| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 28 febbraio 2005
n. 955
Pres. Est. G. Vacirca
A. Bertani (Avv.ti F. Ravenni e N. Giallongo) contro l’Ordine
degli Avvocati di Lucca (Avv. G. Iacomini) |
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Avvocato e procuratore – Pratica legale –
Diniego di proroga del secondo semestre con la motivazione
che è ammissibile una sola presenza per giorno di udienza
- Nessuna norma prevede tale limitazione - Illegittimità
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È illegittimo il diniego di proroga del secondo
semestre di pratica forense adottato dal Consiglio dell’Ordine
degli avvocati con la motivazione che è ammissibile per
i praticanti avvocati una sola presenza per giorno di udienza
considerato che nessuna norma prevede espressamente tale
limitazione
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 955 REG. SENT.
ANNO 2005
n. 1045 Reg. Ric.
Anno 2004
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 1045/04 proposto da
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BERTANI ALESSANDRO, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Franco Ravenni e Natale Giallongo
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo
in Firenze, Via Alfieri n. 19;
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c o n t r o
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l’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA,
in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Giovanni Iacomini ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’avv. Claudio Gattini in Firenze, Via
Maggio n. 30;
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per l’annullamento
della delibera del 16.4.2004 del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Lucca, notificata il successivo 23.4.2004, di
reiterazione del diniego di proroga del secondo semestre
di pratica forense, nonchè di ogni altro atto presupposto,
consequenziale o comunque connesso; nonchè di ogni atto
presupposto connesso e/o comunque lesivo ivi compresa la
deliberazione del 12.4.2002 del medesimo Ordine degli Avvocati.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 22 febbraio
2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. A.Faccon delegato da
N.Giallongo e l’avv. C.Gattini delegato da G.Iacomini;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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Il ricorrente ha impugnato la delibera 16
aprile 2004 con cui il Consiglio dell'Ordine degli avvocati
di Lucca ha negato la proroga del secondo semestre di pratica
forense, confermando una determinazione già annullata in
sede giurisdizionale con sentenza n. 730 del 15 marzo 2004.
Nelle more del giudizio il Consiglio, con delibera del 20
ottobre 2004, in ottemperanza all’ordinanza cautelare del
9 giugno 2004, ha accolto l’istanza con riserva dell’esito
del giudizio.
Il ricorso è fondato per il primo assorbente motivo, col
quale si deduce violazione dell'art. 6 d.P.R. n. 101 del
1990 e dei principi enunciati nella citata sentenza. Il
Consiglio ha, infatti, ritenuto che la decisione di limitare
a una udienza giornaliera la presenza del praticante non
fosse stata revocata in dubbio da questo Tribunale, mentre
a pag. 6 della sentenza era stato chiarito che "nessuna
ulteriore disposizione consente di giungere alla conclusione,
in via interpretativa fatta propria dal Consiglio dell'Ordine
di Lucca nella deliberazione del 12 aprile 2002, secondo
cui è da ritenersi ammissibile per i praticanti avvocati
una sola presenza per giorno di udienza". Va soggiunto che,
trattandosi di interpretazione delle norme, non è configurabile
un onere di tempestiva impugnazione di tale delibera.
Né un fondamento normativo a tale limitazione può rinvenirsi
nell'art. 4, comma 3, d.P.R. n. 101 del 1990, che prevede
un potere di vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. Sussistono, tuttavia,
giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le
spese del giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento
impugnato. Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Firenze il 22 febbraio 2005
dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez.
I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Giuseppe Di Nunzio Consigliere
Bernardo Massari Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 FEBBRAIO 2005
Firenze, lì 28 FEBBRAIO 2005
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