| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 17 febbraio 2005
n. 1384
Pres. Giulia, Est. Conti |
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Edilizia e urbanistica – Ordinanza sindacale
di rimozione di opere in violazione di atti d’obbligo del
proprietario – Legittimità - Necessità di un imminente esproprio
– Insussistenza – Necessità di motivazione in ordine all’interesse
all’effettivo uso pubblico dell’area – Insussistenza
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È legittima l’ordinanza sindacale con la
quale si ordini al proprietario di un terreno di eliminare
tutte le opere realizzate sull’area in violazione di atti
d’obbligo ritualmente registrati, contenenti l’impegno a
vincolare per gli “standards urbanistici” una porzione dell’area
stessa (al fine di ottenere la concessione edilizia), anche
in assenza di un imminente esproprio. Nè può ravvisarsi
un’ipotesi di carenza di motivazione ove il provvedimento
non faccia riferimento all’attuale interesse del Comune
all’effettivo uso pubblico dell’area in questione per la
realizzazione di “standards urbanistici”.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
Sezione Seconda bis
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 16456/97, proposto da
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PASTORE Rocco, SEBASTIANELLI Vittorio,
TOMMENCIONI Riccardo, IOVENITTI Massimo, BERNARDI Franco,
LUCARELLI Enrico e dalla Società METALPRODOTTI, in persona
dell’Amministratore unico Patrizia Biancone, rappresentati
e difesi dall’avv. Biagio Francesco Levato ed elettivamente
domiciliati presso il suo studio in Roma, Via F. Cesi n.
72.
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CONTRO
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il COMUNE di ROCCA di PAPA (Roma),
in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Brancaccio e domiciliato
ex lege (art. 35, secondo comma R.D. 26.6.1924 n. 1054)
presso la Segreteria di questo T.A.R.
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PER L’ANNULLAMENTO
dell’ordinanza sindacale del Comune di Rocca di Papa, in
data 24.9.1997 n. 130, con la quale si ordina agli odierni
ricorrente “di provvedere immediatamente alla eliminazione
di tutte le opere di recinzione, ivi compreso il cancello
di ingresso al condominio, e di ogni altra opera edilizia
esistente sull’area, muraria o non, che non consenta l’uso
pubblico delle aree destinate con gli atti d’obbligo di
cui in premessa ad uso di “standards urbanistici””.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rocca
di Papa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 21 ottobre 2004 il consigliere
Renzo CONTI;
Uditi, altresì, gli avv.ti B. F. Levato e P. Brancaccio.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso in trattazione, notificato
il 24 novembre 1997 e depositato il successivo 15 dicembre,
i ricorrenti indicati in epigrafe espongono:
- che, in data 23.5.1990, il Comune di Rocca di Papa rilasciava
al sig. Filiberto Manaccia la concessione edilizia n. 26/90,
poi volturata a favore della MA.FRA s.r.l., per la realizzazione
di due fabbricati bifamiliari sul terreno sito in Rocca
di Papa di complessivi mq. 2.257, distinto in catasto al
f. 4, part.lle 309 (ex 105/b) e 311 (ex 106/a), ricadenti
in zona B 4 di completamento, la quale, secondo il P.R.G.,
prevede la destinazione del 65% dell’area ad uso residenziale
ed il restante 35% per “standars urbanistici”;
- che, con atto d’obbligo a rogito notaio Paolo Coppi del
3.5.1990, trascritto presso la Conservatoria RR.II. il 14.5.1990
(part. 13598), il predetto sig. Manaccia, dante causa della
MA.FRA “si è obbligato per sé e aventi causa, a vincolare
in favore del Comune di Rocca di Papa per gli standards
urbanistici una porzione di terreno pari a mq. 790,23 (35%
dell’intera area di mq. 2257);
- che, con il provvedimento impugnato, il predetto Comune,
rilevato che la citata area di mq. 790,23 risulta tuttora
annessa alle singole proprietà immobiliari, recintata con
muri ed utilizzata a scopi privati, ha ordinato ai ricorrenti,
acquirenti delle singole porzioni immobiliari realizzate
dalla MA.FRA, “di provvedere immediatamente alla eliminazione
di tutte le opere di recinzione, ivi compreso il cancello
di ingresso al condominio, e di ogni altra opera edilizia
esistente sull’area, muraria o non, che non consenta l’uso
pubblico delle aree destinate con gli atti d’obbligo di
cui in premessa ad uso di “standards urbanistici””
Ritenendo detto provvedimento illegittimo, ne hanno chiesto
l’annullamento, deducendo al riguardo i seguenti motivi
di gravame, ulteriormente esplicitati nella memoria del
10.9.2004, così dai medesimi ricorrente paragrafati:
1) eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento
dei fatti, illogicità e contraddittorietà;
2) eccesso di potere per difetto/carenza di motivazione
in relazione all’interesse attuale della P.A. per la realizzazione
di “standards urbanistici” e l’uso pubblico dell’area vincolata;
3) eccesso di potere per disparità di trattamento.
Si è costituito per resistere il Comune di Rocca di Papa,
il quale, con successive memorie del 30.6.2003, 1.10.2004
e 11.10.2004 ha opposto l’infondatezza del ricorso.
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza
pubblica del 21 ottobre 2004.
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DIRITTO
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Il ricorso ha per oggetto l’ordinanza sindacale,
con la quale è stato ordinato agli odierni ricorrenti di
eliminare tutte le opere, murarie e non, realizzate sull’area
di 790,77 mq. che l’originario proprietario, al fine di
conseguire le concessioni edilizie nn. 25/1990, 26/1990
e 27/1990 e relative varianti, si era impegnato, per ciascuna
delle predette concessioni, con atti d’obbligo ritualmente
registrati, a vincolare per gli “standards urbanistici”.
Con il primo motivo di gravame i ricorrenti sostengono l’illegittimità
del provvedimento impugnato per eccesso di potere, sull’assunto
che l’area in questione sarebbe tuttora di loro proprietà,
non essendo stata ancora espropriata e che, pertanto, le
opere dagli stessi realizzate sarebbero legittime. In particolare
si sostiene che le opere di recinzione sarebbero state realizzate
per la difesa del possesso, che la piccola piscina sarebbe
stata realizzata solo su una minima parte dell’area oggetto
dell’atto d’obbligo e che il cancello d’ingresso al condominio
insisterebbe su una porzione di terreno di proprietà della
MAFRA s.r.l. ben distinta da quella oggetto del vincolo.
Al riguardo giova preliminarmente puntualizzare che gli
stessi ricorrenti riconoscono che l’area oggetto delle richiamate
concessioni edilizie ricade in zona B4 di completamento,
la quale, secondo le previsioni di P.R.G., è destinata per
il 65% ad uso residenziale e per il restante 35% a “standards
urbanistici” e che, in applicazione di detta previsione
urbanistica, il Comune ha subordinato il rilascio delle
citate conesssioni edilizie alla presentazione da parte
dell’allora proprietario dell’area (sig. Filiberto Manaccia)
di un atto, poi da questo regolarmente sottoscritto e trascritto
presso la Conservatoria dei RR.II, con il quale si è obbligato,
per ogni singola concessione “a vincolare per gli standards
urbanistici una porzione di terreno pari a mq. 790, 77”,
corrispondente al 35% dell’area relativa a ciascuna concessione
edilzia.
Ciò precisato, il motivo è fondato limitatamente alla disposta
eliminazione del cancello, atteso che, come risulta dagli
atti depositati (v. doc. n. 3 di parte ricorrente), esso
insiste sulla particella 113/a esterna all’area oggetto
dell’atto d’obbligo e, pertanto, illegittimamente l’Amministrazione,
con il provvedimento impugnato, ne ha disposto la rimozione
sul presupposto dell’esistenza del predetto atto d’obbligo.
Lo stesso motivo di gravame risulta, invece, infondato in
relazione alle altre opere realizzate dai ricorrenti (opere
di recinzione e piscina), atteso che gli stessi riconoscono
che esse insistono entro l’area oggetto dell’atto d’obbligo,
anche se, per la piscina, in minima parte, circostanza questa
peraltro nemmeno dimostrata.
Ciò nella considerazione che, con il provvedimento impugnato
l’Amministrazione non ha inteso rivendicare la proprietà
dell’area in questione, ma unicamente la destinazione urbanistica
dell’area stessa a “standards urbanistici” ed il contrasto
delle opere realizzate con detta destinazione.
Al riguardo va, infatti, precisato che è ben vero, come
sostenuto dai ricorrenti che essi, anche dopo la sottoscrizione
dell’atto d’obbligo, rimangono proprietari dell’area (cfr.
TAR Lazio, II, 21.9.1987 n. 1492) fino all’acquisizione
della stessa da parte de Comune, ma è anche vero, come evidenziato
dalla difesa del Comune resistente, che all’atto d’obbligo
sottoscritto dall’allora proprietario non può riconoscersi
il limitato effetto, sostenuto dai ricorrenti, di obbligare
i proprietari a mettere a disposizione del Comune la predetta
area nel momento in cui l’Amministrazione comunale riterrà
di espropriarla.
Al predetto atto d’obbligo, infatti, va riconosciuto anche
e soprattutto l’effetto di individuare specificamente, con
immediatezza e indipendentemente dal trasferimento o meno
della relativa proprietà al Comune, l’area destinata a “standards
urbanistici” che le disposizioni urbanistiche, come in precedenza
evidenziato, individuano, nell’ambito della zona B4 di completamento,
unicamente in termini percentuali (35%), ed è con riferimento
a tale specifico effetto che va, quindi, interpretato il
richiamo nel provvedimento impugnato al citato atto d’obbligo.
Legittimamente, pertanto, l’Amministrazione comunale, preso
atto che nell’area destinata a “standards urbanistici”,
quale specificamente individuata nell’atto d’obbligo, erano
state realizzate opere in contrasto con tale destinazione,
ne ha disposto la rimozione.
Le argomentazioni di cui sopra rendono altresì infondato
il secondo motivo di gravame, con il quale i ricorrenti
lamentano la carenza di motivazione, nel provvedimento impugnato,
in ordine all’attuale interesse del Comune all’effettivo
uso pubblico dell’area in questione per la realizzazione
di “standards urbanistici”.
Si è gia in precedenza precisato che con il provvedimento
impugnato non ha inteso reclamare la proprietà pubblica
della predetta area, ma unicamente la destinazione urbanistica
della stessa, quale specificamente individuata con l’atto
d’obbligo, ed il contrasto delle opere realizzate dai ricorrenti
sulla stessa area rispetto a tale destinazione urbanistica.
Con il terzo motivo di gravame, infine, i ricorrenti deducono
il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della disparità
di trattamento, sull’assunto che in tutti gli altri casi
identici, verificatisi nel Comune di Rocca di Papa, non
si è provveduto ad adottare analoghi provvedimenti di rimozione.
Pur volendo prescindere dalla configurabilità o meno del
predetto vizio rispetto agli atti in questione di natura
vincolata, la censura è comunque inammissibile per genericità,
non risultando specificati i soggetti rispetto ai quali
l’Amministrazione avrebbe omesso di provvedere nel senso
in cui si è provveduto nei confronti dei ricorrenti.
In conclusione e per quanto sopra argomentato, il ricorso
va accolto limitatamente alla parte in cui il provvedimento
impugnato ricomprende tra le opere da eliminare anche il
cancello e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va
annullato limitatamente alla disposta eliminazione del cancello,
mentre per il resto va respinto.
Sussistono, tuttavia, stante la parziale soccombenza, giusti
motivi per compensare integralmente tra le parti le spese
di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sez.II bis, definitivamente pronunciando sul ricorso
n. 16456/97 indicato in epigrafe, lo accoglie nei limiti
di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento
impugnato limitatamente alla disposta eliminazione del cancello.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2004,
in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
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Patrizio GIULIA - Presidente
Renzo CONTI - Consigliere estensore
Solveig COGLIANI - Consigliere
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