Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 3-2005 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Ordinanza 18 marzo 2005 n. 1541
Pres. Giulia, est Conti


1. Elezioni – Giudizio elettorale – Ricorso avverso provvedimento di esclusione dalle elezioni – Potere di verifica delle regolarità delle liste – Ampiezza – Verifica della regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni – Sussiste - Ragioni

 

2. Elezioni – Giudizio elettorale – Ricorso avverso provvedimento di esclusione dalle elezioni – Potere di verifica delle regolarità delle liste – Limite – Certezza legale delle sottoscrizioni ex artt. 2702 e 2703 c.c. – Non sussiste - Ragioni

 

3. Elezioni - Giudizio elettorale – Ricorso avverso provvedimento di esclusione dalle elezioni – Potere di verifica delle regolarità delle liste - Non corrispondenza del documento attraverso il quale sono state identificate delle sottoscrizioni della lista regionale e la documentazione telematica agli atti dell’Ufficio Centrale Regionale – Idoneità alla dimostrazione del difetto del presupposto del procedimento di autenticazione delle firme - Conseguenze

 

4. Elezioni - Giudizio elettorale – Ricorso avverso provvedimento di esclusione dalle elezioni – Potere degli uffici elettorali – Annullamento in autotutela dei provvedimenti di ammissione o di esclusione delle liste senza comunicazione dell’avvio del procedimento – Sussiste – Ragioni

 

5. Processo amministrativo – Acquisizione degli atti – Modalità – Applicabilità delle modalità di acquisizione degli atti previste per il processo penale – Non sussiste

1. Il potere di verifica della regolarità delle liste di cui all’art. 10, co. 1, n. 1 L. 108/1968 non può essere limitato al mero riscontro numerico delle sottoscrizioni dei presentatori della lista, ma può involgere anche la regolarità delle relative autenticazioni, come anche previsto nelle apposite istruzioni ministeriali, se non altro in applicazione dei generali principi di legalità e di buon andamento dell’amministrazione.

 

2. Il potere di verifica della regolarità delle liste di cui all’art. 10, co. 1, n. 1 L. 108/1968 non può ritenersi precluso dalla certezza legale riconosciuta dagli art. 2702 e 2703 c.c. alle sottoscrizioni autenticate, in quanto detta certezza presuppone una valida autenticazione.

 

3. La non corrispondenza del documento attraverso il quale sono state identificate delle sottoscrizioni della lista regionale e la documentazione telematica agli atti dell’Ufficio Centrale Regionale rappresenta elemento idoneo a far venire meno, e comunque a rendere estremamente incerto, il presupposto sostanziale del procedimento di autenticazione delle firme, costituito dall’accertamento dell’identità dei sottoscrittori e, conseguentemente, a rendere priva di valore l’autenticazione delle medesime sottoscrizioni.

 

4. Gli Uffici elettorali hanno il potere di annullare, in sede di autotutela i propri provvedimenti di ammissione o di esclusione delle liste fino al momento della pubblicazione del manifesto contenente le pubblicazioni ufficiali, che costituisce l’inizio della successiva fase procedimentale, senza la necessità della previa comunicazione dell’avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità di cui all’art. 7, co. 1, L. 241/1990. Peraltro l’art. 21 octies n. 2, L. 241/1990, introdotto dall’art. 14, L. 15/2005, dispone che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non è idonea a determinare l’annullabilità del provvedimento nell’ipotesi della dimostrazione in giudizio “che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

 

5. In caso di provvedimento adottato da organo amministrativo, non rilevano le modalità di acquisizione degli atti previste per il processo penale.


Per la visualizzazione del documento clicca qui

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento