| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Ordinanza 18 marzo 2005
n. 1541
Pres. Giulia, est Conti |
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1. Elezioni – Giudizio elettorale – Ricorso
avverso provvedimento di esclusione dalle elezioni – Potere
di verifica delle regolarità delle liste – Ampiezza – Verifica
della regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni
– Sussiste - Ragioni
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2. Elezioni – Giudizio elettorale – Ricorso
avverso provvedimento di esclusione dalle elezioni – Potere
di verifica delle regolarità delle liste – Limite – Certezza
legale delle sottoscrizioni ex artt. 2702 e 2703 c.c. –
Non sussiste - Ragioni
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3. Elezioni - Giudizio elettorale – Ricorso
avverso provvedimento di esclusione dalle elezioni – Potere
di verifica delle regolarità delle liste - Non corrispondenza
del documento attraverso il quale sono state identificate
delle sottoscrizioni della lista regionale e la documentazione
telematica agli atti dell’Ufficio Centrale Regionale – Idoneità
alla dimostrazione del difetto del presupposto del procedimento
di autenticazione delle firme - Conseguenze
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4. Elezioni - Giudizio elettorale – Ricorso
avverso provvedimento di esclusione dalle elezioni – Potere
degli uffici elettorali – Annullamento in autotutela dei
provvedimenti di ammissione o di esclusione delle liste
senza comunicazione dell’avvio del procedimento – Sussiste
– Ragioni
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5. Processo amministrativo – Acquisizione
degli atti – Modalità – Applicabilità delle modalità di
acquisizione degli atti previste per il processo penale
– Non sussiste
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1. Il potere di verifica della regolarità
delle liste di cui all’art. 10, co. 1, n. 1 L. 108/1968
non può essere limitato al mero riscontro numerico delle
sottoscrizioni dei presentatori della lista, ma può involgere
anche la regolarità delle relative autenticazioni, come
anche previsto nelle apposite istruzioni ministeriali, se
non altro in applicazione dei generali principi di legalità
e di buon andamento dell’amministrazione.
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2. Il potere di verifica della regolarità
delle liste di cui all’art. 10, co. 1, n. 1 L. 108/1968
non può ritenersi precluso dalla certezza legale riconosciuta
dagli art. 2702 e 2703 c.c. alle sottoscrizioni autenticate,
in quanto detta certezza presuppone una valida autenticazione.
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3. La non corrispondenza del documento attraverso
il quale sono state identificate delle sottoscrizioni della
lista regionale e la documentazione telematica agli atti
dell’Ufficio Centrale Regionale rappresenta elemento idoneo
a far venire meno, e comunque a rendere estremamente incerto,
il presupposto sostanziale del procedimento di autenticazione
delle firme, costituito dall’accertamento dell’identità
dei sottoscrittori e, conseguentemente, a rendere priva
di valore l’autenticazione delle medesime sottoscrizioni.
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4. Gli Uffici elettorali hanno il potere
di annullare, in sede di autotutela i propri provvedimenti
di ammissione o di esclusione delle liste fino al momento
della pubblicazione del manifesto contenente le pubblicazioni
ufficiali, che costituisce l’inizio della successiva fase
procedimentale, senza la necessità della previa comunicazione
dell’avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità
di cui all’art. 7, co. 1, L. 241/1990. Peraltro l’art. 21
octies n. 2, L. 241/1990,
introdotto dall’art. 14, L. 15/2005, dispone che la mancata
comunicazione dell’avvio del procedimento non è idonea a
determinare l’annullabilità del provvedimento nell’ipotesi
della dimostrazione in giudizio “che il contenuto del provvedimento
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato”.
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5. In caso di provvedimento adottato da organo
amministrativo, non rilevano le modalità di acquisizione
degli atti previste per il processo penale.
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