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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 17 febbraio 2005 n. 1384
Pres. Giulia, Est. Conti


Edilizia e urbanistica – Ordinanza sindacale di rimozione di opere in violazione di atti d’obbligo del proprietario – Legittimità - Necessità di un imminente esproprio – Insussistenza – Necessità di motivazione in ordine all’interesse all’effettivo uso pubblico dell’area – Insussistenza

È legittima l’ordinanza sindacale con la quale si ordini al proprietario di un terreno di eliminare tutte le opere realizzate sull’area in violazione di atti d’obbligo ritualmente registrati, contenenti l’impegno a vincolare per gli “standards urbanistici” una porzione dell’area stessa (al fine di ottenere la concessione edilizia), anche in assenza di un imminente esproprio. Nè può ravvisarsi un’ipotesi di carenza di motivazione ove il provvedimento non faccia riferimento all’attuale interesse del Comune all’effettivo uso pubblico dell’area in questione per la realizzazione di “standards urbanistici”.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione Seconda bis

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 16456/97, proposto da

 

PASTORE Rocco, SEBASTIANELLI Vittorio, TOMMENCIONI Riccardo, IOVENITTI Massimo, BERNARDI Franco, LUCARELLI Enrico e dalla Società METALPRODOTTI, in persona dell’Amministratore unico Patrizia Biancone, rappresentati e difesi dall’avv. Biagio Francesco Levato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via F. Cesi n. 72.

 

CONTRO

 

il COMUNE di ROCCA di PAPA (Roma), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Brancaccio e domiciliato ex lege (art. 35, secondo comma R.D. 26.6.1924 n. 1054) presso la Segreteria di questo T.A.R.

 

PER L’ANNULLAMENTO
dell’ordinanza sindacale del Comune di Rocca di Papa, in data 24.9.1997 n. 130, con la quale si ordina agli odierni ricorrente “di provvedere immediatamente alla eliminazione di tutte le opere di recinzione, ivi compreso il cancello di ingresso al condominio, e di ogni altra opera edilizia esistente sull’area, muraria o non, che non consenta l’uso pubblico delle aree destinate con gli atti d’obbligo di cui in premessa ad uso di “standards urbanistici””.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rocca di Papa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 21 ottobre 2004 il consigliere Renzo CONTI;
Uditi, altresì, gli avv.ti B. F. Levato e P. Brancaccio.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il ricorso in trattazione, notificato il 24 novembre 1997 e depositato il successivo 15 dicembre, i ricorrenti indicati in epigrafe espongono:
- che, in data 23.5.1990, il Comune di Rocca di Papa rilasciava al sig. Filiberto Manaccia la concessione edilizia n. 26/90, poi volturata a favore della MA.FRA s.r.l., per la realizzazione di due fabbricati bifamiliari sul terreno sito in Rocca di Papa di complessivi mq. 2.257, distinto in catasto al f. 4, part.lle 309 (ex 105/b) e 311 (ex 106/a), ricadenti in zona B 4 di completamento, la quale, secondo il P.R.G., prevede la destinazione del 65% dell’area ad uso residenziale ed il restante 35% per “standars urbanistici”;
- che, con atto d’obbligo a rogito notaio Paolo Coppi del 3.5.1990, trascritto presso la Conservatoria RR.II. il 14.5.1990 (part. 13598), il predetto sig. Manaccia, dante causa della MA.FRA “si è obbligato per sé e aventi causa, a vincolare in favore del Comune di Rocca di Papa per gli standards urbanistici una porzione di terreno pari a mq. 790,23 (35% dell’intera area di mq. 2257);
- che, con il provvedimento impugnato, il predetto Comune, rilevato che la citata area di mq. 790,23 risulta tuttora annessa alle singole proprietà immobiliari, recintata con muri ed utilizzata a scopi privati, ha ordinato ai ricorrenti, acquirenti delle singole porzioni immobiliari realizzate dalla MA.FRA, “di provvedere immediatamente alla eliminazione di tutte le opere di recinzione, ivi compreso il cancello di ingresso al condominio, e di ogni altra opera edilizia esistente sull’area, muraria o non, che non consenta l’uso pubblico delle aree destinate con gli atti d’obbligo di cui in premessa ad uso di “standards urbanistici””
Ritenendo detto provvedimento illegittimo, ne hanno chiesto l’annullamento, deducendo al riguardo i seguenti motivi di gravame, ulteriormente esplicitati nella memoria del 10.9.2004, così dai medesimi ricorrente paragrafati:
1) eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà;
2) eccesso di potere per difetto/carenza di motivazione in relazione all’interesse attuale della P.A. per la realizzazione di “standards urbanistici” e l’uso pubblico dell’area vincolata;
3) eccesso di potere per disparità di trattamento.
Si è costituito per resistere il Comune di Rocca di Papa, il quale, con successive memorie del 30.6.2003, 1.10.2004 e 11.10.2004 ha opposto l’infondatezza del ricorso.
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 21 ottobre 2004.

 

DIRITTO

 

Il ricorso ha per oggetto l’ordinanza sindacale, con la quale è stato ordinato agli odierni ricorrenti di eliminare tutte le opere, murarie e non, realizzate sull’area di 790,77 mq. che l’originario proprietario, al fine di conseguire le concessioni edilizie nn. 25/1990, 26/1990 e 27/1990 e relative varianti, si era impegnato, per ciascuna delle predette concessioni, con atti d’obbligo ritualmente registrati, a vincolare per gli “standards urbanistici”.
Con il primo motivo di gravame i ricorrenti sostengono l’illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere, sull’assunto che l’area in questione sarebbe tuttora di loro proprietà, non essendo stata ancora espropriata e che, pertanto, le opere dagli stessi realizzate sarebbero legittime. In particolare si sostiene che le opere di recinzione sarebbero state realizzate per la difesa del possesso, che la piccola piscina sarebbe stata realizzata solo su una minima parte dell’area oggetto dell’atto d’obbligo e che il cancello d’ingresso al condominio insisterebbe su una porzione di terreno di proprietà della MAFRA s.r.l. ben distinta da quella oggetto del vincolo.
Al riguardo giova preliminarmente puntualizzare che gli stessi ricorrenti riconoscono che l’area oggetto delle richiamate concessioni edilizie ricade in zona B4 di completamento, la quale, secondo le previsioni di P.R.G., è destinata per il 65% ad uso residenziale e per il restante 35% a “standards urbanistici” e che, in applicazione di detta previsione urbanistica, il Comune ha subordinato il rilascio delle citate conesssioni edilizie alla presentazione da parte dell’allora proprietario dell’area (sig. Filiberto Manaccia) di un atto, poi da questo regolarmente sottoscritto e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II, con il quale si è obbligato, per ogni singola concessione “a vincolare per gli standards urbanistici una porzione di terreno pari a mq. 790, 77”, corrispondente al 35% dell’area relativa a ciascuna concessione edilzia.
Ciò precisato, il motivo è fondato limitatamente alla disposta eliminazione del cancello, atteso che, come risulta dagli atti depositati (v. doc. n. 3 di parte ricorrente), esso insiste sulla particella 113/a esterna all’area oggetto dell’atto d’obbligo e, pertanto, illegittimamente l’Amministrazione, con il provvedimento impugnato, ne ha disposto la rimozione sul presupposto dell’esistenza del predetto atto d’obbligo.
Lo stesso motivo di gravame risulta, invece, infondato in relazione alle altre opere realizzate dai ricorrenti (opere di recinzione e piscina), atteso che gli stessi riconoscono che esse insistono entro l’area oggetto dell’atto d’obbligo, anche se, per la piscina, in minima parte, circostanza questa peraltro nemmeno dimostrata.
Ciò nella considerazione che, con il provvedimento impugnato l’Amministrazione non ha inteso rivendicare la proprietà dell’area in questione, ma unicamente la destinazione urbanistica dell’area stessa a “standards urbanistici” ed il contrasto delle opere realizzate con detta destinazione.
Al riguardo va, infatti, precisato che è ben vero, come sostenuto dai ricorrenti che essi, anche dopo la sottoscrizione dell’atto d’obbligo, rimangono proprietari dell’area (cfr. TAR Lazio, II, 21.9.1987 n. 1492) fino all’acquisizione della stessa da parte de Comune, ma è anche vero, come evidenziato dalla difesa del Comune resistente, che all’atto d’obbligo sottoscritto dall’allora proprietario non può riconoscersi il limitato effetto, sostenuto dai ricorrenti, di obbligare i proprietari a mettere a disposizione del Comune la predetta area nel momento in cui l’Amministrazione comunale riterrà di espropriarla.
Al predetto atto d’obbligo, infatti, va riconosciuto anche e soprattutto l’effetto di individuare specificamente, con immediatezza e indipendentemente dal trasferimento o meno della relativa proprietà al Comune, l’area destinata a “standards urbanistici” che le disposizioni urbanistiche, come in precedenza evidenziato, individuano, nell’ambito della zona B4 di completamento, unicamente in termini percentuali (35%), ed è con riferimento a tale specifico effetto che va, quindi, interpretato il richiamo nel provvedimento impugnato al citato atto d’obbligo.
Legittimamente, pertanto, l’Amministrazione comunale, preso atto che nell’area destinata a “standards urbanistici”, quale specificamente individuata nell’atto d’obbligo, erano state realizzate opere in contrasto con tale destinazione, ne ha disposto la rimozione.
Le argomentazioni di cui sopra rendono altresì infondato il secondo motivo di gravame, con il quale i ricorrenti lamentano la carenza di motivazione, nel provvedimento impugnato, in ordine all’attuale interesse del Comune all’effettivo uso pubblico dell’area in questione per la realizzazione di “standards urbanistici”.
Si è gia in precedenza precisato che con il provvedimento impugnato non ha inteso reclamare la proprietà pubblica della predetta area, ma unicamente la destinazione urbanistica della stessa, quale specificamente individuata con l’atto d’obbligo, ed il contrasto delle opere realizzate dai ricorrenti sulla stessa area rispetto a tale destinazione urbanistica.
Con il terzo motivo di gravame, infine, i ricorrenti deducono il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, sull’assunto che in tutti gli altri casi identici, verificatisi nel Comune di Rocca di Papa, non si è provveduto ad adottare analoghi provvedimenti di rimozione.
Pur volendo prescindere dalla configurabilità o meno del predetto vizio rispetto agli atti in questione di natura vincolata, la censura è comunque inammissibile per genericità, non risultando specificati i soggetti rispetto ai quali l’Amministrazione avrebbe omesso di provvedere nel senso in cui si è provveduto nei confronti dei ricorrenti.
In conclusione e per quanto sopra argomentato, il ricorso va accolto limitatamente alla parte in cui il provvedimento impugnato ricomprende tra le opere da eliminare anche il cancello e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato limitatamente alla disposta eliminazione del cancello, mentre per il resto va respinto.
Sussistono, tuttavia, stante la parziale soccombenza, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.II bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 16456/97 indicato in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla disposta eliminazione del cancello.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2004, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:

 

Patrizio GIULIA - Presidente
Renzo CONTI - Consigliere estensore
Solveig COGLIANI - Consigliere


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