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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 28 febbraio 2005 n. 964
Pres. Est. G. Vacirca
M. Biancalani rappresentato (Avv. F.B. Campagni) contro il Comune di Cantagallo (non costituito) e la Prefettura di Prato (Avvocatura dello Stato)


Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici – Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussiste

L'attività amministrativa in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici concerne posizioni aventi consistenza di diritto soggettivo ed ha natura rigidamente vincolata, sicché le eventuali controversie esulano dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed appartengono a quella dell'A.G.O.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 964 REG. SENT.
ANNO 2005
n. 1706 Reg. Ric.
Anno 1999

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 1706/99 proposto da

 

BIANCALANI MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall’avv. Franco B.Campagni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Corso n. 1;

 

c o n t r o

 

il COMUNE DI CANTAGALLO, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;

 

la PREFETTURA DI PRATO, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata, ex lege, presso i suoi Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;

 

per l’annullamento
del provvedimento dell’Ufficiale di Anagrafe 17 aprile 1999 (prot. n. 2562) di diniego della richiesta di iscrizione anagrafica nel Comune di Cantagallo, notificato in data 19 aprile 1999; nonchè di tutti gli atti presupposti, preliminari e/o conseguenti, ancorchè incogniti.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della Prefettura intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 febbraio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Udito, altresì, per la parte resistente l’avv.dello Stato G.Onano;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

Considerato che il ricorrente ha impugnato il diniego di iscrizione anagrafica nel comune di Cantagallo;
Considerato che la rinuncia al mandato da parte difensore non spiega effetti fino alla sua sostituzione (art. 85 c.p.c.);
Considerato che l'attività amministrativa in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici concerne posizioni aventi consistenza di diritto soggettivo ed ha natura rigidamente vincolata, sicché la controversia esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo ed appartiene a quella dell'a.g.o. (Cass., sez. un., 19-06-2000, n. 449; T.A.R. Lombardia Brescia, 17 dicembre 2003, n. 1704);
Ritenuto che il ricorso sia inammissibile e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;

 

P.Q.M.

 

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

 

Così deciso in Firenze il 23 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Giuseppe Di Nunzio Consigliere
Eleonora Di Santo Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 FEBBRAIO 2005
Firenze, lì 28 FEBBRAIO 2005

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