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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 17 febbraio 2005 n. 1390
Pres. Baccarini, Est. Carella


Giurisdizione e competenza – Sanità - Rimborso di compensi e spese sanitarie rese in accreditamento – Ricorso proposto prima della sentenza della Corte Cost. n. 204/2004 -Giurisdizione ordinaria

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ogni questione, pur risalente a data anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale n° 204 del 2004, inerente al rimborso di compensi e di spese concernenti prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio - sez 3^

 

così composto: Stefano BACCARINI - Presidente; Vito CARELLA - Consigliere; Alessandro - Consigliere ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n° 3736/2004 RG proposto da

 

CREDIFARMA s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, in qualità di procuratrice e mandataria dei titolari di farmacia di cui all’elenco allegato alla presente sentenza, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Macciotta con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via S.M. Pistoiese n° 73/75, presso lo studio dell’avv. Paola Fiecchi;

 

contro

 

l’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA C, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Ricciardi e Serafino Giuliani con i quali è domiciliata in Roma, viale dell’Arte n° 68;

 

per ottenere
1) l’accertamento del credito vantato da taluni Dottori Farmacisti, come indicati in ricorso, nei confronti della predetta Azienda U.S.L. Roma C, a titolo di interessi, nella misura stabilita dal Decreto Legislativo n. 231/2002 (avente ad oggetto la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), e segnatamente, al tasso di riferimento (della Banca Centrale Europea) maggiorato di sette punti percentuali (art. 5 D.Lgs. 231/2002), in conseguenza del ritardato pagamento delle prestazioni farmaceutiche, consistenti nella pubblica erogazione di medicinali, regolarmente effettuate, nel corso dell’anno 2003, in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, ed i cui corrispettivi sono stati, per l’appunto, erogati in ritardo rispetto alla data di scadenza convenzionale fissata al 1° del mese successivo alla data di presentazione della distinta riepilogativa contabile;
2) la conseguente condanna della medesima Azienda U.S.L. Roma C, nella persona del Direttore Generale nonchè legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, al pagamento delle predette somme di denaro in favore della società odierna ricorrente, quale mandataria speciale ex art. 1704 c.c., in forza delle procure che si producono ed offrono in comunicazione, anche con emanazione di ordinanza cautelare ex art. 21 della Legge n. 103/1971, che ne ingiunga e disponga l’immediato pagamento in danno della convenuta Azienda Sanitaria Locale;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimata Azienda Sanitaria;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 24 novembre 2004, relatore il Cons. Vito Carella, uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue

 

FATTO e DIRITTO

 

1. - Espone la ricorrente società, con atto introduttivo notificato il 19 marzo 2004, di perseguire la finalità istituzionale di finanziare la gestione delle farmacie attraverso l’anticipazione, a coloro che lo richiedano, dei corrispettivi mensili dovuti dalle AUSL per la fornitura di medicinali, con applicazione di un tasso di interesse.
Deduce, altresì, di agire sia in virtù di mandato irrevocabile, ex art. 1723, comma secondo, del codice civile e di essere, quindi, autorizzata a richiedere, esigere e riscuotere gli importi dovuti al mandante quale corrispettivo per le prestazioni farmaceutiche erogate in favore degli assistiti del S.S.N., a titolo di “…interessi legali e convenzionali…”, nonché a titolo di risarcimento del danno anche da svalutazione monetaria, sia ex art. 1704 c.c., al fine di agire in giudizio.
Premesse, poi, alcune notazioni sul rapporto convenzionale che si instaura tra il S.S.N. ed i singoli farmacisti, afferma di agire nella presente occasione - con riferimento all’asserito ritardato pagamento delle prestazioni farmaceutiche regolarmente erogate agli assistiti del S.S.N. da ciascun farmacista nel corso dell’anno 2003.
Si è costituita l’Azienda Sanitaria intimata che con memoria resiste alle pretese di parte ricorrente eccependo l’infondatezza delle pretese creditorie ex D.Lgs. 231/2002.

 

2. – Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Giudice, alla stregua delle seguenti considerazioni.
Deve rilevare il Collegio che l’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 80, come sostituito dall’art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n° 205, nel testo reso conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 204 del 6/7/2004, limita la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo alle controversie relative a concessione di pubblici servizi, escluse quelle concernenti corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti amministrativi, all’affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore.
Ciò premesso, non può non considerare lo stesso Collegio, che, in relazione alla data di deposito del presente ricorso, antecedente a quello della pubblicazione della citata sentenza della Corte Costituzionale, non opera la perpetuatio jurisdictionis di cui all’articolo 5 c.p.c., quando la norma che fonda la giurisdizione è successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, atteso che detta norma, a differenza di quella abrogata, non può essere assunta a canone di valutazione di situazioni o di rapporti anteriori alla pubblicazione della pronunzia di incostituzionalità, data l’efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunzie della Corte Costituzionale (cfr. Cassazione Sezione Unite Civili n° 6487 del 6/5/2002).
In sintesi, avuto presente che la controversia in questione, siccome inerente al rimborso di compensi e di spese concernenti prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento attiene a profili di meri corrispettivi rientranti nella giurisdizione del Giudice Ordinario (Cassazione Sez.Un.Civ. n° 7160 del 9/5/2003), non può questo Giudice non dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.

 

3. - Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Circa le spese, diritti ed onorari del presente giudizio ritiene il Collegio che le stesse possano essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo, in ogni caso, giusti motivi per disporre in tal modo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sez. 3 - definitivamente pronunziando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso in epigrafe.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2004.


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