| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 16 marzo 2005
n. 523
Pres. Calvo – Est. Correale
D. S. e G. G. (avv. Dal Piaz e Verrando) c. Sottocommissione
circondariale di Pinerolo (n.c.), Comune di Porte (n.c.),
Prefettura di Torino (n.c.), Comune di Tricerro (n.c.),
M. G. (avv. Mastroviti e Di Raimondo), P.M.(avv. E. e M.
Galasso), A.T. ed altri (n.c.) |
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1. Elezioni- Atto di dichiarazione di accettazione
della canditatura – Impugnazione – Elettore – Interesse
– Attualità – Assenza – Inammissibilità – Proclamazione
degli eletti – Necessità.
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2. Elezioni – Autenticazione delle firme
– Contenuto dell’accertamento – Identità fra il soggetto
che appone la firma e il soggetto presente avanti il pubblico
ufficiale – Sufficienza – Prescrizioni ex art. 21 Dpr 445/00
s.m.i. – Rispetto integrale – Assenza - Nullità – Non sussiste
– Fattispecie.
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3. Elezioni – Autenticazione di firme – Contestazione
– Assenza di identità fra il soggetto che appone la firma
e il soggetto presente avanti il pubblico ufficiale - Querela
di falso – Necessità.
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4. Elezioni – Autenticazione di firme – Contestazione
– Assenza di poteri
in capo al soggetto autenticante - Querela di falso
– Necessità.
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5. Elezioni – Disponibilità ex art. 14 l.
n. 53/90 – Dichiarazione – Rinnovazione – Non necessaria
– Decadenza – Non sussiste.
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1. E’ inammissibile l’impugnazione da parte
dell’elettore dell’atto di dichiarazione di accettazione
della candidatura per difetto di interesse attuale, in quanto
la lesione si verifica al momento della proclamazione dell’eletto
di cui l’atto subprocedimentale era contestato.
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2. Nel contesto del procedimento elettorale
ai fini di una corretta procedura di autenticazione è sufficiente
che il funzionario autenticante dichiari che colui che ha
apposto la firma è effettivamente la persona cui ricondurre
la dichiarazione sottoscritta mentre non determina nullità
della procedura il fatto che l’autenticazione della firma
di accettazione di un candidato non sia stata redatta nel
pieno rispetto della normative contenuta nell’art. 21 del
DPR 445/00 (nel caso di specie è stato ritenuto che la sottoscrizione,
pur se priva dell’indicazione esplicita della qualifica,
del nome edel cognome del funzionario, comunque sussistendo
in calce alla dichiarazione di accettazione dei candidati
confermasse i suoi effetti; è stato ritenuto sufficiente
l’apposizione di firma del soggetto autenticamente insieme
al timbro circolare del comune di provenienza o all’indicazione
“Il Consigliere”).
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3. Per contestare l’autenticazione della
firma di accettazione di un candidato sotto il profilo dell’identità
del soggetto che ha apposto la firma occorre proporre querela
di falso, essendo tale dichiarazione un atto pubblico fidefaciente
ai sensi dell’art. 2700 cod. civ.
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4. Per contestare l’autenticazione della
firma di accettazione di un candidato sotto il profilo dell’assenza
di poteri in capo al soggetto autenticante occorre proporre
querela di falso, essendo tale dichiarazione un atto pubblico
fidefaciente ai sensi dell’art. 2700 cod. civ.
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5. La dichiarazione di disponibilità ex art.
14 l. n° 53/90 non deve essere rinnovata di anno in anno,
sicchè il mancato rinnovo non comporta decadenza dalla funzione
assunta.
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- OMISSIS –
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Premesso in fatto e considerato in diritto
quanto segue.
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FATTO
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La 1^ Sottocommissione elettorale circondariale
di Pinerolo, riunitasi nella casa comunale il 15 maggio
2004:
a) giusta il verbale n. 63. invitata dal Presidente ad esaminare
la dichiarazione di presentazione di candidatura del signor
M. P. alla carica di sindaco e della lista collegata dei
candidati alla carica di consigliere comunale del comune
di Porte con contrassegno “Cerchio contenente in basso altro
cerchio più piccolo in cui figura una fiamma tricolore su
base trapezoidale con scritta M.S.I., nella parte superiore
del cerchio più grande su fondo azzurro dicitura “Alleanza
Nazionale”, in relazione all’elezione diretta del Sindaco
e del Consiglio comunale del Comune di Porte, di domenica
13 giugno 2004"verificava … b) che la dichiarazione di accettazione
della candidatura alla carica di Sindaco è corredata dal
relativo certificato d'iscrizione alle liste elettorali
e presenta tutti i requisiti prescritti da//e vigenti norme
in materia elettorale, tra cui la firma del candidato debitamente
autenticata: c) che per ciascuno dei 9 candidati alla carica
di Consigliere Comunale è stata presentata, debitamente
autenticata, la dichiarazione di accettazione della candidatura
…”, e stabiliva di ammettere per il Comune di Porte per
l'elezione diretta dal Sindaco e del Consiglio Comunale
di domenica 13 giugno 2004: a) la candidatura alla carica
di Sindaco del signor M. P.; b) la lista collegata dei candidati
per l'elezione del medesimo Consiglio comunale recante il
contrassegno, in precedenza indicato;
b) giusta il verbale n 64. invitata dal Presidente ad esaminare
la dichiarazione di presentazione di candidatura della sig.
ra Z. L. alla carica di Sindaco e della lista collegata
dei candidati alla carica di consigliere comunale del comune
di Porte con contrassegno: "Due mani che si stringono in
una corona di alloro" in relazione alla citata elezione,
"verificato: … b) che la lista è stata presentata da due
candidati alla carica di consigliere comunale, Sigg. ri
G. G. e P. C.: … f) rilevato che il numero di candidati
consiglieri della lista collegata al candidato sindaco Signora
Z. L. è composta da n. 8 candidati (e non 9)", stabiliva
di ricusare la lista ai sensi dell'art. 30, lettera e) del
D.P.R. 165.1960. n. 570;
c) giusta il verbale n. 65. invitata dal Presidente ad esaminare
la dichiarazione di presentazione di candidatura del Signor
S. G. alla carica di Sindaco e della lista collegata dei
candidati alla carica di consigliere comunale del comune
di Porte con contrassegno “una colomba con ramo d’ulivo
in un cerchio di 25 stelle”, stabiliva di ricusare la lista
ai sensi dell’arrt. 30, lettera e) del D.P.R. 1960, n. 570;
d) giusta il verbale n. 66, invitata dal Presidente ad esaminare
la dichiarazione di presentazione di candidatura del Signor
G. M.alla carica di Sindaco e della lista collegata dei
candidati alla carica di consigliere comunale del comune
di Porte con contrassegno “Cerchio racchiudente la sigla
PACE (in nero) con sfondo diviso in sette striscie orizzontali
colorate dall'alto in basso in viola, blu, azzurro, verde,
giallo. arancio e rosso”, in relazione alla citata elezione
"verificato che: … c) la dichiarazione di accettazione della
candidatura alla carica di Sindaco è corredata dal relativo
certificato d'iscrizione alle liste elettorali e presenta
tutti i requisiti prescritti dale vigenti norme in materia
elettorale, tra cui la firma del candidato debitamente autenticata;
d) che per ciascuno dei 12) candidati alla carica di Consigliere
Comunale è stata presentata, debitamente autenticata, la
dichirazione di accettazione della candidatura, redatta
ai sensi della normativa vigente in materia elettorale e
corredata dai relativi certificati di iscrizione alle liste
elettorali...Accertata la regolarità della documentazione
e della lista, all 'unanimità delibera(va) di ammettere
per il comune di Porte perl'elezione diretta del Sindaco
e del Consiglio comunale di domenica 13 giugno 2004 a) la
candidatura di Sindaco del signor G. M.; la lista collegata
dei candidati per l’elezione del medesimo consiglio comunale
… recante il contrassegno”; in precedenza indicato.
Con il ricorso in esame, D. S. e G. G., in qualità di" elettori
del Comune di Porte chiamati ad esercitare il proprio diritto
di voto alle elezioni amministrative comunali del 12-13
giugno 2004". chiedevano l'annullamento, per quanto di ragione,
e previa sospensione. degli atti di dichiarazione di accettazione
alle candidature a consigliere comunale presso il detto
comune collegate alla lista "PACE" e, per l'effetto, l'annullamento
della presentazione e delle candidature inerenti alla lista
elettorale stessa, e del relativo programma elettorale,
nonché per l'annullamento, in quanto di ragione, sempre
previa sospensione. dell'atto di dichiarazione di accettazione
di candidatura alla carica di sindaco inoltrata dal candidato
P. M., per le elezioni amministrative per lo stesso comune,
collegata alla lista elettorale denominata “Alleanza Nazionale”,
e,per l'effetto, per l'annullamento della presentazione
e della lista elettorale stessa, nonché degli altri atti.
in epigrafe menzionati, nonché ancora, per l'annullamento.
sempre previa sospensione, e per quanto di ragione, degli
atti tutti antecedenti, prodromici, preordinati, consequenziali,
comunque connessi, e per ogni ulteriore e consequenziale
effetto di legge.
I motivi di ricorso sono:
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1°) Violazione di legge in riferimento al
correlato disposto di cui agli artt. 1 lett. i), n. 7 e
21 L. 4/1/1968 n. 15, e art. 14 L. 21/3/1990 n. 53; eccesso
di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti;
illogicità e irragionevolezza manifesta, ingiustizia grave
e manifesta, sviamento.
A) L'art. 28, comma 7°, del d. P. R. 16 maggio 1960. n.
570, prevede che “ Con la lista devesi anche presentare
la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata
dal Sindaco, o da un notaio, o dal pretore. o dal giudice
conciliatore". L'art. 14. 1° comma. 2^ parte, della legge
21 marzo 1990. n. 53. come modificato dall'art. 4 della
legge 30 aprile 1999. n. 120. statuisce che "Sono altresì
competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente
comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali
che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente,
al presidente della provincia e al sindaco" e lo stesso
articolo, 2° comma, prevede che "L'autenticazione deve essere
compiuta con le modalità di cui al secondo e terzo comma
dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15". legge abrogata
con l'art. 77, d.p.r. 28 dicembre 2000. n. 445. il cui art.
21, 2° comma, stabilisce che "Se l'istanza o la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti
diversi da quelli indicati al comma I o a questi ultimi
al fine della riscossione da parte di terzi di benefici
economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la
documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco;
in tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito
alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica.
attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza,
previo acecrianiento dell' identità del dichiarante, indicando
le modalità dì identificazione, la data e il luogo di autenticazione
il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché
apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio".
In relazione alle dichiarazioni di accettazione di candidature
nella lista con contrassegno "Cerchio racchiudente la sigla
PACE (in nero) con sfondo diviso in sette striscie orizzontali
colorate dall'alto in basso in viola, blu, azzurro, verde,
gialloarancio e rosso", i ricorrenti rilevavano che:
A) nelle dichiarazioni presentate da V. S., Z. F. (rectius
F.), P. V., B. P., non è assolutamente possibile individuare
quale sia il soggetto che procede all'autenticazione di
tali atti, dal momento che non figura, in "palese violazione
del sopracitato art, 7 D.P.R. n. 445(2000", nè la qualifica
rivestita dal pubblico ufficiale nè il nome cd il cognome
dello stesso, per cui non è assolutamente possibile procedere
alla ricognizione del soggetto che autentica tali dichiarazioni,
posto che anche la firma da questi apposta in calce all'autenticazione,
risulta assolutamente illeggibile": nelle dichiarazioni
presentate da T. A., T. I., D. A., S. S., F. S., B. I. e
D. M., “non è stato apposto il nome ed il cognome del pubblico
ufficiale”, " per cui. anche in riferimento a tali atti
“'non è possibile identificare il soggetto che procede all'autenticazionc
delle dichiarazioni''; inoltre. "in nessuno dei documenti
esaminandi deve ritenersi che la procedura da seguire per
l'identificazione del soggetto sia stata correttamente eseguita.
dal momento che non è mai riportato l'organo che ha emesso
il documento a mezzo del quale viene identificato il dichiarante",
mentre "in alcuni casi, manca addirittura l'indicazione
del tipo di documento utilizzato per l'identificazione"
(vedasi dichiarazione di G. M. candidato Sindaco e S. S.)".
"In nessuno degli atti in esame compare il luogo ove i soggetti
che dichiarano di accettare la candidatura hanno sottoscritto
il documento".
B) Inoltre, i ricorrenti affermavano che "Le dichiarazioni
di accettazione alla candidatura di cui sopra sono state
autenticate presso il Comune di Tricerro (VC) da un Consigliere
comunale (almeno così pare)": sennonchè "non risulta che
nel Comune di Tricerro alcun Consigliere comunale abbia
comunicato talc disponibilità' Appariva strano ai ricorrenti,
inoltre, che "un Consigliere sia disposto ad autenticare
un atto pubblico di domenica, così come è avvenuto con la
dichiarazione di D. M., sulla quale è apposta come data
il 4/4/2004”.
Ed ancora, mentre l’art. 7 del D.P.R. 2000 n. 445, prevede
che “il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve
contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni
o abrasioni”, “nella dichiarazione rilasciata da Giovine
Sabrina risulta palesemente modificata la data di nascita
della stessa: tale documento era dapprima infatti intestato
a tale G. M.. il cui nome appare depennato", per cui 1a
data che si intravede sotto la data di nascita di G. S.
appartiene a M.G.”.
Pertanto, non vi è certezza riguardo all'autenticazione
di tale documento, dal momento che il Consigliere comunale
di Cissone, per quei che è dato sapere, avrebbe potuto autenticare
i dati anagrafici corrispondenti a G. M. e tale dichiarazione
così macroscopicamente corretta, potrebbe essere stata modificata
successivamente al momento dell’autentica”.
“Analogamente è stata modificata la dichiarazione di P.
V., depennando il nome di tale Tornabene, presumibilmente
nato a Torino il 6.11.1993, dal momento che il luogo di
nascita indicato nella dichiarazione è stato chiaramente
modificato da Torino in Taranto (...) e la data sopra indicata
è stata sostituita con la seguente: 02/03, 1976".
“Infine nella dichiarazione del sig. D.A., lo stesso dapprima
dichiara di essere nato a Torino, per poi modificare tale
dicitura con Melfi (Pz).
Per quanto riguarda il contrassegno della lista, come si
è visto, esso è costituito da un “Cerchio racchiudente la
sigla PACE (in nero)…”, contrassegno correlato, nel “Programma”
dalla scritta “ Fuori l’Italia dall’Iraq”; secondo i ricorrenti,
chi “ si approccia alla scheda elettorale avrà come primo
pensiero, riguardo agli intenti del gruppo, che tale lista
persegue il chiaro ed inequivocabile obiettivo di agire
nel segno della Pace', mentre la scritta "PACE" è semplicemente
la sigla del vero nome del gruppo, ovvero "Partito Autonomista
Cristiano Europeo". per cui "Non paiono esservi dubbi circa
l'errore in cui potranno essere indotti gli elettori", tanto
più clic "la scritta PACE" è priva "di ogni segno di interpunzione,
e dunque mancante dell'attitudine significante di sigla
e non, come appare, di sostantivo della lingua italiana".
I ricorrenti concludevano che "non è dato comprendere come"
quanto precedentemente evidenziato "non abbia potuto suscitare
la reazione della Sottocommissione elettorale di Pinerolo.
alla quale essi, (gli atti impugnati) sono stati doverosamente
sottoposti".
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2°) Violazione di legge, sub specie di illegittimità
derivata, in riferimento agli artt. 37 e 71, III comma,
L. 18/8/2000 n. 267 (T.U. Enti locali): Eccesso di potere
secondo la figura sintomatica del difetto assoluto di presupposti
di fatto e di diritto; sviamento.
I vizi e le irregolarità rilevati riguardo alle dichiarazioni
di accettazione dei candidati nella lista pace “PACE” erano
tali da inficiare “l’intero procedimento” e, pertanto, essi
riguardavano “nahce la lista elettorale collegata rendendola
nulla”.
In ogni caso, anche qualora dovesse ritenersi che la nullità
sopra contestata non si estenda all’intera lista elettorale,
ma comportasse soltanto l'estromissione dalla stessa dei
candidati aventi una dichiarazione di accettazione della
candidatura irregolare e nulla, tale documento non sarebbe
in ogni caso più ammissibile in quanto "la lista "di appartenenza"
non raggiungerebbe il numero minimo di componenti", previsto
dall'art. 71, comma 3, dei decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. 'per la presentazione e l'ammissione alle
elezioni".
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3° Violazione di legge sub specie di violazione
degli artt. 56 e 71, II e III comma, L. 1267 (T.U. Enti
locali): Eccesso di potere secondo la figura sintomatica
del difetto assoluto di presupposti di fatto e di diritto
sviamento; contraddittorietà manifesta.
I ricorrenti osservavano che, poiché nella "Dichiarazione
di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco del
comune di Porte, così, si afferma: "Il sottoscritto …, dichiara
di accettare la candidatura alla carica di Sindaco del Comune
di PRAMOLLO per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
comunale, che avrà luogo sabato 12 e domenica 13 giugno
2004 nella lista recante il contrassegno "Cerchio ..." e
"Il sottoscritto dichiara altresì di non aver accettato
la candidatura in altro Comune e …”, la candidatura alla
carica di sindaco nelle liste di Alleanza nazionale si pone
in evidente contrasto” in evidente con l’art, 56. comma
2, del decreto legislativo 2000, n. 267, in base al quale
"Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco ...
in più di un comune …” con la conseguente 'illegittimità
di detta candidatura" e con l'ulteriore conseguenza che
"la lista collegata al candidato a sindaco perde il soggetto
cui per legge deve essere collegata", e, pertanto. si dovrebbero
annullare "la candidatura a sindaco" e "la lista ad esso
collegata".
Si costituivano in giudizio i controinteressati M. G. e
P. M..
Il primo ha eccepito che, al momento della proposizione
del ricorso, i ricorrenti erano privi di interesse attuale
perché gli atti, in epigrafe indicati, avrebbero dovuto
essere impugnati solo all'esito del procedimento elettorale,
unitamente all'atto di proclamazione degli eletti, contestando,
nel merito, la fondatezza del ricorso, sia perché la dichiarazioni,
oggetto del gravame. avevano efficacia probatoria fino a
querela di falso. sia perché, comunque, le contestazioni
sul contenuto sostanziale non erano condivisibili.
P. M., dopo aver rilevato che "era effetto di un mero errore
materiale" la “dichiarazione" in precedenza indicata, ha
eccepito che "non ogni irregolarità comporta l'annullabilità
dell'atto amministrativo, ma soltanto quella di rilevanza
sostanziale”, laddove nella specie, “l’indicazione del Comune
di Pramollo in luogo del Comune di Porte appare manifcstamcnte
il frutto di un mero errore materiale", tenuto conto del
titolo della "Dichiarazione", nel quale si fa riferimento
al "Comune di Porte", indicazione riportata altresì, senza
alcuna contraddizione, sia nel titolo che sul timbro in
calce, nel documento relativo alla candidatura a Sindaco
di M. P. datato 15.05.2004 ed avente senza alcuna contraddizione,
sia nel titolo che sul timbro in calce, nel documento relativo
alla candidatura a Sindaco di M. P. datato 15.052004 ed
avente numero di protocollo 1648”.
Con l'ordinanza cautelare indicata in epigrafe. questa Sezione
rigettava la domanda di sospensione degli atti impugnati
ritenuta la non immediata impugnabilità dei provvedimenti
che ne costituiscono oggetto".
Con motivi aggiunti, in data 30 giugno 2004, notificati
il 30-31 luglio 2004, i ricorrenti, impugnavano l’atto di
proclamazione degli eletti a firma del Presidente dell’Ufficio
elettorale del Comune di Porte in data 14 giugno 2004 e
relativi verbali di procedura, con il quale era stato proclamato
Sindaco del Comune di Porte M. P..
I ricorrenti, "In ordine al contenuto del ricorso" che "peraltro
integralmente richiama(va)", rilevavano che le irregolarità
in particolare quelle relative alla lista legata ad A.N.,
e sono tuttora, oggetto. di una indagine della Procura della
Repubblica di Pinerolo, avviata nelle more del giudizio,
la quale, si ritiene, verte proprio sulla autenticità delle
firme apposte in calce alle dichiarazioni di accettazione
della candidatura dei candidati dalla lista di A.N.”
Al riguardo, i ricorrenti aggiungevano che "In esito alle
prime indagini ed alla luce delle dichiarazioni rilasciate
dalla Sigra B., (presunta autenticatrice di alcune candidature,
fra le quali ... quelle presentate nel Comune di Porte),
pare(va) che la stessa abbia disconosciuto la propria firma
negando di aver mai provveduto ad alcuna autenticazione
in merito”, per cui "Se così realmente fosse, tutte le candidature
la cui autenticazione in merito”, per cui “Se così realmente
fosse, tutte le candidature la cui autenticazione si assume
avvenuta dalla Sigra B. B. sarebbero nulle, e, per quel
che più rileva, lo sarebbe quella del Sig. M. P. neo Sindaco
del Comune di Porte”.
I ricorrenti, pertanto, proponevano i detti motivi aggiunti
"richiamando integralmente in punto di fatto e di diritto
il contenuto del ricorso, ora avvalorato e sopportato dalle
risultanze delle elezioni, nonchè, in particolare, dalle
indagini attivate dalla Procura della Repubblica di Pinerolo
le quali vertono appunto sulle irregolarità lamentate" da
loro, “che "qualora accertate, inficiano tutto il procedimento
elettorale nel Comune di Porte e la conseguente elezione
del Primo Cittadino”, con la conseguenza che dovrebbero
essere annullati "la candidatura a Sindaco" e "tutto il
procedimento elettorale per difetto assoluto di liste" e,
pertanto, chiedevano l'annullamento dei “provvedimcnti tutti
impugnati col ricorso introduttivo del presente giudizio,
nonchè il provvedimento del presente giudizio, nonchè il
provvedimento, nonchè il provvedimento di proclamazione
degli eletti quivi impugnato e, per l’effetto, dichiarare
nulle le elezioni amministrative svoltesi nel Comune di
Porte”.
Con memoria del 19 ottobre 2004. in relazione ai motivi
aggiunti, M. P. osservava, in merito al procedimento penale
pendente, che questo era relativo a presunte irregolarità
svoltesi nella presentazione di una lista per le elezioni
nel Comune di Perosa Argentina e non nel Comune di Porte
e che non si comprendeva da dove derivasse l'asserito disconoscimento.
da parte di B.B. della propria firma di autenticazione apposta
sulle dichiarazioni di accettazione di candidatura della
lista di Alleanza Nazionale nel Comune di Porte.
In vista dell'udienza del 3 novembre 2004, i ricorrenti
presentavano una memoria, con cui ribadivano le proprie
tesi. riportando stralci delle deposizioni penali: nella
detta udienza venivano discussi il ricorso ed i motivi aggiunti
e, nella relativa camera di consiglio, si stabilì, giusta
l'ordinanza n. 48/i del 6 novembre 2004, di questa sezione,
di verificare, in fatto, su quali presupposti si incentrasse
il procedimento penale richiamato dai ricorrenti nei motivi
aggiunti, e di chiedere al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Pinerolo di fornire notizie in merito
al procedimento penale indicato, fissando l'udienza di trattazione
al 1 dicembre 2004.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo
provvedeva a trasmettere, con nota in data 23 novembre 2004,
alcuni atti relativi all’istruttoria pendente.
All'udienza del 1 dicembre 2004. le parti concordemente
chiedevano un rinvio dell'udienza di trattazione, che veniva
fissata al 9 febbraio 2005.
In data 14 gennaio 2005 perveniva presso la Segreteria di
questa Sezione la documentazione definitiva inviata dalla
Procura della Repubblica di Pinerolo, contenente anche le
risultanze della disposta consulenza tecnica.
I ricorrenti, quindi, depositavano una memoria in cui illustravano
ulteriormente le proprie tesi difensive, alla luce dell'esito
delle risultanze istruttorie.
Essi richiamavano le conclusione del C.T.U. che riteneva
come fosse esprimibile in termini di "certezza tecnica"
il giudizio di apocrificità delle firme a nome T., B., D.,
Z., V., P., D., S., T. e B., relative a candidati della
lista "PACE". In termini di probabilità ma non certa autenticità
delle firme di F. e G. S. Il CTU concludeva ricordavano
i ricorrenti - nel senso dell'attribuzione ad "unica mano
operante" delle firme di T., D., V., S., T. e B..
In relazione alla lista "A.N." i ricorrenti richiamavano
di averne giù denunciato i vizi nel ricorso introduttivo.
Inoltre evidenziavano che il procedimento penale era relativo
anche elezioni tenutesi in comuni diversi da Perosa Argentina,
tra cui quello di Porte.
Le autenticazioni non erano regolari, secondo quanto dichiarato
in sede di interrogatorio da alcuni interessati, tra cui
i signori P., M.e C. nonché la medesima indagata, sig.ra
B., per cui dovevano essere annullati anche gli atti di
dichiarazione di accettazione alla candidatura per la lista
'A.N.", oltre che quelli relativi alla lista "PACE" e. di
conseguenza. si doveva annullare il provvedimento di proclamazione
degli eletti e dichiarare nulle le elezioni svoltesi nel
Comune di Porte.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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Con il ricorso in esame S. D. e G.G., chiedevano:
a) l'annullamento, per quanto di ragione e previa sospensione,
degli atti di Dichiarazione di accettazione alla candidatura
a Consigliere Comunale per le elezioni amministrative presso
il Comune di Porte (TO) collegate alla lista elettorale
denominata "PACE", e per l'effetto. l'annullamento della
presentazione e delle candidature inerenti alla lista elettorale
stessa. e del relativo programma elettorale; b) l'annullamento,
in quanto di ragione. sempre previa sospensione, dell'atto
di dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica
di sindaco del Comune di Porte inoltrata dal candidato M.
P. per le elezioni amministrative press oil Comune di Porte
(To) collegata alla lista elettorale denominata “Alleanza
Nazionale” e, per l’effetto, l’annullamento della presentazione
e della lista elettorale stessa, nonchè ancora, l’annullamento
sempre previa sospensione, e per quanto di ragione degli
atti tutti antecedenti, prodromici, preordinati, consequenziali
e, comunque, connessi. nonchè ogni ulteriore e consequenziale
effetto di legge.
Da quanto sopra rilevato, si evince, che il ricorso ha per
oggetto gli atti di dichiarazione di accettazione alla per
la lista "PACE" e l'atto di dichiarazione di accettazione
della candidatura del sig. P. M., collegata alla lista "Alleanza
Nazionale",
Ne consegue. quindi, che non fanno parte del gravame le
ulteriori dichiarazioni di accettazione di candidatura da
parte di altri candidati iscritti nella lista "Alleanza
Nazionale".
Ciò risulta anche dal contenuto dei tre motivi di ricorso,
con i primi due dei quali i ricorrenti contestano le formalità
di autenticazione delle dichiarazioni di accettazione delle
candidature per la sola lista "PACE" e con il terzo dei
quali i ricorrenti contestano la dichiarazione di disponibilità
a candidarsi per il Comune di Porte di M. P.
Con i motivi aggiunti. i ricorrenti hanno poi impugnato
l’atto di proclamazione degli eletti a firma del Presidente
dell'ufficio elettorale del Comune di Porte in data 14 giugno
2004 e relativi verbali di procedura, con il quale veniva
proclamato Sindaco del Comune di Porte il sig. M. P.”, chiedendo
l’annullamento dei "provvedimenti tutti col ricorso introduttivo
del presente giudizio, nonchè (del) provvedimento dì proclamazione
degli eletti quivi impugnato, e per effetto, dichiarare
nulle le elezioni amministrative svoltesi nel Comune di
Porte".
Nessuna domanda di annullamento delle dichiarazioni di accettazione
dei candidati per la lista di "Alleanza Nazionale". dunque.
risulta proposta anche con i detti motivi aggiunti.
Ne consegue che appaiono irrilevanti le risultanze dell'attività
istruttoria penale pendente avanti alla Procura della Repubblica
di Pinerolo in merito alle dichiarazioni rese dai candidati
per la lista di "Alleanza Nazionale".
Contrariamente a quanto indicato dai ricorrenti nella memoria
depositata per l'udienza di trattazione del 9 febbraio 2005,
infatti, non si rinvengono né nel ricorso introduttivo né
nei motivi aggiunti I “vizi già denunciati dai ricorrenti
nel ricorso introduttivo " in merito al diverso profilo
dell’autenticità delle autenticazioni relative alle dichiarazioni
di accettazione delle candidature rese dai candidati di
A.N.” (pag. 7 memoria per u.d. 9.2.05).
Che le risultanze del procedimento penale sopra richiamato
riguardino in qualchemodo, quindi, anche tali dichiarazioni
di accettazione di candidature appare circostanza irrilevante
nel presente giudizio, atteso che tali dichiarazioni specifiche
non formano oggetto del presente gravame, ferme restando,
ovviamente, le altre conseguenze originate dalla futura
conclusione del procedimento penale in questione.
Ciò posto, per quanto riguarda il ricorso, esso deve essere
dichiarato inammissibile, in quanto. come anticipato sommariamente
nell'ordinanza cautelare n. 678 in data 27 maggio 2004 richiamata
in epigrafe, si rileva la non immediata impugnabilità dei
provvedimenti che ne costituiscono oggetto.
In altri termini, il Collegio ritiene di condividere la
conclusione cui è pervenuta la giurisprudenza, richiamata
anche dalle difese del sig. G., secondo cui, in forza dell'art.
83. comma 11°, t.u. n. 570/1960, contro le operazioni per
l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione
del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino
elettore o chiunque altro vi abbia interesse, può proporre
impugnativa davanti al Tribunale Amministrativo Regionale,
con ricorso da depositare nella segreteria entro il termine
di trenta giorni "dalla proclamazione degli eletti".
E' dunque il momento della proclamazione degli eletti che
segna la conclusione del procedimento elettorale, sia pure
suddiviso in subprocedimenti con cadenze cronologiche ravvicinate,
ed è a questo momento che deve farsi riferimento nel caso
di specie.
Pur riconoscendo la sussistenza di alcuni atti relativi
a tali falsi subprocedimentali che possono essere immediatamente
impugnabili, quail il decreto di indizione della consultazione
o la esclusione di una lista o di un candidato, vige pur
sempre il principio di ordine generale, secondo cui ogni
impugnazione deve essere rviolta avverso l’atto che lede
la posizione soggettiva del ricorrente.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che la lesione in
capo al cittadino elettore quali gli attuali ricorrenti
possa valutarsi e manifestarsi nella sua pienezza solo alla
conclusione del procedimento elettorale, vale a dire successivamente
alla proclamazione degli eletti, quando gli eventuali effetti
(ritenuti) pregiudizievoli del singolo segmento procedimentale
(nel caso di specie. l'ammissione di determinate liste)
vengono a concretizzarsi nel risultato finale.
In conclusione, pur ammettendo che nell'ambito del complesso
procedimento elettorale la fase della presentazione delle
liste ha carattere di autonomia rispetto a quella della
votazione e della proclamazione degli eletti, è altrettanto
vero che da ciò non deriva necessariamente una lesione in
capo ai soggetti legittimati a contestarla. che risultano
privi di un interesse con i caratteri dell'attualità. ipotizzabile,
come tale, solo per gli atti di esclusione (delle liste
o dei singoli candidati). secondo, d'altronde, una regola
generale propria di ogni altro giudizio amministrativo avente
ad oggetto procedure complesse della p. a.(in tal senso,
Cons. Stato, sez. V, n. 2172/01 e n. 116/99).
Chiarito ciò, il Collegio rileva che I ricorrenti hanno
comunque impugnato nei termini, a mezzo dei richiamati motivi
aggiunti, la suddetta proclamazione degli eletti, provvedimento
dal quale si è verificata la lesione della loro posizione
giuridica tutelabile nella presente sede.
In particolare, poi, in essi si sono riprodotti i motivi
già introdotti nel ricorso, come risulta a pag. 14 dei medesimi,
“In ordine al contenuto del ricorso che peraltro integralmente
si richiama, per cui il Collegio ne deve comunque verificare,
sotto questo profilo, il fondamento.
Orbene, passando ad esaminare i tre motivi di ricorso, che,
come si è osservato, si devono ritenere contenuti nei motivi
aggiunti, con il primo si sostiene, alla lett. A):
I) che nelle dichiarazioni presentate da V, Z., P., B,,
“ non è assolutamente possibile procedere alla ricognizione
del soggetto che autentica tali dichiarazioni, posto che
anche la firma da questi apposta in calce all'autenticazione,
risulta assolutamente illegibile”;
2) che nelle dichiarazioni presentate da T., T., D., S.,
F., B. e D., "non è stato apposto il nome ed il cognome
del pubblico ufficiale" per cui, anche in riferimento a
tali atti" non è possibile identificare il soggetto che
procede all'autenticazione delle dichiarazioni'";
3) che "in nessuno dei documenti esaminandi deve ritenersi
che la procedura da eseguire per l’identificazione del soggetto
sia stata correttamente eseguita, dal momento che non è
mai riportato l’organo che ha emesso il documento a mezzo
del quale viene identificato il dichiarante”, mentre “in
alcuni casi, manca addirittura l’indicazione del tipo di
documento utilizzato per l’identificazione (vedasi dichiarazione
di G.M. - candidato Sindaco e S. S.):
4) che “In nessuno degli atti in esame compare il luogo
ove soggetti che dichiarano di accettare la candidatura
hanno sottoscritto il documento”.
Con il primo motivo si sostiene anche, alla lett. B), che
"Le dichiarazioni di accettazione alla candidatura di cui
sopra sono state autenticate presso il Comune di Tricerro
(VC) da un Consigliere comunale (almeno così pare)”: sennonchè
"noti risulta che nel Comune di Tricerro alcun Consigliere
comunale abbia comunicato tale disponibilità”.
Con lo stesso motivo si sostiene, poi, che, mentre l'art.
7 del D.P.R. n. 445/2000. prevede che “il testo degli atti
pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte,
abbreviazioni. correzioni, alterazioni o abrasioni", risultavano,
poi, correzioni di dati sulle dichiarazioni dei signori
G. S., P. V. e D.B. A,, sulla cui paternità non era dato
di avere certezze, in assenza di richiami o postille sottoscritti
o vistati dall 'autenticante.
In primo luogo, il Collegio rileva che mancano doglianze
relative ad una ritenuta aprocrificità delle firme degli
stessi candidati, invece, oggetto del procedimento penale
pendente, in merito al quale questa Sezione ha disposto
istruttoria per chiedere informazioni, proprio allo scopo
di chiarire l’oggetto dell’indagine penale e se questo coincidesse
con le doglianze sollevate con i motivi di ricorso.
Sotto questo profilo, quindi, non possono essere considerate
decisive le conclusioni della consulenza di parte disposta
dal P.M. in ordine alla richiamata apocrificità delle firme,
perché tale circostanza esula dai motivi di ricorso proposti
dai ricorrenti.
In merito alle specifiche doglianze contenute nel motivo
di ricorso, il Collegio ritiene di premettere una considerazione
di ordine generale.
Nell'ambito della procedura di autenticazione di una sottoscrizione,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 l.n. 1568. oggi
sostituito dall'art. 21 d.PR. n. 445/2000, quel che rileva
è la certezza della riconducibilità della dichiarazione
al soggetto che l'ha effettuata.
Per meglio dire, come già sottolineato dalla giurisprudenza,
la dichiarazione autenticata deve essere considerata nulla
non in presenza di qualsivoglia minima incompletezza di
dati ma solo quando non vi sia certezza in ordine a chi
apposto la firma da autenticare, perché il soggetto autenticante
non ne ha indicato le generalità (v. TAR Lazio, sez. III,
6.10.97, n.2300 e TAR Abruzzo Aq., 25.10.96, n. 559).
Ai fini di una corretta procedura, quindi, è sufficiente
che l'autenticazione delle sottoscrizioni contenga l’esplicita
attestazione del pubblico ufficiale che la firma è stata
apposta in sua presenza da un soggetto della cui identità
il medesimo autenticatore sia certo mediante l'indicazione
delle relative generalità (TAR Abruzzo Pe. 12.7.97. n. 479).
Quel che conta, dunque, ai fini di una corretta procedura
di autenticazione. è che il funzionario autenticante dichiari,
con la pienezza dei poteri riconosciutigli dalla legge (nel
caso di specie dall'art. 14 l.n. 53/ 1990). che colui che
ha apposto la firma è effettivamente la persona cui ricondurre
la dichiarazione sottoscritta.
Al di là di tale nucleo centrale e inderogabile a pena di
nullità, su cui è fondata la "ratio" della procedura di
autenticazione, le modalità di contorno con cui l'autenticante
ha proceduto non sono rigorosamente prevalenti, come reputano
i ricorrenti.
E' stato chiarito in proposito. proprio con riguardo al
procedimento elettorale, che l'esclusione di una candidatura
o di una lista è applicabile solo nelle ipotesi tassativamente
previste, o in presenza di violazioni procedurali tali da
incidere su quegli specifici valori che le forme tendono
a tutelare, per cui costituisce mera irregolarità, non sanzionabile
eon l'esclusione dalla partecipazione alle elezioni, la
circostanza che l'autenticazione della firma di accettazione
di un candidato non sia stata redatta nel pieno rispetto
della normative contenuta nell’art. 20 l. n. 15/68, oggi
art. 21 d.P.R. n. 445/2000, e, in particolare, non contenga
l’indicazione delle modalità di accertamento dell’identità
del sottoscrittore (Cons. Stato, sez. V, 31.7.98, n. 1146
e TAR Abruzzo-Pe, 11.3.99, n. 283).
Quel che conta. dunque. sotto un profilo sostanziale, è
che il funzionario autenticante abbia accertato e dichiarato
che "la firma che precede" è stata apposta in sua presenza
da persona di cui egli ha previamente accertato l'identità
(Cons. Stato. sez.VI, 4.11.99. n.1734).
Essendo questo il nucleo della sottoscrizione “autenticata"
ne consegue che, qualora qualcuno abbia interesse a contestarne
il contenuto, ivi compreso quello relativo alla qualifica
o alla identità del soggetto che procede all'autenticazione.
deve proporre quercia di falso, essendo tale dichiarazione
un atto pubblico fidefaciente ai sensi dell'art. 2700 cc.
Se si ritiene che il soggetto che abbia autenticato non
sia un pubblico ufficiale nel pieno dei poteri riconosciutigli
(in campo elettorale dall'art. 14 l.n. 53/1990) deve proporsi
l'azione idonea a contestare la veridicità della dichiarazione,
quindi deve proporsi la querela di falso.
Nell'ambito di un procedimento giurisdizionale avanti ai
GA., poi. tale querela di falso deve prodursi nei modi e
nei termini di cui agli artt. 41 e 42 RD. n. 642/1907.
Nel caso di specie tale incombente non risulta effettuato.
Passando quindi ad esaminare i motivi di ricorso, in specie
quelli sub lett. A), n. 1-2-3-4, si rileva quanto segue.
In relazione a quanto dedotto sub lett. A). n. 1), allo
stato, la sottoscrizione del pubblico ufficiale, pur se
priva dell’indicazione esplicita della qualifica, del nome
e del cognome del funzionario, comunque sussistendo in calce
alla dichiarazione di accettazionedei candidati, conferma
i suoi effetti ai sensi dell’art. 14 l.n. 53/90 e dell’art.
21 d.p.r. n. 445/2000, fino a querela dif also.
Inoltre, in relazione alla doglianza sub n.2), dall'esame
delle singole dichiarazioni contestate. si evince che nelle
dichiarazioni dei signori V., Z., P. e B. il soggetto che
procede all'autenticazione ha apposto la sua firma unitamente
al timbro circolare del Comune di Tricerro, facendo così
individuare tra i consiglieri comunali che avevano dichiarato
la propria disponibilità colui che procedeva all' autenticazione.
A maggior ragione, nelle autenticazioni delle dichiarazioni
dei signori T., T., D., S., F. e D. è specificata anche
la qualifica dell'autenticante, indicatosi come "Il Consigliere",
mentre per l'autenticazione della dichiarazione della sig.ra
B.è indicato "ll consigliere comunale", facendo così dedurre
che, unitamente all’apposizione del richiamato timbro circolare
del Comune di Tricerro, ad autenticare era un consigliere
comunale che aveva dichiarato la sua disponibilità a provvedere.
Per quell che riguarda la ritenuta illegibilità della firma
dell’autenticante, il Collegio rileva che la normative non
prevede la leggibilità della stessa, essendo sufficiente,
nel caso di specie, la presenza del timbro che attesta le
funzioni in base alle quali il funzionario procede e la
sua identificazione, possibile verificando chi tra i consiglieri
comunali avesse dichiarato la sua disponibiltà, come in
effetti accaduto nel caso di specie.
Nel caso di specie l'apposizione del timbro del Comune di
Tricerro faceva ricondurre la firma ad un consigliere che,
evidentemente, aveva dichiarato la sua disponibilità, come
in effetti accaduto nel caso di specie.
D'altronde, gli stessi ricorrenti dimostrano di aver riconosciuto
senza particolari problemi nel sig. Michele Giovine il consigliere
comunale che ha proceduto all'autenticazione, se lo richiamano
specificatamente nella seconda parte del primo
motivo di ricorso, ritendendone decaduta la disponibilità
ad autenticare.
In relazione alle altre contestazioni. sub lett. 3) e 4),
il Collegio osserva che, per quanto detto in precedenza,
le generalità dei dichiaranti risultano comunque tutte presenti
e specificate e che il funzionario ha dichiarato di averle
accertate e autenticate, previa identificazione delle stesse,
con sottoscrizione" in mia presenza". Tamto è sufficiente,
in assenza di querela di falso – si ripete – per ritenere
valide le autenticazioni e per considerare come mere irregolarità
le circostanze segnalate dai ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti sostengono che in nessuno dei
documenti richiamati per l’identificazione era riportato
l’organo che aveva emesso il documento medesimo.
Tale circostanza, per quanto esposto in precedenza. appare
una mera irregolarità perché il nucleo dell'autenticazione,
insanabile a pena di nullità, è quello relativo alla dichiarazione
del pubblico ufficiale che ha attestato che il dichiarante
è stato "da me identificato" e che "ha sottoscritto in mia
presenza".
Ad analoga conclusione, quindi, deve pervenirsi anche in
relazione alla doglianza per la quale non sarebbe stato
indicato il tipo di documento utilizzato nelle dichiarazioni
dei signori G. e S., atteso che quel che rileva è la dichiarazione
del funzionario procedente di aver identificato il dichiarante
per le generalità riportate.
Anche la mancata indicazione del luogo ove i soggetti dichiaranti
hanno apposto la sottoscrizione appare una mera irregolarità,
atteso che, comunque, l'autenticazione del funzionario attest
ache il dichiarante “ha sottoscritto in mia presenza”. Nel
caso di specie, il funzionario ha attestato tale circostanza
nel luogo indicato (Cissone, per il sig. M. G., Tricerro
per tutti gli altri), per cui anche qui, in assenza di querela
di falso, deve dedursi che la sottoscrizione è avvenuta
i detti comuni.
Con la doglianza sub lett. B), i ricorrenti contestavano:
1) la mancata dichiarazione di disponibilità del sig. G.
M., consigliere comunale di Tricerro, che aveva proceduto
a tutte le autentiche contestate (tranne la sua, autenticata
da un consigliere comunale di Cissone), ai sensi dell'art.
14 l.n. 53/90 per l'anno 2004;
2) che la dichiarazione di autenticazione della dichiarazione
del candidato M. D. era stata effettuata di domenica;
3) che vi erano state correzioni di dati anagrafici nelle
dichiarazioni dei signori: G. S., con palese modifica della
data di nascita, P. V. e D. B. A., depennando il nome "Tornabene"
e il luogo di nascita. da Torino in Taranto, per la prima,
e modificando il luogo di nascita da Torino a Melfi, per
il secondo, senza apposizioni di firme o postille a lato
delle correzioni e senza che si potesse, così, conoscere
se tali modifiche erano state effettuate in un momento successivo
a quello della autenticazione medesima;
4) che il simbolo e la sigla scelti dalla lista "PACE" potevano
indurre in errore gli elettori, richiamando uno slogan "Fuori
l'Italia dall'Iraq" che i ricorrenti giudicavano fuorviante
e non in grado di identificare un programma elettorale;
inoltre, la sigla "PACE" avrebbe quantomeno dovuto essere
puntata, a chiarimento del suo riferimento come acronimo
del gruppo "Partito Autonomista Cristiano Europeo", cui
si riconoscevano i candidati.
Sulla doglianza di cui al n. 1). si rileva che risulta agli
atti, per dichiarazione dello stesso Sindaco di Tricerro.
che il sig. M. G. aveva manifestato la disponibilità richiesta
dall'art. 14 I.n. 53/1990 negli anni precedenti.
Il fatto che non abbia esplicitamente dichiarato di nuovo
tale disponibilità per il 2004 non sta a significare. conic
ritenuto dai ricorrenti, che costui sia in qualche modo
decaduto dalla funzione, non prevedendo la legge la necessità
di rinnovare ogni anno, a pena di decadenza, tale dichiarazione
di disponibilità.
Inoltre, risulta che il Sindaco di Tricerro ha lasciato
al suddetto sig. G. il timbro ad impronta circolare del
Comune di Tricerro, come pure risulta dalla sua dichiarazione
depositata in giudizio, per cui se ne deve desumere che
la disponibilità alla autenticazione è stata ritenuta ancora
valida dal medesimo Sindaco, che, altrimenti, avrebbe dovuto
senza indugio farsi restituire tale timbro per evitare usi
impropri da parte di chi non ne avesse più titolo.
Per quel che riguarda la doglianza di cui al n. 2). non
può avere rilievo alcuno la circostanza che una autenticazione
sia stata effettuata di domenica, non impedendo la legge
tale situazione.
In relazione alla doglianza di cui al n. 3), laddove i ricorrenti
lamentano una correzione (forse successiva all’autenticazione)
dei dati anagrafici dei dei candidati, con possibilità di
mutamento successivo alla sottoscrizione, il Collegio rileva
che riveste carattere prevalente l’identificazione effettuata
dal funzionario dichiarante, con menzione delle generalità
indicate e degli estremi del documento di identità su cui
si è basato.
Solo se tali estremi non corrispondevano alle generalità
del dichiarante i ricorrenti potevano provare le proprie
doglianze ma ciò non risulta dal materiale probatorio offerto,
per cui deve ritenersi, in assenza di un principio di prova
contrario, che l'identificazione corrisponde ai dati anagrafici
riportati nel documento i cui estremi sono stati trascritti
sulla dichiarazione.
Per quanto riguarda le doglianze sub n. 4), relative al
contrassegno di lista, costituito da un "Cerchio racchiudente
la sigla PACE (in nero)…”, contrassegno correlato nel "Programma"
dalla scritta 'Fuori l'Italia dall'Iraq", il Collegio ritiene
che la questione relativa all'"errore" ipotizzato dai ricorrenti
e a quanto da loro rilevato in merito alla "scritta PACE'
è del tutto irrilevante, tenuto conto degli atti impugnati
che sono ben identificati sia nel ricorso che nei motivi
aggiunti e che non riguardano il provvedimento di ammissione
della lista.
Ed, infine, in merito all'affermazione in base alla quale
"non è dato comprendere come” quanto da loro in precedenza
evidenziato non abbia potuto suscitare la reazione della
Sottocomissione elettorale di Pinerolo, alla quale essi
(gli atti impugnati) sono stati doverosamente sottoposti”,
si osserva che, proprio in relazione alla detta affermazione,
sia il ricorso che i motivi aggiunti, relativamente questi
ultimi all’impugnazione degli atti dei quail è stato chiesto
l’annullamento eon lo stesso ricorso, dovrebbero essere
dichiarati inammissibili, in quanto il citato ricorso ed
i motivi aggiunti, dianzi indicati, avrebbero dovuto essere
proposti proprio per l'annullamento delle due deliberazioni
della 1^ Sottocommissione Elettorale circondariale di Pinerolo
di cui ai verbali n. 63 e n. 66, nei quali, come risulta
in narrativa, tra l'altro, rispettivamente, così si afferma:
'la detta Commissione, invitata dal Presidente ad esaminare
la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
alla carica di Consigliere comunale del comune di Porte”,
collegata a Macchia Pasquale, candidato alla carica dì Sindaco
nello stesso Comune, ha "verificato … c) che per ciascuno
dei 9 candidati alla carica di Consigliere Comunale è stata
presentata, debitamente autenticata, la dichiarazione di
accettazione della candidatura...”, e la stessa Commissione,
invitata dal Presidente ad esaminare la dichiarazione di
presentazione dalla lista dei candidati alla carica di Consigliere
comunale del Comune di Porte collegata a Giovine Michele,
candidato alla carica di Sindaco dello stesso comune, "ha
verificato ... d) che per ciascuno dei dodici candidati
alla carica di Consigliere Comunale è staat presentata debitamente
autenticata la dichiarazione di accettazione della candidatura
…”; ciò in quanto per ciascuna delle impugnate dichiarazioni
di accettazione della candidatura, …”; ciò in quanto, per
ciascuna delle impugnate dichiarazioni di accettazione della
candidatura alla carica di consigliere comunale del Comune
di Porte di V.S., Z.F., P.V., B.P., T.A., T.I, D.A., S.S.,
F.S., B.I. e D.M, la 1^ Sottocommissione elettorale circondariale
di Pinerolo aveva “verificato" che “essa è stata presentata
debitamente autenticata”.
In merito a quanto rilevato nei confronti delle citate dichiarazioni,
quindi, si sarebbero dovute impugnare, come si è osservato,
le citate deliberazioni dello stesso organo collegiale.
In altri termini, i ricorrenti, invece di affermare quanto
in precedenza indicato, avrebbero dovuto impugnare le due
deliberazioni della citata V^ Sottocomrnissione di cui ai
citati verbali n. 63 e 66, deducendo la loro illegittimità
in relazione alle verifiche, dal detto organo effettuate,
aventi ad oggetto "la dichiarazione di accettazione della
candidatura", presentata dai candidati in questione.
Ma, a prescindere da quanto dianzi osservato. è indubbio
che le verifiche effettuate dalla 1^ Sottocommissione elettorale
circondariale di Pinerolo. aventi ad oggetto "la dichiarazione
di accettazione della candidatura”, presentata” dai candidati
alla carica di consigliere comunale del Comune di Porte
alle quali si riferiscono i ricorrenti, sono idonee ad evidenziare
che le dette dichiarazioni, impugnate dai ricorrenti, erano
state "debitamente" autenticate.
Ciò che conferma la loro legittimità e, quindi, l'infondatezza
di quanto sostenuto dai ricorrenti al riguardo.
Per quanto sopra il primo motivo è infondato.
Dall'infondatezza del detto motivo deriva quella del secondo
motivo di ricorso, in quanto. come si è visto, i vizi e
le irregolarità denunciati con il primo motivo nei confronti
delle dichiarazioni di accettazione dei candidati nella
lista 'PACE", indicati dai ricorrenti, non sono stati rilevati
e, pertanto, non si possano ritenere nè l'intero procedimento",
inficiato dai lamentati vizi ed irregolarità, nè la "lista
elettorale collegata" "nulla" nè la stessa lista priva del
numero minimo di componenti, previsto dall'art. 71, comma
3, del decreto legislativo 2000, n. 267. "per la presentazione
e l'ammissione alle elezioni".
Ed. infine, è infondato anche il terzo motivo di ricorso,
giacchè. nonostante il contenuto della "Dichiarazione di
accettazione di candidatura alla carica di Sindaco del Comune
di Porte", effettuata da M.P. ed in epigrafe indicata, al
riguardo è rilevante il contenuto dell'atto del Presidente
della 1^ Sottocommissione elettorale circondariale di Pinerolo
in data 26 maggio 2004, dalla quale “RISULTA che il signor
M.P. nato a Pinerolo il 12.11.80 è candidato alla carica
di Sindaco per il Comune di Porte per la lista contraddistinta
dal simbolo di ALLEANZA NAZIONALE e non è candidato alla
carica di sindaco e di consigliere comunale per il comune
di Pramollo nelle liste di ALLEANZA NAZIONALE …”.
Alla stregua del contenuto del citato atto del Presidente
dell'organo collegiale. dianzi indicato, non si può che
condividere l'assunto di M. P. secondo il quale, "l'indicazione
prestampata del comune di Pramollo in luogo del comune di
Porte” contenuta nella "Dichiarazione" in narrativa citata.
"appare manifestamente il frutto di un mero errore materiale",
tenuto conto, anche, degli altri elementi, specificati dal
menzionato P.M., quali l'indicazione, nel titolo della dichiarazione
di accettazione e nel timbro in calce del comune di Porte.
Per le suesposte considerazioni, i motivi aggiunti, coincidenti
con il contenuto del ricorso e. quindi, proposti per l'annullamento
degli atti in epigrafe indicati, sono infondati.
Per quanto concerne, poi, i motivi aggiunti, proposti per
l'annullamento degli atti di proclamazione degli eletti
a firma del Presidente dell'ufficio Elettorale del comune
di Porte in data 14 giugno 2004 e relativi verbali, con
il quale era stato proclamato Sindaco del Comune di Porte
M. P., questi non introducono l’impugnativa di alcun altro
provvedimento se non quello di proclamazione degli eletti,
in via meramente consequenziale all’accoglimento dei motivi
aggiunti.
Rigettati questi, anche i motivi aggiunti devono dichiararsi
sotto questo profilo parimenti infondatï, considerata anche
laancata impugnazione di tutti gli atti della V Sottocommissione
elettorale di Pinerolo che avevano accertato la regolarità
delle dichiarazioni di accettazione delle candidature invece
contestate nella presente sede.
Per quanto detto, quindi, il ricorso è inammissibile e i
motivi aggiunti devono dichiararsi infondati.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti,
ricorrendone giusti motivi.
- OMISSIS -
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