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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 16 marzo 2005 n. 523
Pres. Calvo – Est. Correale
D. S. e G. G. (avv. Dal Piaz e Verrando) c. Sottocommissione circondariale di Pinerolo (n.c.), Comune di Porte (n.c.), Prefettura di Torino (n.c.), Comune di Tricerro (n.c.), M. G. (avv. Mastroviti e Di Raimondo), P.M.(avv. E. e M. Galasso), A.T. ed altri (n.c.)


1. Elezioni- Atto di dichiarazione di accettazione della canditatura – Impugnazione – Elettore – Interesse – Attualità – Assenza – Inammissibilità – Proclamazione degli eletti – Necessità.

 

2. Elezioni – Autenticazione delle firme – Contenuto dell’accertamento – Identità fra il soggetto che appone la firma e il soggetto presente avanti il pubblico ufficiale – Sufficienza – Prescrizioni ex art. 21 Dpr 445/00 s.m.i. – Rispetto integrale – Assenza - Nullità – Non sussiste – Fattispecie.

 

3. Elezioni – Autenticazione di firme – Contestazione – Assenza di identità fra il soggetto che appone la firma e il soggetto presente avanti il pubblico ufficiale - Querela di falso – Necessità.

 

4. Elezioni – Autenticazione di firme – Contestazione – Assenza di poteri in capo al soggetto autenticante - Querela di falso – Necessità.

 

5. Elezioni – Disponibilità ex art. 14 l. n. 53/90 – Dichiarazione – Rinnovazione – Non necessaria – Decadenza – Non sussiste.

1. E’ inammissibile l’impugnazione da parte dell’elettore dell’atto di dichiarazione di accettazione della candidatura per difetto di interesse attuale, in quanto la lesione si verifica al momento della proclamazione dell’eletto di cui l’atto subprocedimentale era contestato.

 

2. Nel contesto del procedimento elettorale ai fini di una corretta procedura di autenticazione è sufficiente che il funzionario autenticante dichiari che colui che ha apposto la firma è effettivamente la persona cui ricondurre la dichiarazione sottoscritta mentre non determina nullità della procedura il fatto che l’autenticazione della firma di accettazione di un candidato non sia stata redatta nel pieno rispetto della normative contenuta nell’art. 21 del DPR 445/00 (nel caso di specie è stato ritenuto che la sottoscrizione, pur se priva dell’indicazione esplicita della qualifica, del nome edel cognome del funzionario, comunque sussistendo in calce alla dichiarazione di accettazione dei candidati confermasse i suoi effetti; è stato ritenuto sufficiente l’apposizione di firma del soggetto autenticamente insieme al timbro circolare del comune di provenienza o all’indicazione “Il Consigliere”).

 

3. Per contestare l’autenticazione della firma di accettazione di un candidato sotto il profilo dell’identità del soggetto che ha apposto la firma occorre proporre querela di falso, essendo tale dichiarazione un atto pubblico fidefaciente ai sensi dell’art. 2700 cod. civ.

 

4. Per contestare l’autenticazione della firma di accettazione di un candidato sotto il profilo dell’assenza di poteri in capo al soggetto autenticante occorre proporre querela di falso, essendo tale dichiarazione un atto pubblico fidefaciente ai sensi dell’art. 2700 cod. civ.

 

5. La dichiarazione di disponibilità ex art. 14 l. n° 53/90 non deve essere rinnovata di anno in anno, sicchè il mancato rinnovo non comporta decadenza dalla funzione assunta.


- OMISSIS –

 

Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

La 1^ Sottocommissione elettorale circondariale di Pinerolo, riunitasi nella casa comunale il 15 maggio 2004:
a) giusta il verbale n. 63. invitata dal Presidente ad esaminare la dichiarazione di presentazione di candidatura del signor M. P. alla carica di sindaco e della lista collegata dei candidati alla carica di consigliere comunale del comune di Porte con contrassegno “Cerchio contenente in basso altro cerchio più piccolo in cui figura una fiamma tricolore su base trapezoidale con scritta M.S.I., nella parte superiore del cerchio più grande su fondo azzurro dicitura “Alleanza Nazionale”, in relazione all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Porte, di domenica 13 giugno 2004"verificava … b) che la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco è corredata dal relativo certificato d'iscrizione alle liste elettorali e presenta tutti i requisiti prescritti da//e vigenti norme in materia elettorale, tra cui la firma del candidato debitamente autenticata: c) che per ciascuno dei 9 candidati alla carica di Consigliere Comunale è stata presentata, debitamente autenticata, la dichiarazione di accettazione della candidatura …”, e stabiliva di ammettere per il Comune di Porte per l'elezione diretta dal Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 13 giugno 2004: a) la candidatura alla carica di Sindaco del signor M. P.; b) la lista collegata dei candidati per l'elezione del medesimo Consiglio comunale recante il contrassegno, in precedenza indicato;
b) giusta il verbale n 64. invitata dal Presidente ad esaminare la dichiarazione di presentazione di candidatura della sig. ra Z. L. alla carica di Sindaco e della lista collegata dei candidati alla carica di consigliere comunale del comune di Porte con contrassegno: "Due mani che si stringono in una corona di alloro" in relazione alla citata elezione, "verificato: … b) che la lista è stata presentata da due candidati alla carica di consigliere comunale, Sigg. ri G. G. e P. C.: … f) rilevato che il numero di candidati consiglieri della lista collegata al candidato sindaco Signora Z. L. è composta da n. 8 candidati (e non 9)", stabiliva di ricusare la lista ai sensi dell'art. 30, lettera e) del D.P.R. 165.1960. n. 570;
c) giusta il verbale n. 65. invitata dal Presidente ad esaminare la dichiarazione di presentazione di candidatura del Signor S. G. alla carica di Sindaco e della lista collegata dei candidati alla carica di consigliere comunale del comune di Porte con contrassegno “una colomba con ramo d’ulivo in un cerchio di 25 stelle”, stabiliva di ricusare la lista ai sensi dell’arrt. 30, lettera e) del D.P.R. 1960, n. 570;
d) giusta il verbale n. 66, invitata dal Presidente ad esaminare la dichiarazione di presentazione di candidatura del Signor G. M.alla carica di Sindaco e della lista collegata dei candidati alla carica di consigliere comunale del comune di Porte con contrassegno “Cerchio racchiudente la sigla PACE (in nero) con sfondo diviso in sette striscie orizzontali colorate dall'alto in basso in viola, blu, azzurro, verde, giallo. arancio e rosso”, in relazione alla citata elezione "verificato che: … c) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco è corredata dal relativo certificato d'iscrizione alle liste elettorali e presenta tutti i requisiti prescritti dale vigenti norme in materia elettorale, tra cui la firma del candidato debitamente autenticata; d) che per ciascuno dei 12) candidati alla carica di Consigliere Comunale è stata presentata, debitamente autenticata, la dichirazione di accettazione della candidatura, redatta ai sensi della normativa vigente in materia elettorale e corredata dai relativi certificati di iscrizione alle liste elettorali...Accertata la regolarità della documentazione e della lista, all 'unanimità delibera(va) di ammettere per il comune di Porte perl'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 13 giugno 2004 a) la candidatura di Sindaco del signor G. M.; la lista collegata dei candidati per l’elezione del medesimo consiglio comunale … recante il contrassegno”; in precedenza indicato.
Con il ricorso in esame, D. S. e G. G., in qualità di" elettori del Comune di Porte chiamati ad esercitare il proprio diritto di voto alle elezioni amministrative comunali del 12-13 giugno 2004". chiedevano l'annullamento, per quanto di ragione, e previa sospensione. degli atti di dichiarazione di accettazione alle candidature a consigliere comunale presso il detto comune collegate alla lista "PACE" e, per l'effetto, l'annullamento della presentazione e delle candidature inerenti alla lista elettorale stessa, e del relativo programma elettorale, nonché per l'annullamento, in quanto di ragione, sempre previa sospensione. dell'atto di dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di sindaco inoltrata dal candidato P. M., per le elezioni amministrative per lo stesso comune, collegata alla lista elettorale denominata “Alleanza Nazionale”, e,per l'effetto, per l'annullamento della presentazione e della lista elettorale stessa, nonché degli altri atti. in epigrafe menzionati, nonché ancora, per l'annullamento. sempre previa sospensione, e per quanto di ragione, degli atti tutti antecedenti, prodromici, preordinati, consequenziali, comunque connessi, e per ogni ulteriore e consequenziale effetto di legge.
I motivi di ricorso sono:

 

1°) Violazione di legge in riferimento al correlato disposto di cui agli artt. 1 lett. i), n. 7 e 21 L. 4/1/1968 n. 15, e art. 14 L. 21/3/1990 n. 53; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; illogicità e irragionevolezza manifesta, ingiustizia grave e manifesta, sviamento.
A) L'art. 28, comma 7°, del d. P. R. 16 maggio 1960. n. 570, prevede che “ Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal Sindaco, o da un notaio, o dal pretore. o dal giudice conciliatore". L'art. 14. 1° comma. 2^ parte, della legge 21 marzo 1990. n. 53. come modificato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999. n. 120. statuisce che "Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco" e lo stesso articolo, 2° comma, prevede che "L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15". legge abrogata con l'art. 77, d.p.r. 28 dicembre 2000. n. 445. il cui art. 21, 2° comma, stabilisce che "Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma I o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica. attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo acecrianiento dell' identità del dichiarante, indicando le modalità dì identificazione, la data e il luogo di autenticazione il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio".
In relazione alle dichiarazioni di accettazione di candidature nella lista con contrassegno "Cerchio racchiudente la sigla PACE (in nero) con sfondo diviso in sette striscie orizzontali colorate dall'alto in basso in viola, blu, azzurro, verde, gialloarancio e rosso", i ricorrenti rilevavano che:
A) nelle dichiarazioni presentate da V. S., Z. F. (rectius F.), P. V., B. P., non è assolutamente possibile individuare quale sia il soggetto che procede all'autenticazione di tali atti, dal momento che non figura, in "palese violazione del sopracitato art, 7 D.P.R. n. 445(2000", nè la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale nè il nome cd il cognome dello stesso, per cui non è assolutamente possibile procedere alla ricognizione del soggetto che autentica tali dichiarazioni, posto che anche la firma da questi apposta in calce all'autenticazione, risulta assolutamente illeggibile": nelle dichiarazioni presentate da T. A., T. I., D. A., S. S., F. S., B. I. e D. M., “non è stato apposto il nome ed il cognome del pubblico ufficiale”, " per cui. anche in riferimento a tali atti “'non è possibile identificare il soggetto che procede all'autenticazionc delle dichiarazioni''; inoltre. "in nessuno dei documenti esaminandi deve ritenersi che la procedura da seguire per l'identificazione del soggetto sia stata correttamente eseguita. dal momento che non è mai riportato l'organo che ha emesso il documento a mezzo del quale viene identificato il dichiarante", mentre "in alcuni casi, manca addirittura l'indicazione del tipo di documento utilizzato per l'identificazione" (vedasi dichiarazione di G. M. candidato Sindaco e S. S.)".
"In nessuno degli atti in esame compare il luogo ove i soggetti che dichiarano di accettare la candidatura hanno sottoscritto il documento".
B) Inoltre, i ricorrenti affermavano che "Le dichiarazioni di accettazione alla candidatura di cui sopra sono state autenticate presso il Comune di Tricerro (VC) da un Consigliere comunale (almeno così pare)": sennonchè "non risulta che nel Comune di Tricerro alcun Consigliere comunale abbia comunicato talc disponibilità' Appariva strano ai ricorrenti, inoltre, che "un Consigliere sia disposto ad autenticare un atto pubblico di domenica, così come è avvenuto con la dichiarazione di D. M., sulla quale è apposta come data il 4/4/2004”.
Ed ancora, mentre l’art. 7 del D.P.R. 2000 n. 445, prevede che “il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni”, “nella dichiarazione rilasciata da Giovine Sabrina risulta palesemente modificata la data di nascita della stessa: tale documento era dapprima infatti intestato a tale G. M.. il cui nome appare depennato", per cui 1a data che si intravede sotto la data di nascita di G. S. appartiene a M.G.”.
Pertanto, non vi è certezza riguardo all'autenticazione di tale documento, dal momento che il Consigliere comunale di Cissone, per quei che è dato sapere, avrebbe potuto autenticare i dati anagrafici corrispondenti a G. M. e tale dichiarazione così macroscopicamente corretta, potrebbe essere stata modificata successivamente al momento dell’autentica”.
“Analogamente è stata modificata la dichiarazione di P. V., depennando il nome di tale Tornabene, presumibilmente nato a Torino il 6.11.1993, dal momento che il luogo di nascita indicato nella dichiarazione è stato chiaramente modificato da Torino in Taranto (...) e la data sopra indicata è stata sostituita con la seguente: 02/03, 1976".
“Infine nella dichiarazione del sig. D.A., lo stesso dapprima dichiara di essere nato a Torino, per poi modificare tale dicitura con Melfi (Pz).
Per quanto riguarda il contrassegno della lista, come si è visto, esso è costituito da un “Cerchio racchiudente la sigla PACE (in nero)…”, contrassegno correlato, nel “Programma” dalla scritta “ Fuori l’Italia dall’Iraq”; secondo i ricorrenti, chi “ si approccia alla scheda elettorale avrà come primo pensiero, riguardo agli intenti del gruppo, che tale lista persegue il chiaro ed inequivocabile obiettivo di agire nel segno della Pace', mentre la scritta "PACE" è semplicemente la sigla del vero nome del gruppo, ovvero "Partito Autonomista Cristiano Europeo". per cui "Non paiono esservi dubbi circa l'errore in cui potranno essere indotti gli elettori", tanto più clic "la scritta PACE" è priva "di ogni segno di interpunzione, e dunque mancante dell'attitudine significante di sigla e non, come appare, di sostantivo della lingua italiana".
I ricorrenti concludevano che "non è dato comprendere come" quanto precedentemente evidenziato "non abbia potuto suscitare la reazione della Sottocommissione elettorale di Pinerolo. alla quale essi, (gli atti impugnati) sono stati doverosamente sottoposti".

 

2°) Violazione di legge, sub specie di illegittimità derivata, in riferimento agli artt. 37 e 71, III comma, L. 18/8/2000 n. 267 (T.U. Enti locali): Eccesso di potere secondo la figura sintomatica del difetto assoluto di presupposti di fatto e di diritto; sviamento.
I vizi e le irregolarità rilevati riguardo alle dichiarazioni di accettazione dei candidati nella lista pace “PACE” erano tali da inficiare “l’intero procedimento” e, pertanto, essi riguardavano “nahce la lista elettorale collegata rendendola nulla”.
In ogni caso, anche qualora dovesse ritenersi che la nullità sopra contestata non si estenda all’intera lista elettorale, ma comportasse soltanto l'estromissione dalla stessa dei candidati aventi una dichiarazione di accettazione della candidatura irregolare e nulla, tale documento non sarebbe in ogni caso più ammissibile in quanto "la lista "di appartenenza" non raggiungerebbe il numero minimo di componenti", previsto dall'art. 71, comma 3, dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 'per la presentazione e l'ammissione alle elezioni".

 

3° Violazione di legge sub specie di violazione degli artt. 56 e 71, II e III comma, L. 1267 (T.U. Enti locali): Eccesso di potere secondo la figura sintomatica del difetto assoluto di presupposti di fatto e di diritto sviamento; contraddittorietà manifesta.
I ricorrenti osservavano che, poiché nella "Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco del comune di Porte, così, si afferma: "Il sottoscritto …, dichiara di accettare la candidatura alla carica di Sindaco del Comune di PRAMOLLO per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, che avrà luogo sabato 12 e domenica 13 giugno 2004 nella lista recante il contrassegno "Cerchio ..." e "Il sottoscritto dichiara altresì di non aver accettato la candidatura in altro Comune e …”, la candidatura alla carica di sindaco nelle liste di Alleanza nazionale si pone in evidente contrasto” in evidente con l’art, 56. comma 2, del decreto legislativo 2000, n. 267, in base al quale "Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco ... in più di un comune …” con la conseguente 'illegittimità di detta candidatura" e con l'ulteriore conseguenza che "la lista collegata al candidato a sindaco perde il soggetto cui per legge deve essere collegata", e, pertanto. si dovrebbero annullare "la candidatura a sindaco" e "la lista ad esso collegata".
Si costituivano in giudizio i controinteressati M. G. e P. M..
Il primo ha eccepito che, al momento della proposizione del ricorso, i ricorrenti erano privi di interesse attuale perché gli atti, in epigrafe indicati, avrebbero dovuto essere impugnati solo all'esito del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti, contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, sia perché la dichiarazioni, oggetto del gravame. avevano efficacia probatoria fino a querela di falso. sia perché, comunque, le contestazioni sul contenuto sostanziale non erano condivisibili.
P. M., dopo aver rilevato che "era effetto di un mero errore materiale" la “dichiarazione" in precedenza indicata, ha eccepito che "non ogni irregolarità comporta l'annullabilità dell'atto amministrativo, ma soltanto quella di rilevanza sostanziale”, laddove nella specie, “l’indicazione del Comune di Pramollo in luogo del Comune di Porte appare manifcstamcnte il frutto di un mero errore materiale", tenuto conto del titolo della "Dichiarazione", nel quale si fa riferimento al "Comune di Porte", indicazione riportata altresì, senza alcuna contraddizione, sia nel titolo che sul timbro in calce, nel documento relativo alla candidatura a Sindaco di M. P. datato 15.05.2004 ed avente senza alcuna contraddizione, sia nel titolo che sul timbro in calce, nel documento relativo alla candidatura a Sindaco di M. P. datato 15.052004 ed avente numero di protocollo 1648”.
Con l'ordinanza cautelare indicata in epigrafe. questa Sezione rigettava la domanda di sospensione degli atti impugnati ritenuta la non immediata impugnabilità dei provvedimenti che ne costituiscono oggetto".
Con motivi aggiunti, in data 30 giugno 2004, notificati il 30-31 luglio 2004, i ricorrenti, impugnavano l’atto di proclamazione degli eletti a firma del Presidente dell’Ufficio elettorale del Comune di Porte in data 14 giugno 2004 e relativi verbali di procedura, con il quale era stato proclamato Sindaco del Comune di Porte M. P..
I ricorrenti, "In ordine al contenuto del ricorso" che "peraltro integralmente richiama(va)", rilevavano che le irregolarità in particolare quelle relative alla lista legata ad A.N., e sono tuttora, oggetto. di una indagine della Procura della Repubblica di Pinerolo, avviata nelle more del giudizio, la quale, si ritiene, verte proprio sulla autenticità delle firme apposte in calce alle dichiarazioni di accettazione della candidatura dei candidati dalla lista di A.N.”
Al riguardo, i ricorrenti aggiungevano che "In esito alle prime indagini ed alla luce delle dichiarazioni rilasciate dalla Sigra B., (presunta autenticatrice di alcune candidature, fra le quali ... quelle presentate nel Comune di Porte), pare(va) che la stessa abbia disconosciuto la propria firma negando di aver mai provveduto ad alcuna autenticazione in merito”, per cui "Se così realmente fosse, tutte le candidature la cui autenticazione in merito”, per cui “Se così realmente fosse, tutte le candidature la cui autenticazione si assume avvenuta dalla Sigra B. B. sarebbero nulle, e, per quel che più rileva, lo sarebbe quella del Sig. M. P. neo Sindaco del Comune di Porte”.
I ricorrenti, pertanto, proponevano i detti motivi aggiunti "richiamando integralmente in punto di fatto e di diritto il contenuto del ricorso, ora avvalorato e sopportato dalle risultanze delle elezioni, nonchè, in particolare, dalle indagini attivate dalla Procura della Repubblica di Pinerolo le quali vertono appunto sulle irregolarità lamentate" da loro, “che "qualora accertate, inficiano tutto il procedimento elettorale nel Comune di Porte e la conseguente elezione del Primo Cittadino”, con la conseguenza che dovrebbero essere annullati "la candidatura a Sindaco" e "tutto il procedimento elettorale per difetto assoluto di liste" e, pertanto, chiedevano l'annullamento dei “provvedimcnti tutti impugnati col ricorso introduttivo del presente giudizio, nonchè il provvedimento del presente giudizio, nonchè il provvedimento, nonchè il provvedimento di proclamazione degli eletti quivi impugnato e, per l’effetto, dichiarare nulle le elezioni amministrative svoltesi nel Comune di Porte”.
Con memoria del 19 ottobre 2004. in relazione ai motivi aggiunti, M. P. osservava, in merito al procedimento penale pendente, che questo era relativo a presunte irregolarità svoltesi nella presentazione di una lista per le elezioni nel Comune di Perosa Argentina e non nel Comune di Porte e che non si comprendeva da dove derivasse l'asserito disconoscimento. da parte di B.B. della propria firma di autenticazione apposta sulle dichiarazioni di accettazione di candidatura della lista di Alleanza Nazionale nel Comune di Porte.
In vista dell'udienza del 3 novembre 2004, i ricorrenti presentavano una memoria, con cui ribadivano le proprie tesi. riportando stralci delle deposizioni penali: nella detta udienza venivano discussi il ricorso ed i motivi aggiunti e, nella relativa camera di consiglio, si stabilì, giusta l'ordinanza n. 48/i del 6 novembre 2004, di questa sezione, di verificare, in fatto, su quali presupposti si incentrasse il procedimento penale richiamato dai ricorrenti nei motivi aggiunti, e di chiedere al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo di fornire notizie in merito al procedimento penale indicato, fissando l'udienza di trattazione al 1 dicembre 2004.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo provvedeva a trasmettere, con nota in data 23 novembre 2004, alcuni atti relativi all’istruttoria pendente.
All'udienza del 1 dicembre 2004. le parti concordemente chiedevano un rinvio dell'udienza di trattazione, che veniva fissata al 9 febbraio 2005.
In data 14 gennaio 2005 perveniva presso la Segreteria di questa Sezione la documentazione definitiva inviata dalla Procura della Repubblica di Pinerolo, contenente anche le risultanze della disposta consulenza tecnica.
I ricorrenti, quindi, depositavano una memoria in cui illustravano ulteriormente le proprie tesi difensive, alla luce dell'esito delle risultanze istruttorie.
Essi richiamavano le conclusione del C.T.U. che riteneva come fosse esprimibile in termini di "certezza tecnica" il giudizio di apocrificità delle firme a nome T., B., D., Z., V., P., D., S., T. e B., relative a candidati della lista "PACE". In termini di probabilità ma non certa autenticità delle firme di F. e G. S. Il CTU concludeva ricordavano i ricorrenti - nel senso dell'attribuzione ad "unica mano operante" delle firme di T., D., V., S., T. e B..
In relazione alla lista "A.N." i ricorrenti richiamavano di averne giù denunciato i vizi nel ricorso introduttivo.
Inoltre evidenziavano che il procedimento penale era relativo anche elezioni tenutesi in comuni diversi da Perosa Argentina, tra cui quello di Porte.
Le autenticazioni non erano regolari, secondo quanto dichiarato in sede di interrogatorio da alcuni interessati, tra cui i signori P., M.e C. nonché la medesima indagata, sig.ra B., per cui dovevano essere annullati anche gli atti di dichiarazione di accettazione alla candidatura per la lista 'A.N.", oltre che quelli relativi alla lista "PACE" e. di conseguenza. si doveva annullare il provvedimento di proclamazione degli eletti e dichiarare nulle le elezioni svoltesi nel Comune di Porte.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

Con il ricorso in esame S. D. e G.G., chiedevano: a) l'annullamento, per quanto di ragione e previa sospensione, degli atti di Dichiarazione di accettazione alla candidatura a Consigliere Comunale per le elezioni amministrative presso il Comune di Porte (TO) collegate alla lista elettorale denominata "PACE", e per l'effetto. l'annullamento della presentazione e delle candidature inerenti alla lista elettorale stessa. e del relativo programma elettorale; b) l'annullamento, in quanto di ragione. sempre previa sospensione, dell'atto di dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di sindaco del Comune di Porte inoltrata dal candidato M. P. per le elezioni amministrative press oil Comune di Porte (To) collegata alla lista elettorale denominata “Alleanza Nazionale” e, per l’effetto, l’annullamento della presentazione e della lista elettorale stessa, nonchè ancora, l’annullamento sempre previa sospensione, e per quanto di ragione degli atti tutti antecedenti, prodromici, preordinati, consequenziali e, comunque, connessi. nonchè ogni ulteriore e consequenziale effetto di legge.
Da quanto sopra rilevato, si evince, che il ricorso ha per oggetto gli atti di dichiarazione di accettazione alla per la lista "PACE" e l'atto di dichiarazione di accettazione della candidatura del sig. P. M., collegata alla lista "Alleanza Nazionale",
Ne consegue. quindi, che non fanno parte del gravame le ulteriori dichiarazioni di accettazione di candidatura da parte di altri candidati iscritti nella lista "Alleanza Nazionale".
Ciò risulta anche dal contenuto dei tre motivi di ricorso, con i primi due dei quali i ricorrenti contestano le formalità di autenticazione delle dichiarazioni di accettazione delle candidature per la sola lista "PACE" e con il terzo dei quali i ricorrenti contestano la dichiarazione di disponibilità a candidarsi per il Comune di Porte di M. P.
Con i motivi aggiunti. i ricorrenti hanno poi impugnato l’atto di proclamazione degli eletti a firma del Presidente dell'ufficio elettorale del Comune di Porte in data 14 giugno 2004 e relativi verbali di procedura, con il quale veniva proclamato Sindaco del Comune di Porte il sig. M. P.”, chiedendo l’annullamento dei "provvedimenti tutti col ricorso introduttivo del presente giudizio, nonchè (del) provvedimento dì proclamazione degli eletti quivi impugnato, e per effetto, dichiarare nulle le elezioni amministrative svoltesi nel Comune di Porte".
Nessuna domanda di annullamento delle dichiarazioni di accettazione dei candidati per la lista di "Alleanza Nazionale". dunque. risulta proposta anche con i detti motivi aggiunti.
Ne consegue che appaiono irrilevanti le risultanze dell'attività istruttoria penale pendente avanti alla Procura della Repubblica di Pinerolo in merito alle dichiarazioni rese dai candidati per la lista di "Alleanza Nazionale".
Contrariamente a quanto indicato dai ricorrenti nella memoria depositata per l'udienza di trattazione del 9 febbraio 2005, infatti, non si rinvengono né nel ricorso introduttivo né nei motivi aggiunti I “vizi già denunciati dai ricorrenti nel ricorso introduttivo " in merito al diverso profilo dell’autenticità delle autenticazioni relative alle dichiarazioni di accettazione delle candidature rese dai candidati di A.N.” (pag. 7 memoria per u.d. 9.2.05).
Che le risultanze del procedimento penale sopra richiamato riguardino in qualchemodo, quindi, anche tali dichiarazioni di accettazione di candidature appare circostanza irrilevante nel presente giudizio, atteso che tali dichiarazioni specifiche non formano oggetto del presente gravame, ferme restando, ovviamente, le altre conseguenze originate dalla futura conclusione del procedimento penale in questione.
Ciò posto, per quanto riguarda il ricorso, esso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto. come anticipato sommariamente nell'ordinanza cautelare n. 678 in data 27 maggio 2004 richiamata in epigrafe, si rileva la non immediata impugnabilità dei provvedimenti che ne costituiscono oggetto.
In altri termini, il Collegio ritiene di condividere la conclusione cui è pervenuta la giurisprudenza, richiamata anche dalle difese del sig. G., secondo cui, in forza dell'art. 83. comma 11°, t.u. n. 570/1960, contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore o chiunque altro vi abbia interesse, può proporre impugnativa davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, con ricorso da depositare nella segreteria entro il termine di trenta giorni "dalla proclamazione degli eletti".
E' dunque il momento della proclamazione degli eletti che segna la conclusione del procedimento elettorale, sia pure suddiviso in subprocedimenti con cadenze cronologiche ravvicinate, ed è a questo momento che deve farsi riferimento nel caso di specie.
Pur riconoscendo la sussistenza di alcuni atti relativi a tali falsi subprocedimentali che possono essere immediatamente impugnabili, quail il decreto di indizione della consultazione o la esclusione di una lista o di un candidato, vige pur sempre il principio di ordine generale, secondo cui ogni impugnazione deve essere rviolta avverso l’atto che lede la posizione soggettiva del ricorrente.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che la lesione in capo al cittadino elettore quali gli attuali ricorrenti possa valutarsi e manifestarsi nella sua pienezza solo alla conclusione del procedimento elettorale, vale a dire successivamente alla proclamazione degli eletti, quando gli eventuali effetti (ritenuti) pregiudizievoli del singolo segmento procedimentale (nel caso di specie. l'ammissione di determinate liste) vengono a concretizzarsi nel risultato finale.
In conclusione, pur ammettendo che nell'ambito del complesso procedimento elettorale la fase della presentazione delle liste ha carattere di autonomia rispetto a quella della votazione e della proclamazione degli eletti, è altrettanto vero che da ciò non deriva necessariamente una lesione in capo ai soggetti legittimati a contestarla. che risultano privi di un interesse con i caratteri dell'attualità. ipotizzabile, come tale, solo per gli atti di esclusione (delle liste o dei singoli candidati). secondo, d'altronde, una regola generale propria di ogni altro giudizio amministrativo avente ad oggetto procedure complesse della p. a.(in tal senso, Cons. Stato, sez. V, n. 2172/01 e n. 116/99).
Chiarito ciò, il Collegio rileva che I ricorrenti hanno comunque impugnato nei termini, a mezzo dei richiamati motivi aggiunti, la suddetta proclamazione degli eletti, provvedimento dal quale si è verificata la lesione della loro posizione giuridica tutelabile nella presente sede.
In particolare, poi, in essi si sono riprodotti i motivi già introdotti nel ricorso, come risulta a pag. 14 dei medesimi, “In ordine al contenuto del ricorso che peraltro integralmente si richiama, per cui il Collegio ne deve comunque verificare, sotto questo profilo, il fondamento.
Orbene, passando ad esaminare i tre motivi di ricorso, che, come si è osservato, si devono ritenere contenuti nei motivi aggiunti, con il primo si sostiene, alla lett. A):
I) che nelle dichiarazioni presentate da V, Z., P., B,, “ non è assolutamente possibile procedere alla ricognizione del soggetto che autentica tali dichiarazioni, posto che anche la firma da questi apposta in calce all'autenticazione, risulta assolutamente illegibile”;
2) che nelle dichiarazioni presentate da T., T., D., S., F., B. e D., "non è stato apposto il nome ed il cognome del pubblico ufficiale" per cui, anche in riferimento a tali atti" non è possibile identificare il soggetto che procede all'autenticazione delle dichiarazioni'";
3) che "in nessuno dei documenti esaminandi deve ritenersi che la procedura da eseguire per l’identificazione del soggetto sia stata correttamente eseguita, dal momento che non è mai riportato l’organo che ha emesso il documento a mezzo del quale viene identificato il dichiarante”, mentre “in alcuni casi, manca addirittura l’indicazione del tipo di documento utilizzato per l’identificazione (vedasi dichiarazione di G.M. - candidato Sindaco e S. S.):
4) che “In nessuno degli atti in esame compare il luogo ove soggetti che dichiarano di accettare la candidatura hanno sottoscritto il documento”.
Con il primo motivo si sostiene anche, alla lett. B), che "Le dichiarazioni di accettazione alla candidatura di cui sopra sono state autenticate presso il Comune di Tricerro (VC) da un Consigliere comunale (almeno così pare)”: sennonchè "noti risulta che nel Comune di Tricerro alcun Consigliere comunale abbia comunicato tale disponibilità”.
Con lo stesso motivo si sostiene, poi, che, mentre l'art. 7 del D.P.R. n. 445/2000. prevede che “il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni. correzioni, alterazioni o abrasioni", risultavano, poi, correzioni di dati sulle dichiarazioni dei signori G. S., P. V. e D.B. A,, sulla cui paternità non era dato di avere certezze, in assenza di richiami o postille sottoscritti o vistati dall 'autenticante.
In primo luogo, il Collegio rileva che mancano doglianze relative ad una ritenuta aprocrificità delle firme degli stessi candidati, invece, oggetto del procedimento penale pendente, in merito al quale questa Sezione ha disposto istruttoria per chiedere informazioni, proprio allo scopo di chiarire l’oggetto dell’indagine penale e se questo coincidesse con le doglianze sollevate con i motivi di ricorso.
Sotto questo profilo, quindi, non possono essere considerate decisive le conclusioni della consulenza di parte disposta dal P.M. in ordine alla richiamata apocrificità delle firme, perché tale circostanza esula dai motivi di ricorso proposti dai ricorrenti.
In merito alle specifiche doglianze contenute nel motivo di ricorso, il Collegio ritiene di premettere una considerazione di ordine generale.
Nell'ambito della procedura di autenticazione di una sottoscrizione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 l.n. 1568. oggi sostituito dall'art. 21 d.PR. n. 445/2000, quel che rileva è la certezza della riconducibilità della dichiarazione al soggetto che l'ha effettuata.
Per meglio dire, come già sottolineato dalla giurisprudenza, la dichiarazione autenticata deve essere considerata nulla non in presenza di qualsivoglia minima incompletezza di dati ma solo quando non vi sia certezza in ordine a chi apposto la firma da autenticare, perché il soggetto autenticante non ne ha indicato le generalità (v. TAR Lazio, sez. III, 6.10.97, n.2300 e TAR Abruzzo Aq., 25.10.96, n. 559).
Ai fini di una corretta procedura, quindi, è sufficiente che l'autenticazione delle sottoscrizioni contenga l’esplicita attestazione del pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza da un soggetto della cui identità il medesimo autenticatore sia certo mediante l'indicazione delle relative generalità (TAR Abruzzo Pe. 12.7.97. n. 479).
Quel che conta, dunque, ai fini di una corretta procedura di autenticazione. è che il funzionario autenticante dichiari, con la pienezza dei poteri riconosciutigli dalla legge (nel caso di specie dall'art. 14 l.n. 53/ 1990). che colui che ha apposto la firma è effettivamente la persona cui ricondurre la dichiarazione sottoscritta.
Al di là di tale nucleo centrale e inderogabile a pena di nullità, su cui è fondata la "ratio" della procedura di autenticazione, le modalità di contorno con cui l'autenticante ha proceduto non sono rigorosamente prevalenti, come reputano i ricorrenti.
E' stato chiarito in proposito. proprio con riguardo al procedimento elettorale, che l'esclusione di una candidatura o di una lista è applicabile solo nelle ipotesi tassativamente previste, o in presenza di violazioni procedurali tali da incidere su quegli specifici valori che le forme tendono a tutelare, per cui costituisce mera irregolarità, non sanzionabile eon l'esclusione dalla partecipazione alle elezioni, la circostanza che l'autenticazione della firma di accettazione di un candidato non sia stata redatta nel pieno rispetto della normative contenuta nell’art. 20 l. n. 15/68, oggi art. 21 d.P.R. n. 445/2000, e, in particolare, non contenga l’indicazione delle modalità di accertamento dell’identità del sottoscrittore (Cons. Stato, sez. V, 31.7.98, n. 1146 e TAR Abruzzo-Pe, 11.3.99, n. 283).
Quel che conta. dunque. sotto un profilo sostanziale, è che il funzionario autenticante abbia accertato e dichiarato che "la firma che precede" è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli ha previamente accertato l'identità (Cons. Stato. sez.VI, 4.11.99. n.1734).
Essendo questo il nucleo della sottoscrizione “autenticata" ne consegue che, qualora qualcuno abbia interesse a contestarne il contenuto, ivi compreso quello relativo alla qualifica o alla identità del soggetto che procede all'autenticazione. deve proporre quercia di falso, essendo tale dichiarazione un atto pubblico fidefaciente ai sensi dell'art. 2700 cc.
Se si ritiene che il soggetto che abbia autenticato non sia un pubblico ufficiale nel pieno dei poteri riconosciutigli (in campo elettorale dall'art. 14 l.n. 53/1990) deve proporsi l'azione idonea a contestare la veridicità della dichiarazione, quindi deve proporsi la querela di falso.
Nell'ambito di un procedimento giurisdizionale avanti ai GA., poi. tale querela di falso deve prodursi nei modi e nei termini di cui agli artt. 41 e 42 RD. n. 642/1907.
Nel caso di specie tale incombente non risulta effettuato.
Passando quindi ad esaminare i motivi di ricorso, in specie quelli sub lett. A), n. 1-2-3-4, si rileva quanto segue.
In relazione a quanto dedotto sub lett. A). n. 1), allo stato, la sottoscrizione del pubblico ufficiale, pur se priva dell’indicazione esplicita della qualifica, del nome e del cognome del funzionario, comunque sussistendo in calce alla dichiarazione di accettazionedei candidati, conferma i suoi effetti ai sensi dell’art. 14 l.n. 53/90 e dell’art. 21 d.p.r. n. 445/2000, fino a querela dif also.
Inoltre, in relazione alla doglianza sub n.2), dall'esame delle singole dichiarazioni contestate. si evince che nelle dichiarazioni dei signori V., Z., P. e B. il soggetto che procede all'autenticazione ha apposto la sua firma unitamente al timbro circolare del Comune di Tricerro, facendo così individuare tra i consiglieri comunali che avevano dichiarato la propria disponibilità colui che procedeva all' autenticazione.
A maggior ragione, nelle autenticazioni delle dichiarazioni dei signori T., T., D., S., F. e D. è specificata anche la qualifica dell'autenticante, indicatosi come "Il Consigliere", mentre per l'autenticazione della dichiarazione della sig.ra B.è indicato "ll consigliere comunale", facendo così dedurre che, unitamente all’apposizione del richiamato timbro circolare del Comune di Tricerro, ad autenticare era un consigliere comunale che aveva dichiarato la sua disponibilità a provvedere.
Per quell che riguarda la ritenuta illegibilità della firma dell’autenticante, il Collegio rileva che la normative non prevede la leggibilità della stessa, essendo sufficiente, nel caso di specie, la presenza del timbro che attesta le funzioni in base alle quali il funzionario procede e la sua identificazione, possibile verificando chi tra i consiglieri comunali avesse dichiarato la sua disponibiltà, come in effetti accaduto nel caso di specie.
Nel caso di specie l'apposizione del timbro del Comune di Tricerro faceva ricondurre la firma ad un consigliere che, evidentemente, aveva dichiarato la sua disponibilità, come in effetti accaduto nel caso di specie.
D'altronde, gli stessi ricorrenti dimostrano di aver riconosciuto senza particolari problemi nel sig. Michele Giovine il consigliere comunale che ha proceduto all'autenticazione, se lo richiamano specificatamente nella seconda parte del primo
motivo di ricorso, ritendendone decaduta la disponibilità ad autenticare.
In relazione alle altre contestazioni. sub lett. 3) e 4), il Collegio osserva che, per quanto detto in precedenza, le generalità dei dichiaranti risultano comunque tutte presenti e specificate e che il funzionario ha dichiarato di averle accertate e autenticate, previa identificazione delle stesse, con sottoscrizione" in mia presenza". Tamto è sufficiente, in assenza di querela di falso – si ripete – per ritenere valide le autenticazioni e per considerare come mere irregolarità le circostanze segnalate dai ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti sostengono che in nessuno dei documenti richiamati per l’identificazione era riportato l’organo che aveva emesso il documento medesimo.
Tale circostanza, per quanto esposto in precedenza. appare una mera irregolarità perché il nucleo dell'autenticazione, insanabile a pena di nullità, è quello relativo alla dichiarazione del pubblico ufficiale che ha attestato che il dichiarante è stato "da me identificato" e che "ha sottoscritto in mia presenza".
Ad analoga conclusione, quindi, deve pervenirsi anche in relazione alla doglianza per la quale non sarebbe stato indicato il tipo di documento utilizzato nelle dichiarazioni dei signori G. e S., atteso che quel che rileva è la dichiarazione del funzionario procedente di aver identificato il dichiarante per le generalità riportate.
Anche la mancata indicazione del luogo ove i soggetti dichiaranti hanno apposto la sottoscrizione appare una mera irregolarità, atteso che, comunque, l'autenticazione del funzionario attest ache il dichiarante “ha sottoscritto in mia presenza”. Nel caso di specie, il funzionario ha attestato tale circostanza nel luogo indicato (Cissone, per il sig. M. G., Tricerro per tutti gli altri), per cui anche qui, in assenza di querela di falso, deve dedursi che la sottoscrizione è avvenuta i detti comuni.
Con la doglianza sub lett. B), i ricorrenti contestavano:
1) la mancata dichiarazione di disponibilità del sig. G. M., consigliere comunale di Tricerro, che aveva proceduto a tutte le autentiche contestate (tranne la sua, autenticata da un consigliere comunale di Cissone), ai sensi dell'art. 14 l.n. 53/90 per l'anno 2004;
2) che la dichiarazione di autenticazione della dichiarazione del candidato M. D. era stata effettuata di domenica;
3) che vi erano state correzioni di dati anagrafici nelle dichiarazioni dei signori: G. S., con palese modifica della data di nascita, P. V. e D. B. A., depennando il nome "Tornabene" e il luogo di nascita. da Torino in Taranto, per la prima, e modificando il luogo di nascita da Torino a Melfi, per il secondo, senza apposizioni di firme o postille a lato delle correzioni e senza che si potesse, così, conoscere se tali modifiche erano state effettuate in un momento successivo a quello della autenticazione medesima;
4) che il simbolo e la sigla scelti dalla lista "PACE" potevano indurre in errore gli elettori, richiamando uno slogan "Fuori l'Italia dall'Iraq" che i ricorrenti giudicavano fuorviante e non in grado di identificare un programma elettorale; inoltre, la sigla "PACE" avrebbe quantomeno dovuto essere puntata, a chiarimento del suo riferimento come acronimo del gruppo "Partito Autonomista Cristiano Europeo", cui si riconoscevano i candidati.
Sulla doglianza di cui al n. 1). si rileva che risulta agli atti, per dichiarazione dello stesso Sindaco di Tricerro. che il sig. M. G. aveva manifestato la disponibilità richiesta dall'art. 14 I.n. 53/1990 negli anni precedenti.
Il fatto che non abbia esplicitamente dichiarato di nuovo tale disponibilità per il 2004 non sta a significare. conic ritenuto dai ricorrenti, che costui sia in qualche modo decaduto dalla funzione, non prevedendo la legge la necessità di rinnovare ogni anno, a pena di decadenza, tale dichiarazione di disponibilità.
Inoltre, risulta che il Sindaco di Tricerro ha lasciato al suddetto sig. G. il timbro ad impronta circolare del Comune di Tricerro, come pure risulta dalla sua dichiarazione depositata in giudizio, per cui se ne deve desumere che la disponibilità alla autenticazione è stata ritenuta ancora valida dal medesimo Sindaco, che, altrimenti, avrebbe dovuto senza indugio farsi restituire tale timbro per evitare usi impropri da parte di chi non ne avesse più titolo.
Per quel che riguarda la doglianza di cui al n. 2). non può avere rilievo alcuno la circostanza che una autenticazione sia stata effettuata di domenica, non impedendo la legge tale situazione.
In relazione alla doglianza di cui al n. 3), laddove i ricorrenti lamentano una correzione (forse successiva all’autenticazione) dei dati anagrafici dei dei candidati, con possibilità di mutamento successivo alla sottoscrizione, il Collegio rileva che riveste carattere prevalente l’identificazione effettuata dal funzionario dichiarante, con menzione delle generalità indicate e degli estremi del documento di identità su cui si è basato.
Solo se tali estremi non corrispondevano alle generalità del dichiarante i ricorrenti potevano provare le proprie doglianze ma ciò non risulta dal materiale probatorio offerto, per cui deve ritenersi, in assenza di un principio di prova contrario, che l'identificazione corrisponde ai dati anagrafici riportati nel documento i cui estremi sono stati trascritti sulla dichiarazione.
Per quanto riguarda le doglianze sub n. 4), relative al contrassegno di lista, costituito da un "Cerchio racchiudente la sigla PACE (in nero)…”, contrassegno correlato nel "Programma" dalla scritta 'Fuori l'Italia dall'Iraq", il Collegio ritiene che la questione relativa all'"errore" ipotizzato dai ricorrenti e a quanto da loro rilevato in merito alla "scritta PACE' è del tutto irrilevante, tenuto conto degli atti impugnati che sono ben identificati sia nel ricorso che nei motivi aggiunti e che non riguardano il provvedimento di ammissione della lista.
Ed, infine, in merito all'affermazione in base alla quale "non è dato comprendere come” quanto da loro in precedenza evidenziato non abbia potuto suscitare la reazione della Sottocomissione elettorale di Pinerolo, alla quale essi (gli atti impugnati) sono stati doverosamente sottoposti”, si osserva che, proprio in relazione alla detta affermazione, sia il ricorso che i motivi aggiunti, relativamente questi ultimi all’impugnazione degli atti dei quail è stato chiesto l’annullamento eon lo stesso ricorso, dovrebbero essere dichiarati inammissibili, in quanto il citato ricorso ed i motivi aggiunti, dianzi indicati, avrebbero dovuto essere proposti proprio per l'annullamento delle due deliberazioni della 1^ Sottocommissione Elettorale circondariale di Pinerolo di cui ai verbali n. 63 e n. 66, nei quali, come risulta in narrativa, tra l'altro, rispettivamente, così si afferma: 'la detta Commissione, invitata dal Presidente ad esaminare la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale del comune di Porte”, collegata a Macchia Pasquale, candidato alla carica dì Sindaco nello stesso Comune, ha "verificato … c) che per ciascuno dei 9 candidati alla carica di Consigliere Comunale è stata presentata, debitamente autenticata, la dichiarazione di accettazione della candidatura...”, e la stessa Commissione, invitata dal Presidente ad esaminare la dichiarazione di presentazione dalla lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale del Comune di Porte collegata a Giovine Michele, candidato alla carica di Sindaco dello stesso comune, "ha verificato ... d) che per ciascuno dei dodici candidati alla carica di Consigliere Comunale è staat presentata debitamente autenticata la dichiarazione di accettazione della candidatura …”; ciò in quanto per ciascuna delle impugnate dichiarazioni di accettazione della candidatura, …”; ciò in quanto, per ciascuna delle impugnate dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale del Comune di Porte di V.S., Z.F., P.V., B.P., T.A., T.I, D.A., S.S., F.S., B.I. e D.M, la 1^ Sottocommissione elettorale circondariale di Pinerolo aveva “verificato" che “essa è stata presentata debitamente autenticata”.
In merito a quanto rilevato nei confronti delle citate dichiarazioni, quindi, si sarebbero dovute impugnare, come si è osservato, le citate deliberazioni dello stesso organo collegiale. In altri termini, i ricorrenti, invece di affermare quanto in precedenza indicato, avrebbero dovuto impugnare le due deliberazioni della citata V^ Sottocomrnissione di cui ai citati verbali n. 63 e 66, deducendo la loro illegittimità in relazione alle verifiche, dal detto organo effettuate, aventi ad oggetto "la dichiarazione di accettazione della candidatura", presentata dai candidati in questione.
Ma, a prescindere da quanto dianzi osservato. è indubbio che le verifiche effettuate dalla 1^ Sottocommissione elettorale circondariale di Pinerolo. aventi ad oggetto "la dichiarazione di accettazione della candidatura”, presentata” dai candidati alla carica di consigliere comunale del Comune di Porte alle quali si riferiscono i ricorrenti, sono idonee ad evidenziare che le dette dichiarazioni, impugnate dai ricorrenti, erano state "debitamente" autenticate.
Ciò che conferma la loro legittimità e, quindi, l'infondatezza di quanto sostenuto dai ricorrenti al riguardo.
Per quanto sopra il primo motivo è infondato.
Dall'infondatezza del detto motivo deriva quella del secondo motivo di ricorso, in quanto. come si è visto, i vizi e le irregolarità denunciati con il primo motivo nei confronti delle dichiarazioni di accettazione dei candidati nella lista 'PACE", indicati dai ricorrenti, non sono stati rilevati e, pertanto, non si possano ritenere nè l'intero procedimento", inficiato dai lamentati vizi ed irregolarità, nè la "lista elettorale collegata" "nulla" nè la stessa lista priva del numero minimo di componenti, previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto legislativo 2000, n. 267. "per la presentazione e l'ammissione alle elezioni".
Ed. infine, è infondato anche il terzo motivo di ricorso, giacchè. nonostante il contenuto della "Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco del Comune di Porte", effettuata da M.P. ed in epigrafe indicata, al riguardo è rilevante il contenuto dell'atto del Presidente della 1^ Sottocommissione elettorale circondariale di Pinerolo in data 26 maggio 2004, dalla quale “RISULTA che il signor M.P. nato a Pinerolo il 12.11.80 è candidato alla carica di Sindaco per il Comune di Porte per la lista contraddistinta dal simbolo di ALLEANZA NAZIONALE e non è candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale per il comune di Pramollo nelle liste di ALLEANZA NAZIONALE …”.
Alla stregua del contenuto del citato atto del Presidente dell'organo collegiale. dianzi indicato, non si può che condividere l'assunto di M. P. secondo il quale, "l'indicazione prestampata del comune di Pramollo in luogo del comune di Porte” contenuta nella "Dichiarazione" in narrativa citata. "appare manifestamente il frutto di un mero errore materiale", tenuto conto, anche, degli altri elementi, specificati dal menzionato P.M., quali l'indicazione, nel titolo della dichiarazione di accettazione e nel timbro in calce del comune di Porte.
Per le suesposte considerazioni, i motivi aggiunti, coincidenti con il contenuto del ricorso e. quindi, proposti per l'annullamento degli atti in epigrafe indicati, sono infondati.
Per quanto concerne, poi, i motivi aggiunti, proposti per l'annullamento degli atti di proclamazione degli eletti a firma del Presidente dell'ufficio Elettorale del comune di Porte in data 14 giugno 2004 e relativi verbali, con il quale era stato proclamato Sindaco del Comune di Porte M. P., questi non introducono l’impugnativa di alcun altro provvedimento se non quello di proclamazione degli eletti, in via meramente consequenziale all’accoglimento dei motivi aggiunti.
Rigettati questi, anche i motivi aggiunti devono dichiararsi sotto questo profilo parimenti infondatï, considerata anche laancata impugnazione di tutti gli atti della V Sottocommissione elettorale di Pinerolo che avevano accertato la regolarità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature invece contestate nella presente sede.
Per quanto detto, quindi, il ricorso è inammissibile e i motivi aggiunti devono dichiararsi infondati.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendone giusti motivi.

- OMISSIS -

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