| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 18 febbraio
2005 n. 289
Pres. Papiano, Est. Calderoni
ric. F. D. ed altri contro Comune di F*** |
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Corresponsione del compenso ai messi comunali
per attività di notifica di atti dell’amministrazione finanziaria
- Art.34 L. n. 28 del 1999 – Esclusione
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Non competono ai messi comunali i diritti
per la notifica degli atti dell'amministrazione finanziaria
(anni 1996, 1997, 1998 – primo semestre). In base all’art.34
della Legge 18 febbraio 1999, n. 28, fornita di efficacia
retroattiva, non esiste, infatti, quel rapporto diretto
tra amministrazione richiedente la notifica e il singolo
messo comunale, che potrebbe giustificare la retribuibilità
delle attività svolte nell'interesse di un soggetto diverso
da quello con il quale intercorre il rapporto organico;
al contrario la disposizione testé richiamata individua
il comune come unico destinatario del compenso ed esclude
che al messo notificatore, una volta introdotto il principio
di onnicomprensività per i dipendenti comunali, continui
a spettare la corresponsione di un particolare compenso
per ogni singola prestazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE II
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composto dai Signori: Dott. Luigi Papiano
Presidente - Dott. Giorgio Calderoni Consigliere, relatore
- Dott. Grazia Brini Consigliere ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso 999/2004 proposto da:
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F.D. ED ALTRI, Tutti rappresentati
e difesi da:
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contro
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COMUNE DI*** rappresentato e difeso
da:
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per l’annullamento
dell’atto 14.7.1998, n. 5197/97;
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per l’accertamento
del diritto alla corresponsione dei compensi ex art. 3 legge
n. 165/82 e art. 4 legge n. 202/91, per la notificazione
degli atti dell’Amministrazione finanziaria (anni 1996,
1997, 1998 – primo semestre);
e per la consequenziale condanna dell’Amministrazione comunale;
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Visto il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 9 dicembre 2004, il relatore
Cons. Giorgio Calderoni ed uditi, altresì, l’Avv. M., in
sostituzione dell’Avv. V., e l’Avv. B-;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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I. A sostegno delle domande in epigrafe,
i ricorrenti deducono le censure di violazione dell’art.
3 legge n. 165/82 e dell’art. 4 legge n. 202/91, richiamandosi
alla sentenza 29 aprile- 20 ottobre 1994 del Consiglio di
Stato e sostenendo che l’attività di notificazione di atti
su richiesta dell’Amministrazione finanziaria sarebbe estranea
ed aggiuntiva rispetto ai compiti di istituto dei messi
comunali (attinenti esclusivamente alla notificazione degli
atti del Comune da cui dipendono), tanto più che per gli
anni precedenti al 1996 il Comune di Faenza avrebbe erogato
i corrispondenti compensi.
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II. Il medesimo Comune si è costituito in
giudizio e, con memoria depositata in vista della discussione
della causa, ha preliminarmente eccepito la tardività ed
inammissibilità del ricorso (per difetto di contenuto provvedimentale
dell’atto impugnato e per mancata attivazione della procedura
per la formazione del silenzio-inadempimento); nel merito,
il Comune ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie.
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III. Indi, all’odierna udienza pubblica,
la causa è passata in decisione.
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IV.1. Ciò premesso, il Collegio ritiene di
poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari
sollevate in rito dalla difesa del Comune, stante l’infondatezza,
nel merito, delle domande proposte con il ricorso.
IV.2. Invero, in una controversia assolutamente identica
alla presente (anche per il richiamo alla decisione n. 1183/94
della V Sezione Cons. Stato), la Sez. I del T.A.R. Veneto
ha svolto le seguenti considerazioni:
A) la suddetta pronuncia del Giudice amministrativo d’appello
non appare dirimente, atteso che la stessa, riformando una
decisione assunta dal TAR per il Piemonte nel 1982, si riferisce
alla disciplina allora vigente, e non considera le variazioni
successivamente intervenute, a partire dal 1992 e quindi
prima (in quella come in questa fattispecie) che fosse emesso
il provvedimento comunale oggetto del contendere;
B) perché un particolare, ulteriore compenso possa essere
legittimamente corrisposto al dipendente, in eccedenza rispetto
al trattamento tabellare, è necessario – argomentando a
contrario rispetto alla sentenza testé citata – che la relativa
prestazione lavorativa sia estranea ai compiti istituzionalmente
affidati al lavoratore, e tale circostanza può ben essere
desunta da speciali previsioni di legge;
C) il compenso ai messi comunali «per la notifica degli
atti dell’Amministrazione delle finanze relativi all’accertamento
ed alla liquidazione dei tributi, delle soprattasse, delle
penalità e delle altre entrate erariali», nonché degli atti
riguardanti i procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie,
ha trovato il suo ultimo fondamento normativo nell’art.
4, I comma, della l. 10 maggio 1976, n. 249, di conversione,
con modificazioni, del d.l. 18 marzo 1976, n. 46;
D) tale disposizione è stata, peraltro, abrogata dall’art.
4 della l. 12 luglio 1991, n. 202, e, come rilevato nella
condivisibile motivazione di T.A.R. Puglia - Lecce, II,
10 maggio 2000, n. 2343, “l’incertezza normativa derivante
dall’abrogazione (…) è stata poi superata dall’articolo
34 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha fornito una
nuova disciplina, fornita di efficacia retroattiva, dei
compensi di notifica”.
L’art. 34, invero, stabilisce che “a decorrere dal 27 luglio
1991 e fino all’entrata in vigore della disciplina concernente
il riordino dei compensi spettanti ai comuni per la notificazione
degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici
della pubblica amministrazione, al comune spetta, ove non
corrisposta, la somma di lire 3000 per ogni singolo atto
dell’amministrazione finanziaria notificato”.
1) va, allora, osservato, anzitutto, che l’efficacia di
quest’ultima previsione decorre dalla stessa data in cui
si erano prodotti gli effetti abrogativi del ripetuto art.
4 l. 202/91 sul previgente art. 4 della l. 249/76, e va,
inoltre, rilevato come il precitato art. 34 individui il
Comune come unico destinatario del compenso: la disposizione
costituisce pertanto un’interpretazione autentica della
precedente prescrizione abrogativa, con la quale il legislatore
ha inteso escludere che - una volta introdotto il principio
di onnicomprensività per i dipendenti comunali - continuasse
a spettare un particolare compenso al singolo messo comunale
per le notificazioni da questi effettuate (conf. T.A.R.
Puglia - Lecce, 2343/00, cit.).
2) in conclusione, pertanto, quando fu emesso (in quel caso:
1996) il provvedimento comunale in controversia, nessuna
previsione normativa giustificava l’attribuzione ai messi
comunali dei diritti di notificazione e, così, una deroga
al principio di onnicomprensività.
IV.3. Il Collegio condivide le suddette argomentazioni (per
completezza e persuasività di disamina) e ritiene di farne
applicazione nel caso di specie, stante la sua assoluta
identità materiale (per oggetto del contendere) e temporale
(per collocazione del provvedimento dell’Amministrazione,
tra la legge n. 202/1991 e l’art. 34 legge n. 28/1999).
Alla stregua delle medesime considerazioni, il ricorso si
rivela, pertanto, infondato, nel merito, ma le spese - attesa
proprio l’anzidetta, peculiare collocazione temporale della
fattispecie - possono essere integralmente compensate nei
confronti dell’Amministrazione comunale intimata.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda, RESPINGE il
ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bologna, il 9 dicembre 2004.
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