendo la violazione e/o falsa applicazione del d.p.r. 570/1960, del d.lvo 267/2000 e della legge 122/1951, eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione.
Con ordinanza assunta all’udienza del 25.11.2004, il Collegio ha disposto incombenti istruttori, cui l’Amministrazione all’uopo onerata ha ritualmente ottemperato.
All’udienza del 24.2.2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso principale è fondato e, pertanto, va accolto, mentre, in relazione al ricorso incidentale, s’impone una pronuncia di rigetto.
Va, anzitutto, disattesa l’eccezione formulata dal controinteressato Galdiero Pasquale, secondo cui il ricorso principale sarebbe inammissibile o improcedibile a cagione della mancata allegazione, a corredo delle proposte censure, di elementi di riscontro idonei a superare il valore probatorio da cui risulterebbe assistita la documentazione conclamante gli esiti delle consultazioni elettorali.
Di contro, rileva il Tribunale che le questioni introdotte con il gravame principale appaiono ritualmente proposte, nonché corredate da circostanziati principi di prova, che il Collegio, nell’esercizio dei propri poteri istruttori, ha inteso verificare, disponendo all’uopo approfondimenti utili ad esplorare i profili in contestazione.
La rilevanza delle censure attoree resta, dunque, affidata alle valutazioni di merito di seguito esposte.
Tanto premesso, vale premettere, ai fini di una compiuta esposizione, che la controversia in esame verte essenzialmente sull’esatta definizione della cifra individuale del ricorrente Romano Giovanni e del controinteressato Galdiero Pasquale, in vista della posizione da assegnare ai predetti nella graduatoria dei candidati alle elezioni de quibus nella lista dell’UDC.
All’uopo, giova rilevare che, secondo il chiaro disposto dell’art. 75 del d. lgs. 267/2000, sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali che vanno determinate moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale.
Il chiaro tenore letterale della disposizione in commento consente, anzitutto, di disattendere la prima censura, secondo cui l’Ufficio Elettorale Centrale avrebbe erroneamente riportato – in relazione al collegio uninominale provinciale di Marano - il numero totale dei voti validi di collegio: invero il predetto Ufficio avrebbe conteggiato 43.458 voti, obliterando inspiegabilmente le risultanze del verbale dell’Ufficio elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Napoli che aveva riportato il dato complessivo di 43.467 voti. Nella prospettiva attorea, l’Ufficio Centrale Elettorale non avrebbe tenuto conto dei 9 voti riportati dalla lista D.C.
Di contro, osserva il Collegio che l’Ufficio Elettorale Centrale ha correttamente provveduto al computo dei voti validi di collegio , atteso che i voti assegnati al candidato della lista D.C. risultavano già riportati nello stesso verbale dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale mediante un riferimento descrittivo al simbolo della lista in argomento ( candidato Limone – bandiera bianca con scudo rosso ).
Con una seconda censura, la parte ricorrente deduce che la cifra individuale del controinteressato Galdiero Pasquale risulterebbe determinata senza tener conto dei voti validi espressi nelle sezioni elettorali n°48 di Marano e n°1 di Calvizzano.
Dalla disposta verifica – i cui esiti risultano compendiati nella relazione della Prefettura di Napoli prot.llo 4.2.14/S.E./64 del 14 febbraio 2005 - è effettivamente emerso che nel modello 290 – AR dell’ufficio elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Napoli, recante il prospetto dei voti validi riportati dai candidati alla carica di consigliere comunale, non sono stati inseriti i voti della sezione n°48 del Comune di Marano ( Collegio Provinciale di Marano ). Dalla disamina delle schede valide sono stati, invece, evinti n°512 voti espressi in favore di tutti i candidati alla carica di consigliere provinciale, di cui n°23 in favore del candidato Gald
iero Pasquale.
Lo stesso è a dirsi rispetto alla sezione n°1 di Calvizzano ( Collegio Provinciale di Marano ): anche in questo caso nel modello 290 – AR dell’ufficio elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Napoli non risultano riportati n°495 voti validi complessivamente espressi, di cui 30 da assegnare a Galdiero Pasquale.
Con riferimento, poi, alla sezione n°47 del Comune di Marano ( Collegio Provinciale di Marano ), l’istruttoria ha consentito di accertare l’erroneità dei dati riportati nel verbale sezionale e nel modello 290 – AR dell’ufficio elettorale circoscrizionale del Tribunale di Napoli, dove risultavano indicati n°129 voti in totale, di cui n°2 assegnati al candidato Galdiero.
L’esame delle tabelle di scrutinio ha consentito di rilevare, invece, n°478 voti validi, di cui 17 scrutinati in favori del candidato Galdiero.
Le medesime incongruenze sono state riscontrate anche in relazione al Collegio Provinciale di Acerra per il quale aveva presentato la propria candidatura il ricorrente Romano Giovanni.
Segnatamente, in riferimento alla sezione n°2 del Comune di Casalnuovo, il modello 290 – AR dell’ufficio elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Napoli non riporta voti assegnati, mentre l’esame del verbale della sezione in questione e le tabelle di scrutinio consentono di ricostruire in 565 la cifra totale dei voti espressi in favore dei candidati alla carica di consigliere, di cui 88 in favore del candidato Romano Giovanni.
Le divisate emergenze processuali inducono a ritenere fondate le rivendicazioni attoree, in quanto le conclamate irregolarità, sopra evidenziate, nelle operazioni di conteggio ovvero di riporto dei voti validi espressi nei collegi uninominali provinciali di Marano e di Acerra risultano idonee a sovvertire, per quanto di interesse, gli esiti delle consultazioni elettorali in argomento, che andrebbero rettificati nel senso del riconoscimento come candidato eletto nelle liste dell’UDC il ricorrente Romano Giovanni in sostituzione del controinteressato Galdiero Pasquale.
Invero, alle stregua delle suesposte risultanze, le cifre individuali delle parti in causa dovrebbero essere così rideterminate:

 

A) Quanto al ricorrente, giova rammentare che al predetto risulta assegnata la cifra individuale di 12,06830 % ( 5.612 voti validi rispetto a 46.502 voti validi di collegio).
Invece, la somma dei voti individuali riportati deve essere corretta in 5700 voti ( ai 5.612 voti già assegnati vanno aggiunti quelli – pari a 88 - della sezione n°2 di Casalnuovo non riportati sul modello 290 – AR dell’ufficio elettorale circoscrizionale), mentre il totale dei voti validi in favore dei candidati alla carica di consigliere nel collegio di Acerra va corretto in 47.067 ( considerando in aggiunta i voti – pari a 565 - della sezione n°2 di Casalnuovo ). Ne discende come cifra individuale corretta ( 5.700 x 100/ 47.067) quella di 12,11040 %.

 

B) quanto al controinteressato Galdiero Pasquale, candidato nel collegio uninominale di Marano, la cifra individuale ufficialmente assegnata risulta essere pari a 12,26011 % ( 5.328 voti validi su una cifra totale di collegio pari a 43.458).
In realtà, occorre tener conto che il numero complessivo dei voti validi di collegio riportati nel verbale dell’ufficio elettorale centrale ( 43.458 e non 43.467 come rivendicato dal ricorrente ) va incrementato di 512 voti espressi nella sezione n°48 di Marano e di 495 voti espressi nella sezione n°1 di Calvizzano, non riportati sul modello 290 – AR dell’ufficio elettorale circoscrizionale. Vanno, altresì, aggiunti ulteriori 349 voti, quale differenza tra i voti validi effettivamente espressi ( 478) nella sezione n°47 del Comune di Marano e quelli ( 129 ) erroneamente riportati nel modello 290 – AR dell’ufficio elettorale circoscrizionale, sicchè l’ammontare complessivo dei voti validi espressi nel collegio di Marano in favore di candidati alla carica di consigliere provinciale è pari a 44.814.
Allo stesso modo la somma dei voti individuali del candidato Galdiero (5.328) va incrementata dei voti non conteggiati ma effettivamente riportati nelle sezioni nn°47 di Marano ( n°15 voti quale differenza in aumento tra i voti riportati, pari complessivamente a 17, e quelli assegnati, pari a 2), n° 48 di Marano ( n°23 voti ) e n°1 di Calvizzano ( n°30 voti ), per un ammontare complessivo di 5396 ( n° 5.328 voti già riconosciuti + 23 + 30 + 15). Ne discende come cifra individuale corretta quella di 12,04088 %.
Il raffronto delle rispettive cifre individuali individua il ricorrente Romano Giovanni come miglior graduato.
A questo punto, conclusa la prognosi favorevole sull’esito del ricorso principale, s’impone l’esame del ricorso incidentale, mediante il quale il controinteressato Galdiero Pasquale ha impugnato i medesimi atti denunciando vizi diversi, nella prospettiva di far risaltare voti non conteggiati, idonei ad assicurargli una cifra individuale tale da porlo a riparo – nel senso che manterrebbe la medesima posizione nella graduatoria dei candidati nella lista dell’UDC – dalle conseguenze dell’accoglimento del ricorso principale.
L’effetto concretamente perseguito, ancorché l’iniziativa risulti strutturata come azione impugnatoria, è quello tipico di neutralizzare il ricorso principale e, dunque, di conservare l’atto in ragione del miglioramento della posizione del ricorrente incidentale.
Orbene, giova anticipare che le suesposte conclusioni cui si è giunti per effetto della positiva delibazione del ricorso principale non vengono messe in discussione dagli esiti della verificazione condotta rispetto alle censure compendiate nel ricorso incidentale che, pertanto, nella parte in cui mira a mantenere la posizione di miglior graduato assegnata a Galdiero Pasquale, va respinto.
Invero, dalle risultanze della verificazione disposta dal Tribunale, i cui esiti sono esposti nella sopra richiamata relazione della Prefettura di Napoli, è emerso che parte delle irregolarità denunciate dal ricorrente incidentale non trova riscontro e che, inoltre, le residue irregolarità positivamente riscontrate nel corso degli accertamenti istruttori non sono idonee a neutralizzare le conclusioni cui conduce il ricorso principale, rimanendo dunque ferma, all’esito di tale riscontro, la migliore cifra individuale del ricorrente Romano Giovanni, con conseguente diritto del predetto a vedersi proclamato eletto in sostituzione del ricorrente incidentale Galdiero Pasquale.
Segnatamente, avuto riguardo alle operazioni di conteggio dei voti validi complessivamente assegnati nel Collegio di Marano, sono risultati corretti, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente incidentale, i voti di collegio riportati nel modello 290 – AR dell’ufficio elettorale circoscrizionale del Tribunale di Napoli in riferimento alle sezioni n°4 di Calvizzano ( n°569 voti), n°12 di Qualiano ( n°572 voti) e n°11 di Marano.
Viceversa, la verificazione disposta dal Collegio ha fatto emergere le seguenti irregolarità di scrutinio: nella sezione n°2 di Marano i voti validi espressi per i candidati alla carica di consigliere comunale sono 503 e non 504 ( con conseguente necessità di sottrarre n°1 voto), nella sezione n°15 di Marano i voti validi sono 484 e non 492 ( con conseguente necessità di sottrarre n°8 voti), nella sezione n°23 di Marano i voti validi sono 568 e non 573 ( con conseguente necessità di sottrarre n°5 voti), nella sezione n°40 di Marano i voti validi sono 402 e non 411 ( con conseguente necessità di sottrarre n°9 voti), nella sezione n°49 di Marano i voti validi sono 529 e non 530 ( con conseguente necessità di sottrarre n°1 voto), nella sezione n° 13 di Qualiano i voti validi sono 540 e non 560 ( con conseguente necessità di sottrarre n°20 voti).
Il prodotto delle suddette correzioni, pari a 43.414 voti ( 43458 – 44 ) validamente espressi nel collegio elettorale di Marano in favore di candidati alla carica di consigliere provinciale, va incrementato – giusta quanto già visto in sede di esame dle ricorso principale - di 512 voti espressi nella sezione n°48 di Marano e di 495 voti espressi nella sezione n°1 di Calvizzano, non riportati sul modello 290 – AR dell’ufficio elettorale circoscrizionale.
Vanno, altresì, aggiunti ulteriori 349 voti, quale differenza tra i voti validi effettivamente espressi ( 478) nella sezione n°47 del Comune di Marano e quelli ( 129 ) erroneamente riportati nel modello 290 – AR dell’ufficio elettorale circoscrizionale, sicchè l’ammontare complessivo dei voti validi espressi nel collegio di Marano in favore di candidati alla carica di consigliere provinciale, tenuto conto anche delle irregolarità denunciate dal ricorrente incidentale, è pari a 44.770.
Quanto al computo dei voti individuali espressi nel medesimo collegio in favore del ricorrente incidentale Galdiero Pasquale, sono risultati corretti, contrariamente a quanto dedotto, i voti riportati nel modello 290 – AR dell’ufficio elettorale circoscrizionale del Tribunale di Napoli riguardo alle sezioni n°9 di Marano ( n°23 voti), e n°35 di Marano (n°21 voti), mentre va corretto lo scrutinio dei voti effettuato presso la sez. n°25 di Marano, dove i voti effettivamente riportati sono 9 e non 8.
In definitiva, i voti individuali riportati dal ricorrente incidentale restano quelli al predetto assegnati in sede di scrutinio, pari a 5.328, incrementati dei voti non conteggiati ma effettivamente riportati nelle sezioni nn°47 di Marano ( n°15 voti quale differenza in aumento tra i voti riportati, pari complessivamente a 17, e quelli assegnati, pari a 2), n° 48 di Marano ( n°23 voti ), n°1 di Calvizzano ( n°30 voti ) e n°25 di Marano ( n°1 voto ) per un ammontare complessivo di 5.397 voti ( n° 5.328 voti già riconosciuti + 23 + 30 + 15+1).
Orbene, la cifra individuale del candidato Galdiero Pasquale, per effetto delle correzioni risultanti anche dal riconoscimento delle irregolarità denunciate dal ricorrente incidentale, sarebbe pari a 12,05495.
Avuto riguardo poi alle operazioni di conteggio dei voti validi complessivamente assegnati nel Collegio di Acerra, sono risultate infondate, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente incidentale, le dedotte doglianze in ordine ai voti di collegio riportati nel modello 290 – AR dell’ufficio elettorale circoscrizionale del Tribunale di Nola in riferimento alle sezioni n°6, 24, 37 di Acerra, n°3 e 29 di Casalnuovo.
Invero, la svolta istruttoria ha consentito di scrutinare un numero di schede valide coincidenti con quelle conteggiate ovvero, come ad es: nella sezione 6 di Acerra, un numero di schede valide ( 413 ) inferiore a quelle riportate (414), sicchè la pretesa azionata nel ricorso incidentale ad un incremento dei voti espressi nelle predette sezioni è risultata del tutto destituita di fondamento.
Viceversa, la verificazione disposta dal Collegio ha fatto emergere le seguenti irregolarità di scrutinio: nella sezione n°25 di Acerra i voti validi espressi per i candidati alla carica di consigliere comunale sono 492 e non 491 ( con conseguente necessità di aggiungere n°1 voto), nella sezione n°45 di Acerra i voti validi sono 514 e non 494 ( con conseguente necessità di aggiungere n°20 voti), nella sezione n°5 di Acerra trova fondamento la richiesta di aggiungere n°14 voti, nella sezione n°6 di Casalnuovo i voti validi sono 608 e non 597 ( con conseguente necessità di aggiungere n°11 voti), nella sezione n°19 di Casalnuovo i voti validi sono 510 e non 508 ( con conseguente necessità di aggiungere n°2 voti), nella sezione n°40 di Casalnuovo i voti validi sono 535 e non 534 ( con conseguente necessità di aggiungere n°1 voto).
Sempre in riferimento al Collegio di Acerra, il ricorrente incidentale ha contestato il mancato computo di 200 voti validamente espressi, in quanto idonei a disvelare con sufficiente chiarezza la volontà dell’elettore e ciò nondimeno dichiarati nulli nelle operazioni di scrutinio svoltesi presso le sezioni di Acerra nn°1,2,3,5,9,15,18,20,24,26,28,35,39,45.
Di contro, la svolta istruttoria ha consentito di individuare solo 43 schede – allegate alla relazione della Prefettura di Napoli – rispetto alle quali potrebbe trovare applicazione il principio ermeneutico del favor voti, con conseguente incremento, nella misura suindicata, della cifra totale dei voti validi di collegio.
Il prodotto delle suddette correzioni, pari a 46.594 (46.502 + 49 + 43) validamente espressi nel collegio elettorale di Acerra in favore di candidati alla carica di consigliere provinciale, va incrementato – giusta quanto già visto in sede di esame del ricorso principale - di 565 voti espressi nella sezione n°2 di Casalnuovo, non riportati sul modello 290 – AR dell’ufficio elettorale circoscrizionale, sicchè l’ammontare complessivo dei voti validi espressi nel collegio di Acerra in favore di candidati alla carica di consigliere provinciale, tenuto conto anche delle irregolarità denunciate dal ricorrente incidentale, è pari a 47.159.
Quanto al computo dei voti individuali espressi nel medesimo collegio in favore del ricorrente Romano Giovanni, sono risultati corretti, contrariamente a quanto dedotto, i voti riportati ( 49 ) nella sezione n°19 di Casalnuovo.
Del pari, la verifica condotta in relazione alle operazioni di scrutinio delle sezioni n°1 e n°10 di Casalnuovo ha fornito riscontro negativo alle censure proposte dal ricorrente incidentale nella parte in cui lamentava voti genericamente espressi in favore del candidato “Romano” e, dunque, tali da non consentire di distinguere le preferenze assegnate al candidato Romano Giovanni rispetto ad altro candidato ( Romano Alberto ) recante lo stesso cognome. In definitiva, i voti individuali riportati dal ricorrente principale Romano Giovanni restano quelli al predetto assegnati in sede di scrutinio, pari a 5.612, incrementati dei voti non conteggiati ma effettivamente riportati nella sezione n°2 di Casalnuovo ( 88 voti ) per un ammontare complessivo di 5.700 voti ( n° 5.612 voti già riconosciuti + 88).
Orbene, la cifra individuale del candidato Romano Giovanni, per effetto delle correzioni risultanti dal riconoscimento delle irregolarità denunciate anche dal ricorrente incidentale, sarebbe pari a 12,08677 e, dunque, maggiore di quella del controinteressato Galdieri Pasquale, pari a 12,05495.
In definitiva, in conformità agli esiti della verificazione in oggetto, il Collegio osserva come vada accolto il ricorso principale e, per l’effetto, s’impone la correzione dei risultati elettorali nel senso che il candidato Romano Giovanni deve essere collocato al secondo posto della lista dei candidati del partito UDC, immediatamente dopo il candidato Testa Nunzio Francesco ed immediatamente prima del candidato Galdiero Pasquale.
In ragione di quanto sopra evidenziato, deve essere proclamato eletto alla carica di consigliere provinciale Romano Giovanni in luogo di Galdiero Pasquale.
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio, ponendo tuttavia definitivamente a carico dei ricorrenti, principale ed incidentale, la liquidazione in favore del Commissario Prefettizio dei compensi fissati per la verificazione svolta e dai predetti ricorrenti già anticipati.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

 

1) accoglie il ricorso principale ed ordina la correzione del risultato delle elezioni, nel senso che il candidato Romano Giovanni sia collocato al secondo posto della lista dei candidati del partito UDC, immediatamente dopo il candidato Testa Nunzio Francesco ed immediatamente prima del candidato Galdiero Pasquale, e, per l’effetto, proclama eletto alla carica di consigliere provinciale Romano Giovanni in luogo di Galdiero Pasquale;

 

2) respinge il ricorso incidentale;

 

3) dichiara compensate tra le parti le spese processuali, ponendo tuttavia definitivamente a carico dei ricorrenti, principale ed incidentale, la liquidazione in favore del commissario prefettizio dei compensi fissati per la verificazione svolta e dai predetti ricorrenti già anticipati;
Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2005.

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento