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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 28 febbraio 2005 n. 955
Pres. Est. G. Vacirca
A. Bertani (Avv.ti F. Ravenni e N. Giallongo) contro l’Ordine degli Avvocati di Lucca (Avv. G. Iacomini)


Avvocato e procuratore – Pratica legale – Diniego di proroga del secondo semestre con la motivazione che è ammissibile una sola presenza per giorno di udienza - Nessuna norma prevede tale limitazione - Illegittimità

È illegittimo il diniego di proroga del secondo semestre di pratica forense adottato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati con la motivazione che è ammissibile per i praticanti avvocati una sola presenza per giorno di udienza considerato che nessuna norma prevede espressamente tale limitazione


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 955 REG. SENT.
ANNO 2005
n. 1045 Reg. Ric.
Anno 2004

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 1045/04 proposto da

 

BERTANI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Ravenni e Natale Giallongo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, Via Alfieri n. 19;

 

c o n t r o

 

l’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Iacomini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Claudio Gattini in Firenze, Via Maggio n. 30;

 

per l’annullamento
della delibera del 16.4.2004 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca, notificata il successivo 23.4.2004, di reiterazione del diniego di proroga del secondo semestre di pratica forense, nonchè di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; nonchè di ogni atto presupposto connesso e/o comunque lesivo ivi compresa la deliberazione del 12.4.2002 del medesimo Ordine degli Avvocati.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 22 febbraio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. A.Faccon delegato da N.Giallongo e l’avv. C.Gattini delegato da G.Iacomini;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

Il ricorrente ha impugnato la delibera 16 aprile 2004 con cui il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lucca ha negato la proroga del secondo semestre di pratica forense, confermando una determinazione già annullata in sede giurisdizionale con sentenza n. 730 del 15 marzo 2004. Nelle more del giudizio il Consiglio, con delibera del 20 ottobre 2004, in ottemperanza all’ordinanza cautelare del 9 giugno 2004, ha accolto l’istanza con riserva dell’esito del giudizio.
Il ricorso è fondato per il primo assorbente motivo, col quale si deduce violazione dell'art. 6 d.P.R. n. 101 del 1990 e dei principi enunciati nella citata sentenza. Il Consiglio ha, infatti, ritenuto che la decisione di limitare a una udienza giornaliera la presenza del praticante non fosse stata revocata in dubbio da questo Tribunale, mentre a pag. 6 della sentenza era stato chiarito che "nessuna ulteriore disposizione consente di giungere alla conclusione, in via interpretativa fatta propria dal Consiglio dell'Ordine di Lucca nella deliberazione del 12 aprile 2002, secondo cui è da ritenersi ammissibile per i praticanti avvocati una sola presenza per giorno di udienza". Va soggiunto che, trattandosi di interpretazione delle norme, non è configurabile un onere di tempestiva impugnazione di tale delibera.
Né un fondamento normativo a tale limitazione può rinvenirsi nell'art. 4, comma 3, d.P.R. n. 101 del 1990, che prevede un potere di vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze il 22 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Giuseppe Di Nunzio Consigliere
Bernardo Massari Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 FEBBRAIO 2005
Firenze, lì 28 FEBBRAIO 2005

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