| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 17 febbraio 2005
n. 1390
Pres. Baccarini, Est. Carella |
|
Giurisdizione e competenza – Sanità - Rimborso
di compensi e spese sanitarie rese in accreditamento – Ricorso
proposto prima della sentenza della Corte Cost. n. 204/2004
-Giurisdizione ordinaria
|
|
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario
ogni questione, pur risalente a data anteriore alla sentenza
della Corte Costituzionale n° 204 del 2004, inerente al
rimborso di compensi e di spese concernenti prestazioni
sanitarie rese in regime di accreditamento.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio - sez 3^
|
| |
|
così composto: Stefano BACCARINI - Presidente;
Vito CARELLA - Consigliere; Alessandro - Consigliere ha
pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n° 3736/2004 RG proposto da
|
| |
|
CREDIFARMA s.p.a., in persona del
legale rappresentante in carica, in qualità di procuratrice
e mandataria dei titolari di farmacia di cui all’elenco
allegato alla presente sentenza, rappresentata e difesa
dall’avvocato Giuseppe Macciotta con il quale è elettivamente
domiciliato in Roma, via S.M. Pistoiese n° 73/75, presso
lo studio dell’avv. Paola Fiecchi;
|
| |
|
contro
|
| |
|
l’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA
C, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv. Enrico Ricciardi e Serafino Giuliani
con i quali è domiciliata in Roma, viale dell’Arte n° 68;
|
| |
|
per ottenere
1) l’accertamento del credito vantato da taluni Dottori
Farmacisti, come indicati in ricorso, nei confronti della
predetta Azienda U.S.L. Roma C, a titolo di interessi, nella
misura stabilita dal Decreto Legislativo n. 231/2002 (avente
ad oggetto la lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali), e segnatamente, al tasso di riferimento
(della Banca Centrale Europea) maggiorato di sette punti
percentuali (art. 5 D.Lgs. 231/2002), in conseguenza del
ritardato pagamento delle prestazioni farmaceutiche, consistenti
nella pubblica erogazione di medicinali, regolarmente effettuate,
nel corso dell’anno 2003, in regime di convenzione con il
Servizio Sanitario Nazionale, ed i cui corrispettivi sono
stati, per l’appunto, erogati in ritardo rispetto alla data
di scadenza convenzionale fissata al 1° del mese successivo
alla data di presentazione della distinta riepilogativa
contabile;
2) la conseguente condanna della medesima Azienda U.S.L.
Roma C, nella persona del Direttore Generale nonchè legale
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, al pagamento
delle predette somme di denaro in favore della società odierna
ricorrente, quale mandataria speciale ex art. 1704 c.c.,
in forza delle procure che si producono ed offrono in comunicazione,
anche con emanazione di ordinanza cautelare ex art. 21 della
Legge n. 103/1971, che ne ingiunga e disponga l’immediato
pagamento in danno della convenuta Azienda Sanitaria Locale;
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimata Azienda
Sanitaria;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 24 novembre 2004, relatore
il Cons. Vito Carella, uditi i difensori delle parti come
da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue
|
| |
|
FATTO e DIRITTO
|
| |
|
1. - Espone la ricorrente società, con atto
introduttivo notificato il 19 marzo 2004, di perseguire
la finalità istituzionale di finanziare la gestione delle
farmacie attraverso l’anticipazione, a coloro che lo richiedano,
dei corrispettivi mensili dovuti dalle AUSL per la fornitura
di medicinali, con applicazione di un tasso di interesse.
Deduce, altresì, di agire sia in virtù di mandato irrevocabile,
ex art. 1723, comma secondo, del codice civile e di essere,
quindi, autorizzata a richiedere, esigere e riscuotere gli
importi dovuti al mandante quale corrispettivo per le prestazioni
farmaceutiche erogate in favore degli assistiti del S.S.N.,
a titolo di “…interessi legali e convenzionali…”, nonché
a titolo di risarcimento del danno anche da svalutazione
monetaria, sia ex art. 1704 c.c., al fine di agire in giudizio.
Premesse, poi, alcune notazioni sul rapporto convenzionale
che si instaura tra il S.S.N. ed i singoli farmacisti, afferma
di agire nella presente occasione - con riferimento all’asserito
ritardato pagamento delle prestazioni farmaceutiche regolarmente
erogate agli assistiti del S.S.N. da ciascun farmacista
nel corso dell’anno 2003.
Si è costituita l’Azienda Sanitaria intimata che con memoria
resiste alle pretese di parte ricorrente eccependo l’infondatezza
delle pretese creditorie ex D.Lgs. 231/2002.
|
| |
|
2. – Il ricorso è inammissibile per difetto
di giurisdizione di questo Giudice, alla stregua delle seguenti
considerazioni.
Deve rilevare il Collegio che l’articolo 33, comma 1, del
D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 80, come sostituito dall’art. 7,
lettera a), della legge 21 luglio 2000, n° 205, nel testo
reso conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte
Costituzionale n° 204 del 6/7/2004, limita la giurisdizione
esclusiva del Giudice Amministrativo alle controversie relative
a concessione di pubblici servizi, escluse quelle concernenti
corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti amministrativi,
all’affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza
e controllo nei confronti del gestore.
Ciò premesso, non può non considerare lo stesso Collegio,
che, in relazione alla data di deposito del presente ricorso,
antecedente a quello della pubblicazione della citata sentenza
della Corte Costituzionale, non opera la perpetuatio jurisdictionis
di cui all’articolo 5 c.p.c., quando la norma che fonda
la giurisdizione è successivamente dichiarata costituzionalmente
illegittima, atteso che detta norma, a differenza di quella
abrogata, non può essere assunta a canone di valutazione
di situazioni o di rapporti anteriori alla pubblicazione
della pronunzia di incostituzionalità, data l’efficacia
retroattiva che assiste tale tipo di pronunzie della Corte
Costituzionale (cfr. Cassazione Sezione Unite Civili n°
6487 del 6/5/2002).
In sintesi, avuto presente che la controversia in questione,
siccome inerente al rimborso di compensi e di spese concernenti
prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento attiene
a profili di meri corrispettivi rientranti nella giurisdizione
del Giudice Ordinario (Cassazione Sez.Un.Civ. n° 7160 del
9/5/2003), non può questo Giudice non dichiarare il proprio
difetto di giurisdizione.
|
| |
|
3. - Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile
per difetto di giurisdizione.
Circa le spese, diritti ed onorari del presente giudizio
ritiene il Collegio che le stesse possano essere integralmente
compensate tra le parti, sussistendo, in ogni caso, giusti
motivi per disporre in tal modo.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio - sez. 3 - definitivamente pronunziando, dichiara
il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso in epigrafe.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
del 24 novembre 2004.
|
|