| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 28 febbraio 2005
n. 966
Pres. G. Vacirca, Est. G. Di Nunzio
S. Abdelghani (Avv.ti S.C. Paoli e M. Lupo) contro il Ministero
dell’Interno (Avvocatura dello Stato) |
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Giurisdizione e competenza – Istanza di concessione
della cittadinanza italiana iuris communicatione – Diniego
– Impugnazione - Esercizio del potere discrezionale della
P.A. di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza
della Repubblica – Giurisdizione del Giudice Amministrativo
– Sussiste – Contestazione della ricorrenza degli altri
presupposti tassativamente indicati dalla legge - Giurisdizione
del Giudice Ordinario – Sussiste
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In tema di acquisto della cittadinanza italiana
iuris communicatione, il diritto soggettivo del coniuge,
straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce
ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio,
da parte della P.A., del potere discrezionale di valutare
l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
che ostino a detto acquisto con la conseguenza che, ove
si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente
indicati dalla legge, sussiste la giurisdizione del Giudice
Ordinario (fattispecie in cui il diniego opposto era motivato
con la ritenuta esistenza di una delle cause ostative previste
dall'art. 6, 1º comma, lett. b), L. n. 91/92 ed il ricorso
è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo)
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 966 REG. SENT.
ANNO 2005
n. 1612 Reg. Ric.
Anno 2004
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 1612/04 proposto da
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ABDELGHANI SOROURI, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Stefania Celenza Paoli e Marina Lupo
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima
in Firenze, Corso Italia n. 29;
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c o n t r o
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il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona
del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato e domiciliato, ex lege, presso
i suoi Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;
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per l’annullamento
del provvedimento del Ministro dell’Interno prot.n.K10C/115329
del 19 dicembre 2003, con il quale è stata respinta l’istanza
presentata dal ricorrente per ottenere la concessione della
cittadinanza italiana.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 febbraio
2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, per le parti lavv. M.Lupo e l’avv.dello
Stato G.Onano;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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Il ricorrente ha impugnato il provvedimento
con cui è stata respinta l'istanza di concessione della
cittadinanza italiana, richiesta iuris communicatione a
seguito di matrimonio con una cittadina italiana ai sensi
dell'art. 5 l. n. 91 del 1992.
Deve rilevarsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
In tema di acquisto della cittadinanza italiana iuris communicatione,
infatti, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o
apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse
legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte della
p.a., del potere discrezionale di valutare l’esistenza di
motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino
a detto acquisto, con la conseguenza che, ove si contesti
la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati
dalla legge, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario
(Cass., sez. un., 27 gennaio 1995, n. 1000; Cons. Stato,
sez. IV, 5 agosto 1999, n. 1345; Cons. Stato, sez. IV, 15
dicembre 2000, n. 6707; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I,
19 luglio 2004, n. 3139).
Nel caso in esame il provvedimento di diniego è motivato
non con ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica,
ma con la ritenuta esistenza di una delle cause ostative
previste dall'art. 6, 1º comma, lett. b), l. 5 febbraio
1992 n. 91.
Il ricorso deve, pertanto, dichiararsi inammissibile. Sussistono,
tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le
parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, sez. I, dichiara inammissibile il ricorso. Spese
compensate.
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Così deciso in Firenze il 23 febbraio 2005
dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez.
I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Giuseppe Di Nunzio Consigliere
Eleonora Di Santo Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 FEBBRAIO 2005
Firenze, lì 28 FEBBRAIO 2005
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