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n. 3-2005 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 28 febbraio 2005 n. 966
Pres. G. Vacirca, Est. G. Di Nunzio
S. Abdelghani (Avv.ti S.C. Paoli e M. Lupo) contro il Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato)


Giurisdizione e competenza – Istanza di concessione della cittadinanza italiana iuris communicatione – Diniego – Impugnazione - Esercizio del potere discrezionale della P.A. di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica – Giurisdizione del Giudice Amministrativo – Sussiste – Contestazione della ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge - Giurisdizione del Giudice Ordinario – Sussiste

In tema di acquisto della cittadinanza italiana iuris communicatione, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte della P.A., del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto con la conseguenza che, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario (fattispecie in cui il diniego opposto era motivato con la ritenuta esistenza di una delle cause ostative previste dall'art. 6, 1º comma, lett. b), L. n. 91/92 ed il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo)


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 966 REG. SENT.
ANNO 2005
n. 1612 Reg. Ric.
Anno 2004

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 1612/04 proposto da

 

ABDELGHANI SOROURI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefania Celenza Paoli e Marina Lupo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Firenze, Corso Italia n. 29;

 

c o n t r o

 

il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato, ex lege, presso i suoi Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;

 

per l’annullamento
del provvedimento del Ministro dell’Interno prot.n.K10C/115329 del 19 dicembre 2003, con il quale è stata respinta l’istanza presentata dal ricorrente per ottenere la concessione della cittadinanza italiana.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 febbraio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, per le parti lavv. M.Lupo e l’avv.dello Stato G.Onano;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana, richiesta iuris communicatione a seguito di matrimonio con una cittadina italiana ai sensi dell'art. 5 l. n. 91 del 1992.
Deve rilevarsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In tema di acquisto della cittadinanza italiana iuris communicatione, infatti, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte della p.a., del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., 27 gennaio 1995, n. 1000; Cons. Stato, sez. IV, 5 agosto 1999, n. 1345; Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2000, n. 6707; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 19 luglio 2004, n. 3139).
Nel caso in esame il provvedimento di diniego è motivato non con ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, ma con la ritenuta esistenza di una delle cause ostative previste dall'art. 6, 1º comma, lett. b), l. 5 febbraio 1992 n. 91.
Il ricorso deve, pertanto, dichiararsi inammissibile. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

 

Così deciso in Firenze il 23 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Giuseppe Di Nunzio Consigliere
Eleonora Di Santo Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 FEBBRAIO 2005
Firenze, lì 28 FEBBRAIO 2005

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