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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 4 marzo 2005 n. 1608
Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo.
S.I.S. Thema s.r.l. (Avv.ti Maurizio Ciaffarri, Maurizio Cerchiara e Rodolfo Cusano) c. Circumvesuviana s.r.l. (avv. Domenico Sica).


1. Contratti della P.A. – Appalti inerenti i cc.dd. settori esclusi – Bando – Richiamo delle norme di legge in materia di partecipazione in forma associata – Legittimità del bando – Sussiste.

 

2. Contratti della P.A. – Appalti inerenti i cc.dd. settori esclusi – Partecipazione in forma associata – Costituzione dell’A.T.I. prima della presentazione dell’offerta – Obbligo – Sussiste.

 

3. Contratti della P.A. – Appalti aventi ad oggetto i cc.dd. settori esclusi - Modalità di costituzione dell’A.T.I. ai fini della partecipazione alla gara - Mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato alla capogruppo in assenza di dichiarazione espressa di costituzione dell’’A.T.I. – Idoneità a costituire l’associazione – Sussiste.

1. Non contiene alcun profilo di illegittimità il bando di gara che si è limitato, quanto alla disciplina della partecipazione delle associazioni temporanee d’imprese, ad operare un rinvio all’art. 23 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 158, da intendersi quest’ultimo, quindi, come un riferimento generale alla disciplina contemplata da tale disposizione normativa.

 

2. Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 158 negli appalti inerenti i cc.dd. settori esclusi è necessario che, per la partecipazione in forma associata, le imprese riunite abbiano costituito l’A.T.I. prima della presentazione dell’offerta, rilasciando alla capogruppo un mandato collettivo speciale con rappresentanza, a differenza dagli appalti di lavori e servizi pubblici in cui la costituzione dell’associazione può avvenire anche successivamente all’aggiudicazione della gara.

 

3. L’effetto costitutivo dell’associazione temporanea nelle gare di appalto relative ai cc.dd. settori esclusi si determina per il solo fatto dell’avvenuto rilascio del mandato collettivo speciale e che di conseguenza non è richiesta un’espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte delle imprese costituenti il raggruppamento, la cui venuta ad esistenza prescinde, pertanto, da un accordo ulteriore rispetto a quello avente ad oggetto il conferimento del potere alla capogruppo di presentare l’offerta; in altri termini, ciò che rileva è unicamente la volontà di rilasciare il mandato, a cui consegue, per ciò stesso, anche la costituzione del raggruppamento


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- 1^ Sezione -

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 9081/04 R.G. proposto da
S.I.S. Thema s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Maurizio Ciaffarri, Maurizio Cerchiara e Rodolfo Cusano ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Melisurgo n. 15, presso lo studio dell’Avvocato Pasquale Pistone;

 

contro

 

Circumvesuviana s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Domenico Sica ed elettivamente domiciliata Napoli, corso Garibaldi n. 387, presso lo studio dell’Avvocato Domenico Sica; nonché nei confronti della
I.Z.I. s.p.a. non costituita in giudizio;

 

nonché della
ATI EQC s.r.l.- Euroconsult in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituita in giudizio;

 

per l’annullamento previa sospensione
1) del provvedimento dell’11.6.2004 adottato dalla Circumvesuviana s.r.l. e con il quale, in risposta all’istanza di riesame proposta dalla S.I.S. Thema s.r.l., sulla base di illegittimi presupposti, si ribadiva di non revocare il provvedimento di esclusione della società ricorrente dalla gara per l’affidamento dell’indagine per il calcolo del numero dei viaggiatori delle linee Circumvesuviana, la stima di elementi caratterizzanti il trasporto ed il monitoraggio della customer satisfaction;
2) del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara sopra menzionata del quale non si conoscono gli estremi, ma del quale si conosce per spiegazione verbale che l’esclusione è dipesa dal fatto che il raggruppamento di imprese non è stato costituito e dal fatto che non è stata considerata esaustiva la dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante di ADACTA; 3) del bando relativo alla predetta gara ed in particolare del disciplinare di gara, punto 4, qualora sia interpretato nel senso di richiedere obbligatoriamente la costituzione dell’ATI prima della partecipazione, nonché ogni altro atto antecedente, presupposto o connesso con il provvedimento impugnato;
4) del provvedimento adottato dalla Circumvesuviana, di cui si ignorano estremi e contenuto, con cui si è proceduto all’aggiudicazione della gara in favore della ATI EQC s.r.l. - Euroconsult s.a.s.

 

nonchè
per il risarcimento dei danni subiti.

 

Visti tutti gli atti di causa;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; Relatore il Dott. Paolo Corciulo;
Uditi alla pubblica udienza del 22.12.2004 gli Avvocati di cui al relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

La società Circumvesuviana s.r.l. indiceva una procedura aperta per l’affidamento dell’indagine per il calcolo del numero dei viaggiatori delle proprie linee, la stima di elementi caratterizzanti il trasporto ed il monitoraggio della customer satisfaction.
Il servizio sarebbe stata aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 24, lettera b) del D.lgs. 17.3.1995 n. 158.
Alla gara partecipava anche la società S.I.S. Thema s.r.l. in qualità di mandataria di un costituendo raggruppamento di imprese con la società ADACTA. Poiché, in via informale, in data 25.5.2004 detta società aveva appreso di non essere stata ammessa alla gara e ciò sia per insufficienza della dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della ADACTA, sia perché il raggruppamento di imprese non era stato costituito, in data 26.5.2004, questa presentava alla stazione appaltante un’istanza di riesame tendente ad ottenere la riammissione in gara; tuttavia, con nota dell’11.6.2004 la Circumvesuviana s.r.l. se anche accoglieva l’istanza in merito alla supposta inidoneità della dichiarazione sostitutiva, per quanto concerneva la necessaria costituzione dell’ATI confermava la propria precedente decisione di estromissione dalla gara.
Avverso detto provvedimento, nonchè contro la precedente esclusione ed ancora avverso il bando di gara nella parte in cui fosse stato interpretato nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante, proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la società S.I.S. Thema s.r.l. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.
La ricorrente proponeva vari mezzo di impugnazione, tra cui figurava l’illegittimità del provvedimento di esclusione (ed eventualmente del bando che di quella decisione avesse costituito il fondamento) nella parte in cui aveva ritenuto che l’associazione dovesse essere costituita al momento della presentazione delle offerte; ulteriori censure erano la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 358/92, nonché l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Successivamente, in data 30.7.2004, la società ricorrente presentava motivi aggiunti di ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara disposto in favore della ATI EQC s.r.l. – Euroconsult s.a.s.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.
Alla camera di consiglio del 4.8.2004, il Collegio, con ordinanza n. 4239/2004, fissava ai sensi dell’art. 23 bis della legge n. 1034/71 l’udienza di discussione del merito.
Alla pubblica udienza del 22.12.2004, in vista della quale le parti costituite depositavano una memoria conclusionale, il Collegio tratteneva la causa per la decisione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

La società S.I.S. Thema s.r.l. ha impugnato l’atto di esclusione adottato nei suoi confronti dalla Circumvesuviana s.r.l. nell’ambito della gara per l’affidamento dell’indagine per il calcolo del numero dei viaggiatori delle linee Circumvesuviana, la stima di elementi caratterizzanti il trasporto ed il monitoraggio della customer satisfaction; oggetto di gravame è stato altresì il provvedimento, reso in sede di riesame, con cui la stazione appaltante ha confermato la propria precedente determinazione di estromettere la ricorrente dalla procedura selettiva anche se in base alla sola ragione costituita dal fatto per cui il raggruppamento temporaneo di impresa di cui avrebbe fatto parte insieme alla società ADACTA non era stato ancora costituito al momento della presentazione delle offerte.
Infine, l’impugnazione è stata estesa alla stessa lex specialis di gara ove interpretata nel senso fatto proprio dalla Circumvesuviana s.r.l. in riferimento alla necessaria previa costituzione dell’associazione temporanea rispetto alla presentazione delle offerte.
Prima di procedere all’esame del merito della controversia va specificato che, rispetto all’originario provvedimento di esclusione, quello, successivo, adottato in sede di riesame ha limitato le ragioni dell’estromissione dalla gara alla sola questione relativa alla previa necessaria costituzione dell’associazione temporanea, per cui è unicamente tale aspetto che costituisce oggetto del presente giudizio, in quanto unico profilo motivazionale ostativo all’ammissione alla gara della ricorrente.
Con il primo motivo di gravame la S.I.S. Thema s.r.l. ha contestato l’interpretazione dell’art. 23 n. 2, lettera a) del D.Lgs. 17.3.1995 n. 158 – disposizione integralmente richiamata dalla lex specialis di gara – come operata dalla Commissione di gara che ha ritenuto che la costituzione dell’associazione temporanea d’imprese dovesse avvenire antecedentemente rispetto alla presentazione delle offerte.
Secondo parte ricorrente a suffragare la tesi opposta sarebbe la stessa norma in questione che, lungi dal richiedere la previa costituzione dell’associazione, si limiterebbe a pretendere il solo rilascio di un mandato collettivo speciale con rappresentanza, atto regolarmente presente nella sua documentazione; inoltre, il quinto comma della medesima disposizione, con riferimento alle procedure negoziate, consentirebbe espressamente la possibilità di estendere l’invito anche a quelle imprese che abbiano solo dichiarato di volersi riunire.
La tesi in esame sarebbe stata avvalorata ancora dalla concreta disciplina di gara che all’art. 1.3 del bando aveva parlato di “forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese aggiudicatario dell’appalto” , utilizzando così il tempo futuro, a riprova della possibilità di una costituzione dell’associazione anche di epoca successiva rispetto alla presentazione delle offerte.
La medesima questione ha involto, attraverso la proposizione del terzo motivo di ricorso, l’impugnazione stessa del bando ove interpretato nel senso fatto proprio dalla Commissione.
Osserva preliminarmente il Collegio che il bando di gara non contiene alcun profilo di illegittimità, essendosi limitato, al punto 1.3, quanto alla disciplina della partecipazione delle associazioni temporanee d’imprese, ad operare un rinvio all’art. 23 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 158, da intendersi quest’ultimo, quindi, come un riferimento generale alla disciplina contemplata da tale disposizione normativa; né rilevanza decisiva ai fini della concreta regolamentazione della partecipazione in forma associata nella gara de qua può essere riconosciuta all’impiego del tempo futuro, così come impiegato nell’epigrafe dello stesso punto 1.3 del bando, in quanto il riferimento al raggruppamento “aggiudicatario” non escluderebbe, in linea di principio, la sua necessaria previa costituzione rispetto al momento di presentazione delle offerte.
Tanto premesso – e così respinto il terzo motivo di censura – la questione si incentra sulla portata della disciplina di cui all’art. 23 del D.Lgs 17.3.1995 n. 158 e di conseguenza sulla legittimità dell’operato della Commissione che ne ha fatto applicazione attraverso gli impugnati provvedimenti di esclusione adottati nei confronti della ricorrente.
Quanto al primo aspetto, va osservato come l’art. 23, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 17.3.1995 n. 158 stabilisce che “si considerano associazioni di imprenditori: a) le imprese riunite, individuali, commerciali o artigiane… che , prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprima l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti”. Dal tenore della norma richiamata si evince, in primo luogo, che negli appalti aventi ad oggetto i cc.dd. settori esclusi è necessario che, per la partecipazione in forma associata, prima della presentazione dell’offerta le imprese riunite abbiano rilasciato alla capogruppo un mandato collettivo speciale con rappresentanza: tale disciplina si distingue, pertanto, da quella ordinaria in materia di lavori e servizi pubblici (art. 11, comma quarto del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157) in cui la costituzione dell’associazione può avvenire anche successivamente all’aggiudicazione della gara, per la partecipazione alla quale, dunque, è sufficiente una semplice dichiarazione di volontà di associarsi in caso di esito favorevole, oltre che la presentazione dell’offerta in forma congiunta.
In secondo luogo, va osservato come, in base alla formulazione letterale dell’art. 23 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 158, l’associazione temporanea d’imprese deve ritenersi effettivamente costituita per il solo fatto dell’avvenuto rilascio del mandato collettivo speciale con rappresentanza in favore della capogruppo, atto che, invece, nella disciplina ordinaria in materia di servizi pubblici, ben può seguire al provvedimento di aggiudicazione. Nel caso in esame, alcun dubbio sorge in merito al fatto che in data 20.5.2004 e, quindi, in epoca anteriore rispetto alla scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle offerte, ossia il 25.5.2004, il legale rappresentante della società ADACTA avesse rilasciato il mandato collettivo speciale in favore della società S.I.S. Thema s.r.l., adempimento che, ai sensi dell’art. 23 citato, avrebbe quindi dovuto indurre a ritenere che l’associazione temporanea fosse stata tempestivamente costituita.
Tuttavia, l’Amministrazione ha obiettato che nel mandato vi è l’espressa dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento nel caso di aggiudicazione e che, quindi, in assenza di un’espressa volontà da parte della mandante in tal senso, non avrebbe potuto assolutamente ritenersi costituita l’associazione per il solo fatto dell’avvenuto rilascio del mandato speciale.
L’osservazione è destituita di fondamento, con consequenziale illegittimità del provvedimento di esclusione.
Osserva infatti il Collegio che l’effetto costitutivo dell’associazione temporanea nelle gare di appalto relative ai cc.dd. settori esclusi si determina per il solo fatto dell’avvenuto rilascio del mandato collettivo speciale e che di conseguenza non è richiesta un’espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte delle imprese costituenti il raggruppamento, la cui venuta ad esistenza prescinde, pertanto, da un accordo ulteriore rispetto a quello avente ad oggetto il conferimento del potere alla capogruppo di presentare l’offerta; in altri termini, ciò che rileva è unicamente la volontà di rilasciare il mandato, a cui consegue, per ciò stesso, anche la costituzione del raggruppamento; del resto, tale disciplina, che costituisce un rafforzamento di tutela in favore della stazione appaltante, nel senso che va ad incidere - aumentandole - sulla serietà e vincolatività sia delle offerte che delle forme partecipative assunte da parte dalle imprese, presenta una propria intima coerenza nel fatto che il momento fondamentale e dimostrativo della volontà di partecipazione alla gara in forma congiunta si sostanzia proprio nella presentazione di un’offerta unitaria.
In tale ottica, ciò che assume rilevanza è unicamente la volontà di rilasciare il mandato collettivo speciale alla capogruppo a presentare l’offerta, essendo la costituzione del raggruppamento un effetto discendente ope legis dall’avvenuto conferimento.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, vi sia stata da parte della società ADACTA l’effettiva volontà di rilasciare il mandato in favore della ricorrente e ciò al fine di partecipare alla gara.
Resta da risolvere, tuttavia, la questione della rilevanza della riserva di costituzione dell’associazione in caso di aggiudicazione, dichiarazione contenuta nel mandato conferimento alla capogruppo.
Posto che questa non può avere alcuna diretta rilevanza come volontà negativa di costituire l’associazione in quanto tale, atteso che come visto si tratta di un effetto derivante dal semplice rilascio del mandato, la questione che deve porsi riguarda piuttosto se possa trattarsi di una manifestazione di volontà destinata ad invalidare ab imis l’intento partecipativo in forma associativa da parte della dichiarante.
A tale quesito deve rendersi una risposta negativa, atteso che vi osta sia il principio di conservazione degli atti giuridici, sia quello di massima partecipazione alle gare, sia ancora un’interpretazione logica complessiva dell’intera dichiarazione autenticata, secondo cui non può una riserva di costituzione dell’associazione (del resto non consentita dalla stessa legge di settore) escludere radicalmente la volontà di partecipazione alla gara in forma associata, tale essendo la conclusione obbligata a cui dovrebbe pervenirsi in caso di un’effettiva volontà di postergazione della costituzione del raggruppamento rispetto al conferimento del mandato ed ancor più alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
In realtà la dichiarazione in esame deve essere considerato unicamente come la conseguenza di un mero errore commesso dalla società ADACTA nell’interpretazione della disciplina di gara e più in particolare di quella legislativa in materia di partecipazione in forma associata alle gare nei settori cc.dd. esclusi, senza che a questa possa essere riconosciuta alcuna efficacia contrastante con l’effettiva volontà di partecipazione alla gara in forma congiunta, espressa attraverso il conferimento alla capogruppo del mandato collettivo speciale.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con consequenziale annullamento dell’impugnato atto di esclusione adottato nei confronti della ricorrente ed assorbimento delle ulteriori censure proposte. Deve essere invece respinta la domanda risarcitoria, atteso che questa, se da un lato non risulta essere stata effettivamente proposta nel ricorso principale, dall’altro appare essere stata incardinata unicamente con l’ultima memoria depositata ma non notificata alla controparte ed in merito alla quale, pertanto, non può ritenersi essersi in alcun modo formato il necessario litisconsorzio.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione
- accoglie il ricorso e per effetto annulla l’impugnato provvedimento di esclusione;
- respinge la domanda risarcitoria;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 22.12.2004 dai Magistrati
Giancarlo Coraggio Presidente
Luigi Domenico Nappi Consigliere
Paolo Corciulo Primo Referendario, estensore
Il Presidente L’Estensore

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