| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 28 febbraio 2005
n. 964
Pres. Est. G. Vacirca
M. Biancalani rappresentato (Avv. F.B. Campagni) contro
il Comune di Cantagallo (non costituito) e la Prefettura
di Prato (Avvocatura dello Stato) |
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Giurisdizione e competenza – Controversie
in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici
– Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussiste
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L'attività amministrativa in materia di iscrizione
e cancellazione nei registri anagrafici concerne posizioni
aventi consistenza di diritto soggettivo ed ha natura rigidamente
vincolata, sicché le eventuali controversie esulano dalla
giurisdizione del Giudice Amministrativo ed appartengono
a quella dell'A.G.O.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 964 REG. SENT.
ANNO 2005
n. 1706 Reg. Ric.
Anno 1999
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 1706/99 proposto da
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BIANCALANI MASSIMILIANO, rappresentato
e difeso dall’avv. Franco B.Campagni ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Firenze, Corso n. 1;
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c o n t r o
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il COMUNE DI CANTAGALLO, in persona
del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;
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la PREFETTURA DI PRATO, in persona
del Prefetto pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato e domiciliata, ex lege, presso
i suoi Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;
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per l’annullamento
del provvedimento dell’Ufficiale di Anagrafe 17 aprile 1999
(prot. n. 2562) di diniego della richiesta di iscrizione
anagrafica nel Comune di Cantagallo, notificato in data
19 aprile 1999; nonchè di tutti gli atti presupposti, preliminari
e/o conseguenti, ancorchè incogniti.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della Prefettura
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 febbraio
2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Udito, altresì, per la parte resistente l’avv.dello Stato
G.Onano;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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Considerato che il ricorrente ha impugnato
il diniego di iscrizione anagrafica nel comune di Cantagallo;
Considerato che la rinuncia al mandato da parte difensore
non spiega effetti fino alla sua sostituzione (art. 85 c.p.c.);
Considerato che l'attività amministrativa in materia di
iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici concerne
posizioni aventi consistenza di diritto soggettivo ed ha
natura rigidamente vincolata, sicché la controversia esula
dalla giurisdizione del Giudice amministrativo ed appartiene
a quella dell'a.g.o. (Cass., sez. un., 19-06-2000, n. 449;
T.A.R. Lombardia Brescia, 17 dicembre 2003, n. 1704);
Ritenuto che il ricorso sia inammissibile e che sussistano
giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le
spese del giudizio;
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, sez. I, dichiara inammissibile il ricorso. Spese
compensate.
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Così deciso in Firenze il 23 febbraio 2005
dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez.
I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Giuseppe Di Nunzio Consigliere
Eleonora Di Santo Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 FEBBRAIO 2005
Firenze, lì 28 FEBBRAIO 2005
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