| T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 7 marzo 2005 n. 817
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Pubblico impiego – Provvedimenti disciplinari
– Sospensione del procedimento disciplinare ex art. 11 D.P.R.
n. 737/1981 – Da individuarsi con riferimento alla fase
del procedimento penale che postula l’emanazione di un provvedimento
definitivo.
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Pubblico impiego – Provvedimenti disciplinari
– Legittima richiesta di sottoposizione ad accertamenti
medici volti ad accertare l’idoneità psico-fisica del dipendente
della Polizia di Stato – Anche quando sia finalizzata ad
accertare l’uso di sostanze stupefacenti che possano rendere
il dipendente inidoneo al servizio.
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Pubblico impiego – Provvedimenti disciplinari
– Diritto alla riservatezza dei dati personali – Non opponibile
alla p.a. in relazione ai dati acquisiti dall’amministrazione
attraverso l’accertamento psico-fisico, in quanto non divulgabili.
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L’evento che impone la sospensione del procedimento
disciplinare a carico del dipendente dell’amministrazione
di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R.
737/1981, deve essere individuato nel momento propriamente
processuale, che inizia con l'esercizio dell'azione penale
e con la conseguente assunzione della qualità di imputato
da parte del soggetto al quale è attribuito il reato; tale
effetto si realizza, ai sensi degli articoli 60 e 405 c.p.p.,
con la richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dal Pubblico
ministero a norma dell'art. 416 stesso codice, o con altri
atti con i quali ugualmente si investe il giudice di decidere
sulla pretesa punitiva (art. 447: richiesta congiunta di
applicazione della pena durante le indagini preliminari;
art. 449: giudizio direttissimo; art. 453: giudizio immediato;
art. 459: richiesta di decreto penale di condanna a pena
pecuniaria; art. 555: decreto di citazione a giudizio a
chiusura delle indagini preliminari). L’obbligo di sospensione
del procedimento disciplinare sussiste perciò solo quando
il procedimento penale sia in una fase che postuli, necessariamente,
il suo sfociare in una sentenza, o provvedimento equiparato,
avente il carattere della definitività. Tale non è la fase
delle indagini preliminari, che può concludersi o con l’esercizio
dell’azione penale o con un provvedimento di archiviazione,
che tuttavia è privo del carattere di definitività, potendo
il procedimento penale essere sempre riaperto per ulteriori
indagini.
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Poiché la tossicomania costituisce causa
non solo di inidoneità per l’ammissione ai concorsi per
l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato (cfr. art. 2,
n. 2), del D.P.R. n. 904 del 1983), ma anche di inidoneità
all’espletamento del servizio di polizia (fatti salvi, ovviamente,
i diritti normativamente riconosciuti ai lavoratori di cui
venga accertato lo stato di tossicodipendenza e che intendano
sottoporsi a trattamento di recupero), legittimamente il
dirigente dell’ufficio può chiedere al ricorrente di sottoporsi
agli accertamenti di cui all’art. 9 del citato D.P.R. n.
904 del 1983; detto articolo, consentendo all’amministrazione
di accertare l’idoneità psico–fisica al servizio per gli
appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano
funzioni di polizia anche “in relazione a specifiche circostanze
rilevate d’ufficio”, ben può essere interpretato nel senso
di riconoscere all’amministrazione la facoltà di accertare
se il dipendente assume, o no, sostanze stupefacenti, al
fine di valutare la persistente idoneità del medesimo allo
svolgimento delle funzioni di polizia.
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Il diritto alla riservatezza dei dati personali
non è opponibile all’amministrazione in relazione agli accertamenti
sanitari che sono rivolti ad accertare le condizioni di
idoneità psico-fisica al servizio, atteso che tali dati
sono destinati a rimanere riservati, non essendo divulgabili
all’esterno né suscettibili di utilizzo per motivi diversi
da quelli per i quali la legge ne prevede e consente l’acquisizione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
prima sezione
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con l’intervento dei magistrati Angelo De
Zotti - Presidente f.f., relatore; Italo Franco - Consigliere;
Rita De Piero - Consigliere ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 820/04, proposto da
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Licursi Marco, rappresentato e difeso
dall'Avv. Marco Granziero ed elettivamente domiciliato presso
la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D.
1054/1924;
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contro
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il Ministero dell’Interno, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per
legge;
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per l'annullamento
1) del provvedimento n. 333 0/48169 del Capo della Polizia,
datato 5.01.2004, notificato in data 16.01.2004, riguardante
l'irrogazione della sanzione della destituzione, ex art.
7 .p.r. 737/1981, nonché di ogni altro atto presupposto
o conseguente.
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Visto il ricorso, notificato il 15 marzo
2004 e depositato il 19 marzo 2004 con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno,
depositato in segreteria il 7 aprile 2004 con i relativi
allegati;
visti gli atti tutti della causa;
uditi all'udienza pubblica del 14 ottobre 2004 (relatore
il consigliere Angelo De Zotti) l'avv. Granziero per il
ricorrente e l’avv. dello Stato Cerillo per l’amministrazione
intimata;
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Fatto
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Il ricorrente, agente della Polizia di Stato,
rappresenta: che con procedimento penale avviato nell’anno
2000 e non ancora definito, veniva indagato per un suo presunto
coinvolgimento in attività illecita ai sensi dell'art. 73
del d.p.r. 309/90; che per tale ragione il 27 ottobre 2000
veniva sottoposto a perquisizione locale e personale, con
esito negativo; che, a distanza di tempo e senza una apparente
motivazione, in data 2 maggio 2002, il direttore dell’ufficio
presso cui prestava servizio, lo invitava a sottoporsi ad
esami clinici per la ricerca dei metabolici delle droghe
d'abuso, ai sensi degli artt. 9 del d.p.r. 904/1993 e 77
del d.p.r. 335/1992; che ritenendo violato il diritto costituzionalmente
garantito alla difesa egli non si presentava all’esame e
chiedeva maggiori chiarimenti in merito a tale richiesta;
che nelle proprie giustificazioni spiegava che quell’accertamento
non era previsto né imposto dal d.p.r. 904/1983 non trovandosi
egli nelle condizioni di legge che lo prevedono o lo rendono
obbligatorio; che in seguito non riceveva nessuna riposta
e nessuna ulteriore richiesta di prelievo è stata mai avanzata
nei suoi confronti.
Espone altresì: che in data 15 giugno 2002 gli veniva notificata
una contestazione degli addebiti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 14 del DPR n. 737/81, dalla quale apprendeva che
nei suoi confronti veniva proposto il provvedimento disciplinare
di destituzione; che egli contestava gli addebiti dichiarandosi
anche disponibile al prelievo di campioni piliferi; che
non avendo ricevuto, nei mesi a seguire, nessuna comunicazione
nè tanto meno ulteriori richieste di esami, aveva ritenuto
che il procedimento fosse stato archiviato, atteso che nello
stesso periodo conseguiva anche l'avanzamento di grado ad
assistente capo "per merito assoluto" ; che in data 16 gennaio
2004 gli è stato notificato il provvedimento di destituzione,
adottato a conclusione del procedimento disciplinare.
Di tale provvedimento, con il presente giudizio, il ricorrente
chiede l’annullamento con vittoria di spese per i seguenti
motivi:
1) violazione degli artt. 1, 7, 11, 19, 20 del d.p.r. 737/1981;
degli art. 3 punto 2, e 10 della legge 241/1990; eccesso
di potere per travisamento dei fatti ed errore di presupposti,
carenza assoluta di motivazione ed ingiustizia manifesta,
difetto di istruttoria e disparità di trattamento.
Si sostiene innanzitutto che tra i reati che comportano
la destituzioni di diritto non rientrano quelli previsti
e puniti dal dpr 309/90; che il provvedimento di destituzione
muove dall’ipotizzato coinvolgimento del Licursi in attività
di consumo e spaccio di droga, in relazione alle risultanze
di un'indagine della Squadra Mobile, ed in particolare alle
intercettazioni telefoniche effettuate, nelle quali tuttavia
difetta qualsiasi riferimento al consumo e spaccio di droga;
che l’unico indizio assunto come prova è rappresentato dal
coinvolgimento nei fatti di droga di un collega del ricorrente,
con il quale questi intratteneva rapporti di amicizia e
scambi di telefonate; che non esiste dunque alcuna prova
a carico del Licursi in ordine ai fatti contestati, tanto
più che le perquisizioni locali e personali hanno avuto
esito negativo e che nessuna nota punitiva gli è stata mai
inflitta per mancanze riferibili allo stato di servizio,
cosicché nel dicembre del 2003 egli è stato promosso di
grado per merito assoluto; che le sanzioni disciplinari
devono essere graduate, nella misura, in relazione alla
gravità delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse
hanno prodotto per l'amministrazione o per il servizio e
che nella specie non si è tenuto conto che alcuna mancanza
ha posto in essere il ricorrente rifiutando di sottoporsi
agli accertamenti medici cui non era obbligato; che le giustificazioni
del Licursi, infine, non sono assolutamente state valutate
e che la commissione disciplinare sembra essersi soffermata
solo sul mero fatto che il ricorrente avesse frequentazioni
e rapporti di amicizia con colleghi indagati; che, infine,
quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti,
a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il
primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento
penale con sentenza passata in giudicato; che il ricorrente
è tuttora indagato nel procedimento penale n. 3747/2000
e che non ha riportato alcuna sentenza di condanna.
2) violazione di legge ed in particolare degli artt. 60,
61, 62, 63, 64, 65, e 329 del codice di procedura penale.
Si sostiene che il dirigente che ha avviato il procedimento
disciplinare ha manifestato pregiudizi negativi nei confronti
del ricorrente, rendendo vane le garanzie di imparzialità
e compromettendo il diritto di difesa; che l'intero procedimento
amministrativo non è stato svolto con serietà ma sulla base
di deduzioni prive di fondamento sostituendo alle garanzie
del procedimento giurisdizionale quelle inesistenti del
procedimento disciplinare.
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.p.r.
904/1983 e dell'art. 77 del d.p.r. 335/1982; eccesso di
potere per contraddittorietà manifesta e carenza assoluta
di motivazione in relazione alla mancata osservanza delle
direttive ministeriali n. 333/800/9820 del 28.12.1981; eccesso
di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta.
Si sostiene che il d.p.r. 904/1983 riguarda l'approvazione
del regolamento sui requisiti psico fisici e attitudinali
degli appartenenti ai ruoli della polizia di stato e che
il giudizio di idoneità può essere richiesto dall’amministrazione
in occasioni particolari e in connessione ad istituti che
disciplinano le assenza per motivi di salute, oppure in
relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio; che
tali norme non consentono accertamenti connessi ad azioni
di natura disciplinare; che con le proprie giustificazioni
il ricorrente aveva eccepito il vizio di sviamento di potere
in quanto si stava attuando un accertamento senza i legali
presupposti di legge e che l’amministrazione ha dato inizio
al procedimento disciplinare sottoponendo l'impiegato a
visita medico - legale, ai sensi del d.p.r. 904/1993 senza
indicare la natura dell'infermità.
4) violazione di legge ed in particolare degli art. 7, 9,
11, 17, 21, 22, e 23 della legge 675/1996.
Si sostiene che l'art. 17 legge 675/1996 prevede limiti
all'utilizzabilità dei dati personali e in particolare che
i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante";
che è perciò reato divulgare notizie riguardanti un procedimento
penale coperto dal segreto istruttorio; che salvi i casi
menzionati dalla stessa legge 675/1996 ogni trattamento
di dati deve essere fatto con la più rigorosa correttezza
e senza danneggiare i soggetti destinatari degli accertamenti;
che il provvedimento impugnato è illegittimo anche sotto
tale profilo in quanto i dati riservati del ricorrente sono
stati utilizzati per finalità diverse da quelle la legge
consente.
In data 7 aprile 2004 si è costituita in giudizio l’amministrazione
intimata, la quale ha controdedotto su tutti i motivi di
ricorso, deducendone l’infondatezza e chiedendone la reiezione
con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2004 previa audizione
dei difensori delle parti il ricorso è stato posto in decisione.
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Diritto
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Oggetto di ricorso è il provvedimento di
destituzione dal servizio, che l’amministrazione ha adottato
nei confronti del ricorrente, agente della Polizia di Stato,
a conclusione del procedimento disciplinare tempestivamente
promosso con la contestazione di addebiti del 14 giugno
2002, per i motivi di cui è menzione in atti.
Con il primo motivo il ricorrente deduce una serie di profili
di illegittimità, tra i quali appare preliminare quello
di violazione dell’art. 11 del D.P.R. 737/1981, che impone
la sospensione del procedimento disciplinare quando l'appartenente
ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sia
stato sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento penale.
Sostiene, infatti, il ricorrente che all’atto dell’instaurazione
del procedimento disciplinare e comunque prima della sua
conclusione con l’adozione del provvedimento impugnato,
era già pendente nei suoi confronti un procedimento penale
per gli stessi fatti contestati in sede disciplinare, e
che ciò sarebbe dimostrato dalla nota del Procuratore della
Repubblica del 13 febbraio 2001 (doc. n. 4 dep. il 7 aprile
2004) nella quale si informa l’amministrazione che il procedimento
penale nei confronti di Licursi Marco “è pendente e si trova
nella fase delle indagini preliminari”.
La censura è tuttavia infondata.
In realtà dagli atti di causa risulta che il Licursi è stato
iscritto nel registro delle notizie di reato, ma che la
sua posizione era, ed è rimasta, quantomeno sino alla conclusione
del procedimento disciplinare, quella di persona sottoposta
alle indagini preliminari (cfr. art. 61 c.p.p.).
Tale posizione non era e non è ostativa dell’azione disciplinare:
la fase delle indagini preliminari, infatti, come noto,
può concludersi o con l’esercizio dell’azione penale o con
un provvedimento di archiviazione, che tuttavia è privo
del carattere di definitività, potendo, il procedimento
penale, essere sempre riaperto per ulteriori indagini.
L’evento che impone la sospensione del procedimento disciplinare
deve essere individuato, perciò, nel momento propriamente
processuale, che principia con l'esercizio dell'azione penale
e con la conseguente assunzione della qualità di imputato
da parte del soggetto al quale è attribuito il reato; tale
effetto si realizza, ai sensi degli articoli 60 e 405 c.p.p.,
con la richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dal Pubblico
ministero a norma dell'art. 416 stesso codice, o con altri
atti con i quali ugualmente si investe il giudice di decidere
sulla pretesa punitiva (art. 447: richiesta congiunta di
applicazione della pena durante le indagini preliminari;
art. 449: giudizio direttissimo; art. 453: giudizio immediato;
art. 459: richiesta di decreto penale di condanna a pena
pecuniaria; art. 555: decreto di citazione a giudizio a
chiusura delle indagini preliminari).
L’obbligo di sospensione del procedimento disciplinare sussiste,
perciò, solo quando il procedimento penale sia in una fase
che postula necessariamente che esso sfoci in una sentenza,
o provvedimento equiparato, avente il carattere della definitività
(cfr. C.d.S. sez. 6^ n. 5855/2001).
Il motivo va pertanto respinto.
Sempre per ragioni logicamente pregiudiziale vanno esaminati
il secondo, terzo e quarto motivo, con cui il ricorrente
si duole, nell’ordine: della mancanza di imparzialità del
dirigente (da individuare presumibilmente nel funzionario
istruttore) che avrebbe compromesso il diritto di difesa
dell’incolpato “esprimendo indebitamente il proprio convincimento
su questioni a lui non pertinenti circa la colpevolezza
dell’indagato”; del fatto che nel provvedimento di destituzione
sia stato attribuito rilievo alla sua indisponibilità a
sottoporsi agli accertamenti medico legali finalizzati alla
ricerca dei metaboliti delle tossicodipendenze e, infine,
della illegittimità della richiesta di sottoporlo al test
medico in quanto surrettiziamente finalizzata all’acquisizione
ed all’utilizzazione a fini disciplinari di dati “sensibili”
concernenti stati e situazioni personali costituzionalmente
garantite e tutelate.
Tali doglianze,
Sulla prima, il Collegio osserva che si tratta di censura
generica e poco perspicua: il ricorrente infatti deduce
la violazione di norme del codice di procedura penale riferite
al processo, che non hanno attinenza con il procedimento
disciplinare.
Imputa infatti al funzionario istruttore di aver formulato
accuse basate su considerazioni non pertinenti trascurando
che il compito del funzionario istruttore è proprio quello
di predisporre, all’esito dell’istruttoria, la contestazione
di addebiti e dunque di esprimere la propria convinzione
in ordine alla sussistenza dei fatti disciplinarmente rilevanti
a carico dell’incolpato.
Spetta poi all’amministrazione, esaminati gli atti, valutare
se gli addebiti sussistono o meno, dispone in tal caso l'archiviazione
del procedimento,, ovvero trasmetterli all'organo competente
per il seguito dell’azione stessa.
Poiché il compito del funzionario istruttore si esaurisce
con la relazione conclusiva e questi non interviene o prende
parte, nella fase del giudizio disciplinare è evidente che
l’opinione che costui esprime in ordine alla colpevolezza
dell’incolpato resta confinata nella fase preliminare (che
peraltro potrebbe anche concludersi con l’archiviazione)
e non è assistita da fede privilegiata, atteso che in sede
giudicante le parti hanno le stesse prerogative e che il
soggetto incolpato ha la possibilità di esercitare ogni
difesa idonea a contrastare le contestazioni formulate nell’atto
di addebito disciplinare.
E ciò è quanto è avvenuto nella specie, posto che il ricorrente
ha controdedotto compiutamente su tutte le contestazioni
a lui mosse e non indica quale limitazione di difesa abbia
risentito per effetto della scorretta conduzione della fase
preliminare.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 9 del d.P.R. 23
dicembre 1983, n. 904, in relazione all’ “uso sviato del
potere di accertamento sanitario” siccome rivolto non già
ad accertare lo stato di salute del ricorrente “ma a precostituire
la prova per un eventuale futuro procedimento disciplinare”,
anche tale censura, già disattesa in analogo procedimento,
appare infondata.
Infatti, poiché non può ragionevolmente dubitarsi che la
tossicomania costituisca causa non solo di non idoneità
per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli della
Polizia di Stato (cfr. art. 2, n. 2), del d.P.R. n. 904
del 1983), ma anche di inidoneità all’espletamento del servizio
di polizia (fatti salvi, ovviamente, i diritti normativamente
riconosciuti ai lavoratori di cui venga accertato lo stato
di tossicodipendenza e che intendano sottoporsi a trattamento
di recupero), legittimamente il dirigente dell’ufficio,
nel chiedere al ricorrente di sottoporsi agli accertamenti
suindicati, ha richiamato l’art. 9 del citato d.P.R. n.
904 del 1983 il quale, consentendo all’Amministrazione di
accertare l’idoneità psico –fisica al servizio per gli appartenenti
ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di
polizia anche “in relazione a specifiche circostanze rilevate
d’ufficio”, ben può essere interpretato nel senso di riconoscere
all’Amministrazione la facoltà di accertare se il dipendente
assume, o no, sostanze stupefacenti, al fine di valutare
la persistente idoneità del medesimo allo svolgimento delle
funzioni di polizia.
Peraltro, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso,
non c’è alcuna prova che la sottoposizione del Licursi agli
accertamenti in questione sia stata disposta al fine di
precostituire prove per un eventuale futuro procedimento
disciplinare e non invece allo scopo determinante di accertare
l’idoneità o inidoneità del dipendente al servizio.
E comunque, legittima o meno che fosse ritenuta la richiesta,
la spottoposizione al test non costituiva per il ricorrente
un obbligo ma una facoltà che avrebbe potuto consentirgli,
ove si fosse sottoposto ad essa con tutte le riserve di
diritto e con ogni garanzia richiesta (in contraddittorio
con un medico di fiducia), di dimostrare la propria idoneità
al servizio e al contempo di fugare il sospetto, indotto
dalla sua condizione di inquisito per reati specifici legati
all’uso di sostanze stupefanti, di non essere tossicodipendente.
Né è vero che il ricorrente abbia giustificato le ragioni
del suo mancato consenso poiché in realtà, secondo quanto
risulta dagli atti, egli non si è presentato al test fissato
per il 7 maggio 2002 senza addurre alcuna previa giustificazione
e solo in seguito, dopo quindici giorni (il 22 maggio 2002)
ha chiesto di avere copia degli atti inerenti la richiesta
stessa, rifiutando comunque il consenso con argomenti che
fanno leva sull’inconferente diritto di non essere soggetto
a trattamenti sanitari forzati laddove la richiesta dell’amministrazione
era di un accertamento facoltativo e la sua finalità legittima
per le ragioni sottostanti alla verifica dell’idoneità psico
fisica del dipendente.
Quanto infine al dedotto eventuale utilizzo illecito di
dati coperti da privacy ed afferenti alla sfera personale
il Collegio osserva che il diritto alla riservatezza dei
dati personali non è opponibile all’amministrazione in relazione
agli accertamenti sanitari che sono rivolti ad accertare
le condizioni di idoneità psico fisica al servizio, atteso
che tali dati sono destinati a rimanere riservati, non essendo
divulgabili all’esterno né suscettibili di utilizzo per
motivi diversi da quelli per i quali la legge ne prevede
e consente l’acquisizione.
La questione dedotta non sembra peraltro rilevante giacchè
qui non viene in rilievo l’uso illecito di dati sensibili
ma la possibilità per l’amministrazione di chiedere la verifica
dell’idoneità al servizio dei propri dipendenti nei casi
in cui sussistano specifiche e motivate ragioni per dubitarne.
Anche questi motivi sono dunque complessivamente infondati.
Restano i profili ulteriori dedotti nel primo motivo e tenuti
riservati perché tutti rivolti contro la sanzione e con
i quali il ricorrente assume di non meritare il provvedimento
di destituzione per l’insussistenza dei comportamenti a
lui addebitati in sede disciplinare.
In sintesi il Licursi sostiene che non sussiste alcuna prova
seria ed attendibile dei fatti contestati ma solo indizi
del tutto insignificanti, abilmente manipolati ovvero erroneamente
intesi ed enfatizzati; che nelle intercettazioni telefoniche
effettuate sulla propria utenza è assente qualsiasi riferimento
diretto o indiretto al consumo e allo spaccio di droga;
che l’unico indizio assunto come prova è rappresentato dal
coinvolgimento di un collega di lavoro (arrestato in flagranza
per acquisto di cocaina), con il quale intratteneva normali
rapporti di amicizia e usuali contatti telefonici; che non
esiste a carico del ricorrente alcuna prova diretta giacchè
le perquisizioni locali e personali hanno avuto esito negativo;
che nessuna nota punitiva gli è stata mai inflitta per mancanze
riferibili allo stato di servizio e che, in considerazione
di ciò, nel dicembre del 2003 è stato promosso ad assistente
capo per merito assoluto; che pertanto il potere disciplinare
non è stato esercitato nel rispetto dei criteri generali
di correttezza, buona fede e proporzionalità.
Anche queste censure, però, sono a giudizio del Collegio
infondate.
Occorre intanto avvertire che dagli atti del procedimento
disciplinare non risulta che le giustificazioni fornite
dal ricorrente non siano state prese in considerazione ovvero
che esse siano state ignorate: la commissione di disciplina
le ha invece esaminate (cfr. il verbale del 20 ottobre)
e non le ha condivise.
Il ricorrente d’altronde non ha smentito né ha potuto negare
i contatti telefonici con i colleghi e con i privati intercettati,
conosciuti come fornitori di sostanze stupefacenti, ma ha
sostenuto, come sostiene nelle odierne difese che il traffico
telefonico da lui mantenuto con soggetti risultati chiaramente
implicati nell’attività di consumo e spaccio di sostanze
stupefacenti (i colleghi Binotto, arrestato in flagranza
di reato, il collega Bergamasco e i privati fornitori di
merce) non è indice di prova dei fatti specifici a lui contestati
poiché le frasi estrapolate dai colloqui telefonici registrati
nel corso delle indagini tra i soggetti sospettati ed indagati
(tra cui appunto il Licursi stesso) non sarebbero significative,
trattandosi di “banalissime frasi al di sopra di ogni sospetto”,
“generiche e prive del minimo riscontro probatorio”.
Il Collegio non è dello stesso avviso.
Occorre infatti premettere al riguardo, che come evidenzia
l’amministrazione nelle proprie difese, le indagini che
hanno portato alle intercettazioni telefoniche sono state
avviate e indirizzate in modo “mirato” verso le utenze di
alcuni agenti di polizia perché in seguito all’arresto di
un gruppo di spacciatori costoro avevano confessato il coinvolgimento
dei primi nel traffico di stupefacenti e, in particolare,
che uno di essi era l’agente Binotto, la cui utenza telefonica
era risultata in contatto con soggetti noti come spacciatori
(Gobbi, Malvestito e Pozzato); che dalle prime intercettazioni
era emerso che del gruppo faceva parte, ed era anch’egli
in costante contatto con Binotto e i suoi fornitori, l’agente
Bergamasco, sospettato anch’egli di consumo di stupefacenti.
Il Licursi è stato quindi gravemente sospettato perché,
intercettato egli stesso, ha mantenuto colloqui “crittati”
sia con i colleghi sia con i fornitori (con i quali in un
caso dialoga utilizzando il cellulare del collega Binotto).
Non c’è dunque la prova diretta del traffico ma è stata
raggiunta la prova indiretta che il Licursi è un sospetto
utilizzatore e fornitore di sostanza stupefacente poiché
risulta collegato alla stessa organizzazione, a ruoli c.d.
interscambiabili, della quale fanno parte soggetti (i colleghi
Binotto e Bergamasco) il cui coinvolgimento nell’attività
di consumo personale e cessione di sostanze stupefacenti,
nonché il collegamento con gli ambienti dello spaccio è
emersa con certezza, in seguito all’arresto dell’agente
Binotto e dei fornitori di droga.
Il gruppo formato all’interno del corpo della Polizia di
Stato, quindi, operava come un’organizzazione collusa con
gli ambienti, notoriamente criminosi, della droga, che,
anziché reprimere favoriva, e dei cui proventi, si può presumere,
beneficiava direttamente o indirettamente, ottenendo dosi
per consumo personale o da smistare a terzi (in tal senso
le intercettazioni sul rapporto tra l’agente Binotto, Gobbi,
Malvestito e Pozzato).
Il fatto che nelle numerose intercettazioni, che riportano
solo i passaggi ritenuti significativi ai fini dell’indagine
non si faccia riferimento espresso a sostanze stupefacenti
ma a surrogati del gergo (il carico di legna, l’oro, un
congruo, il bambicuz, il pensierino, e quant’altro) non
è significativo, poiché, e su questo il Collegio concorda
con l’assunto dell’amministrazione, il senso reale delle
frasi è desumibile dal contesto, ossia dalle modalità, dalla
finalità e dalla tipologia dei contatti telefonici (chiamate
senza altro scopo che ricercare incontri diretti, ovvero
a sollecitare attività di intermediazione finalizzata a
procurare “qualcosa” dietro pagamento di denaro nei luoghi
di appuntamento definiti anche “usuali”) e, inoltre, dalla
chiara configurazione illecita della condotta del gruppo
(composto da agenti della polizia di stato) che incontra
e mantiene contatti ingiustificabili e di esplicita evidenza
affaristica con spacciatori e fornitori di sostanze stupefacenti.
E tutto ciò collaborando attivamente, come si percepisce
dalle conversazioni intercettate, e traendo frutto dalla
loro attività (più direttamente il Binotto ma non meno Bergamasco,
Licursi, Sarti e Tosini); con evidente consapevolezza del
disvalore della loro condotta essendo a conoscenza dell’illiceità
penale del traffico di stupefacenti e dell’aggravante rappresentata
dalla loro funzione.
Il Collegio ritiene quindi, come già in analoga vicenda
riguardante altro componente del gruppo (cfr. T.A.R. Veneto
sez. 1^ 13 ottobre 2004 n. 3684), che il giudizio che l’Amministrazione
ha tratto ai fini dell’applicazione al Licursi della sanzione
destitutoria , sulla base dei fatti emersi dalle intercettazioni
telefoniche, dall’arresto in flagranza di reato dell’agente
Binotto e dal collegamento chiaramente finalizzato all’attività
di uso e procacciamento di sostanze stupefacenti cui il
gruppo stesso era dedito, sia attendibile e pienamente comprovato
dagli elementi anzidetti.
Ne consegue che vanno respinti tutti i profili di censura
con i quali si deducono vizi di difetto di motivazione e
di travisamento dei fatti, essendo questi ultimi provati
ed idonei a giustificare l’applicazione della sanzione inflitta.
Né merita infine accoglimento l’ultima censura, con la quale
il ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per violazione
del principio di proporzionalità, assumendo che essa è eccessiva
in rapporto ai fatti contestati e contraddittoria avuto
riguardo ai precedenti di servizio vantati dallo stesso
dipendente, tra cui anche la promozione per merito assoluto
alla qualifica superiore conseguita in concomitanza con
il provvedimento destitutivo.
Il Collegio ritiene infatti, sul punto specifico, che il
provvedimento di destituzione, ancorché si tratti della
più grave sanzione sia giustificato, in quanto la condotta
contestata al ricorrente ed accertata in sede disciplinare
corrisponde pienamente alla fattispecie sanzionatoria e
non ne costituisce un’applicazione sproporzionata, giacché
contiene una motivata e specifica enunciazione della sua
gravità, congruamente enunciata ed insindacabile sotto i
profili della coerenza e della proporzione: la dimostrata
collusione dell’agente di polizia destituito con gli ambienti
dello spaccio di droga e della delinquenza che vi gravita
è un fatto che rivela “infedeltà” insanabile all’istituzione,
che ne determina il discredito di fronte ai cittadini e
che vanifica l’impegno e la fiducia degli altri colleghi
nella loro comune funzione.
Né rileva infine la coeva promozione del Licursi per merito
assoluto, in quanto essa riguarda la progressione economica
e di carriera, che non ha attinenza o connessione con la
condotta disciplinare; la promozione peraltro risale, quanto
a decorrenza, al 22 luglio 2002 e quindi non tiene certamente
conto della condotta illecita rilevante sulla prosecuzione
del rapporto di lavoro, accertata e sanzionata successivamente.
Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.
La natura della controversia e alcuni profili equitativi
giustificano tuttavia la compensazione tra le parti delle
spese e delle competenze di causa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, prima sezione, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese e competenze di causa compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, addì 14 ottobre 2004
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